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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 19/09/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1058/2024 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1058/2024 r.g.
promossa da
(C.F. e P.I. ), e per essa, quale mandataria, (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, P.I. ), in persona del suo procuratore Dott.ssa rappresentata e P.IVA_2 P.IVA_3 Parte_3
difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Roberto Romani, presso il cui studio in
Terni, Piazza Europa n°5, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE
OGGETTO: Accettazione dell'eredità
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale di Spoleto, disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua: in via principale:
pagina 1 di 6 accertata la qualità di chiamato all'eredità del de cuius del Sig. Persona_1 Controparte_1
accertare l'avvenuta devoluzione della quota ereditaria del de cuius Persona_1
accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 476 codice civile, l'avvenuta accettazione tacita della stessa eredità da parte del chiamato sulle seguenti particelle: Controparte_1
proprietà ½ in SC (PG) Catasto Fabbricati, foglio 142, part. 465 sub 4, natura F/1, area urbana, Viale della resistenza, Piano T;
proprietà ½ in SC (PG) Catasto Fabbricati, foglio 142, part. 465 sub 7, natura A/7;
particella 465 sub 1; oggetto di espropriazione immobiliare;
in ogni caso, condannarsi il convenuto al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre il rimborso forf.
Spese generali, CPA e IVA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ritualmente notificato la (e per essa la Parte_1
mandataria a.p.a.) ha esposto: Pt_2
- di essere creditrice di di cui erano soci Parte_4
, e , in virtù di contratto di mutuo ipotecario Controparte_1 Controparte_2 CP_3
stipulato in data 23/07/1999 e rimasto parzialmente inadempiuto;
- che risulterebbe proprietario per la quota di ½ di immobili siti in SC Controparte_1
(PG) e contraddistinti nel Catasto Urbano di detto Comune nel modo seguente: 1) Comune di SC
(PG) Viale della Resistenza, p.t., foglio 142, part. 465 sub 4, cat. F/1; 2) Comune di SC (PG) Viale della Resistenza n°29, piano T-1-2, foglio 142, part. 465 sub 7, cat. A/7, cl. 3, cons. 7,5 vani, rendita €
813,42.;
- che tali quote immobiliari sarebbero pervenute allo stesso per successione da Persona_1
deceduto il 22/11/2019, come da dichiarazione di successione del 02/10/2020 Ufficio del Registro di
Perugia n°320456 vol. 88888 trascritta il 07/10/2020 ai numeri di formalità 21622/14695;
pagina 2 di 6 - che non risulta, tuttavia, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Perugia alcun atto di accettazione dell'eredità;
- che, pur non avendo accettato espressamente, è da considerarsi erede puro e Controparte_1
semplice perché sempre rimasto nel possesso dei beni ereditari senza effettuare l'inventario nel termine previsto dalla legge e per aver compiuto atti che costituiscono accettazione tacita della stessa.
Ha quindi concluso, stante la sussistenza di condotte imputabili al resistente inequivocamente dimostrative della volontà di accettare l'eredità da parte dello stesso, per l'ottenimento di una sentenza che accerti tale accettazione tacita, sì da poter trascrivere l'acquisto iure successionis della controparte.
Il resistente è rimasto contumace.
A seguito dell'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto (non presentatosi), è stata fissata udienza di discussione ex art. 281sexies c.p.c., nelle forme di cui all'art 127ter c.p.c., in data 18/09/2025.
* * * * *
L'azione esperita nel presente procedimento appare fondata e merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
L'azione in esame si inquadra in una richiesta di sentenza dichiarativa, di accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte del resistente ai sensi dell'art. 476 c.c., o meglio di accettazione ex lege ai sensi dell'art. 485 c.c.. Infatti tale norma ai primi due commi prevede che “Il chiamato all'eredità, quando
a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o
della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
Preliminarmente, occorre evidenziare che sussiste interesse ad agire del creditore, nella misura in cui tale statuizione costituisce presupposto necessario per aggredire i beni provenienti da tale successione.
Alla luce del quadro probatorio in atti non appare dubitabile la fondatezza dell'odierna domanda.
pagina 3 di 6 Infatti, il resistente risulta essere nel possesso degli immobili componenti il patrimonio ereditario del dante causa ossia i beni immobili siti nel Comune di SC (PG) Viale della Resistenza, Persona_1
p.t., foglio 142, part. 465 sub 4, cat. F/1 e Viale della Resistenza n°29, piano T-1-2, foglio 142, part. 465 sub 7, cat. A/7, cl. 3, cons. 7,5 vani, rendita € 813,42.
Alla data del decesso di dunque, risulta che abitasse negli immobili Persona_1 Controparte_1
in questione;
tale conclusione può trarsi sia dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta dal perito nominato dal G.E. nella procedura esecutiva n. 151/2022 R.G del Tribunale di Spoleto, Ing. nella Persona_2
quale a pag. 19 si è affermato che “all'atto della visita presso i luoghi è stato riscontrato che i beni di che trattasi risultano abitati dall'esecutato”. Inoltre, la circostanza risulta confermata anche dall'istruttoria orale;
invero, la mancata risposta al medesimo, ed in particolare ai capp. 1 e 2 (in cui si chiedeva “vero che l'immobile oggetto di esecuzione immobiliare n°151/2022 avanti al Tribunale di Spoleto e sito a SC (PG) Loc. Schiavo, Viale della
Resistenza n°29/A è occupato ed utilizzato da 2) vero che è stato regolarmente Controparte_1 Controparte_1
convocato ed ha assistito al sopralluogo effettuato presso l'immobile oggetto di causa ad opera del C.T.U. Ing. Persona_2
di Gubbio (PG)”), è significativa della veridicità di tale fatto, che deve ritenersi ammesso ai sensi dell'art. 232 co. 1 c.p.c..
Né risulta provato che abbia effettuato l'inventario nel termine legislativamente Controparte_1
previsto.
Ad abundantiam, occorre evidenziare come il convenuto abbia curato a suo favore anche le operazioni di voltura catastale;
in proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte è univoca circa la qualificazione della voltura catastale richiesta da un erede in suo favore quale atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare l'eredità di cui trattasi.
Sul punto vedesi, fra le molte, Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 7075 del 07/07/1999 secondo cui
"L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi
pagina 4 di 6 della volontà di accettare;
pertanto l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione di per sè sola inidonea a comprovare l'accettazione tacita, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi”; conf. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 5226 del 12/04/2002:
“L'accettazione tacita di eredità ex art. 476 cod. civ. ben può essere desunta dalla voltura catastale dei beni immobili appartenuti al "de cuius", trattandosi di atto rilevante non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, in quanto soltanto che intenda accettare l'eredità assume l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprietà dal "de cuius" a se stesso" e, da ultimo, Cass, civ., Sez. 2 , Sentenza n. 10796 del 11/05/2009 "... mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile”.
Circostanza, questa, che risulta documentalmente (c.t.u. e documentazione depositata nel presente giudizio).
Alla luce di tali circostanze, si ritiene che debba considerarsi erede puro e semplice Controparte_1
dell'eredità di e, in particolare, della proprietà degli immobili sopra descritti. Persona_1
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, rilevato che l'odierno accertamento risponde ad un interesse esclusivo del creditore odierno ricorrente;
che non è previsto da alcuna disposizione di legge l'obbligo di trascrizione di atti di accettazione tacita o implicita di eredità; che il resistente non si è in alcun modo opposto all'accoglimento della domanda, essendo rimasto contumace, si ritengono non ripetibili nei suoi confronti le spese di giudizio.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando sulla causa civile di primo grado iscritta a R.G. n.
1058/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che è erede puro e semplice di Controparte_1 Per_1
nato a [...] il [...], deceduto il 22/11/2019;
[...]
- Ordina la trascrizione della presente sentenza;
- Spese compensate.
Spoleto, 19/09/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 6 di 6
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1058/2024 r.g.
promossa da
(C.F. e P.I. ), e per essa, quale mandataria, (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, P.I. ), in persona del suo procuratore Dott.ssa rappresentata e P.IVA_2 P.IVA_3 Parte_3
difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Roberto Romani, presso il cui studio in
Terni, Piazza Europa n°5, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE
OGGETTO: Accettazione dell'eredità
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale di Spoleto, disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua: in via principale:
pagina 1 di 6 accertata la qualità di chiamato all'eredità del de cuius del Sig. Persona_1 Controparte_1
accertare l'avvenuta devoluzione della quota ereditaria del de cuius Persona_1
accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 476 codice civile, l'avvenuta accettazione tacita della stessa eredità da parte del chiamato sulle seguenti particelle: Controparte_1
proprietà ½ in SC (PG) Catasto Fabbricati, foglio 142, part. 465 sub 4, natura F/1, area urbana, Viale della resistenza, Piano T;
proprietà ½ in SC (PG) Catasto Fabbricati, foglio 142, part. 465 sub 7, natura A/7;
particella 465 sub 1; oggetto di espropriazione immobiliare;
in ogni caso, condannarsi il convenuto al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre il rimborso forf.
Spese generali, CPA e IVA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ritualmente notificato la (e per essa la Parte_1
mandataria a.p.a.) ha esposto: Pt_2
- di essere creditrice di di cui erano soci Parte_4
, e , in virtù di contratto di mutuo ipotecario Controparte_1 Controparte_2 CP_3
stipulato in data 23/07/1999 e rimasto parzialmente inadempiuto;
- che risulterebbe proprietario per la quota di ½ di immobili siti in SC Controparte_1
(PG) e contraddistinti nel Catasto Urbano di detto Comune nel modo seguente: 1) Comune di SC
(PG) Viale della Resistenza, p.t., foglio 142, part. 465 sub 4, cat. F/1; 2) Comune di SC (PG) Viale della Resistenza n°29, piano T-1-2, foglio 142, part. 465 sub 7, cat. A/7, cl. 3, cons. 7,5 vani, rendita €
813,42.;
- che tali quote immobiliari sarebbero pervenute allo stesso per successione da Persona_1
deceduto il 22/11/2019, come da dichiarazione di successione del 02/10/2020 Ufficio del Registro di
Perugia n°320456 vol. 88888 trascritta il 07/10/2020 ai numeri di formalità 21622/14695;
pagina 2 di 6 - che non risulta, tuttavia, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Perugia alcun atto di accettazione dell'eredità;
- che, pur non avendo accettato espressamente, è da considerarsi erede puro e Controparte_1
semplice perché sempre rimasto nel possesso dei beni ereditari senza effettuare l'inventario nel termine previsto dalla legge e per aver compiuto atti che costituiscono accettazione tacita della stessa.
Ha quindi concluso, stante la sussistenza di condotte imputabili al resistente inequivocamente dimostrative della volontà di accettare l'eredità da parte dello stesso, per l'ottenimento di una sentenza che accerti tale accettazione tacita, sì da poter trascrivere l'acquisto iure successionis della controparte.
Il resistente è rimasto contumace.
A seguito dell'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto (non presentatosi), è stata fissata udienza di discussione ex art. 281sexies c.p.c., nelle forme di cui all'art 127ter c.p.c., in data 18/09/2025.
* * * * *
L'azione esperita nel presente procedimento appare fondata e merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
L'azione in esame si inquadra in una richiesta di sentenza dichiarativa, di accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte del resistente ai sensi dell'art. 476 c.c., o meglio di accettazione ex lege ai sensi dell'art. 485 c.c.. Infatti tale norma ai primi due commi prevede che “Il chiamato all'eredità, quando
a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o
della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
Preliminarmente, occorre evidenziare che sussiste interesse ad agire del creditore, nella misura in cui tale statuizione costituisce presupposto necessario per aggredire i beni provenienti da tale successione.
Alla luce del quadro probatorio in atti non appare dubitabile la fondatezza dell'odierna domanda.
pagina 3 di 6 Infatti, il resistente risulta essere nel possesso degli immobili componenti il patrimonio ereditario del dante causa ossia i beni immobili siti nel Comune di SC (PG) Viale della Resistenza, Persona_1
p.t., foglio 142, part. 465 sub 4, cat. F/1 e Viale della Resistenza n°29, piano T-1-2, foglio 142, part. 465 sub 7, cat. A/7, cl. 3, cons. 7,5 vani, rendita € 813,42.
Alla data del decesso di dunque, risulta che abitasse negli immobili Persona_1 Controparte_1
in questione;
tale conclusione può trarsi sia dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta dal perito nominato dal G.E. nella procedura esecutiva n. 151/2022 R.G del Tribunale di Spoleto, Ing. nella Persona_2
quale a pag. 19 si è affermato che “all'atto della visita presso i luoghi è stato riscontrato che i beni di che trattasi risultano abitati dall'esecutato”. Inoltre, la circostanza risulta confermata anche dall'istruttoria orale;
invero, la mancata risposta al medesimo, ed in particolare ai capp. 1 e 2 (in cui si chiedeva “vero che l'immobile oggetto di esecuzione immobiliare n°151/2022 avanti al Tribunale di Spoleto e sito a SC (PG) Loc. Schiavo, Viale della
Resistenza n°29/A è occupato ed utilizzato da 2) vero che è stato regolarmente Controparte_1 Controparte_1
convocato ed ha assistito al sopralluogo effettuato presso l'immobile oggetto di causa ad opera del C.T.U. Ing. Persona_2
di Gubbio (PG)”), è significativa della veridicità di tale fatto, che deve ritenersi ammesso ai sensi dell'art. 232 co. 1 c.p.c..
Né risulta provato che abbia effettuato l'inventario nel termine legislativamente Controparte_1
previsto.
Ad abundantiam, occorre evidenziare come il convenuto abbia curato a suo favore anche le operazioni di voltura catastale;
in proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte è univoca circa la qualificazione della voltura catastale richiesta da un erede in suo favore quale atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare l'eredità di cui trattasi.
Sul punto vedesi, fra le molte, Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 7075 del 07/07/1999 secondo cui
"L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi
pagina 4 di 6 della volontà di accettare;
pertanto l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione di per sè sola inidonea a comprovare l'accettazione tacita, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi”; conf. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 5226 del 12/04/2002:
“L'accettazione tacita di eredità ex art. 476 cod. civ. ben può essere desunta dalla voltura catastale dei beni immobili appartenuti al "de cuius", trattandosi di atto rilevante non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, in quanto soltanto che intenda accettare l'eredità assume l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprietà dal "de cuius" a se stesso" e, da ultimo, Cass, civ., Sez. 2 , Sentenza n. 10796 del 11/05/2009 "... mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile”.
Circostanza, questa, che risulta documentalmente (c.t.u. e documentazione depositata nel presente giudizio).
Alla luce di tali circostanze, si ritiene che debba considerarsi erede puro e semplice Controparte_1
dell'eredità di e, in particolare, della proprietà degli immobili sopra descritti. Persona_1
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, rilevato che l'odierno accertamento risponde ad un interesse esclusivo del creditore odierno ricorrente;
che non è previsto da alcuna disposizione di legge l'obbligo di trascrizione di atti di accettazione tacita o implicita di eredità; che il resistente non si è in alcun modo opposto all'accoglimento della domanda, essendo rimasto contumace, si ritengono non ripetibili nei suoi confronti le spese di giudizio.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando sulla causa civile di primo grado iscritta a R.G. n.
1058/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che è erede puro e semplice di Controparte_1 Per_1
nato a [...] il [...], deceduto il 22/11/2019;
[...]
- Ordina la trascrizione della presente sentenza;
- Spese compensate.
Spoleto, 19/09/2025
Il giudice
Federico Falfari
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