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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 09/09/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore- ha emesso la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 141 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025,
TRA
(c.f. (con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Fabio Moneta)
- ricorrente -
CONTRO
, (c.f. ) (con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Daniela Tortelli)
- resistente -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 09.05.2025
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10.02.2025 ha adito il Tribunale di Rieti Parte_1 perché fosse pronunciata la separazione personale dal marito, , con il Controparte_1 quale in data 12 luglio 2019 ha contratto matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Fara in Sabina (RI) (atto n. 15, parte II, serie A, anno 2019), esponendo che dalla loro unione non sono nati figli e che la prosecuzione della convivenza è da tempo divenuta intollerabile per causa imputabile al marito. 1 Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di cui all'art. 151 c.c. con addebito al marito alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituito non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma Controparte_1 contestando quanto dedotto dalla moglie e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Alla udienza dell'08.05.2025 sono state sentite le parti.
Con ordinanza del 17.06.2025 il giudice ha adottato i provvedimenti di cui all'473bis.22
c.p.c. e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status, come richiesto dalle parti.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza. La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione.
p.q.m.
non definitivamente decidendo nella causa iscritta al ruolo 141/2025:
- dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] il 2 Parte_1 giugno 1987, e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio Controparte_1 contratto in Fara in Sabina il 12 luglio 2019 e trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Fara in Sabina (RI) (atto n. 15, parte II serie A anno 2019);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Fara in Sabina ove l'atto risulta trascritto;
- dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo
Così deciso in Rieti, l'8 settembre 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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