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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/09/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1230/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Altofonte, Corso dei Mille n. 65, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Tumminello che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante
CONTRO
, già Agente della Controparte_1 Controparte_2
Riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ex lege ed ivi P.IVA_1 domiciliata presso gli uffici siti a Palermo, in via Mariano Stabile n.182; appellata
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentantepro tempore, con Controparte_3 sede in Palermo, Largo Caronia Roberti n. 30 (P. IVA;
P.IVA_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ); CP_4 C.F._2
appellati contumaci
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21 Febbraio 2025.
Motivi della decisione
Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2072/2022 pubblicata in data 16/05/2022, all'esito del giudizio n.r.g. 16341/2020, ha dichiarato l'inefficacia dell'atto pubblico di compravendita, stipulato da e in data 13/07/2016 in Notaio Rep Parte_1 CP_4 Persona_1 n. 21522 e Racc. n. 9389 ed ha condannato i convenuti, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite che ha liquidato in € 1.384,00, oltre I.V.A., C.P.A e rimborso forfettario come per legge.
Avverso la detta sentenza ha interposto appello eccependone l'erroneità sotto vari Parte_1 profili.
Ha resistito al gravame , chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata.
Con ordinanza del 31/03/23 il Collegio ha ordinato a di integrare il Parte_1 contraddittorio nei confronti di e tale ordine è stato Parte_2 dallo stesso tempestivamente eseguito (cfr. atti depositati il 31/03/23). e CP_4
ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e sono rimasti Controparte_3 contumaci.
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 21/02/2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DI APPELLO
1.Con un unico motivo di appello, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c.
---
L'appello è infondato.
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 7/01/2021 ha agito Controparte_2 in giudizio ex art. 2901 c.c. chiedendo che venisse revocato l'atto pubblico di compravendita stipulato in Notaio (Rep. n. 21522 e Racc n. 9389), con cui aveva Persona_1 CP_4 trasferito in favore di (figlio di , socio della Parte_1 Controparte_5 [...]
la piena proprietà di ½ dell'immobile sito in Palermo, Largo Salvatore Caronia Controparte_3
Roberti n. 22, in quanto lesivo delle ragioni creditorie.
A fondamento della propria domanda, esponeva, sin dall'atto Controparte_2 introduttivo del giudizio, che fin dalla fine dell'anno 2012 la si era Controparte_3 spogliata di numerosi beni immobili appartenenti al proprio patrimonio, compreso quello oggetto del presente giudizio. Ed invero, risulta documentalmente provato che con atto di compravendita del 7/12/2012 (già dichiarato inefficace ex art. 2901 nei confronti di dal Controparte_2
Tribunale di Palermo con sentenza n. 4071/2019), la aveva trasferito Controparte_3
a e , unici proprietari della società debitrice, per la somma di € CP_4 Controparte_5
30.000,00, nella misura di ½ ciascuno, la proprietà dell'immobile oggetto della presente revocatoria e che, con successivo atto di compravendita stipulato il 13/07/2016, CP_4 aveva trasferito a la propria quota dietro corrispettivo del prezzo di € 25.000,00. Parte_1
Ora è noto che, ai sensi dell'art. 2901 ult. co. c.c., l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione. Sul punto, nulla è stato dedotto da il quale si è limitato a contestare Parte_1 la sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria senza chiarire la sua posizione soggettiva di buona o mala fede rispetto al trasferimento in suo favore di un immobile a sua volta oggetto di azione revocatoria. A questo proposito, peraltro, ben può escludersi lo stato soggettivo di buona fede di rispetto all'atto di compravendita di cui oggi si discute stante il legame di Parte_1 parentela (neanche contestato) esistente tra e i soci di Parte_1 Controparte_3
(rispettivamente padre e zio dello stesso acquirente).
Peraltro, nel caso di specie, non vi è neanche dubbio che sussista il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni), avendo l'atto di compravendita del 13/07/2016 stipulato da (socio della società ), determinato un CP_4 CP_3 peggioramento della situazione patrimoniale della , che già all'epoca Controparte_3 versava in condizioni economiche precarie, nonché più complessa la soddisfazione dei creditori, con conseguente pregiudizio delle loro ragioni.
Ancora priva di pregio è la doglianza in base alla quale il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere raggiunta la prova relativa alla conoscenza, da parte del debitore e del terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto di compravendita avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori.
A questo proposito, è consolidato in giurisprudenza l'orientamento in base al quale “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria per gli atti dispositivi a titolo oneroso successivi all'insorgenza del credito non è richiesto l'elemento soggettivo di nuocere al soddisfacimento del credito del creditore (detti "consilium fraudis" dell'alienante e "partecipatio fraudis" dell'acquirente), come - invece - nel caso in cui l'atto di disposizione a titolo oneroso sia precedente all'insorgenza del credito. Solo in questo ultimo caso, infatti, l'articolo 2901 del c.c. richiede che l'atto sia dolosamente preordinato dal debitore al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito e che il terzo sia partecipe di detta dolosa preordinazione, mentre nel caso in cui l'atto a titolo oneroso, oggetto di revocatoria, sia successivo al sorgere del credito, la norma richiede solo che tanto il debitore che il terzo conoscessero il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore” (Cass. civ. Sez. III, 18/03/2005, n. 5972).
Ebbene, quanto all'anteriorità del credito di rispetto all'atto suddetto, la Controparte_2 stessa deve infatti ritenersi ampiamente documentata dall'emissione delle cartelle di pagamento, notificate allo stesso debitore a partire dall'anno 2002 al gennaio 2012, per un importo complessivo pari ad € 1.125.941,05, sicché non può dubitarsi che il credito dalla stessa vantato fosse ampiamente noto tanto alla quanto all'acquirente, stante il Controparte_3 legame di parentela già chiarito sopra.
A ciò si aggiunga che in assenza di prova dell'effettiva onerosità dell'atto di disposizione posto in essere tra le parti (non essendo la semplice emissione degli assegni idonea a dimostrare che il pagamento sia stato effettivamente eseguito), deve concordarsi con il giudice di primo grado in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria proposta da . Controparte_2
In definitiva, la sentenza di primo grado deve trovare integrale conferma.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile- complessità bassa. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, in favore dell'Amministrazione appellata;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte di Appello di Palermo, in data 10 Settembre 2025
Palermo, 11/09/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1230/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Altofonte, Corso dei Mille n. 65, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Tumminello che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante
CONTRO
, già Agente della Controparte_1 Controparte_2
Riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ex lege ed ivi P.IVA_1 domiciliata presso gli uffici siti a Palermo, in via Mariano Stabile n.182; appellata
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentantepro tempore, con Controparte_3 sede in Palermo, Largo Caronia Roberti n. 30 (P. IVA;
P.IVA_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ); CP_4 C.F._2
appellati contumaci
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21 Febbraio 2025.
Motivi della decisione
Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2072/2022 pubblicata in data 16/05/2022, all'esito del giudizio n.r.g. 16341/2020, ha dichiarato l'inefficacia dell'atto pubblico di compravendita, stipulato da e in data 13/07/2016 in Notaio Rep Parte_1 CP_4 Persona_1 n. 21522 e Racc. n. 9389 ed ha condannato i convenuti, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite che ha liquidato in € 1.384,00, oltre I.V.A., C.P.A e rimborso forfettario come per legge.
Avverso la detta sentenza ha interposto appello eccependone l'erroneità sotto vari Parte_1 profili.
Ha resistito al gravame , chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata.
Con ordinanza del 31/03/23 il Collegio ha ordinato a di integrare il Parte_1 contraddittorio nei confronti di e tale ordine è stato Parte_2 dallo stesso tempestivamente eseguito (cfr. atti depositati il 31/03/23). e CP_4
ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e sono rimasti Controparte_3 contumaci.
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 21/02/2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DI APPELLO
1.Con un unico motivo di appello, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c.
---
L'appello è infondato.
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 7/01/2021 ha agito Controparte_2 in giudizio ex art. 2901 c.c. chiedendo che venisse revocato l'atto pubblico di compravendita stipulato in Notaio (Rep. n. 21522 e Racc n. 9389), con cui aveva Persona_1 CP_4 trasferito in favore di (figlio di , socio della Parte_1 Controparte_5 [...]
la piena proprietà di ½ dell'immobile sito in Palermo, Largo Salvatore Caronia Controparte_3
Roberti n. 22, in quanto lesivo delle ragioni creditorie.
A fondamento della propria domanda, esponeva, sin dall'atto Controparte_2 introduttivo del giudizio, che fin dalla fine dell'anno 2012 la si era Controparte_3 spogliata di numerosi beni immobili appartenenti al proprio patrimonio, compreso quello oggetto del presente giudizio. Ed invero, risulta documentalmente provato che con atto di compravendita del 7/12/2012 (già dichiarato inefficace ex art. 2901 nei confronti di dal Controparte_2
Tribunale di Palermo con sentenza n. 4071/2019), la aveva trasferito Controparte_3
a e , unici proprietari della società debitrice, per la somma di € CP_4 Controparte_5
30.000,00, nella misura di ½ ciascuno, la proprietà dell'immobile oggetto della presente revocatoria e che, con successivo atto di compravendita stipulato il 13/07/2016, CP_4 aveva trasferito a la propria quota dietro corrispettivo del prezzo di € 25.000,00. Parte_1
Ora è noto che, ai sensi dell'art. 2901 ult. co. c.c., l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione. Sul punto, nulla è stato dedotto da il quale si è limitato a contestare Parte_1 la sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria senza chiarire la sua posizione soggettiva di buona o mala fede rispetto al trasferimento in suo favore di un immobile a sua volta oggetto di azione revocatoria. A questo proposito, peraltro, ben può escludersi lo stato soggettivo di buona fede di rispetto all'atto di compravendita di cui oggi si discute stante il legame di Parte_1 parentela (neanche contestato) esistente tra e i soci di Parte_1 Controparte_3
(rispettivamente padre e zio dello stesso acquirente).
Peraltro, nel caso di specie, non vi è neanche dubbio che sussista il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni), avendo l'atto di compravendita del 13/07/2016 stipulato da (socio della società ), determinato un CP_4 CP_3 peggioramento della situazione patrimoniale della , che già all'epoca Controparte_3 versava in condizioni economiche precarie, nonché più complessa la soddisfazione dei creditori, con conseguente pregiudizio delle loro ragioni.
Ancora priva di pregio è la doglianza in base alla quale il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere raggiunta la prova relativa alla conoscenza, da parte del debitore e del terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto di compravendita avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori.
A questo proposito, è consolidato in giurisprudenza l'orientamento in base al quale “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria per gli atti dispositivi a titolo oneroso successivi all'insorgenza del credito non è richiesto l'elemento soggettivo di nuocere al soddisfacimento del credito del creditore (detti "consilium fraudis" dell'alienante e "partecipatio fraudis" dell'acquirente), come - invece - nel caso in cui l'atto di disposizione a titolo oneroso sia precedente all'insorgenza del credito. Solo in questo ultimo caso, infatti, l'articolo 2901 del c.c. richiede che l'atto sia dolosamente preordinato dal debitore al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito e che il terzo sia partecipe di detta dolosa preordinazione, mentre nel caso in cui l'atto a titolo oneroso, oggetto di revocatoria, sia successivo al sorgere del credito, la norma richiede solo che tanto il debitore che il terzo conoscessero il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore” (Cass. civ. Sez. III, 18/03/2005, n. 5972).
Ebbene, quanto all'anteriorità del credito di rispetto all'atto suddetto, la Controparte_2 stessa deve infatti ritenersi ampiamente documentata dall'emissione delle cartelle di pagamento, notificate allo stesso debitore a partire dall'anno 2002 al gennaio 2012, per un importo complessivo pari ad € 1.125.941,05, sicché non può dubitarsi che il credito dalla stessa vantato fosse ampiamente noto tanto alla quanto all'acquirente, stante il Controparte_3 legame di parentela già chiarito sopra.
A ciò si aggiunga che in assenza di prova dell'effettiva onerosità dell'atto di disposizione posto in essere tra le parti (non essendo la semplice emissione degli assegni idonea a dimostrare che il pagamento sia stato effettivamente eseguito), deve concordarsi con il giudice di primo grado in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria proposta da . Controparte_2
In definitiva, la sentenza di primo grado deve trovare integrale conferma.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile- complessità bassa. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, in favore dell'Amministrazione appellata;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte di Appello di Palermo, in data 10 Settembre 2025
Palermo, 11/09/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo