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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
UD. 27.3.2025 N. 681/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Marone, presso lo studio del quale in Napoli, via Giordano n. 15, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. dello Stato Miele e con delega al Funzionario, dott.ssa Mesiti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docente I procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 novembre 2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Il ricorrente , rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre innanzi Parte_1 a codesto on.l , contrariis rejectis, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia così provvedere: A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 3.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
.AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la CP_2 igenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. .AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione CP_2 de triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone”. Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_1
, opponendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui
[...] al ricorso e la parziale prescrizione del diritto, con conseguente rigetto delle avversarie pretese e accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
3. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
2
4. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
5. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma, nonché la domanda di risarcimento del danno;
6. rigettare le istanze istruttorie.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito.
Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”.
All'udienza del 27 marzo 2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i procuratori alla discussione e, all'esito, ritiratosi in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza.
*** * ***
1. è un insegnante – attualmente in servizio presso l'I.S. Parte_1
“Stradivari” di con contratto dal 5.9.2024 al 30.6.2025 (cfr. stato CP_1 matricolare) - che, pacifico in giudizio (cfr. doc. 1, fascicolo resistente), nel corso degli anni ha svolto i seguenti plurimi servizi in forza di contratti di lavoro a tempo determinato:
- nell'A.S. 2018/2019, con due contratti in successione dal 29.09.2018 al
30.6.2019, per n. 6 ore di servizio settimanali, nonché con tre contratti in successione dal 4.12.2018 al 8.2.2019 per ulteriori 12 ore di servizio settimanali, presso l'I.S. “Stradivari” di CP_1
- nell'A.S. 2019/2020, con contratto dal 2.10.2019 al 30.6.2020, per n. 6 ore di servizio settimanali, presso l'I.S. “Stradivari” di CP_1
- nell'A.S. 2020/2021, con contratto dal 26.09.2020 al 30.06.2021 per n. 6 ore di servizio settimanali, nonché con contratto dal 29.9.2020 al
30.6.2021 per ulteriori 3 ore di servizio settimanali e ulteriori incarichi su spezzoni, presso l'I.S. “Stradivari” di CP_1
- nell'A.S. 2021/2022, con plurimi contratti in sovrapposizione dal
5.10.2021 al 30.06.2022, per un totale di n. 10 ore di servizio settimanali nel periodo dal 28.10.2021 al 30.6.2022, presso l'I.S. “Stradivari” di
CP_1
3 - nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 13.09.2022 al 30.06.2023 per n. 9 ore di servizio settimanali presso l'I.S. “Munari” di Crema e con contratto dal 3.10.2022 al 30.6.2023 per ulteriori 6 ore di servizio settimanali presso l'I.S. “Stradivari” di CP_1
- nell'A.S. 2023/2024, con contratto dal 1.09.2023 al 30.06.2024, con orario completo, presso l'I.S. “Stradivari” di CP_1
Con il presente giudizio, il lavoratore si duole di essere stata espressamente e illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
Conclude, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
*** * ***
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
*
2.1. Si osserva, preliminarmente, che risulta infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda svolta dalla convenuta, sul presupposto della mancata produzione di documentazione in grado di attestare, da un lato, la “espressa e tempestiva richiesta e attivazione” e, dall'altro, “le spese sostenute per acquisti ammissibili ai sensi dell'art. 1, comma 121, della Legge 107/2015”.
Quanto al primo profilo, è sufficiente evidenziare che il ricorrente neppure avrebbe potuto presentare la domanda in via amministrativa per le annualità pregresse, essendo la relativa procedura prevista per i soli docenti di ruolo.
Quanto al secondo profilo, invece, il Ministero afferma che “in difetto di questa prova la somma erogata a posteriori resterebbe un'erogazione non titolata e senza alcun vincolo quantitativo e risulterebbe del tutto snaturata nella sua ratio ispiratrice”.
La prospettazione, tuttavia, non può essere condivisa, dal momento che il ricorrente non ha agito per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno
(che avrebbe richiesto la prova, anche presuntiva, dell'an e del quantum), ma ha invocato l'esatto adempimento all'obbligo di erogazione del bonus docenti, che, nella stessa volontà legislativa, costituisce un mezzo – e non un rimborso - per assolvere agli oneri formativi e di aggiornamento.
4 *
2.2. Tanto doverosamente premesso, e venendo al merito della questione, si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge
107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
*
2.3. Sulla questione si è, tuttavia, pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
5 formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Come già osservato da autorevole giurisprudenza di merito, del resto, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente
(identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano,
Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006)
Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per
6 ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ha, inoltre, evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere (…) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il
D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
In tal senso, allora, non appaiono né fondate né condivisibili – perché già confutate da univoche pronunce interne e sovranazionali – le obiezioni sollevate dal in ordine alla presunta applicabilità della clausola 6 dell'Accordo Quadro CP_1 alle supplenze annuali (quali sono sempre state, di fatto, quelle prestate dalil ricorrente): non v'è dubbio, infatti, che nella materia in esame si ponga il problema del divieto di discriminazione tra lavoratori subordinati a termine e di ruolo.
*
2.4. Alla luce di tutto quanto premesso, si ritiene che i principi richiamati debbano trovare piena applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisano ragioni obiettive in grado di giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento, come detto, attiene al livello qualitativo, che deve essere garantito da tutti i docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere ugualmente elevato, a prescindere dalla natura – indeterminata o precaria – del rapporto di servizio;
ciò, peraltro, è ancor più vero quando il docente – anche in forza di plurimi contratti in successione o in sovrapposizione – finisca per prestare
7 servizio per l'intero Anno Scolastico o, comunque, per un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria del beneficio in oggetto.
*
2.5. D'altronde, in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata la
Corte di Cassazione, proprio all'esito del richiamato rinvio pregiudiziale ex art. 363bis
c.p.c., con la già citata sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.
Il Giudice di Legittimità, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.
La Suprema Corte, inoltre, ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
*
2.6 Venendo, da ultimo, all'eccezione difensiva svolta dal
[...]
, secondo cui la carta del docente non spetterebbe agli Controparte_1 insegnanti precari con incarico inferiore al 50% dell'orario di cattedra, ritiene il
Giudicante che – pur a fronte di un persistente contrasto tra i giudici di merito – ragioni di uniformità e prevedibilità della decisione inducano al superamento del precedente orientamento assunto da questo Tribunale e all'adesione alla tesi ormai nettamente prevalente (Cfr. C. Appello Bari, n. 51/2025; Trib. Milano, n. 358/2025), che afferma l'irrilevanza del monte orario svolto dal docente destinatario di incarichi che, comunque, si esprimano nel solco della didattica annua, come nel caso di specie.
*
8 2.7 È, invece, fondata l'eccezione di parziale prescrizione del diritto sollevata dal
, avendo la Suprema Corte, da ultimo, chiarito che l'azione di adempimento CP_1 in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito e, quindi, dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza, se successiva (Cfr., in tema, Cass. 27 ottobre 2023, n. 29961).
Infatti, poiché per l'a.s. 2018/2019 il beneficio era stato attivato in data 12 settembre 2018 e l'incarico che aveva fatto sorgere il diritto – avendo termine al 30 giungo 2019 - era stato conferito in data 9.10.2018, risulta intempestiva la diffida del
30.10.2023 (doc. 19b, ricorrente), in quanto intervenuta oltre il quinquennio utile.
Non può, del resto, essere condivisa la tesi attorea, secondo cui il dies a quo per la prescrizione sarebbe il 31.10.2018, ovvero l'ultimo giorno utile per accedere al beneficio: a prescindere dalla considerazione che non è stata fornita prova di tale
“termine ultimo”, infatti, appare dirimente che, come chiarito dalla richiamata pronuncia della Suprema Corte, la prescrizione decorre “dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”, con ciò facendo chiaramente riferimento non già al termine ultimo per l'accesso al bonus, bensì al primo momento utile per il suo conseguimento.
*** * ***
3 Alla luce di tutto quanto sopra osservato, deve essere affermato il diritto di di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali come per legge, avendo egli sempre lavorato, per le annualità richieste, con incarichi fino al 30 giugno
Considerato che il ricorrente, attualmente, è assunto a tempo determinato,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettergli a disposizione la
9 suddetta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
L'importo di cui si discute, infine, deve essere aumentato della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023).
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della controversia e delle annualità riconosciute, nonché delle fasi concretamente esperite (con esclusione di quella istruttoria, in quanto la trattazione e la decisione della causa sono avvenute nella medesima udienza e non hanno richiesto alcuna differente attività defensionale, cfr. Corte d'Appello Milano, n. 138/2024), con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Essendo necessaria la sola consultazione dello stato matricolare prodotto dalla convenuta ai fini della decisione, non si ravvisano i presupposti per riconoscere la maggiorazione ex art. 4, co. 1bis, D.M. n. 55/2014
(Cfr. Cass. ord. n. 37692/2022; ord. n. 22762/2023).
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli Parte_1 anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo di €
500,00 annui, oltre interessi legali e rivalutazione come in parte motiva, dichiarando prescritto il diritto per l'a.s. 2018/2019; per l'effetto, condanna il convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Marone, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 27 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Marone, presso lo studio del quale in Napoli, via Giordano n. 15, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. dello Stato Miele e con delega al Funzionario, dott.ssa Mesiti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docente I procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 novembre 2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Il ricorrente , rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre innanzi Parte_1 a codesto on.l , contrariis rejectis, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia così provvedere: A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 3.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
.AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la CP_2 igenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. .AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione CP_2 de triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone”. Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_1
, opponendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui
[...] al ricorso e la parziale prescrizione del diritto, con conseguente rigetto delle avversarie pretese e accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
3. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
2
4. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
5. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma, nonché la domanda di risarcimento del danno;
6. rigettare le istanze istruttorie.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito.
Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”.
All'udienza del 27 marzo 2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i procuratori alla discussione e, all'esito, ritiratosi in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza.
*** * ***
1. è un insegnante – attualmente in servizio presso l'I.S. Parte_1
“Stradivari” di con contratto dal 5.9.2024 al 30.6.2025 (cfr. stato CP_1 matricolare) - che, pacifico in giudizio (cfr. doc. 1, fascicolo resistente), nel corso degli anni ha svolto i seguenti plurimi servizi in forza di contratti di lavoro a tempo determinato:
- nell'A.S. 2018/2019, con due contratti in successione dal 29.09.2018 al
30.6.2019, per n. 6 ore di servizio settimanali, nonché con tre contratti in successione dal 4.12.2018 al 8.2.2019 per ulteriori 12 ore di servizio settimanali, presso l'I.S. “Stradivari” di CP_1
- nell'A.S. 2019/2020, con contratto dal 2.10.2019 al 30.6.2020, per n. 6 ore di servizio settimanali, presso l'I.S. “Stradivari” di CP_1
- nell'A.S. 2020/2021, con contratto dal 26.09.2020 al 30.06.2021 per n. 6 ore di servizio settimanali, nonché con contratto dal 29.9.2020 al
30.6.2021 per ulteriori 3 ore di servizio settimanali e ulteriori incarichi su spezzoni, presso l'I.S. “Stradivari” di CP_1
- nell'A.S. 2021/2022, con plurimi contratti in sovrapposizione dal
5.10.2021 al 30.06.2022, per un totale di n. 10 ore di servizio settimanali nel periodo dal 28.10.2021 al 30.6.2022, presso l'I.S. “Stradivari” di
CP_1
3 - nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 13.09.2022 al 30.06.2023 per n. 9 ore di servizio settimanali presso l'I.S. “Munari” di Crema e con contratto dal 3.10.2022 al 30.6.2023 per ulteriori 6 ore di servizio settimanali presso l'I.S. “Stradivari” di CP_1
- nell'A.S. 2023/2024, con contratto dal 1.09.2023 al 30.06.2024, con orario completo, presso l'I.S. “Stradivari” di CP_1
Con il presente giudizio, il lavoratore si duole di essere stata espressamente e illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
Conclude, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
*** * ***
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
*
2.1. Si osserva, preliminarmente, che risulta infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda svolta dalla convenuta, sul presupposto della mancata produzione di documentazione in grado di attestare, da un lato, la “espressa e tempestiva richiesta e attivazione” e, dall'altro, “le spese sostenute per acquisti ammissibili ai sensi dell'art. 1, comma 121, della Legge 107/2015”.
Quanto al primo profilo, è sufficiente evidenziare che il ricorrente neppure avrebbe potuto presentare la domanda in via amministrativa per le annualità pregresse, essendo la relativa procedura prevista per i soli docenti di ruolo.
Quanto al secondo profilo, invece, il Ministero afferma che “in difetto di questa prova la somma erogata a posteriori resterebbe un'erogazione non titolata e senza alcun vincolo quantitativo e risulterebbe del tutto snaturata nella sua ratio ispiratrice”.
La prospettazione, tuttavia, non può essere condivisa, dal momento che il ricorrente non ha agito per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno
(che avrebbe richiesto la prova, anche presuntiva, dell'an e del quantum), ma ha invocato l'esatto adempimento all'obbligo di erogazione del bonus docenti, che, nella stessa volontà legislativa, costituisce un mezzo – e non un rimborso - per assolvere agli oneri formativi e di aggiornamento.
4 *
2.2. Tanto doverosamente premesso, e venendo al merito della questione, si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge
107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
*
2.3. Sulla questione si è, tuttavia, pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
5 formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Come già osservato da autorevole giurisprudenza di merito, del resto, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente
(identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano,
Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006)
Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per
6 ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ha, inoltre, evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere (…) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il
D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
In tal senso, allora, non appaiono né fondate né condivisibili – perché già confutate da univoche pronunce interne e sovranazionali – le obiezioni sollevate dal in ordine alla presunta applicabilità della clausola 6 dell'Accordo Quadro CP_1 alle supplenze annuali (quali sono sempre state, di fatto, quelle prestate dalil ricorrente): non v'è dubbio, infatti, che nella materia in esame si ponga il problema del divieto di discriminazione tra lavoratori subordinati a termine e di ruolo.
*
2.4. Alla luce di tutto quanto premesso, si ritiene che i principi richiamati debbano trovare piena applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisano ragioni obiettive in grado di giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento, come detto, attiene al livello qualitativo, che deve essere garantito da tutti i docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere ugualmente elevato, a prescindere dalla natura – indeterminata o precaria – del rapporto di servizio;
ciò, peraltro, è ancor più vero quando il docente – anche in forza di plurimi contratti in successione o in sovrapposizione – finisca per prestare
7 servizio per l'intero Anno Scolastico o, comunque, per un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria del beneficio in oggetto.
*
2.5. D'altronde, in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata la
Corte di Cassazione, proprio all'esito del richiamato rinvio pregiudiziale ex art. 363bis
c.p.c., con la già citata sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.
Il Giudice di Legittimità, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.
La Suprema Corte, inoltre, ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
*
2.6 Venendo, da ultimo, all'eccezione difensiva svolta dal
[...]
, secondo cui la carta del docente non spetterebbe agli Controparte_1 insegnanti precari con incarico inferiore al 50% dell'orario di cattedra, ritiene il
Giudicante che – pur a fronte di un persistente contrasto tra i giudici di merito – ragioni di uniformità e prevedibilità della decisione inducano al superamento del precedente orientamento assunto da questo Tribunale e all'adesione alla tesi ormai nettamente prevalente (Cfr. C. Appello Bari, n. 51/2025; Trib. Milano, n. 358/2025), che afferma l'irrilevanza del monte orario svolto dal docente destinatario di incarichi che, comunque, si esprimano nel solco della didattica annua, come nel caso di specie.
*
8 2.7 È, invece, fondata l'eccezione di parziale prescrizione del diritto sollevata dal
, avendo la Suprema Corte, da ultimo, chiarito che l'azione di adempimento CP_1 in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito e, quindi, dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza, se successiva (Cfr., in tema, Cass. 27 ottobre 2023, n. 29961).
Infatti, poiché per l'a.s. 2018/2019 il beneficio era stato attivato in data 12 settembre 2018 e l'incarico che aveva fatto sorgere il diritto – avendo termine al 30 giungo 2019 - era stato conferito in data 9.10.2018, risulta intempestiva la diffida del
30.10.2023 (doc. 19b, ricorrente), in quanto intervenuta oltre il quinquennio utile.
Non può, del resto, essere condivisa la tesi attorea, secondo cui il dies a quo per la prescrizione sarebbe il 31.10.2018, ovvero l'ultimo giorno utile per accedere al beneficio: a prescindere dalla considerazione che non è stata fornita prova di tale
“termine ultimo”, infatti, appare dirimente che, come chiarito dalla richiamata pronuncia della Suprema Corte, la prescrizione decorre “dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”, con ciò facendo chiaramente riferimento non già al termine ultimo per l'accesso al bonus, bensì al primo momento utile per il suo conseguimento.
*** * ***
3 Alla luce di tutto quanto sopra osservato, deve essere affermato il diritto di di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali come per legge, avendo egli sempre lavorato, per le annualità richieste, con incarichi fino al 30 giugno
Considerato che il ricorrente, attualmente, è assunto a tempo determinato,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettergli a disposizione la
9 suddetta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
L'importo di cui si discute, infine, deve essere aumentato della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023).
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della controversia e delle annualità riconosciute, nonché delle fasi concretamente esperite (con esclusione di quella istruttoria, in quanto la trattazione e la decisione della causa sono avvenute nella medesima udienza e non hanno richiesto alcuna differente attività defensionale, cfr. Corte d'Appello Milano, n. 138/2024), con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Essendo necessaria la sola consultazione dello stato matricolare prodotto dalla convenuta ai fini della decisione, non si ravvisano i presupposti per riconoscere la maggiorazione ex art. 4, co. 1bis, D.M. n. 55/2014
(Cfr. Cass. ord. n. 37692/2022; ord. n. 22762/2023).
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli Parte_1 anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo di €
500,00 annui, oltre interessi legali e rivalutazione come in parte motiva, dichiarando prescritto il diritto per l'a.s. 2018/2019; per l'effetto, condanna il convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Marone, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 27 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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