Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 19
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità dell'atto per infondatezza delle contestazioni

    La Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate non ha adeguatamente contrastato la documentazione fornita dalla ricorrente, limitandosi a ripercorrere la motivazione dell'atto di recupero senza fornire una valutazione tecnica specifica dei progetti. La Corte sottolinea la complessità della materia e l'incompetenza tecnica dell'Agenzia, suggerendo la richiesta di parere al MISE in casi analoghi.

  • Altro
    Errata qualificazione del credito contestato

    Questo motivo di impugnazione è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 19
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova
    Numero : 19
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo