CA
Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/11/2025, n. 6345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6345 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2948/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2948 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 3 ottobre 2025 e vertente
T R A
C.F. ), con sede in Roma, Piazza San Silvestro n. Parte_1 P.IVA_1
8, in persona del General Counsel e procuratore speciale Avv. Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Passalacqua e Alberto
[...]
AT ER
RECLAMANTE
E
(C.F. ), con sede in Latina, Via Controparte_1 P.IVA_2
Amaseno n. 24, in persona del legale rappresentante p.t. , Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Oreste Novelliere
RECLAMATA
CONCLUSIONI
r.g. n. 2948/2025 1 Per la reclamante)
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione, difesa ed istanza, anche istruttoria, fissata l'udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente Reclamo, in accoglimento di quest'ultimo e per tutti i motivi sopra dedotti:
- riformare/revocare/annullare integralmente il Decreto Impugnato, per tutti i motivi di
Reclamo di cui retro, §§ III.A-III.D e, per l'effetto ed in ogni caso, previo accertamento dello stato di insolvenza della debitrice ex artt. 2, co. 1, lett. b) e 121 del C.C.I.I., aprire la liquidazione giudiziale della Patanè ex art. 50, co. 5, del C.C.I.I., rimettendo gli atti al
Tribunale di Latina ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, co. 3, del
C.C.I.I.; nonché
- accertare e dichiarare la responsabilità della Patanè ex art. 96, co. 1, 3 e 4, c.p.c. e condannarla a titolo di detta responsabilità al risarcimento dei relativi danni, se del caso da determinare anche in via equitativa, per tutti i motivi di cui retro, § III.D, da insinuarsi in prededuzione al formando stato passivo;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre accessori di legge”.
Per la reclamata) “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
1. In via principale: Rigettare integralmente il reclamo proposto da e, Parte_1
per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto del Tribunale di Latina del 23 aprile
2025.
2. In via istruttoria: Disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di dei suoi registri IVA e delle relative liquidazioni periodiche, come Parte_1
specificato in narrativa.
3. In via consequenziale: Accertare e dichiarare la natura temeraria e l'intento predatorio dell'azione di e, per l'effetto, condannarla ai sensi dell'art. Parte_1
96, commi 1 e 3, c.p.c. al risarcimento di tutti i danni patiti, da liquidarsi in via equitativa, parametrandone la quantificazione al valore dell'operazione finanziaria con
(€ 12,5 miliardi), quale misura del danno potenziale e del Controparte_3
lucro cessante derivante da un'azione palesemente abusiva.
4. In via subordinata: Disporre un tentativo di conciliazione tra le parti all'udienza del
3 ottobre 2025.
r.g. n. 2948/2025 2
5. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il Pubblico Ministero, benché ritualmente citato, non ha formulato il suo parere.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La ha tempestivamente reclamato il decreto del Tribunale Parte_1
di Latina del 23.04.2025, comunicatole il 29.04.2025, che aveva respinto l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale di da essa Controparte_4
presentata in ragione: (i) dell'inidoneità della procedura liquidatoria ad assicurare un qualsiasi soddisfacimento dell'interesse creditorio del soggetto richiedente per l'incapienza della debitrice;
(ii) dell'esistenza a fronte delle posizioni creditorie azionate da di controcrediti della debitrice, di Pt_1
importo pari se non superiore, oggetto di contenziosi pendenti, afferenti in particolare alcuni brevetti ed alcuni accordi commerciali di implementazione del software del Sistema Sicve (il sistema che permette il rilevamento della velocità media lungo i tratti autostradali), tenuto conto della necessità ai fini dell'accertamento della legittimazione del creditore istante di valutare eventuali ragioni di contestazione o di estinzione per compensazione del credito da parte del debitore;
(iii) dell'offerta banco iudicis dell'importo di € 61.081,68, effettuata dalla debitrice nel corso del procedimento, pari all'ammontare dei crediti azionati da apprezzabile come elemento indicativo dell'assenza in Pt_1
capo alla debitrice della volontà di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni nelle more dell'accertamento; (iv) della mancanza di ulteriori elementi indicativi dello stato di insolvenza della debitrice forniti dal Pubblico
Ministero, della tempestività del cui intervento nel procedimento è lecito dubitare.
Nell'indicato decreto il tribunale ha anche respinto le reciproche domande di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzate dalle parti, attesa la r.g. n. 2948/2025 3 mancanza di riscontri adeguati circa il danno patito da costoro e l'irrilevanza a tal fine dell'infondatezza della domanda.
2. Il reclamo di si fonda sui seguenti motivi: Pt_1
a) violazione degli artt. 2 comma 1 lett. b) e 121 CCII, per avere il tribunale omesso di accertare lo stato di insolvenza della debitrice, che appare conclamato in ragione della compresenza di plurimi indici, quali l'abnorme indebitamento (oltre 37 miliardi di Euro, in straordinario aumento rispetto ai precedenti esercizi), l'esposizione debitoria nei confronti dell'IO venuta a raddoppiarsi dall'inizio del procedimento, l'assoluta insufficienza dell'attivo circolante (appena 100 Euro) rispetto all'indebitamento netto,
l'esposizione in bilancio di crediti non certi né liquidi né esigibili,
l'inesistenza di crediti nei propri confronti e delle altre società del gruppo, la totale assenza di beni immobili e/o di altri assets di rilevante valore, la chiusura della sede legale, la mancanza di dipendenti, l'esito del tutto infruttuoso delle procedure esecutive avviate anche da altri creditori, quale ad esempio Agenzia delle Entrate. La reclamante ha altresì contestato la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per avere il tribunale ignorato il passaggio in giudicato di sentenze e decreti che avevano accertato l'inesistenza delle pretese creditorie che asseriva di Controparte_4
vantare nei suoi confronti, pure indebitamente riportati nel bilancio 2023, e l'esistenza comunque in alcuni dei residui contenziosi ancora pendenti di pronunce sfavorevoli alla debitrice, senza considerare che non sono affatto sub iudice ma sono stati invece definiti irrevocabilmente i residui contenziosi pendenti tra la e altre società del gruppo facente Controparte_4
capo a come ad esempio il giudizio avente ad oggetto la titolarità Pt_1
della proprietà intellettuale del Sistema Sicve ed il giudizio relativo alla presunta contraffazione del brevetto facente capo alla società di CP_5
cui l'odierna debitrice è licenziataria. Ad avviso della reclamante, ancora, il decreto impugnabile non è condivisibile laddove riferisce di contestazioni della a pretese creditorie azionate in sede esecutiva Controparte_4
dall'IO, tenuto conto della strumentalità dell'iniziativa assunta dalla debitrice ai sensi degli artt. 615 ss. c.p.c. e delle dichiarazioni negative rese dai terzi pignorati;
r.g. n. 2948/2025 4 b) violazione degli artt. 2 comma 1 lett. b) e 121 CCII, per avere il tribunale ritenuto sufficiente ad escludere lo stato di insolvenza della debitrice l'offerta banco judicis di Euro 61.068,68 che la stessa debitrice aveva formulato dopo che la causa era già stata rimessa in decisione da svariati mesi, ben potendo procedere al pagamento diretto di tale importo al di fuori della sede giudiziaria, senza considerare la connotazione pubblicistica del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale e della stessa procedura concorsuale, non potendo essere la soddisfazione del credito di sufficiente ad escludere lo stato di insolvenza della debitrice;
Pt_1
c) violazione dell'art. 41 comma 5 CCII, per avere il tribunale erroneamente ritenuto tardivo l'intervento del PM (adesivo alla domanda di , Pt_1
nonostante l'atto di intervento fosse stato depositato prima della rimessione della causa in decisione, e per avere evidenziato presunte ma inesistenti irregolarità formali di detto intervento;
d) violazione dell'art. 96 c.p.c., per avere il tribunale escluso che la condotta processuale della debitrice fosse caratterizzata da mala fede o da colpa grave, pur a fronte dell'elencazione ad opera del creditore istante di comportamenti palesemente contrari alla buona fede, quali una temeraria istanza di ricusazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento e la proposizione di eccezioni e argomentazioni palesemente infondate.
3. Il reclamo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è stato ritualmente comunicato al Pubblico Ministero ed è stato notificato alla debitrice che si è costituita in data 24.09.2025, eccependo la Controparte_4
violazione dell'art. 51 comma 7 CCII per non essere stato rispettato il termine di trenta giorni tra la notificazione del reclamo e l'udienza e chiedendo nel merito il rigetto del reclamo, evidenziando la correttezza della decisione del Tribunale di Latina, che aveva tenuto conto della complessità dei rapporti di dare e avere con l'unico creditore istante, e l'insussistenza dello stato di insolvenza, in considerazione dei dati del bilancio 2023, che tra l'altro evidenziano un patrimonio netto di oltre 5 miliardi di Euro, e della recentissima offerta di acquisto della società formulata da un primario operatore finanziario internazionale, che ha valutato la società 5 miliardi di Euro.
r.g. n. 2948/2025 5 4. Il reclamo è fondato e deve essere accolto.
E' contraria al dato normativo l'eccezione di inosservanza del termine a comparire sollevata dalla società debitrice. La doglianza è stata mossa con riferimento al disposto dell'art. 51 comma 7 CCII, a norma del quale “tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni”. Tale previsione disciplina tuttavia il termine a compariere previsto per la notificazione del reclamo avverso la sentenza che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale, mentre nel caso di specie ha proposto Pt_1
reclamo avverso il decreto che ha respinto la sua istanza di apertura della liquidazione giudiziale della Ne consegue che il Controparte_4
presente procedimento non è regolato dall'art. 51 CCII, bensì dall'art. 50 dello stesso Codice, rubricato “Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale”, che prevede relativamente al termine dilatorio concesso per la difesa del reclamato l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 737 ss. c.p.c., che, come è noto, non riproducono affatto il contenuto della norma impropriamente richiamata dalla debitrice né, in coerenza con la natura deformalizzata dei procedimenti camerali, stabiliscono un termine a comparire di trenta giorni. Ciò non esclude tuttavia che debba essere concesso un termine congruo al reclamato per apprestare le sue difese, quale quello che nel caso di specie aveva a disposizione il debitore, reso edotto in vista dell'udienza del 03.10.2025 della proposizione del reclamo ad opera del creditore istante in data 09.09.2025.
5. Le ragioni appena esposte palesano l'inammissibilità dell'istanza di restituzione in termini avanzata dalla reclamata, costituitasi in data 24.09.2025, posto che la previsione del termine decadenziale per la costituzione delle parti resistenti di cui all'art. 51 comma 8 CCII trova applicazione ai reclami avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e non ai reclami ex art. 50
CCII proposti avverso il decreto di rigetto dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
6. Nel merito, deve anzitutto respingersi la petizione di principio, che per il vero è stata solo adombrata dal Giudice di prime cure, secondo la quale precluderebbe l'apertura della liquidazione giudiziale la conclamata inidoneità
r.g. n. 2948/2025 6 della procedura a garantire un qualsiasi soddisfacimento della pretesa vantata dal creditore istante per l'assoluta incapienza della società debitrice.
Ora, tale affermazione, oltre a scontrarsi con il dato normativo, risulta insanabilmente contrastante sia con il rilievo della ricorrenza di indicatori di segno contrario dello stato di decozione dedotto dal creditore istante e che postulerebbero, secondo la prospettazione del tribunale, la possibilità per la debitrice di fare fronte alle obbligazioni assunte, quale l'offerta banco iudicis rifiutata da sia con il riconoscimento della natura pubblicistica del Pt_1
procedimento di liquidazione giudiziale.
Ed invero, in presenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt.
2 e 121 CCII, il tribunale deve necessariamente procedere all'apertura della liquidazione giudiziale, non ostandovi la mancanza di un attivo aggredibile dal creditore istante e dagli altri creditori, come si evince dalla previsione tra i casi di chiusura della procedura della mancanza di attivo (art. 233 comma 1 lett. d)
CCII: “Quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i creditori prededucibili e le spese della procedura (…)”). Argomento quest'ultimo che in un noto precedente la Corte di legittimità ha speso per escludere che il sequestro di prevenzione antimafia che attinga l'intero patrimonio dell'impresa abbia un effetto preclusivo dell'apertura del fallimento (Cass. n. 608/2017).
Dunque, anche le imprese commerciali del tutto incapienti e che non abbiano i requisiti dimensionali dell'impresa minore, se insolventi, devono essere assoggettate alla liquidazione giudiziale.
7. Quanto poi alla legittimazione del creditore istante a domandare l'apertura della liquidazione giudiziale di la Corte osserva che i Controparte_4
crediti posti da a fondamento della domanda sono portati da titoli Pt_1
giudiziali definitivi, quali il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento di
TI S.p.A. (precedente denominazione di pronunciato dal Parte_1
Tribunale di Roma il 03.11.2020 e il decreto di rigetto del reclamo avverso il provvedimento appena menzionato emesso da questa Corte d'Appello il
24.01.2022. Trattasi dunque di pretese discendenti dagli unici capi condannatori
(alla rifusione delle spese di lite e al pagamento della somma ex art. 96 comma terzo c.p.c.) dei due provvedimenti ormai irretrattabili.
r.g. n. 2948/2025 7 L'accertamento dell'esistenza dei crediti e della qualità di creditore di che va necessariamente compiuta al fine di verificarne la Pt_1
legittimazione a domandare l'apertura della procedura liquidatoria, è dunque oltremodo semplificata, non trovandosi al cospetto di un credito contestato o litigioso o non definitivamente accertato.
E se è vero che nell'ambito di questo accertamento il giudice è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione dedotta o la sua intervenuta estinzione, ad esempio per compensazione (così, Cass. n. 16853/2022, Cass. n. 23494/2020), è altrettanto vero che l'apprezzamento delle posizioni creditorie che il debitore potrebbe opporre in compensazione non può prescindere dalla ricorrenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Ebbene, dal materiale probatorio raccolto non solo su iniziativa della debitrice, è emerso che: (i) una parte delle ragioni creditorie che la
[...]
asserisce di vantare in relazione all'utilizzo del software del Sistema CP_4
Sicve e al MoU (Memorandum of Understanding) sottoscritto tra il 2012 e il 2013 non vedono (che è una holding di partecipazioni che non svolge Parte_1
alcuna attività operativa) bensì altre società, come Controparte_6
e (ora, , da essa controllate, come Controparte_7 CP_8
soggetti passivi del rapporto;
(ii) con ordinanza n. 12850/2025 la Corte di
Cassazione ha respinto il ricorso per cassazione proposto da Parte_3
, sancendo che né tali società né il e le società a lui
[...] CP_8 CP_4
riferibili erano riusciti a fornire prova della titolarità del software del Sistema
Sicve e che nessun importo è dovuto dalle società controllate da in Pt_1
favore del in relazione al MoU del 2012 – 2013; (iii) i crediti di cui la CP_4
debitrice asserisce di essere titolare nei confronti di derivano da Pt_1
fatture, emesse dalla tra il 2018 e il 2023, che l'odierna Controparte_4
reclamante ha integralmente contestato e respinto rivendicando la propria estraneità a tali rivendicazioni economiche (tutte sempre afferenti all'utilizzo del richiamato software) ed informando di ciò Agenzia delle Entrate, denunciando anche la condotta del alla Procura della Repubblica;
(iv) CP_4
nessuna di queste ragioni creditorie risulta essere stata giudizialmente accertata r.g. n. 2948/2025 8 né tanto meno possiede i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità e può essere posta in compensazione con i crediti, questi sì certi, liquidi ed esigibili, che vanta nei confronti di in relazione ai Pt_1 Controparte_4
decreti del Tribunale di Roma del 03.11.2020 e della Corte d'Appello di Roma del 24.01.2022.
Deve pertanto ritenersi che sia creditore di Pt_1 Controparte_4
per le causali più volte indicate e come tale sia pienamente legittimata a domandare l'apertura della liquidazione giudiziale di detta società.
8. Nel provvedimento gravato l'accertamento negativo, o quanto meno dubitativo, in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza della
[...]
è incentrato esclusivamente sulla rilevanza dell'offerta banco iudicis CP_4
non accettata dalla creditrice, mentre la valutazione dei plurimi indicatori dello stato di decozione della debitrice prospettati e documentati dall'odierna reclamante è stata completamente pretermessa.
E' opportuno premettere che lo stato di insolvenza di una società che non ha deliberato il proprio scioglimento e messa in liquidazione, come la
[...]
non si identifica con uno squilibrio patrimoniale, ma con CP_4
l'incapacità strutturale e non transitoria di un'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con mezzi normali, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'esercizio dell'attività imprenditoriale, e si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori.
L'accertamento dello stato di insolvenza è inevitabilmente di tipo prognostico, dovendosi verificare la capacità dell'impresa di assicurarsi una redditività dei fattori produttivi tale da garantirle la possibilità di coprire per lo meno i costi di produzione, anche attraverso il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio dell'attività commerciale (v., ex multis, Cass. n.
32455/2024, Cass. n. 32280/2022, Cass. n. 7087/2022).
Ora, l'inadempimento posto a fondamento del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, che si protrae ormai da alcuni anni (i due provvedimenti giudiziari sono datati 03.11.2020 e 24.01.2022 e sono divenuti irrevocabili nei primi mesi dell'anno 2022), costituisce un primo dato indiziario dello stato di insolvenza della Controparte_4
r.g. n. 2948/2025 9 Parimenti indicativo dello stato di decozione in cui versa la società debitrice e del subitaneo aggravarsi di tale stato successivamente all'apertura del presente procedimento è il sensibile incremento del debito erariale e previdenziale, più che raddoppiatosi in pochi mesi: dal prospetto dei debiti tributari e dalla certificazione dei debiti contributivi INPS trasmessi ex art. 42 CCII al Tribunale di Latina nel mese di maggio 2024 risultava pari ad € 380.037,35, ma nel novembre 2024 notificava, tra gli altri anche Controparte_9
a atto di pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 72bis D.P.R. n. Pt_1
602/1973 deducendo di essere creditrice nei confronti di Controparte_4
in forza di 22 cartelle per un importo pari ad € 772.102,51. Al riguardo, è opportuno rilevare che l'accertamento dello stato di insolvenza deve essere effettuato con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e non alla data di avvio del procedimento ex art. 40 CCII (v. Cass. n. 24660/2020, Cass. n. 32455/2024).
Assumono poi indubbio rilievo sintomatologico dell'insolvenza la documentata sottoposizione della debitrice ad almeno tre procedure esecutive, due promosse dall'odierna reclamante (pignoramento mobiliare e pignoramento presso terzi) e una promossa da Agenzia delle Entrate
(pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 72bis D.P.R. n. 602/1973) e l'esito del tutto infruttuoso di tali procedure. Basti rilevare che dei nove operatori finanziari e creditizi compulsati da solo nel dicembre 2023 Pt_1 Parte_4
ha reso dichiarazione positiva, riconoscendosi debitrice nei confronti della ma solo per l'irrisoria somma di € 40,32, mentre i terzi Controparte_4
pignorati dall'agente della riscossione nel novembre 2024 ( Hera Pt_1
S.p.A., Movyon S.p.A. e 5T S.r.l.) hanno reso tutti dichiarazioni negative. Il pignoramento mobiliare esperito da presso la sede legale della Pt_1
debitrice non è andato a buon fine, avendone l'Ufficiale Giudiziario riscontrato la chiusura in occasione dell'accesso eseguito il 19.12.2023.
Proprio quest'ultimo dato unitamente alla considerazione che la società già nel 2023, come emerge dal relativo bilancio, non aveva dipendenti inducono a ritenere che la abbia di fatto cessato di essere operativa. Controparte_4
La cessazione dell'attività produttiva costituisce, come è noto, un altro indicatore dello stato di insolvenza (v. Cass. n. 20491/2022).
r.g. n. 2948/2025 10 9. A fronte di questi univoci dati indiziari, minimamente considerati, come detto, dal Giudice di prime cure, il rilievo dell'offerta banco iudicis formulata a mezzo di due assegni circolari emessi da per l'importo complessivo Parte_4
di € 61.081,68 appare francamente marginale e sicuramente non tale da indurre ad escludere che la versi in una condizione di Controparte_4
impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
Innanzitutto, nessuna indicazione sull'origine della provvista messa a disposizione del creditore istante è stata fornita da parte reclamata. Non è affatto certo che essa provenga da un conto corrente intestato alla
[...]
Al riguardo, basti richiamare quanto in precedenza evidenziato CP_4
circa l'irrisorietà nel mese di dicembre 2023 del saldo attivo del conto corrente intestato alla società debitrice presso (€ 40,32), l'istituto di credito che Parte_4
ha emesso i due assegni circolari, e la verosimile cessazione dell'attività operativa della società. E' dunque altamente probabile che quelle somme di denaro fossero state attinte da rapporti intestati ad altri soggetti, lo stesso o una delle altre società a lui riferibili. Controparte_2
Inoltre, quand'anche la provvista fosse stata costituita con le risorse della ciò non dimostrerebbe che l'attività solutoria della Controparte_4
società sia regolare e si estrinsechi senza sospensioni o interruzioni sia perché
l'offerta di pagamento sarebbe giunta ad oltre tre anni di distanza dalla scadenza delle obbligazioni rimaste inadempiute sia soprattutto perché non è stato documentato che la debitrice disponga di mezzi con i quali adempiere alle altre obbligazioni scadute non adempiute, tra le quali quelle di assai maggiore consistenza nei confronti dell'IO.
10. Alcuna indicazione di segno contrario al conclamato stato di decozione della si può rinvenire poi nell'offerta di acquisto della Controparte_4
società che un operatore finanziario, la , con sede Controparte_3
nel Delaware (USA) avrebbe formulato.
Trattasi infatti di un'offerta che è ampiamente scaduta e dunque non più attuale, dal momento che avrebbe dovuto essere accettata (e non lo è stata) entro e non oltre il 06.08.2025.
La Corte inoltre non può esimersi dal nutrire fondati dubbi sulla serietà di tale offerta, se si considera il ridottissimo termine concesso per l'accettazione r.g. n. 2948/2025 11 (soli due giorni), del tutto inadeguato per concludere un'ordinaria offerta di acquisizione aziendale, che peraltro era subordinata all'esecuzione di una due diligence legale e finanziaria (v. art. 1 della proposta), che in un arco temporale così ristretto non avrebbe senz'altro potuto svolgersi.
11. La capacità della debitrice di fare fronte con mezzi normali e alle scadenze pattuite alle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa non può infine senz'altro evincersi dai mirabolanti dati contabili riportati nel bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023.
L'attivo patrimoniale (€ 40.730.008.876) è costituito quasi esclusivamente da
“crediti verso clienti” (€ 40.673.163.230), avendo la iscritto in Controparte_4
detta voce i crediti derivanti dalle fatture emesse, tra le altre, nei riguardi di per l'utilizzo del software del Sistema Sicve, che l'odierna reclamante, Pt_1
come detto, ha contestato respingendole, denunciando ciò all'Agenzia delle
Entrate e alla Procura della Repubblica. Trattasi, dunque, di crediti contestati, come detto mai accertati in sede giudiziale, non certi né liquidi né esigibili, che, come correttamente dedotto da parte reclamante, non genereranno né a breve né a medio termine alcuna liquidità con la quale poter adempiere alle obbligazioni contratte. Giova al riguardo rilevare che, secondo l'insegnamento dei Giudici di legittimità, le componenti dell'attivo patrimoniale vanno considerate “non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa” (così, Cass. n. 23437/2017).
Il recente pronunciamento della Corte di Cassazione (ordinanza n.
12850/2025), del quale si è già discorso, che ha confermato le statuizioni della
Corte d'Appello di Roma, secondo le quali non era stata accertata la titolarità nemmeno in capo ad del software in uso sul Sistema Sicve, Controparte_4
rende inoltre alquanto dubbia l'appostazione tra le immobilizzazioni immateriali dei diritti di brevetto industriale e utilizzazione di opere dell'ingegno per € 56.322.959.
L'assoluta inattendibilità dei dati contabili riportati nel bilancio 2023 emerge altresì dalla constatazione dell'inclusione tra i “crediti verso clienti” di un credito di 746 milioni di Euro nei confronti del Ministero dell'Interno che, secondo la prospettazione dell'odierna reclamata, sarebbe sorto da un r.g. n. 2948/2025 12 riconoscimento del debito dello stesso Ministero. Senonché, tale atto ricognitorio non è mai intervenuto, avendo la Controparte_4
impropriamente attribuito un significato confessorio alla richiesta n.
202300004301336 del 22 novembre 2023 che il Ministero dell'Interno aveva effettuato ai sensi dell'art. 48bis D.P.R. n. 602/1973, norma che impone alla P.A. di verificare se il beneficiario di un ipotetico pagamento sia debitore nei confronti del Fisco per un importo superiore ad Euro 5.000, costringendo poi lo stesso Ministero, che era stato addirittura attinto per tale ragione da un atto di pignoramento di Agenzia delle Entrate, ad annullare la richiesta.
12. Nell'accertata ricorrenza di tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, di cui agli artt. 2 e 121 CCII, in accoglimento del reclamo proposto da Pt_1
deve essere pertanto dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della
[...]
e, in ossequio al disposto dell'art. 50 comma 5 CCII, Controparte_4
deve essere contestualmente ordinata la trasmissione degli atti al Tribunale di
Latina per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3 CCII.
Non si fa luogo naturalmente ad alcuna statuizione sulle spese, e in tal senso resta assorbito il motivo di gravame relativo alla mancata condanna ex art. 96
c.p.c. della debitrice, tenuto conto che con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è autorizzata la prenotazione a debito delle spese del procedimento, comprese quelle della comunicazione e pubblicazione della sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo, così provvede:
1) Dichiara aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_4
2) Dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Latina per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3 CCII;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
30.10.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 2948/2025 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2948 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 3 ottobre 2025 e vertente
T R A
C.F. ), con sede in Roma, Piazza San Silvestro n. Parte_1 P.IVA_1
8, in persona del General Counsel e procuratore speciale Avv. Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Passalacqua e Alberto
[...]
AT ER
RECLAMANTE
E
(C.F. ), con sede in Latina, Via Controparte_1 P.IVA_2
Amaseno n. 24, in persona del legale rappresentante p.t. , Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Oreste Novelliere
RECLAMATA
CONCLUSIONI
r.g. n. 2948/2025 1 Per la reclamante)
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione, difesa ed istanza, anche istruttoria, fissata l'udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente Reclamo, in accoglimento di quest'ultimo e per tutti i motivi sopra dedotti:
- riformare/revocare/annullare integralmente il Decreto Impugnato, per tutti i motivi di
Reclamo di cui retro, §§ III.A-III.D e, per l'effetto ed in ogni caso, previo accertamento dello stato di insolvenza della debitrice ex artt. 2, co. 1, lett. b) e 121 del C.C.I.I., aprire la liquidazione giudiziale della Patanè ex art. 50, co. 5, del C.C.I.I., rimettendo gli atti al
Tribunale di Latina ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, co. 3, del
C.C.I.I.; nonché
- accertare e dichiarare la responsabilità della Patanè ex art. 96, co. 1, 3 e 4, c.p.c. e condannarla a titolo di detta responsabilità al risarcimento dei relativi danni, se del caso da determinare anche in via equitativa, per tutti i motivi di cui retro, § III.D, da insinuarsi in prededuzione al formando stato passivo;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre accessori di legge”.
Per la reclamata) “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
1. In via principale: Rigettare integralmente il reclamo proposto da e, Parte_1
per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto del Tribunale di Latina del 23 aprile
2025.
2. In via istruttoria: Disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di dei suoi registri IVA e delle relative liquidazioni periodiche, come Parte_1
specificato in narrativa.
3. In via consequenziale: Accertare e dichiarare la natura temeraria e l'intento predatorio dell'azione di e, per l'effetto, condannarla ai sensi dell'art. Parte_1
96, commi 1 e 3, c.p.c. al risarcimento di tutti i danni patiti, da liquidarsi in via equitativa, parametrandone la quantificazione al valore dell'operazione finanziaria con
(€ 12,5 miliardi), quale misura del danno potenziale e del Controparte_3
lucro cessante derivante da un'azione palesemente abusiva.
4. In via subordinata: Disporre un tentativo di conciliazione tra le parti all'udienza del
3 ottobre 2025.
r.g. n. 2948/2025 2
5. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il Pubblico Ministero, benché ritualmente citato, non ha formulato il suo parere.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La ha tempestivamente reclamato il decreto del Tribunale Parte_1
di Latina del 23.04.2025, comunicatole il 29.04.2025, che aveva respinto l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale di da essa Controparte_4
presentata in ragione: (i) dell'inidoneità della procedura liquidatoria ad assicurare un qualsiasi soddisfacimento dell'interesse creditorio del soggetto richiedente per l'incapienza della debitrice;
(ii) dell'esistenza a fronte delle posizioni creditorie azionate da di controcrediti della debitrice, di Pt_1
importo pari se non superiore, oggetto di contenziosi pendenti, afferenti in particolare alcuni brevetti ed alcuni accordi commerciali di implementazione del software del Sistema Sicve (il sistema che permette il rilevamento della velocità media lungo i tratti autostradali), tenuto conto della necessità ai fini dell'accertamento della legittimazione del creditore istante di valutare eventuali ragioni di contestazione o di estinzione per compensazione del credito da parte del debitore;
(iii) dell'offerta banco iudicis dell'importo di € 61.081,68, effettuata dalla debitrice nel corso del procedimento, pari all'ammontare dei crediti azionati da apprezzabile come elemento indicativo dell'assenza in Pt_1
capo alla debitrice della volontà di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni nelle more dell'accertamento; (iv) della mancanza di ulteriori elementi indicativi dello stato di insolvenza della debitrice forniti dal Pubblico
Ministero, della tempestività del cui intervento nel procedimento è lecito dubitare.
Nell'indicato decreto il tribunale ha anche respinto le reciproche domande di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzate dalle parti, attesa la r.g. n. 2948/2025 3 mancanza di riscontri adeguati circa il danno patito da costoro e l'irrilevanza a tal fine dell'infondatezza della domanda.
2. Il reclamo di si fonda sui seguenti motivi: Pt_1
a) violazione degli artt. 2 comma 1 lett. b) e 121 CCII, per avere il tribunale omesso di accertare lo stato di insolvenza della debitrice, che appare conclamato in ragione della compresenza di plurimi indici, quali l'abnorme indebitamento (oltre 37 miliardi di Euro, in straordinario aumento rispetto ai precedenti esercizi), l'esposizione debitoria nei confronti dell'IO venuta a raddoppiarsi dall'inizio del procedimento, l'assoluta insufficienza dell'attivo circolante (appena 100 Euro) rispetto all'indebitamento netto,
l'esposizione in bilancio di crediti non certi né liquidi né esigibili,
l'inesistenza di crediti nei propri confronti e delle altre società del gruppo, la totale assenza di beni immobili e/o di altri assets di rilevante valore, la chiusura della sede legale, la mancanza di dipendenti, l'esito del tutto infruttuoso delle procedure esecutive avviate anche da altri creditori, quale ad esempio Agenzia delle Entrate. La reclamante ha altresì contestato la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per avere il tribunale ignorato il passaggio in giudicato di sentenze e decreti che avevano accertato l'inesistenza delle pretese creditorie che asseriva di Controparte_4
vantare nei suoi confronti, pure indebitamente riportati nel bilancio 2023, e l'esistenza comunque in alcuni dei residui contenziosi ancora pendenti di pronunce sfavorevoli alla debitrice, senza considerare che non sono affatto sub iudice ma sono stati invece definiti irrevocabilmente i residui contenziosi pendenti tra la e altre società del gruppo facente Controparte_4
capo a come ad esempio il giudizio avente ad oggetto la titolarità Pt_1
della proprietà intellettuale del Sistema Sicve ed il giudizio relativo alla presunta contraffazione del brevetto facente capo alla società di CP_5
cui l'odierna debitrice è licenziataria. Ad avviso della reclamante, ancora, il decreto impugnabile non è condivisibile laddove riferisce di contestazioni della a pretese creditorie azionate in sede esecutiva Controparte_4
dall'IO, tenuto conto della strumentalità dell'iniziativa assunta dalla debitrice ai sensi degli artt. 615 ss. c.p.c. e delle dichiarazioni negative rese dai terzi pignorati;
r.g. n. 2948/2025 4 b) violazione degli artt. 2 comma 1 lett. b) e 121 CCII, per avere il tribunale ritenuto sufficiente ad escludere lo stato di insolvenza della debitrice l'offerta banco judicis di Euro 61.068,68 che la stessa debitrice aveva formulato dopo che la causa era già stata rimessa in decisione da svariati mesi, ben potendo procedere al pagamento diretto di tale importo al di fuori della sede giudiziaria, senza considerare la connotazione pubblicistica del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale e della stessa procedura concorsuale, non potendo essere la soddisfazione del credito di sufficiente ad escludere lo stato di insolvenza della debitrice;
Pt_1
c) violazione dell'art. 41 comma 5 CCII, per avere il tribunale erroneamente ritenuto tardivo l'intervento del PM (adesivo alla domanda di , Pt_1
nonostante l'atto di intervento fosse stato depositato prima della rimessione della causa in decisione, e per avere evidenziato presunte ma inesistenti irregolarità formali di detto intervento;
d) violazione dell'art. 96 c.p.c., per avere il tribunale escluso che la condotta processuale della debitrice fosse caratterizzata da mala fede o da colpa grave, pur a fronte dell'elencazione ad opera del creditore istante di comportamenti palesemente contrari alla buona fede, quali una temeraria istanza di ricusazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento e la proposizione di eccezioni e argomentazioni palesemente infondate.
3. Il reclamo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è stato ritualmente comunicato al Pubblico Ministero ed è stato notificato alla debitrice che si è costituita in data 24.09.2025, eccependo la Controparte_4
violazione dell'art. 51 comma 7 CCII per non essere stato rispettato il termine di trenta giorni tra la notificazione del reclamo e l'udienza e chiedendo nel merito il rigetto del reclamo, evidenziando la correttezza della decisione del Tribunale di Latina, che aveva tenuto conto della complessità dei rapporti di dare e avere con l'unico creditore istante, e l'insussistenza dello stato di insolvenza, in considerazione dei dati del bilancio 2023, che tra l'altro evidenziano un patrimonio netto di oltre 5 miliardi di Euro, e della recentissima offerta di acquisto della società formulata da un primario operatore finanziario internazionale, che ha valutato la società 5 miliardi di Euro.
r.g. n. 2948/2025 5 4. Il reclamo è fondato e deve essere accolto.
E' contraria al dato normativo l'eccezione di inosservanza del termine a comparire sollevata dalla società debitrice. La doglianza è stata mossa con riferimento al disposto dell'art. 51 comma 7 CCII, a norma del quale “tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni”. Tale previsione disciplina tuttavia il termine a compariere previsto per la notificazione del reclamo avverso la sentenza che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale, mentre nel caso di specie ha proposto Pt_1
reclamo avverso il decreto che ha respinto la sua istanza di apertura della liquidazione giudiziale della Ne consegue che il Controparte_4
presente procedimento non è regolato dall'art. 51 CCII, bensì dall'art. 50 dello stesso Codice, rubricato “Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale”, che prevede relativamente al termine dilatorio concesso per la difesa del reclamato l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 737 ss. c.p.c., che, come è noto, non riproducono affatto il contenuto della norma impropriamente richiamata dalla debitrice né, in coerenza con la natura deformalizzata dei procedimenti camerali, stabiliscono un termine a comparire di trenta giorni. Ciò non esclude tuttavia che debba essere concesso un termine congruo al reclamato per apprestare le sue difese, quale quello che nel caso di specie aveva a disposizione il debitore, reso edotto in vista dell'udienza del 03.10.2025 della proposizione del reclamo ad opera del creditore istante in data 09.09.2025.
5. Le ragioni appena esposte palesano l'inammissibilità dell'istanza di restituzione in termini avanzata dalla reclamata, costituitasi in data 24.09.2025, posto che la previsione del termine decadenziale per la costituzione delle parti resistenti di cui all'art. 51 comma 8 CCII trova applicazione ai reclami avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e non ai reclami ex art. 50
CCII proposti avverso il decreto di rigetto dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
6. Nel merito, deve anzitutto respingersi la petizione di principio, che per il vero è stata solo adombrata dal Giudice di prime cure, secondo la quale precluderebbe l'apertura della liquidazione giudiziale la conclamata inidoneità
r.g. n. 2948/2025 6 della procedura a garantire un qualsiasi soddisfacimento della pretesa vantata dal creditore istante per l'assoluta incapienza della società debitrice.
Ora, tale affermazione, oltre a scontrarsi con il dato normativo, risulta insanabilmente contrastante sia con il rilievo della ricorrenza di indicatori di segno contrario dello stato di decozione dedotto dal creditore istante e che postulerebbero, secondo la prospettazione del tribunale, la possibilità per la debitrice di fare fronte alle obbligazioni assunte, quale l'offerta banco iudicis rifiutata da sia con il riconoscimento della natura pubblicistica del Pt_1
procedimento di liquidazione giudiziale.
Ed invero, in presenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt.
2 e 121 CCII, il tribunale deve necessariamente procedere all'apertura della liquidazione giudiziale, non ostandovi la mancanza di un attivo aggredibile dal creditore istante e dagli altri creditori, come si evince dalla previsione tra i casi di chiusura della procedura della mancanza di attivo (art. 233 comma 1 lett. d)
CCII: “Quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i creditori prededucibili e le spese della procedura (…)”). Argomento quest'ultimo che in un noto precedente la Corte di legittimità ha speso per escludere che il sequestro di prevenzione antimafia che attinga l'intero patrimonio dell'impresa abbia un effetto preclusivo dell'apertura del fallimento (Cass. n. 608/2017).
Dunque, anche le imprese commerciali del tutto incapienti e che non abbiano i requisiti dimensionali dell'impresa minore, se insolventi, devono essere assoggettate alla liquidazione giudiziale.
7. Quanto poi alla legittimazione del creditore istante a domandare l'apertura della liquidazione giudiziale di la Corte osserva che i Controparte_4
crediti posti da a fondamento della domanda sono portati da titoli Pt_1
giudiziali definitivi, quali il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento di
TI S.p.A. (precedente denominazione di pronunciato dal Parte_1
Tribunale di Roma il 03.11.2020 e il decreto di rigetto del reclamo avverso il provvedimento appena menzionato emesso da questa Corte d'Appello il
24.01.2022. Trattasi dunque di pretese discendenti dagli unici capi condannatori
(alla rifusione delle spese di lite e al pagamento della somma ex art. 96 comma terzo c.p.c.) dei due provvedimenti ormai irretrattabili.
r.g. n. 2948/2025 7 L'accertamento dell'esistenza dei crediti e della qualità di creditore di che va necessariamente compiuta al fine di verificarne la Pt_1
legittimazione a domandare l'apertura della procedura liquidatoria, è dunque oltremodo semplificata, non trovandosi al cospetto di un credito contestato o litigioso o non definitivamente accertato.
E se è vero che nell'ambito di questo accertamento il giudice è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione dedotta o la sua intervenuta estinzione, ad esempio per compensazione (così, Cass. n. 16853/2022, Cass. n. 23494/2020), è altrettanto vero che l'apprezzamento delle posizioni creditorie che il debitore potrebbe opporre in compensazione non può prescindere dalla ricorrenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Ebbene, dal materiale probatorio raccolto non solo su iniziativa della debitrice, è emerso che: (i) una parte delle ragioni creditorie che la
[...]
asserisce di vantare in relazione all'utilizzo del software del Sistema CP_4
Sicve e al MoU (Memorandum of Understanding) sottoscritto tra il 2012 e il 2013 non vedono (che è una holding di partecipazioni che non svolge Parte_1
alcuna attività operativa) bensì altre società, come Controparte_6
e (ora, , da essa controllate, come Controparte_7 CP_8
soggetti passivi del rapporto;
(ii) con ordinanza n. 12850/2025 la Corte di
Cassazione ha respinto il ricorso per cassazione proposto da Parte_3
, sancendo che né tali società né il e le società a lui
[...] CP_8 CP_4
riferibili erano riusciti a fornire prova della titolarità del software del Sistema
Sicve e che nessun importo è dovuto dalle società controllate da in Pt_1
favore del in relazione al MoU del 2012 – 2013; (iii) i crediti di cui la CP_4
debitrice asserisce di essere titolare nei confronti di derivano da Pt_1
fatture, emesse dalla tra il 2018 e il 2023, che l'odierna Controparte_4
reclamante ha integralmente contestato e respinto rivendicando la propria estraneità a tali rivendicazioni economiche (tutte sempre afferenti all'utilizzo del richiamato software) ed informando di ciò Agenzia delle Entrate, denunciando anche la condotta del alla Procura della Repubblica;
(iv) CP_4
nessuna di queste ragioni creditorie risulta essere stata giudizialmente accertata r.g. n. 2948/2025 8 né tanto meno possiede i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità e può essere posta in compensazione con i crediti, questi sì certi, liquidi ed esigibili, che vanta nei confronti di in relazione ai Pt_1 Controparte_4
decreti del Tribunale di Roma del 03.11.2020 e della Corte d'Appello di Roma del 24.01.2022.
Deve pertanto ritenersi che sia creditore di Pt_1 Controparte_4
per le causali più volte indicate e come tale sia pienamente legittimata a domandare l'apertura della liquidazione giudiziale di detta società.
8. Nel provvedimento gravato l'accertamento negativo, o quanto meno dubitativo, in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza della
[...]
è incentrato esclusivamente sulla rilevanza dell'offerta banco iudicis CP_4
non accettata dalla creditrice, mentre la valutazione dei plurimi indicatori dello stato di decozione della debitrice prospettati e documentati dall'odierna reclamante è stata completamente pretermessa.
E' opportuno premettere che lo stato di insolvenza di una società che non ha deliberato il proprio scioglimento e messa in liquidazione, come la
[...]
non si identifica con uno squilibrio patrimoniale, ma con CP_4
l'incapacità strutturale e non transitoria di un'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con mezzi normali, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'esercizio dell'attività imprenditoriale, e si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori.
L'accertamento dello stato di insolvenza è inevitabilmente di tipo prognostico, dovendosi verificare la capacità dell'impresa di assicurarsi una redditività dei fattori produttivi tale da garantirle la possibilità di coprire per lo meno i costi di produzione, anche attraverso il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio dell'attività commerciale (v., ex multis, Cass. n.
32455/2024, Cass. n. 32280/2022, Cass. n. 7087/2022).
Ora, l'inadempimento posto a fondamento del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, che si protrae ormai da alcuni anni (i due provvedimenti giudiziari sono datati 03.11.2020 e 24.01.2022 e sono divenuti irrevocabili nei primi mesi dell'anno 2022), costituisce un primo dato indiziario dello stato di insolvenza della Controparte_4
r.g. n. 2948/2025 9 Parimenti indicativo dello stato di decozione in cui versa la società debitrice e del subitaneo aggravarsi di tale stato successivamente all'apertura del presente procedimento è il sensibile incremento del debito erariale e previdenziale, più che raddoppiatosi in pochi mesi: dal prospetto dei debiti tributari e dalla certificazione dei debiti contributivi INPS trasmessi ex art. 42 CCII al Tribunale di Latina nel mese di maggio 2024 risultava pari ad € 380.037,35, ma nel novembre 2024 notificava, tra gli altri anche Controparte_9
a atto di pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 72bis D.P.R. n. Pt_1
602/1973 deducendo di essere creditrice nei confronti di Controparte_4
in forza di 22 cartelle per un importo pari ad € 772.102,51. Al riguardo, è opportuno rilevare che l'accertamento dello stato di insolvenza deve essere effettuato con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e non alla data di avvio del procedimento ex art. 40 CCII (v. Cass. n. 24660/2020, Cass. n. 32455/2024).
Assumono poi indubbio rilievo sintomatologico dell'insolvenza la documentata sottoposizione della debitrice ad almeno tre procedure esecutive, due promosse dall'odierna reclamante (pignoramento mobiliare e pignoramento presso terzi) e una promossa da Agenzia delle Entrate
(pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 72bis D.P.R. n. 602/1973) e l'esito del tutto infruttuoso di tali procedure. Basti rilevare che dei nove operatori finanziari e creditizi compulsati da solo nel dicembre 2023 Pt_1 Parte_4
ha reso dichiarazione positiva, riconoscendosi debitrice nei confronti della ma solo per l'irrisoria somma di € 40,32, mentre i terzi Controparte_4
pignorati dall'agente della riscossione nel novembre 2024 ( Hera Pt_1
S.p.A., Movyon S.p.A. e 5T S.r.l.) hanno reso tutti dichiarazioni negative. Il pignoramento mobiliare esperito da presso la sede legale della Pt_1
debitrice non è andato a buon fine, avendone l'Ufficiale Giudiziario riscontrato la chiusura in occasione dell'accesso eseguito il 19.12.2023.
Proprio quest'ultimo dato unitamente alla considerazione che la società già nel 2023, come emerge dal relativo bilancio, non aveva dipendenti inducono a ritenere che la abbia di fatto cessato di essere operativa. Controparte_4
La cessazione dell'attività produttiva costituisce, come è noto, un altro indicatore dello stato di insolvenza (v. Cass. n. 20491/2022).
r.g. n. 2948/2025 10 9. A fronte di questi univoci dati indiziari, minimamente considerati, come detto, dal Giudice di prime cure, il rilievo dell'offerta banco iudicis formulata a mezzo di due assegni circolari emessi da per l'importo complessivo Parte_4
di € 61.081,68 appare francamente marginale e sicuramente non tale da indurre ad escludere che la versi in una condizione di Controparte_4
impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
Innanzitutto, nessuna indicazione sull'origine della provvista messa a disposizione del creditore istante è stata fornita da parte reclamata. Non è affatto certo che essa provenga da un conto corrente intestato alla
[...]
Al riguardo, basti richiamare quanto in precedenza evidenziato CP_4
circa l'irrisorietà nel mese di dicembre 2023 del saldo attivo del conto corrente intestato alla società debitrice presso (€ 40,32), l'istituto di credito che Parte_4
ha emesso i due assegni circolari, e la verosimile cessazione dell'attività operativa della società. E' dunque altamente probabile che quelle somme di denaro fossero state attinte da rapporti intestati ad altri soggetti, lo stesso o una delle altre società a lui riferibili. Controparte_2
Inoltre, quand'anche la provvista fosse stata costituita con le risorse della ciò non dimostrerebbe che l'attività solutoria della Controparte_4
società sia regolare e si estrinsechi senza sospensioni o interruzioni sia perché
l'offerta di pagamento sarebbe giunta ad oltre tre anni di distanza dalla scadenza delle obbligazioni rimaste inadempiute sia soprattutto perché non è stato documentato che la debitrice disponga di mezzi con i quali adempiere alle altre obbligazioni scadute non adempiute, tra le quali quelle di assai maggiore consistenza nei confronti dell'IO.
10. Alcuna indicazione di segno contrario al conclamato stato di decozione della si può rinvenire poi nell'offerta di acquisto della Controparte_4
società che un operatore finanziario, la , con sede Controparte_3
nel Delaware (USA) avrebbe formulato.
Trattasi infatti di un'offerta che è ampiamente scaduta e dunque non più attuale, dal momento che avrebbe dovuto essere accettata (e non lo è stata) entro e non oltre il 06.08.2025.
La Corte inoltre non può esimersi dal nutrire fondati dubbi sulla serietà di tale offerta, se si considera il ridottissimo termine concesso per l'accettazione r.g. n. 2948/2025 11 (soli due giorni), del tutto inadeguato per concludere un'ordinaria offerta di acquisizione aziendale, che peraltro era subordinata all'esecuzione di una due diligence legale e finanziaria (v. art. 1 della proposta), che in un arco temporale così ristretto non avrebbe senz'altro potuto svolgersi.
11. La capacità della debitrice di fare fronte con mezzi normali e alle scadenze pattuite alle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa non può infine senz'altro evincersi dai mirabolanti dati contabili riportati nel bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023.
L'attivo patrimoniale (€ 40.730.008.876) è costituito quasi esclusivamente da
“crediti verso clienti” (€ 40.673.163.230), avendo la iscritto in Controparte_4
detta voce i crediti derivanti dalle fatture emesse, tra le altre, nei riguardi di per l'utilizzo del software del Sistema Sicve, che l'odierna reclamante, Pt_1
come detto, ha contestato respingendole, denunciando ciò all'Agenzia delle
Entrate e alla Procura della Repubblica. Trattasi, dunque, di crediti contestati, come detto mai accertati in sede giudiziale, non certi né liquidi né esigibili, che, come correttamente dedotto da parte reclamante, non genereranno né a breve né a medio termine alcuna liquidità con la quale poter adempiere alle obbligazioni contratte. Giova al riguardo rilevare che, secondo l'insegnamento dei Giudici di legittimità, le componenti dell'attivo patrimoniale vanno considerate “non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa” (così, Cass. n. 23437/2017).
Il recente pronunciamento della Corte di Cassazione (ordinanza n.
12850/2025), del quale si è già discorso, che ha confermato le statuizioni della
Corte d'Appello di Roma, secondo le quali non era stata accertata la titolarità nemmeno in capo ad del software in uso sul Sistema Sicve, Controparte_4
rende inoltre alquanto dubbia l'appostazione tra le immobilizzazioni immateriali dei diritti di brevetto industriale e utilizzazione di opere dell'ingegno per € 56.322.959.
L'assoluta inattendibilità dei dati contabili riportati nel bilancio 2023 emerge altresì dalla constatazione dell'inclusione tra i “crediti verso clienti” di un credito di 746 milioni di Euro nei confronti del Ministero dell'Interno che, secondo la prospettazione dell'odierna reclamata, sarebbe sorto da un r.g. n. 2948/2025 12 riconoscimento del debito dello stesso Ministero. Senonché, tale atto ricognitorio non è mai intervenuto, avendo la Controparte_4
impropriamente attribuito un significato confessorio alla richiesta n.
202300004301336 del 22 novembre 2023 che il Ministero dell'Interno aveva effettuato ai sensi dell'art. 48bis D.P.R. n. 602/1973, norma che impone alla P.A. di verificare se il beneficiario di un ipotetico pagamento sia debitore nei confronti del Fisco per un importo superiore ad Euro 5.000, costringendo poi lo stesso Ministero, che era stato addirittura attinto per tale ragione da un atto di pignoramento di Agenzia delle Entrate, ad annullare la richiesta.
12. Nell'accertata ricorrenza di tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, di cui agli artt. 2 e 121 CCII, in accoglimento del reclamo proposto da Pt_1
deve essere pertanto dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della
[...]
e, in ossequio al disposto dell'art. 50 comma 5 CCII, Controparte_4
deve essere contestualmente ordinata la trasmissione degli atti al Tribunale di
Latina per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3 CCII.
Non si fa luogo naturalmente ad alcuna statuizione sulle spese, e in tal senso resta assorbito il motivo di gravame relativo alla mancata condanna ex art. 96
c.p.c. della debitrice, tenuto conto che con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è autorizzata la prenotazione a debito delle spese del procedimento, comprese quelle della comunicazione e pubblicazione della sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo, così provvede:
1) Dichiara aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_4
2) Dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Latina per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3 CCII;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
30.10.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 2948/2025 13