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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/09/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 608/2020 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Viviana Cusolito Presidente est.,
2) dott. Ivana Acacia Consigliere,
3) dott. Stefania La Rosa Consigliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 608/2020 R..G., posta in decisione con provvedimento del
20.5.2025 emesso in esito alla udienza dell'8.5.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da c.fisc. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. GIAMPAOLO FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, Controparte_1
c.fisc. , elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti NIRTA P.IVA_1
FRANCESCO ETTORE e NIRTA MARIA che li rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLATI
OGGETTO: Vendita di cose immobili - appello avverso la Sentenza n. 179/2020 del
Tribunale di Locri pubblicata in data 27/02/2020, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 516/2013 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio depositato in data 18.10.2012 chiedeva ed otteneva Parte_1 nei confronti della un decreto Controparte_1
1 ingiuntivo per l'ammontare di € 20.000,00 oltre interessi e spese del giudizio. Esponeva di avere sottoscritto, in data 09/09/2008, una proposta di acquisto di una villetta in costruzione, proposta accettata dal legale rappresentante della società, , con impegno alla CP_1 consegna dell'immobile entro marzo 2010 e con contestuale versamento, da parte sua, di una caparra di € 10.000,00. Rilevato che la società, né entro il termine pattuito né successivamente, aveva consegnato l'immobile oggetto della proposta, chiedeva la stessa fosse condannata alla corresponsione della somma di € 20.000,00, pari al doppio della caparra versata, oltre interessi e rivalutazione.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 213/2012 emesso in data 20.11.2012 proponeva opposizione la eccependone, preliminarmente, la inefficacia in quanto tardivamente Controparte_1 notificato in seguito ad una irrituale rimessione in termini concessa dal giudice che lo aveva emesso. Rilevava, inoltre, parte opponente che le parti avevano espressamente previsto in contratto, alla clausola n. 7, una condizione essenziale secondo la quale l'efficacia del contratto era subordinata alla vendita, da parte del , del proprio immobile sito in via Pt_1
Mazzini di Brancaleone, condizione mai verificatasi.
Ritenuto che
l'unico inadempimento fosse da addebitare al (il quale non aveva comunicato, prima della data della Pt_1 consegna prevista in contratto, di non avere venduto l'immobile), e che, pertanto, ritenendo il mancato avveramento a lui imputabile, dovesse trovare applicazione la previsione di cui all'art. 1359 c.c., chiedeva che fosse dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto, non dovuta la somma richiesta dal e dichiarato, altresì, il proprio diritto a trattenere la Pt_1 somma versata a titolo di caparra, con vittoria di spese e compensi.
Il , costituendosi nel giudizio di opposizione, eccepiva preliminarmente la nullità Pt_1 della notifica dell'atto di citazione in opposizione per mancato rispetto dei termini liberi a comparire, contestava quanto dedotto da controparte in ordine alla inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e nel merito rilevava che la condizione doveva intendersi apposta nel suo esclusivo interesse e, pertanto, come tale, da lui liberamente rinunziabile anche per facta concludentia. Pertanto, stante la intervenuta rinunzia e ritenendo sussistente il grave inadempimento della società, che non aveva realizzato l'immobile, concludeva chiedendo il rigetto della opposizione ed, in subordine, la condanna della società opposta alla corresponsione “della somma di € 20.000,00 o ad altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”, con vittoria di spese e compensi.
Il giudice di primo grado, con la sentenza oggetto del presente gravame, revocava il decreto ingiuntivo ritenendo che il mancato avveramento della condizione impedisse il sorgere della pretesa creditoria in capo al e compensava le spese. Pt_1
Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello il rilevando l'erroneità della Pt_1 sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado aveva affermato che, stante il mancato avveramento della condizione, non poteva ritenersi sorto il suo diritto alla corresponsione del doppio della caparra. Rilevava che il giudice di primo grado aveva omesso di considerare che
2 sia la clausola contenuta al n. 3 (relativa al termine della consegna) che quella di cui al n. 7 dovevano ritenersi essenziali e che, dunque, doveva ritenersi grave l'inadempimento della società che aveva omesso di consegnare la villetta nel termine previsto e legittimo il recesso da lui esercitato. Rilevava che la condizione era posta nel suo esclusivo interesse e che egli vi aveva legittimamente rinunziato per facta concludentia. Rilevava poi la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non era stata decisa la domanda subordinata di riconoscimento del suo credito in favore della .
Per questi motivi
Controparte_1 concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse confermato il decreto ingiuntivo o, in subordine, riconosciuto l'esistenza del suo credito in favore della società con condanna della stessa al pagamento della somma di € 20.000,00 o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con comparsa depositata in data 11.2.2021 si costituiva la società appellata contestando il contenuto dell'atto di appello e chiedendone il rigetto. Ribadiva la irritualità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, del quale doveva essere confermata la dichiarata inefficacia, e rilevava che - contrariamente a quanto affermato dal - la condizione doveva ritenersi Pt_1 apposta nell'interesse di entrambe le parti, che dallo stesso contratto risultava che la villetta era in costruzione e che in ogni caso la rinunzia alla condizione poteva avvenire solo per iscritto. Infine rilevava che non sussistevano i presupposti per la compensazione delle spese processuali disposta in primo grado e, pertanto, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alla spese di entrambi i gradi di giudizio.
Tutto ciò premesso, al fine di accertare la sussistenza dell'inadempimento della
[...]
così come allegato dal , inadempimento che legittimerebbe la condanna CP_1 Pt_1 della società alla restituzione del doppio della caparra, è necessario accertare se la condizione apposta dalle parti al n. 7 della proposta di acquisto debba qualificarsi come posta nell'interesse del solo o di entrambe le parti e se vi sia stata, da parte del , Pt_1 Pt_1 una valida rinunzia alla stessa, rinunzia che (secondo la prospettazione del promissario acquirente) consentirebbe di ritenere valido ed efficace il contratto posto in essere fra le parti o se, al contrario, ritenuta la insussistenza della rinunzia, possa ritenersi operante la previsione di cui al 1359 cc.., dovendosi così escludere l'inadempimento della società.
Ha affermato la Suprema Corte che le parti, nella loro autonomia contrattuale, possono pattuire una condizione sospensiva o risolutiva nell'interesse esclusivo di uno soltanto dei contraenti, occorrendo al riguardo un'espressa clausola o, quanto meno, l'esistenza di una serie di elementi, idonei ad indurre il convincimento che si tratti di una condizione alla quale l'altra parte non abbia alcun interesse. Ne consegue che la parte contraente, nel cui interesse è posta la condizione, ha la facoltà di rinunziarvi sia prima, sia dopo l'avveramento o il non avveramento di essa, senza che la controparte possa comunque ostacolarne la volontà.(ex multis Cass. 17059/2011).
3 Nel contratto oggetto di causa le parti non hanno indicato espressamente se la clausola fosse stata posta nell'esclusivo interesse del , ma, tenuto conto del contenuto, ritiene la Pt_1
Corte che la stessa debba essere intesa quale condizione posta nell'esclusivo interesse del
, il quale aveva subordinato il proprio obbligo ad acquistare alla preventiva vendita di Pt_1 altro immobile di sua proprietà.
Seppur gli effetti positivi di detta condizione si sarebbero ovviamente riverberati anche sulla società ( atteso che, in caso di mancato verificarsi della condizione il contratto non sarebbe mai divenuto efficace) deve rilevarsi - rispetto alla previsione di un adempimento – che ben avrebbe potuto il promissario acquirente rinunziare a detta condizione, potendo lo stesso decidere (senza che ciò incidesse sulla posizione del promittente venditore) di acquistare ugualmente la villetta anche nel caso di mancata preventiva vendita dell'immobile di sua proprietà.
Ritenuto, dunque, che la condizione di cui alla clausola n. 7 del contratto fosse stata posta nell'esclusivo interesse del , deve tuttavia rilevarsi che il contenuto della missiva Pt_1 prodotta in atti e richiamata nella sentenza di primo grado non dimostra l'esistenza di una rinunzia per facta concludentia alla condizione, rinunzia che avrebbe comportato il venire in efficacia del contratto: invero, solo qualora il avesse chiesto l'adempimento del Pt_1 contratto, pur in assenza della vendita, si sarebbe potuto affermare che lo stesso aveva effettivamente rinunziato alla condizione.
Al contrario, tenuto conto del contenuto della missiva in atti, deve affermarsi che lo stesso abbia espressamente richiamato la sussistenza della condizione (così testualmente esprimendosi : “Tale diritto alla restituzione del doppio della caparra versata discende, e non soltanto della somma anticipata, oltre che dalla mancata concretizzazione della vendita di proprietà dell'immobile di proprietà del (condicio sine qua non per concretizzazione Pt_1 della stipulata cessione di immobile), direttamente dal fatto che le S.V.,…, non hanno realizzato la villetta”.
Le espressioni utilizzate in detta missiva, al contrario, fanno ritenere che il Pt_1 considerasse ancora vigente la condizione, della quale dichiarava il non avveramento.
Pertanto, seppur la rinunzia della condizione può avvenire anche per facta concludentia (non essendo necessaria la forma scritta, attesa la natura di elemento accessorio del contratto, ex multis Cass.19031/2022) nel caso di specie non emerge da alcun atto che il abbia Pt_1 inteso rinunziare a detta condizione, avendo, al contrario, invocato la sua efficacia.
Poiché è provato che la condizione non si è avverata, deve valutarsi se, nel caso di specie, debba trovare applicazione la previsione di cui all'art. 1359 c.c..
Sostiene, invero, la che la condizione non si sia avverata per fatto Controparte_1 imputabile al . Pt_1
Si rileva, sul punto che, secondo la Suprema Corte, l'art. 1359 c.c. (secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse
4 contrario all'avveramento), introducendo una "fictio" di avveramento a tutela di possibili comportamenti dolosi o colposi posti in essere dal soggetto controinteressato, è applicabile alla condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontà di un terzo, in parte dalla volontà di uno dei contraenti, e incombe sul creditore, che lamenti tale mancato avveramento, l'onere di provarne l'imputabilità al debitore a titolo di dolo o di colpa (Cass. 28956/2024).
Rilevato che, in realtà, per tutto quanto esposto la condizione deve ritenersi apposta nell'interesse del (e dunque, non contro il suo interesse) deve comunque affermarsi Pt_1 che sarebbe spettato alla dimostrare che il mancato avveramento della Controparte_1 condizione fosse da ricondurre a condotte del , prova che la società non ha fornito. Pt_1
La stessa, invero, non ha dimostrato (ma, di fatto nemmeno allegato) né la inerzia del Pt_1 nel mettere in vendita l'immobile richiamato nella clausola n. 7, né il rifiuto immotivato, da parte dello stesso, di eventuali proposte di vendita ricevute da terzi.
Non potendosi, dunque, ritenere operante la fictio iuris prevista dall'art. 1359 c,c. e, per quanto sopra esposto, non potendosi nemmeno ritenere che il abbia rinunziato alla Pt_1 condizione, deve affermarsi che - stante il mancato avveramento della condizione - il contratto non è mai divenuto efficace.
È principio pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo il quale “In tema di contratti condizionati, il mancato avveramento della condizione sospensiva comporta che il contratto non produce effetti giuridici, restando inefficace ab origine, salvo diversa volontà delle parti” ( Cass. Civ. Sez.II n.18392/2022).
Non avendo le parti manifestato una diversa volontà, e non avendo, conseguentemente il contratto prodotto effetti giuridici, non può discutersi di inadempimento, così apparendo, dunque, irrilevante la mancata realizzazione, da parte della della villetta Controparte_1 oggetto della proposta.
Tuttavia, dalla mancata efficacia del contratto discende il diritto delle parti alla restituzione di quanto prestato in relazione allo stesso.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte, dalla mancata efficacia del contratto, per mancato avveramento della condizione sospensiva, discende l'obbligo di restituzione della caparra, da considerarsi quale debito di valuta e non già debito di valore (Cass. 1714/2000).
Non osta, in questa sede, a tale pronunzia la circostanza che il abbia chiesto, in primo Pt_1 grado e nel presente giudizio, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della
[...]
“al pagamento del doppio della caparra o altra somma maggiore o minore”. CP_1
Invero, la Corte di Cassazione ha affermato, con principio che qui può essere richiamato in relazione alla diversa ipotesi di inefficacia del contratto rispetto a quella della inesistenza del bene oggetto del contratto, che “l'istanza di restituzione della caparra in favore del promittente acquirente deve ritenersi inclusa nella domanda, dal medesimo già formulata, di restituzione del doppio della caparra stessa nell'ambito di controversia definita con il rigetto
5 della domanda risolutoria del promittente acquirente, ma con accertamento di impossibilità sopravvenuta di trasferimento del bene oggetto del preliminare di vendita e, conseguentemente, con affermazione del carattere di indebito assunto dalla medesima caparra.(Cass. 21262/2020).
Come rilevato, infatti, in seguito alla mancata efficacia del contratto, indebita diventa la corresponsione della caparra.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, la deve essere condannata Controparte_1 alla restituzione della somma di € 10.000,00, somma maggiorata di interessi dalla messa in mora in atti (18.2.2011).
Non spetta, invece, alcuna rivalutazione atteso che si tratta non già di risarcimento bensì di restituzione (come affermato dalla decisione della Suprema Corte sopra richiamata).
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, ovvero della revoca del decreto ingiuntivo e dell'accoglimento solo parziale, in questa fase del giudizio, della domanda svolta dal
, ritiene la Corte che - ravvisandosi una soccombenza reciproca – le spese di entrambi Pt_1
i gradi del giudizio debbano essere interamente compensate.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
contro
E
[...] Controparte_1 CP_1
così decide:
[...]
1) In parziale accoglimento dell'appello, condanna
[...]
alla restituzione in favore di Controparte_1 della somma di € 10.000,00, maggiorata di interessi dalla messa in Parte_1 mora in atti (18.2.2011);
2) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
24/09/2025.
. IL PRESIDENTE EST.
(dott. Viviana Cusolito )
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Viviana Cusolito Presidente est.,
2) dott. Ivana Acacia Consigliere,
3) dott. Stefania La Rosa Consigliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 608/2020 R..G., posta in decisione con provvedimento del
20.5.2025 emesso in esito alla udienza dell'8.5.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da c.fisc. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. GIAMPAOLO FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, Controparte_1
c.fisc. , elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti NIRTA P.IVA_1
FRANCESCO ETTORE e NIRTA MARIA che li rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLATI
OGGETTO: Vendita di cose immobili - appello avverso la Sentenza n. 179/2020 del
Tribunale di Locri pubblicata in data 27/02/2020, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 516/2013 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio depositato in data 18.10.2012 chiedeva ed otteneva Parte_1 nei confronti della un decreto Controparte_1
1 ingiuntivo per l'ammontare di € 20.000,00 oltre interessi e spese del giudizio. Esponeva di avere sottoscritto, in data 09/09/2008, una proposta di acquisto di una villetta in costruzione, proposta accettata dal legale rappresentante della società, , con impegno alla CP_1 consegna dell'immobile entro marzo 2010 e con contestuale versamento, da parte sua, di una caparra di € 10.000,00. Rilevato che la società, né entro il termine pattuito né successivamente, aveva consegnato l'immobile oggetto della proposta, chiedeva la stessa fosse condannata alla corresponsione della somma di € 20.000,00, pari al doppio della caparra versata, oltre interessi e rivalutazione.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 213/2012 emesso in data 20.11.2012 proponeva opposizione la eccependone, preliminarmente, la inefficacia in quanto tardivamente Controparte_1 notificato in seguito ad una irrituale rimessione in termini concessa dal giudice che lo aveva emesso. Rilevava, inoltre, parte opponente che le parti avevano espressamente previsto in contratto, alla clausola n. 7, una condizione essenziale secondo la quale l'efficacia del contratto era subordinata alla vendita, da parte del , del proprio immobile sito in via Pt_1
Mazzini di Brancaleone, condizione mai verificatasi.
Ritenuto che
l'unico inadempimento fosse da addebitare al (il quale non aveva comunicato, prima della data della Pt_1 consegna prevista in contratto, di non avere venduto l'immobile), e che, pertanto, ritenendo il mancato avveramento a lui imputabile, dovesse trovare applicazione la previsione di cui all'art. 1359 c.c., chiedeva che fosse dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto, non dovuta la somma richiesta dal e dichiarato, altresì, il proprio diritto a trattenere la Pt_1 somma versata a titolo di caparra, con vittoria di spese e compensi.
Il , costituendosi nel giudizio di opposizione, eccepiva preliminarmente la nullità Pt_1 della notifica dell'atto di citazione in opposizione per mancato rispetto dei termini liberi a comparire, contestava quanto dedotto da controparte in ordine alla inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e nel merito rilevava che la condizione doveva intendersi apposta nel suo esclusivo interesse e, pertanto, come tale, da lui liberamente rinunziabile anche per facta concludentia. Pertanto, stante la intervenuta rinunzia e ritenendo sussistente il grave inadempimento della società, che non aveva realizzato l'immobile, concludeva chiedendo il rigetto della opposizione ed, in subordine, la condanna della società opposta alla corresponsione “della somma di € 20.000,00 o ad altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”, con vittoria di spese e compensi.
Il giudice di primo grado, con la sentenza oggetto del presente gravame, revocava il decreto ingiuntivo ritenendo che il mancato avveramento della condizione impedisse il sorgere della pretesa creditoria in capo al e compensava le spese. Pt_1
Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello il rilevando l'erroneità della Pt_1 sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado aveva affermato che, stante il mancato avveramento della condizione, non poteva ritenersi sorto il suo diritto alla corresponsione del doppio della caparra. Rilevava che il giudice di primo grado aveva omesso di considerare che
2 sia la clausola contenuta al n. 3 (relativa al termine della consegna) che quella di cui al n. 7 dovevano ritenersi essenziali e che, dunque, doveva ritenersi grave l'inadempimento della società che aveva omesso di consegnare la villetta nel termine previsto e legittimo il recesso da lui esercitato. Rilevava che la condizione era posta nel suo esclusivo interesse e che egli vi aveva legittimamente rinunziato per facta concludentia. Rilevava poi la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non era stata decisa la domanda subordinata di riconoscimento del suo credito in favore della .
Per questi motivi
Controparte_1 concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse confermato il decreto ingiuntivo o, in subordine, riconosciuto l'esistenza del suo credito in favore della società con condanna della stessa al pagamento della somma di € 20.000,00 o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con comparsa depositata in data 11.2.2021 si costituiva la società appellata contestando il contenuto dell'atto di appello e chiedendone il rigetto. Ribadiva la irritualità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, del quale doveva essere confermata la dichiarata inefficacia, e rilevava che - contrariamente a quanto affermato dal - la condizione doveva ritenersi Pt_1 apposta nell'interesse di entrambe le parti, che dallo stesso contratto risultava che la villetta era in costruzione e che in ogni caso la rinunzia alla condizione poteva avvenire solo per iscritto. Infine rilevava che non sussistevano i presupposti per la compensazione delle spese processuali disposta in primo grado e, pertanto, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alla spese di entrambi i gradi di giudizio.
Tutto ciò premesso, al fine di accertare la sussistenza dell'inadempimento della
[...]
così come allegato dal , inadempimento che legittimerebbe la condanna CP_1 Pt_1 della società alla restituzione del doppio della caparra, è necessario accertare se la condizione apposta dalle parti al n. 7 della proposta di acquisto debba qualificarsi come posta nell'interesse del solo o di entrambe le parti e se vi sia stata, da parte del , Pt_1 Pt_1 una valida rinunzia alla stessa, rinunzia che (secondo la prospettazione del promissario acquirente) consentirebbe di ritenere valido ed efficace il contratto posto in essere fra le parti o se, al contrario, ritenuta la insussistenza della rinunzia, possa ritenersi operante la previsione di cui al 1359 cc.., dovendosi così escludere l'inadempimento della società.
Ha affermato la Suprema Corte che le parti, nella loro autonomia contrattuale, possono pattuire una condizione sospensiva o risolutiva nell'interesse esclusivo di uno soltanto dei contraenti, occorrendo al riguardo un'espressa clausola o, quanto meno, l'esistenza di una serie di elementi, idonei ad indurre il convincimento che si tratti di una condizione alla quale l'altra parte non abbia alcun interesse. Ne consegue che la parte contraente, nel cui interesse è posta la condizione, ha la facoltà di rinunziarvi sia prima, sia dopo l'avveramento o il non avveramento di essa, senza che la controparte possa comunque ostacolarne la volontà.(ex multis Cass. 17059/2011).
3 Nel contratto oggetto di causa le parti non hanno indicato espressamente se la clausola fosse stata posta nell'esclusivo interesse del , ma, tenuto conto del contenuto, ritiene la Pt_1
Corte che la stessa debba essere intesa quale condizione posta nell'esclusivo interesse del
, il quale aveva subordinato il proprio obbligo ad acquistare alla preventiva vendita di Pt_1 altro immobile di sua proprietà.
Seppur gli effetti positivi di detta condizione si sarebbero ovviamente riverberati anche sulla società ( atteso che, in caso di mancato verificarsi della condizione il contratto non sarebbe mai divenuto efficace) deve rilevarsi - rispetto alla previsione di un adempimento – che ben avrebbe potuto il promissario acquirente rinunziare a detta condizione, potendo lo stesso decidere (senza che ciò incidesse sulla posizione del promittente venditore) di acquistare ugualmente la villetta anche nel caso di mancata preventiva vendita dell'immobile di sua proprietà.
Ritenuto, dunque, che la condizione di cui alla clausola n. 7 del contratto fosse stata posta nell'esclusivo interesse del , deve tuttavia rilevarsi che il contenuto della missiva Pt_1 prodotta in atti e richiamata nella sentenza di primo grado non dimostra l'esistenza di una rinunzia per facta concludentia alla condizione, rinunzia che avrebbe comportato il venire in efficacia del contratto: invero, solo qualora il avesse chiesto l'adempimento del Pt_1 contratto, pur in assenza della vendita, si sarebbe potuto affermare che lo stesso aveva effettivamente rinunziato alla condizione.
Al contrario, tenuto conto del contenuto della missiva in atti, deve affermarsi che lo stesso abbia espressamente richiamato la sussistenza della condizione (così testualmente esprimendosi : “Tale diritto alla restituzione del doppio della caparra versata discende, e non soltanto della somma anticipata, oltre che dalla mancata concretizzazione della vendita di proprietà dell'immobile di proprietà del (condicio sine qua non per concretizzazione Pt_1 della stipulata cessione di immobile), direttamente dal fatto che le S.V.,…, non hanno realizzato la villetta”.
Le espressioni utilizzate in detta missiva, al contrario, fanno ritenere che il Pt_1 considerasse ancora vigente la condizione, della quale dichiarava il non avveramento.
Pertanto, seppur la rinunzia della condizione può avvenire anche per facta concludentia (non essendo necessaria la forma scritta, attesa la natura di elemento accessorio del contratto, ex multis Cass.19031/2022) nel caso di specie non emerge da alcun atto che il abbia Pt_1 inteso rinunziare a detta condizione, avendo, al contrario, invocato la sua efficacia.
Poiché è provato che la condizione non si è avverata, deve valutarsi se, nel caso di specie, debba trovare applicazione la previsione di cui all'art. 1359 c.c..
Sostiene, invero, la che la condizione non si sia avverata per fatto Controparte_1 imputabile al . Pt_1
Si rileva, sul punto che, secondo la Suprema Corte, l'art. 1359 c.c. (secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse
4 contrario all'avveramento), introducendo una "fictio" di avveramento a tutela di possibili comportamenti dolosi o colposi posti in essere dal soggetto controinteressato, è applicabile alla condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontà di un terzo, in parte dalla volontà di uno dei contraenti, e incombe sul creditore, che lamenti tale mancato avveramento, l'onere di provarne l'imputabilità al debitore a titolo di dolo o di colpa (Cass. 28956/2024).
Rilevato che, in realtà, per tutto quanto esposto la condizione deve ritenersi apposta nell'interesse del (e dunque, non contro il suo interesse) deve comunque affermarsi Pt_1 che sarebbe spettato alla dimostrare che il mancato avveramento della Controparte_1 condizione fosse da ricondurre a condotte del , prova che la società non ha fornito. Pt_1
La stessa, invero, non ha dimostrato (ma, di fatto nemmeno allegato) né la inerzia del Pt_1 nel mettere in vendita l'immobile richiamato nella clausola n. 7, né il rifiuto immotivato, da parte dello stesso, di eventuali proposte di vendita ricevute da terzi.
Non potendosi, dunque, ritenere operante la fictio iuris prevista dall'art. 1359 c,c. e, per quanto sopra esposto, non potendosi nemmeno ritenere che il abbia rinunziato alla Pt_1 condizione, deve affermarsi che - stante il mancato avveramento della condizione - il contratto non è mai divenuto efficace.
È principio pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo il quale “In tema di contratti condizionati, il mancato avveramento della condizione sospensiva comporta che il contratto non produce effetti giuridici, restando inefficace ab origine, salvo diversa volontà delle parti” ( Cass. Civ. Sez.II n.18392/2022).
Non avendo le parti manifestato una diversa volontà, e non avendo, conseguentemente il contratto prodotto effetti giuridici, non può discutersi di inadempimento, così apparendo, dunque, irrilevante la mancata realizzazione, da parte della della villetta Controparte_1 oggetto della proposta.
Tuttavia, dalla mancata efficacia del contratto discende il diritto delle parti alla restituzione di quanto prestato in relazione allo stesso.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte, dalla mancata efficacia del contratto, per mancato avveramento della condizione sospensiva, discende l'obbligo di restituzione della caparra, da considerarsi quale debito di valuta e non già debito di valore (Cass. 1714/2000).
Non osta, in questa sede, a tale pronunzia la circostanza che il abbia chiesto, in primo Pt_1 grado e nel presente giudizio, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della
[...]
“al pagamento del doppio della caparra o altra somma maggiore o minore”. CP_1
Invero, la Corte di Cassazione ha affermato, con principio che qui può essere richiamato in relazione alla diversa ipotesi di inefficacia del contratto rispetto a quella della inesistenza del bene oggetto del contratto, che “l'istanza di restituzione della caparra in favore del promittente acquirente deve ritenersi inclusa nella domanda, dal medesimo già formulata, di restituzione del doppio della caparra stessa nell'ambito di controversia definita con il rigetto
5 della domanda risolutoria del promittente acquirente, ma con accertamento di impossibilità sopravvenuta di trasferimento del bene oggetto del preliminare di vendita e, conseguentemente, con affermazione del carattere di indebito assunto dalla medesima caparra.(Cass. 21262/2020).
Come rilevato, infatti, in seguito alla mancata efficacia del contratto, indebita diventa la corresponsione della caparra.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, la deve essere condannata Controparte_1 alla restituzione della somma di € 10.000,00, somma maggiorata di interessi dalla messa in mora in atti (18.2.2011).
Non spetta, invece, alcuna rivalutazione atteso che si tratta non già di risarcimento bensì di restituzione (come affermato dalla decisione della Suprema Corte sopra richiamata).
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, ovvero della revoca del decreto ingiuntivo e dell'accoglimento solo parziale, in questa fase del giudizio, della domanda svolta dal
, ritiene la Corte che - ravvisandosi una soccombenza reciproca – le spese di entrambi Pt_1
i gradi del giudizio debbano essere interamente compensate.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
contro
E
[...] Controparte_1 CP_1
così decide:
[...]
1) In parziale accoglimento dell'appello, condanna
[...]
alla restituzione in favore di Controparte_1 della somma di € 10.000,00, maggiorata di interessi dalla messa in Parte_1 mora in atti (18.2.2011);
2) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
24/09/2025.
. IL PRESIDENTE EST.
(dott. Viviana Cusolito )
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