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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10611/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 10611/2023
tra
Parte_1 [...]
Parte_2
Parte_3 Pt_4
Parte_5 Pt_2
Parte_6 Pt_2
Parte_7
Parte_8 Parte_9
[...] Parte_10
Parte_11
Parte_12
Pt_13 Parte_14
RICORRENTI e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggi 18 dicembre 2025 ad ore 12.30 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per Per Per , Parte_15 Parte_2 Controparte_2 per Per per Controparte_3 Controparte_4 Parte_7
Pt_1 per per per
[...] Controparte_5 Controparte_6
pagina 1 di 9 per per l'avv. Parte_11 Parte_12 Controparte_7
ER CO, oggi sostituito dall'avv. Casali
Per nessuno;
Controparte_1
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso domandando l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone, in assenza delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 terdecis e sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10611/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_15 C.F._1
ER CO, elettivamente domiciliato in VIA FRANCIA 21/C 37135 VERONApresso il difensore avv. ER CO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ER CO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA FRANCIA 21/C 37135 VERONApresso il difensore avv. ER
CO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
ER CO, elettivamente domiciliato in VIA FRANCIA 21/C 37135 VERONApresso il difensore avv. ER CO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._4
ER CO, elettivamente domiciliato in VIA FRANCIA 21/C 37135 VERONApresso il difensore avv. ER CO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ER Controparte_4 C.F._5
CO , elettivamente domiciliato in VIA FRANCIA 21/C 37135 VERONApresso il difensore avv.
ER CO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_7 C.F._6
ER CO, elettivamente domiciliato in VIA FRANCIA 21/C 37135 VERONApresso il difensore avv. ER CO
pagina 3 di 9 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 C.F._7
ER CO elettivamente domiciliato in VIA FRANCIA 21/C 37135 VERONApresso il difensore avv. ER CO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ER Controparte_6 C.F._8
CO , elettivamente domiciliato in VIA FRANCIA 21/C 37135 VERONApresso il difensore avv.
ER CO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ER Pt_11 Parte_11 C.F._9
CO, elettivamente domiciliato in VIA FRANCIA 21/C 37135 VERONApresso il difensore avv.
ER CO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ER CO , Parte_12 C.F._10 elettivamente domiciliato in VIA FRANCIA 21/C 37135 VERONApresso il difensore avv. ER
CO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_7 C.F._11
ER CO, elettivamente domiciliato in VIA FRANCIA 21/C 37135 VERONApresso il difensore avv. ER CO
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il pagina 4 di 9 giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano Per_1 ato il 15 Febbraio 1875 in Bardi, Parma , emigrato negli Stati Uniti d'America, senza
[...] mai naturalizzarsi cittadino americano.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il nonostante la regolarità e tempestività della Controparte_1 notifica non si costituiva sicchè va dichiarato contumace;
In data 27.10.2025 il fascicolo veniva assegnato alla scrivente a seguito di decreto n. 83/2025;
Con decreto datato 31.10.2025 veniva fissata la prima udienza al 18.12.2025.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c
1. Le domande sono fondate.
In ordine al requisito della competenza territoriale va, in primo luogo, rammentata la previsione di cui all'art. 1 co. 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il
24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge 17.02.2017 n. 13, prevedendo che “All'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, essendo l'avo degli odierni ricorrenti nato nel Comune di Parma, va affermata la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 13/2017 “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana” mentre ai sensi del successivo comma 4 “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”. Tale espressa pagina 5 di 9 deroga consente di superare anche la previsione contenuta nel medesimo art. 50 bis, primo comma n. 1
c.p.c. secondo cui è competente il Tribunale in composizione collegiale nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero “salvo che sia diversamente disposto”.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dalla medesima ricorrente, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.
Sul punto, occorre evidenziare che le certificazioni anagrafiche redatte e rilasciate dalle Autorità straniere risultano tutte debitamente tradotte e apostillate, come previsto dalla Convenzione dell'Aja del
5 Ottobre 1961 (Convenzione sull'apostille), cui hanno aderito tanto l'Italia quanto gli Stati Uniti.
Tanto premesso, va innanzitutto richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
Nel nostro ordinamento, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta nella legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, individua le modalità di acquisto dello status civitatis italiano.
Nello specifico, la norma di cui sopra stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della
Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”.
Invero, le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui viene approvata la l. n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario del 1912 riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre.
In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già
pagina 6 di 9 menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione.
Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
Sul punto, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il (omissis) e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data.
Ai rapporti risalenti ad epoca pre-costituzionale si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Tanto premesso, venendo al caso in esame, occorre rilevare che la linea di discendenza riportata nell'atto introduttivo trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. cittadino italiano, ed emigrato in America, Persona_1 dove ha contratto matrimonio con la sig.ra di origini italiane, nel 1920. Persona_2
Più precisamente, è stato documentalmente dimostrato che dal matrimonio tra i predetti è nato, in
America, il sig. padre degli odierni ricorrenti Persona_3 CP_4
[...] Parte_15 Controparte_5 CP_6
e nonno degli altri odierni ricorrenti
[...] Parte_11 [...]
e Controparte_3 Parte_7 Parte_2 Pt_12
;
[...] Controparte_7 Controparte_2
Può dirsi, dunque, compiutamente documentato il rapporto di filiazione plurigenerazionale che lega gli istanti all'avo italiano Persona_1
pagina 7 di 9 In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di introdurre la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il
Brasile, senza avere alcun riscontro se non con l'indicazione di una lunga lista d'attesa.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Dalla documentazione versata in atti risulta altresì che l'ascendente degli odierni ricorrenti non si è naturalizzato cittadino statunitense (v. doc. n. 5).
Pertanto deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltretutto, non sono Controparte_1 stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” pagina 8 di 9 (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
La natura della procedura consente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia del convenuto;
CP_1
- ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto DICHIARA lo status di cittadini italiani di:
nata il [...] in [...], Bristol (USA), Parte_15
, nato il [...] in [...], Parte_2
, nata il [...] in [...], Hawaii (USA), Controparte_2
nata il [...] in [...], Controparte_3
nata il [...] in [...], Controparte_4
nato il [...] in [...], Parte_7
nato il [...] in [...], Controparte_5
nata il [...] in [...], Controparte_6
nata il [...] in [...], Los Angeles (USA), Parte_11
nato il [...] in [...], Parte_12
nato il [...] in [...], Controparte_7
- ORDINA al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni all'Autorità consolare competente;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 10611/2023
tra
Parte_1 [...]
Parte_2
Parte_3 Pt_4
Parte_5 Pt_2
Parte_6 Pt_2
Parte_7
Parte_8 Parte_9
[...] Parte_10
Parte_11
Parte_12
Pt_13 Parte_14
RICORRENTI e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggi 18 dicembre 2025 ad ore 12.30 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per Per Per , Parte_15 Parte_2 Controparte_2 per Per per Controparte_3 Controparte_4 Parte_7
Pt_1 per per per
[...] Controparte_5 Controparte_6
pagina 1 di 9 per per l'avv. Parte_11 Parte_12 Controparte_7
ER CO, oggi sostituito dall'avv. Casali
Per nessuno;
Controparte_1
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso domandando l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone, in assenza delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 terdecis e sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10611/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_15 C.F._1
ER CO, elettivamente domiciliato in VIA FRANCIA 21/C 37135 VERONApresso il difensore avv. ER CO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ER CO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA FRANCIA 21/C 37135 VERONApresso il difensore avv. ER
CO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
ER CO, elettivamente domiciliato in VIA FRANCIA 21/C 37135 VERONApresso il difensore avv. ER CO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._4
ER CO, elettivamente domiciliato in VIA FRANCIA 21/C 37135 VERONApresso il difensore avv. ER CO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ER Controparte_4 C.F._5
CO , elettivamente domiciliato in VIA FRANCIA 21/C 37135 VERONApresso il difensore avv.
ER CO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_7 C.F._6
ER CO, elettivamente domiciliato in VIA FRANCIA 21/C 37135 VERONApresso il difensore avv. ER CO
pagina 3 di 9 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 C.F._7
ER CO elettivamente domiciliato in VIA FRANCIA 21/C 37135 VERONApresso il difensore avv. ER CO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ER Controparte_6 C.F._8
CO , elettivamente domiciliato in VIA FRANCIA 21/C 37135 VERONApresso il difensore avv.
ER CO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ER Pt_11 Parte_11 C.F._9
CO, elettivamente domiciliato in VIA FRANCIA 21/C 37135 VERONApresso il difensore avv.
ER CO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ER CO , Parte_12 C.F._10 elettivamente domiciliato in VIA FRANCIA 21/C 37135 VERONApresso il difensore avv. ER
CO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_7 C.F._11
ER CO, elettivamente domiciliato in VIA FRANCIA 21/C 37135 VERONApresso il difensore avv. ER CO
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il pagina 4 di 9 giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano Per_1 ato il 15 Febbraio 1875 in Bardi, Parma , emigrato negli Stati Uniti d'America, senza
[...] mai naturalizzarsi cittadino americano.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il nonostante la regolarità e tempestività della Controparte_1 notifica non si costituiva sicchè va dichiarato contumace;
In data 27.10.2025 il fascicolo veniva assegnato alla scrivente a seguito di decreto n. 83/2025;
Con decreto datato 31.10.2025 veniva fissata la prima udienza al 18.12.2025.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c
1. Le domande sono fondate.
In ordine al requisito della competenza territoriale va, in primo luogo, rammentata la previsione di cui all'art. 1 co. 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il
24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge 17.02.2017 n. 13, prevedendo che “All'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, essendo l'avo degli odierni ricorrenti nato nel Comune di Parma, va affermata la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 13/2017 “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana” mentre ai sensi del successivo comma 4 “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”. Tale espressa pagina 5 di 9 deroga consente di superare anche la previsione contenuta nel medesimo art. 50 bis, primo comma n. 1
c.p.c. secondo cui è competente il Tribunale in composizione collegiale nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero “salvo che sia diversamente disposto”.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dalla medesima ricorrente, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.
Sul punto, occorre evidenziare che le certificazioni anagrafiche redatte e rilasciate dalle Autorità straniere risultano tutte debitamente tradotte e apostillate, come previsto dalla Convenzione dell'Aja del
5 Ottobre 1961 (Convenzione sull'apostille), cui hanno aderito tanto l'Italia quanto gli Stati Uniti.
Tanto premesso, va innanzitutto richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
Nel nostro ordinamento, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta nella legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, individua le modalità di acquisto dello status civitatis italiano.
Nello specifico, la norma di cui sopra stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della
Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”.
Invero, le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui viene approvata la l. n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario del 1912 riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre.
In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già
pagina 6 di 9 menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione.
Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
Sul punto, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il (omissis) e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data.
Ai rapporti risalenti ad epoca pre-costituzionale si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Tanto premesso, venendo al caso in esame, occorre rilevare che la linea di discendenza riportata nell'atto introduttivo trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. cittadino italiano, ed emigrato in America, Persona_1 dove ha contratto matrimonio con la sig.ra di origini italiane, nel 1920. Persona_2
Più precisamente, è stato documentalmente dimostrato che dal matrimonio tra i predetti è nato, in
America, il sig. padre degli odierni ricorrenti Persona_3 CP_4
[...] Parte_15 Controparte_5 CP_6
e nonno degli altri odierni ricorrenti
[...] Parte_11 [...]
e Controparte_3 Parte_7 Parte_2 Pt_12
;
[...] Controparte_7 Controparte_2
Può dirsi, dunque, compiutamente documentato il rapporto di filiazione plurigenerazionale che lega gli istanti all'avo italiano Persona_1
pagina 7 di 9 In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di introdurre la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il
Brasile, senza avere alcun riscontro se non con l'indicazione di una lunga lista d'attesa.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Dalla documentazione versata in atti risulta altresì che l'ascendente degli odierni ricorrenti non si è naturalizzato cittadino statunitense (v. doc. n. 5).
Pertanto deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltretutto, non sono Controparte_1 stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” pagina 8 di 9 (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
La natura della procedura consente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia del convenuto;
CP_1
- ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto DICHIARA lo status di cittadini italiani di:
nata il [...] in [...], Bristol (USA), Parte_15
, nato il [...] in [...], Parte_2
, nata il [...] in [...], Hawaii (USA), Controparte_2
nata il [...] in [...], Controparte_3
nata il [...] in [...], Controparte_4
nato il [...] in [...], Parte_7
nato il [...] in [...], Controparte_5
nata il [...] in [...], Controparte_6
nata il [...] in [...], Los Angeles (USA), Parte_11
nato il [...] in [...], Parte_12
nato il [...] in [...], Controparte_7
- ORDINA al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni all'Autorità consolare competente;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
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