Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/05/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3467/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Domenico Naso;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa delle Controparte_1
dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e Serena Cianflone;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 8.7.2022 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il ricorrente, docente a tempo indeterminato con qualifica di docente laureato di scuola secondaria di II grado dall'1.09.2017, ha dedotto: di aver lavorato in scuole statali, prima dell'assunzione in ruolo, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, per complessivi ANNI 12 MESI 3 GIORNI 5; che durante il periodo di precariato,
l'Amministrazione gli aveva corrisposto sempre il medesimo stipendio, negandogli gli incrementi legati all'anzianità di servizio previsti, e ciò malgrado lo stesso avesse svolto le medesime mansioni dei suoi colleghi di ruolo;
che, dopo l'assunzione, superato il periodo di prova, l'Amministrazione effettuava a domanda la ricostruzione della carriera, inquadrandolo nella fascia stipendiale 9-14 con l'anzianità, ai fini economici, di soli 3 ANNI, mesi 4, giorni 0.
Al proposito ha dedotto l'illegittimità dell'art. 526 d.lgs. n. 297/1994 e dell'art. 485 d.lgs.
297/94, per contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/CE ed il conseguente diritto al riconoscimento integrale degli anni di servizio pre-ruolo, posto che, nel caso di specie, l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art.489 d.lgs. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, era superiore a quella riconoscibile ex art.485 d.lgs. 297/1994. Ha concluso chiedendo la condanna
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12 MESI 9 GIORNI 5, nonché al pagamento delle differenze retributive, anche relative al periodo di precariato in cui aveva sempre percepito il medesimo stipendio iniziale, quantificate in € 21.077,07, oltre i ratei di tredicesima mensilità.
Si è costituito il che, ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda, eccependo CP_1
altresì la prescrizione parziale del credito.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
2. Il decreto di ricostruzione della carriera depositato in atti, attesta inoltre che, all'atto della conferma in ruolo (1.9.2018), il ministero resistente ha riconosciuto un'anzianità ai fini giuridici di anni 11, mesi 8, giorni 0, ma a fini economici di soli anni 3 mesi 4 giorni 0.
È inoltre incontestato che il ricorrente durante il periodo di precariato ha sempre percepito il medesimo stipendio iniziale. Ciò posto, si osserva che il presente ricorso ha ad oggetto distinte domande connesse tra loro.
3. Innanzitutto il ricorrente chiede il pagamento delle differenze retributive relative al periodo di precariato a decorrere dall'a.s. 2005/06, allorquando aveva maturato il diritto alla fascia superiore 3/8 anni, al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Al riguardo si è pronunciata la Corte di Cassazione affermando – all'esito di ampia disamina della materia, cui si rinvia – che: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 del 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lg. n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”
(Cass. civ., sez. lav., 07/11/2016, n. 22558; v. anche 14/03/2018, n. 6323 e 05/08/2019, n.
20918).
2 Pertanto, deve determinarsi quale sarebbe stata la retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito nel corso dei vari rapporti succedutisi nel corso del tempo se gli fosse stata applicata la medesima disciplina delle fonti collettive in tema di progressione stipendiale riconosciuta a favore dei docenti a tempo indeterminato.
Va poi precisato che devono considerarsi soltanto i periodi di effettivo lavoro, senza possibilità peraltro di applicare la disposizione dell'art. 489 del T.U. n. 297/1994, come interpretato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, che qualifica, eccezionalmente ed ai fini della c.d. ricostruzione di carriera, il servizio di insegnamento non di ruolo come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Dai conteggi depositati dal ricorrente, elaborati sulla scorta dei periodi di lavoro effettivi resi durante il servizio preruolo, emerge che, a decorrere dall'a.s. 2005/2006, quando in forza della contrattazione vigente, se assunto a tempo indeterminato, avrebbe maturato lo scatto di fascia
3-8, il ricorrente ha invece percepito la retribuzione inferiore prevista dalla fascia 0-2 ed è, pertanto, stato discriminato.
Il ricorrente rivendica inoltre il diritto alla valutazione dei periodi di preruolo nell'ambito della ricostruzione della carriera sia ai fini giuridici che economici. Anche sotto tale profilo deve richiamarsi il criterio enucleato dalla Cassazione nella sentenza del 28/11/2019, n. 31149, stando al quale: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi 5 definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art.
489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Alla luce di tali principi e valutati i periodi di effettivo servizio svolti dal docente, emerge che all'atto della conferma in ruolo lo stesso aveva maturato un'anzianità effettiva di ANNI 12
3 MESI 9 GIORNI 18, con conseguente suo diritto al riconoscimento di tale effettiva anzianità a tutti i fini della ricostruzione della carriera.
In altre parole, computata l'anzianità effettiva, il ricorrente sin dall'a.s. 2014/2015 ha conseguito la fascia 9/14 e dall'a.s. 2020/2021 la successiva fascia 15/20 ed ha diritto a percepire le differenze retributive connesse alla corretta ricostruzione della carriera.
4. A fronte della eccezione di prescrizione ritualmente proposta dal , le differenze CP_1
retributive devono essere riconosciute nei limiti del quinquennio precedente alla proposizione della domanda e dunque dall'anno scolastico 2016/2017 e dunque, stando ai conteggi di parte ricorrente, nei limiti di Euro 8705,11 a titolo di differenze retributive maturate, oltre ratei di tredicesima ed interessi.
6. Le spese di lite sono poste a carico del soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente alla valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e per l'effetto dichiara che, all'atto della conferma in ruolo, il ricorrente aveva diritto ad un'anzianità, ai fini sia giuridici che economici, di ANNI 12 MESI 9 GIORNI 5;
- condanna il resistente a corrispondere al ricorrente la somma di € 8705,11 a titolo di differenze retributive maturate, oltre ratei di tredicesima e interessi dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- condanna infine il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 oltre spese di contributo unificato e accessori, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Castrovillari, 11.5.2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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