Art. 1.
Sino a tutto il 30 giugno 1950 non si applica la sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari di cui all'art. 17 del testo unico approvato con il regio decreto 9 marzo 1942, n. 357 , e successive modificazioni, ripristinata col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 154 , e successive modificazioni.
Sino a tutto il 30 giugno 1950 non si applica la sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari di cui all'art. 17 del testo unico approvato con il regio decreto 9 marzo 1942, n. 357 , e successive modificazioni, ripristinata col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 154 , e successive modificazioni.