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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/07/2025, n. 3327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3327 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Semini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6479/24 R.G. promossa da
, c.f. , elettivamente domiciliato in Torino, Parte_1 CodiceFiscale_1
Corso Vittorio Emanuele II n. 84, presso e nello studio dell'avv. Pierluigi Marengo che anche disgiuntamente con l'avv. Giuliana Coppo lo rappresenta e difende per delega
14.3.2024, su supporto analogico depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- ATTORE IN OPPOSIZIONE - contro c.f. elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 in Torino, Via Vassalli Eandi n. 37, presso e nello studio dell'avv. Aldo Scarafiotti, che anche disgiuntamente con l'avv. Enrico Luigi Mazzola la rappresenta e difende per procura 25.1.2024 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- CONVENUTA OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Voglia l'On.le Tribunale revocare il decreto ingiuntivo n. 1209/2024 del 1/3/2024, emesso su RG n. 2426/2024, condannando la Controparte_1 al pagamento delle spese di lite.”
Per parte opposta:
pagina 1 di 14 “IN VIA PRELIMINARE – Accertare e dichiarare per i motivi di cui al capo A) n. 2) di cui alla comparsa di risposta, quale eccezione preliminare impediente, la improcedibilità od improseguibilità dell'opposizione per tardiva costituzione dell'attore a seguito della volontaria riduzione dei termini legali di comparizione, vista la Legge 29 dicembre 2011
n. 218 e per l'effetto Confermare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Torino n.
1209/2024 del 01/03/2024, mantenendone, per quanto possa occorrere, l'esecutorietà.
E' omessa e rinunziata, in quanto già decisa, la domanda di nullità della citazione tolta per i motivi di cui al Capo A) n. 1) della comparsa di risposta. IN VIA SUBORDINATA
NEL MERITO – Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al capo B) che precede, la totale ed assoluta infondatezza dell'opposizione e per l'effetto Confermare il Decreto
Ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 1209/2024 del 01/03/2024, mantenendone, per quanto possa occorrere, l'esecutorietà. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1209/24, provvisoriamente esecutivo, emesso - su istanza della - dal Tribunale di Controparte_1
Torino in data 1.3.2024 (e notificato il 7.3.2024), con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore della ricorrente (convenuta opposta) della somma di € 19.493,90 oltre interessi e spese di lite.
L'attore ha dato della sentenza n. 2422/18 del Tribunale di Torino, passata in giudicato, con cui è stata accolta la domanda da lui svolta ai sensi dell'art. 2932 c.c., relativa all'immobile sito in Salbertrand, fraz. Deveys, censito al Fg. 5 part. 725 sub 14,
“subordinatamente alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo residuo di €
36.000,00 da parte di in favore della Parte_1 Controparte_1
, con condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore della somma di €
[...]
6.315,10 oltre al rimborso delle spese di lite, e con espressa dichiarazione che l'adempimento della convenuta, relativo alla consegna dell'immobile, “presuppone pertanto da parte del venditore la consegna di un immobile ultimato ed immune da vizi, con la necessità pertanto della di provvedere all'eliminazione dei vizi ed Controparte_1 all'ultimazione dei lavori”.
pagina 2 di 14 L'opponente ha aggiunto che, non avendo la convenuta fatto fronte al pagamento delle somme poste a suo carico né alla 'consegna di un immobile ultimato ed immune da vizi',
è stato promosso accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale il Consulente nominato ha quantificato i costi per l'eliminazione dei vizi e l'ultimazione degli interventi
(ultimazioni interne e esterne, ripristino stato unità abitativa, impermeabilizzazioni delle pareti controterra e regimentazione delle acque) in complessivi € 44.135,50 oltre IVA;
ha allegato di avere quindi inviato, senza esito alcuno, diffida formale alla al CP_1 fine di ottenere la consegna delle chiavi per procedere ai necessari interventi per l'eliminazione delle infiltrazioni di acque ipogee accertate nel corso delle operazioni peritali, e di avere poi radicato un giudizio avanti il Tribunale di Torino (RG n. 10528/20) per ottenere il pagamento delle somme portate dalla sentenza n. 2422/18 e di quelle quantificate in sede di ATP oltre ad € 300,00 mese dal 5.7.208 alla data di effettivo ottenimento del possesso dell'immobile per lucro cessante e alla somma per i danni derivanti da infiltrazione di acque ipogee, “somme da compensarsi sul minor dovuto di €
36.000,00 di cui alla citata sentenza”: domande rigettate dal Tribunale di Torino con sentenza n. 2200/22, avverso la quale l'attore ha riferito di avere proposto appello (proc.
n. 1651/20229) sostenendo 1) l'errata ascrizione della fattispecie, da parte del Giudice di prime cure, alla previsione di 'azione per riduzione del prezzo', 2) la mancata rilevazione, nel giudizio di primo grado, che la fattispecie attiene a preliminare di compravendita di immobile non ultimato, l'erroneo convincimento, in primo grado, che i vizi lamentati fossero dall'attore già conosciuti alla data di radicamento del giudizio n.
8410/15, l'erronea valutazione che le opere non ultimate e/o viziate oggetto del giudizio n. 10528/20 fossero ascrivibili al contratto di appalto intercorso tra l'attore ed i convenuti,
3) l'errata valutazione da parte del Giudice di primo grado della valenza del giudicato portato dalla sentenza n. 2422/18, 4) la mancata valutazione della piena prova fornita circa il quantum dovuto attore in attuazione della sentenza n. 2422/18, 5) l'erronea valutazione della domanda formulata esclusivamente in linea an in atto di citazione circa l'addebito ai convenuti dei costi di ATP.
Premesse dunque le circostanze sopra richiamate relative al contenzioso in essere tra le parti, a fondamento della proposta opposizione ha eccepito la Parte_1 violazione del principio del ne bis in idem essendo stato il decreto concesso su un titolo pagina 3 di 14 su cui già si è pronunciato il Tribunale con le sentenze prodotte e su cui è chiamata a pronunciarsi la Corte di Appello di Torino, con conseguente improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio monitorio;
ha rilevato la non liquidità del credito azionato monitoriamente, giacchè dall'esito positivo del giudizio di appello pendente deriverebbe per l'opponente non solo un totale venir meno di ogni pretesa di controparte, ma anche un obbligo della società di versargli - operata la compensazione richiesta - una somma ampiamente superiore (IVA compresa) ai 70/80 mila euro, oltre ad essere lo 'scambio saldo prezzo e consegna immobile' subordinato alla “consegna di un immobile ultimato ed immune da vizi, con la necessità della di provvedere all'eliminazione Controparte_1 dei vizi e all'ultimazione dei lavori”; ha altresì sostenuto la non esigibilità del credito derivante da sentenza ex art. 2932 c.c., non essendo la consegna dell'immobile mai avvenuta e neppure mai offerta: ha pertanto concluso come in epigrafe riportato, previa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. e condanna ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione ritualmente depositata, si è costituita in giudizio la la quale, richiamate le sentenze n. 2422/18 e Controparte_1
n. 2200/22 pronunciate tra le parti dal Tribunale di Torino, ha sottolineato che la sentenza n. 2422/18, divenuta irrevocabile, poneva la condizione del pagamento del residuo prezzo - pari ad € 36.000,00 - dovuto dall'acquirente per ottenere il trasferimento, e che con tale condizione sospensiva si accertava comunque la misura di quanto ancora dovuto da parte acquirente;
ha osservato che detta sentenza, pur non avendo natura di condanna ma di mero accertamento costitutivo, cristallizzava le somme a credito e che, data la natura della decisione, si è imposto alla convenuta di agire in via monitoria per ottenere il pagamento del proprio credito residuo di €
19.493,90, essendo stato accertato - a pag. 9 della successiva sentenza n. 2200/22 - il credito del pari ad € 16.506,10. Parte_1
La convenuta ha quindi eccepito l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione dell'attore a seguito di riduzione dei termini, nonchè la nullità della citazione per violazione dei termini a comparire;
nel merito ha precisato che il ricorso monitorio è stata deposito sulla base della sentenza passata in giudicato, mentre quanto alla sentenza n. 2200/22 è solo innanzi al giudice dell'impugnazione che si può discutere sui pagina 4 di 14 punti controversi, non potendo il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo valutare decisioni già al vaglio di altro Giudice;
ha contestato la lettura che parte attrice ha proposto della sentenza n. 2422/18 in ordine alla consegna di immobile ultimato ed immune da vizi, e sul punto ha richiamato la motivazione della sentenza n. 2200/22 secondo cui non si tratta di capo della sentenza passato in giudicato, essendo il significato di tale passaggio non “quello di sancire, con efficacia di giudicato, l'obbligo della di ultimare le opere e eliminare i vizi oppure di pagare il costo relativo CP_1 all'acquirente, quanto quello di chiarire che il in quel giudizio non aveva mai Parte_1 chiesto nulla (riduzione del prezzo o risarcimento del danno) in ragione della mancata ultimazione delle opere e dell'esistenza dei vizi, ma aveva domandato soltanto che
l'immobile gli venisse trasferito ex art. 2932 c.c., offrendo di pagare il residuo prezzo convenuto ...” (ed in tal senso erano le conclusioni dell'opponente nella causa n.
8410/15 R.G.).
Quanto all'ATP, parte convenuta ha contestato che le risultanze della CTU possano avere valore di giudicato oltre ad essere tale accertamento destinato ad infrangersi di fronte al giudicato irrevocabile della sentenza n. 2422/18 che aveva accertato circostanze impedienti che dovevano essere oggetto di gravame (non proposto dal
, ed ha ritenuto comunque non valutabili dal giudice dell'opposizione questioni Parte_1 attinenti ad una sentenza diversa da quella posta a base del decreto impugnato;
ancora, ha contestato l'asserita violazione del principio del ne bis in idem rilevando che la sentenza n. 2422/18 non aveva natura di condanna ma di mero accertamento costitutivo donde la richiesta monitoria di pagamento del residuo prezzo della vendita, circostanza che, dato il passaggio in giudicato della sentenza, non può più essere messa in discussione;
ha richiamato i punti della sentenza n. 2200/22 (pag. 7 e 8) in ordine alla inammissibilità delle domande attoree già esaminate nel precedente giudizio e quindi coperte da giudicato, tali da rendere niente affatto scontato l'esito favorevole dell'appello, quale auspicato dall'opponente.
Ancora, la convenuta opposta ha osservato quanto alla asserita non liquidità del credito che esso è fondato su sentenza passata in giudicato, depurato per espressa volontà della convenuta dei costi ivi indicati, riguardando l'appello altra sentenza;
con riferimento alla eccepita non esigibilità del credito in quanto dipendente da controprestazione non pagina 5 di 14 ancora adempiuta, ha richiamato il passaggio della sentenza n. 2200/22 in ordine al fatto che nel giudizio definito con sentenza n. 2422/18 il aveva chiesto Parte_1 unicamente l'esecuzione in forma specifica, senza allegare l'inadempimento del venditore o proporre domanda di riduzione del prezzo o di risarcimento del danno: si è quindi opposta alle istanze ex art. 649 c.p.c. e 96 c.p.c., ed ha concluso nel merito come in epigrafe riportato (previa richiesta di improcedibilità dell'opposizione e di nullità dell'atto di citazione).
In corso di causa, all'esito dell'udienza di prima comparizione e trattazione è stata accolta l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. (su cui la convenuta opposta, in udienza, aveva dichiarato di rimettersi); su istanza delle parti, è stata quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini perentori ex art. 189 c.p.c. (come novellato dal D.Lvo n. 149/22); lette le note scritte depositate, la causa è stata quindi trattenuta a decisione.
2.
Preliminarmente, deve darsi atto del fatto che la convenuta opposta in sede di precisazione delle conclusioni ha dichiarato espressamente di rinunciare alla domanda di nullità della citazione “tolta per i motivi di cui al Capo A) n. 1) della comparsa di risposta”, ed altrettanto ha fatto in comparsa conclusionale con riferimento alla
“domanda volta ad accertare e dichiarare per i motivi di cui al Capo A) n. 2) di cui alla comparsa di risposta, quale eccezione preliminare impediente, la improcedibilità od improseguibilità dell'opposizione per tardiva costituzione dell'attore a seguito di volontaria riduzione dei termini legali di comparizione, vista la Legge 29 dicembre 2011
n. 218”.
Del resto, già in sede di verifiche preliminari (cfr. decreto 6.5.2024) si è osservato che parte convenuta aveva eccepito la nullità dell'atto di citazione per inosservanza del termine a comparire (quale previsto dall'art. 163 bis come modificato dal D.Lvo n.
149/22 che ha inoltre abrogato l'art. 163 bis comma 2 e sostituito l'art. 165, 1° comma c.p.c.), ma aveva altresì svolto le proprie difese nel merito con conseguente sanatoria della nullità della citazione (cfr. Cass. n. 28646/20).
pagina 6 di 14 Inoltre, come già rilevato in corso di causa, quanto alla eccepita tardiva costituzione in giudizio dell'attore l'art. 166 c.p.c., come modificato dal D.Lvo n. 149/22, non contempla più l'ipotesi della riduzione dei termini a comparire ex art. 163 bis comma 2 c.p.c., comma invero abrogato dal D.Lvo n. 149/22.
3.
Venendo quindi al merito, è noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo occorre valutare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, indipendentemente dalla sufficienza e validità degli elementi probatori posti a fondamento dell'ingiunzione: in tale giudizio, in quanto giudizio ordinario di cognizione,
l'onere della prova continua a gravare sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre spetta all'opponente l'onere di provare l'esistenza di fatti estintivi, modificativi od impeditivi della pretesa fatta valere in sede monitoria.
Nel caso di specie, la domanda monitoria è stata proposta dalla società sulla base di quanto statuito dal Tribunale di Controparte_1 Controparte_1
Torino, nella causa n. 8410/15, con la sentenza n. 2422/18 del 22.5.2018: sentenza allegata quale prova scritta del credito vantato dalla ricorrente nei confronti dell'odierno opponente (cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
La sentenza è stata pronunciata all'esito del giudizio promosso da Parte_1 nei confronti della ai sensi dell'art. 2932 c.c., assumendo nei confronti di Controparte_1 quest'ultima le seguenti conclusioni: “Sulla domanda ex art. 2932 c.c. In via principale accertare il diritto dell'istante ad acquistare l'immobile di cui è causa e pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ., una sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita, che tenga luogo dell'inadempimento della convenuta e che produca gli effetti del contratto non concluso, trasferendo così all'attore, in regime di prima casa, la proprietà dell'immobile ubicato nel comune di Salbertrand, alla frazione Deveys s.n.c., al piano terreno di un fabbricato elevato su tre piani, composto da soggiorno, una camera, cucina, bagno, riportato nel
N.C.E.U. Al foglio 5, particella 725, subalterno 14 unitamente ad area esterna contornante l'unità immobiliare sino ai confini con le particelle 548, 551 e 553 e strada comunale del Deveys, con tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze, tra cui una tettoia insistente su detta area esterna. Con sentenza subordinata, ai fini della pagina 7 di 14 trascrizione sui pubblici registri immobiliari, al versamento da parte dell'attore e a favore della convenuta della residua somma a saldo pari ad euro 36.000,00 … Sulla riconvenzionale avversaria rigettarsi l'avversaria domanda riconvenzionale nella sua totalità e, in accoglimento della formulata reconventio reconventionis, condannarsi parte convenuta al pagamento a favore dell'attore della somma di euro 82.887,14 Iva compresa, maggiorata degli interessi moratori dal 30/12/2013 al saldo effettivo. Con parziale compensazione di detto importo sull'importo su indicato in conclusioni sulla domanda ex art. 2932 c.c., pari a euro 36.000,00”.
Ebbene, il Tribunale di Torino con la sentenza allegata a fondamento della domanda monitoria così ha deciso:
“in accoglimento della domanda proposta da parte attrice trasferisce in favore di
, nato a [...], il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._2 contro la corrente in Torino, via Assarotti n. 3, Controparte_1 cod. fisc. , la proprietà del seguente fabbricato e relative aree pertinenziali: P.IVA_1 unità immobiliare, sita in Salbertrand (TO), frazione Deveys s.n.c., al piano terra (1° f.t.), censita al N.C.E.U. al Foglio 5, part. 725, sub. 14, unitamente ad area esterna pertinenziale, contornante l'unità immobiliare sino ai confini con le particelle 548, 551,
553 e strada comunale del Deveys, subordinatamente alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo residuo di € 36.000,00 da parte di in favore Parte_1 della Controparte_1 parzialmente accolta la domanda riconvenzionale svolta dalla CP_1 [...] ed operata la compensazione con il controcredito fatto valere dalla Controparte_1
3 , condanna la Parte_2 Parte_1 CP_1 Controparte_1
corrispondere in favore di , in qualità di titolare della ditta 3
[...] Parte_1 [...]
la somma di € 6.315,10, già comprensiva di IVA, oltre interessi legali dalla Parte_2 data della presente pronuncia al saldo;
condanna la a rifondere a la Controparte_1 Parte_1 metà delle spese del presente giudizio, metà che si liquida in complessivi € 7.108,00, di cui € 6.715,00 per compensi e € 393,00 per esposti, oltre rimborso spese forfettario 15% sui compensi, CPA, IVA, se dovuta, e successive occorrende, dichiarandone compensata la restante metà;
pagina 8 di 14 pone le spese di CTU e quelle di ATP, nella misura già liquidata, in via definitiva, a carico delle parti nella misura della metà ciascuna”.
Dunque, dalla lettura del dispositivo appare di chiara evidenza un primo elemento: il trasferimento dell'immobile in favore dell'odierno opponente è subordinato al versamento del prezzo residuo da parte del promissario acquirente, non anche alla consegna dell'immobile ultimato e immune da vizi, come sostenuto invece dall'odierno opponente.
La sentenza in questione è pacificamente passata in giudicato e, come noto, “In tema di giudicato l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del
"dictum" giudiziale” (cfr. Cass. n. 24867/23).
Orbene, a pag. 15 della sentenza si legge: “Nel presente giudizio il promissario acquirente non ha infatti chiesto, secondo quanto peraltro la giurisprudenza ammette in tema di contratto preliminare, una riduzione del prezzo per vizi o difformità del bene compravenduto, bensì ha agito unicamente per l'adempimento, adempimento che presuppone pertanto da parte del venditore la consegna di un immobile ultimato ed immune da vizi, con la necessità pertanto della di procedere Controparte_1 all'eliminazione dei vizi e all'ultimazione dei lavori, sostenendo un costo corrispondente
a quello stimato dal c.t.u.”.
Tale passaggio deve essere letto con riferimento alle domande svolte dalle parti e al complesso della motivazione, tenendo presente la domanda riconvenzionale svolta in quel giudizio dalla convenuta in relazione alle opere realizzate dalla 3C Costruzioni di
(per la ristrutturazione del fabbricato), resosi poi acquirente di una Parte_1 delle unità immobiliari facenti parte dello stabile oggetto di ristrutturazione.
Al riguardo, per giurisprudenza costante “In materia di contratto preliminare, il promissario acquirente non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell'accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire
l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo e, cumulativamente, proporre un"actio quanti minoris per vizi della cosa, chiedendo
pagina 9 di 14 l'eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo” (cfr. Cass. n.
26146/24, Cass. n. 36241/21 e Cass. n. 3383/07): nel caso di specie, come reso evidente dalla lettura delle conclusioni rassegnate da parte attrice e ribadito in sentenza, il promissario acquirente, ovvero non ha richiesto l'eliminazione dei Parte_1 vizi in forma specifica o per equivalente (ovvero con domanda di riduzione del prezzo per importo pari alla spesa relativa).
Il Tribunale ha poi affrontato la questione relativa alla inclusione o meno, negli importi stimati dal CTU in ordine al corrispettivo dell'appalto, “dei costi per le opere da ultimare
e per l'eliminazione dei vizi, che riguardano l'unità immobiliare oggetto del preliminare di compravendita”: ritenuta infondata la tesi attorea secondo cui tali costi non potevano essere dedotti da quanto ancora a lui dovuto “trattandosi di costi relativi ad un bene destinato ad essere di sua proprietà, con conseguente estinzione per confusione dei debiti e dei crediti”, ha evidenziato come l'attore non avesse avanzato domanda di riduzione del prezzo per vizi del bene compravenduto;
dal corrispettivo dovuto dalla per il contratto di appalto ha pertanto dedotto il costo delle opere da Controparte_1 ultimare, il costo per eliminazione dei vizi ed il minor valore per le opere non eseguite, e, tenuto conto dei pagamenti già ricevuti dal ha determinato il residuo a debito Parte_1 della in € 6.315,00 IVA compresa. Controparte_1
In sostanza, nel giudizio definito con la sentenza n. 2422/18, passata in giudicato,
l'attore ha proposto l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 c.c., ma non ha proposto, cumulativamente, una actio quanti minoris per vizi della cosa chiedendo l'eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo: il Tribunale ha accolto la domanda ex art. 2932 c.c. subordinando il trasferimento “alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo residuo di €
36.000,00 da parte di in favore della Parte_1 Controparte_1
(così ancora a pag. 17) - non anche alla eliminazione dei vizi inerenti
[...]
l'alloggio oggetto del preliminare intercorso tra le parti, in difetto della relativa domanda.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico (cfr. Cass. n.
33021/22): come più volte detto, la sentenza del 2018 ha accolto la domanda ex art.
pagina 10 di 14 2932 c.c., determinato il prezzo residuo ancora dovuto dall'attore e determinata la somma ancora dovuto dalla convenuta (in relazione al contratto di appalto), rilevando la mancata proposizione da parte del promissario acquirente dell'azione di riduzione del prezzo per vizi o difformità dell'opera, e “L'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito)” (cfr. Cass. n. 32547/24) .
Occorre poi soffermarsi su un altro aspetto, riguardante la peculiarità della pronuncia ex art. 2932 c.c., ovvero della disposizione del trasferimento coattivo in esecuzione specifica dell'obbligo assunto con il preliminare di vendita, il cui effetto traslativo sia "condizionato" al pagamento del prezzo (concordato nel preliminare e da versare al tempo della conclusione del definitivo), allorché detto pagamento non avvenga.
Premesso che l'effetto traslativo della proprietà del bene, scaturente dalla sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., si produce solo al momento del passaggio in giudicato, attesa la natura costitutiva di detta pronuncia (cfr. Cass. n. 8693/16 - e la sentenza n. 2422/18 è come più volte detto passata in giudicato), appare chiara la pronuncia della Suprema Corte che si ritiene opportuno riportare (per quanto qui interessa): “al momento del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c., si producono gli effetti del negozio, determinandosi, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e correlativamente l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo
(o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13577 del
30/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 10605 del 23/05/2016; Sez. 2, Sentenza n. 8212 del
07/04/2006; Sez. 2, Sentenza n. 690 del 16/01/2006). Pertanto, il pagamento del prezzo si cristallizza quale obbligo principale, cui è tenuto l'acquirente, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di esecuzione in forma specifica. In questa prospettiva il riferimento alla "subordinazione", collegata al pagamento del prezzo (intero
o residuo ancora dovuto), non introduce una condizione (sospensiva) di adempimento
(seppure si tratti di istituto astrattamente ammissibile), né una condizione (risolutiva)
pagina 11 di 14 dell'effetto traslativo, bensì regola l'esigibilità dell'obbligo principale dell'acquirente: non
è dunque il trasferimento ad essere "subordinato" al pagamento del prezzo, ma è il pagamento del prezzo ad essere "subordinato" al trasferimento, che si produce solo con il passaggio in giudicato della sentenza-contratto costitutiva. Ed invero, sebbene sia innegabile la sussistenza di un obbligo mediato dalla prestazione finale, è irrefutabile che, al tempo della stipula del definitivo, siffatto obbligo di pagamento non è ancora esigibile, sicché non può essere elevato a condizione dell'azione giudiziale costitutiva”
(cfr. Cass. n. 8164/23).
Nel caso di specie, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza n. 2422/18 si è verificato l'effetto traslativo in favore del il quale ad oggi non risulta avere Parte_1 ancora corrisposto il residuo prezzo di € 36.000,00, pagamento che, come si legge nella pronuncia di legittimità da ultimo richiamata, rileva “quale elemento essenziale intrinseco, atto a ripristinare la corrispettività del contratto”: con la sentenza n. 2200/22 è stata infatti respinta la domanda di condanna della convenuta alla consegna delle chiavi dell'immobile non essendosi ancora avverata la condizione, ovvero il pagamento del prezzo.
La convenuta opposta, anziché agire per la risoluzione per inadempimento dell'acquirente, ha agito per l'adempimento, chiedendo il pagamento di quanto ancora dovutole per il trasferimento, operando la compensazione col residuo a debito della accertato nella sentenza del 2018 in € 6.315,00, e con l'importo delle Controparte_1 spese di lite liquidate in sentenza in favore di (€ 393,00 per esposti, Parte_1 ed € 6.715,00 per compensi oltre oneri ovvero € 9.797,99), donde l'importo residuo (€
36.000,00 - € 6.315,00 - € 393,00 - € 9.798,00) portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Rilevano poi le seguenti ulteriori considerazioni.
Da un lato, quanto alla asserita violazione del ne bis in idem da parte del convenuto opposto, come noto il principio del ne bis in idem opera nel senso che “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude
pagina 12 di 14 il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo” (cfr.
Cass. n. 1165/22).
Già si è detto come non vi sia alcun contrasto tra l'accertamento contenuto nella sentenza n. 2422/18 passata in giudicato e la domanda proposta in sede monitoria, sulla base di quella sentenza traslativa, passata in giudicato.
Altra questione è quella dell'ammissibilità della domanda successiva (rispetto alla sentenza n. 2422/18) svolta dal nel giudizio n. 10528/20 R.G., ed in quella Parte_1 sede esaminata: il giudizio si è concluso con la sentenza n. 2200/22 (confermata dalla
Corte d'Appello con sentenza n. 202/25 pubblicata il 4.3.2025), la quale ha ribadito come nel giudizio già promosso dal questi avesse chiesto unicamente Parte_1
l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare “senza in alcun modo allegare
l'inadempimento del venditore né proporre domanda di riduzione del prezzo o di risarcimento del danno in ragione della mancata ultimazione delle opere e dei vizi esistenti (a lui ben noti essendo egli l'appaltatore che le aveva realizzate)”, ha osservato che “ogni questione attinente l'adempimento del contratto preliminare e il pagamento del residuo prezzo è stata trattata o avrebbe dovuto esserlo in quel giudizio, con la conseguenza che la domanda di accertamento di un credito dell'attore, in dipendenza di vizi e difetti della cosa venduta, non è più proponibile”, ed ha quindi ritenuto l'inammissibilità della domanda di accertamento del credito allegato a titolo di riduzione del prezzo o di risarcimento del danno, proprio in considerazione del definitivo accertamento già compiuto nella sentenza n. 2422/18 che ha determinato il residuo prezzo dovuto dal in € 36.000,00 “senza alcuna decurtazione in ragione dei Parte_1 vizi”.
Come detto, la pronuncia del 2022 è stata confermata dalla Corte d'Appello con la recente sentenza n. 202/25, avverso la quale l'attore ha dichiarato di voler proporre ricorso per cassazione: certo è che per giurisprudenza costante “se l'accertamento del credito opposto in compensazione pende dinanzi ad altro giudice, è questi che deve liquidarlo (Cass. 1695 del 2015, 9608 del 19 aprile 2013); in quest'ultimo caso il giudice dell'eccezione di compensazione non può sospendere il giudizio sul credito principale ai sensi dell'art. 295 c.p.c., o art. 337 c.p.c., comma 2, qualora nel giudizio avente ad
pagina 13 di 14 oggetto il credito eccepito in compensazione sia stata emessa sentenza non passata in giudicato (Cass. n. 325 del 1992), ma, non potendo realizzarsi la condizione prevista dall'art. 1243 c.c., comma 2, - che costituisce disciplina processuale speciale ai fini della reciproca elisione dei crediti nel processo instaurato dal creditore principale - (il giudice) deve dichiarare l'insussistenza dei presupposti per elidere il credito agito e rigettare
l'eccezione di compensazione” (cfr. Cass. S.U. n. 23225/16, nonché Cass. 31359/18 e
Cass. n. 35913/23).
4.
Per le considerazioni tutte sopra svolte l'opposizione deve essere rigettata in quanto infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
gli effetti dell'ordinanza ex art. 649 c.p.c., priva di contenuto decisorio in quanto destinata ad operare in via meramente temporanea, si esauriscono con la pronuncia sull'opposizione a decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente.
Alla relativa liquidazione si provvede – vista la nota spese depositata - in applicazione dei parametri di cui al DM. n. 55/14 come modificato dal D.Lvo n. 147/22, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta: così applicandosi i valori medi ridotti, in misura più rilevante per le fasi istruttoria (consistita nel mero deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.) e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe:
- respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in quanto Parte_1 infondata, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1209/24 emesso dal Tribunale di Torino in data 1.3.2024 - R.G. 2426/24;
- condanna al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 4.036,00per compensi, oltre 15% Spese
[...]
Generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 4.7.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Semini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6479/24 R.G. promossa da
, c.f. , elettivamente domiciliato in Torino, Parte_1 CodiceFiscale_1
Corso Vittorio Emanuele II n. 84, presso e nello studio dell'avv. Pierluigi Marengo che anche disgiuntamente con l'avv. Giuliana Coppo lo rappresenta e difende per delega
14.3.2024, su supporto analogico depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- ATTORE IN OPPOSIZIONE - contro c.f. elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 in Torino, Via Vassalli Eandi n. 37, presso e nello studio dell'avv. Aldo Scarafiotti, che anche disgiuntamente con l'avv. Enrico Luigi Mazzola la rappresenta e difende per procura 25.1.2024 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- CONVENUTA OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Voglia l'On.le Tribunale revocare il decreto ingiuntivo n. 1209/2024 del 1/3/2024, emesso su RG n. 2426/2024, condannando la Controparte_1 al pagamento delle spese di lite.”
Per parte opposta:
pagina 1 di 14 “IN VIA PRELIMINARE – Accertare e dichiarare per i motivi di cui al capo A) n. 2) di cui alla comparsa di risposta, quale eccezione preliminare impediente, la improcedibilità od improseguibilità dell'opposizione per tardiva costituzione dell'attore a seguito della volontaria riduzione dei termini legali di comparizione, vista la Legge 29 dicembre 2011
n. 218 e per l'effetto Confermare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Torino n.
1209/2024 del 01/03/2024, mantenendone, per quanto possa occorrere, l'esecutorietà.
E' omessa e rinunziata, in quanto già decisa, la domanda di nullità della citazione tolta per i motivi di cui al Capo A) n. 1) della comparsa di risposta. IN VIA SUBORDINATA
NEL MERITO – Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al capo B) che precede, la totale ed assoluta infondatezza dell'opposizione e per l'effetto Confermare il Decreto
Ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 1209/2024 del 01/03/2024, mantenendone, per quanto possa occorrere, l'esecutorietà. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1209/24, provvisoriamente esecutivo, emesso - su istanza della - dal Tribunale di Controparte_1
Torino in data 1.3.2024 (e notificato il 7.3.2024), con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore della ricorrente (convenuta opposta) della somma di € 19.493,90 oltre interessi e spese di lite.
L'attore ha dato della sentenza n. 2422/18 del Tribunale di Torino, passata in giudicato, con cui è stata accolta la domanda da lui svolta ai sensi dell'art. 2932 c.c., relativa all'immobile sito in Salbertrand, fraz. Deveys, censito al Fg. 5 part. 725 sub 14,
“subordinatamente alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo residuo di €
36.000,00 da parte di in favore della Parte_1 Controparte_1
, con condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore della somma di €
[...]
6.315,10 oltre al rimborso delle spese di lite, e con espressa dichiarazione che l'adempimento della convenuta, relativo alla consegna dell'immobile, “presuppone pertanto da parte del venditore la consegna di un immobile ultimato ed immune da vizi, con la necessità pertanto della di provvedere all'eliminazione dei vizi ed Controparte_1 all'ultimazione dei lavori”.
pagina 2 di 14 L'opponente ha aggiunto che, non avendo la convenuta fatto fronte al pagamento delle somme poste a suo carico né alla 'consegna di un immobile ultimato ed immune da vizi',
è stato promosso accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale il Consulente nominato ha quantificato i costi per l'eliminazione dei vizi e l'ultimazione degli interventi
(ultimazioni interne e esterne, ripristino stato unità abitativa, impermeabilizzazioni delle pareti controterra e regimentazione delle acque) in complessivi € 44.135,50 oltre IVA;
ha allegato di avere quindi inviato, senza esito alcuno, diffida formale alla al CP_1 fine di ottenere la consegna delle chiavi per procedere ai necessari interventi per l'eliminazione delle infiltrazioni di acque ipogee accertate nel corso delle operazioni peritali, e di avere poi radicato un giudizio avanti il Tribunale di Torino (RG n. 10528/20) per ottenere il pagamento delle somme portate dalla sentenza n. 2422/18 e di quelle quantificate in sede di ATP oltre ad € 300,00 mese dal 5.7.208 alla data di effettivo ottenimento del possesso dell'immobile per lucro cessante e alla somma per i danni derivanti da infiltrazione di acque ipogee, “somme da compensarsi sul minor dovuto di €
36.000,00 di cui alla citata sentenza”: domande rigettate dal Tribunale di Torino con sentenza n. 2200/22, avverso la quale l'attore ha riferito di avere proposto appello (proc.
n. 1651/20229) sostenendo 1) l'errata ascrizione della fattispecie, da parte del Giudice di prime cure, alla previsione di 'azione per riduzione del prezzo', 2) la mancata rilevazione, nel giudizio di primo grado, che la fattispecie attiene a preliminare di compravendita di immobile non ultimato, l'erroneo convincimento, in primo grado, che i vizi lamentati fossero dall'attore già conosciuti alla data di radicamento del giudizio n.
8410/15, l'erronea valutazione che le opere non ultimate e/o viziate oggetto del giudizio n. 10528/20 fossero ascrivibili al contratto di appalto intercorso tra l'attore ed i convenuti,
3) l'errata valutazione da parte del Giudice di primo grado della valenza del giudicato portato dalla sentenza n. 2422/18, 4) la mancata valutazione della piena prova fornita circa il quantum dovuto attore in attuazione della sentenza n. 2422/18, 5) l'erronea valutazione della domanda formulata esclusivamente in linea an in atto di citazione circa l'addebito ai convenuti dei costi di ATP.
Premesse dunque le circostanze sopra richiamate relative al contenzioso in essere tra le parti, a fondamento della proposta opposizione ha eccepito la Parte_1 violazione del principio del ne bis in idem essendo stato il decreto concesso su un titolo pagina 3 di 14 su cui già si è pronunciato il Tribunale con le sentenze prodotte e su cui è chiamata a pronunciarsi la Corte di Appello di Torino, con conseguente improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio monitorio;
ha rilevato la non liquidità del credito azionato monitoriamente, giacchè dall'esito positivo del giudizio di appello pendente deriverebbe per l'opponente non solo un totale venir meno di ogni pretesa di controparte, ma anche un obbligo della società di versargli - operata la compensazione richiesta - una somma ampiamente superiore (IVA compresa) ai 70/80 mila euro, oltre ad essere lo 'scambio saldo prezzo e consegna immobile' subordinato alla “consegna di un immobile ultimato ed immune da vizi, con la necessità della di provvedere all'eliminazione Controparte_1 dei vizi e all'ultimazione dei lavori”; ha altresì sostenuto la non esigibilità del credito derivante da sentenza ex art. 2932 c.c., non essendo la consegna dell'immobile mai avvenuta e neppure mai offerta: ha pertanto concluso come in epigrafe riportato, previa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. e condanna ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione ritualmente depositata, si è costituita in giudizio la la quale, richiamate le sentenze n. 2422/18 e Controparte_1
n. 2200/22 pronunciate tra le parti dal Tribunale di Torino, ha sottolineato che la sentenza n. 2422/18, divenuta irrevocabile, poneva la condizione del pagamento del residuo prezzo - pari ad € 36.000,00 - dovuto dall'acquirente per ottenere il trasferimento, e che con tale condizione sospensiva si accertava comunque la misura di quanto ancora dovuto da parte acquirente;
ha osservato che detta sentenza, pur non avendo natura di condanna ma di mero accertamento costitutivo, cristallizzava le somme a credito e che, data la natura della decisione, si è imposto alla convenuta di agire in via monitoria per ottenere il pagamento del proprio credito residuo di €
19.493,90, essendo stato accertato - a pag. 9 della successiva sentenza n. 2200/22 - il credito del pari ad € 16.506,10. Parte_1
La convenuta ha quindi eccepito l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione dell'attore a seguito di riduzione dei termini, nonchè la nullità della citazione per violazione dei termini a comparire;
nel merito ha precisato che il ricorso monitorio è stata deposito sulla base della sentenza passata in giudicato, mentre quanto alla sentenza n. 2200/22 è solo innanzi al giudice dell'impugnazione che si può discutere sui pagina 4 di 14 punti controversi, non potendo il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo valutare decisioni già al vaglio di altro Giudice;
ha contestato la lettura che parte attrice ha proposto della sentenza n. 2422/18 in ordine alla consegna di immobile ultimato ed immune da vizi, e sul punto ha richiamato la motivazione della sentenza n. 2200/22 secondo cui non si tratta di capo della sentenza passato in giudicato, essendo il significato di tale passaggio non “quello di sancire, con efficacia di giudicato, l'obbligo della di ultimare le opere e eliminare i vizi oppure di pagare il costo relativo CP_1 all'acquirente, quanto quello di chiarire che il in quel giudizio non aveva mai Parte_1 chiesto nulla (riduzione del prezzo o risarcimento del danno) in ragione della mancata ultimazione delle opere e dell'esistenza dei vizi, ma aveva domandato soltanto che
l'immobile gli venisse trasferito ex art. 2932 c.c., offrendo di pagare il residuo prezzo convenuto ...” (ed in tal senso erano le conclusioni dell'opponente nella causa n.
8410/15 R.G.).
Quanto all'ATP, parte convenuta ha contestato che le risultanze della CTU possano avere valore di giudicato oltre ad essere tale accertamento destinato ad infrangersi di fronte al giudicato irrevocabile della sentenza n. 2422/18 che aveva accertato circostanze impedienti che dovevano essere oggetto di gravame (non proposto dal
, ed ha ritenuto comunque non valutabili dal giudice dell'opposizione questioni Parte_1 attinenti ad una sentenza diversa da quella posta a base del decreto impugnato;
ancora, ha contestato l'asserita violazione del principio del ne bis in idem rilevando che la sentenza n. 2422/18 non aveva natura di condanna ma di mero accertamento costitutivo donde la richiesta monitoria di pagamento del residuo prezzo della vendita, circostanza che, dato il passaggio in giudicato della sentenza, non può più essere messa in discussione;
ha richiamato i punti della sentenza n. 2200/22 (pag. 7 e 8) in ordine alla inammissibilità delle domande attoree già esaminate nel precedente giudizio e quindi coperte da giudicato, tali da rendere niente affatto scontato l'esito favorevole dell'appello, quale auspicato dall'opponente.
Ancora, la convenuta opposta ha osservato quanto alla asserita non liquidità del credito che esso è fondato su sentenza passata in giudicato, depurato per espressa volontà della convenuta dei costi ivi indicati, riguardando l'appello altra sentenza;
con riferimento alla eccepita non esigibilità del credito in quanto dipendente da controprestazione non pagina 5 di 14 ancora adempiuta, ha richiamato il passaggio della sentenza n. 2200/22 in ordine al fatto che nel giudizio definito con sentenza n. 2422/18 il aveva chiesto Parte_1 unicamente l'esecuzione in forma specifica, senza allegare l'inadempimento del venditore o proporre domanda di riduzione del prezzo o di risarcimento del danno: si è quindi opposta alle istanze ex art. 649 c.p.c. e 96 c.p.c., ed ha concluso nel merito come in epigrafe riportato (previa richiesta di improcedibilità dell'opposizione e di nullità dell'atto di citazione).
In corso di causa, all'esito dell'udienza di prima comparizione e trattazione è stata accolta l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. (su cui la convenuta opposta, in udienza, aveva dichiarato di rimettersi); su istanza delle parti, è stata quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini perentori ex art. 189 c.p.c. (come novellato dal D.Lvo n. 149/22); lette le note scritte depositate, la causa è stata quindi trattenuta a decisione.
2.
Preliminarmente, deve darsi atto del fatto che la convenuta opposta in sede di precisazione delle conclusioni ha dichiarato espressamente di rinunciare alla domanda di nullità della citazione “tolta per i motivi di cui al Capo A) n. 1) della comparsa di risposta”, ed altrettanto ha fatto in comparsa conclusionale con riferimento alla
“domanda volta ad accertare e dichiarare per i motivi di cui al Capo A) n. 2) di cui alla comparsa di risposta, quale eccezione preliminare impediente, la improcedibilità od improseguibilità dell'opposizione per tardiva costituzione dell'attore a seguito di volontaria riduzione dei termini legali di comparizione, vista la Legge 29 dicembre 2011
n. 218”.
Del resto, già in sede di verifiche preliminari (cfr. decreto 6.5.2024) si è osservato che parte convenuta aveva eccepito la nullità dell'atto di citazione per inosservanza del termine a comparire (quale previsto dall'art. 163 bis come modificato dal D.Lvo n.
149/22 che ha inoltre abrogato l'art. 163 bis comma 2 e sostituito l'art. 165, 1° comma c.p.c.), ma aveva altresì svolto le proprie difese nel merito con conseguente sanatoria della nullità della citazione (cfr. Cass. n. 28646/20).
pagina 6 di 14 Inoltre, come già rilevato in corso di causa, quanto alla eccepita tardiva costituzione in giudizio dell'attore l'art. 166 c.p.c., come modificato dal D.Lvo n. 149/22, non contempla più l'ipotesi della riduzione dei termini a comparire ex art. 163 bis comma 2 c.p.c., comma invero abrogato dal D.Lvo n. 149/22.
3.
Venendo quindi al merito, è noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo occorre valutare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, indipendentemente dalla sufficienza e validità degli elementi probatori posti a fondamento dell'ingiunzione: in tale giudizio, in quanto giudizio ordinario di cognizione,
l'onere della prova continua a gravare sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre spetta all'opponente l'onere di provare l'esistenza di fatti estintivi, modificativi od impeditivi della pretesa fatta valere in sede monitoria.
Nel caso di specie, la domanda monitoria è stata proposta dalla società sulla base di quanto statuito dal Tribunale di Controparte_1 Controparte_1
Torino, nella causa n. 8410/15, con la sentenza n. 2422/18 del 22.5.2018: sentenza allegata quale prova scritta del credito vantato dalla ricorrente nei confronti dell'odierno opponente (cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
La sentenza è stata pronunciata all'esito del giudizio promosso da Parte_1 nei confronti della ai sensi dell'art. 2932 c.c., assumendo nei confronti di Controparte_1 quest'ultima le seguenti conclusioni: “Sulla domanda ex art. 2932 c.c. In via principale accertare il diritto dell'istante ad acquistare l'immobile di cui è causa e pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ., una sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita, che tenga luogo dell'inadempimento della convenuta e che produca gli effetti del contratto non concluso, trasferendo così all'attore, in regime di prima casa, la proprietà dell'immobile ubicato nel comune di Salbertrand, alla frazione Deveys s.n.c., al piano terreno di un fabbricato elevato su tre piani, composto da soggiorno, una camera, cucina, bagno, riportato nel
N.C.E.U. Al foglio 5, particella 725, subalterno 14 unitamente ad area esterna contornante l'unità immobiliare sino ai confini con le particelle 548, 551 e 553 e strada comunale del Deveys, con tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze, tra cui una tettoia insistente su detta area esterna. Con sentenza subordinata, ai fini della pagina 7 di 14 trascrizione sui pubblici registri immobiliari, al versamento da parte dell'attore e a favore della convenuta della residua somma a saldo pari ad euro 36.000,00 … Sulla riconvenzionale avversaria rigettarsi l'avversaria domanda riconvenzionale nella sua totalità e, in accoglimento della formulata reconventio reconventionis, condannarsi parte convenuta al pagamento a favore dell'attore della somma di euro 82.887,14 Iva compresa, maggiorata degli interessi moratori dal 30/12/2013 al saldo effettivo. Con parziale compensazione di detto importo sull'importo su indicato in conclusioni sulla domanda ex art. 2932 c.c., pari a euro 36.000,00”.
Ebbene, il Tribunale di Torino con la sentenza allegata a fondamento della domanda monitoria così ha deciso:
“in accoglimento della domanda proposta da parte attrice trasferisce in favore di
, nato a [...], il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._2 contro la corrente in Torino, via Assarotti n. 3, Controparte_1 cod. fisc. , la proprietà del seguente fabbricato e relative aree pertinenziali: P.IVA_1 unità immobiliare, sita in Salbertrand (TO), frazione Deveys s.n.c., al piano terra (1° f.t.), censita al N.C.E.U. al Foglio 5, part. 725, sub. 14, unitamente ad area esterna pertinenziale, contornante l'unità immobiliare sino ai confini con le particelle 548, 551,
553 e strada comunale del Deveys, subordinatamente alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo residuo di € 36.000,00 da parte di in favore Parte_1 della Controparte_1 parzialmente accolta la domanda riconvenzionale svolta dalla CP_1 [...] ed operata la compensazione con il controcredito fatto valere dalla Controparte_1
3 , condanna la Parte_2 Parte_1 CP_1 Controparte_1
corrispondere in favore di , in qualità di titolare della ditta 3
[...] Parte_1 [...]
la somma di € 6.315,10, già comprensiva di IVA, oltre interessi legali dalla Parte_2 data della presente pronuncia al saldo;
condanna la a rifondere a la Controparte_1 Parte_1 metà delle spese del presente giudizio, metà che si liquida in complessivi € 7.108,00, di cui € 6.715,00 per compensi e € 393,00 per esposti, oltre rimborso spese forfettario 15% sui compensi, CPA, IVA, se dovuta, e successive occorrende, dichiarandone compensata la restante metà;
pagina 8 di 14 pone le spese di CTU e quelle di ATP, nella misura già liquidata, in via definitiva, a carico delle parti nella misura della metà ciascuna”.
Dunque, dalla lettura del dispositivo appare di chiara evidenza un primo elemento: il trasferimento dell'immobile in favore dell'odierno opponente è subordinato al versamento del prezzo residuo da parte del promissario acquirente, non anche alla consegna dell'immobile ultimato e immune da vizi, come sostenuto invece dall'odierno opponente.
La sentenza in questione è pacificamente passata in giudicato e, come noto, “In tema di giudicato l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del
"dictum" giudiziale” (cfr. Cass. n. 24867/23).
Orbene, a pag. 15 della sentenza si legge: “Nel presente giudizio il promissario acquirente non ha infatti chiesto, secondo quanto peraltro la giurisprudenza ammette in tema di contratto preliminare, una riduzione del prezzo per vizi o difformità del bene compravenduto, bensì ha agito unicamente per l'adempimento, adempimento che presuppone pertanto da parte del venditore la consegna di un immobile ultimato ed immune da vizi, con la necessità pertanto della di procedere Controparte_1 all'eliminazione dei vizi e all'ultimazione dei lavori, sostenendo un costo corrispondente
a quello stimato dal c.t.u.”.
Tale passaggio deve essere letto con riferimento alle domande svolte dalle parti e al complesso della motivazione, tenendo presente la domanda riconvenzionale svolta in quel giudizio dalla convenuta in relazione alle opere realizzate dalla 3C Costruzioni di
(per la ristrutturazione del fabbricato), resosi poi acquirente di una Parte_1 delle unità immobiliari facenti parte dello stabile oggetto di ristrutturazione.
Al riguardo, per giurisprudenza costante “In materia di contratto preliminare, il promissario acquirente non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell'accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire
l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo e, cumulativamente, proporre un"actio quanti minoris per vizi della cosa, chiedendo
pagina 9 di 14 l'eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo” (cfr. Cass. n.
26146/24, Cass. n. 36241/21 e Cass. n. 3383/07): nel caso di specie, come reso evidente dalla lettura delle conclusioni rassegnate da parte attrice e ribadito in sentenza, il promissario acquirente, ovvero non ha richiesto l'eliminazione dei Parte_1 vizi in forma specifica o per equivalente (ovvero con domanda di riduzione del prezzo per importo pari alla spesa relativa).
Il Tribunale ha poi affrontato la questione relativa alla inclusione o meno, negli importi stimati dal CTU in ordine al corrispettivo dell'appalto, “dei costi per le opere da ultimare
e per l'eliminazione dei vizi, che riguardano l'unità immobiliare oggetto del preliminare di compravendita”: ritenuta infondata la tesi attorea secondo cui tali costi non potevano essere dedotti da quanto ancora a lui dovuto “trattandosi di costi relativi ad un bene destinato ad essere di sua proprietà, con conseguente estinzione per confusione dei debiti e dei crediti”, ha evidenziato come l'attore non avesse avanzato domanda di riduzione del prezzo per vizi del bene compravenduto;
dal corrispettivo dovuto dalla per il contratto di appalto ha pertanto dedotto il costo delle opere da Controparte_1 ultimare, il costo per eliminazione dei vizi ed il minor valore per le opere non eseguite, e, tenuto conto dei pagamenti già ricevuti dal ha determinato il residuo a debito Parte_1 della in € 6.315,00 IVA compresa. Controparte_1
In sostanza, nel giudizio definito con la sentenza n. 2422/18, passata in giudicato,
l'attore ha proposto l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 c.c., ma non ha proposto, cumulativamente, una actio quanti minoris per vizi della cosa chiedendo l'eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo: il Tribunale ha accolto la domanda ex art. 2932 c.c. subordinando il trasferimento “alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo residuo di €
36.000,00 da parte di in favore della Parte_1 Controparte_1
(così ancora a pag. 17) - non anche alla eliminazione dei vizi inerenti
[...]
l'alloggio oggetto del preliminare intercorso tra le parti, in difetto della relativa domanda.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico (cfr. Cass. n.
33021/22): come più volte detto, la sentenza del 2018 ha accolto la domanda ex art.
pagina 10 di 14 2932 c.c., determinato il prezzo residuo ancora dovuto dall'attore e determinata la somma ancora dovuto dalla convenuta (in relazione al contratto di appalto), rilevando la mancata proposizione da parte del promissario acquirente dell'azione di riduzione del prezzo per vizi o difformità dell'opera, e “L'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito)” (cfr. Cass. n. 32547/24) .
Occorre poi soffermarsi su un altro aspetto, riguardante la peculiarità della pronuncia ex art. 2932 c.c., ovvero della disposizione del trasferimento coattivo in esecuzione specifica dell'obbligo assunto con il preliminare di vendita, il cui effetto traslativo sia "condizionato" al pagamento del prezzo (concordato nel preliminare e da versare al tempo della conclusione del definitivo), allorché detto pagamento non avvenga.
Premesso che l'effetto traslativo della proprietà del bene, scaturente dalla sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., si produce solo al momento del passaggio in giudicato, attesa la natura costitutiva di detta pronuncia (cfr. Cass. n. 8693/16 - e la sentenza n. 2422/18 è come più volte detto passata in giudicato), appare chiara la pronuncia della Suprema Corte che si ritiene opportuno riportare (per quanto qui interessa): “al momento del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c., si producono gli effetti del negozio, determinandosi, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e correlativamente l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo
(o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13577 del
30/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 10605 del 23/05/2016; Sez. 2, Sentenza n. 8212 del
07/04/2006; Sez. 2, Sentenza n. 690 del 16/01/2006). Pertanto, il pagamento del prezzo si cristallizza quale obbligo principale, cui è tenuto l'acquirente, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di esecuzione in forma specifica. In questa prospettiva il riferimento alla "subordinazione", collegata al pagamento del prezzo (intero
o residuo ancora dovuto), non introduce una condizione (sospensiva) di adempimento
(seppure si tratti di istituto astrattamente ammissibile), né una condizione (risolutiva)
pagina 11 di 14 dell'effetto traslativo, bensì regola l'esigibilità dell'obbligo principale dell'acquirente: non
è dunque il trasferimento ad essere "subordinato" al pagamento del prezzo, ma è il pagamento del prezzo ad essere "subordinato" al trasferimento, che si produce solo con il passaggio in giudicato della sentenza-contratto costitutiva. Ed invero, sebbene sia innegabile la sussistenza di un obbligo mediato dalla prestazione finale, è irrefutabile che, al tempo della stipula del definitivo, siffatto obbligo di pagamento non è ancora esigibile, sicché non può essere elevato a condizione dell'azione giudiziale costitutiva”
(cfr. Cass. n. 8164/23).
Nel caso di specie, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza n. 2422/18 si è verificato l'effetto traslativo in favore del il quale ad oggi non risulta avere Parte_1 ancora corrisposto il residuo prezzo di € 36.000,00, pagamento che, come si legge nella pronuncia di legittimità da ultimo richiamata, rileva “quale elemento essenziale intrinseco, atto a ripristinare la corrispettività del contratto”: con la sentenza n. 2200/22 è stata infatti respinta la domanda di condanna della convenuta alla consegna delle chiavi dell'immobile non essendosi ancora avverata la condizione, ovvero il pagamento del prezzo.
La convenuta opposta, anziché agire per la risoluzione per inadempimento dell'acquirente, ha agito per l'adempimento, chiedendo il pagamento di quanto ancora dovutole per il trasferimento, operando la compensazione col residuo a debito della accertato nella sentenza del 2018 in € 6.315,00, e con l'importo delle Controparte_1 spese di lite liquidate in sentenza in favore di (€ 393,00 per esposti, Parte_1 ed € 6.715,00 per compensi oltre oneri ovvero € 9.797,99), donde l'importo residuo (€
36.000,00 - € 6.315,00 - € 393,00 - € 9.798,00) portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Rilevano poi le seguenti ulteriori considerazioni.
Da un lato, quanto alla asserita violazione del ne bis in idem da parte del convenuto opposto, come noto il principio del ne bis in idem opera nel senso che “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude
pagina 12 di 14 il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo” (cfr.
Cass. n. 1165/22).
Già si è detto come non vi sia alcun contrasto tra l'accertamento contenuto nella sentenza n. 2422/18 passata in giudicato e la domanda proposta in sede monitoria, sulla base di quella sentenza traslativa, passata in giudicato.
Altra questione è quella dell'ammissibilità della domanda successiva (rispetto alla sentenza n. 2422/18) svolta dal nel giudizio n. 10528/20 R.G., ed in quella Parte_1 sede esaminata: il giudizio si è concluso con la sentenza n. 2200/22 (confermata dalla
Corte d'Appello con sentenza n. 202/25 pubblicata il 4.3.2025), la quale ha ribadito come nel giudizio già promosso dal questi avesse chiesto unicamente Parte_1
l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare “senza in alcun modo allegare
l'inadempimento del venditore né proporre domanda di riduzione del prezzo o di risarcimento del danno in ragione della mancata ultimazione delle opere e dei vizi esistenti (a lui ben noti essendo egli l'appaltatore che le aveva realizzate)”, ha osservato che “ogni questione attinente l'adempimento del contratto preliminare e il pagamento del residuo prezzo è stata trattata o avrebbe dovuto esserlo in quel giudizio, con la conseguenza che la domanda di accertamento di un credito dell'attore, in dipendenza di vizi e difetti della cosa venduta, non è più proponibile”, ed ha quindi ritenuto l'inammissibilità della domanda di accertamento del credito allegato a titolo di riduzione del prezzo o di risarcimento del danno, proprio in considerazione del definitivo accertamento già compiuto nella sentenza n. 2422/18 che ha determinato il residuo prezzo dovuto dal in € 36.000,00 “senza alcuna decurtazione in ragione dei Parte_1 vizi”.
Come detto, la pronuncia del 2022 è stata confermata dalla Corte d'Appello con la recente sentenza n. 202/25, avverso la quale l'attore ha dichiarato di voler proporre ricorso per cassazione: certo è che per giurisprudenza costante “se l'accertamento del credito opposto in compensazione pende dinanzi ad altro giudice, è questi che deve liquidarlo (Cass. 1695 del 2015, 9608 del 19 aprile 2013); in quest'ultimo caso il giudice dell'eccezione di compensazione non può sospendere il giudizio sul credito principale ai sensi dell'art. 295 c.p.c., o art. 337 c.p.c., comma 2, qualora nel giudizio avente ad
pagina 13 di 14 oggetto il credito eccepito in compensazione sia stata emessa sentenza non passata in giudicato (Cass. n. 325 del 1992), ma, non potendo realizzarsi la condizione prevista dall'art. 1243 c.c., comma 2, - che costituisce disciplina processuale speciale ai fini della reciproca elisione dei crediti nel processo instaurato dal creditore principale - (il giudice) deve dichiarare l'insussistenza dei presupposti per elidere il credito agito e rigettare
l'eccezione di compensazione” (cfr. Cass. S.U. n. 23225/16, nonché Cass. 31359/18 e
Cass. n. 35913/23).
4.
Per le considerazioni tutte sopra svolte l'opposizione deve essere rigettata in quanto infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
gli effetti dell'ordinanza ex art. 649 c.p.c., priva di contenuto decisorio in quanto destinata ad operare in via meramente temporanea, si esauriscono con la pronuncia sull'opposizione a decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente.
Alla relativa liquidazione si provvede – vista la nota spese depositata - in applicazione dei parametri di cui al DM. n. 55/14 come modificato dal D.Lvo n. 147/22, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta: così applicandosi i valori medi ridotti, in misura più rilevante per le fasi istruttoria (consistita nel mero deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.) e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe:
- respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in quanto Parte_1 infondata, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1209/24 emesso dal Tribunale di Torino in data 1.3.2024 - R.G. 2426/24;
- condanna al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 4.036,00per compensi, oltre 15% Spese
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Generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 4.7.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
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