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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/07/2025, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. 197/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott.ssa Gabriella Zanon - consigliere - dott. Alessandro Rizzieri - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 07/02/25, promossa con atto di citazione da
(P. IVA e C.F. – pec. Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Venezia - Murano (VE), Calle Bertolini n. 17 Email_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
e
(C.F. ) nato il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Murano (Ve), Calle Bertolini 36 entrambe le parti rappresentate e difese dagli Avvocati Gherardo Piovesana (C.F.
; pec: e Sergio C.F._2 Email_2
Francini (C.F. pec: e C.F._3 Email_3
con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo pec:
Email_2
Appellanti/attori in primo grado contro personalmente (C.F. pec: Controparte_1 C.F._4
, nato a [...], il [...], e residente in [...]
A. Palladio n. 3 e quale titolare della ditta individuale Controparte_2
(P.IVA e C.F. pec: , con sede in P.IVA_2 C.F._4 Email_4
-1- Arzignano (VI), Via A. Palladio n. 3 nonché
, ditta individuale, (P. IVA e C.F. Controparte_3 P.IVA_3
– pec: , in persona del titolare C.F._5 Email_5 [...]
(c.f. ) con sede in Sovizzo (VI), Via Strabusene 1 P_ C.F._5
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Zanella del foro di Vicenza (C.F.:
pec: , con studio CodiceFiscale_6 Email_6
professionale in Vicenza, Via dell'Industria n. 37
Appellati/convenuti in primo grado
*
Oggetto: Appello per la parziale riforma della sentenza n. 2249/2024 Rep. 4875/2024 del
Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, del 29.06.2024, non notificata, resa a definizione della causa civile RG 4185/2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parti appellante:
“Voglia l'Intestata Ecc.ma Corte, contraiis rejectis, previa acquisizione del fascicolo
d'ufficio di primo grado, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, dichiarare l'ammissibilità dell'appello interposto e in accoglimento dei spiegati motivi di appello parzialmente revocare e/o riformare per i capi e punti qui impugnati la sentenza del Tribunale di Venezia, Sez. specializzata in materia di impresa,
n. 2249/2024 Rep. 4875/2024 del 29.06.2024 non notificata e resa nel giudizio rubricato al R.G. n. 4185/2020, e per l'effetto, così giudicare, in accoglimento integrale delle conclusioni precisate nel primo grado di giudizio e che qui si riportano e ripropongono:
- accertare e dichiarare che i fatti descritti in narrativa della citazione di primo grado e in atti costituiscono violazione di diritti d'autore, contraffazione del marchio registrato EU
n. 001211432 e di forma, nonché concorrenza sleale ai sensi ex art. 2598 c.c. ai danni di
e;
Parte_1 Parte_1
- accertare e dichiarare i convenuti odierni appellati solidalmente responsabili degli illeciti tutti di cui sopra;
- condannare gli appellati in solido tra loro, all'integrale risarcimento dei danni tutti,
-2- diretti ed indiretti, patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, ivi compreso il danno morale e di immagine, patiti da e Pt_1 Parte_1 Parte_1
personalmente, in ragione degli illeciti di cui in narrativa. Danni da quantificarsi nella misura che accertata in corso di causa e/o emersa dalle risultanze del processo, tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, anche di natura non economica, quali le conseguenze negative in termini di danno all'immagine e di danni morali inerenti alla violazione del diritto d'autore e che sin d'ora si quantificano in un importo non inferiore a
50.000 € per ogni manufatto commercializzato o comunque anche con liquidazione equitativa;
- condannare altresì gli appellati, in solido tra loro, a versare agli appellanti gli utili conseguiti in conseguenza degli illeciti per la parte in cui detto importo dovesse eccedere il lucro cessante patito dalle appellanti o in alternativa ad esso;
- confermare e convalidare in via definitiva il sequestro disposto con l'ordinanza del
Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa, del 28.02.2020, R.G.
n. 12319/2019, Giudice Dott. Boccuni;
- ordinare agli appellati la cessazione delle condotte illecite descritte in narrativa e inibire agli stessi la commercializzazione, pubblicizzazione e utilizzo, con qualsivoglia modalità, del manufatto, del marchio e dei segni distintivi meglio descritti in atti, nonchè di ogni altro manufatto o segno costituente, comunque, violazione dei diritti delle appellanti, anche mediante immagini, riproduzioni, fotografie o qualsiasi altra forma o mezzo, compreso quello telematico;
- inibire altresì e comunque agli appellati la reiterazione di ogni condotta illecita di cui alla narrativa che precede, anche per concorrenza sleale - fissare, ex art. 124 cpi e/o
163 lda e/o ex art. 614 bis cod. proc. civ., una penale non inferiore a euro a € 50.000 per ogni violazione successivamente accertata e di € 10.000 per ogni giorno di ritardo, o secondo quanto ritenuto equo e di giustizia;
- ordinare l'assegnazione in proprietà alle qui appellanti del manufatto sequestrato e il ritiro dal commercio di qualsiasi manufatto che costituisca violazione dei diritti delle appellanti dedotti in narrativa, nonché il ritiro del relativo materiale pubblicitario
- adottare comunque, ai sensi dell'art. 2599 cod. civ., ogni ulteriore opportuno provvedimento al fine di eliminare o quantomeno ridurre le conseguenze degli illeciti;
-3- - ordinare ex art. 2600 c.c. e 126 cpi la pubblicazione dell'emananda sentenza sulla home page dei siti web nonché sulle pagine social riferibili agli appellanti con riserva di indicazione specifica, con spazio non inferiore al 60% dell'area visualizzabile e con caratteri conformi almeno per dimensioni a quelli in uso;
autorizzare altresì la pubblicazione dell'emananda sentenza sulla home page del sito internet degli appellanti;
disporre ancora la pubblicazione, nonché per due volte consecutive e a caratteri doppi del normale, dell'emananda sentenza su due quotidiani e due riviste di settore che si indicheranno in corso di causa, a cura degli appellanti e a spese degli appellati in solido (con diritto a ripetere le spese verso sola presentazione di ricevuta).
In via istruttoria
Si insiste nelle istanze istruttorie già formulate in primo grado, laddove non già accolte, e precisamente ammettersi, per la denegata e non creduta ipotesi di ammissione di taluno dei capitoli di prova dedotti dal convenuto , prova contraria, sui Controparte_1
medesimi capitoli avversari, con i testi Prof. residente in [...]e Testimone_1
Cesare in Murano. Testimone_2
In ogni caso
Con integrale rifusione delle spese di lite oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio.”
Per le parti appellate:
“1) Preliminarmente, nel rito, dichiarare inammissibile l'atto d'appello proposto dall'attore, il quale non ha soddisfatto le fondamentali prescrizioni di legge in materia di impugnazione, secondo cui l'atto di appello deve esporre i motivi che devono essere indicati in modo chiaro, sintetico e specifico, indicando l'errore di motivazione nel quale il Giudice di primo grado sarebbe incorso: errore che però deve essere ritenuto rilevante ai fini della decisione impugnata e tale da portare ad una soluzione differente rispetto quella adottata in primo grado.
2) Nel merito: rigettare tutte le domande proposte dall'attore, perché infondate in fatto e diritto.
3) Con vittoria di spese e compensi di lite.
4) Visto l'art. 96 cpc, affermarsi la responsabilità aggravata dell'attore appellante, che
-4- ha agito in giudizio in maniera speciosa e con colpa grave.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto. -
1. e all'esito del procedimento cautelare Parte_1 Parte_1
promosso ante causam, hanno convenuto in giudizio avanti il tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, , titolare della ditta Controparte_4
individuale Laguna di TO OT e Arte Novecento di UN OT, affermando di aver rinvenuto, sul portale “Catawiki”, la messa in vendita del manufatto “
[...]
– (canoa 97 cm) – Vetro Molato”, che riproduceva le forme dell'opera Parte_1
“Gondola”: una tra le più note opere ideate e realizzate da , rinomato Parte_1
artista del vetro a livello mondiale e prestigioso esponente dell'arte vetraia di Murano.
Gli attori hanno dedotto che, nel predetto portale d'asta, il manufatto, privo della firma del maestro, riportava un valore stimato di 1.100,00-1.500,00€, a fronte della quotazione dell'opera originale di circa € 50.000,00.
A seguito dell'identificazione dell'inserzionista nella persona di - Controparte_1
titolare dell'impresa individuale ditta “ ” - che risultava in Controparte_2
passato aver venduto un'altra opera, gli odierni appellanti avevano instaurato un ricorso cautelare, conclusosi con ordinanza di sequestro del manufatto ed inibitoria, nei confronti di , di mettere in vendita, in qualunque forma, e di Controparte_1
pubblicizzare, in qualsiasi modo, il manufatto “Gondola”, con fissazione di una penale di € 30.000,00 per ogni violazione dell'inibitoria.
Durante l'esecuzione del sequestro, era emerso che l'attività di si Controparte_1
svolgeva nella sede di “ ”, impresa individuale di cui era titolare P_ [...]
, padre di , e che era stato ad acquistare la P_ Controparte_1 P_
gondola e ad affidarla al figlio per la vendita online.
1.1. Sulla base di queste premesse e hanno Parte_1 Parte_1
promosso il giudizio di merito nei confronti di , titolare della ditta Controparte_4
individuale e della ditta individuale Controparte_2 Controparte_3
, per vedere accertata la violazione del diritto di autore e dell'esclusiva del
[...]
marchio comunitario “ ”, registrato per le classi di Nizza n. 11, 19 e 21, Parte_1
-5- nonché il compimento di atti di concorrenza sleale per essere stati i manufatti del maestro oggetto di pedissequa imitazione. Inoltre, hanno formulato domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti alle predette condotte, danni da quantificarsi in un importo non inferiore a €50.000,00 per ogni manufatto commercializzato o con liquidazione equitativa, oltre che al versamento, nei confronti degli attori, degli utili conseguiti in ragione degli illeciti, per la parte in cui detto importo eccedesse il lucro cessante patito dagli attori, o in alternativa ad esso.
1.2. , costituitosi in causa, ha sostenuto che il manufatto posto in Controparte_1
vendita all'asta costituisse un prodotto massificato, privo di valore artistico, copia di multipli prodotti in serie. Ha inoltre dedotto che aveva acquistato dalla P_
galleria d'aste “Il Ponte” di Milano per il prezzo complessivo di euro 140,00, oltre diritti d'asta, due manufatti rappresentanti la gondola in contestazione. Nell'estate del 2018
aveva quindi consegnato le due barchette “in conto vendita” al figlio P_
, specializzato nel commercio di oggetti in vetro. L'esperimento di vendita veniva CP_1
attuato attraverso lo strumento delle aste “online”, utilizzando il sito “Catawiki B.V.”.
Nel mese di agosto 2018, uno dei due manufatti, attribuito al maestro , era Per_1
stato venduto per prezzo unitario inferiore ad euro 500,00; la seconda gondola, erroneamente attribuita al maestro Tagliapietra, diveniva poi oggetto di sequestro. In tesi dei convenuti, il valore reale delle opere poteva essere individuato nel prezzo di vendita indicato da (euro 500,00/1.000,00). I convenuti hanno chiesto il Controparte_1
rigetto delle domande attoree.
1.3. Si è costituito in giudizio anche , deducendo di aver acquistato i due P_
manufatti in vetro molato dalla Galleria d'Arte “Il Ponte” di Milano, per il prezzo di aggiudicazione di euro 140,00 oltre a diritti d'asta, e di averli consegnati in conto vendita alla ditta individuale “ ” del figlio , nelle forme del contratto CP_2 Controparte_1
estimatorio. A seguito della messa in vendita di entrambi i manufatti, solo uno veniva venduto, mentre il secondo rimaneva invenduto per mancato raggiungimento del prezzo minimo. Alla scadenza del contratto estimatorio, il secondo manufatto veniva quindi restituito a , che lo depositava nella propria abitazione/magazzino per P_
essere poi sottoposto a sequestro. Ha sostenuto che il sequestro disposto nei confronti
-6- di era stato illegittimamente eseguito nei suoi confronti e ha chiesto il Controparte_1
rigetto delle domande attoree.
2. Con sentenza n. 2249/2024 del 29/06/2024 il Tribunale di Venezia, sez. imprese:
- ha confermato il sequestro disposto con decreto del 10.12.2019 e confermato con ordinanza del 27.2.2020;
- ha inibito ai convenuti e di mettere in vendita ovvero di offrire in CP_1 P_
vendita in qualsivoglia modalità, ovvero di pubblicizzare in qualsiasi modo il manufatto descritto in atti ed ogni altro manufatto costituente l'illecito denunciato;
- ha fissato la penale di euro 30.000,00 per ogni violazione della predetta inibitoria e di ogni ulteriore che dovesse essere accertata;
- ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di € 15.000,00 in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- ha condannato i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in €11.950,00 per compenso, €1.063,00 per anticipazioni, oltre spese generali Cpa ed Iva come per legge.
3. Avverso tale sentenza, hanno proposto appello e Parte_1 [...]
, affidato ai seguenti motivi. Parte_1
3.1. Con il primo motivo di appello, lamentano l'erronea ricostruzione del numero di
Gondole commercializzate dai convenuti.
Nello specifico, sostengono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere dimostrata la commercializzazione di sole due gondole, considerato che, con ordinanza del 22 settembre 2021, il giudice aveva ordinato ai convenuti l'esibizione delle fatture di vendita e di acquisto relative ai manufatti di causa (gondole, canoe o comunque denominate) attribuiti o meno a e di tutta la documentazione Parte_1
commerciale (offerte, ordini, brochure, cataloghi, listini prezzi) riferita alle medesime, e che, in sua ottemperanza, il convenuto aveva depositato in giudizio 4 Controparte_1
fatture commerciali, relative a rapporti di vendita intercorsi tra la ditta “ ” P_
di (quale venditore) e la ditta “ ” di (quale P_ CP_2 Controparte_1
acquirente), che indicavano un numero complessivo di 51 vetri ceduti.
-7- Ad avviso degli appellanti, a nulla varrebbe opporre la genericità dell'indicazione presente in fattura in relazione ai beni venduti (“Vaso Murano Anonimo”), considerato che, neppure in relazione alle due gondole di cui il giudice ha riconosciuto la cessione, era presente una indicazione più specifica in fattura. Inoltre, la genericità della denominazione sarebbe superata dalla confessata attribuzione e riferimento dei documenti alle gondole di causa, per l'effetto della produzione documentale successiva all'ordine di esibizione. Si sostiene, infine, che lo stesso avrebbe CP_1
spiegato che nelle fatture non vi era riferimento al , perché tutti i vetri erano Parte_1
stati contrassegnati con la dicitura “Vaso Murano anonimo”.
3.2. Con il secondo motivo, gli appellanti affermano l'insufficienza ed incongruità, comunque, dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno per ciascuna gondola.
Al riguardo, evidenziano che, nella liquidazione del quantum risarcitorio, non sia stato tenuto in considerazione il valore di mercato delle opere originali, non inferiore a 50.000 euro ad unità, né i costi sostenuti dal per mantenere l'esclusività dei propri Parte_1
prodotti, del suo mercato e della sua immagine commerciale. Inoltre, l'esiguità della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, pari a 5.000 euro a vetro, sarebbe comprovata anche dal rilevante divario tra di essa e l'ammontare della sanzione disposta in caso di violazione dell'inibitoria, pari a 30.000 euro a vetro.
3.3. Con il terzo motivo di appello lamentano l'omessa pronuncia su ulteriori condotte illecite e statuizioni risarcitorie.
In particolare, argomentano che parte attrice aveva denunciato, oltre alla violazione del diritto d'autore: a) condotte di contraffazione di marchio, per le quali, pur essendo state accertate, il Tribunale non avrebbe provveduto alla liquidazione del relativo danno;
b) un'autonoma rilevanza e qualificazione della commercializzazione illecita posta in essere dai convenuti, in termini di concorrenza sleale per appropriazione di pregi e slealtà commerciale, sulla quale il giudice non si sarebbe pronunciato.
Da un lato, infatti, il marchio , ad avviso degli appellanti, avrebbe subito Parte_1
detrimento dagli illeciti di causa, per essere stato affiancato a opere non originali e non firmate, dall'altro, i convenuti non si sarebbero limitati alla sola commercializzazione di
-8- un prodotto imitativo, ma avrebbero inteso agganciarsi alla notorietà del marchio, per attribuire al vetro offerto all'asta caratteristiche non possedute, in primis in termini di originalità.
3.4. Con il quarto motivo lamentano l'omessa pronuncia sulla domanda di assegnazione in proprietà all'appellante odierna del manufatto sequestrato, essendo interesse del curarne la distruzione, impedendone la circolazione sul Parte_1
mercato.
4. Si sono costituiti in giudizio, con comparsa di risposta, in proprio e Controparte_1
quale titolare della ditta individuale e la ditta individuale Controparte_2 [...]
. Controparte_3
Gli appellati evidenziano, innanzi tutto, di aver dato esecuzione alla sentenza oggetto d'appello, pur ritenendo erronea l'ascrizione degli illeciti anche nei confronti della ditta di , dal momento che unicamente era il P_ P_ Controparte_1
responsabile dell'erronea attribuzione delle gondole ai maestri e . Per_1 Parte_1
4.1. Rispetto al primo motivo d'appello sostengono che gravava sull'attore l'onere di provare l'avvenuta commercializzazione di 51 gondole da parte dei convenuti e che tale onere non era stato soddisfatto. Al riguardo, affermano che i convenuti, onerati dal giudice di esibire tutti i documenti fiscali relativi ai rapporti commerciali intercorsi tra e , avevano prodotto tutte le fatture di interscambio P_ Controparte_1
intercorse tra le parti, al fine di dimostrare che nessuna di esse conteneva alcun rimando al . Parte_2
Inoltre, ritengono che parte appellante avrebbe erroneamente invocato il principio di non contestazione, dovendo questo riguardare solo i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni delle parti e non potendo riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti.
Sostengono che il primo motivo sia stato proposto temerariamente, con aggravio di responsabilità a carico dell'appellante.
4.2. Rispetto al secondo e terzo, relativi al danno asseritamente sofferto, sostengono l'impossibilità per il giudice di trarre argomenti di convincimento dalle fatture e dai documenti provenienti dalla medesima parte che li ha prodotti.
-9- I dati di mercato, ricavabili dai siti delle principali case d'asta a livello mondiale, riserverebbero alle gondole del maestro quotazioni tra i 3.000 e i 7.000 Parte_1
euro. Inoltre, sarebbero reperibili “online” anche i tentativi di vendita rimasti privi di esito, a conferma della scarsa appetibilità delle opere in quesitone. Correttamente avrebbe, quindi, il Tribunale di Venezia definito i manufatti in questione come opere di medio valore.
4.3. Rispetto al quarto motivo di impugnazione, relativo al provvedimento da assumersi in ordine al manufatto oggetto di sequestro, si rimettono alla decisione della Corte.
5. A seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c. tenutasi il 10 luglio 2025, il collegio si è riservato per la decisione.
In diritto.-
1. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, avendo l'appellante chiaramente delineato, nel proprio atto introduttivo, i capi della sentenza oggetto di impugnazione, nonché i passaggi motivazionali reputati erronei, al fine di vedere accertato il compimento di ulteriori condotte illecite da parte dei convenuti e di vedersi riconosciuta una maggior somma, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, rispetto a quella liquidata dal primo giudice. La sopra riportata esposizione dei motivi di appello vale a evidenziare in maniera chiara che le doglianze dell'appellante hanno individuato le parti della sentenza sottoposte a impugnazione, nonché le critiche che gli appellanti ritengono di poter formulare nei confronti della motivazione della decisione del primo giudice.
2. Il primo motivo d'appello non merita accoglimento.
L'appellante contesta la pronuncia del Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto provati solo due episodi di vendita di manufatti assimilabili a quelli realizzati dal
[...]
. Per converso, ritiene che le quattro fatture prodotte in giudizio, relative ai Parte_2
rapporti commerciali intrattenuti tra e e recanti P_ Controparte_1
l'indicazione della cessione di n. 51 vetri, abbiano valenza confessoria, se considerate nel contesto della loro produzione: vale a dire in ottemperanza all'ordine di esibizione, disposto con ordinanza del 22.09.21, “delle fatture di vendita e di acquisto relative ai
-10- manufatti di cui è causa (gondole, canoe o comunque denominate) attribuiti o meno a
e tutta la documentazione commerciale (offerte, ordini brochure, Parte_1
cataloghi, listini prezzi) riferite alle medesime”.
In contrario va ritenuto che, seppure non si possa escludere, in via astratta, che tra i vetri oggetto di commercializzazione potessero esservi ricompresi anche dei manufatti aventi le fattezze di gondola, nondimeno non sarebbe in ogni caso possibile conoscere il numero esatto di oggetti di tal guisa commercializzati.
Da una disamina delle fatture in questione si evince, infatti, che i prodotti compravenduti assumono denominazione generica del tipo “vaso vetro”, “vaso murano” o “vaso murano anonimo” e danno conto della loro provenienza da linee diverse di fornitura. Il contegno tenuto dai convenuti in primo grado non è, inoltre, tale da avere valenza neppure latamente confessoria, in quanto nella nota di deposito documenti essi si sono limitati ad affermare che le fatture prodotte attenevano a rapporti di vendita tra la ditta “ ” , in veste di venditore, P_ Controparte_3
e la ditta “ ” , in veste di compratore, e che tra le parti non era CP_2 Controparte_2
intervenuta alcuna cessione di oggetti recanti la firma “ ”, essendo stato Parte_1
il vasellame compravenduto con la dizione “vaso Murano anonimo”.
Neppure merita seguito la tesi dell'appellante per cui la genericità della dicitura non assumerebbe valore dirimente, non essendo presente un'indicazione più specifica neanche con riguardo alle due gondole di cui il Tribunale ha riconosciuto la cessione.
Trattasi di argomento non idoneamente persuasivo, in quanto inidoneo a dare dimostrazione se tra i vetri commercializzati con le predette denominazioni vi fossero delle gondole, se queste fossero imitative di quelle prodotte dal , tali da Parte_1
ingenerare confusione nell'acquirente finale, e se i manufatti venissero commercializzati attribuendone l'erronea paternità al maestro.
Si tratta, pertanto, di fare applicazione del principio stabilito dall'art. 2697 c.c. che pone a carico dell'attore l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda, di modo che nel caso di insufficienza probatoria le conseguenze ridondano in capo all'attore.
3. Il secondo ed il terzo motivo d'appello giustificano una trattazione unitaria, poiché
-11- entrambi riguardano la questione del quantum risarcitorio e sono entrambi diretti a conseguire una più cospicua liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale.
3.1 Anzitutto, si osserva che il Tribunale ha dato adeguatamente conto dei criteri considerati ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, che risultano, in concreto, congrui. È infatti rispettato il principio di proporzione tra il danno sofferto e la somma riconosciuta, in considerazione anche dell'offensività delle condotte accertate.
Dall'esame dei dati presenti nei portali web delle case d'asta indicate dalla parte convenuta emerge che il valore di stima e vendita, su dette piattaforme, dei manufatti rappresentativi di gondole realizzati dal è spesso inferiore a quello indicato Parte_1
dalla parte attrice, oscillando dai 4.000 ai 20.000 euro;
mentre prezzi maggiori sono applicati in casi particolari in occasione della vendita di complessi composti da più gondole.
Inoltre, va tenuto presente che sono stati provati due soli episodi di vendita di manufatti assimilabili a quelli del , di cui uno neppure perfezionatosi, non essendo Parte_1
pervenute offerte da possibili acquirenti entro i termini dell'asta.
Il pregiudizio derivante dall'annacquamento del prodotto deve necessariamente tenere in considerazione, oltre al valore dei prodotti oggetto di imitazione, l'effettiva qualità e quantità dei pezzi imitativi immessi sul mercato, tale da ingenerare un dubbio diffuso presso il pubblico sul valore di vendita dell'originale, con conseguente perdita economica in termini di danno emergente e di lucro cessante. Circostanze che, nel caso concreto, devono ritenersi particolarmente limitate, alla stregua della esiguità degli episodi accertati.
3.2 Quanto alla censura mossa nel terzo motivo d'appello, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, va ritenuto che il giudice di prime cure abbia correttamente accertato l'esistenza di una condotta di contraffazione del marchio europeo “
[...]
”, tenendola in debita considerazione ai fini della liquidazione equitativa del Parte_1
danno. La struttura motivazionale della sentenza del Tribunale è infatti organizzata secondo un ordine logico espositivo in cui dapprima viene accertata la tipologia di condotte illecite poste in essere dai convenuti: i) “violazione del diritto di autore del maestro
, sia sotto il profilo del diritto alla paternità dell'opera, sia sotto il profilo del diritto allo Parte_1
-12- sfruttamento economico”; ii) “concorrenza sleale, sotto il profilo dell'imitazione servile – che ricorre nella imitazione di disegni e modelli altrui, che possiedono una capacità distintiva che ne individua agli occhi del pubblico la provenienza da una determinata impresa”; iii) “contraffazione del marchio europeo registrato “ ” per oggetti decorativi in vetro” (pag. 11). Parte_1
Segue una precisazione sul numero di episodi di vendita (perfezionata o tentata) provati in giudizio: “[…] L'indicazione dei beni in tali fatture è effettuata in modo generico, tramite la dicitura
“Vaso Murano Anonimo”. Pertanto, sono stati provati solo due episodi di vendita e/o tentativo di vendita dei manufatti assimilabili a quelli del maestro Tagliapietra”.
Infine, il giudice procede ad effettuare una liquidazione in via equitativa del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in ragione di tutti gli illeciti commessi dai convenuti e sopra accertati: “Procedendo ad una liquidazione in via equitativa del danno sia patrimoniale che non patrimoniale, esso viene quantificato tenendo conto del numero di gondole vendute
(n. 2), della media qualità dei manufatti costituenti plagio, del fatto che si tratti di multipli non numerati, dell'annacquamento e pregiudizio derivante dalla circolazione di opere così uniche non originali;
viene riconosciuto un risarcimento danni pari ad € 5.000,00 in riferimento a ciascuno dei due manufatti costituenti plagio delle opere del maestro Tagliapietra, oltre ad € 5.000,00 a titolo di danno morale. I convenuti sono tenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di parte attrice, liquidato all'attualità nell'importo onnicomprensivo di € 15.000.”
È evidente che il giudice di primo grado abbia effettuato una valutazione omnicomprensiva del danno patito, giacché non ha esplicitato in motivazione una limitazione del risarcimento riconosciuto alle sole condotte di violazione del diritto di autore e/o concorrenza sleale. In assenza di specifica esclusione, la fattispecie di contraffazione deve pertanto ritenersi ricompresa tra quelle considerate ai fini della determinazione del quantum risarcitorio, alla stregua delle altre (violazione del diritto d'autore e concorrenza sleale).
3.3 L'appellante, inoltre, sostiene che, nell'ambito dell'accertata condotta di concorrenza sleale, assuma autonoma rilevanza la fattispecie di appropriazione di pregi, di cui all'art. 2598, c.
1. n. 2 c.c. e l'utilizzo di mezzi non conformi alla correttezza professionale, in base all'art. 2598, c.1, n. 3 c.c.
La Corte di legittimità ha chiarito che: “la concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui (art. 2598, n. 2, c.c.) non consiste nell'adozione,
-13- sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori (Sez. 6 - 1, n.
100 del 7.1.2016, Rv. 638572 – 01; Sez. 1, n. 9387 del 10.11. 1994, Rv. 488507 - 01).” (C.
Cass., Sez. 1, n. 8584/2022).
Nel caso di specie, nell'annuncio di vendita pubblicato sul portale “Catawiki”, sono presenti riferimenti alle altre opere del e ai riconoscimenti da questo Parte_1
conseguiti, con l'intento evidente di beneficiare della sua notorietà, appropriandosi dei pregi derivanti dall'originalità dell'opera. Tale condotta assume rilievo autonomo, rispetto alla materiale imitazione servile del prodotto, sanzionata dall'art. 2598, c. 1, n.
1. c.c. e il motivo è, in parte qua, meritevole di accoglimento.
Non può invece trovare applicazione al caso concreto l'art. 2598, c. 1, n. 3, c.c., trattandosi di fattispecie ad applicazione residuale, che sanziona le condotte di slealtà commerciale poste in essere “con mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione”. (C. Cass., Sez. 1, n.
25607/2018).
3.4 A mente di quanto esposto in ordine al secondo e terzo motivo d'appello, considerate le condotte commesse in violazione di diritto d'autore, contraffazione del marchio e concorrenza sleale, nella forma di imitazione servile e appropriazione dei pregi, considerato il numero dei manufatti messi in vendita (n. 2) e di quelli effettivamente circolati nel mercato (n. 1), la loro qualità ed il pregiudizio derivante dall'annacquamento al prodotto, nonché il danno all'immagine in concreto patito, mentre deve trovare conferma il riconoscimento di un risarcimento del danno pari a €
5.000,00 in riferimento a ciascuno dei due manufatti costituenti plagio delle opere del
, risulta congruo, alla luce di quanto sopra osservato in tema di Pt_2 Parte_1
autonomo rilievo del profilo inerente all'appropriazione di pregi, riconoscere a titolo di danno non patrimoniale una somma complessiva di € 10.000,00, che tenga quindi
-14- conto anche dell'indicata condotta anticoncorrenziale che – come sopra evidenziato – pure ricorre nella concreta fattispecie. I convenuti appellati sono pertanto tenuti al risarcimento del danno in favore dell'appellante dell'importo complessivo di €
20.000,00 in luogo di € 15.000,00 come opinato dal tribunale.
4 Con il quarto motivo, l'appellante chiede l'assegnazione in proprietà del bene oggetto di sequestro. Non essendovi opposizione alcuna dai convenuti appellati, non sussistono motivi per non accogliere la domanda (peraltro contemplata dall'art. 158 l. autore).
5 In considerazione dell'esito complessivo della controversia, e della reciproca soccombenza delle parti e del solo limitato accoglimento dell'appello sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, nella misura del 50%, mentre la residua metà di esse segue la soccombenza della parte appellata.
6 Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi per la fase trattazione-istruttoria e decisionale, attesa la loro limitata rilevanza, e medi per la fase studio e introduttiva, previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (indeterminabile, bassa complessità).
7 La domanda di pubblicazione della sentenza, già formulata in prime cure dai
, e qui reiterata (unitamente ad altre richieste, pur queste accolte dal primo Parte_1
giudice) non ha trovato accoglimento da parte del tribunale (v. dispositivo della sentenza appellata), senza che tale statuizione sia stata sottoposta a specifico motivo di impugnazione. Ne viene che non va adottata al riguardo alcuna pronuncia.
PER QUESTI MOTIVI
definendo l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_1
sentenza n. 2249/2024 del tribunale di Venezia, sezione specializzata impresa, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, così decide:
1. condanna gli appellati e , fra loro in solido, a pagare alla Controparte_1 P_
parte appellante a titolo di risarcimento del danno la somma di € 20.000,00 (anziché €
15.000,00 come stabilito dal tribunale nella sentenza appellata);
2. assegna in proprietà agli appellanti e il Parte_1 Parte_1
manufatto oggetto del sequestro disposto con l'ordinanza del Tribunale di Venezia –
-15- Sezione Specializzata in materia di Impresa, del 28.02.2020, R.G. n. 12319/2019;
3. dichiara compensate fra le parti le spese processuali per la metà e condanna, fra loro in solido, le parti appellate a rifondere alle parti appellanti la residua metà di tali spese, che liquida, quanto al primo grado, nella misura tassata dal tribunale nella sentenza appellata e, quanto al presente grado, in € 6.734,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e degli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
Venezia, 10 luglio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-16-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott.ssa Gabriella Zanon - consigliere - dott. Alessandro Rizzieri - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 07/02/25, promossa con atto di citazione da
(P. IVA e C.F. – pec. Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Venezia - Murano (VE), Calle Bertolini n. 17 Email_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
e
(C.F. ) nato il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Murano (Ve), Calle Bertolini 36 entrambe le parti rappresentate e difese dagli Avvocati Gherardo Piovesana (C.F.
; pec: e Sergio C.F._2 Email_2
Francini (C.F. pec: e C.F._3 Email_3
con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo pec:
Email_2
Appellanti/attori in primo grado contro personalmente (C.F. pec: Controparte_1 C.F._4
, nato a [...], il [...], e residente in [...]
A. Palladio n. 3 e quale titolare della ditta individuale Controparte_2
(P.IVA e C.F. pec: , con sede in P.IVA_2 C.F._4 Email_4
-1- Arzignano (VI), Via A. Palladio n. 3 nonché
, ditta individuale, (P. IVA e C.F. Controparte_3 P.IVA_3
– pec: , in persona del titolare C.F._5 Email_5 [...]
(c.f. ) con sede in Sovizzo (VI), Via Strabusene 1 P_ C.F._5
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Zanella del foro di Vicenza (C.F.:
pec: , con studio CodiceFiscale_6 Email_6
professionale in Vicenza, Via dell'Industria n. 37
Appellati/convenuti in primo grado
*
Oggetto: Appello per la parziale riforma della sentenza n. 2249/2024 Rep. 4875/2024 del
Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, del 29.06.2024, non notificata, resa a definizione della causa civile RG 4185/2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parti appellante:
“Voglia l'Intestata Ecc.ma Corte, contraiis rejectis, previa acquisizione del fascicolo
d'ufficio di primo grado, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, dichiarare l'ammissibilità dell'appello interposto e in accoglimento dei spiegati motivi di appello parzialmente revocare e/o riformare per i capi e punti qui impugnati la sentenza del Tribunale di Venezia, Sez. specializzata in materia di impresa,
n. 2249/2024 Rep. 4875/2024 del 29.06.2024 non notificata e resa nel giudizio rubricato al R.G. n. 4185/2020, e per l'effetto, così giudicare, in accoglimento integrale delle conclusioni precisate nel primo grado di giudizio e che qui si riportano e ripropongono:
- accertare e dichiarare che i fatti descritti in narrativa della citazione di primo grado e in atti costituiscono violazione di diritti d'autore, contraffazione del marchio registrato EU
n. 001211432 e di forma, nonché concorrenza sleale ai sensi ex art. 2598 c.c. ai danni di
e;
Parte_1 Parte_1
- accertare e dichiarare i convenuti odierni appellati solidalmente responsabili degli illeciti tutti di cui sopra;
- condannare gli appellati in solido tra loro, all'integrale risarcimento dei danni tutti,
-2- diretti ed indiretti, patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, ivi compreso il danno morale e di immagine, patiti da e Pt_1 Parte_1 Parte_1
personalmente, in ragione degli illeciti di cui in narrativa. Danni da quantificarsi nella misura che accertata in corso di causa e/o emersa dalle risultanze del processo, tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, anche di natura non economica, quali le conseguenze negative in termini di danno all'immagine e di danni morali inerenti alla violazione del diritto d'autore e che sin d'ora si quantificano in un importo non inferiore a
50.000 € per ogni manufatto commercializzato o comunque anche con liquidazione equitativa;
- condannare altresì gli appellati, in solido tra loro, a versare agli appellanti gli utili conseguiti in conseguenza degli illeciti per la parte in cui detto importo dovesse eccedere il lucro cessante patito dalle appellanti o in alternativa ad esso;
- confermare e convalidare in via definitiva il sequestro disposto con l'ordinanza del
Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa, del 28.02.2020, R.G.
n. 12319/2019, Giudice Dott. Boccuni;
- ordinare agli appellati la cessazione delle condotte illecite descritte in narrativa e inibire agli stessi la commercializzazione, pubblicizzazione e utilizzo, con qualsivoglia modalità, del manufatto, del marchio e dei segni distintivi meglio descritti in atti, nonchè di ogni altro manufatto o segno costituente, comunque, violazione dei diritti delle appellanti, anche mediante immagini, riproduzioni, fotografie o qualsiasi altra forma o mezzo, compreso quello telematico;
- inibire altresì e comunque agli appellati la reiterazione di ogni condotta illecita di cui alla narrativa che precede, anche per concorrenza sleale - fissare, ex art. 124 cpi e/o
163 lda e/o ex art. 614 bis cod. proc. civ., una penale non inferiore a euro a € 50.000 per ogni violazione successivamente accertata e di € 10.000 per ogni giorno di ritardo, o secondo quanto ritenuto equo e di giustizia;
- ordinare l'assegnazione in proprietà alle qui appellanti del manufatto sequestrato e il ritiro dal commercio di qualsiasi manufatto che costituisca violazione dei diritti delle appellanti dedotti in narrativa, nonché il ritiro del relativo materiale pubblicitario
- adottare comunque, ai sensi dell'art. 2599 cod. civ., ogni ulteriore opportuno provvedimento al fine di eliminare o quantomeno ridurre le conseguenze degli illeciti;
-3- - ordinare ex art. 2600 c.c. e 126 cpi la pubblicazione dell'emananda sentenza sulla home page dei siti web nonché sulle pagine social riferibili agli appellanti con riserva di indicazione specifica, con spazio non inferiore al 60% dell'area visualizzabile e con caratteri conformi almeno per dimensioni a quelli in uso;
autorizzare altresì la pubblicazione dell'emananda sentenza sulla home page del sito internet degli appellanti;
disporre ancora la pubblicazione, nonché per due volte consecutive e a caratteri doppi del normale, dell'emananda sentenza su due quotidiani e due riviste di settore che si indicheranno in corso di causa, a cura degli appellanti e a spese degli appellati in solido (con diritto a ripetere le spese verso sola presentazione di ricevuta).
In via istruttoria
Si insiste nelle istanze istruttorie già formulate in primo grado, laddove non già accolte, e precisamente ammettersi, per la denegata e non creduta ipotesi di ammissione di taluno dei capitoli di prova dedotti dal convenuto , prova contraria, sui Controparte_1
medesimi capitoli avversari, con i testi Prof. residente in [...]e Testimone_1
Cesare in Murano. Testimone_2
In ogni caso
Con integrale rifusione delle spese di lite oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio.”
Per le parti appellate:
“1) Preliminarmente, nel rito, dichiarare inammissibile l'atto d'appello proposto dall'attore, il quale non ha soddisfatto le fondamentali prescrizioni di legge in materia di impugnazione, secondo cui l'atto di appello deve esporre i motivi che devono essere indicati in modo chiaro, sintetico e specifico, indicando l'errore di motivazione nel quale il Giudice di primo grado sarebbe incorso: errore che però deve essere ritenuto rilevante ai fini della decisione impugnata e tale da portare ad una soluzione differente rispetto quella adottata in primo grado.
2) Nel merito: rigettare tutte le domande proposte dall'attore, perché infondate in fatto e diritto.
3) Con vittoria di spese e compensi di lite.
4) Visto l'art. 96 cpc, affermarsi la responsabilità aggravata dell'attore appellante, che
-4- ha agito in giudizio in maniera speciosa e con colpa grave.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto. -
1. e all'esito del procedimento cautelare Parte_1 Parte_1
promosso ante causam, hanno convenuto in giudizio avanti il tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, , titolare della ditta Controparte_4
individuale Laguna di TO OT e Arte Novecento di UN OT, affermando di aver rinvenuto, sul portale “Catawiki”, la messa in vendita del manufatto “
[...]
– (canoa 97 cm) – Vetro Molato”, che riproduceva le forme dell'opera Parte_1
“Gondola”: una tra le più note opere ideate e realizzate da , rinomato Parte_1
artista del vetro a livello mondiale e prestigioso esponente dell'arte vetraia di Murano.
Gli attori hanno dedotto che, nel predetto portale d'asta, il manufatto, privo della firma del maestro, riportava un valore stimato di 1.100,00-1.500,00€, a fronte della quotazione dell'opera originale di circa € 50.000,00.
A seguito dell'identificazione dell'inserzionista nella persona di - Controparte_1
titolare dell'impresa individuale ditta “ ” - che risultava in Controparte_2
passato aver venduto un'altra opera, gli odierni appellanti avevano instaurato un ricorso cautelare, conclusosi con ordinanza di sequestro del manufatto ed inibitoria, nei confronti di , di mettere in vendita, in qualunque forma, e di Controparte_1
pubblicizzare, in qualsiasi modo, il manufatto “Gondola”, con fissazione di una penale di € 30.000,00 per ogni violazione dell'inibitoria.
Durante l'esecuzione del sequestro, era emerso che l'attività di si Controparte_1
svolgeva nella sede di “ ”, impresa individuale di cui era titolare P_ [...]
, padre di , e che era stato ad acquistare la P_ Controparte_1 P_
gondola e ad affidarla al figlio per la vendita online.
1.1. Sulla base di queste premesse e hanno Parte_1 Parte_1
promosso il giudizio di merito nei confronti di , titolare della ditta Controparte_4
individuale e della ditta individuale Controparte_2 Controparte_3
, per vedere accertata la violazione del diritto di autore e dell'esclusiva del
[...]
marchio comunitario “ ”, registrato per le classi di Nizza n. 11, 19 e 21, Parte_1
-5- nonché il compimento di atti di concorrenza sleale per essere stati i manufatti del maestro oggetto di pedissequa imitazione. Inoltre, hanno formulato domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti alle predette condotte, danni da quantificarsi in un importo non inferiore a €50.000,00 per ogni manufatto commercializzato o con liquidazione equitativa, oltre che al versamento, nei confronti degli attori, degli utili conseguiti in ragione degli illeciti, per la parte in cui detto importo eccedesse il lucro cessante patito dagli attori, o in alternativa ad esso.
1.2. , costituitosi in causa, ha sostenuto che il manufatto posto in Controparte_1
vendita all'asta costituisse un prodotto massificato, privo di valore artistico, copia di multipli prodotti in serie. Ha inoltre dedotto che aveva acquistato dalla P_
galleria d'aste “Il Ponte” di Milano per il prezzo complessivo di euro 140,00, oltre diritti d'asta, due manufatti rappresentanti la gondola in contestazione. Nell'estate del 2018
aveva quindi consegnato le due barchette “in conto vendita” al figlio P_
, specializzato nel commercio di oggetti in vetro. L'esperimento di vendita veniva CP_1
attuato attraverso lo strumento delle aste “online”, utilizzando il sito “Catawiki B.V.”.
Nel mese di agosto 2018, uno dei due manufatti, attribuito al maestro , era Per_1
stato venduto per prezzo unitario inferiore ad euro 500,00; la seconda gondola, erroneamente attribuita al maestro Tagliapietra, diveniva poi oggetto di sequestro. In tesi dei convenuti, il valore reale delle opere poteva essere individuato nel prezzo di vendita indicato da (euro 500,00/1.000,00). I convenuti hanno chiesto il Controparte_1
rigetto delle domande attoree.
1.3. Si è costituito in giudizio anche , deducendo di aver acquistato i due P_
manufatti in vetro molato dalla Galleria d'Arte “Il Ponte” di Milano, per il prezzo di aggiudicazione di euro 140,00 oltre a diritti d'asta, e di averli consegnati in conto vendita alla ditta individuale “ ” del figlio , nelle forme del contratto CP_2 Controparte_1
estimatorio. A seguito della messa in vendita di entrambi i manufatti, solo uno veniva venduto, mentre il secondo rimaneva invenduto per mancato raggiungimento del prezzo minimo. Alla scadenza del contratto estimatorio, il secondo manufatto veniva quindi restituito a , che lo depositava nella propria abitazione/magazzino per P_
essere poi sottoposto a sequestro. Ha sostenuto che il sequestro disposto nei confronti
-6- di era stato illegittimamente eseguito nei suoi confronti e ha chiesto il Controparte_1
rigetto delle domande attoree.
2. Con sentenza n. 2249/2024 del 29/06/2024 il Tribunale di Venezia, sez. imprese:
- ha confermato il sequestro disposto con decreto del 10.12.2019 e confermato con ordinanza del 27.2.2020;
- ha inibito ai convenuti e di mettere in vendita ovvero di offrire in CP_1 P_
vendita in qualsivoglia modalità, ovvero di pubblicizzare in qualsiasi modo il manufatto descritto in atti ed ogni altro manufatto costituente l'illecito denunciato;
- ha fissato la penale di euro 30.000,00 per ogni violazione della predetta inibitoria e di ogni ulteriore che dovesse essere accertata;
- ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di € 15.000,00 in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- ha condannato i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in €11.950,00 per compenso, €1.063,00 per anticipazioni, oltre spese generali Cpa ed Iva come per legge.
3. Avverso tale sentenza, hanno proposto appello e Parte_1 [...]
, affidato ai seguenti motivi. Parte_1
3.1. Con il primo motivo di appello, lamentano l'erronea ricostruzione del numero di
Gondole commercializzate dai convenuti.
Nello specifico, sostengono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere dimostrata la commercializzazione di sole due gondole, considerato che, con ordinanza del 22 settembre 2021, il giudice aveva ordinato ai convenuti l'esibizione delle fatture di vendita e di acquisto relative ai manufatti di causa (gondole, canoe o comunque denominate) attribuiti o meno a e di tutta la documentazione Parte_1
commerciale (offerte, ordini, brochure, cataloghi, listini prezzi) riferita alle medesime, e che, in sua ottemperanza, il convenuto aveva depositato in giudizio 4 Controparte_1
fatture commerciali, relative a rapporti di vendita intercorsi tra la ditta “ ” P_
di (quale venditore) e la ditta “ ” di (quale P_ CP_2 Controparte_1
acquirente), che indicavano un numero complessivo di 51 vetri ceduti.
-7- Ad avviso degli appellanti, a nulla varrebbe opporre la genericità dell'indicazione presente in fattura in relazione ai beni venduti (“Vaso Murano Anonimo”), considerato che, neppure in relazione alle due gondole di cui il giudice ha riconosciuto la cessione, era presente una indicazione più specifica in fattura. Inoltre, la genericità della denominazione sarebbe superata dalla confessata attribuzione e riferimento dei documenti alle gondole di causa, per l'effetto della produzione documentale successiva all'ordine di esibizione. Si sostiene, infine, che lo stesso avrebbe CP_1
spiegato che nelle fatture non vi era riferimento al , perché tutti i vetri erano Parte_1
stati contrassegnati con la dicitura “Vaso Murano anonimo”.
3.2. Con il secondo motivo, gli appellanti affermano l'insufficienza ed incongruità, comunque, dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno per ciascuna gondola.
Al riguardo, evidenziano che, nella liquidazione del quantum risarcitorio, non sia stato tenuto in considerazione il valore di mercato delle opere originali, non inferiore a 50.000 euro ad unità, né i costi sostenuti dal per mantenere l'esclusività dei propri Parte_1
prodotti, del suo mercato e della sua immagine commerciale. Inoltre, l'esiguità della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, pari a 5.000 euro a vetro, sarebbe comprovata anche dal rilevante divario tra di essa e l'ammontare della sanzione disposta in caso di violazione dell'inibitoria, pari a 30.000 euro a vetro.
3.3. Con il terzo motivo di appello lamentano l'omessa pronuncia su ulteriori condotte illecite e statuizioni risarcitorie.
In particolare, argomentano che parte attrice aveva denunciato, oltre alla violazione del diritto d'autore: a) condotte di contraffazione di marchio, per le quali, pur essendo state accertate, il Tribunale non avrebbe provveduto alla liquidazione del relativo danno;
b) un'autonoma rilevanza e qualificazione della commercializzazione illecita posta in essere dai convenuti, in termini di concorrenza sleale per appropriazione di pregi e slealtà commerciale, sulla quale il giudice non si sarebbe pronunciato.
Da un lato, infatti, il marchio , ad avviso degli appellanti, avrebbe subito Parte_1
detrimento dagli illeciti di causa, per essere stato affiancato a opere non originali e non firmate, dall'altro, i convenuti non si sarebbero limitati alla sola commercializzazione di
-8- un prodotto imitativo, ma avrebbero inteso agganciarsi alla notorietà del marchio, per attribuire al vetro offerto all'asta caratteristiche non possedute, in primis in termini di originalità.
3.4. Con il quarto motivo lamentano l'omessa pronuncia sulla domanda di assegnazione in proprietà all'appellante odierna del manufatto sequestrato, essendo interesse del curarne la distruzione, impedendone la circolazione sul Parte_1
mercato.
4. Si sono costituiti in giudizio, con comparsa di risposta, in proprio e Controparte_1
quale titolare della ditta individuale e la ditta individuale Controparte_2 [...]
. Controparte_3
Gli appellati evidenziano, innanzi tutto, di aver dato esecuzione alla sentenza oggetto d'appello, pur ritenendo erronea l'ascrizione degli illeciti anche nei confronti della ditta di , dal momento che unicamente era il P_ P_ Controparte_1
responsabile dell'erronea attribuzione delle gondole ai maestri e . Per_1 Parte_1
4.1. Rispetto al primo motivo d'appello sostengono che gravava sull'attore l'onere di provare l'avvenuta commercializzazione di 51 gondole da parte dei convenuti e che tale onere non era stato soddisfatto. Al riguardo, affermano che i convenuti, onerati dal giudice di esibire tutti i documenti fiscali relativi ai rapporti commerciali intercorsi tra e , avevano prodotto tutte le fatture di interscambio P_ Controparte_1
intercorse tra le parti, al fine di dimostrare che nessuna di esse conteneva alcun rimando al . Parte_2
Inoltre, ritengono che parte appellante avrebbe erroneamente invocato il principio di non contestazione, dovendo questo riguardare solo i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni delle parti e non potendo riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti.
Sostengono che il primo motivo sia stato proposto temerariamente, con aggravio di responsabilità a carico dell'appellante.
4.2. Rispetto al secondo e terzo, relativi al danno asseritamente sofferto, sostengono l'impossibilità per il giudice di trarre argomenti di convincimento dalle fatture e dai documenti provenienti dalla medesima parte che li ha prodotti.
-9- I dati di mercato, ricavabili dai siti delle principali case d'asta a livello mondiale, riserverebbero alle gondole del maestro quotazioni tra i 3.000 e i 7.000 Parte_1
euro. Inoltre, sarebbero reperibili “online” anche i tentativi di vendita rimasti privi di esito, a conferma della scarsa appetibilità delle opere in quesitone. Correttamente avrebbe, quindi, il Tribunale di Venezia definito i manufatti in questione come opere di medio valore.
4.3. Rispetto al quarto motivo di impugnazione, relativo al provvedimento da assumersi in ordine al manufatto oggetto di sequestro, si rimettono alla decisione della Corte.
5. A seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c. tenutasi il 10 luglio 2025, il collegio si è riservato per la decisione.
In diritto.-
1. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, avendo l'appellante chiaramente delineato, nel proprio atto introduttivo, i capi della sentenza oggetto di impugnazione, nonché i passaggi motivazionali reputati erronei, al fine di vedere accertato il compimento di ulteriori condotte illecite da parte dei convenuti e di vedersi riconosciuta una maggior somma, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, rispetto a quella liquidata dal primo giudice. La sopra riportata esposizione dei motivi di appello vale a evidenziare in maniera chiara che le doglianze dell'appellante hanno individuato le parti della sentenza sottoposte a impugnazione, nonché le critiche che gli appellanti ritengono di poter formulare nei confronti della motivazione della decisione del primo giudice.
2. Il primo motivo d'appello non merita accoglimento.
L'appellante contesta la pronuncia del Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto provati solo due episodi di vendita di manufatti assimilabili a quelli realizzati dal
[...]
. Per converso, ritiene che le quattro fatture prodotte in giudizio, relative ai Parte_2
rapporti commerciali intrattenuti tra e e recanti P_ Controparte_1
l'indicazione della cessione di n. 51 vetri, abbiano valenza confessoria, se considerate nel contesto della loro produzione: vale a dire in ottemperanza all'ordine di esibizione, disposto con ordinanza del 22.09.21, “delle fatture di vendita e di acquisto relative ai
-10- manufatti di cui è causa (gondole, canoe o comunque denominate) attribuiti o meno a
e tutta la documentazione commerciale (offerte, ordini brochure, Parte_1
cataloghi, listini prezzi) riferite alle medesime”.
In contrario va ritenuto che, seppure non si possa escludere, in via astratta, che tra i vetri oggetto di commercializzazione potessero esservi ricompresi anche dei manufatti aventi le fattezze di gondola, nondimeno non sarebbe in ogni caso possibile conoscere il numero esatto di oggetti di tal guisa commercializzati.
Da una disamina delle fatture in questione si evince, infatti, che i prodotti compravenduti assumono denominazione generica del tipo “vaso vetro”, “vaso murano” o “vaso murano anonimo” e danno conto della loro provenienza da linee diverse di fornitura. Il contegno tenuto dai convenuti in primo grado non è, inoltre, tale da avere valenza neppure latamente confessoria, in quanto nella nota di deposito documenti essi si sono limitati ad affermare che le fatture prodotte attenevano a rapporti di vendita tra la ditta “ ” , in veste di venditore, P_ Controparte_3
e la ditta “ ” , in veste di compratore, e che tra le parti non era CP_2 Controparte_2
intervenuta alcuna cessione di oggetti recanti la firma “ ”, essendo stato Parte_1
il vasellame compravenduto con la dizione “vaso Murano anonimo”.
Neppure merita seguito la tesi dell'appellante per cui la genericità della dicitura non assumerebbe valore dirimente, non essendo presente un'indicazione più specifica neanche con riguardo alle due gondole di cui il Tribunale ha riconosciuto la cessione.
Trattasi di argomento non idoneamente persuasivo, in quanto inidoneo a dare dimostrazione se tra i vetri commercializzati con le predette denominazioni vi fossero delle gondole, se queste fossero imitative di quelle prodotte dal , tali da Parte_1
ingenerare confusione nell'acquirente finale, e se i manufatti venissero commercializzati attribuendone l'erronea paternità al maestro.
Si tratta, pertanto, di fare applicazione del principio stabilito dall'art. 2697 c.c. che pone a carico dell'attore l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda, di modo che nel caso di insufficienza probatoria le conseguenze ridondano in capo all'attore.
3. Il secondo ed il terzo motivo d'appello giustificano una trattazione unitaria, poiché
-11- entrambi riguardano la questione del quantum risarcitorio e sono entrambi diretti a conseguire una più cospicua liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale.
3.1 Anzitutto, si osserva che il Tribunale ha dato adeguatamente conto dei criteri considerati ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, che risultano, in concreto, congrui. È infatti rispettato il principio di proporzione tra il danno sofferto e la somma riconosciuta, in considerazione anche dell'offensività delle condotte accertate.
Dall'esame dei dati presenti nei portali web delle case d'asta indicate dalla parte convenuta emerge che il valore di stima e vendita, su dette piattaforme, dei manufatti rappresentativi di gondole realizzati dal è spesso inferiore a quello indicato Parte_1
dalla parte attrice, oscillando dai 4.000 ai 20.000 euro;
mentre prezzi maggiori sono applicati in casi particolari in occasione della vendita di complessi composti da più gondole.
Inoltre, va tenuto presente che sono stati provati due soli episodi di vendita di manufatti assimilabili a quelli del , di cui uno neppure perfezionatosi, non essendo Parte_1
pervenute offerte da possibili acquirenti entro i termini dell'asta.
Il pregiudizio derivante dall'annacquamento del prodotto deve necessariamente tenere in considerazione, oltre al valore dei prodotti oggetto di imitazione, l'effettiva qualità e quantità dei pezzi imitativi immessi sul mercato, tale da ingenerare un dubbio diffuso presso il pubblico sul valore di vendita dell'originale, con conseguente perdita economica in termini di danno emergente e di lucro cessante. Circostanze che, nel caso concreto, devono ritenersi particolarmente limitate, alla stregua della esiguità degli episodi accertati.
3.2 Quanto alla censura mossa nel terzo motivo d'appello, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, va ritenuto che il giudice di prime cure abbia correttamente accertato l'esistenza di una condotta di contraffazione del marchio europeo “
[...]
”, tenendola in debita considerazione ai fini della liquidazione equitativa del Parte_1
danno. La struttura motivazionale della sentenza del Tribunale è infatti organizzata secondo un ordine logico espositivo in cui dapprima viene accertata la tipologia di condotte illecite poste in essere dai convenuti: i) “violazione del diritto di autore del maestro
, sia sotto il profilo del diritto alla paternità dell'opera, sia sotto il profilo del diritto allo Parte_1
-12- sfruttamento economico”; ii) “concorrenza sleale, sotto il profilo dell'imitazione servile – che ricorre nella imitazione di disegni e modelli altrui, che possiedono una capacità distintiva che ne individua agli occhi del pubblico la provenienza da una determinata impresa”; iii) “contraffazione del marchio europeo registrato “ ” per oggetti decorativi in vetro” (pag. 11). Parte_1
Segue una precisazione sul numero di episodi di vendita (perfezionata o tentata) provati in giudizio: “[…] L'indicazione dei beni in tali fatture è effettuata in modo generico, tramite la dicitura
“Vaso Murano Anonimo”. Pertanto, sono stati provati solo due episodi di vendita e/o tentativo di vendita dei manufatti assimilabili a quelli del maestro Tagliapietra”.
Infine, il giudice procede ad effettuare una liquidazione in via equitativa del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in ragione di tutti gli illeciti commessi dai convenuti e sopra accertati: “Procedendo ad una liquidazione in via equitativa del danno sia patrimoniale che non patrimoniale, esso viene quantificato tenendo conto del numero di gondole vendute
(n. 2), della media qualità dei manufatti costituenti plagio, del fatto che si tratti di multipli non numerati, dell'annacquamento e pregiudizio derivante dalla circolazione di opere così uniche non originali;
viene riconosciuto un risarcimento danni pari ad € 5.000,00 in riferimento a ciascuno dei due manufatti costituenti plagio delle opere del maestro Tagliapietra, oltre ad € 5.000,00 a titolo di danno morale. I convenuti sono tenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di parte attrice, liquidato all'attualità nell'importo onnicomprensivo di € 15.000.”
È evidente che il giudice di primo grado abbia effettuato una valutazione omnicomprensiva del danno patito, giacché non ha esplicitato in motivazione una limitazione del risarcimento riconosciuto alle sole condotte di violazione del diritto di autore e/o concorrenza sleale. In assenza di specifica esclusione, la fattispecie di contraffazione deve pertanto ritenersi ricompresa tra quelle considerate ai fini della determinazione del quantum risarcitorio, alla stregua delle altre (violazione del diritto d'autore e concorrenza sleale).
3.3 L'appellante, inoltre, sostiene che, nell'ambito dell'accertata condotta di concorrenza sleale, assuma autonoma rilevanza la fattispecie di appropriazione di pregi, di cui all'art. 2598, c.
1. n. 2 c.c. e l'utilizzo di mezzi non conformi alla correttezza professionale, in base all'art. 2598, c.1, n. 3 c.c.
La Corte di legittimità ha chiarito che: “la concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui (art. 2598, n. 2, c.c.) non consiste nell'adozione,
-13- sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori (Sez. 6 - 1, n.
100 del 7.1.2016, Rv. 638572 – 01; Sez. 1, n. 9387 del 10.11. 1994, Rv. 488507 - 01).” (C.
Cass., Sez. 1, n. 8584/2022).
Nel caso di specie, nell'annuncio di vendita pubblicato sul portale “Catawiki”, sono presenti riferimenti alle altre opere del e ai riconoscimenti da questo Parte_1
conseguiti, con l'intento evidente di beneficiare della sua notorietà, appropriandosi dei pregi derivanti dall'originalità dell'opera. Tale condotta assume rilievo autonomo, rispetto alla materiale imitazione servile del prodotto, sanzionata dall'art. 2598, c. 1, n.
1. c.c. e il motivo è, in parte qua, meritevole di accoglimento.
Non può invece trovare applicazione al caso concreto l'art. 2598, c. 1, n. 3, c.c., trattandosi di fattispecie ad applicazione residuale, che sanziona le condotte di slealtà commerciale poste in essere “con mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione”. (C. Cass., Sez. 1, n.
25607/2018).
3.4 A mente di quanto esposto in ordine al secondo e terzo motivo d'appello, considerate le condotte commesse in violazione di diritto d'autore, contraffazione del marchio e concorrenza sleale, nella forma di imitazione servile e appropriazione dei pregi, considerato il numero dei manufatti messi in vendita (n. 2) e di quelli effettivamente circolati nel mercato (n. 1), la loro qualità ed il pregiudizio derivante dall'annacquamento al prodotto, nonché il danno all'immagine in concreto patito, mentre deve trovare conferma il riconoscimento di un risarcimento del danno pari a €
5.000,00 in riferimento a ciascuno dei due manufatti costituenti plagio delle opere del
, risulta congruo, alla luce di quanto sopra osservato in tema di Pt_2 Parte_1
autonomo rilievo del profilo inerente all'appropriazione di pregi, riconoscere a titolo di danno non patrimoniale una somma complessiva di € 10.000,00, che tenga quindi
-14- conto anche dell'indicata condotta anticoncorrenziale che – come sopra evidenziato – pure ricorre nella concreta fattispecie. I convenuti appellati sono pertanto tenuti al risarcimento del danno in favore dell'appellante dell'importo complessivo di €
20.000,00 in luogo di € 15.000,00 come opinato dal tribunale.
4 Con il quarto motivo, l'appellante chiede l'assegnazione in proprietà del bene oggetto di sequestro. Non essendovi opposizione alcuna dai convenuti appellati, non sussistono motivi per non accogliere la domanda (peraltro contemplata dall'art. 158 l. autore).
5 In considerazione dell'esito complessivo della controversia, e della reciproca soccombenza delle parti e del solo limitato accoglimento dell'appello sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, nella misura del 50%, mentre la residua metà di esse segue la soccombenza della parte appellata.
6 Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi per la fase trattazione-istruttoria e decisionale, attesa la loro limitata rilevanza, e medi per la fase studio e introduttiva, previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (indeterminabile, bassa complessità).
7 La domanda di pubblicazione della sentenza, già formulata in prime cure dai
, e qui reiterata (unitamente ad altre richieste, pur queste accolte dal primo Parte_1
giudice) non ha trovato accoglimento da parte del tribunale (v. dispositivo della sentenza appellata), senza che tale statuizione sia stata sottoposta a specifico motivo di impugnazione. Ne viene che non va adottata al riguardo alcuna pronuncia.
PER QUESTI MOTIVI
definendo l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_1
sentenza n. 2249/2024 del tribunale di Venezia, sezione specializzata impresa, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, così decide:
1. condanna gli appellati e , fra loro in solido, a pagare alla Controparte_1 P_
parte appellante a titolo di risarcimento del danno la somma di € 20.000,00 (anziché €
15.000,00 come stabilito dal tribunale nella sentenza appellata);
2. assegna in proprietà agli appellanti e il Parte_1 Parte_1
manufatto oggetto del sequestro disposto con l'ordinanza del Tribunale di Venezia –
-15- Sezione Specializzata in materia di Impresa, del 28.02.2020, R.G. n. 12319/2019;
3. dichiara compensate fra le parti le spese processuali per la metà e condanna, fra loro in solido, le parti appellate a rifondere alle parti appellanti la residua metà di tali spese, che liquida, quanto al primo grado, nella misura tassata dal tribunale nella sentenza appellata e, quanto al presente grado, in € 6.734,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e degli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
Venezia, 10 luglio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
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