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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 24/07/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 17 del Ruolo 2025, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 5/2/2025 da
(P.IVA ), in persona dell'institore Avv.Nicola Nero, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.Marco Cappelletto e Maria Giovanna Conti ed elet- tivamente domiciliata in Trieste presso l'Av. in forza di procura alle liti Parte_2
sottoscritta digitalmente dall'institore e trasmessa per via telematica unitamente al ri- corso d'appello
- appellante - contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 CodiceFiscale_1 CP_2 [...]
), (C.F. ), (C.F. C.F._2 CP_3 CodiceFiscale_3 Controparte_4
), costituiti in primo grado con gli Avv.Andrea Bordone e CodiceFiscale_4
Lorenzo Franceschinis, non costituiti in appello
- appellati -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.124/2024 del Tribunale di Trieste - pagamento differenze retributive. Causa chiamata all'udienza di discussione del 22/5/2025.
Conclusioni
Per l'appellante: dichiararsi l'estinzione del procedimento, nulla sulle spese.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 5/2/2025 ha proposto appello contro Parte_1
la sentenza emessa dal Tribunale di Trieste il 5/6/2024 affermando che la pronuncia
è errata perchè ha respinto l'eccezione di genericità dell'atto introduttivo del giudizio;
ha altresì respinto l'eccezione di prescrizione del credito retributivo azionato dai ri- correnti;
e, nel merito, ha ritenuto la nullità delle clausole del CCNL Mobilità Area
Attività Ferroviarie che limitano la misura della indennità di utilizzazione professio- nale da computare nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie ad Euro 12,80 ed escludono dal calcolo di tale retribuzione l'indennità per assenza dalla residenza e gli elementi non indicati nell'art.30.6 del contratto collettivo.
Con successiva nota di data 13/5/2025 in persona del procu- Parte_1
ratore speciale dott. ha dichiarato di rinunciare agli atti del procedi- Parte_3
mento, comunicando di non aver neppure notificato il ricorso d'appello.
Il giudizio deve essere perciò dichiarato estinto senza bisogno di statuire sulle spese di lite del grado, stante la mancata costituzione degli appellati, peraltro neppure citati a comparire.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: dichiara l'estinzione del processo per effetto di rinuncia agli atti;
nulla sulle spese di lite del grado.
Trieste, 22/5/2025.
Il Giudice Estensore
Il Presidente
(dott.Lucio Benvegnù) (dott.ssa Marina Caparelli)
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