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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/11/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3063/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. TO ZO Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa SC RO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3063/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. PINTO MARIA C.F._2
LL e dell'Avv. FLAVIANO CURRELI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 14/02/2012, successivamente omologato dal Tribunale di Benevento in data 20/03/2012;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 4 - atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Acerra (NA) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sull'atto di matrimonio, trascritto nel pubblico registro del Comune di Acerra (NA), al n. 9, parte I, anno 2003.
2) Il padre provvederà, al mantenimento del figlio maggiorenne ed Per_1 economicamente non autosufficiente, nella misura di € 500,00 mensili da versarsi, entro il 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato a . Persona_2
La madre provvederà, al mantenimento del figlio maggiorenne ed Per_1 economicamente non autosufficiente, nella misura di € 200,00 mensili da versarsi, entro il 15 di ogni mese, sul conto corrente intestato a Per_2
Le suddette somme saranno annualmente rivalutate, a partire dall'anno
[...] successivo, in base agli indici nazionali ISTAT di variazione del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati intercorsa nel precedente anno.
3) Le spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, riguardanti la salute e l'istruzione dello stesso, saranno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
4) I coniugi stabiliscono che l'Assegno Unico, erogato dall'INPS per il figlio, resterà assegnato al padre e continuerà ad essere versato in favore dello stesso.
5) Entrambi i coniugi rinunciano a chiedere un assegno di divorzio l'uno nei confronti dell'altro, dichiarando di essere economicamente autosufficienti.
6) Le spese e le competenze legali del presente procedimento sono a carico dei ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.
pagina 2 di 4 7) I ricorrenti dichiarano di rinunciare a proporre impugnazione avverso
l'emananda sentenza della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in ACERRA il
24/04/2003 fra , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] alle condizioni sopra Parte_2 trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ACERRA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune
Anno 2003 Atto n.9 Parte I;
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
pagina 3 di 4 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
SC RO
Il Presidente
TO ZO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. TO ZO Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa SC RO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3063/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. PINTO MARIA C.F._2
LL e dell'Avv. FLAVIANO CURRELI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 14/02/2012, successivamente omologato dal Tribunale di Benevento in data 20/03/2012;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 4 - atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Acerra (NA) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sull'atto di matrimonio, trascritto nel pubblico registro del Comune di Acerra (NA), al n. 9, parte I, anno 2003.
2) Il padre provvederà, al mantenimento del figlio maggiorenne ed Per_1 economicamente non autosufficiente, nella misura di € 500,00 mensili da versarsi, entro il 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato a . Persona_2
La madre provvederà, al mantenimento del figlio maggiorenne ed Per_1 economicamente non autosufficiente, nella misura di € 200,00 mensili da versarsi, entro il 15 di ogni mese, sul conto corrente intestato a Per_2
Le suddette somme saranno annualmente rivalutate, a partire dall'anno
[...] successivo, in base agli indici nazionali ISTAT di variazione del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati intercorsa nel precedente anno.
3) Le spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, riguardanti la salute e l'istruzione dello stesso, saranno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
4) I coniugi stabiliscono che l'Assegno Unico, erogato dall'INPS per il figlio, resterà assegnato al padre e continuerà ad essere versato in favore dello stesso.
5) Entrambi i coniugi rinunciano a chiedere un assegno di divorzio l'uno nei confronti dell'altro, dichiarando di essere economicamente autosufficienti.
6) Le spese e le competenze legali del presente procedimento sono a carico dei ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.
pagina 2 di 4 7) I ricorrenti dichiarano di rinunciare a proporre impugnazione avverso
l'emananda sentenza della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in ACERRA il
24/04/2003 fra , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] alle condizioni sopra Parte_2 trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ACERRA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune
Anno 2003 Atto n.9 Parte I;
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
pagina 3 di 4 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
SC RO
Il Presidente
TO ZO
pagina 4 di 4