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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO AN FRANCESCO CO, Presidente
LU VI, OR
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2547/2024 depositato il 23/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5311/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
10 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17421525 BONIFICA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17421525 BONIFICA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17380062 BONIFICA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:L'avvocato Difensore_1 chiede l'accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha inteso proporre ricorso nei confronti di AREA SRL società unipersonale e del Resistente_1, ed avverso:
1. La richiesta formale di pagamento n 17421525 notificata in data 12 luglio 2023 quale contributo del
Resistente_1 per la BONIFICA FABBRICATI con codice tributo 1H78 per l'anno 2018 e 2019;
2. La richiesta formale di pagamento n.17380062 notificata in data 10 luglio 2023 e relativa alla Bonifica fabbricati per l'anno 2020 con codice tributo 1H78.
Entrambi gli atti sono stati notifica da Area, nella indicata qualità di concessionario per l'accertamento e la riscossione dei richiamati contributi.
I Giudici di prime cure hanno rigettato il ricorso in seguito alla costituzione di AREA del Resistente_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione ha proposto appello il contribuente.
L'appello non è fondato.
In particolare deve confermarsi che il contribuente non dimostra , per come era onerato la mancanza del presupposto impositivo.
Invero , in seguito all'intervento della Corte Costituzionale ( Sentenza 118/2018) si è confermata la natura sinallagmatica del contributo consortile che è dovuto solo ove il fondo del contribuente abbia tratto un effettivo vantaggio dall'attività consortile. Quanto alla prova del beneficio per orientamento pacifico della Cassazione ( da ultimo Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11102 Anno 2025), il beneficio si presume ove vi sia in atti la prova dell'approvazione del c.d. piano di classifica da parte del Consiglio regionale e l'inclusione del terreno del contribuente nel perimetro di contribuenza.
I due presupposti sono stati dimostrati documentalmente dalle parti resistenti per cui si applica la presunzione relativa di cui si è scritto sopra e , in difetto di allegazioni di segno contrario del contribuente deve presumersi l'esistenza del beneficio per il fondo del contribuente in conseguenza dell'attività consortile.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO AN FRANCESCO CO, Presidente
LU VI, OR
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2547/2024 depositato il 23/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5311/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
10 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17421525 BONIFICA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17421525 BONIFICA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17380062 BONIFICA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:L'avvocato Difensore_1 chiede l'accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha inteso proporre ricorso nei confronti di AREA SRL società unipersonale e del Resistente_1, ed avverso:
1. La richiesta formale di pagamento n 17421525 notificata in data 12 luglio 2023 quale contributo del
Resistente_1 per la BONIFICA FABBRICATI con codice tributo 1H78 per l'anno 2018 e 2019;
2. La richiesta formale di pagamento n.17380062 notificata in data 10 luglio 2023 e relativa alla Bonifica fabbricati per l'anno 2020 con codice tributo 1H78.
Entrambi gli atti sono stati notifica da Area, nella indicata qualità di concessionario per l'accertamento e la riscossione dei richiamati contributi.
I Giudici di prime cure hanno rigettato il ricorso in seguito alla costituzione di AREA del Resistente_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione ha proposto appello il contribuente.
L'appello non è fondato.
In particolare deve confermarsi che il contribuente non dimostra , per come era onerato la mancanza del presupposto impositivo.
Invero , in seguito all'intervento della Corte Costituzionale ( Sentenza 118/2018) si è confermata la natura sinallagmatica del contributo consortile che è dovuto solo ove il fondo del contribuente abbia tratto un effettivo vantaggio dall'attività consortile. Quanto alla prova del beneficio per orientamento pacifico della Cassazione ( da ultimo Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11102 Anno 2025), il beneficio si presume ove vi sia in atti la prova dell'approvazione del c.d. piano di classifica da parte del Consiglio regionale e l'inclusione del terreno del contribuente nel perimetro di contribuenza.
I due presupposti sono stati dimostrati documentalmente dalle parti resistenti per cui si applica la presunzione relativa di cui si è scritto sopra e , in difetto di allegazioni di segno contrario del contribuente deve presumersi l'esistenza del beneficio per il fondo del contribuente in conseguenza dell'attività consortile.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta