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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 6669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6669 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
RG 23679 /2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.SS Valeria Rosetti - Presidente est.- Dott.SS Eva Scalfati - Giudice - Dott.SS Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23679 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti MARIA GIUSEPPINA CHEF e C.F._1 LANZETTA ALESSANDRA presso le quali elettivamente domicilia ATTORE E nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti SINISCALCHI SAVERIO e C.F._2 PUGLIESE CONFALONE FLAVIA presso i quali elettivamente domicilia CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/11/2024 chiedeva la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata dalla relazione non matrimoniale con ( nata il [...]). CP_1 Persona_1
Le parti comparivano all'udienza del 06/05/2025 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente anche alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc, il quale, all'esito dell'ascolto delle parti, tentava la conciliazione, che non sortiva effetto e concedeva alle parti di breve rinvio per bonario componimento.
Alla successiva udienza cartolare del 19/06/2025, le parti, con note d'udienza ritualmente depositate, rinunciavano alla comparizione personale, dichiaravano di aver raggiunto un accordo, sottoscritto e depositato in allegato alle note di udienza, con espreSS rinuncia ai termini ex art. 473bis b. 28 c.p.c.
Con successivo provvedimento, il Giudice, preso atto che le parti avevano concordato le condizioni della genitorialità nell'interesse di , recepiva provvisoriamente ex art. 473 bis 22 le condizioni, Per_1 così come concordate dalle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni
1 precisate dalle parti, senza termini ex art 473 bis 28 cpc. alla luce dell'espreSS rinuncia e dell'accordo raggiunto.
Il PM concludeva come in atti.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I genitori dichiarano già di vivere separatamente, fermo l'obbligo di comunicarsi preventivamente eventuali cambi di residenza e/o di domicilio nell'interesse della minore. La dr.SS
, unitamente alla minore , continuerà ad abitare nella casa familiare, sita in Parte_1 Per_1
TI (NA), alla via Gaetano Poli n. 76/1, mentre il dr. ha già provveduto a lasciare la casa CP_1 familiare trasferendosi presso l'abitazione, sita in Marigliano (NA), in Vico Pullera n. 13.
La casa familiare, sita TI (NA), alla via Gaetano Poli n. 76/1, viene assegnata alla dr.SS
che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia minore , mentre il dr. ha già Pt_1 Per_1 CP_1 provveduto a lasciare la casa familiare.
La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori secondo le modalità Per_1 dell'affidamento condiviso ex Lege 54/2006 con residenza privilegiata presso l'abitazione materna,
e le decisioni di maggiore interesse per la minore saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia , Per_1 mentre saranno adottate liberamente da ognuno le decisioni concernenti la gestione ordinaria nei giorni che la figlia trascorrerà con ciascun genitore.
I genitori, consapevoli degli obblighi genitoriali cui devono attenersi e che la figlia minore trascorra tempi adeguati anche con il genitore non convivente, concordano il seguente PIANO
GENITORIALE:
Dell'istruzione: attualmente la minore frequenta la scuola privata “Il Ciliegio” sita Per_1 in TI.
Delle visite mediche: le spese mediche saranno individuate sulla scorta del vigente protocollo d'intesa sottoscritto dal Pres.te del Tribunale di Napoli e dal Pres.te C.O.A. In caso di malattia, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore, così come informerà anche degli appuntamenti medici fiSSti.
Del calendario di incontri padre-figlia: il dr. in virtù dei principi dell'alternanza e CP_1 della bigenitorialità, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore , sempre nel rispetto degli Per_1 impegni scolastici ed extra-scolastici della minore, secondo le seguenti modalità, salvo diverso miglior accordo preventivamente concordato tra i genitori:
- Sino al mese di giugno 2025:
2 il padre avrà con sé la figlia minore infrasettimanalmente, il martedì ed il giovedì dalle ore Per_1
18.00 alle ore 20.00; a weekend alterni, il sabato e la domenica dalle ore 10.30 alle 19.00, senza pernottamento;
- Dal mese di luglio 2025: il padre avrà con sé la figlia minore infrasettimanalmente, il martedì ed il giovedì dalle ore Per_1
18.00 alle ore 20.00; a weekend alterni, il sabato con prelievo presso l'abitazione materna alle ore
10.30, con pernottamento e riaccompagnamento la domenica successiva alle ore 19.00, precisando che, laddove la minore , in considerazione della tenera età, nei periodi di pernottamento Per_1 presso il padre desiderasse fare ritorno presso la casa familiare, il dr. si impegna a riportarla CP_1 presso la madre.
- Dal compimento del 3° anno di età, il padre avrà con sé la figlia minore, infrasettimanalmente, il martedì ed il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00; a weekend alterni, dal venerdì con prelievo presso l'abitazione materna alle ore 19.00, con pernottamento e riaccompagnamento la domenica successiva alle ore 19.00.
- Durante le Festività Natalizie la minore resterà, ad anni alterni, con un genitore il giorno del 24 dicembre, e con l'altro genitore il giorno del 25 dicembre con pernottamento e riaccompagnamento il 26 dicembre pomeriggio;
il 31 dicembre con il genitore con cui avrà trascorso i giorni del 25 e 26 dicembre, con pernottamento e riaccompagnamento l'1 gennaio mattina, e con il genitore con cui avrà trascorso il giorno del 24 dicembre il periodo dell'Epifania, dal 5 gennaio con pernottamento e riaccompagnamento il 6 gennaio pomeriggio, salvo diverso migliore accordo preventivamente concordato. L'alternanza inizierà con il 24 dicembre 2025 con il padre ed il 25 e 26 dicembre 2025 con la madre, proseguendo come previsto.
- Dal compimento del 3° anno di età, proseguendo secondo l'alternanza già instaurata per i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, la minore trascorrerà, ad anni alterni, il periodo dal 27 dicembre al 1 gennaio con il genitore con cui ha trascorso il 25 e 26 dicembre, ed il periodo dal 1 gennaio al 6 gennaio con il genitore con cui ha trascorso il 24 dicembre.
- Durante le Festività Pasquali, la figlia minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro, dalle ore 10.30 alle ore 19.00, salvo diverso migliore accordo tra i genitori. L'alternanza inizierà il giorno di Pasqua 2026 che la minore trascorrerà con la madre.
- Per le vacanze estive 2025: la minore trascorrerà con il padre, nel mese di agosto, 7 giorni consecutivi con prelievo alle ore 10.00 e riaccompagnamento presso la casa familiare alle ore 20.00 di ciascun giorno, senza pernottamento, settimana da concordare tra i genitori entro il 30 giugno di quest'anno;
3 - Per le vacanze estive dal 2026 in poi: la minore trascorrerà con il padre una settimana nel mese di agosto, con pernottamento, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso, i genitori dovranno sempre comunicare con meSSggio, sms o con e-mail le località presso cui si recheranno in vacanza con la minore , e ciò anche nei fine settimana se non dovessero essere trascorsi Per_1 presso l'abituale residenza e/o domicilio.
- Dal compimento del 5° anno di età, la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore un Per_1 periodo di 15 giorni e precisamente, ad anni alterni, le prime due settimane del mese con un genitore e le seconde due settimane del mese con l'altro, salvo diverso migliore accordo tra i genitori da concordare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
- Sia per le vacanze estive 2025 che per gli anni successivi, per i restanti periodi del mese di agosto sarà sospeso il calendario con i diritti di visita (week-end e infrasettimanali) sopra riportati, salvo diverso migliore accordo tra i genitori.
- La figlia minore resterà con la madre nel giorno del suo compleanno, onomastico e in occasione della festa della mamma, e con il padre nel giorno del suo compleanno, onomastico e in occasione della festa del papà, e ciò a prescindere dal calendario ordinario vigente.
- In ordine ai compleanni e agli onomastici della minore, i genitori li trascorreranno insieme e, in alternativa, qualora uno dei due dovesse essere indisponibile, divideranno a metà la giornata.
- In merito alle festività nazionali (8 dicembre, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre) saranno alternate e divise fra le parti;
l'alternanza inizierà con il 1 novembre 2025 con la madre.
Le parti, infine, dichiarano e si danno atto che qualsivoglia modifica del suindicato calendario
(giorni/orari etc.) dovrà essere sempre previamente concordata fra essi genitori.
A far data dal mese di luglio 2025, il dr. corrisponderà alla dr.SS CP_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , la somma pari ad €
[...] Per_1
500,00 (cinquecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza di un anno dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
tale assegno dovrà essere complessivamente versato, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla dr.SS . Parte_1
I genitori concordano che, per la sistemazione dei loro rapporti patrimoniali ed economici e per dirimere ogni controversia di carattere reddituale, nonché tra loro e la figlia minore e Per_1 nell'interesse primario di quest'ultima, hanno concordato, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione di ogni conflitto tra di loro, un nuovo assetto ai loro interessi economici effettuando una redistribuzione dei diritti in ordine all'immobile casa familiare, sito in
TI in Via Gaetano Poli n. 76, “Parco Castaldo”, identificato al catasto fabbricati del comune di
TI (NA) come segue: foglio 3, particella 1291, sub. 43, categoria A/2, classe 7, consistenza 4,5
4 vani, Rendita euro 476,43, allo stato di esclusiva proprietà del dr. e con mutuo cointestato tra CP_1 lo stesso e la dr.SS ed in particolare: Pt_1 il dr. entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, si CP_1 obbliga a trasferire con atto pubblico alla figlia minore previa autorizzazione del Persona_1
Giudice Tutelare o del Notaio Rogante, la piena proprietà dell'immobile sito in TI, in Via
Gaetano Poli n. 76/1, identificato al catasto fabbricati del comune di TI (NA) come segue: foglio
3, particella 1291, sub. 43, categoria A/2, classe 7, consistenza 4,5 vani, Rendita euro 476,43; il dr. si obbliga, a titolo di integrazione del contributo al mantenimento per la CP_1 figlia minore , ad accollarsi il 100% del mutuo relativo all'immobile sito alla via Gaetano Per_1
Poli n. 76 “Parco Castaldo”, come sopra identificato, con tasso variabile e la cui rata mensile alla data di sottoscrizione del presente accordo ammonta ad €. 740,58 (settecentoquaranta/58) mensili che, pertanto, continuerà ad essere sostenuto esclusivamente dal dr. sino alla completa CP_1 estinzione dell'importo. Tale impegno ha natura esclusivamente interna tra le parti, restando invariati gli obblighi formali e contrattuali nei confronti dell'istituto mutuante, con espreSS rinuncia da parte del dr. a formulare richieste di accollo privativo. Il dr. dichiara altresì CP_1 CP_1 di rinunciare espreSSmente a qualunque richiesta di rimborso nei confronti della dr.SS per Pt_1 le rate del mutuo già versate anteriormente alla sottoscrizione del presente accordo, liberando espreSSmente e definitivamente la dr.SS da ogni onere debitorio sul punto, Parte_1 indipendentemente dalla formale intestazione del mutuo, e rimanendo obbligato a tale pagamento, nei confronti dell'istituto bancario e nei confronti della dr.SS , ad ogni effetto di Parte_1 legge, unicamente il dr. CP_1 il dr. si impegna e si obbliga, a titolo di integrazione del contributo al CP_1 mantenimento per la figlia minore , a continuare a provvedere al pagamento degli oneri Per_1 condominiali straordinari nonché al pagamento dell'eventuale taSSzione gravante sull'immobile sito in TI, in Via Gaetano Poli n. 76/1, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia minore;
Per_1
Gli oneri fiscali, le spese notarili così come ogni altra spesa dovesse rendersi neceSSria per dare esecuzione al presente accordo, saranno a carico del dr. CP_1
Al fine di proteggere la funzione abitativa originaria della casa, si rappresenta che l'immobile sito in TI (NA), alla Via Gaetano Poli n. 76/1 – Parco Castaldo, intestato alla minore Per_1
non potrà essere oggetto di atti dispositivi, locazione, comodato o concessione in uso a terzi,
[...] né potrà esservi consentita la residenza o il domicilio stabile di soggetti diversi dalla minore e dalla madre, se non con il consenso scritto di entrambi i genitori e, se neceSSrio, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, sino al compimento del diciottesimo anno di età della minore.
5 Le parti convengono che gli arredi, i beni mobili e le dotazioni domestiche presenti all'interno dell'immobile sito in TI (NA), Via Gaetano Poli n. 76/1, alla data della sottoscrizione del presente accordo, pur non costituendo oggetto di donazione alla minore sono vincolati Persona_1 all'uso abitativo e familiare della steSS, e non potranno essere rimossi, venduti o sostituiti dalla madre senza il consenso scritto del padre, salvo il deterioramento naturale o la necessità di sostituzione per motivi funzionali. In ogni caso, nessun bene mobile potrà essere ceduto a terzi o dismesso se funzionalmente destinato all'uso quotidiano della minore, fatti salvi i consumabili e gli oggetti di uso corrente.
Le parti concordano che per ciò che concerne l'Assegno Unico ed il Bonus Nido erogati dall'Inps in favore della figlia minore , continueranno ad essere percepiti integralmente dalla Per_1 dr.SS a titolo di integrazione del contributo al mantenimento. Pt_1
Le parti dichiarano e si danno atto che, per ciò che concerne le spese straordinarie da sostenersi in favore della minore , da concordare e documentare sulla scorta del vigente Per_1 protocollo d'intesa sottoscritto dal Pres.te del Tribunale di Napoli e dal Pres.te C.O.A., saranno poste al 70% a carico del dr. ed al 30% a carico della dr.SS . Per quanto concerne la CP_1 Pt_1 scuola privata “Il Ciliegio” sita in TI, frequentata dalla minore , i genitori dichiarano e Per_1 si danno atto che è da ritenersi spesa straordinaria già concordata tra gli stessi, precisando che:
La retta mensile di €. 452,00 sarà sostenuta al 70% dal dr. ed al 30% dalla dr.SS CP_1
Pt_1
Laddove la dr.SS dovesse ricevere il cd. bonus nido, per cui già effettuava relativa Pt_1 domanda, l'importo ricevuto a titolo di bonus sarà detratto dalla retta mensile dovuta per il pagamento della scuola, e la somma residua sarà sostenuta al 70% dal dr. ed al 30% dalla CP_1 dr.SS Pt_1
La rata di iscrizione sarà sempre sostenuta al 70% dal dr. d al 30% dalla dr.SS CP_1 Pt_1
Il genitore obbligato al rimborso provvederà al pagamento della propria quota entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, salvo contestazione motivata da inviare per iscritto entro il medesimo termine.
La dr.SS risiederà presso la casa familiare unitamente alla figlia minore Parte_1
e saranno a suo carico i costi di manutenzione ordinaria dell'immobile, nonchè le utenze e Per_1 gli oneri condominiali ordinari. A tal fine, la dr.SS si impegna a provvedere, entro e non oltre Pt_1 il 30 giugno 2025, alla voltura di tutte le utenze intestate al dr. accollandosi in via CP_1 esclusiva ogni obbligo contrattuale e pagamento successivo.
Le parti, pertanto, dichiarano e si danno atto di non aver null'altro a pretendere e di aver definito ogni rapporto di dare/avere tra loro pendente.
6 Le parti si autorizzano ora per allora al reciproco rinnovo e/o rilascio del paSSporto e di ogni altro documento relativo alla figlia minore e i relativi viaggi nazionali, nella comunità europee e internazionali.
Le parti convengono che le pattuizioni di cui al presente accordo hanno effetto dal mese di luglio 2025.
Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia e con la sottoscrizione del presente accordo si danno reciprocamente atto di avere definito ogni rapporto di dare/avere tra loro pendente
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse della minore garantendole una sana bigenitorialità.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori e disciplina la genitorialità alle condizioni proposte e concordate dalle parti e nei termini di cui alla motivazione;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 20/06/2025
Il Presidente estensore dr.SS V. Rosetti
7
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti MARIA GIUSEPPINA CHEF e C.F._1 LANZETTA ALESSANDRA presso le quali elettivamente domicilia ATTORE E nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti SINISCALCHI SAVERIO e C.F._2 PUGLIESE CONFALONE FLAVIA presso i quali elettivamente domicilia CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/11/2024 chiedeva la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata dalla relazione non matrimoniale con ( nata il [...]). CP_1 Persona_1
Le parti comparivano all'udienza del 06/05/2025 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente anche alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc, il quale, all'esito dell'ascolto delle parti, tentava la conciliazione, che non sortiva effetto e concedeva alle parti di breve rinvio per bonario componimento.
Alla successiva udienza cartolare del 19/06/2025, le parti, con note d'udienza ritualmente depositate, rinunciavano alla comparizione personale, dichiaravano di aver raggiunto un accordo, sottoscritto e depositato in allegato alle note di udienza, con espreSS rinuncia ai termini ex art. 473bis b. 28 c.p.c.
Con successivo provvedimento, il Giudice, preso atto che le parti avevano concordato le condizioni della genitorialità nell'interesse di , recepiva provvisoriamente ex art. 473 bis 22 le condizioni, Per_1 così come concordate dalle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni
1 precisate dalle parti, senza termini ex art 473 bis 28 cpc. alla luce dell'espreSS rinuncia e dell'accordo raggiunto.
Il PM concludeva come in atti.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I genitori dichiarano già di vivere separatamente, fermo l'obbligo di comunicarsi preventivamente eventuali cambi di residenza e/o di domicilio nell'interesse della minore. La dr.SS
, unitamente alla minore , continuerà ad abitare nella casa familiare, sita in Parte_1 Per_1
TI (NA), alla via Gaetano Poli n. 76/1, mentre il dr. ha già provveduto a lasciare la casa CP_1 familiare trasferendosi presso l'abitazione, sita in Marigliano (NA), in Vico Pullera n. 13.
La casa familiare, sita TI (NA), alla via Gaetano Poli n. 76/1, viene assegnata alla dr.SS
che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia minore , mentre il dr. ha già Pt_1 Per_1 CP_1 provveduto a lasciare la casa familiare.
La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori secondo le modalità Per_1 dell'affidamento condiviso ex Lege 54/2006 con residenza privilegiata presso l'abitazione materna,
e le decisioni di maggiore interesse per la minore saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia , Per_1 mentre saranno adottate liberamente da ognuno le decisioni concernenti la gestione ordinaria nei giorni che la figlia trascorrerà con ciascun genitore.
I genitori, consapevoli degli obblighi genitoriali cui devono attenersi e che la figlia minore trascorra tempi adeguati anche con il genitore non convivente, concordano il seguente PIANO
GENITORIALE:
Dell'istruzione: attualmente la minore frequenta la scuola privata “Il Ciliegio” sita Per_1 in TI.
Delle visite mediche: le spese mediche saranno individuate sulla scorta del vigente protocollo d'intesa sottoscritto dal Pres.te del Tribunale di Napoli e dal Pres.te C.O.A. In caso di malattia, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore, così come informerà anche degli appuntamenti medici fiSSti.
Del calendario di incontri padre-figlia: il dr. in virtù dei principi dell'alternanza e CP_1 della bigenitorialità, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore , sempre nel rispetto degli Per_1 impegni scolastici ed extra-scolastici della minore, secondo le seguenti modalità, salvo diverso miglior accordo preventivamente concordato tra i genitori:
- Sino al mese di giugno 2025:
2 il padre avrà con sé la figlia minore infrasettimanalmente, il martedì ed il giovedì dalle ore Per_1
18.00 alle ore 20.00; a weekend alterni, il sabato e la domenica dalle ore 10.30 alle 19.00, senza pernottamento;
- Dal mese di luglio 2025: il padre avrà con sé la figlia minore infrasettimanalmente, il martedì ed il giovedì dalle ore Per_1
18.00 alle ore 20.00; a weekend alterni, il sabato con prelievo presso l'abitazione materna alle ore
10.30, con pernottamento e riaccompagnamento la domenica successiva alle ore 19.00, precisando che, laddove la minore , in considerazione della tenera età, nei periodi di pernottamento Per_1 presso il padre desiderasse fare ritorno presso la casa familiare, il dr. si impegna a riportarla CP_1 presso la madre.
- Dal compimento del 3° anno di età, il padre avrà con sé la figlia minore, infrasettimanalmente, il martedì ed il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00; a weekend alterni, dal venerdì con prelievo presso l'abitazione materna alle ore 19.00, con pernottamento e riaccompagnamento la domenica successiva alle ore 19.00.
- Durante le Festività Natalizie la minore resterà, ad anni alterni, con un genitore il giorno del 24 dicembre, e con l'altro genitore il giorno del 25 dicembre con pernottamento e riaccompagnamento il 26 dicembre pomeriggio;
il 31 dicembre con il genitore con cui avrà trascorso i giorni del 25 e 26 dicembre, con pernottamento e riaccompagnamento l'1 gennaio mattina, e con il genitore con cui avrà trascorso il giorno del 24 dicembre il periodo dell'Epifania, dal 5 gennaio con pernottamento e riaccompagnamento il 6 gennaio pomeriggio, salvo diverso migliore accordo preventivamente concordato. L'alternanza inizierà con il 24 dicembre 2025 con il padre ed il 25 e 26 dicembre 2025 con la madre, proseguendo come previsto.
- Dal compimento del 3° anno di età, proseguendo secondo l'alternanza già instaurata per i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, la minore trascorrerà, ad anni alterni, il periodo dal 27 dicembre al 1 gennaio con il genitore con cui ha trascorso il 25 e 26 dicembre, ed il periodo dal 1 gennaio al 6 gennaio con il genitore con cui ha trascorso il 24 dicembre.
- Durante le Festività Pasquali, la figlia minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro, dalle ore 10.30 alle ore 19.00, salvo diverso migliore accordo tra i genitori. L'alternanza inizierà il giorno di Pasqua 2026 che la minore trascorrerà con la madre.
- Per le vacanze estive 2025: la minore trascorrerà con il padre, nel mese di agosto, 7 giorni consecutivi con prelievo alle ore 10.00 e riaccompagnamento presso la casa familiare alle ore 20.00 di ciascun giorno, senza pernottamento, settimana da concordare tra i genitori entro il 30 giugno di quest'anno;
3 - Per le vacanze estive dal 2026 in poi: la minore trascorrerà con il padre una settimana nel mese di agosto, con pernottamento, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso, i genitori dovranno sempre comunicare con meSSggio, sms o con e-mail le località presso cui si recheranno in vacanza con la minore , e ciò anche nei fine settimana se non dovessero essere trascorsi Per_1 presso l'abituale residenza e/o domicilio.
- Dal compimento del 5° anno di età, la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore un Per_1 periodo di 15 giorni e precisamente, ad anni alterni, le prime due settimane del mese con un genitore e le seconde due settimane del mese con l'altro, salvo diverso migliore accordo tra i genitori da concordare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
- Sia per le vacanze estive 2025 che per gli anni successivi, per i restanti periodi del mese di agosto sarà sospeso il calendario con i diritti di visita (week-end e infrasettimanali) sopra riportati, salvo diverso migliore accordo tra i genitori.
- La figlia minore resterà con la madre nel giorno del suo compleanno, onomastico e in occasione della festa della mamma, e con il padre nel giorno del suo compleanno, onomastico e in occasione della festa del papà, e ciò a prescindere dal calendario ordinario vigente.
- In ordine ai compleanni e agli onomastici della minore, i genitori li trascorreranno insieme e, in alternativa, qualora uno dei due dovesse essere indisponibile, divideranno a metà la giornata.
- In merito alle festività nazionali (8 dicembre, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre) saranno alternate e divise fra le parti;
l'alternanza inizierà con il 1 novembre 2025 con la madre.
Le parti, infine, dichiarano e si danno atto che qualsivoglia modifica del suindicato calendario
(giorni/orari etc.) dovrà essere sempre previamente concordata fra essi genitori.
A far data dal mese di luglio 2025, il dr. corrisponderà alla dr.SS CP_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , la somma pari ad €
[...] Per_1
500,00 (cinquecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza di un anno dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
tale assegno dovrà essere complessivamente versato, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla dr.SS . Parte_1
I genitori concordano che, per la sistemazione dei loro rapporti patrimoniali ed economici e per dirimere ogni controversia di carattere reddituale, nonché tra loro e la figlia minore e Per_1 nell'interesse primario di quest'ultima, hanno concordato, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione di ogni conflitto tra di loro, un nuovo assetto ai loro interessi economici effettuando una redistribuzione dei diritti in ordine all'immobile casa familiare, sito in
TI in Via Gaetano Poli n. 76, “Parco Castaldo”, identificato al catasto fabbricati del comune di
TI (NA) come segue: foglio 3, particella 1291, sub. 43, categoria A/2, classe 7, consistenza 4,5
4 vani, Rendita euro 476,43, allo stato di esclusiva proprietà del dr. e con mutuo cointestato tra CP_1 lo stesso e la dr.SS ed in particolare: Pt_1 il dr. entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, si CP_1 obbliga a trasferire con atto pubblico alla figlia minore previa autorizzazione del Persona_1
Giudice Tutelare o del Notaio Rogante, la piena proprietà dell'immobile sito in TI, in Via
Gaetano Poli n. 76/1, identificato al catasto fabbricati del comune di TI (NA) come segue: foglio
3, particella 1291, sub. 43, categoria A/2, classe 7, consistenza 4,5 vani, Rendita euro 476,43; il dr. si obbliga, a titolo di integrazione del contributo al mantenimento per la CP_1 figlia minore , ad accollarsi il 100% del mutuo relativo all'immobile sito alla via Gaetano Per_1
Poli n. 76 “Parco Castaldo”, come sopra identificato, con tasso variabile e la cui rata mensile alla data di sottoscrizione del presente accordo ammonta ad €. 740,58 (settecentoquaranta/58) mensili che, pertanto, continuerà ad essere sostenuto esclusivamente dal dr. sino alla completa CP_1 estinzione dell'importo. Tale impegno ha natura esclusivamente interna tra le parti, restando invariati gli obblighi formali e contrattuali nei confronti dell'istituto mutuante, con espreSS rinuncia da parte del dr. a formulare richieste di accollo privativo. Il dr. dichiara altresì CP_1 CP_1 di rinunciare espreSSmente a qualunque richiesta di rimborso nei confronti della dr.SS per Pt_1 le rate del mutuo già versate anteriormente alla sottoscrizione del presente accordo, liberando espreSSmente e definitivamente la dr.SS da ogni onere debitorio sul punto, Parte_1 indipendentemente dalla formale intestazione del mutuo, e rimanendo obbligato a tale pagamento, nei confronti dell'istituto bancario e nei confronti della dr.SS , ad ogni effetto di Parte_1 legge, unicamente il dr. CP_1 il dr. si impegna e si obbliga, a titolo di integrazione del contributo al CP_1 mantenimento per la figlia minore , a continuare a provvedere al pagamento degli oneri Per_1 condominiali straordinari nonché al pagamento dell'eventuale taSSzione gravante sull'immobile sito in TI, in Via Gaetano Poli n. 76/1, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia minore;
Per_1
Gli oneri fiscali, le spese notarili così come ogni altra spesa dovesse rendersi neceSSria per dare esecuzione al presente accordo, saranno a carico del dr. CP_1
Al fine di proteggere la funzione abitativa originaria della casa, si rappresenta che l'immobile sito in TI (NA), alla Via Gaetano Poli n. 76/1 – Parco Castaldo, intestato alla minore Per_1
non potrà essere oggetto di atti dispositivi, locazione, comodato o concessione in uso a terzi,
[...] né potrà esservi consentita la residenza o il domicilio stabile di soggetti diversi dalla minore e dalla madre, se non con il consenso scritto di entrambi i genitori e, se neceSSrio, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, sino al compimento del diciottesimo anno di età della minore.
5 Le parti convengono che gli arredi, i beni mobili e le dotazioni domestiche presenti all'interno dell'immobile sito in TI (NA), Via Gaetano Poli n. 76/1, alla data della sottoscrizione del presente accordo, pur non costituendo oggetto di donazione alla minore sono vincolati Persona_1 all'uso abitativo e familiare della steSS, e non potranno essere rimossi, venduti o sostituiti dalla madre senza il consenso scritto del padre, salvo il deterioramento naturale o la necessità di sostituzione per motivi funzionali. In ogni caso, nessun bene mobile potrà essere ceduto a terzi o dismesso se funzionalmente destinato all'uso quotidiano della minore, fatti salvi i consumabili e gli oggetti di uso corrente.
Le parti concordano che per ciò che concerne l'Assegno Unico ed il Bonus Nido erogati dall'Inps in favore della figlia minore , continueranno ad essere percepiti integralmente dalla Per_1 dr.SS a titolo di integrazione del contributo al mantenimento. Pt_1
Le parti dichiarano e si danno atto che, per ciò che concerne le spese straordinarie da sostenersi in favore della minore , da concordare e documentare sulla scorta del vigente Per_1 protocollo d'intesa sottoscritto dal Pres.te del Tribunale di Napoli e dal Pres.te C.O.A., saranno poste al 70% a carico del dr. ed al 30% a carico della dr.SS . Per quanto concerne la CP_1 Pt_1 scuola privata “Il Ciliegio” sita in TI, frequentata dalla minore , i genitori dichiarano e Per_1 si danno atto che è da ritenersi spesa straordinaria già concordata tra gli stessi, precisando che:
La retta mensile di €. 452,00 sarà sostenuta al 70% dal dr. ed al 30% dalla dr.SS CP_1
Pt_1
Laddove la dr.SS dovesse ricevere il cd. bonus nido, per cui già effettuava relativa Pt_1 domanda, l'importo ricevuto a titolo di bonus sarà detratto dalla retta mensile dovuta per il pagamento della scuola, e la somma residua sarà sostenuta al 70% dal dr. ed al 30% dalla CP_1 dr.SS Pt_1
La rata di iscrizione sarà sempre sostenuta al 70% dal dr. d al 30% dalla dr.SS CP_1 Pt_1
Il genitore obbligato al rimborso provvederà al pagamento della propria quota entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, salvo contestazione motivata da inviare per iscritto entro il medesimo termine.
La dr.SS risiederà presso la casa familiare unitamente alla figlia minore Parte_1
e saranno a suo carico i costi di manutenzione ordinaria dell'immobile, nonchè le utenze e Per_1 gli oneri condominiali ordinari. A tal fine, la dr.SS si impegna a provvedere, entro e non oltre Pt_1 il 30 giugno 2025, alla voltura di tutte le utenze intestate al dr. accollandosi in via CP_1 esclusiva ogni obbligo contrattuale e pagamento successivo.
Le parti, pertanto, dichiarano e si danno atto di non aver null'altro a pretendere e di aver definito ogni rapporto di dare/avere tra loro pendente.
6 Le parti si autorizzano ora per allora al reciproco rinnovo e/o rilascio del paSSporto e di ogni altro documento relativo alla figlia minore e i relativi viaggi nazionali, nella comunità europee e internazionali.
Le parti convengono che le pattuizioni di cui al presente accordo hanno effetto dal mese di luglio 2025.
Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia e con la sottoscrizione del presente accordo si danno reciprocamente atto di avere definito ogni rapporto di dare/avere tra loro pendente
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse della minore garantendole una sana bigenitorialità.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori e disciplina la genitorialità alle condizioni proposte e concordate dalle parti e nei termini di cui alla motivazione;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 20/06/2025
Il Presidente estensore dr.SS V. Rosetti
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