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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/12/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3913 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato DALLA VECCHIA VALENTINA
e
ER RC, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato PERON STEFANO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) assegnare la casa familiare sita in Schio (VI), Via Monsignor Mario Brun, 28/4, unitamente ad arredi e corredi (ad eccezione di quelli che si dirà infra) alla Sig.ra che vi rimarrà a vivere con le figlie, Pt_1 mentre il Sig. AR, entro e non oltre la data del 1° ottobre 2025, si trasferirà altrove, consegnando alla Sig.ra entro la medesima data, tutte le copie di chiavi della casa familiare. Sempre entro la Pt_1 data del 1° ottobre 2025, il Sig. AR porterà con sé l'armadio della nonna e alcune scansie montate nel garage dell'abitazione familiare;
porterà con sé anche il divano, le sedie bianche ed il tavolo della pagina 1 di 4 cucina ma solo nel momento in cui la Sig.ra avrà reperito altrove i medesimi beni essenziali. A far Pt_1 data dal mese di ottobre 2025 (incluso) l'intero canone di locazione della casa familiare verrà pagato dalla sig.ra Parte_1
2) Affidare la figlia ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale Persona_1 in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute della figlia, tenendo conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni.
La residenza della figlia resterà fissata presso l'abitazione materna.
Sulle modalità di visita, i genitori concordano il seguente calendario che potrà essere, solo di comune accordo, adeguato alle contingenti esigenze della figlia (in particolare il padre manifesta piena disponibilità e s'impegna ad accettare che la figlia si abitui gradualmente a pernottare presso di lui), e alle esigenze lavorative dei genitori:
1° settimana:
• starà con il papà il martedì dalle ore 17.00 sino alla mattina del mercoledì con Per_1 accompagnamento a scuola da parte del papà (eventualmente, se necessario, da parte della nonna paterna);
• il weekend con il papà dal venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.30 della domenica (dopo cena) quando la riporterà a dormire dalla mamma;
2° settimana:
• starà con il papà il martedì dalle ore 17.00 sino alla mattina del mercoledì con Per_1 accompagnamento a scuola da parte del papà (eventualmente, se necessario, da parte della nonna paterna);
• starà con il papà il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.30 (dopo cena) quando la riporterà Per_1
a dormire dalla mamma;
• il weekend con la mamma.
Le vacanze estive verranno concordate entro il 31 maggio di ogni anno, garantendo almeno due settimane, anche non consecutive, di ferie con ciascun genitore. Durante il periodo delle vacanze natalizie, i genitori trascorreranno con la figlia, alternandosi di anno in anno, il padre la Vigilia di Natale fino a prima di pranzo del 25 dicembre e la madre dal pranzo del 25 dicembre al 26 dicembre, la madre il 31 dicembre fino alla mattina del 1° gennaio, alternando altresì la giornata dell'Epifania.
Nel periodo Pasquale, sempre ad anni alternati, i figli staranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo. In caso di disaccordo tra i genitori, la figlia starà nelle tempistiche sopra pagina 2 di 4 descritte negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre.
Il compleanno della figlia verrà festeggiato garantendo almeno mezza giornata con ciascun genitore e, laddove possibile, anche festeggiandolo insieme. Ciascun genitore terrà con sé la figlia nel giorno del proprio compleanno e nel giorno della Festa della Mamma, la madre e della Festa del Papà, il padre.
3) Quanto al mantenimento della figlia il padre s'impegna a pagare un contributo mensile di euro 300,00 che verrà versato alle coordinate del conto corrente bancario intestato alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di ottobre 2025. L'adeguamento ISTAT opererà decorsi 12 mesi dal deposito del presente ricorso congiunto.
Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e il genitore che le abbia sostenute sarà tenuto a rendicontarle all'altro entro la fine del mese di riferimento e saranno rimborsate a chi le abbia anticipate entro il giorno 15 del mese successivo al relativo sostenimento. Per
l'individuazione e la determinazione di quali spese rientrino tra quelle ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario e quali, tra le spese straordinarie, necessitino o meno di preventivo accordo, i coniugi rimandano al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che dichiarano di ben conoscere.
Sarà a beneficio esclusivo della madre il 100% dell'assegno unico (ad oggi pari ad € 228 mensili), pertanto, il Sig. AR s'impegna sin da subito a sottoscrivere le pratiche necessarie all'Inps per il versamento per intero dell'importo dell'assegno unico sul conto corrente della Sig.ra Nel Pt_1 frattempo, il Sig. AR è obbligato a versare mensilmente sul conto corrente della Sig.ra Pt_1
l'intero importo pervenuto sul suo conto corrente esclusivo a titolo di Assegno Unico, entro e non oltre il giorno successivo in cui viene percepito.
4) Il Sig. AR riconosce di avere ricevuto in prestito dalla Sig.ra la somma di € 1.500,00 e Pt_1
s'impegna a restituirgliela entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
5) Le parti si rilasciano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, con facoltà per entrambi di richiedere analoghi documenti per la figlia
Persona_1
- Spese e competenze professionali integralmente compensate tra le Parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/10/2025 e AR RC hanno chiesto Parte_1 la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore Persona_2
.
[...]
All'esito dell'udienza del 20/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, pagina 3 di 4 i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore (nata il [...]), alla prevalente collocazione della stessa Per_1 presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare, sita in Schio (VI), Via Monsignor Mario Brun, 28/4, va assegnata a in Parte_1 quanto convivente con la figlia minore.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, con facoltà per entrambi di richiedere analoghi documenti per la figlia Persona_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia Persona_2 regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3913 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato DALLA VECCHIA VALENTINA
e
ER RC, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato PERON STEFANO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) assegnare la casa familiare sita in Schio (VI), Via Monsignor Mario Brun, 28/4, unitamente ad arredi e corredi (ad eccezione di quelli che si dirà infra) alla Sig.ra che vi rimarrà a vivere con le figlie, Pt_1 mentre il Sig. AR, entro e non oltre la data del 1° ottobre 2025, si trasferirà altrove, consegnando alla Sig.ra entro la medesima data, tutte le copie di chiavi della casa familiare. Sempre entro la Pt_1 data del 1° ottobre 2025, il Sig. AR porterà con sé l'armadio della nonna e alcune scansie montate nel garage dell'abitazione familiare;
porterà con sé anche il divano, le sedie bianche ed il tavolo della pagina 1 di 4 cucina ma solo nel momento in cui la Sig.ra avrà reperito altrove i medesimi beni essenziali. A far Pt_1 data dal mese di ottobre 2025 (incluso) l'intero canone di locazione della casa familiare verrà pagato dalla sig.ra Parte_1
2) Affidare la figlia ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale Persona_1 in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute della figlia, tenendo conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni.
La residenza della figlia resterà fissata presso l'abitazione materna.
Sulle modalità di visita, i genitori concordano il seguente calendario che potrà essere, solo di comune accordo, adeguato alle contingenti esigenze della figlia (in particolare il padre manifesta piena disponibilità e s'impegna ad accettare che la figlia si abitui gradualmente a pernottare presso di lui), e alle esigenze lavorative dei genitori:
1° settimana:
• starà con il papà il martedì dalle ore 17.00 sino alla mattina del mercoledì con Per_1 accompagnamento a scuola da parte del papà (eventualmente, se necessario, da parte della nonna paterna);
• il weekend con il papà dal venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.30 della domenica (dopo cena) quando la riporterà a dormire dalla mamma;
2° settimana:
• starà con il papà il martedì dalle ore 17.00 sino alla mattina del mercoledì con Per_1 accompagnamento a scuola da parte del papà (eventualmente, se necessario, da parte della nonna paterna);
• starà con il papà il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.30 (dopo cena) quando la riporterà Per_1
a dormire dalla mamma;
• il weekend con la mamma.
Le vacanze estive verranno concordate entro il 31 maggio di ogni anno, garantendo almeno due settimane, anche non consecutive, di ferie con ciascun genitore. Durante il periodo delle vacanze natalizie, i genitori trascorreranno con la figlia, alternandosi di anno in anno, il padre la Vigilia di Natale fino a prima di pranzo del 25 dicembre e la madre dal pranzo del 25 dicembre al 26 dicembre, la madre il 31 dicembre fino alla mattina del 1° gennaio, alternando altresì la giornata dell'Epifania.
Nel periodo Pasquale, sempre ad anni alternati, i figli staranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo. In caso di disaccordo tra i genitori, la figlia starà nelle tempistiche sopra pagina 2 di 4 descritte negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre.
Il compleanno della figlia verrà festeggiato garantendo almeno mezza giornata con ciascun genitore e, laddove possibile, anche festeggiandolo insieme. Ciascun genitore terrà con sé la figlia nel giorno del proprio compleanno e nel giorno della Festa della Mamma, la madre e della Festa del Papà, il padre.
3) Quanto al mantenimento della figlia il padre s'impegna a pagare un contributo mensile di euro 300,00 che verrà versato alle coordinate del conto corrente bancario intestato alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di ottobre 2025. L'adeguamento ISTAT opererà decorsi 12 mesi dal deposito del presente ricorso congiunto.
Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e il genitore che le abbia sostenute sarà tenuto a rendicontarle all'altro entro la fine del mese di riferimento e saranno rimborsate a chi le abbia anticipate entro il giorno 15 del mese successivo al relativo sostenimento. Per
l'individuazione e la determinazione di quali spese rientrino tra quelle ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario e quali, tra le spese straordinarie, necessitino o meno di preventivo accordo, i coniugi rimandano al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che dichiarano di ben conoscere.
Sarà a beneficio esclusivo della madre il 100% dell'assegno unico (ad oggi pari ad € 228 mensili), pertanto, il Sig. AR s'impegna sin da subito a sottoscrivere le pratiche necessarie all'Inps per il versamento per intero dell'importo dell'assegno unico sul conto corrente della Sig.ra Nel Pt_1 frattempo, il Sig. AR è obbligato a versare mensilmente sul conto corrente della Sig.ra Pt_1
l'intero importo pervenuto sul suo conto corrente esclusivo a titolo di Assegno Unico, entro e non oltre il giorno successivo in cui viene percepito.
4) Il Sig. AR riconosce di avere ricevuto in prestito dalla Sig.ra la somma di € 1.500,00 e Pt_1
s'impegna a restituirgliela entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
5) Le parti si rilasciano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, con facoltà per entrambi di richiedere analoghi documenti per la figlia
Persona_1
- Spese e competenze professionali integralmente compensate tra le Parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/10/2025 e AR RC hanno chiesto Parte_1 la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore Persona_2
.
[...]
All'esito dell'udienza del 20/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, pagina 3 di 4 i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore (nata il [...]), alla prevalente collocazione della stessa Per_1 presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare, sita in Schio (VI), Via Monsignor Mario Brun, 28/4, va assegnata a in Parte_1 quanto convivente con la figlia minore.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, con facoltà per entrambi di richiedere analoghi documenti per la figlia Persona_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia Persona_2 regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
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