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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/11/2025, n. 4121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4121 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
AT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1511 dell'anno 2025
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Creanza e Lorenzo Ninivaggi ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Opponente
Contro
) in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza del 07.11.2025 che qui si intendono integralmente riportate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato regolarmente proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3191/2024 emesso dal Tribunale di Bari in data 25.11.2024 con il quale, su istanza di si ingiungeva il pagamento della somma di € Controparte_1
14.521,12 oltre interessi e le spese di procedura.
L'opponente eccepiva la legittimazione sostanziale della società creditrice opposta e l'esistenza di altro decreto ingiuntivo emesso sulla base dello stesso contratto di finanziamento.
Si costituiva in giudizio la società opposta che dichiarava di rinunciare agli atti del decreto ingiuntivo n. 3191/2024 e chiedeva la compensazione delle spese di lite.
La causa, alla prima udienza del 6 giugno 2025, veniva rinviata all'udienza del
18.07.2025 e poi a quella del 7 novembre 2025 per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
L'opponente ha eccepito l'esistenza di un precedente decreto ingiuntivo già munito di esecutorietà.
La società opposta ha dichiarato di rinunciare agli atti del decreto ingiuntivo.
Deve, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e liquidare le spese di lite secondo il principio di soccombenza virtuale.
Le spese del giudizio, in considerazione della accertata duplicazione dell'azione monitoria nei confronti dell'opponente, seguono la soccombenza e vengono liquidate applicando, per lo scaglione di riferimento, i valori medi e minimi per la fase istruttoria e decisione.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
3191/2024 emesso dal Tribunale di Bari in data 25.11.2024;
2) Condanna la società opposta al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'opponente, della complessiva somma di € 3.387,00 per compensi, € 145,50
per esborsi oltre 15% rimborso spese forfettario ed Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Bari il 10.11.2025
Il Giudice
Savino AT
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
AT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1511 dell'anno 2025
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Creanza e Lorenzo Ninivaggi ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Opponente
Contro
) in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza del 07.11.2025 che qui si intendono integralmente riportate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato regolarmente proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3191/2024 emesso dal Tribunale di Bari in data 25.11.2024 con il quale, su istanza di si ingiungeva il pagamento della somma di € Controparte_1
14.521,12 oltre interessi e le spese di procedura.
L'opponente eccepiva la legittimazione sostanziale della società creditrice opposta e l'esistenza di altro decreto ingiuntivo emesso sulla base dello stesso contratto di finanziamento.
Si costituiva in giudizio la società opposta che dichiarava di rinunciare agli atti del decreto ingiuntivo n. 3191/2024 e chiedeva la compensazione delle spese di lite.
La causa, alla prima udienza del 6 giugno 2025, veniva rinviata all'udienza del
18.07.2025 e poi a quella del 7 novembre 2025 per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
L'opponente ha eccepito l'esistenza di un precedente decreto ingiuntivo già munito di esecutorietà.
La società opposta ha dichiarato di rinunciare agli atti del decreto ingiuntivo.
Deve, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e liquidare le spese di lite secondo il principio di soccombenza virtuale.
Le spese del giudizio, in considerazione della accertata duplicazione dell'azione monitoria nei confronti dell'opponente, seguono la soccombenza e vengono liquidate applicando, per lo scaglione di riferimento, i valori medi e minimi per la fase istruttoria e decisione.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
3191/2024 emesso dal Tribunale di Bari in data 25.11.2024;
2) Condanna la società opposta al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'opponente, della complessiva somma di € 3.387,00 per compensi, € 145,50
per esborsi oltre 15% rimborso spese forfettario ed Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Bari il 10.11.2025
Il Giudice
Savino AT
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