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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 28 maggio 2025, davanti al G.I. dott.ssa Maria Militello, viene chiamato il procedimento n. R.G. 7264/17
E' comparso, per , l'avv. Argide De Capria per delega degli avv.ti Parte_1
Caratozzolo, Mollica e Maggi, la quale insiste in ricorso e negli atti di causa e, in particolare, si riporta alle note autorizzate dep. iò 16.5.2025
E' comparso, per l'Assessorato e per la , difesi dall'Avvocatura Parte_2 dello Stato, l'avv. Laura Fatano, la quale si riporta alle difese articolate e a tutti gli atti di causa.
I difensori discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Militello, all'udienza del 28 maggio
2025, ha pronunciato la seguente pagina 1 di 11 SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7264 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), n.q. Parte_1 C.F._1
di erede di e di , rappresentata e difesa, Persona_1 Parte_3
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Enrico Caratozzolo, Francesco Mollica e
Mariano Maggio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Messina, via Ghibellina n. 57 attrice - ricorrente in riassunzione
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore (cod. fisc.
[...]
e , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Parte_2
(cod. fisc. , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_2
dello Stato di Messina, presso i cui uffici in Messina, via dei Mille n. 65 is. 221 ha domicilio ope legis convenuti
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) e CP_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) CP_3 C.F._3
resistenti in riassunzione contumaci
OGGETTO: opposizione ord. ingiunzione
CONCLUSIONI: come da verbale
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione Parte_3
avverso l'ingiunzione di pagamento ex T.U. 639/1910 (d. lgs. 150/2011) prot. 74686 del 24.10.2017 con cui l' gli ingiungeva il Controparte_1
pagina 2 di 11 pagamento della somma di € 65.242,54 a titolo di indennità, compresi interessi e rivalutazione monetaria, per l'abusiva occupazione del suolo del demanio marittimo per il periodo compreso tra l'1.08.2000 e l'8.05.2012.
Il contestava la pretesa creditoria, in primo luogo, eccependo la prescrizione Pt_1 delle indennità pretese dall'Assessorato e, in ogni caso, ritenendo abnorme e non ponderata la somma richiesta, argomentando l'inapplicabilità, al caso di specie, della maggiorazione del 200% prevista dall'art. 5, co. 1 della L.R. n. 4/2003. Lamentava, poi, il mancato rispetto dei criteri di determinazione dell'indennità di cui all'art. 4 del
R.D. 639/1910.
Chiedeva, pertanto, in via cautelare, di disporre la sospensione dell'ingiunzione opposta ai sensi degli artt. 4 del R.D. 639/1910 e 5 del d.lgs. n. 150/2011; nel merito, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alle indennità di occupazione preteso dall'Assessorato o la nullità dell'ingiunzione per il mancato rispetto dei criteri per la determinazione dei crediti intimati e accertare che nulla è dovuto dall'opponente all'Assessorato, con conseguente revoca dell'ingiunzione per inesistenza dei crediti pretesi;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale si costituiva in giudizio l' precisando che la ditta Controparte_1 Pt_3
era destinataria dell'ingiunzione di pagamento opposta in quanto nel periodo
[...]
01.08.2000 – 08.05.2012 occupava abusivamente la porzione delle particelle demaniali n. 356 e 469 del foglio di mappa catastale n. 33 in località Saliceto del
Comune di Gioia Marea e che tale richiesta di pagamento era già stata in precedenza sollecitata con nota n. 76650 del 22.11.2016.
L'Assessorato deduceva che la medesima era stata destinataria di ulteriore nota CP_4
di pagamento n. 74656 del 24.10.2017 per l'occupazione abusiva della stessa porzione di demanio nel periodo 09.05.2012 – 08.05.2017, area che veniva ancora occupata abusivamente senza titolo.
pagina 3 di 11 L'Assessorato contestava la prescrizione, deducendo che erano intervenuti numerosi atti interruttivi della prescrizione ed evidenziava che il credito richiesto era certo, liquido ed esigibile oltre che determinato nel quantum mediante verifica di cui la veniva resa edotta con nota prot. 4063 del 28.01.2015. Parte_4
Spiegava, poi, domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna di controparte al pagamento della somma di € 27.868,57 a titolo di indennità per l'abusiva occupazione di suolo del demanio marittimo per il periodo compreso tra il
09.05.2012 e il 08.05.2017.
Chiedeva, pertanto, di rigettare le domande dell'opponente e di accogliere la domanda riconvenzionale con condanna di controparte al pagamento della somma di
€ 27.868,57; con vittoria di spese e compensi.
Alla prima udienza di comparizione del 12.04.2018 il procuratore del dava Pt_1
atto dell'avvenuto decesso dell'opponente, sicché veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
Con ricorso in riassunzione del 12.07.2018, , erede del Controparte_5 Pt_1
riassumeva il giudizio interrotto, riportandosi alle difese del de cuius e con comparsa di costituzione e risposta del 05.12.2018 si costituiva, altresì, l'Assessorato, riproponendo le medesime argomentazioni già dedotte e spiegando nuovamente domanda riconvenzionale.
All'udienza del 18.04.2024 il procuratore della dava atto Persona_1 dell'avvenuto decesso della attrice, sicché veniva dichiarata nuovamente l'interruzione del giudizio.
Con ricorso in riassunzione del 17.07.2024 la causa veniva riassunta da Pt_1
erede di e della , la quale richiamava le medesime
[...] Parte_3 Persona_1
argomentazioni già formulate dai danti causa;
con comparsa di costituzione e risposta del 13.11.2024 si costituiva, altresì, in giudizio l' riproponendo le CP_1
medesime argomentazioni già dedotte e spiegando nuovamente domanda riconvenzionale.
pagina 4 di 11 Rimanevano, invece, contumaci gli altri eredi della , e Persona_1 CP_2
, nonostante rituale notifica. CP_3
La causa non veniva ulteriormente istruita e all'udienza del 02.04.2025 – in cui subentrava la scrivente – veniva rinviata, su richiesta delle parti, al 28.05.2025, con autorizzazione per le parti a depositare note scritte sino a dieci giorni prima dell'udienza.
All'udienza del 28 maggio 2025 le parti discutevano la causa ed il Giudice decideva dando contestuale lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Il presente ha ad oggetto l'opposizione originariamente proposta da , Parte_3
titolare dell'omonima ditta, avverso l'ingiunzione di pagamento con cui l'
[...]
richiedeva di pagare la somma di € 65.242,54 a titolo Controparte_1
di indennità di abusiva occupazione di suolo del demanio marittimo per il periodo compreso tra l'1.08.2000 e l'8.05.2012. Il thema decidendum si è poi esteso anche alla domanda riconvenzionale con cui l' convenuto ha chiesto la CP_1
condanna della controparte al pagamento della ulteriore somma di € 27.868,57 a titolo di indennità di abusiva occupazione del suolo di demanio marittimo per il periodo compreso tra il 09.05.2012 e l'8.05.2017.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e , n.q. di CP_3 CP_2
eredi di e di , che non si costituivano in giudizio Parte_3 Persona_2
sebbene regolarmente citati.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto.
Ed infatti, per costante orientamento della Suprema Corte, nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale, sia esso relativo a entrate di diritto tributario come pure a quelle di diritto privato, l'opponente assume la veste di attore soltanto in senso formale, dovendo, pertanto, escludersi che l'amministrazione opposta - attrice in senso sostanziale - possa proporre domande riconvenzionali, a meno che non si tratti di pagina 5 di 11 richieste che, a prescindere dalla terminologia adottata, siano volte ad ottenere la conferma dell'ingiunzione (cfr. Cass. civ. n. 24040/2019, Cass. civ. n. 22792/2011).
Nel caso di specie, in particolare, la domanda riconvenzionale spiegata dall' non è finalizzata ad ottenere la conferma dell'ingiunzione opposta, CP_1 bensì concerne il pagamento di somme ulteriori, pur sempre relative all'occupazione abusiva del suolo demaniale, ma in ogni caso estranee al credito fatto valere con l'ingiunzione fiscale impugnata.
Tornando, quindi, alle domande di parte opponente, i motivi di opposizione fatti valere dal sono essenzialmente di due ordini: da un lato viene eccepita la Pt_1
prescrizione del credito azionato, quantomeno per il periodo anteriore al 2009; dall'altro si contestano i criteri di determinazione utilizzati dall'ente procedente per il calcolo dell'indennità e, in particolare, la maggiorazione del 200% applicata dall' . Le medesime ragioni vengono riprese da entrambe le ricorrenti in CP_1
riassunzione, la prima e la successivamente, sicché è sulla Persona_1 Pt_1
fondatezza di tali motivi che occorre indagare.
Orbene, va rigettato il primo motivo di opposizione, relativamente alla prescrizione del credito preteso dall' . CP_1
Premesso che il termine prescrizionale da applicare in caso di mancata riconsegna di un'area demaniale è di regola differente, a seconda che si tratti di una porzione di demanio oggetto di concessione non rinnovata alla scadenza – dieci anni – o di una area demaniale occupata ab origine senza titolo – cinque anni – nell'ipotesi in esame trova, in ogni caso, applicazione il terzo comma dell'art. 2947 c.c., in base al quale
“se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”.
L'occupazione senza titolo del demanio marittimo costituisce reato ai sensi dell'art. 1161 cod. nav., la cui prescrizione decorre dalla data di cessazione della permanenza.
Secondo la Suprema Corte, infatti, dato il carattere permanente del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale e stante il protrarsi della condotta contra ius in ogni pagina 6 di 11 momento della durata del danno e della condotta che lo produce, il termine di prescrizione non decorre dalla data dell'accertamento, ma dalla data di rilascio della concessione in sanatoria o da quella dello sgombero, individuandosi, in tale momento, la cessazione dell'illegittimo uso e godimento del bene demaniale (in tal senso ex multis Cass. SS.UU. n. 23963/2011, Cass. pen. 6732/2019).
Nella vicenda che occupa, parte opposta riferiva a più riprese, sin dalla prima comparsa di costituzione e risposta, che l'occupazione abusiva del demanio marittimo da parte della ditta non era cessata e che si era protratta anche nelle more del Pt_1
giudizio. Tale allegazione non veniva in alcun modo smentita da parte opponente sicché, in assenza di specifica contestazione sul punto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la stessa deve ritenersi pienamente provata.
Da quanto sin qui osservato consegue che nessuna prescrizione può dirsi maturata posto che, in assenza della cessazione dell'occupazione abusiva da parte della ditta opponente, il relativo termine di prescrizione non è iniziato a decorrere.
Va rigettato, poi, anche il secondo motivo di opposizione, con cui veniva lamentata l'erroneità del quantum richiesto, non ritenendo, parte attrice, applicabile al caso di specie la maggiorazione del 200% prevista dall'art. 5, co. 1 della L.R. n. 4/2003.
A tal riguardo giova richiamare la disposizione summenzionata, la quale, sostituendo quanto disposto dall'art. 75 della L.R. n. 6/1997, stabilisce che “le somme da corrispondere a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo, di zone di mare territoriale, delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio sono determinate secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione
26 luglio 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della n. 49 del Parte_2
1994 e dall'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in misura pari a quella che sarebbe dovuta, maggiorata rispettivamente del 200 per cento e del 100 per cento. In
pagina 7 di 11 ogni caso l'ammontare di dette somme non può essere superiore, rispettivamente, a quaranta volte e a venti volte il canone”.
Il menzionato art. 7 del D.P.R.S. 26 luglio 1994, prevede, poi, che “a decorrere dal
1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi di zone di mare territoriale e delle pertinenze del d.m., ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto maggiorata rispettivamente del 200%
e del 100%, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legge 5 ottobre
1993, n. 400 convertito, con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 494”.
Da una lettura in combinato disposto delle suddette norme, quindi, emerge come in caso di occupazione abusiva o di utilizzazione difforme dal titolo concessorio del demanio marittimo, l'ente procedente è tenuto ad applicare sulla somma derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo del canone concessorio una maggiorazione, la quale ammonta al 200% nel caso di occupazione abusiva e al 100% nel caso di utilizzazione difforme.
Peraltro, la Suprema Corte ha recentemente chiarito come non ci siano margini per collegare l'aumento del duecento per cento suindicato ad una sorta di valutazione discrezionale, fondata sulla maggiore o minore gravità dell'episodio così come concretamente svoltosi, trattandosi di una maggiorazione automatica disposta per legge con una finalità sanzionatoria, rispetto alla quale nessuna valutazione è consentita al giudice di merito (cfr. Cass. civ. ord. n. 16491/2017).
Nel caso di specie, si ritiene che correttamente l'Assessorato abbia determinato la misura dell'indennità per occupazione abusiva applicando la maggiorazione del
200%.
Ed infatti, in sede di opposizione, il riferiva che la sua ditta “era già Pt_1 concessionaria da diversi decenni della concessione demaniale marittima sull'area di che trattasi e addirittura, all'indomani dell'entrata in vigore della L.R. 4/2013 ha
pagina 8 di 11 presentato nuova istanza di concessione demaniale marittima, peraltro già accolta dall'Assessorato competente e dalla Capitaneria di porto”.
Tale deduzione rimaneva, tuttavia, priva di riscontro probatorio limitandosi parte opponente a depositare una copia dell'istanza con cui richiedeva il rilascio della concessione demaniale in sanatoria di un'area demaniale ricadente in catasto sulla particella n. 469 e su porzione della particella n. 356 del foglio di mappa n. 33(cfr. all. 5 atto di citazione). Tale istanza deve ritenersi inconferente, in quanto, sebbene non datata, deve certamente ritenersi successiva al periodo oggetto di contestazione, stante il riferimento nel corpo dell'istanza a documenti risalenti al 2016.
A ben vedere, l'originaria istanza di rilascio della concessione cui fa riferimento l'opponente, risalente al 29.12.2003, veniva, in realtà, prodotta dall'Assessorato (all.
7 comparsa di costituzione), il quale, tuttavia, si premurava di produrre ulteriore documentazione dalla quale è possibile verificare come la ditta nonostante Pt_1
avesse formulato tale richiesta, non avesse ottenuto alcuna concessione sull'area demaniale.
Ed infatti, con nota prot. n. 80825 del 17.12.2004, indirizzata a (all. 8 Parte_3 comparsa di costituzione), l'Assessorato informava il richiedente la concessione, che il rilascio della stessa era subordinato al pagamento integrale degli indennizzi di abusiva occupazione;
tale informazione veniva reiterata anche con successiva nota prot. n. 31072 del 20.05.2005 (all. 9 comparsa di costituzione).
L'Assessorato convenuto, poi, dapprima con nota prot. n. 37024 del 14.05.2008 e poi con nota prot. n. 95533 del 29.12.2008, rigettava l'istanza del (cfr. all. 10 e Pt_1
11 comparsa di costituzione).
Orbene, dalla documentazione richiamata emerge chiaramente come la ditta Pt_1
continuasse ad occupare per tutto il periodo oggetto dell'ingiunzione fiscale opposta l'area demaniale sine titulo, sicché correttamente l'Assessorato applicava la maggiorazione del 200% sulla somma dovuta a titolo di canone concessorio, come previsto dall'art. 5, co. 1 della L.R. n. 4/2003.
pagina 9 di 11 L'opposizione va, quindi, integralmente rigettata con conferma dell'ingiunzione di pagamento ex T.U. 639/1910 (d. lgs. 150/2011) prot. 74686 del 24.10.2017.
Il rigetto dell'opposizione da un lato e la dichiarata inammissibilità della riconvenzionale proposta dall'opposto dall'altro, giustificano la compensazione per metà delle spese di lite.
La restante metà, in forza del principio della soccombenza, si pone a carico degli eredi di e di in solido e in favore della parte Parte_3 Persona_2
opposta.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 valori minimi in ragione della semplicità della controversia), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 3.526,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 1.276,00 per la fase studio, € 814,00 per la fase introduttiva, €
2.835,00 per la fase trattazione, € 2.127,00 per la fase decisoria per un totale di €
7.052,00, importo complessivo poi dimezzato alla luce della parziale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 7264/2017 R.G. così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento opposta;
2) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall' ; CP_1
3) Compensa per metà le spese di lite;
4) Condanna , e in solido al pagamento, Parte_1 CP_2 CP_3
in favore dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente e della Regione
pagina 10 di 11 , della restante metà delle spese processuali, che liquida in € 3.526,00, Parte_2
oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Messina, il 28 maggio 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 11 di 11
SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 28 maggio 2025, davanti al G.I. dott.ssa Maria Militello, viene chiamato il procedimento n. R.G. 7264/17
E' comparso, per , l'avv. Argide De Capria per delega degli avv.ti Parte_1
Caratozzolo, Mollica e Maggi, la quale insiste in ricorso e negli atti di causa e, in particolare, si riporta alle note autorizzate dep. iò 16.5.2025
E' comparso, per l'Assessorato e per la , difesi dall'Avvocatura Parte_2 dello Stato, l'avv. Laura Fatano, la quale si riporta alle difese articolate e a tutti gli atti di causa.
I difensori discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Militello, all'udienza del 28 maggio
2025, ha pronunciato la seguente pagina 1 di 11 SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7264 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), n.q. Parte_1 C.F._1
di erede di e di , rappresentata e difesa, Persona_1 Parte_3
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Enrico Caratozzolo, Francesco Mollica e
Mariano Maggio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Messina, via Ghibellina n. 57 attrice - ricorrente in riassunzione
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore (cod. fisc.
[...]
e , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Parte_2
(cod. fisc. , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_2
dello Stato di Messina, presso i cui uffici in Messina, via dei Mille n. 65 is. 221 ha domicilio ope legis convenuti
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) e CP_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) CP_3 C.F._3
resistenti in riassunzione contumaci
OGGETTO: opposizione ord. ingiunzione
CONCLUSIONI: come da verbale
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione Parte_3
avverso l'ingiunzione di pagamento ex T.U. 639/1910 (d. lgs. 150/2011) prot. 74686 del 24.10.2017 con cui l' gli ingiungeva il Controparte_1
pagina 2 di 11 pagamento della somma di € 65.242,54 a titolo di indennità, compresi interessi e rivalutazione monetaria, per l'abusiva occupazione del suolo del demanio marittimo per il periodo compreso tra l'1.08.2000 e l'8.05.2012.
Il contestava la pretesa creditoria, in primo luogo, eccependo la prescrizione Pt_1 delle indennità pretese dall'Assessorato e, in ogni caso, ritenendo abnorme e non ponderata la somma richiesta, argomentando l'inapplicabilità, al caso di specie, della maggiorazione del 200% prevista dall'art. 5, co. 1 della L.R. n. 4/2003. Lamentava, poi, il mancato rispetto dei criteri di determinazione dell'indennità di cui all'art. 4 del
R.D. 639/1910.
Chiedeva, pertanto, in via cautelare, di disporre la sospensione dell'ingiunzione opposta ai sensi degli artt. 4 del R.D. 639/1910 e 5 del d.lgs. n. 150/2011; nel merito, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alle indennità di occupazione preteso dall'Assessorato o la nullità dell'ingiunzione per il mancato rispetto dei criteri per la determinazione dei crediti intimati e accertare che nulla è dovuto dall'opponente all'Assessorato, con conseguente revoca dell'ingiunzione per inesistenza dei crediti pretesi;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale si costituiva in giudizio l' precisando che la ditta Controparte_1 Pt_3
era destinataria dell'ingiunzione di pagamento opposta in quanto nel periodo
[...]
01.08.2000 – 08.05.2012 occupava abusivamente la porzione delle particelle demaniali n. 356 e 469 del foglio di mappa catastale n. 33 in località Saliceto del
Comune di Gioia Marea e che tale richiesta di pagamento era già stata in precedenza sollecitata con nota n. 76650 del 22.11.2016.
L'Assessorato deduceva che la medesima era stata destinataria di ulteriore nota CP_4
di pagamento n. 74656 del 24.10.2017 per l'occupazione abusiva della stessa porzione di demanio nel periodo 09.05.2012 – 08.05.2017, area che veniva ancora occupata abusivamente senza titolo.
pagina 3 di 11 L'Assessorato contestava la prescrizione, deducendo che erano intervenuti numerosi atti interruttivi della prescrizione ed evidenziava che il credito richiesto era certo, liquido ed esigibile oltre che determinato nel quantum mediante verifica di cui la veniva resa edotta con nota prot. 4063 del 28.01.2015. Parte_4
Spiegava, poi, domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna di controparte al pagamento della somma di € 27.868,57 a titolo di indennità per l'abusiva occupazione di suolo del demanio marittimo per il periodo compreso tra il
09.05.2012 e il 08.05.2017.
Chiedeva, pertanto, di rigettare le domande dell'opponente e di accogliere la domanda riconvenzionale con condanna di controparte al pagamento della somma di
€ 27.868,57; con vittoria di spese e compensi.
Alla prima udienza di comparizione del 12.04.2018 il procuratore del dava Pt_1
atto dell'avvenuto decesso dell'opponente, sicché veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
Con ricorso in riassunzione del 12.07.2018, , erede del Controparte_5 Pt_1
riassumeva il giudizio interrotto, riportandosi alle difese del de cuius e con comparsa di costituzione e risposta del 05.12.2018 si costituiva, altresì, l'Assessorato, riproponendo le medesime argomentazioni già dedotte e spiegando nuovamente domanda riconvenzionale.
All'udienza del 18.04.2024 il procuratore della dava atto Persona_1 dell'avvenuto decesso della attrice, sicché veniva dichiarata nuovamente l'interruzione del giudizio.
Con ricorso in riassunzione del 17.07.2024 la causa veniva riassunta da Pt_1
erede di e della , la quale richiamava le medesime
[...] Parte_3 Persona_1
argomentazioni già formulate dai danti causa;
con comparsa di costituzione e risposta del 13.11.2024 si costituiva, altresì, in giudizio l' riproponendo le CP_1
medesime argomentazioni già dedotte e spiegando nuovamente domanda riconvenzionale.
pagina 4 di 11 Rimanevano, invece, contumaci gli altri eredi della , e Persona_1 CP_2
, nonostante rituale notifica. CP_3
La causa non veniva ulteriormente istruita e all'udienza del 02.04.2025 – in cui subentrava la scrivente – veniva rinviata, su richiesta delle parti, al 28.05.2025, con autorizzazione per le parti a depositare note scritte sino a dieci giorni prima dell'udienza.
All'udienza del 28 maggio 2025 le parti discutevano la causa ed il Giudice decideva dando contestuale lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Il presente ha ad oggetto l'opposizione originariamente proposta da , Parte_3
titolare dell'omonima ditta, avverso l'ingiunzione di pagamento con cui l'
[...]
richiedeva di pagare la somma di € 65.242,54 a titolo Controparte_1
di indennità di abusiva occupazione di suolo del demanio marittimo per il periodo compreso tra l'1.08.2000 e l'8.05.2012. Il thema decidendum si è poi esteso anche alla domanda riconvenzionale con cui l' convenuto ha chiesto la CP_1
condanna della controparte al pagamento della ulteriore somma di € 27.868,57 a titolo di indennità di abusiva occupazione del suolo di demanio marittimo per il periodo compreso tra il 09.05.2012 e l'8.05.2017.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e , n.q. di CP_3 CP_2
eredi di e di , che non si costituivano in giudizio Parte_3 Persona_2
sebbene regolarmente citati.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto.
Ed infatti, per costante orientamento della Suprema Corte, nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale, sia esso relativo a entrate di diritto tributario come pure a quelle di diritto privato, l'opponente assume la veste di attore soltanto in senso formale, dovendo, pertanto, escludersi che l'amministrazione opposta - attrice in senso sostanziale - possa proporre domande riconvenzionali, a meno che non si tratti di pagina 5 di 11 richieste che, a prescindere dalla terminologia adottata, siano volte ad ottenere la conferma dell'ingiunzione (cfr. Cass. civ. n. 24040/2019, Cass. civ. n. 22792/2011).
Nel caso di specie, in particolare, la domanda riconvenzionale spiegata dall' non è finalizzata ad ottenere la conferma dell'ingiunzione opposta, CP_1 bensì concerne il pagamento di somme ulteriori, pur sempre relative all'occupazione abusiva del suolo demaniale, ma in ogni caso estranee al credito fatto valere con l'ingiunzione fiscale impugnata.
Tornando, quindi, alle domande di parte opponente, i motivi di opposizione fatti valere dal sono essenzialmente di due ordini: da un lato viene eccepita la Pt_1
prescrizione del credito azionato, quantomeno per il periodo anteriore al 2009; dall'altro si contestano i criteri di determinazione utilizzati dall'ente procedente per il calcolo dell'indennità e, in particolare, la maggiorazione del 200% applicata dall' . Le medesime ragioni vengono riprese da entrambe le ricorrenti in CP_1
riassunzione, la prima e la successivamente, sicché è sulla Persona_1 Pt_1
fondatezza di tali motivi che occorre indagare.
Orbene, va rigettato il primo motivo di opposizione, relativamente alla prescrizione del credito preteso dall' . CP_1
Premesso che il termine prescrizionale da applicare in caso di mancata riconsegna di un'area demaniale è di regola differente, a seconda che si tratti di una porzione di demanio oggetto di concessione non rinnovata alla scadenza – dieci anni – o di una area demaniale occupata ab origine senza titolo – cinque anni – nell'ipotesi in esame trova, in ogni caso, applicazione il terzo comma dell'art. 2947 c.c., in base al quale
“se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”.
L'occupazione senza titolo del demanio marittimo costituisce reato ai sensi dell'art. 1161 cod. nav., la cui prescrizione decorre dalla data di cessazione della permanenza.
Secondo la Suprema Corte, infatti, dato il carattere permanente del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale e stante il protrarsi della condotta contra ius in ogni pagina 6 di 11 momento della durata del danno e della condotta che lo produce, il termine di prescrizione non decorre dalla data dell'accertamento, ma dalla data di rilascio della concessione in sanatoria o da quella dello sgombero, individuandosi, in tale momento, la cessazione dell'illegittimo uso e godimento del bene demaniale (in tal senso ex multis Cass. SS.UU. n. 23963/2011, Cass. pen. 6732/2019).
Nella vicenda che occupa, parte opposta riferiva a più riprese, sin dalla prima comparsa di costituzione e risposta, che l'occupazione abusiva del demanio marittimo da parte della ditta non era cessata e che si era protratta anche nelle more del Pt_1
giudizio. Tale allegazione non veniva in alcun modo smentita da parte opponente sicché, in assenza di specifica contestazione sul punto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la stessa deve ritenersi pienamente provata.
Da quanto sin qui osservato consegue che nessuna prescrizione può dirsi maturata posto che, in assenza della cessazione dell'occupazione abusiva da parte della ditta opponente, il relativo termine di prescrizione non è iniziato a decorrere.
Va rigettato, poi, anche il secondo motivo di opposizione, con cui veniva lamentata l'erroneità del quantum richiesto, non ritenendo, parte attrice, applicabile al caso di specie la maggiorazione del 200% prevista dall'art. 5, co. 1 della L.R. n. 4/2003.
A tal riguardo giova richiamare la disposizione summenzionata, la quale, sostituendo quanto disposto dall'art. 75 della L.R. n. 6/1997, stabilisce che “le somme da corrispondere a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo, di zone di mare territoriale, delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio sono determinate secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione
26 luglio 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della n. 49 del Parte_2
1994 e dall'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in misura pari a quella che sarebbe dovuta, maggiorata rispettivamente del 200 per cento e del 100 per cento. In
pagina 7 di 11 ogni caso l'ammontare di dette somme non può essere superiore, rispettivamente, a quaranta volte e a venti volte il canone”.
Il menzionato art. 7 del D.P.R.S. 26 luglio 1994, prevede, poi, che “a decorrere dal
1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi di zone di mare territoriale e delle pertinenze del d.m., ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto maggiorata rispettivamente del 200%
e del 100%, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legge 5 ottobre
1993, n. 400 convertito, con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 494”.
Da una lettura in combinato disposto delle suddette norme, quindi, emerge come in caso di occupazione abusiva o di utilizzazione difforme dal titolo concessorio del demanio marittimo, l'ente procedente è tenuto ad applicare sulla somma derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo del canone concessorio una maggiorazione, la quale ammonta al 200% nel caso di occupazione abusiva e al 100% nel caso di utilizzazione difforme.
Peraltro, la Suprema Corte ha recentemente chiarito come non ci siano margini per collegare l'aumento del duecento per cento suindicato ad una sorta di valutazione discrezionale, fondata sulla maggiore o minore gravità dell'episodio così come concretamente svoltosi, trattandosi di una maggiorazione automatica disposta per legge con una finalità sanzionatoria, rispetto alla quale nessuna valutazione è consentita al giudice di merito (cfr. Cass. civ. ord. n. 16491/2017).
Nel caso di specie, si ritiene che correttamente l'Assessorato abbia determinato la misura dell'indennità per occupazione abusiva applicando la maggiorazione del
200%.
Ed infatti, in sede di opposizione, il riferiva che la sua ditta “era già Pt_1 concessionaria da diversi decenni della concessione demaniale marittima sull'area di che trattasi e addirittura, all'indomani dell'entrata in vigore della L.R. 4/2013 ha
pagina 8 di 11 presentato nuova istanza di concessione demaniale marittima, peraltro già accolta dall'Assessorato competente e dalla Capitaneria di porto”.
Tale deduzione rimaneva, tuttavia, priva di riscontro probatorio limitandosi parte opponente a depositare una copia dell'istanza con cui richiedeva il rilascio della concessione demaniale in sanatoria di un'area demaniale ricadente in catasto sulla particella n. 469 e su porzione della particella n. 356 del foglio di mappa n. 33(cfr. all. 5 atto di citazione). Tale istanza deve ritenersi inconferente, in quanto, sebbene non datata, deve certamente ritenersi successiva al periodo oggetto di contestazione, stante il riferimento nel corpo dell'istanza a documenti risalenti al 2016.
A ben vedere, l'originaria istanza di rilascio della concessione cui fa riferimento l'opponente, risalente al 29.12.2003, veniva, in realtà, prodotta dall'Assessorato (all.
7 comparsa di costituzione), il quale, tuttavia, si premurava di produrre ulteriore documentazione dalla quale è possibile verificare come la ditta nonostante Pt_1
avesse formulato tale richiesta, non avesse ottenuto alcuna concessione sull'area demaniale.
Ed infatti, con nota prot. n. 80825 del 17.12.2004, indirizzata a (all. 8 Parte_3 comparsa di costituzione), l'Assessorato informava il richiedente la concessione, che il rilascio della stessa era subordinato al pagamento integrale degli indennizzi di abusiva occupazione;
tale informazione veniva reiterata anche con successiva nota prot. n. 31072 del 20.05.2005 (all. 9 comparsa di costituzione).
L'Assessorato convenuto, poi, dapprima con nota prot. n. 37024 del 14.05.2008 e poi con nota prot. n. 95533 del 29.12.2008, rigettava l'istanza del (cfr. all. 10 e Pt_1
11 comparsa di costituzione).
Orbene, dalla documentazione richiamata emerge chiaramente come la ditta Pt_1
continuasse ad occupare per tutto il periodo oggetto dell'ingiunzione fiscale opposta l'area demaniale sine titulo, sicché correttamente l'Assessorato applicava la maggiorazione del 200% sulla somma dovuta a titolo di canone concessorio, come previsto dall'art. 5, co. 1 della L.R. n. 4/2003.
pagina 9 di 11 L'opposizione va, quindi, integralmente rigettata con conferma dell'ingiunzione di pagamento ex T.U. 639/1910 (d. lgs. 150/2011) prot. 74686 del 24.10.2017.
Il rigetto dell'opposizione da un lato e la dichiarata inammissibilità della riconvenzionale proposta dall'opposto dall'altro, giustificano la compensazione per metà delle spese di lite.
La restante metà, in forza del principio della soccombenza, si pone a carico degli eredi di e di in solido e in favore della parte Parte_3 Persona_2
opposta.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 valori minimi in ragione della semplicità della controversia), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 3.526,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 1.276,00 per la fase studio, € 814,00 per la fase introduttiva, €
2.835,00 per la fase trattazione, € 2.127,00 per la fase decisoria per un totale di €
7.052,00, importo complessivo poi dimezzato alla luce della parziale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 7264/2017 R.G. così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento opposta;
2) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall' ; CP_1
3) Compensa per metà le spese di lite;
4) Condanna , e in solido al pagamento, Parte_1 CP_2 CP_3
in favore dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente e della Regione
pagina 10 di 11 , della restante metà delle spese processuali, che liquida in € 3.526,00, Parte_2
oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Messina, il 28 maggio 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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