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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16433 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice unico dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25273/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 8.10.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e vertente
TRA
e con il patrocinio degli Avv.ti Bruno Carioti e Parte_1 Parte_2
ST RA;
ATTORI
E
, con il patrocinio dell'Avv. Fabio Alberici;
Controparte_1
CONVENUTA
OGGETTO: controversia in materia di contratto assicurativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 7.10.2025, e, segnatamente
Per parte attrice
Piaccia all'Ill.mo adito Tribunale, disattesa e reietta ogni altra istanza: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società e Controparte_2 per l'effetto:
In via principale:
a) previo accertamento e dichiarazione dell'operatività della polizza incendio n X99607159/02 stipulata a garanzia dei danni del fabbricato sito in Albano Laziale via Siracusa SNC e dell'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta compagnia assicurativa per non aver liquidato e pagato l'indennizzo della suddetta polizza a seguito del sinistro incendio avvenuto il
15/09/2012;
1 - dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento, in favore Controparte_2 dei Sigg. e della somma di € 193.650,00, quale integrazione del Parte_1 Parte_2 danno subito al fabbricato e quale indennizzo delle spese di demolizione e sgombero, così come stimato e determinato nel processo verbale di perizia, salvo la maggior o minor somma che la S. V.
Ill.ma riterrà di quantificare in corso di causa;
- condannare la convenuta al pagamento degli interessi, da determinarsi in base al tasso per le transazioni commerciali ex d. lgs. 231/2002, maturati dalla data del 23/08/2015 e rivalutazione monetaria come per legge, il tutto, comunque entro i limiti di competenza del Giudice adito;
b) condannare la convenuta società al pagamento di spese diritti ed onorari del presente giudizio nonché quelli relativi all'attività stragiudiziale e della obbligatoria fase di mediazione, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Per parte convenuta
1) in via principale e nel merito, rigettare integralmente ogni e qualsiasi domanda proposta da parte attrice nei confronti della oggi per la Controparte_2 Controparte_1 inoperatività delle garanzie di polizza per tutti i motivi esposti in atti e, comunque, perché infondata in fatto ed in diritto e sfornita del benché minimo elemento probatorio;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda parte attrice, limitare la liquidazione dell'indennizzo eventualmente dovuto dalla odierna concludente nei limiti e in base alle condizioni e pattuizioni di polizza, detratti scoperti e/o franchigie contrattuali, rigettando ogni superiore e/o diversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in atti e comunque, perché inammissibile e non provata anche in punto al quantum debeatur ed al nesso causale con l'evento.
3) Voglia comunque rigettare la domanda relativa alla liquidazione degli interessi moratori e al danno da mala gestio e da mancata adesione al procedimento di mediazione.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo.
1.1 I signori e hanno convenuto in giudizio la Pt_1 Parte_2 Controparte_1 per vederla condannare, previa declaratoria di inadempimento contrattuale, al pagamento dell'indennizzo dovuto a seguito dell'incendio avvenuto il 15/09/2012, nella misura di € 193.650,00, comprensiva delle spese di demolizione e sgombero, come da stima di cui al processo verbale di perizia sottoscritto inter partes, oltre rivalutazione monetaria e interessi al saggio di cui al d. lgs.
231/2002 maturati dal 23/08/2015.
Gli attori hanno dedotto che:
2 - in virtù della polizza denominata “Sai Artigianato”, n. X99607159/02, sottoscritta in data 31.7.2009 dal sig. all'epoca tutore del padre con la Parte_1 Controparte_3 [...]
(ora ), per il tramite dell'agenzia di Roma “Appia Controparte_4 Controparte_2
Nuova”, l'immobile sito nel comune di Albano Laziale, via Siracusa snc, di proprietà dello stesso era stato assicurato per il rischio incendio per la somma massima di euro Controparte_3
800.000,00, nonché per le spese di demolizione, sgombero e trasporto per un importo pari al 10% dell'indennizzo relativo ai danni al fabbricato e comunque entro il limite di € 80.000,00;
- in data 28.9.2011, l'immobile era stato concesso in locazione alla che lo aveva Parte_3 adibito a deposito merci, come comunicato dal sig. a mezzo di fax inviato Parte_1 all'agenzia di assicurazioni “Appia Nuova” in data 21.10.2011;
- in data 15.9.2012 l'immobile era stato distrutto da un incendio propagatosi dall'interno;
- in data 8.12.2013, a seguito del decesso del padre gli attori avevano ereditato Controparte_3
l'immobile in questione;
- all'esito della procedura contrattuale di quantificazione del danno indennizzabile (artt. 14 e 15 delle
C.G.A.) avviata con la (già ), era stato redatto un Controparte_2 Controparte_4 processo verbale di perizia in data 23.07.2015 con cui il danno era stato stimato, con quantificazione obbligatoria per le parti, in euro 828.347,00, e quindi l'indennizzo a termini di polizza era stato determinato in euro 773.650,00, di cui € 703.320,00 a titolo di valore del fabbricato ed € 70.332,00 a titolo di spese di demolizione e sgombero;
- con sentenza del Tribunale di Velletri n. 3756/2016, confermata con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 13609/2019, i sig.ri e , nella rispettiva qualità di socio Parte_4 Parte_5 maggioritario e legale rappresentante della società conduttrice, erano stati condannati per il reato di incendio colposo p. e p. dagli art. 423 e 449 c.p., con liquidazione, in favore delle costituite parti civili e a carico solidale dei condannati e del responsabile civile Pt_2 Parte_1 CP_5 assicuratore della società conduttrice, di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro
60.000,00, rimandandosi al Giudice Civile per la determinazione dell'ulteriore danno;
- in seguito alla condanna la aveva corrisposto in favore dei sig.ri e CP_5 Pt_1 Parte_2 la somma di euro 580.000,00, comprensiva della provvisionale;
[...]
- la non aveva, al contrario, provveduto al pagamento dell'indennizzo nel termine di CP_2 trenta giorni successivi alla sottoscrizione del verbale di perizia (art. 18), ed era rimasta inadempiente anche dopo il pagamento da parte dell' , omettendo di provvedere al versamento della CP_5 somma di euro 193.650,00, quale importo residuo, tenuto conto del pagamento da parte di CP_5
e visto quanto risultante nel verbale di perizia;
[...]
3 - la aveva motivato il mancato pagamento ventilando dapprima l'ipotesi del carattere CP_2 doloso dell'incendio e poi, disertata anche la procedura di mediazione obbligatoria, asserendo l'inoperatività delle garanzie di polizza;
- la concessione dell'immobile assicurato in locazione a terzi ad uso deposito merci non configurava, tuttavia, un aggravio di rischio e non poteva comportare la decadenza dall'indennizzo, essendo stata la circostanza regolarmente comunicata alla compagnia senza che questa avesse eccepito alcunché e stante la buona fede dell'assicurato.
1.2 La compagnia convenuta si è costituita chiedendo di respingere la domanda, in quanto infondata e non provata e comunque per inoperatività delle garanzie di polizza;
in subordine, ha chiesto limitarsi la liquidazione dell'indennizzo a quanto dovuto a termini di polizza, detratti scoperti e/o franchigie e respinta la richiesta di interessi moratori.
In particolare, la convenuta ha contestato che il fax inviato dall'attrice all'agente assicurativo fosse pervenuto nella propria sfera di conoscibilità e, negatane comunque l'efficacia a rendere edotta l'assicurazione dell'aggravamento del rischio, ha eccepito la perdita dell'indennizzo, rilevando anche la mancanza di buona fede dell'assicurato per non aver vigilato circa il necessario adeguamento da parte della conduttrice quanto alle misure antincendio;
inoltre, la convenuta ha eccepito l'inoperatività della polizza per essersi trattato di incendio di natura colposa e non accidentale e ha negato l'efficacia del processo verbale di perizia ai fini dell'accertamento dell'operatività delle garanzie contrattuali.
2. Sull'operatività della copertura assicurativa.
La domanda attorea è stata contestata dalla convenuta in punto di an debeatur, sotto due profili:
- la natura colposa e non accidentale dell'incendio, accertata in sede penale, che ne escluderebbe la copertura assicurativa;
- la mancata comunicazione alla compagnia assicuratrice, da parte dell'assicurato, dell'aggravamento del rischio, che comporterebbe la perdita dell'indennizzo.
Sotto il primo profilo, l'eccezione è infondata, atteso che la polizza non esclude i danni ai beni assicurati derivanti da incendio colposo attribuito a fatto di terzo, ed anzi copre anche i danni derivati da colpa grave dello stesso assicurato e suoi dipendenti.
Sotto il secondo profilo, la compagnia ha dedotto:
- che l'aggravamento del rischio deriverebbe dall'avere l'assicurato concesso in locazione l'immobile a terzi ( ad uso deposito merci, con stoccaggio di beni combustibili in quantità Parte_3 superiore a 5000 kg, come accertato in sede penale, e conseguente aumento di tale materiale, siccome eccedente la percentuale del 10% indicata in polizza, e ciò senza neppure aver vigilato sull'adempimento da parte della conduttrice rispetto all'obbligo contrattuale di adeguamento dei locali alle misure antincendio obbligatorie per legge;
4 - che l'aggravamento del rischio non era stato comunicato dall'assicurato alla compagnia, non avendo alcuna efficacia in tal senso la comunicazione a mezzo fax del 21.10.2011 (all. 4 alla citazione) in quanto non pervenuta nella sfera di conoscibilità dell'assicuratore e comunque inidonea a renderlo edotta dell'aggravamento del rischio, considerati il contenuto della stessa e l'allegazione della sola prima pagina del contratto di locazione.
Orbene, quanto alla ricezione del fax, il rapporto versato in atti attesta che in data 21.10.2011, alle ore 17:58, sono state ricevute dal numero di utenza fissa 067806939 n°2 pagine, recanti la comunicazione, a firma di intervenuta locazione a terzi dell'immobile a uso Parte_1 deposito merci, oltre alla prima pagina del contratto di locazione.
L'utenza telefonica destinataria del fax è riconducibile all'agenzia assicuratrice che aveva in carico la polizza in questione (Roma Appia Nuova, di via dei Cessati Spiriti), coincidendo con il numero di fax pubblicizzato su internet e indicato su altra polizza stipulata dalla stessa Agenzia (all. 28 e 30, fascicolo di parte attrice).
Tale comunicazione deve ritenersi regolarmente pervenuta, atteso che il rapporto di trasmissione fax con esito positivo costituisce presunzione, iuris tantum, dell'avvenuta regolare ricezione del documento, in difetto di prova contraria da parte del destinatario: “Una volta dimostrato l'avvenuto corretto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, deve presumersene il conseguente ricevimento e la piena conoscenza da parte di costui, restando, pertanto, a suo carico l'onere di dedurre e dimostrare eventuali elementi idonei a confutare
l'avvenuta ricezione” (Cass. n. 14251/2019).
L'inoltro del fax all'agenzia assicuratrice che ha in carico la polizza equivale a inoltro alla compagnia, ai sensi dell'art. 1745 c.c., disposizione secondo cui sono fatte validamente all'agente le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite di esso e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.
Di conseguenza, deve ritenersi provato che la comunicazione a mezzo fax sia entrata nella sfera di conoscibilità della compagnia convenuta, in difetto di prova contraria.
Orbene, deve comunque rilevarsi che ad essere comunicato fu un mero estratto del contratto di locazione, e non il contratto nella sua interezza (non depositato nemmeno agli atti del presente giudizio, rilevandosi la sussistenza di un mero estratto del medesimo, doc. 3 all. alla citazione).
Ciò posto, deve aggiungersi che:
a) nella scheda di polizza, l'attività esercitata nel fabbricato era così descritta “Produzione, lavorazione, manutenzione e vendita di: apparecchi elettrodomestici, cucine, escluso audiovisivi, fonoriproduttori, articoli di telefonia, senza lavori effettuati presso terzi e con impiego e applicazione di parti in materiali combustibili per non oltre il 10% del val“;
5 b) l'attività successivamente esercitata, all'esito del contratto di locazione, era relativa al solo deposito, in relazione al commercio all'ingrosso di casalinghi, detersivi, arredamenti da giardino in plastica e in metallo;
c) come accertato in sede panale, in costanza di contratto di locazione, a fronte di una superficie del capannone superiore a 1000 mq, in esso erano conservati materiali combustibili in misura superiore a 5000 Kg.
Orbene, deve premettersi che, in sé, l'attività di deposito reca un minor rischio di incendio di quella di “Produzione, lavorazione, manutenzione e vendita”, attesi i rischi di innesco che possono porsi nelle attività di produttive, e che non sussistono, in via generale, per attività statiche, quali quella di mero deposito.
In ordine poi alla tipologia di merci, deve rilevarsi che, quanto ai materiali combustibili, nella scheda di polizza non vi è alcun riferimento al quantitativo complessivo espresso in kg, facendosi di contro riferimento solo al “10% del val”.
Nella predetta scheda di polizza, gli unici riferimenti a quantità massime di materiali, espresse in kg, attengono a:
- materiali esplodenti (e cioè che possono esplodere);
- materiali infiammabili (materiali quindi a basso punto di infiammabilità, caratterizzati da facilità e velocità di accensione, e quindi maggiormente pericolosi anche a basse temperature, quali la benzina o alcol. Cosa diversa sono i materiali combustibili, aventi cioè “capacità di bruciare”, quali legno o carta);
- merci speciali, da individuarsi, in base alle CGA, pag. 8, in “Celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materia plastica espansa e/o alveolare e imballaggi di materia plastica espansa e/o alveolare o scarti di imballaggi combustibili non racchiusi nelle confezioni delle merci. Non si considerano le merci speciali entrate a far parte del prodotto finito”. Sul punto, tale ultima locuzione - Non si considerano le merci speciali entrate a far parte del prodotto finito - rende evidente l'interesse dell'assicurazione a comprendere il quantitativo di tali “merci speciali” solo quando le medesime erano ancora utilizzate nel ciclo produttivo, come detto di per sé maggiormente pericoloso, e non un anche quando esse erano entrate a far parte “del prodotto finito”, pur ancora custodito nel capannone in attesa di vendita, e quindi in mero deposito, e per tal verso, quindi, meno esposte al rischio di incendi.
Ciò posto, rimane evidente che nella polizza nessuna richiesta veniva svolta quanto al quantitativo complessivo di materiali combustibili depositati nel capannone, in chilogrammi, mentre si faceva riferimento esclusivamente alla circostanza che l'attività di produzione prevedeva “impiego e
6 applicazione di parti in materiali combustibili per non oltre il 10% del val” (con locuzione peraltro generica, forse avente ad oggetto il 10% del valore complessivo delle merci).
Ugualmente, nelle CGA non si rinvengono specifiche in ordine alle quantità di materiale combustibile stoccato;
piuttosto, nelle Condizioni Generali viene dato precipuo rilievo alle caratteristiche costruttive dell'edificio (cfr. pag.
7 - Fabbricati isolati;
pag. 11 - Tolleranze nelle caratteristiche costruttive dei fabbricati) e anche laddove, con previsione più favorevole all'assicurato, si esclude la perdita dell'indennizzo in caso di omessa comunicazione di aggravamento del rischio sorretta da buona fede, si fa riferimento sempre alle “caratteristiche costruttive dei fabbricati”.
Rilevato infine che nemmeno è noto se i 5.000 chilogrammi di materiale combustibile, di cui alla sentenza penale, fossero quantitativamente superiori al “10% del val”, di cui alla scheda di polizza – sicché mancano emergenze istruttorie da cui ricavare che il nuovo stato di cose abbia effettivamente comportato un aggravamento del rischio per come originariamente assunto - deve aggiungersi che, a fronte della circostanza che nella polizza mai viene chiesto il quantitativo di merci combustibili, in chilogrammi, stoccate, ciò determina comunque una condizione di poca chiarezza. a fronte della quale la mancata comunicazione rientrerebbe comunque nel concetto di “buona fede”, di cui alla pag. 10 delle CGA, con conseguente perdurante operatività della polizza.
Né può valere a sostenere che l'assicurato fosse al corrente dell'aggravamento del rischio di incendio la circostanza che nel contratto di locazione (che, come detto, è stato depositato solo per estratto, sicché le relative clausole, delle quali pure le parti sembrano darsi vicendevolmente atto, non sono esaminabili) fosse stato imposto sul conduttore l'obbligo di uniformarsi alla normativa di prevenzione degli incendi, trattandosi di normativa imposta dalla legge (peraltro, la normativa in parola avrebbe dovuto verosimilmente trovare applicazione anche in data antecedente al contratto di locazione, quando veniva svolta la più pericolosa attività di “produzione e lavorazione”).
Del resto, secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. n°20011/2016): “Premesso che la previsione dell'art. 1898 c.c. non considera qualsiasi mutamento delle circostanze, ma solo "quei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato", deve ritenersi che l'esclusione dell'indennizzo (prevista dal 5° co. dell'art. 1898 c.c.) non possa operare in difetto del positivo accertamento - da compiere in concreto e in relazione alle specifiche circostanze del caso - circa il fatto che, conosciuto il nuovo stato delle cose, l'assicuratore non avrebbe concluso il contratto (cfr. Cass. n. 2566/1978)”. Di ciò, di contro, non vi è evidenza.
Ne consegue che le eccezioni di inoperatività della polizza come sollevate dalla compagnia convenuta devono essere rigettate.
7 In virtù di quanto sopra, non avendo la compagnia proceduto al pagamento dell'indennizzo a termini di polizza nella misura concordata nel verbale di perizia sottoscritto, è evidente l'inadempimento della stessa al contratto assicurativo stipulato.
3. Sulla quantificazione dell'indennizzo.
All'esito dell'accertato inadempimento, la compagnia deve essere condannata al pagamento dell'indennizzo nella misura quantificata nel verbale di perizia, decurtata la somma erogata dalla
, assicuratrice della società conduttrice, come richiesto da parte attrice, nel rispetto del CP_5 principio indennitario.
Orbene, nel verbale di perizia l'indennizzo è stato quantificato, con valutazione vincolante per le parti, in euro 773.650,00, tenuto conto del limite di indennizzo del 10% e del danno complessivo accertato in euro 828.347,00.
Da tale importo deve essere quindi detratto l'importo di euro 580.000,00 erogato da , CP_5 comprensivo di provvisionale, così pervenendosi all'importo di euro 193.650,00, che deve essere posto a carico di parte convenuta e in favore degli attori in parti eguali, considerato che l'altra erede
(la madre degli attori) ha rinunciato all'eredità (cfr. all. 16 e 17).
Sulla somma come sopra liquidata non possono essere riconosciuti i richiesti interessi ex d.lgs. n.
231/2002, poiché l'indennizzo assicurativo esula dal campo applicativo di suddetta normativa, inerente alle sole transazioni commerciali derivanti da contratti aventi ad oggetto prestazioni di beni o di servizi dietro pagamento del prezzo.
Gli interessi sono quindi, dovuti, al saggio di cui all'art. 1284 comma 1, cc, dalla data del 23/08/2015
(cfr. Art. 18 CGA, in ordine a pagamento da eseguirsi entro 30 gg dalla data della sottoscrizione del processo verbale da parte dei periti nominati), con esclusione della rivalutazione monetaria successiva, trattandosi di obbligazione di valuta (cfr. Cass. 31345/2022: “In tema di assicurazione, il credito indennitario dell'assicurato, se liquidato convenzionalmente con perizia contrattuale, si trasforma da obbligazione di valore in obbligazione di valuta al momento del deposito della perizia”).
Successivamente, dalla data di introduzione del giudizio (5.6.2024), gli interessi sono dovuti al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, cc.
4. Sulla regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, incluse quelle per la necessaria fase di mediazione obbligatoria prodromica al presente procedimento.
Deve essere respinta la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., in difetto di prova dell'elemento soggettivo e del danno.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accertatone l'inadempimento contrattuale, condanna la a Controparte_1 corrispondere a e , in parti eguali, l'importo Parte_2 Parte_1 complessivo di euro 193.650,00, interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 comma 1, cc, a decorrere dal 23.8.2015, e successivamente, dalla data del 5.6.2024, al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, cc;
2) condanna la a rifondere a e Controparte_1 Parte_2
le spese di lite, comprese quelle per la fase di mediazione obbligatoria, che Parte_1 liquida in misura di euro 15.500,00 per compensi, oltre spese per contributo unificato e iscrizione al ruolo, nonché rimborso forfettario del 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge, il tutto con il beneficio della distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Roma, 20 novembre 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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