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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 02/12/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 351/2022 r.g.a.c.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello;
- premesso che l'udienza del 2.12.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Isernia, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, dott. Marco Ponsiglione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RGAC 351/2022 vertente
TRA
(CF. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
BA (C.F. nei cui uffici domicilia, ope legis, alla via Insorti P.IVA_2
d'Ungheria n. 74; APPELLANTE
E
(c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
Baviera, Germania, il 13.6.1986, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
BE ET, presso il cui studio in Venafro (IS) in Piazza Vittorio Emanuele II n. 21 è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Venafro n. 140/2021
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del
2.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con ricorso ex art. 22 L. 689/81, proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'ordinanza-ingiunzione emessa in data 7.5.2019 dalla n. Parte_1
0017626-20190507, notificata in data 29.7.2019, con la quale la predetta C.F._2
Amministrazione ingiungeva all'odierna appellata il pagamento della somma di € 1.032,00 a titolo di sanzione e di € 33,90 per spese di notifica, nonché applicava la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per la durata di 24 mesi, per la violazione di cui all'art. 1 co.1 della legge 386/1990, (emissione di assegno in assenza di autorizzazione del trattario), in relazione all'emissione dell'assegno n. 56134390008 di euro 1.338,78, tratto sulla Banca
Popolare di Ancona s.p.a., Filiale di Venafro.
A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente lamentava l'insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, essendo incostituzionali gli artt. 29 e 31 d.lgs. 507/1999; evidenziava la mancata notifica dei verbali posti a fondamento dell'ordinanza di ingiunzione, la mancata notifica del preavviso di revoca, la tardività dell'emissione dell'ordinanza stessa;
lamentava, altresì la nullità dell'ordinanza di ingiunzione per carenza di potere del funzionario che aveva emesso l'atto, firmato dal viceprefetto.
In data 25.3.2020 veniva dichiarata l'incompetenza del Giudice di Pace di in favore Pt_1 del Giudice di Pace di Venafro.
Riassunto il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Venafro, il ricorrente reiterava le doglianze già sollevate.
La si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_1
Con sentenza n. 140/2021, il Giudice di Pace di Venafro dichiarava la contumacia della resistente ed accoglieva il ricorso, non avendo la dato prova dell'esistenza dei Parte_1 presupposti per emettere l'ordinanza impugnata.
Avverso tale sentenza proponeva tempestivamente appello la , sollevando Parte_1
i seguenti motivi di appello: “
1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 cost. - nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa dell'amministrazione; violazione e/o falsa applicazione dell'art 291 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione dell'art 213 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c. […];
2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 8 e 9 bis della legge 386/1990; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 113, comma 1, c.p.c. - pronuncia contra legem. […]”. Reiterando le argomentazioni spese in primo grado in merito ai motivi di ricorso rimasti assorbiti, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adìto, in accoglimento del presente appello e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti:
- annullare e/o riformare la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 cost., dell'art. 291 c.p.c., dell'art. 213 c.p.c. e dell'art. 156, comma 3, c.p.c. e, per
l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione n. M_ITPR_ISUTG 0017626-20190507;
- annullare e/o riformare altresì la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 8 e 9 bis della legge 386/1990, nonché per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 113, comma 1, c.p.c. e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione n. M_ITPR_ISUTG 0017626-20190507;
- in ogni caso, condannare la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”
Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello. Evidenziava, in particolare, che correttamente era stata dichiarata la contumacia della;
ribadiva la mancata notifica degli atti presupposti all'ordinanza di Parte_1 ingiunzione;
riproponeva i motivi assorbiti in primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 2.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
***
In via preliminare va rilevato che l'appello è stato proposto tempestivamente e, come tale, è ammissibile.
Innanzitutto, occorre rimarcare l'erronea dichiarazione di contumacia della Parte_1
, posto che quest'ultima si è costituito tramite raccomandata A/R n. del 12.11.2020
[...] indirizzata all'ufficio del Giudice di Pace di . Tale modalità risulta legittima, alla luce Pt_1 di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 12509/2015), secondo cui
“l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) - al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione - realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge […]”.
Il Giudice di Pace di , dunque, avrebbe dovuto ritenere rituale e tempestiva la Pt_1 costituzione in giudizio della . Parte_1
Tenendo conto, dunque, della documentazione prodotta in primo grado, il ricorso in opposizione proposto dalla era da rigettare. CP_1
Sul punto, va rilevato, innanzitutto, che la legge attribuisce espressamente al Prefetto il potere di emettere ordinanze, aventi a oggetto sanzioni amministrative, per l'emissione di assegni senza l'autorizzazione del trattario.
Gli artt. 1 e 4 della legge 386/1990, infatti, stabiliscono che “
1. Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
2. Se
l'importo dell'assegno e' superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per
l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie è competente il prefetto del luogo di pagamento dell'assegno”.
La di , vista l'informativa ricevuta dalla Ubi Banca Popolare di Ancona Parte_1 Pt_1
S.p.a. (filiale di Venafro), in data 8.1.2015, relativa all'assegno nr. 05308-78130-5613439008, con cui si segnalava l'emissione, da parte della , di un assegno in assenza CP_1 dell'autorizzazione del trattario, era senz'altro legittimata all'emanazione della ordinanza oggetto di opposizione.
Ciò detto, la sentenza del Giudice di Pace di Venafro non è condivisibile nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità della ordinanza prefettizia sul presupposto della mancata notifica alla ricorrente sia della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni da parte della Banca, sia del verbale di contestazione dell'infrazione.
Per quanto concerne la prima censura, giova precisare che il preavviso di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni deve essere comunicato ex art. 9 bis della legge n.
385/90 “presso il domicilio eletto dal traente a norma dell'articolo 9-ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento”.
In particolare, l'art. 9 ter prevede che “All'atto della conclusione di convenzioni di assegno, il cliente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo 9-bis.
2. Eventuali variazioni del domicilio eletto debbono essere comunicate con dichiarazione presentata direttamente alla banca o all'ufficio postale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo concordato dalle parti, di cui sia certa la data di ricevimento”.
Le norme citate, dunque, impongono al traente di comunicare alla banca trattaria l'eventuale variazione di domicilio rispetto a quello dichiarato alla banca al momento della stipula della convenzione di assegno.
Invero, la norma dianzi indicata impone un onere di tempestiva comunicazione nelle ipotesi di mutamento del domicilio eletto a carico della parte, la quale risulta, pertanto, gravata della eventuale prova contraria ovvero eventualmente della prova di avvenuta notifica del preavviso di revoca in luogo diverso dall'indirizzo indicato al momento della conclusione della convenzione di assegno.
Nel caso di specie, a ben vedere, parte appellata nell'atto di opposizione ha lamentato l'omessa notifica di tale preavviso di revoca.
Invero, come emerge dalla documentazione prodotta, il preavviso di revoca è stato notificato all'odierna appellata, senza che possano trovare accoglimento le doglianze, mosse solo in grado di appello, relative alla circostanza per cui il soggetto che ha ricevuto la raccomandata risulterebbe sconosciuto alla società. Allo stesso modo risulta essere stato notificato il verbale di contestazione del 4.2.2025, precisamente nel domicilio eletto al momento della sottoscrizione del contratto di conto corrente (indicato nell'informativa bancaria), ossia in San Felice Del Molise (CB), Via Sandro
Pertini 12, luogo scelto dal traente all'atto della conclusione della convenzione di assegno (e tale circostanza, a ben vedere, non risulta contestata dall'odierna appellata, che si è limitata a dedurre genericamente una omessa notifica).
Ne consegue, pertanto, che la Banca notificava correttamente il preavviso di revoca, la notificava il verbale di contestazione e, conseguentemente, legittimamente Parte_1 emetteva l'ordinanza di ingiunzione opposta.
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione assorbiti in primo grado, deve osservarsi, innanzitutto, l'inconferenza delle doglianze relative alla lamentata incostituzionalità degli artt. articoli 29 e 31 d.lgs. 507/1999, non ravvisandosi alcuna disparità di trattamento rispetto a fattispecie da ritenersi non assimilabili.
In merito alla tardività dell'emissione dell'ordinanza di ingiunzione, giova richiamare le argomentazioni utilizzate da Cass. civ., Sez. 2, n. 2257/2025, che ha ricordato come sia “da considerarsi ormai pacificamente acquisito nella giurisprudenza di questa Corte (a partire da
Cass. SU n. 9591/2006, seguita, tra le tante, da Cass. 8763/2010, Cass. n. 4363/2015 e Cass.
n. 31239/2021) in principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve.
Ne consegue che è applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del
1981, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (v., ad es., Cass. n. 17526/2009 e Cass. n. 21706/2018)”.
Essendo datata 7.5.2019, dunque entro i cinque anni dalla violazione (commessa il
28.11.2014), l'ordinanza di ingiunzione impugnata va ritenuta tempestivamente emessa.
Infine, quanto alla lamentata nullità dell'ordinanza in quanto emessa dal vice-prefetto, Cass. civ., Sez. 2 n. 2213/2025 ha chiarito, nell'ambito di una vicenda equiparabile a quella oggetto del presente procedimento, sebbene non siano in contestazione violazioni del codice della strada ma della l. 386/1990, che “l'ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiungono sanzioni amministrative per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia
(prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato”.
Nel caso di specie, l'ordinanza di ingiunzione opposta è stata emessa dal viceprefetto cui era stato attribuito l'incarico di Dirigente reggente dell'Area III della Prefettura . Parte_1
Nell'ordinanza stessa si fa riferimento al provvedimento prot. n. 0002041 del 16.1.2019 con cui il Prefetto aveva confermato la legittimazione del Dirigente dell'Area all'adozione e firma dell'atto, nonché al provvedimento n. 0012730/B.1 e del 1/4/2019 con cui era stato conferito al viceprefetto aggiunto l'incarico di Dirigente reggente dell'Area III.
L'opponente, a tal riguardo, si è limitata a lamentare genericamente la carenza di potere del funzionario, che avrebbe firmato l'atto senza riferimento ad alcuna delega: a ben vedere, tuttavia, l'ordinanza faceva espressa menzione della delega suddetta.
Per tutte le ragioni sin qui illustrate, l'ordinanza di ingiunzione opposta deve ritenersi valida.
L'appello proposto dalla merita, pertanto, accoglimento e la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace n. 140/2021 deve essere riformata.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che l'appello è stato accolto, sono poste quindi a carico della parte appellata e, tenuto conto della natura della controversia, del valore e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 147/2022, ai minimi.
Le spese processuali del primo grado di giudizio sono invece irripetibili, atteso che l'
[...]
è stato in giudizio personalmente avvalendosi di un funzionario Controparte_2 appositamente delegato (cfr., Cass. n. 6232/95; Cass. 2.09.2005, n. 17708, “In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa,
l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, può ottenere la condanna dell'opponente rimasto soccombente soltanto alla rifusione delle spese vive debitamente documentate in apposita nota”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione così provvede:
1. Accoglie l'appello presentato dalla e, per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Venafro n. 140/2021, conferma l'ordinanza di ingiunzione nr.
0017626-20190507 emessa dalla e notificata C.F._2 Parte_1 all'odierno appellato in data 29.7.2019;
2. Condanna al pagamento, in favore della , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 332,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 91,50, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Isernia, 2.12.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 351/2022 r.g.a.c.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello;
- premesso che l'udienza del 2.12.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Isernia, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, dott. Marco Ponsiglione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RGAC 351/2022 vertente
TRA
(CF. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
BA (C.F. nei cui uffici domicilia, ope legis, alla via Insorti P.IVA_2
d'Ungheria n. 74; APPELLANTE
E
(c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
Baviera, Germania, il 13.6.1986, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
BE ET, presso il cui studio in Venafro (IS) in Piazza Vittorio Emanuele II n. 21 è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Venafro n. 140/2021
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del
2.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con ricorso ex art. 22 L. 689/81, proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'ordinanza-ingiunzione emessa in data 7.5.2019 dalla n. Parte_1
0017626-20190507, notificata in data 29.7.2019, con la quale la predetta C.F._2
Amministrazione ingiungeva all'odierna appellata il pagamento della somma di € 1.032,00 a titolo di sanzione e di € 33,90 per spese di notifica, nonché applicava la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per la durata di 24 mesi, per la violazione di cui all'art. 1 co.1 della legge 386/1990, (emissione di assegno in assenza di autorizzazione del trattario), in relazione all'emissione dell'assegno n. 56134390008 di euro 1.338,78, tratto sulla Banca
Popolare di Ancona s.p.a., Filiale di Venafro.
A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente lamentava l'insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, essendo incostituzionali gli artt. 29 e 31 d.lgs. 507/1999; evidenziava la mancata notifica dei verbali posti a fondamento dell'ordinanza di ingiunzione, la mancata notifica del preavviso di revoca, la tardività dell'emissione dell'ordinanza stessa;
lamentava, altresì la nullità dell'ordinanza di ingiunzione per carenza di potere del funzionario che aveva emesso l'atto, firmato dal viceprefetto.
In data 25.3.2020 veniva dichiarata l'incompetenza del Giudice di Pace di in favore Pt_1 del Giudice di Pace di Venafro.
Riassunto il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Venafro, il ricorrente reiterava le doglianze già sollevate.
La si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_1
Con sentenza n. 140/2021, il Giudice di Pace di Venafro dichiarava la contumacia della resistente ed accoglieva il ricorso, non avendo la dato prova dell'esistenza dei Parte_1 presupposti per emettere l'ordinanza impugnata.
Avverso tale sentenza proponeva tempestivamente appello la , sollevando Parte_1
i seguenti motivi di appello: “
1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 cost. - nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa dell'amministrazione; violazione e/o falsa applicazione dell'art 291 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione dell'art 213 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c. […];
2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 8 e 9 bis della legge 386/1990; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 113, comma 1, c.p.c. - pronuncia contra legem. […]”. Reiterando le argomentazioni spese in primo grado in merito ai motivi di ricorso rimasti assorbiti, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adìto, in accoglimento del presente appello e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti:
- annullare e/o riformare la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 cost., dell'art. 291 c.p.c., dell'art. 213 c.p.c. e dell'art. 156, comma 3, c.p.c. e, per
l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione n. M_ITPR_ISUTG 0017626-20190507;
- annullare e/o riformare altresì la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 8 e 9 bis della legge 386/1990, nonché per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 113, comma 1, c.p.c. e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione n. M_ITPR_ISUTG 0017626-20190507;
- in ogni caso, condannare la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”
Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello. Evidenziava, in particolare, che correttamente era stata dichiarata la contumacia della;
ribadiva la mancata notifica degli atti presupposti all'ordinanza di Parte_1 ingiunzione;
riproponeva i motivi assorbiti in primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 2.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
***
In via preliminare va rilevato che l'appello è stato proposto tempestivamente e, come tale, è ammissibile.
Innanzitutto, occorre rimarcare l'erronea dichiarazione di contumacia della Parte_1
, posto che quest'ultima si è costituito tramite raccomandata A/R n. del 12.11.2020
[...] indirizzata all'ufficio del Giudice di Pace di . Tale modalità risulta legittima, alla luce Pt_1 di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 12509/2015), secondo cui
“l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) - al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione - realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge […]”.
Il Giudice di Pace di , dunque, avrebbe dovuto ritenere rituale e tempestiva la Pt_1 costituzione in giudizio della . Parte_1
Tenendo conto, dunque, della documentazione prodotta in primo grado, il ricorso in opposizione proposto dalla era da rigettare. CP_1
Sul punto, va rilevato, innanzitutto, che la legge attribuisce espressamente al Prefetto il potere di emettere ordinanze, aventi a oggetto sanzioni amministrative, per l'emissione di assegni senza l'autorizzazione del trattario.
Gli artt. 1 e 4 della legge 386/1990, infatti, stabiliscono che “
1. Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
2. Se
l'importo dell'assegno e' superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per
l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie è competente il prefetto del luogo di pagamento dell'assegno”.
La di , vista l'informativa ricevuta dalla Ubi Banca Popolare di Ancona Parte_1 Pt_1
S.p.a. (filiale di Venafro), in data 8.1.2015, relativa all'assegno nr. 05308-78130-5613439008, con cui si segnalava l'emissione, da parte della , di un assegno in assenza CP_1 dell'autorizzazione del trattario, era senz'altro legittimata all'emanazione della ordinanza oggetto di opposizione.
Ciò detto, la sentenza del Giudice di Pace di Venafro non è condivisibile nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità della ordinanza prefettizia sul presupposto della mancata notifica alla ricorrente sia della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni da parte della Banca, sia del verbale di contestazione dell'infrazione.
Per quanto concerne la prima censura, giova precisare che il preavviso di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni deve essere comunicato ex art. 9 bis della legge n.
385/90 “presso il domicilio eletto dal traente a norma dell'articolo 9-ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento”.
In particolare, l'art. 9 ter prevede che “All'atto della conclusione di convenzioni di assegno, il cliente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo 9-bis.
2. Eventuali variazioni del domicilio eletto debbono essere comunicate con dichiarazione presentata direttamente alla banca o all'ufficio postale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo concordato dalle parti, di cui sia certa la data di ricevimento”.
Le norme citate, dunque, impongono al traente di comunicare alla banca trattaria l'eventuale variazione di domicilio rispetto a quello dichiarato alla banca al momento della stipula della convenzione di assegno.
Invero, la norma dianzi indicata impone un onere di tempestiva comunicazione nelle ipotesi di mutamento del domicilio eletto a carico della parte, la quale risulta, pertanto, gravata della eventuale prova contraria ovvero eventualmente della prova di avvenuta notifica del preavviso di revoca in luogo diverso dall'indirizzo indicato al momento della conclusione della convenzione di assegno.
Nel caso di specie, a ben vedere, parte appellata nell'atto di opposizione ha lamentato l'omessa notifica di tale preavviso di revoca.
Invero, come emerge dalla documentazione prodotta, il preavviso di revoca è stato notificato all'odierna appellata, senza che possano trovare accoglimento le doglianze, mosse solo in grado di appello, relative alla circostanza per cui il soggetto che ha ricevuto la raccomandata risulterebbe sconosciuto alla società. Allo stesso modo risulta essere stato notificato il verbale di contestazione del 4.2.2025, precisamente nel domicilio eletto al momento della sottoscrizione del contratto di conto corrente (indicato nell'informativa bancaria), ossia in San Felice Del Molise (CB), Via Sandro
Pertini 12, luogo scelto dal traente all'atto della conclusione della convenzione di assegno (e tale circostanza, a ben vedere, non risulta contestata dall'odierna appellata, che si è limitata a dedurre genericamente una omessa notifica).
Ne consegue, pertanto, che la Banca notificava correttamente il preavviso di revoca, la notificava il verbale di contestazione e, conseguentemente, legittimamente Parte_1 emetteva l'ordinanza di ingiunzione opposta.
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione assorbiti in primo grado, deve osservarsi, innanzitutto, l'inconferenza delle doglianze relative alla lamentata incostituzionalità degli artt. articoli 29 e 31 d.lgs. 507/1999, non ravvisandosi alcuna disparità di trattamento rispetto a fattispecie da ritenersi non assimilabili.
In merito alla tardività dell'emissione dell'ordinanza di ingiunzione, giova richiamare le argomentazioni utilizzate da Cass. civ., Sez. 2, n. 2257/2025, che ha ricordato come sia “da considerarsi ormai pacificamente acquisito nella giurisprudenza di questa Corte (a partire da
Cass. SU n. 9591/2006, seguita, tra le tante, da Cass. 8763/2010, Cass. n. 4363/2015 e Cass.
n. 31239/2021) in principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve.
Ne consegue che è applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del
1981, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (v., ad es., Cass. n. 17526/2009 e Cass. n. 21706/2018)”.
Essendo datata 7.5.2019, dunque entro i cinque anni dalla violazione (commessa il
28.11.2014), l'ordinanza di ingiunzione impugnata va ritenuta tempestivamente emessa.
Infine, quanto alla lamentata nullità dell'ordinanza in quanto emessa dal vice-prefetto, Cass. civ., Sez. 2 n. 2213/2025 ha chiarito, nell'ambito di una vicenda equiparabile a quella oggetto del presente procedimento, sebbene non siano in contestazione violazioni del codice della strada ma della l. 386/1990, che “l'ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiungono sanzioni amministrative per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia
(prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato”.
Nel caso di specie, l'ordinanza di ingiunzione opposta è stata emessa dal viceprefetto cui era stato attribuito l'incarico di Dirigente reggente dell'Area III della Prefettura . Parte_1
Nell'ordinanza stessa si fa riferimento al provvedimento prot. n. 0002041 del 16.1.2019 con cui il Prefetto aveva confermato la legittimazione del Dirigente dell'Area all'adozione e firma dell'atto, nonché al provvedimento n. 0012730/B.1 e del 1/4/2019 con cui era stato conferito al viceprefetto aggiunto l'incarico di Dirigente reggente dell'Area III.
L'opponente, a tal riguardo, si è limitata a lamentare genericamente la carenza di potere del funzionario, che avrebbe firmato l'atto senza riferimento ad alcuna delega: a ben vedere, tuttavia, l'ordinanza faceva espressa menzione della delega suddetta.
Per tutte le ragioni sin qui illustrate, l'ordinanza di ingiunzione opposta deve ritenersi valida.
L'appello proposto dalla merita, pertanto, accoglimento e la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace n. 140/2021 deve essere riformata.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che l'appello è stato accolto, sono poste quindi a carico della parte appellata e, tenuto conto della natura della controversia, del valore e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 147/2022, ai minimi.
Le spese processuali del primo grado di giudizio sono invece irripetibili, atteso che l'
[...]
è stato in giudizio personalmente avvalendosi di un funzionario Controparte_2 appositamente delegato (cfr., Cass. n. 6232/95; Cass. 2.09.2005, n. 17708, “In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa,
l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, può ottenere la condanna dell'opponente rimasto soccombente soltanto alla rifusione delle spese vive debitamente documentate in apposita nota”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione così provvede:
1. Accoglie l'appello presentato dalla e, per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Venafro n. 140/2021, conferma l'ordinanza di ingiunzione nr.
0017626-20190507 emessa dalla e notificata C.F._2 Parte_1 all'odierno appellato in data 29.7.2019;
2. Condanna al pagamento, in favore della , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 332,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 91,50, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Isernia, 2.12.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione