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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11704 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 4952/2025 all'udienza del 18/11/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
e quali esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale del minore , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
VE Cannas, giusta procura;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/02/2025 i ricorrenti di cui in epigrafe adivano il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare il diritto del minore al riconoscimento dell'indennità di frequenza dalla data della domanda amministrativa del 26.10.2021, con condanna dell' al pagamento dei ratei e delle spese di lite da attribuire al CP_1 procuratore antistatario. Deducevano:
- che il minore era portatore di una grave invalidità fisica e che sussistevano i requisiti ex art. 1 L. 289/90; - che in data 26.10.2021 inoltravano alla sede di competenza istanza rivolta ad CP_1 ottenere il requisito sopra indicato;
- che i ricorrenti proponevano ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.;
- che non veniva riconosciuto il beneficio richiesto;
- che le parti ricorrenti in data 25.01.2025 depositavano atto di contestazione;
- che veniva depositato il presente ricorso in quanto la relazione del CTU era oggetto di rilievi e critiche con riferimento alle patologie che affliggevano il minore;
in particolare deduceva come non fosse stata correttamente valutata l'insufficienza della memoria di lavoro. Concludevano come sopra. Nessuno si costituiva per l' che veniva dichiarata contumace. CP_1
Nominato un CTU, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. La parte ricorrente in data 25.01.2025 ha depositato le proprie contestazioni come appare dalla consolle del giudice e in data 11.02.2025 ha iscritto il presente procedimento, per cui il ricorso è tempestivo. Le parti ricorrenti assumevano come motivo posto a base della opposizione la non adeguata valutazione delle patologie indicate specificamente contestando la perizia soprattutto con riguardo all'impossibilità di svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. Pertanto, si ritiene che i motivi di opposizione siano specificati ed il ricorso sia ammissibile. Per quanto attiene la pretesa, si chiede l'accertamento dello status ex art. 1 L. 289/1990. Il CTU del presente procedimento ha concluso affermando: “– il periziando presenta un quadro patologico tale da SODDISFARE i requisiti utili per il riconoscimento dell'indennità di frequenza (ex art. 1 L. 289/1990) a datare dal 22.10.2024 (duemilaventiquattro) con necessità di al compimento della maggiore età Per_2
(26.08.2028)”. Si ritiene che la perizia sia immune da vizi logici e debba essere condivisa da questo giudice, pertanto si dichiara il minore invalido ai sensi dell'art. 1 L. 289/90 dal 22.10.2024 e revisione al 26.08.2028. Con riferimento alla domanda di condanna al pagamento dei ratei , la stessa è inammissibile in quanto “la pronuncia ex art. 445-bis ultimo comma, c.p.c. riguarda solo il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale;
quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, e ancora meno può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio” ( Cass. 9755/19).
Le spese di lite si compensano, stante il riconoscimento positivo ma successivo alla domanda amministrativa del requisito. Si pongono a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente dato l'esito CP_1 positivo della perizia.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
- accoglie il ricorso,
- dichiara sussistenti in capo al minore le condizioni sanitarie ai fini dell'indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/1990 a datare dal 22.10.2024 con necessità di revisione al compimento della maggiore età (26.08.2028),
- dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei;
- compensa le spese di lite;
- condanna l' al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato atto. CP_1
Roma, 18.11.2025
Il Giudice
(Provvedimento redatto con ausilio Ufficio per il Processo – Dott. Lorenzo Maria Gatta)