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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11718 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. BE ON, quale giudice del lavoro, all'udienza del 18 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12030/2025 R.G e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Parte_1
Aurisicchio per procura in atti.
RICORRENTE
E
[...]
Controparte_1
[...]
rappresentati e difesi ex art. 417 bis cpc dai funzionari avvocati Emilia
Principe e DR SE, nonché dal dirigente scolastico Francesco
Rossi.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha convenuto in giudizio il Parte_1
e il Controparte_2 Controparte_3 rassegnando nei loro confronti le seguenti conclusioni: “in via
[...]
principale, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del provvedimento disciplinare della “Censura” adottata nei confronti della ricorrente con missiva del
02/12/2024 prot. 0017008/U nonché degli atti presupposti e successivi allo stesso per i motivi tutti sopra esposti e per l'effetto annullarlo e/o disapplicarlo, ordinando al resistente in persona del Ministro p.t. e/o all' CP_1 Controparte_4
in persona del l.r.p.t. e/o al di
[...] Controparte_1 CP_1
in persona del Dirigente Scolastico p.t., lo stralcio dello stesso dal fascicolo personale della docente Prof.ssa 2) Sempre in via principale, accertare e Parte_1
dichiarare la violazione del diritto alla riservatezza della ricorrente per i motivi tutti sopra esposti, accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti della "gravità della lesione" e della "serietà del danno” e per l'effetto, in applicazione dell'art. 82 del
Regolamento UE 2016/676, condannare il convenuto in persona del CP_1
Ministro p.t. e/o il di in persona del Controparte_1 CP_1
Dirigente Scolastico p.t. al risarcimento del danno non patrimoniale subito, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 3) con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva e cpa e spese generali nella misura del 15% ex D.M.
10.03.2014 n. 55 e ss.mm.ii. da distrarsi in favore del sottoscritto difensore. “
Le amministrazioni resistenti si sono costituite chiedendo invece di rigettare il ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa, all'esito della camera di consiglio, è stata infine decisa.
****
Vediamo prima i fatti di causa, quasi tutti di risultanza documentale.
La ricorrente è docente di ruolo di sostegno attualmente in servizio presso il di che per l'anno scolastico Controparte_1 CP_1
2023/2024 è stata titolare della cattedra di sostegno della classe 1M presso il di ed è noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 c. Controparte_1 CP_1 6 L. 104/92: “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.
Dagli atti risulta poi che con missiva del 20/12/2023 prot. 0013164/E, trasmessa a mezzo e-mail, il Dirigente Scolastico del di CP_1 CP_1
ha convocato la professoressa per il giorno 08/01/2024 per “richiesta Pt_1
chiarimenti” e che, in data 22/12/2023, con e-mail trasmessa per conoscenza anche alle RSU, la ricorrente, riscontrando la missiva, ha chiesto di essere informata circa l'argomento della convocazione, richiedendo altresì che le
RSU in indirizzo fossero presenti all'incontro.A tale richiesta in data
22/12/2023 il DS ha risposto precisando quanto segue: “chiedere chiarimenti ad un dipendente (a dei dipendenti, anzi) è prerogativa del Dirigente scolastico. Non si tratta di una contestazione di addebito, ma di una semplice richiesta di chiarimenti a tre insegnanti del team della 1M in merito all'andamento della classe e dei rapporti nel team a seguito di segnalazioni che, tra l'altro per privacy, non devono andare al di là del consiglio di classe.” Per tale motivo è stata negata l'autorizzazione alle
RSU ad essere presenti nel suo ufficio.
In data 28/12/2023 la ricorrente ha risposto al DS come segue: “chiedere chiarimenti a un dipendente è certamente una Sua prerogativa, tuttavia ritengo lecita la mia richiesta di essere informata circa l'argomento dei “chiarimenti”, visto che si fa riferimento a delle “segnalazioni” di cui io non sono al corrente, proprio per consentirmi di fornire informazioni complete e dettagliate. Inoltre, se i chiarimenti riguardano il Consiglio di Classe se ne potrebbe discutere alla presenza di tutto il
Consiglio, diversamente ribadisco la richiesta della presenza delle RSU, anche perché
Lei scrive che “al momento” non si tratta di contestazione di addebito ma nulla vieta che tale diventi per una delle docenti coinvolte. Facendo riferimento a quanto riportato nel CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO - PARTE PRIMA - SEZIONE NORMATIVA TRIENNIO 2022/2025, “…e che la correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali, nonché per la prevenzione e la risoluzione delle controversie, costituendo quindi impegno reciproco delle parti contraenti”, mi sembra irrinunciabile la loro presenza, nonché un diritto del quale ogni dipendente si può avvalere.”. In data 28/12/2023 il DS ha risposto in questo modo: “la risposta resta la stessa, e quello che lei cita non è conforme ad una normale richiesta di chiarimenti da parte del Dirigente scolastico, sulla quale la RSU non è chiamata ad intervenire. Mi spiace che non comprenda nemmeno il significato della parola
"Trasparenza" nella PA che non ricade per nulla in questa casistica. Ci vediamo il giorno 8 insieme alle prof.sse e .”. Per_1 Per_2
Sta di fatto che in data 08/01/2023 presso l'ufficio di presidenza si è effettivamente tenuto l'incontro convocato dal DS al quale erano presenti il
DS stesso, la Prof.ssa e le Prof.sse e In quella sede la Pt_1 Per_1 Per_2
ricorrente ha appreso che l'oggetto della convocazione consisteva nel diverbio avuto con la collega in occasione di un evento accaduto in Per_1
data 06/12/2023 presso la classe 1M quando la ricorrente, presente in classe in qualità di insegnate di sostegno, mentre era intenta a leggere il tema di un'alunna la quale, soddisfatta del valutazione ottenuta, le chiedeva espressamente se avesse piacere di leggere il suo elaborato, veniva interrotta dalla Prof.ssa , docente titolare della cattedra di italiano, la quale Per_1
sosteneva che il tema, oggetto già da lei corretto e valutato, non potesse essere letto dalla ricorrente non essendo ella docente di italiano. Il tutto innanzi all'intera classe.L'incontro veniva verbalizzato ed al termine dello stesso il DS, preso atto della posizione delle due docenti, invitava le stesse ad una conciliazione.
In seguito, in data 13/06/2024 la ricorrente, nella sua qualità di docente di sostegno, partecipava allo scrutinio finale della classe 1M per l'a.s. 2023/2024. Durante tale scrutinio insorgeva una problematica relativa ad una alunna risultata non classificata in italiano. Si è dunque aperta una discussione che inizialmente ha visto contrapposte le posizioni del DS, il quale riteneva che l'alunna non potesse essere ammessa all'anno successivo, e la coordinatrice di classe nonché mentor dell'alunna, prof.ssa la quale, considerate le Per_2
peculiarità della studentessa, ne chiedeva la sospensione del giudizio (c.d. rimando a settembre). Sul punto interveniva la ricorrente aderendo alla proposta della Prof.ssa in particolare rappresentando che per Per_2
confermare il giudizio non classificato (n.c.) si sarebbe dovuta seguire una procedura della quale reperiva i riferimenti online attraverso la consultazione di siti specializzati in diritto scolastico. Al termine dello scrutinio a maggioranza il consiglio di classe deliberava la sospensione del giudizio per l'alunna in questione (rimandandola agli esami di riparazione). In occasione della discussione avvenuta durante lo scrutinio della classe 1M, il DS più volte interveniva in aperto contrasto con le tesi portate avanti dalla prof.ssa tacciandola di scarsa preparazione sull'argomento anche in ragione Pt_1
della consultazione di testate online a suo dire inattendibili. In data
13/06/2024 alle ore 19.41, al termine dello scrutinio della classe 1M, la ricorrente, accusando un malore, si recava al pronto soccorso dell'A.O. San
IL NI di dove le veniva diagnosticato uno stato di CP_1
agitazione con prognosi di 11 giorni e cura farmacologica con ¼ seroquel da
25mg sera antidepressivo e diazepam tre volte al giorno. Si disponeva inoltre consulenza psichiatrica dalla quale emergeva uno “stato depressivo reattivo ad una difficile condizione lavorativa che si prolunga da settembre scorso…omissis…”
In data 14/06/2024 la prof.ssa mediante messaggio Persona_3
inviato al gruppo del Consiglio di Classe della 1M (1M cdc 23/24), del quale faceva parte la ricorrente, tramite la piattaforma WhatsApp ha richiesto la disponibilità dei colleghi a sottoscrivere una lettera di scuse indirizzata al DS
“per come si è evoluto lo scrutinio che di fronte ad una situazione di estrema complessità ci è un po' sfuggito di mano…”. Tale proposta, presentata come un sostegno al lavoro della coordinatrice di classe, trovava l'assenso di tutti i colleghi tranne la prof.ssa la quale rispondeva come segue: Tes_1
“ hai tutto il mio supporto per il lavoro che hai svolto con impegno durante Per_3
l'anno, soprattutto con . Per questo ho sostenuto la tua posizione nello scrutinio.
Tuttavia non mi sento di firmare una lettera di scuse, non sento di dovermi scusare con il DS per quanto accaduto durante lo scrutinio” e la prof.ssa la quale Pt_1
rispondeva come segue: “…Manuela credo tu abbia svolto bene il tuo lavoro di coordinatrice di classe. Non credo che tu abbia alcuna responsabilità rispetto alla conduzione dello scrutinio di ieri, come ciascuno/a di noi, del resto. Mi dispiace per il disagio che abbiamo provato in un contesto che sarebbe potuto essere un luogo di libero e sereno confronto lavorativo.”(v doc. 4 Durante, estratto conversazione
WhatsApp gruppo 1M cdc 23/24).In data 30/06/2024 la ricorrente, utilizzando il suo account e-mail istituzionale, inviava una missiva avente come oggetto “post scrutinio” a tutti i colleghi componenti del consiglio di classe della 1 M, utilizzando gli indiritti istituzionali di ciascuno di essi tutti con estensione @licemontaleroma.it con il seguente testo: “Care colleghe e caro collega. Sono passati alcuni giorni dallo scrutinio della 1M e solo ora riesco a scrivervi questa e-mail. Mi rivolgo a tutte e tutti. Ricordate cosa è accaduto durante lo scrutinio? Immagino di sì. Sapete qual è la cosa che mi ha fatto più male? La richiesta di firmare una lettera di scuse al Dirigente per “responsabilità” che non avevamo. Mi domando sinceramente cosa abbiate pensato, provato, visto durante lo scrutinio. Ho letto a intermittenza i messaggi che avete scritto dopo, mentre andavo al Pronto Soccorso del San IL. Sono finita in ospedale perché la tensione, lo stress, le umiliazioni, le continue velate allusioni mi hanno sfiancata. Io non sono certo una vostra amica, ma una vostra collega sì. Perché avete accettato che io venissi derisa, umiliata, velatamente minacciata? Perché non mi avete chiesto come mi sentivo? Davvero pensate che due ore di tensione a quei livelli possano lasciare indenne chiunque? A me sicuramente no, e ho una cartella clinica che lo accerta. Io ho vissuto così questa esperienza, ma se secondo voi nulla di tutto quello che dico è vero o è sensato, allora vi prego di smentirmi e di dirmi come avete vissuto voi quella situazione e quel momento. Se non avrò da voi una risposta esplicita, darò per scontato che le mie emozioni sono state uguali alle vostre e che condividete i miei stati d'animo. Diversamente vi prego di esprimervi e di condividere con sincerità quello che pensate e sentite. Confido di cuore in una vostra risposta” (doc. 5 allegato al ricorso, e-mail Durante del 30/06/2024);
La richiesta della ricorrente riceveva la risposta solidale di alcuni colleghi, mentre altri riferivano di non voler parlare di quanto accaduto e/o di non ritenere che tale argomento potesse essere oggetto di discussione via e-mail.
La corrispondenza e-mail si concludeva dunque in data 13/07/2024 quando la ricorrente chiudeva la conversazione, rispondendo a tutte le colleghe che avevano riscontrato la sua richiesta come segue: “Care colleghe e caro collega, ringrazio chiunque abbia risposto a questa mail, sia condividendo la risposta con tutti sia scrivendomi privatamente. In particolare ringrazio per la solidarietà Pt_2
esplicitamente espressa nei miei confronti. Ritengo doverosa una risposta da parte mia per dare riscontro a quanto da voi espresso. Non credo che sia compito dei singoli docenti “gestire” uno scrutinio bensì ritengo sia prerogativa di chi presiede la seduta.
Vorrei sapere cosa si intende precisamente con “non abbiamo gestito in modo corretto”: che cosa avremmo fatto di non corretto al punto da elaborare una lettera di scuse? Qual è il canale ufficiale in cui tale lettera andrebbe condivisa e discussa con il consiglio di classe? Lo chiedo perché io ho ricevuto richiesta di firmarla tramite la chat di whatsapp ma non ne ho mai visionato il contenuto su nessun canale e nessuno mi ha detto dove avrei potuto visionarla. In 25 anni di insegnamento ho sempre avuto la possibilità di un confronto sereno e costruttivo con le colleghe e i colleghi e i diversi dirigenti con cui ho lavorato, e avere opinioni divergenti non significava necessariamente rompere la sintonia. Chi avrebbe contraddetto la competenza legislativa del Dirigente? Non c'è stata forse una lettura condivisa di fonti online accreditate dal Miur che ha condotto alla soluzione a cui siamo giunti? Care colleghe, ritengo che questa sia proprio la sede e la forma per una discussione relativa a quanto accaduto, sede sicuramente molto più ufficiale di una chat di whatsapp, e ritengo che questo sia il tempo utile per farla, poiché a settembre le colleghe e colleghi con contratto a tempo determinato o pensionamento non potranno prendervi parte.”
(doc. 6 di parte ricorrente, e-mail Durante del 13/07/2024).
Ora, ad avviso della ricorrente dette mail, indirizzate esclusivamente ai docenti del consiglio di classe della 1M, in data e da soggetto sconosciuto sarebbero state inoltrate senza il suo consenso della ricorrente al Dirigente
Scolastico, il quale le ha assunte a protocollo n. 0009872/E.
E' a questo punto che parte il procedimento disciplinare che interessa in questo giudizio con missiva prot. 0009961/E, trasmessa a mezzo raccomandata A/R in data 05/08/2024, avente ad oggetto “avvio di procedimento disciplinare – atto di contestazione di addebito”, con la quale il
Dirigente Scolastico del di contestava alla Controparte_1 CP_1
ricorrente quanto segue: “va richiamato integralmente il verbale dell'incontro avvenuto in data 08/01/2024 nell'ufficio della presidenza, giusta convocazione prot.
N. 1364/E del 20/12/2023, davanti allo scrivente Dirigente Scolastico del CP_1
Prof. Francesco Rossi, al quale erano presenti la Prof.ssa
[...] Parte_1
docente di sostegno della classe 1M, la Prof.ssa , docente
[...] Persona_5
di italiano della classe 1M e la Prof.ssa in qualità di coordinatrice della Per_2
stessa classe. In occasione di tale incontro la prof.ssa dichiarava che in data Per_1
6.12.2023 si era “trovata aggredita, come mai accaduto nei suoi anni di docenza, dalla collega e si era “sentita dire di “darsi una regolata””. Il tutto sarebbe Pt_1
accaduto a seguito della sua richiesta alla collega di spiegarle che cosa stesse facendo, avendola trovata durante la lezione in classe, a leggere il compito svolto da una studentessa che era appena stato oggetto di restituzione alla classe. La prof.ssa avrebbe risposto che non stava commettendo nulla di strano se non leggere Pt_1
quel compito dietro espressa richiesta della studentessa stessa, che si era manifestata con lei ben soddisfatta della valutazione ottenuta. Interrotta lì la questione, durante l'intervallo, ancora all'interno della classe, la Prof.ssa era tornata a chiedere Per_1
chiarimenti alla collega, che le rispondeva di non condividere i suoi metodi di insegnamento e il modo di relazionarsi con la classe e tutto ciò davanti agli studenti.
A tale incontro il Dirigente dichiarava di voler riconciliare le parti ed invitava dunque la Prof.ssa ad evitare giudizi e comportamenti che potessero creare Pt_1
disagi nei colleghi e la Prof.ssa a mostrarsi più attenta alle eventuali richieste Per_1
della collega e rinviando nel contesto ad altre segnalazioni ricevute sulla Prof.ssa da parte dei componenti del CdC della 1M, riguardo atteggiamenti della Pt_1
docente Prof.ssa che potevano essere stati interpretati come ingerenze ed Pt_1
interferenze nella gestione delle proprie attività curriculari da parte dei colleghi titolari. Richiamato parimenti integralmente il verbale del Consiglio di Classe 1M
Linguistico del 13/06/2024, convocato e riunito per trattare il seguente ordine del giorno: Scrutinio a.s. 2023/2024 SECONDO PERIODO. Valutazione globale della classe e valutazione dei singoli studenti per il passaggio alla classe successiva, ed in specie al seguente punto: “Riguardo l'alunna V., si apre un'accesa discussione fra i docenti in merito alla non ammissione o in alternativa alla sospensione del giudizio, a fronte della valutazione N.C. (non classificato) che la studentessa riporta in italiano.
Nel secondo quadrimestre la ragazza ha eluso gran parte delle verifiche programmate e la prova di recupero carenza (la cui obbligatorietà veniva indicata da circolare del
Dirigente e comunicata su registro elettronico), rendendo pertanto impossibile una sua valutazione, nel rispetto delle misure compensative e dispensative previste dal suo PdP. Il D.S. induce a riflettere i docenti sull'impossibilità di ammissione dell'alunna, essendo riscontrabili due valutazioni gravemente insufficienti ed addirittura un N.C. La coordinatrice e mentor della allieva, Prof.ssa Per_3
senza discutere dell'interpretazione del dirigente riguardo i riscontri
[...]
didattici, ma consapevole delle capacità della ragazza ed informata della sua condizione psicologica, auspica la possibilità di una sospensione del giudizio. A questo punto, rispondendo alla proposta del D.S. di deliberare la non ammissione della ragazza, la Prof.ssa sostenuta dalla collega interviene con Pt_1 Tes_1
toni veementi e polemici, adducendo come attendibili riferimenti cui far riferimento normativo “Orizzonte scuola” ed altre testate online in cui si era trattata la questione delle ammissioni di alunni non classificati. Nel contempo la Prof. sollevava Pt_1
dubbi e alimentava la discussione (qui – ovvero sul sito www.orizzonetescuola.it – vedo che per dare non classificato ci vuole un iter preciso non presente nella scuola) sulla competenza valutativa del Dirigente, disorientando i docenti presenti e mettendo in difficoltà la docente di italiano, prof.ssa riguardo il Persona_5
giudizio didattico espresso sulla alunna, la quale chiede di uscire dalla Presidenza, non sentendosi bene, interrompendo così per qualche minuto le operazioni di scrutinio. La prof.ssa rientra in Presidenza e il Dirigente, prima di Per_1
ricominciare con le operazioni di scrutinio, si accerta dello stato di salute dell'insegnate che, pur con fatica, concorda nel riprendere le operazioni. La polemica veniva aggressivamente incrementata dalla docente, che creava così un clima di tensione e di frustrazione all'interno del consiglio di classe, arrecando ai docenti un forte imbarazzo personale, poiché abituati a collaborare sempre serenamente riponendo piena fiducia nella dirigenza e dialogando fra loro e con lo stesso dirigente nell'unico perseguimento insieme del miglior interesse degli studenti e nel rispetto della normativa e dell'immagine pubblica dell'istituto. Dopo lunga discussione come per legge, il consiglio di classe, acquisito l'assenso del D.S. in merito alla procedura di valutazione della materia italiano, delibera a maggioranza la sospensione del giudizio per la alunna sopra menzionata, ricavando una media ponderata in italiano (materia in cui la ragazza aveva N.C.) tramite la valutazione del primo quadrimestre.” Va preso atto che agli atti è documentalmente emerso l'invio, in almeno due occasioni, il
30/06/2024 alle ore 12.51 ed il 13.07.2024 alle ore 9.58, da parte della docente prof.ssa di comunicazioni al personale docente dell'istituto, Parte_1
specificatamente nei giorni – con mail trasmesse alle PEO istituzionali con dominio
@liceomontaleroma.it dei colleghi di Istituto cumulate indistintamente in indirizzo nelle quali veniva espresso giudizio lesivo dell'onorabilità, reputazione ed immagine del dirigente e dell'istituto scolastico che medesimo rappresenta con le seguenti affermazioni che testualmente di seguito si riportano….Predette condotte della docente prof.ssa aventi rilievo disciplinare sono state inoltrate allo Parte_1
scrivente dirigente scolastico in osservanza dei doveri di lealtà e collaborazione del personale docente ed assunte a protocollo con n. 0009872/E ed in merito, ai sensi dell'Art. 54bis D.lgs. 165/2001 comma 3) si precisa che: “Nell'ambito del procedimento disciplinare l' identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità” Nonché ai sensi del successivo comma
4): “La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”. Devesi rinviare altresì alla normativa oggi vigente e nella specie: il D.lgs. 165/2001 articoli da 55 a 55 – octies
(procedimento disciplinare) e D.lgs. 297/1994 articoli da 492 a 501 (sanzioni disciplinari) come modificato l'art. 498 comma 1 D.lgs. 297/1994 (destituzione) e dell'art. 48 comma 2-1 del CCNL 2019/2021 mediante introduzione delle seguenti lettere: “a) per atti e comportamento i molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;
b) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”. Si evidenzia che in relazione al suo potere disciplinare, il dirigente scolastico può adottare: avvertimento scritto ovvero richiamo all'osservanza dei propri doveri (ex art. 492, comma 3 e art. 502 d.lgs. 297/1994); Censura (ex art. 492, c. 2, lett. a), 493 e 502 d.lgs. 297/94); Sospensione dal servizio (ex art. 55 – bis,
c. 9 – quater, d.lgs. 165/2001) da uno a dieci giorni. Va aggiunto che il Testo Unico opera un rinvio ai doveri inerenti la funzione (tranne che per le condotte di cui alle lettere: b) violazione del segreto d'ufficio c) violazione dei doveri di vigilanza dell'art. 494) per cui la docente prof.ssa si ritiene abbia intenzionalmente Parte_1
violato: - il regolamento della privacy personale mediante l'invio di email a più destinatari in copia conoscenza semplice anche se gli indirizzi email non sono indentificativi aventi contenuti e dati sensibili relativi ai rapporti intercorsi con il dirigente scolastico e con le /i colleghi docenti di istituto (cfr. Garante Privacy –
Provvedimento n. 7 del 11-01-2023) – l'art. 54 del D.lgs. 165/2001 che prescrive i doveri del personale scolastico nei confronti del dirigente inteso come legale rappresentante dell'istituto scolastico di appartenenza e nella specifico: Dovere di fedeltà, dovere di diligenza, dovere di esclusività, dovere di obbedienza come peraltro quantificati, elencati e specificati dal Codice di Comportamento dei Dipendenti
Pubblici e dei Dipendenti MIM a costituire i principi fondamentali che connotano il rapporto di pubblico impiego. E comunque vanno richiamati altresì gli obblighi fissati dal contratto collettivo di lavoro per il personale rinvenibili nell'art. 23 del CCNL
2019/2021, nonché la responsabilità disciplinare degli insegnanti sottesa alla eventuale violazione di predetti obblighi contrattuali fra i quali sinteticamente partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui i docenti fanno parte, curare i rapporti con i genitori con i colleghi e con il dirigente. Nello specifico l'aver la Sv diffuso ai colleghi un'immagine di vittima di atteggiamenti lato sensu persecutori da parte dello scrivente dirigente, menzionando che fosse stata sottoposta a “tensione, lo stress, le umiliazioni, le continue velate allusioni mi hanno sfiancata”. Ed ancora con toni ed assunti che incitano alla insubordinazione ed alla reazione collettiva contro la dirigenza scolastica, dichiarando falsamente di essere stata oggetto di condotte di derisione, umiliazione e persino minaccia in ambito scolastico, scrivendo per inciso:
“io non sono certo una vostra amica, ma una vostra collega si. Perché avete accettato che io venissi derisa, umiliata, velatamente minacciata”. Nel presente avvio procedimentale va rispettato il principio di proporzionalità punitiva Cass. civ. Sez.
VI – Lavoro Ord., 07/11/2018, n. 28492, Cass. civ. Sez. Lavoro, 07/11/2018 n. 28445 fondata segnatamente sulla verifica di eventuali connotati soggettivi della condotta: grado della colpa o l'intensità del dolo e quindi, sulla presenza o assenza di elementi che rendano “scusabile” la condotta, ovvero di eventuali connotati oggettivi della condotta: ad es. il “bene” violato, il grado di affidamento richiesto dalla specifiche mansioni del dipendente, l'esistenza e l'entità del danno, l'esistenza o meno di precedenti disciplinari a carico del dipendente. Tanto premesso e compiutamente motivato, con riferimento alle sopra esplicitate condotte, lo scrivente dirigente scolastico Prof. Francesco Rossi avvia, con il presente atto, formale procedimento disciplinare a suo carico. La conclusione di tale procedimento è prevista entro 120 giorni. Pertanto la S.V. è convocata presso l'ufficio di presidenza alle ore 14.45 del giorno 2 settembre 2024 per procedere all'audizione in difesa, nel corso della quale può farsi eventualmente assistere da un procuratore anche legale o da un rappresentante di un'associazione sindacale. La SV ha facoltà di produrre memoria scritta entro lo stesso termine, se non intende presentarsi e di chiedere differimento per una sola volta nel procedimento dolo in caso di grave e documentato impedimento, con diritto di accesso agli atti fatti salvi quelli ex lege riservati come sopra specificato.”
Con comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 29/08/2024 la ricorrente notificava al Dirigente Scolastico del di Controparte_1
la propria memoria difensiva affermando: “Con la presente, la sottoscritta CP_1
Prof. in forza presso il suddetto Istituto Scolastico, Parte_1 preliminarmente contesta il contenuto della Sua ultima datata 05.08.2024 il cui tenore non può essere assolutamente condiviso poiché non rispondente alla realtà dei fatti così per come verificatisi. Infatti, in relazione all'episodio presuntivamente ascritto ad esclusiva responsabilità dell'odierna scrivente, si rappresenta quanto segue, ed in particolare: Lei ha accusato ingiustamente la sottoscritta, ponendo in essere un insieme di atti persecutori volti a denigrarla, emarginarla e umiliarla, al solo scopo di indurla ad isolarla facendola sentire inadeguata all'ambiente.
Preliminarmente si eccepisce la tardività della suddetta contestazione relativa ad un episodio verificatosi nel mese di dicembre 2023 e solo ora contestata. In data
06.12.2023, nella classe 1M, la sottoscritta si trovava in compresenza con la professoressa . Quest'ultima ha consegnato alla classe gli elaborati Persona_5
di una verifica scritta, svolta qualche giorno prima e che la stessa aveva già corretto.
Un'alunna, soddisfatta del risultato raggiunto, chiedeva alla sottoscritta se avesse voglia di leggere il suo tema. Appena iniziata la lettura, la scrivente sentiva la Prof.
chiederle, con tono stizzito, cosa stesse leggendo. L'espressione di totale Per_1
disappunto, e una gestualità fin troppo esplicita, hanno costretto la sottoscritta a chiedere spiegazioni in merito alla domanda che era stata rivolta. La prof. , Per_1
affermando di essere lei la titolare della cattedra di Italiano, rappresentava che solamente a lei e a nessun altro spettava la correzione dei temi. La scrivente precisava di essere una docente di sostegno e di essere altresì contitolare di cattedra. È noto ai più che ogni docente di sostegno è docente della classe e ne è contitolare. Nel merito pertanto la sottoscritta rappresentava ancora una volta che stava semplicemente svolgendo il proprio lavoro e non invece un giudizio relativo al tema dell'alunna.
Testimoni presenti possono confermare quanto accaduto. Al termine dell'ora di lezione, durante la ricreazione, la scrivente si avvicinava alla collega per chiedere spiegazioni e per ricordarle che, essendo contitolari di cattedra, non poteva utilizzare quelle modalità inurbane alla stregua di una sua subordinata né tantomeno davanti alla classe. La Prof. con stizza rispondeva “io faccio quello che mi pare”. 2) Ed Per_1 ancora, in ordine poi all'episodio relativo allo scrutinio della classe 1M, si rappresenta una irregolarità nello svolgimento dello stesso ed in particolare: il verbale da Lei presentato non è MAI stato condiviso davanti al Consiglio di Classe. Sono state omesse le circostanze a Lei sfavorevoli e pertanto il verbale non risponde al vero: non è indicata la parte in cui Lei ha interrotto lo scrutinio sino a che non si fosse raggiunta l'unanimità, impedendo dunque alla scrivente in primis e a tutti gli altri componenti del Consiglio di Classe di esprimere un parere contrario al Suo. Detta situazione è del tutto IRREGOLARE. Durante il predetto scrutinio Lei ha esasperato i toni tanto da denigrare e umiliare la scrivente davanti a tutti, di talché quest'ultima a causa della Sua condotta ha avuto un grave malore che l'ha costretta a recarsi al
P.S. del più vicino nosocomio di zona che le ha rilasciato una prognosi di 11 giorni!
Non è dato comprendere dunque la ratio di questo immotivato accanimento, considerato che Lei, prima di essere Preside è prima di tutto un docente, ergo un educatore. 3) Da ultimo, ma non per questo meno importante, si contesta integralmente la circostanza relativa all'utilizzo (presuntivamente) improprio della mail istituzionale. La scrivente, avendo raccolto copiose approvazioni verbali e forme di solidarietà dalla maggioranza dei colleghi, inviava la mail de qua al fine di condividere e rappresentare esplicitamente il di lei stato di malessere, chiedendo solidarietà ma non certo per “sobillare” i colleghi contro il Dirigente Scolastico. A questo punto ci si riserva di segnalare presso l' al fine di Controparte_4
vagliare la Sua condotta se effettivamente corretta. Da ultimo si conferma la presenza della sottoscritta in data 02.09.2024 alle ore 14,45 presso i locali della scuola. Certa di aver chiarito ogni eventuale dubbio in merito, la sottoscritta porge distinti saluti.”.
In data 02/09/2024 alle ore 14.45 nell'ufficio di presidenza del CP_1
di alla presenta del dirigente scolastico Prof. Francesco Rossi e del CP_1
Prof. incaricato della verbalizzazione, si teneva Controparte_5
l'audizione orale della Prof.ssa in merito alla contestazione Pt_1
disciplinare del 05/08/2024. In tale occasione la ricorrente si presentava accompagnata dal proprio legale di fiducia Avv. Giacchino. Il Dirigente, preso atto della presenza del legale, negava la parola alla prof.ssa Pt_1
asserendo che “la procedura di procura prevede ciò”. Pertanto l'audizione orale si è tenuta mediante ascolto esclusivo del legale.
Quindi, in occasione dell'audizione orale dell'avvocato della ricorrente, il legale, affermava e/o chiedeva quanto segue: “a) come mai venga avviato un procedimento disciplinare per un fatto avvenuto nel mese di dicembre 2023 riguardante la prof.ssa ; b) l'avvocato sostiene che la prof.ssa Persona_5
abbia abusato del suo potere di docente richiamando la prof.ssa con Per_1 Pt_1
toni non consoni e per il solo fatto di avere assecondato le richieste di una studentessa…omissis…; c) l'avvocato sostiene che durante lo scrutinio menzionato nell'atto, il DS alla fine abbia fatto quanto detto dalla Prof.ssa che il verbale Pt_1
dello stesso non è stato fatto contestualmente, e che non esprime i fatti come realmente accaduti ma esprime solo i giudizi, che l'orario di chiusura dello stesso non corrisponde al vero, che durante lo scrutinio il DS abbia “stalkerato, vessato e perseguitato la prof.ssa al punto che al termine dello stesso, recatasi al San Pt_1
IL, le sono stati dati 11 giorni di prognosi supportati da terapia farmacologica;
d) l'avvocato ribadisce che le email inviate dalla prof.ssa e menzionate Pt_1
nell'atto, avevano come unico scopo, come evidente dai toni delle stesse in quanto
“l'italiano è l'italiano”, quello di capire se ci fosse un sostegno nei suoi confronti e non l'intenzione di sobillare un ammutinamento. Che se c'è stata una violazione della privacy quella è stata operata dal DS;
e) l'avvocato rappresenta che il presente verbale
è stato redatto alla sola presenza del DS e del segretario e non alla sua presenza e della professoressa sua assistita;
f) l'Avvocato Gioacchino chiede inoltre di Pt_1
aggiungere che “durante l'audizione odierna il DS ha impedito di parlare alla prof.ssa se non suo tramite”. Il DS mette a verbale che la procedura di procura Pt_1
prevede ciò.” Il verbale di audizione orale veniva quindi sottoscritto dal Dirigente
Scolastico Prof. Rossi, dal segretario verbalizzante Prof. dall'avv. CP_5
Gioacchino con riserva e non veniva sottoscritto dalla Prof.ssa la Pt_1
quale lamenta ancor oggi di non avere avuto modo di parlare durante l'audizione.
Con missiva del 02/12/2024 prot. 0017008/U avente ad oggetto “irrogazione sanzione disciplinare”, il Dirigente Scolastico del Controparte_1
di concludeva il procedimento disciplinare irrogando alla
[...] CP_1
prof.ssa “per le considerazioni di cui in premessa, la sanzione Parte_1
disciplinare della censura ai sensi dell'art. 492 c. 3 del D.lgs. 16/04/1994 n. 297.” Il provvedimento disciplinare, richiamata la contestazione di addebito, la comunicazione di risposta del 29/08/2024 ed il verbale di audizione orale del
02/09/2024, veniva motivato come segue: “rilevato che nel suddetto verbale emergono elementi documentali di conoscenza e prova in riferimento agli addebiti contestati alla stessa;
Considerato che
l'adozione della sanzione è correlata e conseguente alle dichiarazioni rese dalle persone ascoltate e dalla docente stessa, all'istruttoria della documentazione raccolta nel corso del presente procedimento disciplinare effettuata in conformità alla normativa di riferimento – legislativa e contrattuale;
esaminate le singole contestazioni alla luce dei criteri di cui sopra e della documentazione raccolta, e formulate le considerazioni e le rilevazioni di cui ai successivi alinea;
Evidenziato pertanto, che le contestazioni effettuate sono state accertate e sorrette da prove certe ed incontrovertibili, e che la mancanza disciplinare de qua comporta l'irrogazione della sanzione disciplinare della censura;
Ritenuto che
le ragioni addotte non siano idonee a giustificare il comportamento contestato e che esso corrisponda ad un apprezzabile grado di intenzionalità e che sia necessario sanzionare disciplinarmente tale comportamento, in riferimento al principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione…omissis…” In seguito, con proprio decreto del 03/09/2024 avente ad oggetto
“Assegnazione provvisoria dei docenti alle classi per l'anno scolastico
2024/2025”, il DS assegnava la ricorrente, titolare della cattedra di sostengo della classe 1M per l'a.s. 2023/2024, alle classi 1C per 9 ore e 2B per 9 ore . In data 07/09/2024 con istanza trasmessa a mezzo pec, la ricorrente chiedeva al
DS di conoscere le motivazioni in merito alla sua assegnazione ad una sezione diversa con conseguente interruzione della continuità didattica presso la classe 1M (diventata 2M per l'a.s. 2024/2025) ma il DS non rispondeva alla richiesta della ricorrente e, con decreto del 17/10/2024, confermava l'assegnazione della stessa alla sezione C in luogo della M .
***
Tutto ciò premesso, con il presente giudizio la ricorrente sostiene, da un lato che il presunto illecito disciplinare sarebbe del tutto insussistente e, dall'altro che avrebbe diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 82
GDPR (Reg. UE 676/2016) in quanto l'inoltro delle e-mail inviate dalla ricorrente ad un gruppo chiuso di destinatari sarebbe stato effettuato senza il consenso della stessa e con l'evidente intento di screditarla agli occhi del
Dirigente Scolastico (animus nocendi e volontarietà); in conseguenza dell'inoltro della corrispondenza riservata e dall'acquisizione della stessa da parte del Dirigente Scolastico la ricorrente avrebbe subito un procedimento disciplinare culminato nella sanzione oggi impugnata;
inoltre, sempre in connessione con il procedimento disciplinare subito, la ricorrente – docente di sostegno – avrebbe subito un immotivato cambio di sezione per l'anno scolastico 2024/2025, perdendo per l'effetto la continuità didattica presso la classe 1M.
Ma partiamo dalle contestazioni relative alla stessa sussistenza dell'illecito.
La contestazione trae origine essenzialmente da due eventi. Il primo è il colloquio intervenuto presso la Presidenza in data 08/01/2024 tra il Dirigente Scolastico, la prof.ssa e la prof.ssa , avvenuto a Pt_1 Per_1
seguito della convocazione emessa dal Dirigente Scolastico su segnalazione della prof.ssa . In sostanza la prof.ssa ha richiesto l'intervento del Per_1 Per_1
Dirigente Scolastico sentendosi “aggredita” dalla Prof.ssa rea di Pt_1
aver reagito in modo deciso alla reprimenda della stessa prof.ssa la Per_1
quale riteneva che la collega non potesse leggere un tema elaborato da un'alunna già corretto da lei quale docente titolare della cattedra di italiano.
L'incontro, come riportato anche nel testo della contestazione, si concludeva con un intervento conciliativo del dirigente scolastico il quale “invitava dunque la Prof.ssa ad evitare giudizi e comportamenti che potessero creare Pt_1
disagi nei colleghi e la Prof.ssa a mostrarsi più attenta alle eventuali richieste Per_1
della collega”.
In effetti, la questione sembrava risolta in sede di audizione delle parti presso la presidenza dell'istituto e il , su cui grava l'onere di dimostrare i CP_1
fatti posti a fondamento della sanzione disciplinare, non ha chiesto alcuna prova in proposito.
In ogni caso va precisato che il comportamento tenuto dalla ricorrente mentre era intenta a leggere il tema elaborato dalla studentessa è del tutto legittimo posto che “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti” (cfr. art. 13, c.6 L. 104/92).
Il secondo evento citato nella contestazione, ritenuto disciplinarmente rilevante dal Dirigente Scolastico, è costituito da una corrispondenza e-mail intervenuta tra la prof.ssa ed i colleghi del Consiglio di Classe della Pt_1
1M nel periodo ricompreso tra il 30/06/2024 ed il 12/07/2024, avente ad oggetto “post scrutinio” e riferita ad eventi occorsi durante lo scrutinio di fine anno.
Sul punto si rileva che la missiva trasmessa a mezzo e-mail dalla ricorrente in data 30/06/2024 è stata dalla stessa inviata mediante il proprio account e- mail istituzionale esclusivamente ai colleghi del Consiglio di Classe della 1M, utilizzando gli account e-mail istituzionali di ciascuno di essi tutti indicati quali destinatari della missiva (doc. 5 e doc. 6 Durante).
****
Vediamo adesso le ragioni dell'Amministrazione.
In effetti la presunta condotta disciplinarmente rilevante della ricorrente viene individuata nella comparsa di costituzione del nel fatto che CP_1
con più mail (30/6/24 e 13/7/24) trasmesse alle PEO istituzionali con t ai colleghi di Istituto la docente prof.ssa Email_1
avrebbe comunicato il suo disappunto sulla correttezza, Parte_1
da parte del Dirigente Scolastico, della “gestione” della seduta di scrutinio del 13/6/24 e chiesto ai colleghi supporto emotivo contestando la assenza, da parte loro, di solidarietà e le loro opinioni.
Dette mail, come pure affermato dal Ministero, sarebbero state la conseguenza di un messaggio WhatsApp del 14/6/24 con cui la Prof. aveva chiesto la disponibilità dei colleghi del Consiglio di Classe Per_2
della 1M a sottoscrivere una lettera di scuse indirizzata al DS “per come si è evoluto lo scrutinio che di fronte ad una situazione di estrema complessità ci è un po' sfuggito di mano…”. Tale proposta, presentata come un sostegno al lavoro della coordinatrice di classe, avrebbe trovato l'assenso di tutti i colleghi, tranne quello della Prof. e della Prof. Insomma la Tes_1 Pt_1
ricorrente, lungi dall'utilizzare anch'ella la piattaforma WhatsApp, strumento di condivisione informale di opinioni, avrebbe avuto avuto l'ardire di utilizzare le PEO istituzionali per scopi non certo istituzionali con frasi che vengono riportate con precisione nella comparsa di costituzione del seguente tenore:
- Sapete qual è la cosa che mi ha fatto più male? La richiesta di firmare una lettera di scuse al Dirigente per “responsabilità” che non avevamo
- Io non sono certo una vostra amica, ma una vostra collega sì. Perché avete accettato che io venissi derisa, umiliata, velatamente minacciata? Perché non mi avete chiesto come mi sentivo?
- se secondo voi nulla di tutto quello che dico è vero o è sensato, allora vi prego di smentirmi e di dirmi come avete vissuto voi quella situazione e quel momento.
- Non credo che sia compito dei singoli docenti “gestire” uno scrutinio bensì ritengo sia prerogativa di chi presiede la seduta. Vorrei sapere cosa si intende precisamente con “non abbiamo gestito in modo corretto”: che cosa avremmo fatto di non corretto al punto da elaborare una lettera di scuse?Qual è il canale ufficiale in cui tale lettera andrebbe condivisa e discussa con il consiglio di classe? Lo chiedo perché io ho ricevuto richiesta di firmarla tramite la chat di whatsapp ma non ne ho mai visionato il contenuto su nessun canale e nessuno mi ha detto dove avrei potuto visionarla”
Come si legge ancora nella stessa comparsa di costituzione, il Ministero non può negare che si sia trattato della semplice esposizione del disappunto e del dispiacere della prof.ssa di non avere avuto il supporto emotivo e la Pt_1
solidarietà dei propri colleghi e non certo di una condotta disciplinarmente rilevante, non potendo certo un lavoratore essere sanzionato per avere espresso una opinione diversa da quella degli altri, trattandosi, come pure riconosciuto dal (pag. 2 della comparsa di costituzione) di “richieste CP_1
di opinioni personali e lamentele sui fatti accaduti” che, come tali, non diventano illecite per il solo fatto di avere utilizzato, con i limiti e le modalità già descritti, le Peo istituzionali.
**** In sintesi,come si è visto, la e-mail della ricorrente fa seguito all'iniziativa della prof.ssa la quale, mediante messaggio inviato al Persona_3
gruppo del Consiglio di Classe della 1M (denominato 1M cdc 23/24) tramite la piattaforma WhatsApp, ha richiesto la disponibilità dei colleghi a sottoscrivere una lettera di scuse indirizzata al DS “per come si è evoluto lo scrutinio che difronte ad una situazione di estrema complessità ci è un po' sfuggito di mano…” . Tale proposta, presentata come un sostegno al lavoro della coordinatrice di classe, trovava l'assenso di tutti i colleghi tranne della prof.ssa e della prof.ssa le quali, riconoscendo la qualità Tes_1 Pt_1
del lavoro svolto dalla collega quale coordinatrice di classe, non Per_2
ritenevano che vi fosse alcunché di cui scusarsi con il DS in merito a quanto accaduto.
Si è pure già evidenziato che le problematiche insorte durate lo scrutinio finale della 1M per l'a.s. 2023/2024 erano relative alla proposta di sospensione del giudizio per una alunna risultata non classificata in italiano.
La proposta è stata avanzata dalla coordinatrice di classe prof.ssa il Per_2
D.S. ha espresso inizialmente parere contrario, la ricorrente ha espresso parere favorevole citando fonti reperite in rete dalle quali si evinceva la possibilità di sospensione del giudizio. Il consiglio ha deliberato per la sospensione del giudizio (c.d. rimando a settembre) a maggioranza con il voto contrario dei docenti e Per_6 Per_7 Per_8
Delineato il contesto in cui la missiva della ricorrente è stata inviata ai colleghi del consiglio di classe della 1M (e solo ad essi), il contenuto della stessa, come riprodotto nella contestazione di addebito e nella comparsa di costituzione, non sembra prestarsi ad equivoci.
Anche la frase “Io non sono certo una vostra amica, ma una vostra collega sì.
Perché avete accettato che io venissi derisa, umiliata, velatamente minacciata dimostra solo che: a) la ricorrente si rivolge ai colleghi del consiglio di classe, in un'email interna, per chiedere un parere su un evento accaduto durante lo scrutinio, in cui ritiene di essere stata umiliata e derisa;
b) Non viene fatto il nome del Dirigente Scolastico, anzi dal contesto generale della conversazione, considerato anche il testo delle email del 12/07/2023, sembrerebbe più probabile che la ricorrente si riferisca a comportamenti ostili tenuti nei suoi confronti dai colleghi (“Perché avete accettato..”).
Non a caso, nell'ultimo capoverso e-mail del 12/07/2023 si legge: “Nel corso di tutto l'anno molte colleghe hanno tentato di proibirmi di parlare con gli studenti, hanno tentato di proibirmi di leggere le loro verifiche scritte, sostenendo più volte che io ero docente assegnata a un alunno specifico e non all'intera classe (cosa gravissima sul piano normativo) esautorandomi dal mio ruolo di insegnante in mille occasioni, ma spero concordiate con me nell'affermare che proibirmi di pensare liberamente è davvero cosa non praticabile.”
In concreto, la ricorrente ha solo esposto il proprio stato d'animo essendo il tono dell'email chiaramente emotivo, con l'intento di ottenere conferma o smentita della sua percezione in merito ad un evento oggettivamente accaduto alla presenza di tutti i destinatari e comunque l'e-mail era destinata ai soli colleghi del consiglio di classe e non aveva carattere denigratorio pubblico.
Non si può ritenere che una semplice manifestazione di un malessere possa essere equiparata ad una denigrazione del DS, a maggior ragione considerando che la ricorrente ha chiesto un confronto per capire se la sua percezione fosse condivisa.
Si tratta dunque di una missiva riservata inviata ad un determinato gruppo di colleghi tutti a conoscenza dei fatti di cui si discute per avervi preso parte personalmente, senza alcun intento di screditare il DS, in ogni caso non provato.
Né a diverse conclusioni può condurre il fatto, pure evidenziato dall'amministrazione, che con detti messaggi la ricorrente avrebbe espresso critiche nei confronti del dirigente
In realtà, il contenuto delle e-mail citate nella contestazione appare del tutto conforme ai limiti posti alla libertà di espressione ed al diritto di critica professionale. Infatti, la ricorrente, nella sua qualità di docente, ha il diritto di manifestare il proprio pensiero (art. 21 Cost.) e di sollevare questioni relative al clima lavorativo, purché lo faccia in modo non offensivo o diffamatorio.
Inoltre, in linea generale il dipendente pubblico può esprimere critiche sul funzionamento dell'istituzione, purché non usi espressioni denigratorie che ledano l'onore o la reputazione di superiori o colleghi. Se queste critiche sono contenute in messaggi riservati trasmessi ad un gruppo chiuso di destinatari tramite piattaforme messagistiche o posta elettronica, le stesse costituiscono ad ogni effetto corrispondenza riservata, come tale non divulgabile ed in ogni caso non utilizzabile a fini disciplinari.
Insomma, il contenuto delle e-mail riportate nella contestazione di addebito esprime il vissuto personale della ricorrente, ma non attribuisce al DS comportamenti oggettivamente diffamatori o illeciti. Il riferimento a "derisa, umiliata, velatamente minacciata" è soggettivo e rivolto ai colleghi, non al pubblico, al fine di ottenere un loro parere su quanto accaduto.
Francamente in uno stato di diritto non si può sanzionare una simile manifestazione di opinione, pur se discutibile e anzi non condivisibile come non condivisibile ma del tutto legittimo è il fatto che la ricorrente si sia sentita umiliata.
La sanzione appare quindi illegittima. Ma proprio per le stesse ragioni, la ricorrente non può pretendere un non meglio precisato risarcimento danni dall'amministrazione per effetto della comunicazione di dati riservati di cui lei stessa ammette di non conoscere l'autore (il presunto delatore).
Del resto, la richiesta di un ordine di esibizione per sapere chi sia stato il presunto delatore appare anche inammissibile in quanto contrasta con le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e di tutela del segnalante (c.d. whistleblower). Ai sensi del D.lgs. 24/2023, di attuazione della Direttiva UE 2019/1937, l'identità del soggetto che segnala presunte irregolarità o violazioni nell'ambiente di lavoro è coperta da riservatezza assoluta e non può essere rivelata se non nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge.
La divulgazione del nominativo del segnalatore, come richiesto dalla ricorrente, potrebbe costituire una violazione di tali norme, nonché dei principi sanciti dagli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dall'art.
2-undecies del D.lgs. 196/2003.
In altre parole, in uno stato di diritto vanno rispettati i diritti di tutti e non solo quelli della ricorrente.
Per le esposte ragioni il ricorso merita, in questi limiti, accoglimento.
Dovendosi ricordare, quanto alle allegazioni istruttorie delle parti in una causa tipicamente documentale, che: "La regola, costituzionalizzata ed immanente nel processo, della sua ragionevole durata sconsiglia l'esercizio di attività istruttorie che nel quadro probatorio complessivo non risultino decisive" (cfr. Cass.
n. 878 del 16/1/2013).
E che nel rito del lavoro, stante il divieto delle udienze di mero rinvio, ogni udienza, compresa la prima, è destinata alla discussione e quindi all'immediata pronunzia della sentenza;
né è in potere del giudice o delle parti di disporre diversamente, frazionando il processo in una moltitudine di udienze, contrarie al principio costituzionale di cui all'art. 111, 2° comma,
Cost. (Cass. n. 27457 del 22 dicembre 2006).Il giudice in questo caso non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni, prima della pronuncia della sentenza, al termine dell'udienza, nella quale le stesse parti hanno facoltà di procedere alla discussione orale, rimessa, integralmente, alla loro discrezionalità, senza che ne risulti alcuna violazione del diritto di difesa
(Cass. n. 13708 del 12.6.2007; Cass. n. 25575 del 22 ottobre 2008).
Le spese, come liquidate in dispositivo ex DM 147/2022 seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare (censura) inflitta a
[...]
e ordina al di cancellarla dal Parte_1 Controparte_2
fascicolo personale della ricorrente;
respinge ogni altra domanda e condanna il Controparte_2
a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 1300,00,
[...] Parte_1
oltre spese generali (15%) iva e cpa, da distrarsi in favore dell'Avv. Eugenio
Aurisicchio antistatario.
Roma 18.11.2025
Il Giudice
BE ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. BE ON, quale giudice del lavoro, all'udienza del 18 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12030/2025 R.G e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Parte_1
Aurisicchio per procura in atti.
RICORRENTE
E
[...]
Controparte_1
[...]
rappresentati e difesi ex art. 417 bis cpc dai funzionari avvocati Emilia
Principe e DR SE, nonché dal dirigente scolastico Francesco
Rossi.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha convenuto in giudizio il Parte_1
e il Controparte_2 Controparte_3 rassegnando nei loro confronti le seguenti conclusioni: “in via
[...]
principale, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del provvedimento disciplinare della “Censura” adottata nei confronti della ricorrente con missiva del
02/12/2024 prot. 0017008/U nonché degli atti presupposti e successivi allo stesso per i motivi tutti sopra esposti e per l'effetto annullarlo e/o disapplicarlo, ordinando al resistente in persona del Ministro p.t. e/o all' CP_1 Controparte_4
in persona del l.r.p.t. e/o al di
[...] Controparte_1 CP_1
in persona del Dirigente Scolastico p.t., lo stralcio dello stesso dal fascicolo personale della docente Prof.ssa 2) Sempre in via principale, accertare e Parte_1
dichiarare la violazione del diritto alla riservatezza della ricorrente per i motivi tutti sopra esposti, accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti della "gravità della lesione" e della "serietà del danno” e per l'effetto, in applicazione dell'art. 82 del
Regolamento UE 2016/676, condannare il convenuto in persona del CP_1
Ministro p.t. e/o il di in persona del Controparte_1 CP_1
Dirigente Scolastico p.t. al risarcimento del danno non patrimoniale subito, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 3) con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva e cpa e spese generali nella misura del 15% ex D.M.
10.03.2014 n. 55 e ss.mm.ii. da distrarsi in favore del sottoscritto difensore. “
Le amministrazioni resistenti si sono costituite chiedendo invece di rigettare il ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa, all'esito della camera di consiglio, è stata infine decisa.
****
Vediamo prima i fatti di causa, quasi tutti di risultanza documentale.
La ricorrente è docente di ruolo di sostegno attualmente in servizio presso il di che per l'anno scolastico Controparte_1 CP_1
2023/2024 è stata titolare della cattedra di sostegno della classe 1M presso il di ed è noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 c. Controparte_1 CP_1 6 L. 104/92: “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.
Dagli atti risulta poi che con missiva del 20/12/2023 prot. 0013164/E, trasmessa a mezzo e-mail, il Dirigente Scolastico del di CP_1 CP_1
ha convocato la professoressa per il giorno 08/01/2024 per “richiesta Pt_1
chiarimenti” e che, in data 22/12/2023, con e-mail trasmessa per conoscenza anche alle RSU, la ricorrente, riscontrando la missiva, ha chiesto di essere informata circa l'argomento della convocazione, richiedendo altresì che le
RSU in indirizzo fossero presenti all'incontro.A tale richiesta in data
22/12/2023 il DS ha risposto precisando quanto segue: “chiedere chiarimenti ad un dipendente (a dei dipendenti, anzi) è prerogativa del Dirigente scolastico. Non si tratta di una contestazione di addebito, ma di una semplice richiesta di chiarimenti a tre insegnanti del team della 1M in merito all'andamento della classe e dei rapporti nel team a seguito di segnalazioni che, tra l'altro per privacy, non devono andare al di là del consiglio di classe.” Per tale motivo è stata negata l'autorizzazione alle
RSU ad essere presenti nel suo ufficio.
In data 28/12/2023 la ricorrente ha risposto al DS come segue: “chiedere chiarimenti a un dipendente è certamente una Sua prerogativa, tuttavia ritengo lecita la mia richiesta di essere informata circa l'argomento dei “chiarimenti”, visto che si fa riferimento a delle “segnalazioni” di cui io non sono al corrente, proprio per consentirmi di fornire informazioni complete e dettagliate. Inoltre, se i chiarimenti riguardano il Consiglio di Classe se ne potrebbe discutere alla presenza di tutto il
Consiglio, diversamente ribadisco la richiesta della presenza delle RSU, anche perché
Lei scrive che “al momento” non si tratta di contestazione di addebito ma nulla vieta che tale diventi per una delle docenti coinvolte. Facendo riferimento a quanto riportato nel CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO - PARTE PRIMA - SEZIONE NORMATIVA TRIENNIO 2022/2025, “…e che la correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali, nonché per la prevenzione e la risoluzione delle controversie, costituendo quindi impegno reciproco delle parti contraenti”, mi sembra irrinunciabile la loro presenza, nonché un diritto del quale ogni dipendente si può avvalere.”. In data 28/12/2023 il DS ha risposto in questo modo: “la risposta resta la stessa, e quello che lei cita non è conforme ad una normale richiesta di chiarimenti da parte del Dirigente scolastico, sulla quale la RSU non è chiamata ad intervenire. Mi spiace che non comprenda nemmeno il significato della parola
"Trasparenza" nella PA che non ricade per nulla in questa casistica. Ci vediamo il giorno 8 insieme alle prof.sse e .”. Per_1 Per_2
Sta di fatto che in data 08/01/2023 presso l'ufficio di presidenza si è effettivamente tenuto l'incontro convocato dal DS al quale erano presenti il
DS stesso, la Prof.ssa e le Prof.sse e In quella sede la Pt_1 Per_1 Per_2
ricorrente ha appreso che l'oggetto della convocazione consisteva nel diverbio avuto con la collega in occasione di un evento accaduto in Per_1
data 06/12/2023 presso la classe 1M quando la ricorrente, presente in classe in qualità di insegnate di sostegno, mentre era intenta a leggere il tema di un'alunna la quale, soddisfatta del valutazione ottenuta, le chiedeva espressamente se avesse piacere di leggere il suo elaborato, veniva interrotta dalla Prof.ssa , docente titolare della cattedra di italiano, la quale Per_1
sosteneva che il tema, oggetto già da lei corretto e valutato, non potesse essere letto dalla ricorrente non essendo ella docente di italiano. Il tutto innanzi all'intera classe.L'incontro veniva verbalizzato ed al termine dello stesso il DS, preso atto della posizione delle due docenti, invitava le stesse ad una conciliazione.
In seguito, in data 13/06/2024 la ricorrente, nella sua qualità di docente di sostegno, partecipava allo scrutinio finale della classe 1M per l'a.s. 2023/2024. Durante tale scrutinio insorgeva una problematica relativa ad una alunna risultata non classificata in italiano. Si è dunque aperta una discussione che inizialmente ha visto contrapposte le posizioni del DS, il quale riteneva che l'alunna non potesse essere ammessa all'anno successivo, e la coordinatrice di classe nonché mentor dell'alunna, prof.ssa la quale, considerate le Per_2
peculiarità della studentessa, ne chiedeva la sospensione del giudizio (c.d. rimando a settembre). Sul punto interveniva la ricorrente aderendo alla proposta della Prof.ssa in particolare rappresentando che per Per_2
confermare il giudizio non classificato (n.c.) si sarebbe dovuta seguire una procedura della quale reperiva i riferimenti online attraverso la consultazione di siti specializzati in diritto scolastico. Al termine dello scrutinio a maggioranza il consiglio di classe deliberava la sospensione del giudizio per l'alunna in questione (rimandandola agli esami di riparazione). In occasione della discussione avvenuta durante lo scrutinio della classe 1M, il DS più volte interveniva in aperto contrasto con le tesi portate avanti dalla prof.ssa tacciandola di scarsa preparazione sull'argomento anche in ragione Pt_1
della consultazione di testate online a suo dire inattendibili. In data
13/06/2024 alle ore 19.41, al termine dello scrutinio della classe 1M, la ricorrente, accusando un malore, si recava al pronto soccorso dell'A.O. San
IL NI di dove le veniva diagnosticato uno stato di CP_1
agitazione con prognosi di 11 giorni e cura farmacologica con ¼ seroquel da
25mg sera antidepressivo e diazepam tre volte al giorno. Si disponeva inoltre consulenza psichiatrica dalla quale emergeva uno “stato depressivo reattivo ad una difficile condizione lavorativa che si prolunga da settembre scorso…omissis…”
In data 14/06/2024 la prof.ssa mediante messaggio Persona_3
inviato al gruppo del Consiglio di Classe della 1M (1M cdc 23/24), del quale faceva parte la ricorrente, tramite la piattaforma WhatsApp ha richiesto la disponibilità dei colleghi a sottoscrivere una lettera di scuse indirizzata al DS
“per come si è evoluto lo scrutinio che di fronte ad una situazione di estrema complessità ci è un po' sfuggito di mano…”. Tale proposta, presentata come un sostegno al lavoro della coordinatrice di classe, trovava l'assenso di tutti i colleghi tranne la prof.ssa la quale rispondeva come segue: Tes_1
“ hai tutto il mio supporto per il lavoro che hai svolto con impegno durante Per_3
l'anno, soprattutto con . Per questo ho sostenuto la tua posizione nello scrutinio.
Tuttavia non mi sento di firmare una lettera di scuse, non sento di dovermi scusare con il DS per quanto accaduto durante lo scrutinio” e la prof.ssa la quale Pt_1
rispondeva come segue: “…Manuela credo tu abbia svolto bene il tuo lavoro di coordinatrice di classe. Non credo che tu abbia alcuna responsabilità rispetto alla conduzione dello scrutinio di ieri, come ciascuno/a di noi, del resto. Mi dispiace per il disagio che abbiamo provato in un contesto che sarebbe potuto essere un luogo di libero e sereno confronto lavorativo.”(v doc. 4 Durante, estratto conversazione
WhatsApp gruppo 1M cdc 23/24).In data 30/06/2024 la ricorrente, utilizzando il suo account e-mail istituzionale, inviava una missiva avente come oggetto “post scrutinio” a tutti i colleghi componenti del consiglio di classe della 1 M, utilizzando gli indiritti istituzionali di ciascuno di essi tutti con estensione @licemontaleroma.it con il seguente testo: “Care colleghe e caro collega. Sono passati alcuni giorni dallo scrutinio della 1M e solo ora riesco a scrivervi questa e-mail. Mi rivolgo a tutte e tutti. Ricordate cosa è accaduto durante lo scrutinio? Immagino di sì. Sapete qual è la cosa che mi ha fatto più male? La richiesta di firmare una lettera di scuse al Dirigente per “responsabilità” che non avevamo. Mi domando sinceramente cosa abbiate pensato, provato, visto durante lo scrutinio. Ho letto a intermittenza i messaggi che avete scritto dopo, mentre andavo al Pronto Soccorso del San IL. Sono finita in ospedale perché la tensione, lo stress, le umiliazioni, le continue velate allusioni mi hanno sfiancata. Io non sono certo una vostra amica, ma una vostra collega sì. Perché avete accettato che io venissi derisa, umiliata, velatamente minacciata? Perché non mi avete chiesto come mi sentivo? Davvero pensate che due ore di tensione a quei livelli possano lasciare indenne chiunque? A me sicuramente no, e ho una cartella clinica che lo accerta. Io ho vissuto così questa esperienza, ma se secondo voi nulla di tutto quello che dico è vero o è sensato, allora vi prego di smentirmi e di dirmi come avete vissuto voi quella situazione e quel momento. Se non avrò da voi una risposta esplicita, darò per scontato che le mie emozioni sono state uguali alle vostre e che condividete i miei stati d'animo. Diversamente vi prego di esprimervi e di condividere con sincerità quello che pensate e sentite. Confido di cuore in una vostra risposta” (doc. 5 allegato al ricorso, e-mail Durante del 30/06/2024);
La richiesta della ricorrente riceveva la risposta solidale di alcuni colleghi, mentre altri riferivano di non voler parlare di quanto accaduto e/o di non ritenere che tale argomento potesse essere oggetto di discussione via e-mail.
La corrispondenza e-mail si concludeva dunque in data 13/07/2024 quando la ricorrente chiudeva la conversazione, rispondendo a tutte le colleghe che avevano riscontrato la sua richiesta come segue: “Care colleghe e caro collega, ringrazio chiunque abbia risposto a questa mail, sia condividendo la risposta con tutti sia scrivendomi privatamente. In particolare ringrazio per la solidarietà Pt_2
esplicitamente espressa nei miei confronti. Ritengo doverosa una risposta da parte mia per dare riscontro a quanto da voi espresso. Non credo che sia compito dei singoli docenti “gestire” uno scrutinio bensì ritengo sia prerogativa di chi presiede la seduta.
Vorrei sapere cosa si intende precisamente con “non abbiamo gestito in modo corretto”: che cosa avremmo fatto di non corretto al punto da elaborare una lettera di scuse? Qual è il canale ufficiale in cui tale lettera andrebbe condivisa e discussa con il consiglio di classe? Lo chiedo perché io ho ricevuto richiesta di firmarla tramite la chat di whatsapp ma non ne ho mai visionato il contenuto su nessun canale e nessuno mi ha detto dove avrei potuto visionarla. In 25 anni di insegnamento ho sempre avuto la possibilità di un confronto sereno e costruttivo con le colleghe e i colleghi e i diversi dirigenti con cui ho lavorato, e avere opinioni divergenti non significava necessariamente rompere la sintonia. Chi avrebbe contraddetto la competenza legislativa del Dirigente? Non c'è stata forse una lettura condivisa di fonti online accreditate dal Miur che ha condotto alla soluzione a cui siamo giunti? Care colleghe, ritengo che questa sia proprio la sede e la forma per una discussione relativa a quanto accaduto, sede sicuramente molto più ufficiale di una chat di whatsapp, e ritengo che questo sia il tempo utile per farla, poiché a settembre le colleghe e colleghi con contratto a tempo determinato o pensionamento non potranno prendervi parte.”
(doc. 6 di parte ricorrente, e-mail Durante del 13/07/2024).
Ora, ad avviso della ricorrente dette mail, indirizzate esclusivamente ai docenti del consiglio di classe della 1M, in data e da soggetto sconosciuto sarebbero state inoltrate senza il suo consenso della ricorrente al Dirigente
Scolastico, il quale le ha assunte a protocollo n. 0009872/E.
E' a questo punto che parte il procedimento disciplinare che interessa in questo giudizio con missiva prot. 0009961/E, trasmessa a mezzo raccomandata A/R in data 05/08/2024, avente ad oggetto “avvio di procedimento disciplinare – atto di contestazione di addebito”, con la quale il
Dirigente Scolastico del di contestava alla Controparte_1 CP_1
ricorrente quanto segue: “va richiamato integralmente il verbale dell'incontro avvenuto in data 08/01/2024 nell'ufficio della presidenza, giusta convocazione prot.
N. 1364/E del 20/12/2023, davanti allo scrivente Dirigente Scolastico del CP_1
Prof. Francesco Rossi, al quale erano presenti la Prof.ssa
[...] Parte_1
docente di sostegno della classe 1M, la Prof.ssa , docente
[...] Persona_5
di italiano della classe 1M e la Prof.ssa in qualità di coordinatrice della Per_2
stessa classe. In occasione di tale incontro la prof.ssa dichiarava che in data Per_1
6.12.2023 si era “trovata aggredita, come mai accaduto nei suoi anni di docenza, dalla collega e si era “sentita dire di “darsi una regolata””. Il tutto sarebbe Pt_1
accaduto a seguito della sua richiesta alla collega di spiegarle che cosa stesse facendo, avendola trovata durante la lezione in classe, a leggere il compito svolto da una studentessa che era appena stato oggetto di restituzione alla classe. La prof.ssa avrebbe risposto che non stava commettendo nulla di strano se non leggere Pt_1
quel compito dietro espressa richiesta della studentessa stessa, che si era manifestata con lei ben soddisfatta della valutazione ottenuta. Interrotta lì la questione, durante l'intervallo, ancora all'interno della classe, la Prof.ssa era tornata a chiedere Per_1
chiarimenti alla collega, che le rispondeva di non condividere i suoi metodi di insegnamento e il modo di relazionarsi con la classe e tutto ciò davanti agli studenti.
A tale incontro il Dirigente dichiarava di voler riconciliare le parti ed invitava dunque la Prof.ssa ad evitare giudizi e comportamenti che potessero creare Pt_1
disagi nei colleghi e la Prof.ssa a mostrarsi più attenta alle eventuali richieste Per_1
della collega e rinviando nel contesto ad altre segnalazioni ricevute sulla Prof.ssa da parte dei componenti del CdC della 1M, riguardo atteggiamenti della Pt_1
docente Prof.ssa che potevano essere stati interpretati come ingerenze ed Pt_1
interferenze nella gestione delle proprie attività curriculari da parte dei colleghi titolari. Richiamato parimenti integralmente il verbale del Consiglio di Classe 1M
Linguistico del 13/06/2024, convocato e riunito per trattare il seguente ordine del giorno: Scrutinio a.s. 2023/2024 SECONDO PERIODO. Valutazione globale della classe e valutazione dei singoli studenti per il passaggio alla classe successiva, ed in specie al seguente punto: “Riguardo l'alunna V., si apre un'accesa discussione fra i docenti in merito alla non ammissione o in alternativa alla sospensione del giudizio, a fronte della valutazione N.C. (non classificato) che la studentessa riporta in italiano.
Nel secondo quadrimestre la ragazza ha eluso gran parte delle verifiche programmate e la prova di recupero carenza (la cui obbligatorietà veniva indicata da circolare del
Dirigente e comunicata su registro elettronico), rendendo pertanto impossibile una sua valutazione, nel rispetto delle misure compensative e dispensative previste dal suo PdP. Il D.S. induce a riflettere i docenti sull'impossibilità di ammissione dell'alunna, essendo riscontrabili due valutazioni gravemente insufficienti ed addirittura un N.C. La coordinatrice e mentor della allieva, Prof.ssa Per_3
senza discutere dell'interpretazione del dirigente riguardo i riscontri
[...]
didattici, ma consapevole delle capacità della ragazza ed informata della sua condizione psicologica, auspica la possibilità di una sospensione del giudizio. A questo punto, rispondendo alla proposta del D.S. di deliberare la non ammissione della ragazza, la Prof.ssa sostenuta dalla collega interviene con Pt_1 Tes_1
toni veementi e polemici, adducendo come attendibili riferimenti cui far riferimento normativo “Orizzonte scuola” ed altre testate online in cui si era trattata la questione delle ammissioni di alunni non classificati. Nel contempo la Prof. sollevava Pt_1
dubbi e alimentava la discussione (qui – ovvero sul sito www.orizzonetescuola.it – vedo che per dare non classificato ci vuole un iter preciso non presente nella scuola) sulla competenza valutativa del Dirigente, disorientando i docenti presenti e mettendo in difficoltà la docente di italiano, prof.ssa riguardo il Persona_5
giudizio didattico espresso sulla alunna, la quale chiede di uscire dalla Presidenza, non sentendosi bene, interrompendo così per qualche minuto le operazioni di scrutinio. La prof.ssa rientra in Presidenza e il Dirigente, prima di Per_1
ricominciare con le operazioni di scrutinio, si accerta dello stato di salute dell'insegnate che, pur con fatica, concorda nel riprendere le operazioni. La polemica veniva aggressivamente incrementata dalla docente, che creava così un clima di tensione e di frustrazione all'interno del consiglio di classe, arrecando ai docenti un forte imbarazzo personale, poiché abituati a collaborare sempre serenamente riponendo piena fiducia nella dirigenza e dialogando fra loro e con lo stesso dirigente nell'unico perseguimento insieme del miglior interesse degli studenti e nel rispetto della normativa e dell'immagine pubblica dell'istituto. Dopo lunga discussione come per legge, il consiglio di classe, acquisito l'assenso del D.S. in merito alla procedura di valutazione della materia italiano, delibera a maggioranza la sospensione del giudizio per la alunna sopra menzionata, ricavando una media ponderata in italiano (materia in cui la ragazza aveva N.C.) tramite la valutazione del primo quadrimestre.” Va preso atto che agli atti è documentalmente emerso l'invio, in almeno due occasioni, il
30/06/2024 alle ore 12.51 ed il 13.07.2024 alle ore 9.58, da parte della docente prof.ssa di comunicazioni al personale docente dell'istituto, Parte_1
specificatamente nei giorni – con mail trasmesse alle PEO istituzionali con dominio
@liceomontaleroma.it dei colleghi di Istituto cumulate indistintamente in indirizzo nelle quali veniva espresso giudizio lesivo dell'onorabilità, reputazione ed immagine del dirigente e dell'istituto scolastico che medesimo rappresenta con le seguenti affermazioni che testualmente di seguito si riportano….Predette condotte della docente prof.ssa aventi rilievo disciplinare sono state inoltrate allo Parte_1
scrivente dirigente scolastico in osservanza dei doveri di lealtà e collaborazione del personale docente ed assunte a protocollo con n. 0009872/E ed in merito, ai sensi dell'Art. 54bis D.lgs. 165/2001 comma 3) si precisa che: “Nell'ambito del procedimento disciplinare l' identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità” Nonché ai sensi del successivo comma
4): “La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”. Devesi rinviare altresì alla normativa oggi vigente e nella specie: il D.lgs. 165/2001 articoli da 55 a 55 – octies
(procedimento disciplinare) e D.lgs. 297/1994 articoli da 492 a 501 (sanzioni disciplinari) come modificato l'art. 498 comma 1 D.lgs. 297/1994 (destituzione) e dell'art. 48 comma 2-1 del CCNL 2019/2021 mediante introduzione delle seguenti lettere: “a) per atti e comportamento i molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;
b) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”. Si evidenzia che in relazione al suo potere disciplinare, il dirigente scolastico può adottare: avvertimento scritto ovvero richiamo all'osservanza dei propri doveri (ex art. 492, comma 3 e art. 502 d.lgs. 297/1994); Censura (ex art. 492, c. 2, lett. a), 493 e 502 d.lgs. 297/94); Sospensione dal servizio (ex art. 55 – bis,
c. 9 – quater, d.lgs. 165/2001) da uno a dieci giorni. Va aggiunto che il Testo Unico opera un rinvio ai doveri inerenti la funzione (tranne che per le condotte di cui alle lettere: b) violazione del segreto d'ufficio c) violazione dei doveri di vigilanza dell'art. 494) per cui la docente prof.ssa si ritiene abbia intenzionalmente Parte_1
violato: - il regolamento della privacy personale mediante l'invio di email a più destinatari in copia conoscenza semplice anche se gli indirizzi email non sono indentificativi aventi contenuti e dati sensibili relativi ai rapporti intercorsi con il dirigente scolastico e con le /i colleghi docenti di istituto (cfr. Garante Privacy –
Provvedimento n. 7 del 11-01-2023) – l'art. 54 del D.lgs. 165/2001 che prescrive i doveri del personale scolastico nei confronti del dirigente inteso come legale rappresentante dell'istituto scolastico di appartenenza e nella specifico: Dovere di fedeltà, dovere di diligenza, dovere di esclusività, dovere di obbedienza come peraltro quantificati, elencati e specificati dal Codice di Comportamento dei Dipendenti
Pubblici e dei Dipendenti MIM a costituire i principi fondamentali che connotano il rapporto di pubblico impiego. E comunque vanno richiamati altresì gli obblighi fissati dal contratto collettivo di lavoro per il personale rinvenibili nell'art. 23 del CCNL
2019/2021, nonché la responsabilità disciplinare degli insegnanti sottesa alla eventuale violazione di predetti obblighi contrattuali fra i quali sinteticamente partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui i docenti fanno parte, curare i rapporti con i genitori con i colleghi e con il dirigente. Nello specifico l'aver la Sv diffuso ai colleghi un'immagine di vittima di atteggiamenti lato sensu persecutori da parte dello scrivente dirigente, menzionando che fosse stata sottoposta a “tensione, lo stress, le umiliazioni, le continue velate allusioni mi hanno sfiancata”. Ed ancora con toni ed assunti che incitano alla insubordinazione ed alla reazione collettiva contro la dirigenza scolastica, dichiarando falsamente di essere stata oggetto di condotte di derisione, umiliazione e persino minaccia in ambito scolastico, scrivendo per inciso:
“io non sono certo una vostra amica, ma una vostra collega si. Perché avete accettato che io venissi derisa, umiliata, velatamente minacciata”. Nel presente avvio procedimentale va rispettato il principio di proporzionalità punitiva Cass. civ. Sez.
VI – Lavoro Ord., 07/11/2018, n. 28492, Cass. civ. Sez. Lavoro, 07/11/2018 n. 28445 fondata segnatamente sulla verifica di eventuali connotati soggettivi della condotta: grado della colpa o l'intensità del dolo e quindi, sulla presenza o assenza di elementi che rendano “scusabile” la condotta, ovvero di eventuali connotati oggettivi della condotta: ad es. il “bene” violato, il grado di affidamento richiesto dalla specifiche mansioni del dipendente, l'esistenza e l'entità del danno, l'esistenza o meno di precedenti disciplinari a carico del dipendente. Tanto premesso e compiutamente motivato, con riferimento alle sopra esplicitate condotte, lo scrivente dirigente scolastico Prof. Francesco Rossi avvia, con il presente atto, formale procedimento disciplinare a suo carico. La conclusione di tale procedimento è prevista entro 120 giorni. Pertanto la S.V. è convocata presso l'ufficio di presidenza alle ore 14.45 del giorno 2 settembre 2024 per procedere all'audizione in difesa, nel corso della quale può farsi eventualmente assistere da un procuratore anche legale o da un rappresentante di un'associazione sindacale. La SV ha facoltà di produrre memoria scritta entro lo stesso termine, se non intende presentarsi e di chiedere differimento per una sola volta nel procedimento dolo in caso di grave e documentato impedimento, con diritto di accesso agli atti fatti salvi quelli ex lege riservati come sopra specificato.”
Con comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 29/08/2024 la ricorrente notificava al Dirigente Scolastico del di Controparte_1
la propria memoria difensiva affermando: “Con la presente, la sottoscritta CP_1
Prof. in forza presso il suddetto Istituto Scolastico, Parte_1 preliminarmente contesta il contenuto della Sua ultima datata 05.08.2024 il cui tenore non può essere assolutamente condiviso poiché non rispondente alla realtà dei fatti così per come verificatisi. Infatti, in relazione all'episodio presuntivamente ascritto ad esclusiva responsabilità dell'odierna scrivente, si rappresenta quanto segue, ed in particolare: Lei ha accusato ingiustamente la sottoscritta, ponendo in essere un insieme di atti persecutori volti a denigrarla, emarginarla e umiliarla, al solo scopo di indurla ad isolarla facendola sentire inadeguata all'ambiente.
Preliminarmente si eccepisce la tardività della suddetta contestazione relativa ad un episodio verificatosi nel mese di dicembre 2023 e solo ora contestata. In data
06.12.2023, nella classe 1M, la sottoscritta si trovava in compresenza con la professoressa . Quest'ultima ha consegnato alla classe gli elaborati Persona_5
di una verifica scritta, svolta qualche giorno prima e che la stessa aveva già corretto.
Un'alunna, soddisfatta del risultato raggiunto, chiedeva alla sottoscritta se avesse voglia di leggere il suo tema. Appena iniziata la lettura, la scrivente sentiva la Prof.
chiederle, con tono stizzito, cosa stesse leggendo. L'espressione di totale Per_1
disappunto, e una gestualità fin troppo esplicita, hanno costretto la sottoscritta a chiedere spiegazioni in merito alla domanda che era stata rivolta. La prof. , Per_1
affermando di essere lei la titolare della cattedra di Italiano, rappresentava che solamente a lei e a nessun altro spettava la correzione dei temi. La scrivente precisava di essere una docente di sostegno e di essere altresì contitolare di cattedra. È noto ai più che ogni docente di sostegno è docente della classe e ne è contitolare. Nel merito pertanto la sottoscritta rappresentava ancora una volta che stava semplicemente svolgendo il proprio lavoro e non invece un giudizio relativo al tema dell'alunna.
Testimoni presenti possono confermare quanto accaduto. Al termine dell'ora di lezione, durante la ricreazione, la scrivente si avvicinava alla collega per chiedere spiegazioni e per ricordarle che, essendo contitolari di cattedra, non poteva utilizzare quelle modalità inurbane alla stregua di una sua subordinata né tantomeno davanti alla classe. La Prof. con stizza rispondeva “io faccio quello che mi pare”. 2) Ed Per_1 ancora, in ordine poi all'episodio relativo allo scrutinio della classe 1M, si rappresenta una irregolarità nello svolgimento dello stesso ed in particolare: il verbale da Lei presentato non è MAI stato condiviso davanti al Consiglio di Classe. Sono state omesse le circostanze a Lei sfavorevoli e pertanto il verbale non risponde al vero: non è indicata la parte in cui Lei ha interrotto lo scrutinio sino a che non si fosse raggiunta l'unanimità, impedendo dunque alla scrivente in primis e a tutti gli altri componenti del Consiglio di Classe di esprimere un parere contrario al Suo. Detta situazione è del tutto IRREGOLARE. Durante il predetto scrutinio Lei ha esasperato i toni tanto da denigrare e umiliare la scrivente davanti a tutti, di talché quest'ultima a causa della Sua condotta ha avuto un grave malore che l'ha costretta a recarsi al
P.S. del più vicino nosocomio di zona che le ha rilasciato una prognosi di 11 giorni!
Non è dato comprendere dunque la ratio di questo immotivato accanimento, considerato che Lei, prima di essere Preside è prima di tutto un docente, ergo un educatore. 3) Da ultimo, ma non per questo meno importante, si contesta integralmente la circostanza relativa all'utilizzo (presuntivamente) improprio della mail istituzionale. La scrivente, avendo raccolto copiose approvazioni verbali e forme di solidarietà dalla maggioranza dei colleghi, inviava la mail de qua al fine di condividere e rappresentare esplicitamente il di lei stato di malessere, chiedendo solidarietà ma non certo per “sobillare” i colleghi contro il Dirigente Scolastico. A questo punto ci si riserva di segnalare presso l' al fine di Controparte_4
vagliare la Sua condotta se effettivamente corretta. Da ultimo si conferma la presenza della sottoscritta in data 02.09.2024 alle ore 14,45 presso i locali della scuola. Certa di aver chiarito ogni eventuale dubbio in merito, la sottoscritta porge distinti saluti.”.
In data 02/09/2024 alle ore 14.45 nell'ufficio di presidenza del CP_1
di alla presenta del dirigente scolastico Prof. Francesco Rossi e del CP_1
Prof. incaricato della verbalizzazione, si teneva Controparte_5
l'audizione orale della Prof.ssa in merito alla contestazione Pt_1
disciplinare del 05/08/2024. In tale occasione la ricorrente si presentava accompagnata dal proprio legale di fiducia Avv. Giacchino. Il Dirigente, preso atto della presenza del legale, negava la parola alla prof.ssa Pt_1
asserendo che “la procedura di procura prevede ciò”. Pertanto l'audizione orale si è tenuta mediante ascolto esclusivo del legale.
Quindi, in occasione dell'audizione orale dell'avvocato della ricorrente, il legale, affermava e/o chiedeva quanto segue: “a) come mai venga avviato un procedimento disciplinare per un fatto avvenuto nel mese di dicembre 2023 riguardante la prof.ssa ; b) l'avvocato sostiene che la prof.ssa Persona_5
abbia abusato del suo potere di docente richiamando la prof.ssa con Per_1 Pt_1
toni non consoni e per il solo fatto di avere assecondato le richieste di una studentessa…omissis…; c) l'avvocato sostiene che durante lo scrutinio menzionato nell'atto, il DS alla fine abbia fatto quanto detto dalla Prof.ssa che il verbale Pt_1
dello stesso non è stato fatto contestualmente, e che non esprime i fatti come realmente accaduti ma esprime solo i giudizi, che l'orario di chiusura dello stesso non corrisponde al vero, che durante lo scrutinio il DS abbia “stalkerato, vessato e perseguitato la prof.ssa al punto che al termine dello stesso, recatasi al San Pt_1
IL, le sono stati dati 11 giorni di prognosi supportati da terapia farmacologica;
d) l'avvocato ribadisce che le email inviate dalla prof.ssa e menzionate Pt_1
nell'atto, avevano come unico scopo, come evidente dai toni delle stesse in quanto
“l'italiano è l'italiano”, quello di capire se ci fosse un sostegno nei suoi confronti e non l'intenzione di sobillare un ammutinamento. Che se c'è stata una violazione della privacy quella è stata operata dal DS;
e) l'avvocato rappresenta che il presente verbale
è stato redatto alla sola presenza del DS e del segretario e non alla sua presenza e della professoressa sua assistita;
f) l'Avvocato Gioacchino chiede inoltre di Pt_1
aggiungere che “durante l'audizione odierna il DS ha impedito di parlare alla prof.ssa se non suo tramite”. Il DS mette a verbale che la procedura di procura Pt_1
prevede ciò.” Il verbale di audizione orale veniva quindi sottoscritto dal Dirigente
Scolastico Prof. Rossi, dal segretario verbalizzante Prof. dall'avv. CP_5
Gioacchino con riserva e non veniva sottoscritto dalla Prof.ssa la Pt_1
quale lamenta ancor oggi di non avere avuto modo di parlare durante l'audizione.
Con missiva del 02/12/2024 prot. 0017008/U avente ad oggetto “irrogazione sanzione disciplinare”, il Dirigente Scolastico del Controparte_1
di concludeva il procedimento disciplinare irrogando alla
[...] CP_1
prof.ssa “per le considerazioni di cui in premessa, la sanzione Parte_1
disciplinare della censura ai sensi dell'art. 492 c. 3 del D.lgs. 16/04/1994 n. 297.” Il provvedimento disciplinare, richiamata la contestazione di addebito, la comunicazione di risposta del 29/08/2024 ed il verbale di audizione orale del
02/09/2024, veniva motivato come segue: “rilevato che nel suddetto verbale emergono elementi documentali di conoscenza e prova in riferimento agli addebiti contestati alla stessa;
Considerato che
l'adozione della sanzione è correlata e conseguente alle dichiarazioni rese dalle persone ascoltate e dalla docente stessa, all'istruttoria della documentazione raccolta nel corso del presente procedimento disciplinare effettuata in conformità alla normativa di riferimento – legislativa e contrattuale;
esaminate le singole contestazioni alla luce dei criteri di cui sopra e della documentazione raccolta, e formulate le considerazioni e le rilevazioni di cui ai successivi alinea;
Evidenziato pertanto, che le contestazioni effettuate sono state accertate e sorrette da prove certe ed incontrovertibili, e che la mancanza disciplinare de qua comporta l'irrogazione della sanzione disciplinare della censura;
Ritenuto che
le ragioni addotte non siano idonee a giustificare il comportamento contestato e che esso corrisponda ad un apprezzabile grado di intenzionalità e che sia necessario sanzionare disciplinarmente tale comportamento, in riferimento al principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione…omissis…” In seguito, con proprio decreto del 03/09/2024 avente ad oggetto
“Assegnazione provvisoria dei docenti alle classi per l'anno scolastico
2024/2025”, il DS assegnava la ricorrente, titolare della cattedra di sostengo della classe 1M per l'a.s. 2023/2024, alle classi 1C per 9 ore e 2B per 9 ore . In data 07/09/2024 con istanza trasmessa a mezzo pec, la ricorrente chiedeva al
DS di conoscere le motivazioni in merito alla sua assegnazione ad una sezione diversa con conseguente interruzione della continuità didattica presso la classe 1M (diventata 2M per l'a.s. 2024/2025) ma il DS non rispondeva alla richiesta della ricorrente e, con decreto del 17/10/2024, confermava l'assegnazione della stessa alla sezione C in luogo della M .
***
Tutto ciò premesso, con il presente giudizio la ricorrente sostiene, da un lato che il presunto illecito disciplinare sarebbe del tutto insussistente e, dall'altro che avrebbe diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 82
GDPR (Reg. UE 676/2016) in quanto l'inoltro delle e-mail inviate dalla ricorrente ad un gruppo chiuso di destinatari sarebbe stato effettuato senza il consenso della stessa e con l'evidente intento di screditarla agli occhi del
Dirigente Scolastico (animus nocendi e volontarietà); in conseguenza dell'inoltro della corrispondenza riservata e dall'acquisizione della stessa da parte del Dirigente Scolastico la ricorrente avrebbe subito un procedimento disciplinare culminato nella sanzione oggi impugnata;
inoltre, sempre in connessione con il procedimento disciplinare subito, la ricorrente – docente di sostegno – avrebbe subito un immotivato cambio di sezione per l'anno scolastico 2024/2025, perdendo per l'effetto la continuità didattica presso la classe 1M.
Ma partiamo dalle contestazioni relative alla stessa sussistenza dell'illecito.
La contestazione trae origine essenzialmente da due eventi. Il primo è il colloquio intervenuto presso la Presidenza in data 08/01/2024 tra il Dirigente Scolastico, la prof.ssa e la prof.ssa , avvenuto a Pt_1 Per_1
seguito della convocazione emessa dal Dirigente Scolastico su segnalazione della prof.ssa . In sostanza la prof.ssa ha richiesto l'intervento del Per_1 Per_1
Dirigente Scolastico sentendosi “aggredita” dalla Prof.ssa rea di Pt_1
aver reagito in modo deciso alla reprimenda della stessa prof.ssa la Per_1
quale riteneva che la collega non potesse leggere un tema elaborato da un'alunna già corretto da lei quale docente titolare della cattedra di italiano.
L'incontro, come riportato anche nel testo della contestazione, si concludeva con un intervento conciliativo del dirigente scolastico il quale “invitava dunque la Prof.ssa ad evitare giudizi e comportamenti che potessero creare Pt_1
disagi nei colleghi e la Prof.ssa a mostrarsi più attenta alle eventuali richieste Per_1
della collega”.
In effetti, la questione sembrava risolta in sede di audizione delle parti presso la presidenza dell'istituto e il , su cui grava l'onere di dimostrare i CP_1
fatti posti a fondamento della sanzione disciplinare, non ha chiesto alcuna prova in proposito.
In ogni caso va precisato che il comportamento tenuto dalla ricorrente mentre era intenta a leggere il tema elaborato dalla studentessa è del tutto legittimo posto che “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti” (cfr. art. 13, c.6 L. 104/92).
Il secondo evento citato nella contestazione, ritenuto disciplinarmente rilevante dal Dirigente Scolastico, è costituito da una corrispondenza e-mail intervenuta tra la prof.ssa ed i colleghi del Consiglio di Classe della Pt_1
1M nel periodo ricompreso tra il 30/06/2024 ed il 12/07/2024, avente ad oggetto “post scrutinio” e riferita ad eventi occorsi durante lo scrutinio di fine anno.
Sul punto si rileva che la missiva trasmessa a mezzo e-mail dalla ricorrente in data 30/06/2024 è stata dalla stessa inviata mediante il proprio account e- mail istituzionale esclusivamente ai colleghi del Consiglio di Classe della 1M, utilizzando gli account e-mail istituzionali di ciascuno di essi tutti indicati quali destinatari della missiva (doc. 5 e doc. 6 Durante).
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Vediamo adesso le ragioni dell'Amministrazione.
In effetti la presunta condotta disciplinarmente rilevante della ricorrente viene individuata nella comparsa di costituzione del nel fatto che CP_1
con più mail (30/6/24 e 13/7/24) trasmesse alle PEO istituzionali con t ai colleghi di Istituto la docente prof.ssa Email_1
avrebbe comunicato il suo disappunto sulla correttezza, Parte_1
da parte del Dirigente Scolastico, della “gestione” della seduta di scrutinio del 13/6/24 e chiesto ai colleghi supporto emotivo contestando la assenza, da parte loro, di solidarietà e le loro opinioni.
Dette mail, come pure affermato dal Ministero, sarebbero state la conseguenza di un messaggio WhatsApp del 14/6/24 con cui la Prof. aveva chiesto la disponibilità dei colleghi del Consiglio di Classe Per_2
della 1M a sottoscrivere una lettera di scuse indirizzata al DS “per come si è evoluto lo scrutinio che di fronte ad una situazione di estrema complessità ci è un po' sfuggito di mano…”. Tale proposta, presentata come un sostegno al lavoro della coordinatrice di classe, avrebbe trovato l'assenso di tutti i colleghi, tranne quello della Prof. e della Prof. Insomma la Tes_1 Pt_1
ricorrente, lungi dall'utilizzare anch'ella la piattaforma WhatsApp, strumento di condivisione informale di opinioni, avrebbe avuto avuto l'ardire di utilizzare le PEO istituzionali per scopi non certo istituzionali con frasi che vengono riportate con precisione nella comparsa di costituzione del seguente tenore:
- Sapete qual è la cosa che mi ha fatto più male? La richiesta di firmare una lettera di scuse al Dirigente per “responsabilità” che non avevamo
- Io non sono certo una vostra amica, ma una vostra collega sì. Perché avete accettato che io venissi derisa, umiliata, velatamente minacciata? Perché non mi avete chiesto come mi sentivo?
- se secondo voi nulla di tutto quello che dico è vero o è sensato, allora vi prego di smentirmi e di dirmi come avete vissuto voi quella situazione e quel momento.
- Non credo che sia compito dei singoli docenti “gestire” uno scrutinio bensì ritengo sia prerogativa di chi presiede la seduta. Vorrei sapere cosa si intende precisamente con “non abbiamo gestito in modo corretto”: che cosa avremmo fatto di non corretto al punto da elaborare una lettera di scuse?Qual è il canale ufficiale in cui tale lettera andrebbe condivisa e discussa con il consiglio di classe? Lo chiedo perché io ho ricevuto richiesta di firmarla tramite la chat di whatsapp ma non ne ho mai visionato il contenuto su nessun canale e nessuno mi ha detto dove avrei potuto visionarla”
Come si legge ancora nella stessa comparsa di costituzione, il Ministero non può negare che si sia trattato della semplice esposizione del disappunto e del dispiacere della prof.ssa di non avere avuto il supporto emotivo e la Pt_1
solidarietà dei propri colleghi e non certo di una condotta disciplinarmente rilevante, non potendo certo un lavoratore essere sanzionato per avere espresso una opinione diversa da quella degli altri, trattandosi, come pure riconosciuto dal (pag. 2 della comparsa di costituzione) di “richieste CP_1
di opinioni personali e lamentele sui fatti accaduti” che, come tali, non diventano illecite per il solo fatto di avere utilizzato, con i limiti e le modalità già descritti, le Peo istituzionali.
**** In sintesi,come si è visto, la e-mail della ricorrente fa seguito all'iniziativa della prof.ssa la quale, mediante messaggio inviato al Persona_3
gruppo del Consiglio di Classe della 1M (denominato 1M cdc 23/24) tramite la piattaforma WhatsApp, ha richiesto la disponibilità dei colleghi a sottoscrivere una lettera di scuse indirizzata al DS “per come si è evoluto lo scrutinio che difronte ad una situazione di estrema complessità ci è un po' sfuggito di mano…” . Tale proposta, presentata come un sostegno al lavoro della coordinatrice di classe, trovava l'assenso di tutti i colleghi tranne della prof.ssa e della prof.ssa le quali, riconoscendo la qualità Tes_1 Pt_1
del lavoro svolto dalla collega quale coordinatrice di classe, non Per_2
ritenevano che vi fosse alcunché di cui scusarsi con il DS in merito a quanto accaduto.
Si è pure già evidenziato che le problematiche insorte durate lo scrutinio finale della 1M per l'a.s. 2023/2024 erano relative alla proposta di sospensione del giudizio per una alunna risultata non classificata in italiano.
La proposta è stata avanzata dalla coordinatrice di classe prof.ssa il Per_2
D.S. ha espresso inizialmente parere contrario, la ricorrente ha espresso parere favorevole citando fonti reperite in rete dalle quali si evinceva la possibilità di sospensione del giudizio. Il consiglio ha deliberato per la sospensione del giudizio (c.d. rimando a settembre) a maggioranza con il voto contrario dei docenti e Per_6 Per_7 Per_8
Delineato il contesto in cui la missiva della ricorrente è stata inviata ai colleghi del consiglio di classe della 1M (e solo ad essi), il contenuto della stessa, come riprodotto nella contestazione di addebito e nella comparsa di costituzione, non sembra prestarsi ad equivoci.
Anche la frase “Io non sono certo una vostra amica, ma una vostra collega sì.
Perché avete accettato che io venissi derisa, umiliata, velatamente minacciata dimostra solo che: a) la ricorrente si rivolge ai colleghi del consiglio di classe, in un'email interna, per chiedere un parere su un evento accaduto durante lo scrutinio, in cui ritiene di essere stata umiliata e derisa;
b) Non viene fatto il nome del Dirigente Scolastico, anzi dal contesto generale della conversazione, considerato anche il testo delle email del 12/07/2023, sembrerebbe più probabile che la ricorrente si riferisca a comportamenti ostili tenuti nei suoi confronti dai colleghi (“Perché avete accettato..”).
Non a caso, nell'ultimo capoverso e-mail del 12/07/2023 si legge: “Nel corso di tutto l'anno molte colleghe hanno tentato di proibirmi di parlare con gli studenti, hanno tentato di proibirmi di leggere le loro verifiche scritte, sostenendo più volte che io ero docente assegnata a un alunno specifico e non all'intera classe (cosa gravissima sul piano normativo) esautorandomi dal mio ruolo di insegnante in mille occasioni, ma spero concordiate con me nell'affermare che proibirmi di pensare liberamente è davvero cosa non praticabile.”
In concreto, la ricorrente ha solo esposto il proprio stato d'animo essendo il tono dell'email chiaramente emotivo, con l'intento di ottenere conferma o smentita della sua percezione in merito ad un evento oggettivamente accaduto alla presenza di tutti i destinatari e comunque l'e-mail era destinata ai soli colleghi del consiglio di classe e non aveva carattere denigratorio pubblico.
Non si può ritenere che una semplice manifestazione di un malessere possa essere equiparata ad una denigrazione del DS, a maggior ragione considerando che la ricorrente ha chiesto un confronto per capire se la sua percezione fosse condivisa.
Si tratta dunque di una missiva riservata inviata ad un determinato gruppo di colleghi tutti a conoscenza dei fatti di cui si discute per avervi preso parte personalmente, senza alcun intento di screditare il DS, in ogni caso non provato.
Né a diverse conclusioni può condurre il fatto, pure evidenziato dall'amministrazione, che con detti messaggi la ricorrente avrebbe espresso critiche nei confronti del dirigente
In realtà, il contenuto delle e-mail citate nella contestazione appare del tutto conforme ai limiti posti alla libertà di espressione ed al diritto di critica professionale. Infatti, la ricorrente, nella sua qualità di docente, ha il diritto di manifestare il proprio pensiero (art. 21 Cost.) e di sollevare questioni relative al clima lavorativo, purché lo faccia in modo non offensivo o diffamatorio.
Inoltre, in linea generale il dipendente pubblico può esprimere critiche sul funzionamento dell'istituzione, purché non usi espressioni denigratorie che ledano l'onore o la reputazione di superiori o colleghi. Se queste critiche sono contenute in messaggi riservati trasmessi ad un gruppo chiuso di destinatari tramite piattaforme messagistiche o posta elettronica, le stesse costituiscono ad ogni effetto corrispondenza riservata, come tale non divulgabile ed in ogni caso non utilizzabile a fini disciplinari.
Insomma, il contenuto delle e-mail riportate nella contestazione di addebito esprime il vissuto personale della ricorrente, ma non attribuisce al DS comportamenti oggettivamente diffamatori o illeciti. Il riferimento a "derisa, umiliata, velatamente minacciata" è soggettivo e rivolto ai colleghi, non al pubblico, al fine di ottenere un loro parere su quanto accaduto.
Francamente in uno stato di diritto non si può sanzionare una simile manifestazione di opinione, pur se discutibile e anzi non condivisibile come non condivisibile ma del tutto legittimo è il fatto che la ricorrente si sia sentita umiliata.
La sanzione appare quindi illegittima. Ma proprio per le stesse ragioni, la ricorrente non può pretendere un non meglio precisato risarcimento danni dall'amministrazione per effetto della comunicazione di dati riservati di cui lei stessa ammette di non conoscere l'autore (il presunto delatore).
Del resto, la richiesta di un ordine di esibizione per sapere chi sia stato il presunto delatore appare anche inammissibile in quanto contrasta con le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e di tutela del segnalante (c.d. whistleblower). Ai sensi del D.lgs. 24/2023, di attuazione della Direttiva UE 2019/1937, l'identità del soggetto che segnala presunte irregolarità o violazioni nell'ambiente di lavoro è coperta da riservatezza assoluta e non può essere rivelata se non nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge.
La divulgazione del nominativo del segnalatore, come richiesto dalla ricorrente, potrebbe costituire una violazione di tali norme, nonché dei principi sanciti dagli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dall'art.
2-undecies del D.lgs. 196/2003.
In altre parole, in uno stato di diritto vanno rispettati i diritti di tutti e non solo quelli della ricorrente.
Per le esposte ragioni il ricorso merita, in questi limiti, accoglimento.
Dovendosi ricordare, quanto alle allegazioni istruttorie delle parti in una causa tipicamente documentale, che: "La regola, costituzionalizzata ed immanente nel processo, della sua ragionevole durata sconsiglia l'esercizio di attività istruttorie che nel quadro probatorio complessivo non risultino decisive" (cfr. Cass.
n. 878 del 16/1/2013).
E che nel rito del lavoro, stante il divieto delle udienze di mero rinvio, ogni udienza, compresa la prima, è destinata alla discussione e quindi all'immediata pronunzia della sentenza;
né è in potere del giudice o delle parti di disporre diversamente, frazionando il processo in una moltitudine di udienze, contrarie al principio costituzionale di cui all'art. 111, 2° comma,
Cost. (Cass. n. 27457 del 22 dicembre 2006).Il giudice in questo caso non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni, prima della pronuncia della sentenza, al termine dell'udienza, nella quale le stesse parti hanno facoltà di procedere alla discussione orale, rimessa, integralmente, alla loro discrezionalità, senza che ne risulti alcuna violazione del diritto di difesa
(Cass. n. 13708 del 12.6.2007; Cass. n. 25575 del 22 ottobre 2008).
Le spese, come liquidate in dispositivo ex DM 147/2022 seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare (censura) inflitta a
[...]
e ordina al di cancellarla dal Parte_1 Controparte_2
fascicolo personale della ricorrente;
respinge ogni altra domanda e condanna il Controparte_2
a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 1300,00,
[...] Parte_1
oltre spese generali (15%) iva e cpa, da distrarsi in favore dell'Avv. Eugenio
Aurisicchio antistatario.
Roma 18.11.2025
Il Giudice
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