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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIPPONZI MARIAROSA CLARA, Presidente e Relatore
COLTRO MASSIMO, Giudice
FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 189/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9TCR2B000442025 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 127/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: la parte richiama la sentenza nr. 106 del 2024 di questa Corte di Giustizia Tributaria e si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni.
Resistente: l'ufficio si riporta agli atti già depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL ha tempestivamente impugnato l'atto di recupero di cui in epigrafe, notificatole in data 20 Maggio 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Mantova ha recuperato il credito indebitamente utilizzato in compensazione negli anni di imposta 2019 e 2020 ai sensi dell'art. 1, co. 421, della l. n.311 del
30 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 27, commi da 16 a 20 del d.l. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e successive modificazioni in quanto le attività di ricerca e sviluppo nel quadriennio dal 2016 al 2019 non rientravano tra quelle agevolabili per carenza dei presupposti di legge.
La parte ricorrente ha eccepito:
1-Nullità dell'atto per infondatezza delle contestazioni mosse dall'Ufficio per evidente carenza di competenze tecniche degli accertatori e sussistenza dei requisiti richiesti per la fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 3 del d.l. n, 145 del 2013 e successive modifiche;
2. Errata qualificazione del credito contestato come credito inesistente in luogo di credito non spettante
L'Agenzia delle Entrate di Mantova ha replicato alle contestazioni della società e, nel merito, ha ribadito la legittimità del proprio operato richiamando la motivazione dell'atto impugnato e concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla prima contestazione sollevata dalla società ricorrente si osserva quanto segue.
Innanzitutto è pacifico inter partes che l'azienda è specializzata in welfare aziendale, change management e smart working.
E' incontestato che i crediti compensati attengano ai seguenti progetti la cui descrizione lo stesso Ufficio trae dalle relazioni tecniche trasmesse dalla società ove si legge
-il progetto “SMART WORKING (relazione tecnica 2016) viene così descritto: “La prima fase del progettodi estensione consiste nel riprodurre ed in piccola parte estendere il progetto smartindex sul nuovo portale
Ricorrente_1”;
- il progetto “SMART IMPACT (relazione tecnica 2016) viene così descritto: “Ricorrente_1 SRL desidera informatizzare ed estendere i propri servizi tramite la realizzazione di un portale dove l'accesso è consentito previa registrazione dell'utente”;
- il progetto “INNOVAZIONE DEI TOOL” (relazione tecnica 2017) viene così descritto:”Aggiornamento e revisione prodotti in base alla normativa di riferimento”;
- il progetto "SMART READINESS” (a.i. 2018) viene così descritto “l'obiettivo principale è stato lo sviluppo sperimentale di un sistema dati capace di superare la frammentazione dei file, l'eterogeneità delle formulazioni e l'impossibilità di aggregare e analizzare in modo sistematico i risultati a partire da una base informativa ampia ma dispersa. Il progetto ha mirato a generare nuove conoscenze attraverso lo sviluppo di concetti, strumenti e modelli non presenti nello stato dell'arte del settore, per rendere disponibile un sistema capace di sostenere attività analitiche avanzate, la generazione di indicatori proprietari e la progettazione di nuovi prodotti”.
- il progetto “Smart Working: mai più senza" ( ved. rel.2019) attiene alla costruzione del modello C.O.R.E., un framework . Si tratta di un modello che, ad avviso di parte ricorrente, ha consentito per la prima volta di correlare in modo sistematico dati quantitativi e qualitativi, con impatti misurati in termini di benessere organizzativo e produttività non essendovi alcun altro sistema integrato con tali caratteristiche disponibile sul mercato o accessibile alla società al momento dell'avvio del progetto:
- il progetto del 2019 "Smart Learning" ( ved. rel. 2019) , ha determinato lo sviluppo di un metodo di apprendimento adattivo e personalizzato in materia di smart working, con l'uso di tecnologie e contenuti sviluppati ex novo, sulla base delle evidenze sperimentali derivate dal progetto parallelo sul lavoro agile. Il sistema ha introdotto per la prima volta meccanismi di feedback strutturati tra percorso di apprendimento e realtà organizzativa di destinazione.
Così inquadrata l'attività dell'azienda ed i progetti in esame, si deve sottolineare che in risposta al questionario inoltrato dall'Ufficio la società ricorrente ha tempestivamente allegato relazioni tecniche per ciascun progetto che l'ufficio ha richiamato nell'atto impugnato.
Tale documentazione è stata prodotta anche in allegato al ricorso in esame.
La valutazione nel merito della Corte deve necessariamente fare riferimento all' atto impugnato ed al suo iter motivazionale.
Nel caso di specie si evince che l'Agenzia delle Entrate di Mantova non ha rinvenuto neppure i requisiti della
“novità” del progetto. In una parola, ha ritenuto insussistenti i requisiti previsti dal cd. “manualedi Frascati” dell'OCSE che applica recependola la disciplina unionale della materia. Tuttavia la motivazione, benché non sintetica, si appalesa carente ai fini che ci occupano e tale carenza finisce per incidere sul merito del recupero attuato. L'Ufficio infatti muove l'argomentazione logica dal contenuto delle relazioni tecniche ( che cita a stralcio nell'atto di recupero) fornite dalla società ricorrente che descrivono l'attività di ricerca ed i singoli progetti.
Nell'atto impugnato si legge “Si contesta altresì il requisito della novità, difatti il core del progetto SMART
WORKING, iniziato nel 2016, consiste nel riprodurre ed estendere il software smartindex sviluppato con
Società_1 sul portale Ricorrente_1. Come è possibile evincere anche dal sito web della Società_1 (raggiungibile al link: anonimo-e-gratuito-che-aiuta-le-imprese-ad-individuare-le-aree-da-migliorare per-riuscire-adabbracciare- Indirizzo_1 ), questo software è stato reso disponibile al pubblico in data 25.03.2015 Risulta chiaro come tutte le attività svolte dalla Ricorrente_1 SRL successivamente alla suindicata data di pubblicazione dell'applicativo, sostanzialmente attinenti all'estensione, all'aggiornamento e nell'informatizzazione dello stesso, NON rientrino tra le attività agevolabili. Si prenda ad esempio il progetto, contenuto nella relazione tecnica 2017, INNOVAZIONE
DEI TOOL. Esso è consistito esclusivamente nell'aggiornamento e nella revisione di prodotti esistenti in base alle novità della normativa di riferimento. Risulta di immediata evidenza come manchino del tutto i requisiti di novità, incertezza e creatività richiesti dalla normativa per usufruire del credito d'imposta."
Per poi aggiungere " Con riferimento a quanto indicato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 2.4.2019
n. 40, riguardo al settore delle imprese commerciali, le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle relative ai progetti intrapresi da tali “soggetti per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche - la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell'arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico - con la finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti. Si tratta, quindi, di attività (lavori) che necessariamente si caratterizzano per la presenza di elementi di novità e creatività e per il grado di incertezza o rischio d'insuccesso scientifico o tecnologico che implicano;
proprio per tale ragione contribuendo all'avanzamento delle conoscenze generali attraverso il superamento di ostacoli o incertezze scientifiche o tecnologiche e quindi producendo un benefico per l'intera economia, le attività di ricerca e sviluppo sono potenzialmente meritevoli di essere incentivate con la concessione di contributi pubblici. “ Ad avviso dell'ufficio le suddette caratteristiche non sono riscontrabili nei progetti presentati dalla società che reputa che, dalle relazioni tecniche prodotte, tutti i progetti documentati si pongono in conseguenza funzionale di quella che è l'attività svolta dalla società e gli stessi risultano realizzati e finalizzati alla commercializzazione. L' Agenzia delle Entrate in relazione al progetto “SMART WORKING: MAI PIÙ SENZA” nuovamente sottolinea che è privo dei requisiti necessari a riconoscere la sussistenza del credito per attività di R&S ed in particolare a sostegno dei suoi assunti richiama l'estratto dell'articolo informatico ( richiamato anche nell'atto impugnato) dal titolo “Società_1 e Ricorrente_1 presentano Smartindex, lo strumento anonimo e gratuito che aiuta le imprese ad individuare le aree da migliorare per riuscire ad abbracciare un modello di lavoro più smart”, affermando che tale progetto sia nella sostanza identico a quelli censurati nell'atto di recupero n. T9TCR2B00044/2025.
Infine per quanto concerne il progetto “SMART LEARNING” relativo all'anno d'imposta 2019 l'ufficio ha sottolineato come non sia possibile apprezzare l'esistenza dei vari requisiti richiesti dalla disciplina per i crediti di ricerca e sviluppo in ragione della brevità della descrizione fornita dall'odierna ricorrente poichè " nella documentazione trasmessa in risposta al questionario dalla Ricorrente_1 S.r.l. l'illustrazione del progetto in esame si risolve in poche righe dalle quali è obiettivamente difficile desumere il tipo di progetto portato avanti, come si può apprezzare alle pagine 13-14 del documento allegato"
.La premessa maggiore dell'iter deduttivo dell'Ufficio è costituita quindi dalle mere prospettazioni formulate dalla società ricorrente nella fase endoprocessuale volte ad illustrare l'attività svolta ed i suoi scopi. La premessa minore è costituita, poi, dall'analisi delle disposizioni di legge, delle circolari e delle indicazioni fornite dal MISE " Secondo quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico, tali definizioni sono a loro volta mutuate, nella sostanza, da quelle adottate a livello internazionale per le rilevazioni statistiche nazionali in materia di spese in R&S, secondo i criteri di classificazione definiti in ambito OCSE e, più in particolare, nel c.d. "Manuale di Frascati", concernente “Guidelines for Collecting and Reporting Data on
Research and Experimental Development”: in questo senso, al punto 75 della citata comunicazione C-198/01 del 2014, viene espressamente precisato che "per classificare le diverse attività in base alla pertinente categoria, la Commissione si baserà sulla propria prassi nonché sugli esempi e le spiegazioni specifiche fornite nel Manuale di Frascati dell'OCSE".Senonché consimile processo deduttivo pretermette qualsiasi esposizione della valutazione strettamente tecnica del singolo progetto e del risultato che doveva necessariamente svolgersi. In altre parole, la motivazione del'atto impugnato è del tutto carente sotto il profilo tecnico valutativo sia con riguardo ai singoli progetti in sè considerati, sia con riguardo al raffronto di tali progetti con la tecnologia già esistenti. L'Ufficio ha così steso una motivazione che non consente a questa
Corte di soppesare l'apprezzamento tecnico in concreto operato dall'ufficio. Ciò chiarito e senza che sia necessario richiamare punto per punto le considerazioni dell'Agenzia delle Entrate esposte nell' atto di recupero in merito alla valutazione dei singoli progetti pacificamente in essere nella società e le contestazioni mosse a tali considerazioni dalla società ricorrente, è sufficente rilevare che si tratta di materia estremamente complessa e che la valutazione della novità o meno del progetto dipende da conoscenze tecniche specifiche che non appartengono al patrimonio di conoscenze dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Mantova nè dei membri di questo Collegio. In sostanza l'Ufficio contesta tutti i progetti pur non avendo competenze specifiche nel settore, a fronte di dettagliate relazioni tecniche allegate tempestivamente dalla società ricorrente. Né, d'altra parte, l'Ufficio fornisce elementi significati o, comunque, di rilievo tali da evidenziare vizi tecnici nello sviluppo del progetto che fanno ritenere incongruenti le considerazioni tecniche svolte dalla ricorrente nelle relazioni ed in ricorso. D'altra parte tali lacune ben avrebbero potuto essere colmate chiedendo un parere tecnico interpellando il MISE, circostanza che avrebbe consentito al Collegio di analizzare i rilievi ai progetti formulati da personale tecnico in possesso di specifiche competenze e, se del caso, disporre consulenza tecnica d'ufficio. Questa Corte deve ribadire quanto già in precedenza evidenziato nella sentenza afferente gli anni precedenti e cioè che, ogni volta che l'ufficio non rileva vizi formali significativi nella documentazione prevista dal D.L. 145/2013 e dal D.M. 27.05.2015 (che il contribuente è tenuto tassativamente a predisporre e conservare ai fini dell'esibizione richiesta dall'agenzia delle entrate in fase di accertamento) né tanto meno emergono elementi significativi nella procedura seguita dal contribuente e, quindi la controversia si concentra unicamente su questioni tecniche sulle quali è evidente l'incompetenza dell'Agenzia delle Entrate ( come nel caso di specie), era onere di quest'ultima esercitare la facoltà di rivolgersi al MISE.
Alla luce di quanto sopra esposto si deve affermare che l'Agenzia delle Entrate non ha adegutamente contrastato le emergenze della documentazione probatoria fornita dalla ricorrente in giudizio, limitandosi a ripercorrere la motivazione dell'atto di recupero alla luce delle doglianze di controparte.
In conclusione poichè nel caso di specie parte ricorrente ha impugnato l'atto di recupero offrendo documentazione ed una ampia illustrazione dell'attività realizzata nelle varie fasi progettuali e realizzative, senza che l'Agenzia delle Entrate abbia formulato rilievi sotto il profilo documentale e tecnico tali da contrastare efficacemente (e sul medesimo piano tecnico) le deduzioni del ricorrente, non si può che accogliere il ricorso.
Dall'accoglimento del ricorso consegue, come richiesto dalla parte ricorrente, l'annullamento dell'atto di recupero impugnato. Del resto, le conclusioni raggiunte consentono di ritenere assorbito il secondo motivo di impugnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte resistente nella misura liquidata come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Mantova a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 5000,00 oltre spese generali al 15%, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti , oltre al rimborso del CU versato.
Il Presidente Est.
Dottoressa Mariarosa Clara Pipponzi
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIPPONZI MARIAROSA CLARA, Presidente e Relatore
COLTRO MASSIMO, Giudice
FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 189/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9TCR2B000442025 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 127/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: la parte richiama la sentenza nr. 106 del 2024 di questa Corte di Giustizia Tributaria e si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni.
Resistente: l'ufficio si riporta agli atti già depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL ha tempestivamente impugnato l'atto di recupero di cui in epigrafe, notificatole in data 20 Maggio 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Mantova ha recuperato il credito indebitamente utilizzato in compensazione negli anni di imposta 2019 e 2020 ai sensi dell'art. 1, co. 421, della l. n.311 del
30 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 27, commi da 16 a 20 del d.l. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e successive modificazioni in quanto le attività di ricerca e sviluppo nel quadriennio dal 2016 al 2019 non rientravano tra quelle agevolabili per carenza dei presupposti di legge.
La parte ricorrente ha eccepito:
1-Nullità dell'atto per infondatezza delle contestazioni mosse dall'Ufficio per evidente carenza di competenze tecniche degli accertatori e sussistenza dei requisiti richiesti per la fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 3 del d.l. n, 145 del 2013 e successive modifiche;
2. Errata qualificazione del credito contestato come credito inesistente in luogo di credito non spettante
L'Agenzia delle Entrate di Mantova ha replicato alle contestazioni della società e, nel merito, ha ribadito la legittimità del proprio operato richiamando la motivazione dell'atto impugnato e concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla prima contestazione sollevata dalla società ricorrente si osserva quanto segue.
Innanzitutto è pacifico inter partes che l'azienda è specializzata in welfare aziendale, change management e smart working.
E' incontestato che i crediti compensati attengano ai seguenti progetti la cui descrizione lo stesso Ufficio trae dalle relazioni tecniche trasmesse dalla società ove si legge
-il progetto “SMART WORKING (relazione tecnica 2016) viene così descritto: “La prima fase del progettodi estensione consiste nel riprodurre ed in piccola parte estendere il progetto smartindex sul nuovo portale
Ricorrente_1”;
- il progetto “SMART IMPACT (relazione tecnica 2016) viene così descritto: “Ricorrente_1 SRL desidera informatizzare ed estendere i propri servizi tramite la realizzazione di un portale dove l'accesso è consentito previa registrazione dell'utente”;
- il progetto “INNOVAZIONE DEI TOOL” (relazione tecnica 2017) viene così descritto:”Aggiornamento e revisione prodotti in base alla normativa di riferimento”;
- il progetto "SMART READINESS” (a.i. 2018) viene così descritto “l'obiettivo principale è stato lo sviluppo sperimentale di un sistema dati capace di superare la frammentazione dei file, l'eterogeneità delle formulazioni e l'impossibilità di aggregare e analizzare in modo sistematico i risultati a partire da una base informativa ampia ma dispersa. Il progetto ha mirato a generare nuove conoscenze attraverso lo sviluppo di concetti, strumenti e modelli non presenti nello stato dell'arte del settore, per rendere disponibile un sistema capace di sostenere attività analitiche avanzate, la generazione di indicatori proprietari e la progettazione di nuovi prodotti”.
- il progetto “Smart Working: mai più senza" ( ved. rel.2019) attiene alla costruzione del modello C.O.R.E., un framework . Si tratta di un modello che, ad avviso di parte ricorrente, ha consentito per la prima volta di correlare in modo sistematico dati quantitativi e qualitativi, con impatti misurati in termini di benessere organizzativo e produttività non essendovi alcun altro sistema integrato con tali caratteristiche disponibile sul mercato o accessibile alla società al momento dell'avvio del progetto:
- il progetto del 2019 "Smart Learning" ( ved. rel. 2019) , ha determinato lo sviluppo di un metodo di apprendimento adattivo e personalizzato in materia di smart working, con l'uso di tecnologie e contenuti sviluppati ex novo, sulla base delle evidenze sperimentali derivate dal progetto parallelo sul lavoro agile. Il sistema ha introdotto per la prima volta meccanismi di feedback strutturati tra percorso di apprendimento e realtà organizzativa di destinazione.
Così inquadrata l'attività dell'azienda ed i progetti in esame, si deve sottolineare che in risposta al questionario inoltrato dall'Ufficio la società ricorrente ha tempestivamente allegato relazioni tecniche per ciascun progetto che l'ufficio ha richiamato nell'atto impugnato.
Tale documentazione è stata prodotta anche in allegato al ricorso in esame.
La valutazione nel merito della Corte deve necessariamente fare riferimento all' atto impugnato ed al suo iter motivazionale.
Nel caso di specie si evince che l'Agenzia delle Entrate di Mantova non ha rinvenuto neppure i requisiti della
“novità” del progetto. In una parola, ha ritenuto insussistenti i requisiti previsti dal cd. “manualedi Frascati” dell'OCSE che applica recependola la disciplina unionale della materia. Tuttavia la motivazione, benché non sintetica, si appalesa carente ai fini che ci occupano e tale carenza finisce per incidere sul merito del recupero attuato. L'Ufficio infatti muove l'argomentazione logica dal contenuto delle relazioni tecniche ( che cita a stralcio nell'atto di recupero) fornite dalla società ricorrente che descrivono l'attività di ricerca ed i singoli progetti.
Nell'atto impugnato si legge “Si contesta altresì il requisito della novità, difatti il core del progetto SMART
WORKING, iniziato nel 2016, consiste nel riprodurre ed estendere il software smartindex sviluppato con
Società_1 sul portale Ricorrente_1. Come è possibile evincere anche dal sito web della Società_1 (raggiungibile al link: anonimo-e-gratuito-che-aiuta-le-imprese-ad-individuare-le-aree-da-migliorare per-riuscire-adabbracciare- Indirizzo_1 ), questo software è stato reso disponibile al pubblico in data 25.03.2015 Risulta chiaro come tutte le attività svolte dalla Ricorrente_1 SRL successivamente alla suindicata data di pubblicazione dell'applicativo, sostanzialmente attinenti all'estensione, all'aggiornamento e nell'informatizzazione dello stesso, NON rientrino tra le attività agevolabili. Si prenda ad esempio il progetto, contenuto nella relazione tecnica 2017, INNOVAZIONE
DEI TOOL. Esso è consistito esclusivamente nell'aggiornamento e nella revisione di prodotti esistenti in base alle novità della normativa di riferimento. Risulta di immediata evidenza come manchino del tutto i requisiti di novità, incertezza e creatività richiesti dalla normativa per usufruire del credito d'imposta."
Per poi aggiungere " Con riferimento a quanto indicato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 2.4.2019
n. 40, riguardo al settore delle imprese commerciali, le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle relative ai progetti intrapresi da tali “soggetti per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche - la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell'arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico - con la finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti. Si tratta, quindi, di attività (lavori) che necessariamente si caratterizzano per la presenza di elementi di novità e creatività e per il grado di incertezza o rischio d'insuccesso scientifico o tecnologico che implicano;
proprio per tale ragione contribuendo all'avanzamento delle conoscenze generali attraverso il superamento di ostacoli o incertezze scientifiche o tecnologiche e quindi producendo un benefico per l'intera economia, le attività di ricerca e sviluppo sono potenzialmente meritevoli di essere incentivate con la concessione di contributi pubblici. “ Ad avviso dell'ufficio le suddette caratteristiche non sono riscontrabili nei progetti presentati dalla società che reputa che, dalle relazioni tecniche prodotte, tutti i progetti documentati si pongono in conseguenza funzionale di quella che è l'attività svolta dalla società e gli stessi risultano realizzati e finalizzati alla commercializzazione. L' Agenzia delle Entrate in relazione al progetto “SMART WORKING: MAI PIÙ SENZA” nuovamente sottolinea che è privo dei requisiti necessari a riconoscere la sussistenza del credito per attività di R&S ed in particolare a sostegno dei suoi assunti richiama l'estratto dell'articolo informatico ( richiamato anche nell'atto impugnato) dal titolo “Società_1 e Ricorrente_1 presentano Smartindex, lo strumento anonimo e gratuito che aiuta le imprese ad individuare le aree da migliorare per riuscire ad abbracciare un modello di lavoro più smart”, affermando che tale progetto sia nella sostanza identico a quelli censurati nell'atto di recupero n. T9TCR2B00044/2025.
Infine per quanto concerne il progetto “SMART LEARNING” relativo all'anno d'imposta 2019 l'ufficio ha sottolineato come non sia possibile apprezzare l'esistenza dei vari requisiti richiesti dalla disciplina per i crediti di ricerca e sviluppo in ragione della brevità della descrizione fornita dall'odierna ricorrente poichè " nella documentazione trasmessa in risposta al questionario dalla Ricorrente_1 S.r.l. l'illustrazione del progetto in esame si risolve in poche righe dalle quali è obiettivamente difficile desumere il tipo di progetto portato avanti, come si può apprezzare alle pagine 13-14 del documento allegato"
.La premessa maggiore dell'iter deduttivo dell'Ufficio è costituita quindi dalle mere prospettazioni formulate dalla società ricorrente nella fase endoprocessuale volte ad illustrare l'attività svolta ed i suoi scopi. La premessa minore è costituita, poi, dall'analisi delle disposizioni di legge, delle circolari e delle indicazioni fornite dal MISE " Secondo quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico, tali definizioni sono a loro volta mutuate, nella sostanza, da quelle adottate a livello internazionale per le rilevazioni statistiche nazionali in materia di spese in R&S, secondo i criteri di classificazione definiti in ambito OCSE e, più in particolare, nel c.d. "Manuale di Frascati", concernente “Guidelines for Collecting and Reporting Data on
Research and Experimental Development”: in questo senso, al punto 75 della citata comunicazione C-198/01 del 2014, viene espressamente precisato che "per classificare le diverse attività in base alla pertinente categoria, la Commissione si baserà sulla propria prassi nonché sugli esempi e le spiegazioni specifiche fornite nel Manuale di Frascati dell'OCSE".Senonché consimile processo deduttivo pretermette qualsiasi esposizione della valutazione strettamente tecnica del singolo progetto e del risultato che doveva necessariamente svolgersi. In altre parole, la motivazione del'atto impugnato è del tutto carente sotto il profilo tecnico valutativo sia con riguardo ai singoli progetti in sè considerati, sia con riguardo al raffronto di tali progetti con la tecnologia già esistenti. L'Ufficio ha così steso una motivazione che non consente a questa
Corte di soppesare l'apprezzamento tecnico in concreto operato dall'ufficio. Ciò chiarito e senza che sia necessario richiamare punto per punto le considerazioni dell'Agenzia delle Entrate esposte nell' atto di recupero in merito alla valutazione dei singoli progetti pacificamente in essere nella società e le contestazioni mosse a tali considerazioni dalla società ricorrente, è sufficente rilevare che si tratta di materia estremamente complessa e che la valutazione della novità o meno del progetto dipende da conoscenze tecniche specifiche che non appartengono al patrimonio di conoscenze dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Mantova nè dei membri di questo Collegio. In sostanza l'Ufficio contesta tutti i progetti pur non avendo competenze specifiche nel settore, a fronte di dettagliate relazioni tecniche allegate tempestivamente dalla società ricorrente. Né, d'altra parte, l'Ufficio fornisce elementi significati o, comunque, di rilievo tali da evidenziare vizi tecnici nello sviluppo del progetto che fanno ritenere incongruenti le considerazioni tecniche svolte dalla ricorrente nelle relazioni ed in ricorso. D'altra parte tali lacune ben avrebbero potuto essere colmate chiedendo un parere tecnico interpellando il MISE, circostanza che avrebbe consentito al Collegio di analizzare i rilievi ai progetti formulati da personale tecnico in possesso di specifiche competenze e, se del caso, disporre consulenza tecnica d'ufficio. Questa Corte deve ribadire quanto già in precedenza evidenziato nella sentenza afferente gli anni precedenti e cioè che, ogni volta che l'ufficio non rileva vizi formali significativi nella documentazione prevista dal D.L. 145/2013 e dal D.M. 27.05.2015 (che il contribuente è tenuto tassativamente a predisporre e conservare ai fini dell'esibizione richiesta dall'agenzia delle entrate in fase di accertamento) né tanto meno emergono elementi significativi nella procedura seguita dal contribuente e, quindi la controversia si concentra unicamente su questioni tecniche sulle quali è evidente l'incompetenza dell'Agenzia delle Entrate ( come nel caso di specie), era onere di quest'ultima esercitare la facoltà di rivolgersi al MISE.
Alla luce di quanto sopra esposto si deve affermare che l'Agenzia delle Entrate non ha adegutamente contrastato le emergenze della documentazione probatoria fornita dalla ricorrente in giudizio, limitandosi a ripercorrere la motivazione dell'atto di recupero alla luce delle doglianze di controparte.
In conclusione poichè nel caso di specie parte ricorrente ha impugnato l'atto di recupero offrendo documentazione ed una ampia illustrazione dell'attività realizzata nelle varie fasi progettuali e realizzative, senza che l'Agenzia delle Entrate abbia formulato rilievi sotto il profilo documentale e tecnico tali da contrastare efficacemente (e sul medesimo piano tecnico) le deduzioni del ricorrente, non si può che accogliere il ricorso.
Dall'accoglimento del ricorso consegue, come richiesto dalla parte ricorrente, l'annullamento dell'atto di recupero impugnato. Del resto, le conclusioni raggiunte consentono di ritenere assorbito il secondo motivo di impugnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte resistente nella misura liquidata come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Mantova a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 5000,00 oltre spese generali al 15%, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti , oltre al rimborso del CU versato.
Il Presidente Est.
Dottoressa Mariarosa Clara Pipponzi