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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/09/2025, n. 2361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2361 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 11/09/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4787/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, assistita e difesa dall'Avv. AQUINO VINCENZO, Parte_1
con il quale elettivamente domicilia in Terzigno, alla via Diaz 54, opponente
e e, per essa, , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dagli Avv.ti ORNATI
ANDREA e ZURLO RAFFAELE, con i quali elettivamente domicilia in La
Spezia, alla via Paolo Emilio Taviani 170, opposta avente ad OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo
“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal
4 luglio 2009.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, è necessario sottolineare come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ.
n. 1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97,
1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie,
pag. 2/8 agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto
a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli
645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis,
Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che spettava alla dimostrare la fonte della propria pretesa, CP_1
mentre era tenuta a dimostrare l'eventuale esistenza Parte_1
di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa della prima.
Ebbene, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1423/2018, sulla base di molteplici motivi:
- difetto di capacità processuale e di titolarità attiva del rapporto controverso da parte della società opposta;
- mancata comunicazione della cessione del credito e mancata prova della inclusione di questo nella predetta cessione;
- insufficiente ed incompleta prova del credito azionato in via monitoria;
- mancanza della notifica relativa alla decadenza dal beneficio del termine;
- usurarietà dei tassi di interesse applicati.
Va anzitutto osservato che inammissibile è da ritenersi il disconoscimento della conformità degli atti prodotti in copia, poiché formulato in modo del pag. 3/8 tutto generico e comunque privo dei necessari requisiti (Cass. n.
24634/2021).
Principiando, poi, dal primo dei surriferiti motivi di opposizione, basti osservare che la legittimazione processuale dell'opposta è adeguatamente dimostrata, in primo luogo, dalla procura speciale conferita da a CP_1
(con la ulteriore precisazione che in tale procura Parte_2
i poteri della procuratrice appaiono analiticamente ed esaustivamente specificati) ed, in secondo luogo, dalla prova della avvenuta incorporazione di da parte della società Parte_2 Controparte_2
Per quanto concerne, poi, la supposta carenza di prova in ordine alla titolarità del rapporto oggetto di causa, si osserva quanto segue.
Orbene, anche di recente, riprendendo un orientamento già in precedenza affermatosi, la Suprema Corte di legittimità ha sostenuto che “In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. da ultimo, Cassazione civile sez. I,
22/02/2022, n.5857). Ciò posto, ai fini della dimostrazione della titolarità del diritto fatto valere, il Tribunale ritiene sufficiente, sulla scorta della giurisprudenza di merito assolutamente maggioritaria, la prova della inclusione del credito nell'ambito di quelli ceduti in blocco. Ed, infatti, “In
pag. 4/8 tema di controversie in materia bancaria, con riguardo alla cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non essendo, invece, necessaria una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., Corte appello Perugia sez. I, 09/05/2022, n.196; Tribunale Rimini sez. I,
21/10/2022, n.1006; Tribunale Civitavecchia, 20/11/2019, n.1640; Tribunale
Benevento sez. II, 10/01/2019, n.47).
Riportando le predette coordinate applicative alla fattispecie odierna, deve ritenersi che l'avviso di cui alla Gazzetta Ufficiale sia bastevolmente preciso al fine di enucleare le caratteristiche dei crediti inclusi nella cessione in blocco per cui è causa, né parte opponente ha specificamente contestato le ragioni della mancata riconducibilità del credito in oggetto alle categorie di cui al predetto avviso, contenuto in Gazzetta.
L'opponente si duole, altresì, sia della mancata comunicazione della avvenuta cessione, sia della mancata notifica della decadenza del beneficio del termine.
Ebbene, per quanto riguarda il primo aspetto, sulla scorta del chiaro disposto dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, la suprema Corte di legittimità, ha costantemente ritenuto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale integra una presunzione di assoluta conoscenza della cessione (cf. Cass. civ. n.
22548/2018), mentre, in ordine al secondo dei profili contestati, basti rilevare che, nella specie, con raccomandata ar ricevuta in data 26.9.2016, l'odierna pag. 5/8 opposta, oltre a comunicare la cessione del credito de quo, richiedeva altresì
l'adempimento dell'intero debito residuo. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. 18.11.2011, n.
24330; Cass. 5.12.1989, n. 5371; Cass. 2.7.1984, n. 3865; Cass. 8.5.2003, n.
6984), tale intimazione di pagamento evidenzia inequivocabilmente la volontà dell'ente creditore di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine.
Né si può ritenere che la banca non abbia adeguatamente dimostrato la sussistenza e l'entità del credito. Ed, infatti, in tema di prova del credito, fornita da un istituto di credito bancario, nel giudizio monitorio è sufficiente l'estratto di saldaconto, ossia la dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice, accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito, mentre nel giudizio di opposizione incombe sul creditore opposto l'onere di produrre il contratto su cui si fonda il rapporto e di documentarne l'andamento (cfr., Cassazione civile sez. III, 27/05/2019, n.14357), onere probatorio pienamente assolto, nella vicenda odierna, dalla banca opposta, con la produzione, agli atti del giudizio, del contratto di finanziamento e degli estratti conto, con relativo dettaglio dei tassi di interesse applicati.
Infine, neppure può essere accolta l'eccezione di usurarietà degli interessi relativi al rapporto bancario dedotto in giudizio, poiché formulata in termini affatto generici oltreché in assenza di alcun supporto probatorio documentale. Invero, secondo costante e prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, il cliente-debitore “ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità (…), dovendo non solo specificare in che
pag. 6/8 termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare
e documentare questi ultimi” (cfr. Trib. Roma, 21/2/2018 n. 3929; Trib.
Roma, 24 settembre 2015, n. 19098; Cass, Sezioni Unite, n. 9941/2009).
Invero, va ricordato che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8883 ha ribadito che è onere della parte la quale deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia", precisando che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr.
Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta".
Ebbene, nel caso di specie, parte opponente non ha financo indicato il tasso di interesse applicato, il periodo di sforamento del tasso soglia e la percentuale del tasso soglia, limitandosi ad un generico richiamo ai principi giurisprudenziali affermatisi in materia, senza alcun riferimento al caso concreto.
pag. 7/8 Per tutto quanto diffusamente illustrato, omessa ogni altra questione ritenuta assorbita, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 1423/2018 del 15.5.2018, lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 cpc;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 1.700, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola, 11 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 11/09/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4787/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, assistita e difesa dall'Avv. AQUINO VINCENZO, Parte_1
con il quale elettivamente domicilia in Terzigno, alla via Diaz 54, opponente
e e, per essa, , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dagli Avv.ti ORNATI
ANDREA e ZURLO RAFFAELE, con i quali elettivamente domicilia in La
Spezia, alla via Paolo Emilio Taviani 170, opposta avente ad OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo
“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal
4 luglio 2009.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, è necessario sottolineare come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ.
n. 1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97,
1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie,
pag. 2/8 agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto
a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli
645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis,
Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che spettava alla dimostrare la fonte della propria pretesa, CP_1
mentre era tenuta a dimostrare l'eventuale esistenza Parte_1
di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa della prima.
Ebbene, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1423/2018, sulla base di molteplici motivi:
- difetto di capacità processuale e di titolarità attiva del rapporto controverso da parte della società opposta;
- mancata comunicazione della cessione del credito e mancata prova della inclusione di questo nella predetta cessione;
- insufficiente ed incompleta prova del credito azionato in via monitoria;
- mancanza della notifica relativa alla decadenza dal beneficio del termine;
- usurarietà dei tassi di interesse applicati.
Va anzitutto osservato che inammissibile è da ritenersi il disconoscimento della conformità degli atti prodotti in copia, poiché formulato in modo del pag. 3/8 tutto generico e comunque privo dei necessari requisiti (Cass. n.
24634/2021).
Principiando, poi, dal primo dei surriferiti motivi di opposizione, basti osservare che la legittimazione processuale dell'opposta è adeguatamente dimostrata, in primo luogo, dalla procura speciale conferita da a CP_1
(con la ulteriore precisazione che in tale procura Parte_2
i poteri della procuratrice appaiono analiticamente ed esaustivamente specificati) ed, in secondo luogo, dalla prova della avvenuta incorporazione di da parte della società Parte_2 Controparte_2
Per quanto concerne, poi, la supposta carenza di prova in ordine alla titolarità del rapporto oggetto di causa, si osserva quanto segue.
Orbene, anche di recente, riprendendo un orientamento già in precedenza affermatosi, la Suprema Corte di legittimità ha sostenuto che “In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. da ultimo, Cassazione civile sez. I,
22/02/2022, n.5857). Ciò posto, ai fini della dimostrazione della titolarità del diritto fatto valere, il Tribunale ritiene sufficiente, sulla scorta della giurisprudenza di merito assolutamente maggioritaria, la prova della inclusione del credito nell'ambito di quelli ceduti in blocco. Ed, infatti, “In
pag. 4/8 tema di controversie in materia bancaria, con riguardo alla cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non essendo, invece, necessaria una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., Corte appello Perugia sez. I, 09/05/2022, n.196; Tribunale Rimini sez. I,
21/10/2022, n.1006; Tribunale Civitavecchia, 20/11/2019, n.1640; Tribunale
Benevento sez. II, 10/01/2019, n.47).
Riportando le predette coordinate applicative alla fattispecie odierna, deve ritenersi che l'avviso di cui alla Gazzetta Ufficiale sia bastevolmente preciso al fine di enucleare le caratteristiche dei crediti inclusi nella cessione in blocco per cui è causa, né parte opponente ha specificamente contestato le ragioni della mancata riconducibilità del credito in oggetto alle categorie di cui al predetto avviso, contenuto in Gazzetta.
L'opponente si duole, altresì, sia della mancata comunicazione della avvenuta cessione, sia della mancata notifica della decadenza del beneficio del termine.
Ebbene, per quanto riguarda il primo aspetto, sulla scorta del chiaro disposto dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, la suprema Corte di legittimità, ha costantemente ritenuto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale integra una presunzione di assoluta conoscenza della cessione (cf. Cass. civ. n.
22548/2018), mentre, in ordine al secondo dei profili contestati, basti rilevare che, nella specie, con raccomandata ar ricevuta in data 26.9.2016, l'odierna pag. 5/8 opposta, oltre a comunicare la cessione del credito de quo, richiedeva altresì
l'adempimento dell'intero debito residuo. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. 18.11.2011, n.
24330; Cass. 5.12.1989, n. 5371; Cass. 2.7.1984, n. 3865; Cass. 8.5.2003, n.
6984), tale intimazione di pagamento evidenzia inequivocabilmente la volontà dell'ente creditore di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine.
Né si può ritenere che la banca non abbia adeguatamente dimostrato la sussistenza e l'entità del credito. Ed, infatti, in tema di prova del credito, fornita da un istituto di credito bancario, nel giudizio monitorio è sufficiente l'estratto di saldaconto, ossia la dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice, accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito, mentre nel giudizio di opposizione incombe sul creditore opposto l'onere di produrre il contratto su cui si fonda il rapporto e di documentarne l'andamento (cfr., Cassazione civile sez. III, 27/05/2019, n.14357), onere probatorio pienamente assolto, nella vicenda odierna, dalla banca opposta, con la produzione, agli atti del giudizio, del contratto di finanziamento e degli estratti conto, con relativo dettaglio dei tassi di interesse applicati.
Infine, neppure può essere accolta l'eccezione di usurarietà degli interessi relativi al rapporto bancario dedotto in giudizio, poiché formulata in termini affatto generici oltreché in assenza di alcun supporto probatorio documentale. Invero, secondo costante e prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, il cliente-debitore “ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità (…), dovendo non solo specificare in che
pag. 6/8 termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare
e documentare questi ultimi” (cfr. Trib. Roma, 21/2/2018 n. 3929; Trib.
Roma, 24 settembre 2015, n. 19098; Cass, Sezioni Unite, n. 9941/2009).
Invero, va ricordato che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8883 ha ribadito che è onere della parte la quale deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia", precisando che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr.
Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta".
Ebbene, nel caso di specie, parte opponente non ha financo indicato il tasso di interesse applicato, il periodo di sforamento del tasso soglia e la percentuale del tasso soglia, limitandosi ad un generico richiamo ai principi giurisprudenziali affermatisi in materia, senza alcun riferimento al caso concreto.
pag. 7/8 Per tutto quanto diffusamente illustrato, omessa ogni altra questione ritenuta assorbita, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 1423/2018 del 15.5.2018, lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 cpc;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 1.700, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola, 11 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 8/8