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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/04/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 11.4.2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 111/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Enrico Bet
Domicilio eletto: Genova, Via Corsica 2/5, presso lo studio del difensore
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: Avv. Barbara Bocca
Domicilio eletto: Genova, Via Assarotti 15/6 bis
Presso lo studio del difensore
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto emesso il 18.01.2024)
avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della IA NO nata fuori dal matrimonio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 27.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o Parte_1 la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver intrattenuto con una relazione affettiva di CP_1 brevissima durata ormai da tempo terminata;
- Che dall'unione, il 02.05.2023, è nata in [...] la IA , Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori;
- Che la bambina viene ancora allattata dalla madre e non può perciò trascorrere intere giornate col padre;
- Che quest'ultimo non ha mai provveduto a versare somme per il mantenimento della IA;
- Di svolgere attività lavorativa come OSS con retribuzione pari a circa € 1.500,00 al mese in caso di svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno;
- Che al momento della ripresa lavorativa sarà in servizio presso l'Ospedale San Martino con orario part-time e conseguente riduzione della relativa busta paga;
- Di abitare insieme alla madre in immobile di cui è titolare, in parti uguali con la sorella, della nuda proprietà mentre l'usufrutto è della madre;
- Che svolge attività lavorativa come infermiere presso ASL 3, con CP_2 orario a turni ed entrate superiori ad € 1.700,00 mensili.
Su tali presupposti chiedeva:
- L' affidamento condiviso della IA ad entrambi di genitori, con collocazione presso la madre,
- La regolamentazione del regime di visita della IA al padre secondo le modalità indicate in ricorso,
- La previsione di un contributo di mantenimento per la IA da porre a carico del padre nella misura di euro 500,00 mensili, oltre alla sua partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, con versamento diretto da parte del datore di lavoro;
- Il versamento di tale cifra dal mese di maggio 2023 ovvero il pagamento di una somma pari ad € 4.000,00 a titolo di risarcimento per il mancato mantenimento della IA.
Con vittoria delle spese.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 (da ora anche il resistente o il padre) si costituiva in CP_1 giudizio allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver anch'egli adito il Tribunale con ricorso depositato il 28.12.2023 (RG 134/2024);
- Che In entrambi i decreti di fissazione di udienza, il Giudice ha disposto che i Servizi Sociali del Comune di Genova territorialmente competenti provvedessero alla presa in carico del nucleo;
- Di aver richiesto, fin dai primi mesi dalla nascita alla bambina, un supporto a Servizi Sociali per vedere garantito l'esercizio del suo diritto di visita alla IA;
- Di aver provveduto ad acquistare pannolini, integratori per la mamma e la bambina, medicine, di aver contribuito alle spese di asilo e di aver effettuato da marzo 2024 un versamento alla madre di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della piccola;
Per_2
- Che al compimento del primo anno di età della IA (2 maggio 2024) la madre lavorerà anche nei turni notturni.
Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento condiviso e collocazione prevalente della NO presso la residenza materna, solo laddove la stessa risulti non contraria alle esigenze di tutela della NO all'esito della presa in carico da parte dei Servizi Sociali
- La regolamentazione del diritto di vista come indicato nelle conclusioni rassegnate nel ricorso proposto da CP_1
- La previsione di un contributo di mantenimento della IA a carico del padre nella misura di euro 250,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%;
- Il rigetto delle restanti domande.
Con le successive memorie ex art 473 bis 17 cpc le parti svolgevano le proprie reciproche contestazioni e istanze.
In particolare, la ricorrente opponeva la mancanza della documentazione bancaria e patrimoniale degli ultimi tre anni del padre e insisteva nelle conclusioni già rassegnate.
Il resistente allegava:
- Di avere una media triennale dei redditi percepiti pari ad euro 20.617,41 corrispondente a una disponibilità mensile di euro 1.718,11,
- Di essere onerato mensilmente dalle spese dipendenti da un canone di locazione ammontante ad euro 550,00 e da rate dell'importo complessivo di euro 150,00 per finanziamenti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 e chiedeva la verifica, a mezzo CTU, dell'idoneità genitoriale delle parti, riportando le conclusioni del proprio ricorso introduttivo ((RG 134/2024).
In data 07.05.2024 perveniva relazione dei Servizi Sociali incaricati che dava atto dell'attività e del positivo monitoraggio svolto in favore del nucleo, dei colloqui che si erano tenuti a sostegno dei genitori e dell'ipotesi di calendario di visite del padre con la IA concordato.
All'udienza del 08.05.2024 il giudice dava atto che al procedimento era unito il proc. n. 134/24 (introdotto da nei confronti di CP_1
) per connessione soggettiva ed oggettiva. Parte_1
Le parti, comparse personalmente, ribadivano quanto allegato nei propri atti;
in particolare, la ricorrente precisava di essersi accordata col padre della NO per percepire l'assegno unico (ora di circa € 190 al mese) al 100%. Aggiungeva che le visite paterne senza la sua presenza erano state introdotte a metà febbraio 2024, di essere d'accordo con i tempi di visita concordati con i SS e non essere contraria all'introduzione dei pernottamenti presso il padre, purché con cautela e progressività.
Il resistente dichiarava di percepire attualmente circa euro 1700/1800 mensili, di vivere da solo in zona Marassi con un canone di locazione e spese di amministrazione per complessivi euro 550 al mese e di essere favorevole al calendario proposto dai Servizi Sociali.
Le parti davano poi atto di aver raggiunto un accordo parziale circa l'affidamento in via condivisa della NO ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre, diritto di visita al padre secondo i tempi calendarizzati dal Servizio Sociale, con l'assegno unico percepito al 100% dalla madre, un contributo mensile del padre al mantenimento della IA di euro 300, le spese straordinarie della IA suddivise al 50% e con le spese della mensa dell'attuale asilo a carico del padre, come dettagliatamente indicato a verbale di udienza del 08.05.2024
Le stesse si impegnavano inoltre a contattare il Laboratorio dei Conflitti, o altra struttura di mediazione, per la loro presa in carico.
Alla successiva udienza del 15.07.2024 le parti concordavano - fermo l'accordo parziale verbalizzato alla precedente udienza e la prossima introduzione delle cene presso il padre secondo i criteri concordati con gli operatori dei SS - di introdurre un pernottamento paterno a settimana a partire dalla metà di agosto, impegnandosi periodicamente a comunicarsi i rispettivi turni di lavoro non appena ne verranno a conoscenza, in modo che il pernottamento settimanale della IA presso il padre coincida con il turno di lavoro di notte della mamma, salve eccezioni concordate.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Con ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc del 23.09.2024 in via provvisoria e urgente il Giudice delegato conferiva vigore all'accordo raggiunto dalle parti e disponeva in conseguenza recependolo nei termini indicati nella citata ordinanza con rinvio all'udienza del 27.3.2025 per esame delle relazioni dei Servizi competenti e del Consultorio ASL 3.
In data 10.03.2025 e 19.03.2025 pervenivano entrambe tali relazioni che davano atto degli interventi effettuati, della disponibilità mostrata dai genitori e del buon percorso svolto dagli stessi, anche con riferimento al Laboratorio dei Conflitti.
All'udienza del 27.03. 2025 le parti, presenti personalmente, si accordavano per consensualizzare la procedura alle seguenti condizioni:
- Conferma di tutte le condizioni di cui all'ordinanza 23.9.2004 ex art. 473 bis. 22 cpc con la precisazione che la decorrenza dell'assegno di mantenimento è a far data dal giugno 2024 anziché da giugno 2025 come per errore materiale indicato nel provvedimento.
- Assegno unico ripartito al 50% tra i genitori con decorrenza marzo 2025
- Il padre terrà con sé la IA tre pomeriggi alla settimana, comprensivamente del fine settimana con un pernotto;
si dà atto che i genitori, in quanto impegnati in turni lavorativi anche notturni variabili, si accorderanno di settimana in settimana sui giorni in questione.
- La NO trascorrerà con entrambi i genitori ad anni alterni il periodo 24- 30 dicembre;
31 dicembre mattina – 6 gennaio;
in caso di mancato accordo il primo anno la scelta spetta alla madre
- La NO trascorrerà ad anni alterni la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro; nel 2025 sarà il padre a trascorrere la Pasqua
- Il giorno del compleanno la NO starà preferibilmente con entrambi i genitori;
laddove non dovesse essere possibile starà ad anni alterni con l'uno o con l'altro con possibilità di entrambi di presenziare ad eventuali feste aperte agli amici;
il primo anno la scelta spetterà al padre.
- La NO trascorrerà le festività non domenicali con entrambi i genitori ad anni alterni
- In occasione delle ferie estive la NO starà con entrambi i genitori per 15 giorni, anche non consecutivi;
a tal fine i genitori di scambieranno le relative richieste entro il 30 maggio di anno. In caso di disaccordo prevarrà ad anni alterni la scelta di ciascun genitore;
primo anno prevarrà la scelta della madre.
- Spese compensate.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Dato atto di ciò, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M.
O S S E R V A
La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della IA NO , nata a [...] Per_1 relazione intercorsa fra le parti, deve essere accolta.
Infatti, entrambe le parti, sia con i loro atti che in sede di comparizione personale, hanno dato atto del venire meno dei presupposti a base della loro relazione sentimentale.
Nel corso del giudizio i genitori hanno raggiunto un accordo parziale già recepito con l'ordinanza del 23.09.2024 con cui sono stati pronunciati i provvedimenti provvisori ed urgenti e, successivamente, hanno richiesto di consensualizzare la procedura nei termini sopra indicati.
Le relazioni pervenute dai Servizi incaricati del monitoraggio del nucleo famigliare confermano l'esito positivo del percorso intrapreso dai genitori, la disponibilità degli stessi alla verifica di ulteriore sostegno, il superamento delle pregresse criticità e la crescita serena della piccola . Per_1
Pertanto, devono essere recepite le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della IA NO concordate dalle parti, e che si riportano in dispositivo, non apparendo le stesse contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, Visto l'art. 337 bis e ss. c.c. OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della IA NO concordate Per_1 dalle parti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 (c. f. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
30.07.1992
e
(c. f. ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
11.01.1994,
- Conferma, in quanto compatibili con la regolamentazione successiva, di tutte le condizioni di cui all'ordinanza 23.9.2004 ex art. 473 bis. 22 cpc con la precisazione che la decorrenza dell'assegno di mantenimento è a far data dal giugno 2024 anziché da giugno 2025 come per errore materiale indicato nel provvedimento. Si riporta il provvedimento richiamato
“ Affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori della IA con Per_1 collocazione abitativa prevalente presso la madre;
il padre potrà vedere e tenere con sé la IA secondo i tempi che al momento sono stati calendarizzati dal SS e riportati nella loro relazione del 3.5.2024, da incrementare progressivamente anche con l'introduzione di pernottamenti paterni, sempre tenuto conto delle esigenze della NO e degli impegni lavorativi dei genitori;
concordano (v. verbale del 15.7.2024) - ferma l'introduzione delle cene presso il padre secondo i criteri concordati con gli operatori dei SS - di introdurre un pernottamento paterno a settimana a partire dalla metà di agosto, impegnandosi periodicamente a comunicarsi i rispettivi turni di lavoro non appena ne verranno a conoscenza, in modo che il pernottamento settimanale della IA presso il padre coincida con il turno di lavoro di notte della mamma, salve eccezioni concordate.
i genitori si impegnano a comunicarsi, all'inizio di ogni mese, i rispettivi turni lavorativi, in modo da verificare già all'inizio del mese come organizzare le eventuali criticità nella applicazione del calendario dei SS (eventualmente derivanti, ad esempio, dalla sovrapposizione di turni paterni e materni), impegnandosi ad accollarsi le giornate critiche con il principio dell'alternanza.
Sotto il profilo economico concordano quanto segue:
l'assegno unico continuerà ad essere richiesto e percepito al 100% dalla madre;
il padre verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla mamma la somma di € 300 oltre rivalutazione ISTAT a partire del mese di giugno 2025, le spese straordinarie della IA sono suddivise al 50%, per la loro individuazione le parti faranno riferimento al verbale della riunione ex art.47
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 quater ORD GIUD del 15.9.2016 della IV Sezione Civile del Tribunale di Genova.
Il padre si accollerà le spese della mensa solo perché già comprese nella retta dell'attuale asilo. Con l'iscrizione ad un nuovo asilo e comunque successivamente il costo della mensa sarà a carico della mamma (secondo i criteri del verbale sopraindicato)
Le parti si impegnano a contattare il Laboratorio dei Conflitti, o altra struttura di mediazione, per essere prese in carico non appena possibile.”
- Assegno unico ripartito al 50% tra i genitori con decorrenza marzo 2025
- Il padre terrà con sé la IA tre pomeriggi alla settimana, comprensivamente del fine settimana con un pernotto;
si dà atto che i genitori, in quanto impegnati in turni lavorativi anche notturni variabili, si accorderanno di settimana in settimana sui giorni in questione.
- La NO trascorrerà con entrambi i genitori ad anni alterni il periodo 24- 30 dicembre;
31 dicembre mattina – 6 gennaio;
in caso di mancato accordo il primo anno la scelta spetta alla madre
- La NO trascorrerà ad anni alterni la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro; nel 2025 sarà il padre a trascorrere la Pasqua
- Il giorno del compleanno la NO starà preferibilmente con entrambi i genitori;
laddove non dovesse essere possibile starà ad anni alterni con l'uno o con l'altro con possibilità di entrambi di presenziare ad eventuali feste aperte agli amici;
il primo anno la scelta spetterà al padre.
- La NO trascorrerà le festività non domenicali con entrambi i genitori ad anni alterni
- In occasione delle ferie estive la NO starà con entrambi i genitori per 15 giorni, anche non consecutivi;
a tal fine i genitori di scambieranno le relative richieste entro il 30 maggio di anno. In caso di disaccordo prevarrà ad anni alterni la scelta di ciascun genitore;
primo anno prevarrà la scelta della madre.
- Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio dell'11.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV
Pagina 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 11.4.2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 111/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Enrico Bet
Domicilio eletto: Genova, Via Corsica 2/5, presso lo studio del difensore
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: Avv. Barbara Bocca
Domicilio eletto: Genova, Via Assarotti 15/6 bis
Presso lo studio del difensore
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto emesso il 18.01.2024)
avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della IA NO nata fuori dal matrimonio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 27.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o Parte_1 la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver intrattenuto con una relazione affettiva di CP_1 brevissima durata ormai da tempo terminata;
- Che dall'unione, il 02.05.2023, è nata in [...] la IA , Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori;
- Che la bambina viene ancora allattata dalla madre e non può perciò trascorrere intere giornate col padre;
- Che quest'ultimo non ha mai provveduto a versare somme per il mantenimento della IA;
- Di svolgere attività lavorativa come OSS con retribuzione pari a circa € 1.500,00 al mese in caso di svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno;
- Che al momento della ripresa lavorativa sarà in servizio presso l'Ospedale San Martino con orario part-time e conseguente riduzione della relativa busta paga;
- Di abitare insieme alla madre in immobile di cui è titolare, in parti uguali con la sorella, della nuda proprietà mentre l'usufrutto è della madre;
- Che svolge attività lavorativa come infermiere presso ASL 3, con CP_2 orario a turni ed entrate superiori ad € 1.700,00 mensili.
Su tali presupposti chiedeva:
- L' affidamento condiviso della IA ad entrambi di genitori, con collocazione presso la madre,
- La regolamentazione del regime di visita della IA al padre secondo le modalità indicate in ricorso,
- La previsione di un contributo di mantenimento per la IA da porre a carico del padre nella misura di euro 500,00 mensili, oltre alla sua partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, con versamento diretto da parte del datore di lavoro;
- Il versamento di tale cifra dal mese di maggio 2023 ovvero il pagamento di una somma pari ad € 4.000,00 a titolo di risarcimento per il mancato mantenimento della IA.
Con vittoria delle spese.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 (da ora anche il resistente o il padre) si costituiva in CP_1 giudizio allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver anch'egli adito il Tribunale con ricorso depositato il 28.12.2023 (RG 134/2024);
- Che In entrambi i decreti di fissazione di udienza, il Giudice ha disposto che i Servizi Sociali del Comune di Genova territorialmente competenti provvedessero alla presa in carico del nucleo;
- Di aver richiesto, fin dai primi mesi dalla nascita alla bambina, un supporto a Servizi Sociali per vedere garantito l'esercizio del suo diritto di visita alla IA;
- Di aver provveduto ad acquistare pannolini, integratori per la mamma e la bambina, medicine, di aver contribuito alle spese di asilo e di aver effettuato da marzo 2024 un versamento alla madre di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della piccola;
Per_2
- Che al compimento del primo anno di età della IA (2 maggio 2024) la madre lavorerà anche nei turni notturni.
Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento condiviso e collocazione prevalente della NO presso la residenza materna, solo laddove la stessa risulti non contraria alle esigenze di tutela della NO all'esito della presa in carico da parte dei Servizi Sociali
- La regolamentazione del diritto di vista come indicato nelle conclusioni rassegnate nel ricorso proposto da CP_1
- La previsione di un contributo di mantenimento della IA a carico del padre nella misura di euro 250,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%;
- Il rigetto delle restanti domande.
Con le successive memorie ex art 473 bis 17 cpc le parti svolgevano le proprie reciproche contestazioni e istanze.
In particolare, la ricorrente opponeva la mancanza della documentazione bancaria e patrimoniale degli ultimi tre anni del padre e insisteva nelle conclusioni già rassegnate.
Il resistente allegava:
- Di avere una media triennale dei redditi percepiti pari ad euro 20.617,41 corrispondente a una disponibilità mensile di euro 1.718,11,
- Di essere onerato mensilmente dalle spese dipendenti da un canone di locazione ammontante ad euro 550,00 e da rate dell'importo complessivo di euro 150,00 per finanziamenti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 e chiedeva la verifica, a mezzo CTU, dell'idoneità genitoriale delle parti, riportando le conclusioni del proprio ricorso introduttivo ((RG 134/2024).
In data 07.05.2024 perveniva relazione dei Servizi Sociali incaricati che dava atto dell'attività e del positivo monitoraggio svolto in favore del nucleo, dei colloqui che si erano tenuti a sostegno dei genitori e dell'ipotesi di calendario di visite del padre con la IA concordato.
All'udienza del 08.05.2024 il giudice dava atto che al procedimento era unito il proc. n. 134/24 (introdotto da nei confronti di CP_1
) per connessione soggettiva ed oggettiva. Parte_1
Le parti, comparse personalmente, ribadivano quanto allegato nei propri atti;
in particolare, la ricorrente precisava di essersi accordata col padre della NO per percepire l'assegno unico (ora di circa € 190 al mese) al 100%. Aggiungeva che le visite paterne senza la sua presenza erano state introdotte a metà febbraio 2024, di essere d'accordo con i tempi di visita concordati con i SS e non essere contraria all'introduzione dei pernottamenti presso il padre, purché con cautela e progressività.
Il resistente dichiarava di percepire attualmente circa euro 1700/1800 mensili, di vivere da solo in zona Marassi con un canone di locazione e spese di amministrazione per complessivi euro 550 al mese e di essere favorevole al calendario proposto dai Servizi Sociali.
Le parti davano poi atto di aver raggiunto un accordo parziale circa l'affidamento in via condivisa della NO ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre, diritto di visita al padre secondo i tempi calendarizzati dal Servizio Sociale, con l'assegno unico percepito al 100% dalla madre, un contributo mensile del padre al mantenimento della IA di euro 300, le spese straordinarie della IA suddivise al 50% e con le spese della mensa dell'attuale asilo a carico del padre, come dettagliatamente indicato a verbale di udienza del 08.05.2024
Le stesse si impegnavano inoltre a contattare il Laboratorio dei Conflitti, o altra struttura di mediazione, per la loro presa in carico.
Alla successiva udienza del 15.07.2024 le parti concordavano - fermo l'accordo parziale verbalizzato alla precedente udienza e la prossima introduzione delle cene presso il padre secondo i criteri concordati con gli operatori dei SS - di introdurre un pernottamento paterno a settimana a partire dalla metà di agosto, impegnandosi periodicamente a comunicarsi i rispettivi turni di lavoro non appena ne verranno a conoscenza, in modo che il pernottamento settimanale della IA presso il padre coincida con il turno di lavoro di notte della mamma, salve eccezioni concordate.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Con ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc del 23.09.2024 in via provvisoria e urgente il Giudice delegato conferiva vigore all'accordo raggiunto dalle parti e disponeva in conseguenza recependolo nei termini indicati nella citata ordinanza con rinvio all'udienza del 27.3.2025 per esame delle relazioni dei Servizi competenti e del Consultorio ASL 3.
In data 10.03.2025 e 19.03.2025 pervenivano entrambe tali relazioni che davano atto degli interventi effettuati, della disponibilità mostrata dai genitori e del buon percorso svolto dagli stessi, anche con riferimento al Laboratorio dei Conflitti.
All'udienza del 27.03. 2025 le parti, presenti personalmente, si accordavano per consensualizzare la procedura alle seguenti condizioni:
- Conferma di tutte le condizioni di cui all'ordinanza 23.9.2004 ex art. 473 bis. 22 cpc con la precisazione che la decorrenza dell'assegno di mantenimento è a far data dal giugno 2024 anziché da giugno 2025 come per errore materiale indicato nel provvedimento.
- Assegno unico ripartito al 50% tra i genitori con decorrenza marzo 2025
- Il padre terrà con sé la IA tre pomeriggi alla settimana, comprensivamente del fine settimana con un pernotto;
si dà atto che i genitori, in quanto impegnati in turni lavorativi anche notturni variabili, si accorderanno di settimana in settimana sui giorni in questione.
- La NO trascorrerà con entrambi i genitori ad anni alterni il periodo 24- 30 dicembre;
31 dicembre mattina – 6 gennaio;
in caso di mancato accordo il primo anno la scelta spetta alla madre
- La NO trascorrerà ad anni alterni la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro; nel 2025 sarà il padre a trascorrere la Pasqua
- Il giorno del compleanno la NO starà preferibilmente con entrambi i genitori;
laddove non dovesse essere possibile starà ad anni alterni con l'uno o con l'altro con possibilità di entrambi di presenziare ad eventuali feste aperte agli amici;
il primo anno la scelta spetterà al padre.
- La NO trascorrerà le festività non domenicali con entrambi i genitori ad anni alterni
- In occasione delle ferie estive la NO starà con entrambi i genitori per 15 giorni, anche non consecutivi;
a tal fine i genitori di scambieranno le relative richieste entro il 30 maggio di anno. In caso di disaccordo prevarrà ad anni alterni la scelta di ciascun genitore;
primo anno prevarrà la scelta della madre.
- Spese compensate.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Dato atto di ciò, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M.
O S S E R V A
La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della IA NO , nata a [...] Per_1 relazione intercorsa fra le parti, deve essere accolta.
Infatti, entrambe le parti, sia con i loro atti che in sede di comparizione personale, hanno dato atto del venire meno dei presupposti a base della loro relazione sentimentale.
Nel corso del giudizio i genitori hanno raggiunto un accordo parziale già recepito con l'ordinanza del 23.09.2024 con cui sono stati pronunciati i provvedimenti provvisori ed urgenti e, successivamente, hanno richiesto di consensualizzare la procedura nei termini sopra indicati.
Le relazioni pervenute dai Servizi incaricati del monitoraggio del nucleo famigliare confermano l'esito positivo del percorso intrapreso dai genitori, la disponibilità degli stessi alla verifica di ulteriore sostegno, il superamento delle pregresse criticità e la crescita serena della piccola . Per_1
Pertanto, devono essere recepite le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della IA NO concordate dalle parti, e che si riportano in dispositivo, non apparendo le stesse contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, Visto l'art. 337 bis e ss. c.c. OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della IA NO concordate Per_1 dalle parti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 (c. f. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
30.07.1992
e
(c. f. ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
11.01.1994,
- Conferma, in quanto compatibili con la regolamentazione successiva, di tutte le condizioni di cui all'ordinanza 23.9.2004 ex art. 473 bis. 22 cpc con la precisazione che la decorrenza dell'assegno di mantenimento è a far data dal giugno 2024 anziché da giugno 2025 come per errore materiale indicato nel provvedimento. Si riporta il provvedimento richiamato
“ Affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori della IA con Per_1 collocazione abitativa prevalente presso la madre;
il padre potrà vedere e tenere con sé la IA secondo i tempi che al momento sono stati calendarizzati dal SS e riportati nella loro relazione del 3.5.2024, da incrementare progressivamente anche con l'introduzione di pernottamenti paterni, sempre tenuto conto delle esigenze della NO e degli impegni lavorativi dei genitori;
concordano (v. verbale del 15.7.2024) - ferma l'introduzione delle cene presso il padre secondo i criteri concordati con gli operatori dei SS - di introdurre un pernottamento paterno a settimana a partire dalla metà di agosto, impegnandosi periodicamente a comunicarsi i rispettivi turni di lavoro non appena ne verranno a conoscenza, in modo che il pernottamento settimanale della IA presso il padre coincida con il turno di lavoro di notte della mamma, salve eccezioni concordate.
i genitori si impegnano a comunicarsi, all'inizio di ogni mese, i rispettivi turni lavorativi, in modo da verificare già all'inizio del mese come organizzare le eventuali criticità nella applicazione del calendario dei SS (eventualmente derivanti, ad esempio, dalla sovrapposizione di turni paterni e materni), impegnandosi ad accollarsi le giornate critiche con il principio dell'alternanza.
Sotto il profilo economico concordano quanto segue:
l'assegno unico continuerà ad essere richiesto e percepito al 100% dalla madre;
il padre verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla mamma la somma di € 300 oltre rivalutazione ISTAT a partire del mese di giugno 2025, le spese straordinarie della IA sono suddivise al 50%, per la loro individuazione le parti faranno riferimento al verbale della riunione ex art.47
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 quater ORD GIUD del 15.9.2016 della IV Sezione Civile del Tribunale di Genova.
Il padre si accollerà le spese della mensa solo perché già comprese nella retta dell'attuale asilo. Con l'iscrizione ad un nuovo asilo e comunque successivamente il costo della mensa sarà a carico della mamma (secondo i criteri del verbale sopraindicato)
Le parti si impegnano a contattare il Laboratorio dei Conflitti, o altra struttura di mediazione, per essere prese in carico non appena possibile.”
- Assegno unico ripartito al 50% tra i genitori con decorrenza marzo 2025
- Il padre terrà con sé la IA tre pomeriggi alla settimana, comprensivamente del fine settimana con un pernotto;
si dà atto che i genitori, in quanto impegnati in turni lavorativi anche notturni variabili, si accorderanno di settimana in settimana sui giorni in questione.
- La NO trascorrerà con entrambi i genitori ad anni alterni il periodo 24- 30 dicembre;
31 dicembre mattina – 6 gennaio;
in caso di mancato accordo il primo anno la scelta spetta alla madre
- La NO trascorrerà ad anni alterni la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro; nel 2025 sarà il padre a trascorrere la Pasqua
- Il giorno del compleanno la NO starà preferibilmente con entrambi i genitori;
laddove non dovesse essere possibile starà ad anni alterni con l'uno o con l'altro con possibilità di entrambi di presenziare ad eventuali feste aperte agli amici;
il primo anno la scelta spetterà al padre.
- La NO trascorrerà le festività non domenicali con entrambi i genitori ad anni alterni
- In occasione delle ferie estive la NO starà con entrambi i genitori per 15 giorni, anche non consecutivi;
a tal fine i genitori di scambieranno le relative richieste entro il 30 maggio di anno. In caso di disaccordo prevarrà ad anni alterni la scelta di ciascun genitore;
primo anno prevarrà la scelta della madre.
- Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio dell'11.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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