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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/11/2025, n. 4703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4703 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10117/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10117/2025 promossa da:
, elettivamente presso lo studio dell'avv. GALLO ROSSELLA che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza: IN VIA PRINCIPALE - DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio celebrato in data, tra la sig.ra (c.f. Parte_1
nata in [...] il [...] e il sig. (c.f. C.F._1 Controparte_1
) nato in [...], il [...] iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del C.F._2 comune di Torino, atto n. 00058 uff 2 parte 1 anno 2017, con ordine ai competenti Ufficiali dello stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
- CONFERMARE le statuizioni della sentenza di separazione n. 2156/2024 pubblicata il 09/04/2024 pronunciata dal Tribunale di Torino nell'ambito del procedimento con RG n. 21246/2020 in tema di decadenza, affidamento e mantenimento delle minori nello specifico: pagina 1 di 4 Confermare la decadenza della responsabilità genitoriale del signor in favore Controparte_1 delle figlie nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...] Persona_1 Persona_2
Confermare l'affidamento delle minori in via esclusiva alla madre sig.ra , Parte_1 demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per le minori e disponendo che le stesse mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
Confermare la sospensione degli incontri padre-figlie. Confermare la condanna posta a carico del di versare a Controparte_1 Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia),
[...] annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016; Disporre che L'Assegno unico per i figli sia percepito al 100% dalal sig.ra Parte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorati di causa a favore dell'erario.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile in TORINO il 16/02/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 0058 parte I serie – uff II del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dall'unione sono nate due figlie: nata a [...], il [...] e nata a Persona_1 Persona_2
Torino, il 18.10.2018 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 2156/2024 pubbl 29/3-9/42024
Con ricorso depositato il 16/05/2025 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Nel merito, ha domandato di confermarsi le statuizioni previste nella separazione personale- con unica aggiunta in punto di assegno unico da erogarsi in suo favore- e con vittoria delle spese. non si è costituito. Controparte_1
All'udienza dell'8/10/2025 è comparsa personalmente solo parte ricorrente con il rispettivo difensore;
parte convenuta è stata dichiarata contumace.
All'esito il difensore ha richiamato le proprie conclusioni e il Giudice relatore si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio pagina 2 di 4 La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge. La domanda di scioglimento del matrimonio è pertanto accoglibile.
Sulla domanda di decadenza, affidamento e contributo al mantenimento. Parte ricorrente ha domandato, anche in sede di divorzio, la conferma delle statuizioni disposte in sede di separazione personale che ha innanzi tutto dichiarato il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale, provvedimento che, in mancanza di una richiesta di revoca, non è necessario confermare anche in questa sede.
Quanto al regime di affidamento, considerato che dal tempo della separazione (anno 2024) la situazione è rimasta immutata, in quanto il padre non vede le figlie e non contribuisce al loro mantenimento, non v'è ragione per derogare alle statuizioni disposte in sede di separazione che appaiono tutelanti per le minori e che perciò si possono confermare. Occorre aggiungere in questa sede la circostanza per cui l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre, stante l'affidamento esclusivo in favore della medesima.
Spese di lite In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc (stante l'integrale accoglimento delle domande attoree), le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte convenuta.
Le spese di giudizio sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000,01 ad E. 52.000), applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa e della totale assenza di attività istruttoria. Essendo la parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento da disposto a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473 bis e ss cpc
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. pagina 3 di 4 AFFIDA le minori nata a [...], il [...], e , nata a [...], il Persona_1 Persona_2
18.10.2018, in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando alla Parte_1 medesima altresì le decisioni di maggior interesse per le minori e disponendo che le stesse mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
Conferma la sospensione degli incontri padre-figlie.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, la somma di euro 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016
DISPONE che l'Assegno unico sarà percepito dalla madre nella misura integrale (100%).
CONDANNA il convenuto al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite che liquida in € 2.905,00, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/10/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10117/2025 promossa da:
, elettivamente presso lo studio dell'avv. GALLO ROSSELLA che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza: IN VIA PRINCIPALE - DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio celebrato in data, tra la sig.ra (c.f. Parte_1
nata in [...] il [...] e il sig. (c.f. C.F._1 Controparte_1
) nato in [...], il [...] iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del C.F._2 comune di Torino, atto n. 00058 uff 2 parte 1 anno 2017, con ordine ai competenti Ufficiali dello stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
- CONFERMARE le statuizioni della sentenza di separazione n. 2156/2024 pubblicata il 09/04/2024 pronunciata dal Tribunale di Torino nell'ambito del procedimento con RG n. 21246/2020 in tema di decadenza, affidamento e mantenimento delle minori nello specifico: pagina 1 di 4 Confermare la decadenza della responsabilità genitoriale del signor in favore Controparte_1 delle figlie nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...] Persona_1 Persona_2
Confermare l'affidamento delle minori in via esclusiva alla madre sig.ra , Parte_1 demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per le minori e disponendo che le stesse mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
Confermare la sospensione degli incontri padre-figlie. Confermare la condanna posta a carico del di versare a Controparte_1 Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia),
[...] annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016; Disporre che L'Assegno unico per i figli sia percepito al 100% dalal sig.ra Parte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorati di causa a favore dell'erario.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile in TORINO il 16/02/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 0058 parte I serie – uff II del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dall'unione sono nate due figlie: nata a [...], il [...] e nata a Persona_1 Persona_2
Torino, il 18.10.2018 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 2156/2024 pubbl 29/3-9/42024
Con ricorso depositato il 16/05/2025 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Nel merito, ha domandato di confermarsi le statuizioni previste nella separazione personale- con unica aggiunta in punto di assegno unico da erogarsi in suo favore- e con vittoria delle spese. non si è costituito. Controparte_1
All'udienza dell'8/10/2025 è comparsa personalmente solo parte ricorrente con il rispettivo difensore;
parte convenuta è stata dichiarata contumace.
All'esito il difensore ha richiamato le proprie conclusioni e il Giudice relatore si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio pagina 2 di 4 La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge. La domanda di scioglimento del matrimonio è pertanto accoglibile.
Sulla domanda di decadenza, affidamento e contributo al mantenimento. Parte ricorrente ha domandato, anche in sede di divorzio, la conferma delle statuizioni disposte in sede di separazione personale che ha innanzi tutto dichiarato il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale, provvedimento che, in mancanza di una richiesta di revoca, non è necessario confermare anche in questa sede.
Quanto al regime di affidamento, considerato che dal tempo della separazione (anno 2024) la situazione è rimasta immutata, in quanto il padre non vede le figlie e non contribuisce al loro mantenimento, non v'è ragione per derogare alle statuizioni disposte in sede di separazione che appaiono tutelanti per le minori e che perciò si possono confermare. Occorre aggiungere in questa sede la circostanza per cui l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre, stante l'affidamento esclusivo in favore della medesima.
Spese di lite In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc (stante l'integrale accoglimento delle domande attoree), le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte convenuta.
Le spese di giudizio sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000,01 ad E. 52.000), applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa e della totale assenza di attività istruttoria. Essendo la parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento da disposto a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473 bis e ss cpc
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. pagina 3 di 4 AFFIDA le minori nata a [...], il [...], e , nata a [...], il Persona_1 Persona_2
18.10.2018, in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando alla Parte_1 medesima altresì le decisioni di maggior interesse per le minori e disponendo che le stesse mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
Conferma la sospensione degli incontri padre-figlie.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, la somma di euro 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016
DISPONE che l'Assegno unico sarà percepito dalla madre nella misura integrale (100%).
CONDANNA il convenuto al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite che liquida in € 2.905,00, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/10/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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