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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/10/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 576/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 77/25, est. dott.ssa Giulia Rachele Bignami, posta in decisione all'udienza collegiale del 7/10/25 e promossa DA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.4.1996 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Gallo del Foro di Como ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in 22100 Como, Piazza Pietro Pinchetti n. 3, giusta procura costituente allegato telematico del ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
(P. VA , in persona del Sindaco pro-tempore CP_1 P.IVA_1
assistito dall'Avv. Laura Giacomelli dell'Ufficio legale municipale CP_2 del Comune di con sede in Piazza Prepositurale n. 1, presso cui viene CP_1 CP_1 eletto domicilio, giusta procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. su foglio separato allegata alla memoria di costituzione di secondo grado in formato telematico in forza di deliberazione della Giunta comunale n. 148/2024 del 22.07.2024 (doc. 15)
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“1) accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dal 15 aprile 2021 o altra data quale il 15 maggio 2022 o altra ritenuta di giustizia, CP_
2) Per l'effetto condannare il Comune di a reintegrare il ricorrente nel posto precedentemente occupato dal 15 aprile 2021 con ricostruzione della carriera e dell'anzianità di servizio o da altra data quale il 15 maggio 2022 o ritenuta di giustizia;
3) Riconoscere al ricorrente il risarcimento del danno quantificandolo sulla base della busta paga di
€. 1.907,52, tallone mensile di €. 2.066,48 o altra somma ritenuta di giustizia. 4) In subordine, qualora non fosse accolta la domanda di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dispiegato in via principale, è chiesto di riconoscere a titolo di risarcimento del danno per perdita della possibilità di lavorare come Agente di Polizia Locale, sia presso il Comune di CP_
ed anche presso altri enti ex art. 3 comma 12 DL 726/1984, stabilendolo anche in via equitativa, la somma di €. 123.988,80 pari a 5 anni (€. 2.066,48 x 12 x 5) o altra diversa ritenuta di giustizia e di equità. CP_
5) In ulteriore subordine è chiesto di ordinare al Comune di la riassunzione del ricorrente per un nuovo periodo di 12 mesi a contratto di formazione lavoro o altro periodo ritenuto di giustizia per completare la formazione.
6) Con vittoria di spese legali oltre accessori 15%, spese generali, 4% ed VA Controparte_3 22% distratte. Si chiede di essere ammessi a provare quanto descritto nei capitoli: da 1 a 5, da 7 a 10, 27, 61, da 64 a 108, 129 del ricorso di primo grado con i seguenti testi: - omissis - “.
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“- rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto;
- per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale del Lavoro di Como n. 77/2025, pubblicata il 29.04.2025 notificata il 5 maggio 2025;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda n. 4 di parte ricorrente (In subordine, qualora non fosse accolta la domanda di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dispiegato in via principale, è chiesto di riconoscere a titolo di risarcimento del danno per CP_ perdita della possibilità di lavorare come Agente di Polizia Locale, sia presso il Comune di ed anche presso altri enti ex art. 3 comma 12 DL 726/1984, stabilendolo anche in via equit la somma di €. 123.988,80 pari a 5 anni (€. 2.066,48 x 12 x 5) o altra diversa ritenuta di giustizia e di equità), liquidare il risarcimento il danno in via equitativa respingendo il criterio indicato dal ricorrente in 5 anni di mancata retribuzione, visti i criteri indicati nella sentenza n. 5072/2016 pronunciata a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, da liquidarsi a discrezione del Giudice, maggiorate degli oneri riflessi - in luogo di IVA e CPA - in considerazione dell'iscrizione all'Elenco speciale del difensore dell'Amministrazione comunale appellata. In via istruttoria, ammettere le prove come richieste al Capo n. 3 della memoria difensiva di costituzione di primo grado, riproposte al capo 5 nella presente memoria – omissis –“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 77/25, rigettava, compensando le spese di lite, il ricorso proposto da Parte_1
- dipendente del dal 15/4/21 al 15/4/22 quale Agente
[...] CP_1 di Polizia Locale con inquadramento nella categoria C, posizione economica C1, del CCNL comparto funzioni locali, in virtù di un contratto di formazione e lavoro di 12 mesi, che non era stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato atteso il parere negativo espresso il 29/4/22 dal Comandante del Settore Polizia Locale per carenza dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il profilo in questione - ricorso diretto in via principale a far accertare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dal 15/4/21 o da altra data ritenuta di giustizia con conseguente condanna dell'ente locale alla reintegra nel posto precedentemente occupato con ricostruzione della carriera e dell'anzianità di servizio e risarcimento del danno;
in subordine per ottenere il risarcimento del danno per perdita di chances;
e in via ulteriormente gradata per ottenere la riassunzione per un nuovo periodo di 12 mesi con contratto di formazione lavoro o altro periodo ritenuto di giustizia per completare la formazione. Il giudice a quo, dopo avere inquadrato la fattispecie del contratto di formazione e lavoro, rigettava la domanda svolta dal ricorrente ex art. 3, 9^ comma del d.l. n. 726/84, convertito con modifiche dalla legge n. 863/84, non ravvisando nel caso concreto un inadempimento di gravità tale da determinare la insussistenza della causa formativa: “Un significativo inadempimento dell'obbligo formativo, infatti, è, piuttosto, insito nella grave negazione in termini di acquisizione delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali che il datore di lavoro si era obbligato ad impartire al dipendente assunto con onde fargli acquisire la qualifica professionale di destinazione. Nel caso di specie, di contro, la formazione – seppur incompleta - è stata impartita. on solo, la formazione nella specie erogata, benché non scadenzata come da progetto formativo, deve essere scrutinata alla luce dell'art. 3, comma 9, della L. n. 863/1984, a mente del quale non a tutte le violazioni agli obblighi contrattuali consegue la conversione del rapporto di lavoro, bensì solo a quelle che abbiano un'apprezzabile consistenza: “in caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto”. Invero, “in tema di contratto di formazione e lavoro, un discostamento, anche non lieve, degli obblighi previsti dal programma di formazione non comporta quell'inadempimento sanzionabile con la conversione del contratto ai sensi dell'art. 3, D.L. n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, qualora si accerti, in concreto, che il suddetto contratto abbia raggiunto la sua prevalente finalità che è quella di consentire al giovane un ingresso guidato nel mondo del lavoro superando il gap determinato da precedenti esperienze di carattere esclusivamente didattico e scolare perciò caratterizzate da separatezza rispetto al mondo lavorativo” (Cass. 9 febbraio 2001, n. 1907; nonché negli stessi termini, Cass. 19 marzo 1999, n. 2544; Cass. 13 agosto 1998, n. 7988; Cass. 19 giugno 1998, n. 6139; Cass. 11 febbraio 1998, n. 1426; Cass. 5 luglio 1997, n. 6069 ed altre)……. Parte ricorrente ha fondato la sua domanda su un orientamento di legittimità – si veda, per tutte, Cass. n. 1324/2015 – il quale, tuttavia, si è limitato ad esprimere il condivisibile principio di diritto secondo cui “In tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza. (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1324 del 26/01/2015). Invero, più di recente, ribadendo il medesimo principio di diritto, la Suprema Corte ha significativamente aggiunto che “E' comunque consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa; tale discrezionalità non può però mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16595 del 03/08/2020). A ciò si aggiunga che le “modalità di addestramento, non possono non tener conto della natura e delle caratteristiche dell'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere, potendo assumere maggiore o minore rilievo a seconda che si tratti di lavori di elevata professionalità o di semplici prestazioni di mera esecuzione, e potendo altresì modularsi con anticipazione della fase teorica rispetto a quelle pratiche, o viceversa, in relazione alle caratteristiche della prestazione lavorativa” (Cass. 1/8/1998, n. 7554). Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che “Nel contratto di formazione e lavoro la divergenza fra obblighi contrattuali ed il concreto svolgimento del rapporto non realizza un inadempimento del datore di lavoro sanzionabile con la conversione del rapporto medesimo in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove detto svolgimento - secondo la valutazione del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata - avvenga con modalità tali da non compromettere la funzione del contratto, che, diversamente dall'apprendistato, non tende a consentire il mero conseguimento delle nozioni base per l'esecuzione della prestazione professionale, ma a favorire, attraverso l'acquisizione di specifiche conoscenze, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale in funzione dell'accesso nel mondo del lavoro. In difetto di predeterminazione legislativa di specifici modelli di formazione, il giudice, per accertare che non vi sia stato inadempimento degli obblighi formativi, può e deve fare riferimento al progetto formativo approvato, indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia o meno tempestivamente dedotto la mancanza di formazione anche in relazione al progetto” (cfr. Cass. sent. n. 9294 del 22.04.2011; in termini Sez. L, sent. n. 11365 del 08.05.2008; Sez. L, sentenza n. 2247 del 01.02.2006). Ciò premesso, nel caso in esame, parte ricorrente non solo non nega che la formazione sia stata in effetti impartita (seppure in modo incompleto), ma nulla chiede di provare a dimostrazione del grave inadempimento degli obblighi formativi del datore di lavoro. Dalla disamina del ricorso, invero, si apprende inoltre che sono state erogate a “116 ore di Pt_1
Formazione teorica di carattere tecnico”, “17 ore finalizzate al “conseguimento della patente di servizio”, “13 ore di formazione teorica pratica su “normativa riguardante la circolazione stradale” a fronte di una progetto formativo che prevedeva l'erogazione di 200 ore.” Passando ad esaminare la domanda subordinata - fondata sull'illegittimità del parere negativo espresso dal del Settore alla CP_4 CP_5 trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato - il Tribunale di Como, dopo aver riportato l'art. XIII del bando (“Il contratto di formazione e lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato” … “Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3 comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863, previo accertamento selettivo secondo le modalità ed i criteri disciplinati dal regolamento CP_ sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente presso il Comune di ”) e l'art. 164 del Regolamento del Comune di (“il contratto individuale di formazione e lavoro può CP_1 essere trasformato, alla scadenza e in base alla normativa vigente, in contratto a tempo indeterminato previo accertamento da parte del Dirigente dell'ufficio gestione risorse umane dell'acquisizione dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per la trasformazione del rapporto, mediante: a) verifica del completamento del percorso formativo prevosto nel progetto di formazione lavoro;
b) certificazione del Dirigente di Area/settore, ove ha prestato servizio il dipendente, dell'attività svolta e dell'acquisizione dei requisiti professionali e attitudinali necessari, c) ogni altra documentazione/certificazione che il dipendente intenderà produrre in merito alla propria esperienza personale”), affermava che nessun obbligo di assunzione era posto in capo al “l'eventuale accertamento, da parte del Dirigente CP_1 dell'ufficio, dell'acquisizione dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per la trasformazione, quindi, comporta, ai sensi delle norme sopra citate, soltanto la facoltà (e non l'obbligo) per il Comune di trasformare il rapporto a tempo indeterminato. Ciò significa che, se anche fosse stato accertato il possesso, in capo al ricorrente, dei requisiti richiesti per la trasformazione, questo non avrebbe comunque comportato alcun obbligo di trasformazione in capo al convenuto”. CP_1
Disattendeva, poi, la ulteriore eccezione inerente la carenza di motivazione nel diniego alla conversione in violazione dell'art. 20 del CCNL 21/5/18: ”La presente norma disciplina il periodo di prova dei contratti individuali di lavoro. Più nello specifico, il comma 6 prevede che decorsa la metà del periodo di prova ciascuna della parti possa recedere dal rapporto e che questo recesso debba essere motivato. Non vi è chi non veda come il recesso previsto dall'art. 20 sopra richiamato si riferisca ad ipotesi in cui il diritto medesimo venga esercitato durante il periodo di prova e quindi in costanza di rapporto di lavoro e non in un momento successivo alla scadenza del contratto. Diversamente, nel caso di specie, il parere negativo alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato è stato ricevuto dal ricorrente in data 29 aprile 2021 e quindi in epoca successiva alla scadenza del contratto. Per questo motivo non può trovare applicazione l'art. 20 sopra citato che, diversamene, prescrivere l'obbligo di motivazione solo nei casi in cui il recesso avvenga in costanza di rapporto di lavoro.”. Rigettava, altresì, la pretesa risarcitoria per la perdita di chances, “in quanto nel caso di specie, non vi è alcuna prova che il ricorrente abbia perso “almeno dieci possibilità di essere reclutato presso altri enti della provincia” posto che nessun bando è stato documentato”. Da ultimo, riteneva inammissibile la domanda diretta alla riassunzione per un nuovo periodo di 12 mesi a contratto di formazione lavoro o altro periodo ritenuto di giustizia per completare la formazione, poiché “si darebbe ingresso a un nuovo rapporto negoziale, che avrebbe inizio al di fuori delle modalità previste dall' art. 36 del D.lgs. n. 165/2001. Come si è già visto, la Cassazione è ferma nel ritenere che il potere del Giudice del Lavoro di adottare anche provvedimento costitutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni (art.63, comma 2 D.lgs. 165/2001) attiene alle misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, e non alla loro costituzione.”
ha proposto appello, affidandosi a nove ordini di Parte_1 censure. Con il primo motivo -“Misconosciute le conclusioni del ricorso. Mancata pronuncia. errata/parziale riproposizione nella sentenza delle domande avanzate da nel ricorso di primo Pt_1 grado” (pag. 56 e seg.) - denuncia la omessa pronuncia sulla domanda di annullamento/disapplicazione/declaratoria di nullità delle sanzioni disciplinari del rimprovero del 17/9/21 e del 15/2/22 e degli altri atti gestionali e o provvedimentali indicati (“Parere negativo del Comandante Polizia Locale del 29.4.2022 alla trasformazione del rapporto di formazione lavoro in tempo indeterminato (doc. 4) Relazione del Comandante a sé stesso - datata a mano 29.4.2022” (doc. 7) Relazione del graduato del Per_1
28.4.2022 (doc. 8) Relazione del graduato del (doc. 9) Parere Dirigente Area del Persona_2 personale di Conferma del parere negativo del Comandante (doc. 12) Regolamento Comune art. 163 e 164 (doc. 33) Ulteriori atti appartenenti al processo amministrativo gestionale che ha indotto l'Ente a non convertire il rapporto di formazione lavoro a tempo indeterminato”), richiamando la difesa articolata nel ricorso ex art. 414 c.p.c. Con il secondo motivo – “La sentenza ha considerato matura la causa per la decisione omettendo l'istruttoria senza motivare la scelta” (pag. 58) – si duole della mancata ammissione delle prove testimoniali richieste sulla formazione, che reitera in appello ove ritenute necessarie. Con il terzo motivo - “La sentenza accredita al ricorrente una tesi mai sostenuta sul tenore della motivazione del diniego alla conversione del rapporto. non ha chiesto di applicare l'art. Pt_1
20 del CCNL 21.5.2018. la decisione misconosce il punto 157 del ricorso di primo grado. la decisione del (doc. 4, 7, 8, 9, 12) è motivata ex art. 164 regolamento (doc. 33) ma nella CP_1 sostanza è errata” (pag. 58 e seg.) - evidenzia come alla base della eccepita carenza di motivazione del parere negativo del Dirigente del Settore Polizia Locale vi fosse l'art. 164 del regolamento e non l'art. 20 del CCNL del settore: “Nel ricorso di primo grado l'art. 20 è utilizzato dialetticamente per contrasto con l'art. 3 del Ccnl 14.9.2000 (doc. 32) al fine di significare che la discrezionalità dell'ente, quando valuta il soggetto in periodo di prova, è differente rispetto a quella impiegata nel CFL. Infatti è qualitativamente maggiore e quantitativamente diverso, così come è più lasco, cioè meno stringente e ancorato a parametri previamente determinati, il processo di deduzione di convinzioni del datore di lavoro desunti dai comportamenti dell'agente. Invece la valutazione/motivazione che attiene al contratto di formazione lavoro è ancorata, ex art. 3 Ccnl 14 settembre 2000 (doc. 32), alla mission del CFL che deve “a) agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consente un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.” Il CFL prevedeva anch'esso un periodo di prova di quattro settimane che ha svolto con successo. Le schede di Pt_1 valutazione (doc. 15 e 41) dimostrano senza dubbio l'acquisizione delle capacità professionali che non vengono messe in dubbio da eventuali responsabilità disciplinari mai neppure emerse nell'arco dell'anno di lavoro. “ Con il quarto motivo -“Il potere che diventa arbitrio. La sentenza misconosce e travisa la volontà, espressa e inverata con atti concreti (doc. 29), del Comune di procedere con le assunzioni definitive dei 5 cadetti compreso . E' infondata la tesi espressa in sentenza che non vi sia Pt_1 alcun obbligo di assunzione da parte del dopo che ha scelto esso stesso discrezionalmente CP_1 di procedere ai sensi dell'art. 164 del regolamento (doc. 33). il quando decide di assumere CP_1
è obbligato a sviluppare la procedura correttamente. deve avere lo stesso trattamento degli Pt_1 altri quattro colleghi. diversamente si realizzerebbe una vera e propria discriminazione ai suoi danni” (pag. 60 e seg.) - sostiene che la “sentenza si distanzia dai principi degli articoli 3, 97 e 28 della Carta Costituzionale perché interpreta il potere dell'Ente come arbitrio alla pari di un'impresa privata e non come discrezionalità amministrativa anche nella specie della discrezionalità tecnica. Il potere degli enti è sempre finalizzato e funzionalizzato all'interesse pubblico anche quando utilizza strumenti gestionali……. Non esiste nessuna possibilità di intendere il verbo “può” come mero arbitrio quando l'ente ha già deciso di coprire i posti a tempo indeterminato avviando la procedura descritta nell'art. 164 (doc. 33). Tanto meno, allorquando la procedura è avviata, è possibile negare la stabilizzazione qualora la selezione sia stata superata. “ Con il quinto motivo – “neppure il ha sostenuto la tesi del Tribunale di Como. Non CP_1 ha interpretato nei propri atti defensionali il proprio comportamento amministrativo come svincolato dalla procedura ex art. 164 regolamento (doc. 33). La causa petendi enucleata dal Tribunale non rispecchia in alcun modo le tesi giuridiche erbesi. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato/motivato” (pag. 63) - lamenta sullo stesso passaggio motivazionale anche la “violazione tra chiesto e pronunciato. Il Comune non poteva e non si è mai spinto a dichiarare che ha esercitato un potere illimitato anche perché avrebbe dovuto rispondere di discriminazione “. Con il sesto motivo - “la sentenza non ha esaminato la contraddizione tra la relazione del comandante (doc. 4 e 7) e i giudizi sulla qualità dell'apporto performance di ” (pag. 63 e Pt_1 seg.) - deduce che il giudice a quo “non lo ha fatto perché ha ritenuto il tema assorbito dall'arbitrio del Viceversa i documenti n. 15 e n. 41 sono in grado di dimostrare che è CP_1 raggiunta la prova della adeguatezza di affinché gli sia trasformato il rapporto da CFL e Pt_1 tempo indeterminato. “ Con il settimo motivo - “La valutazione della formazione. La sentenza non affronta la qualità dell'omissione per definire la qualità/grado/intensità dell'inadempimento e l'incidenza sullo svolgimento dei compiti” (pag. 64 e seg.) - sostiene che il Tribunale di Como si è ancorato al solo aspetto quantitativo, mentre avrebbe dovuto soffermarsi sulla qualità e sul significato della formazione omessa;
inoltre “il Tribunale avrebbe dovuto valutare come il comportamento di criticato dal avrebbe potuto essere diverso Pt_1 CP_6 qualora fosse stato posto in condizione di conoscere ad esempio i diritti e doveri dei dipendenti i loro diritti e doveri sulla salubrità, la rilevazione degli incidenti e/o lo stato di ebbrezza. Si ritiene nel merito che il primo modulo sarebbe stato essenziale e dirimente almeno per lo svolgimento dei compiti perché informa tutti gli aspetti della prestazione essendo un ontologico presupposto. Infine non si intende perché si equipara un privato ad un comune laddove la formazione per un Pubblico dipendente che opera con i cittadini è garanzia non solo per se stesso ma anche per i destinatari.” Con l'ottavo motivo - “La perdita di chances. dal 16 aprile 2022 al 1° aprile 2023 non ha Pt_1 lavorato” (pag. 68 e seg.) – sostiene che “Controparte non ha contestato che i posti banditi dai Comuni sarebbero stati una decina nell'arco di un anno successivo al 15 aprile 2022. In ogni caso qualora non fosse accolta la richiesta di stabilizzazione a decorrere dal 16 aprile 2022 o altra data di giustizia quale quella identica dei colleghi del 15 maggio 2022, è corretto che venga Pt_1 risarcito per il periodo in cui non ha lavorato sino a quando è stata assunto dal Comune di Lazzate. La possibilità di lavorare consegue all'accoglimento della domanda tesa ad inficiare la legittimità della relazione del Comandante del 29 aprile 2022 e a /o ottenere la stabilizzazione del rapporto, o CP_ nel caso di ripetizione dell'anno di Contratto di formazione lavoro presso il Comune di . “ Infine, con il nono motivo - “Il giudice può ordinare la trasformazione del rapporto di lavoro. La procedura di trasformazione è una selezione gestionale. il concorso che è scrutinato dalla giurisdizione amministrativa è già stato definita” (pag. 70 e seg.) - impugna la declaratoria di inammissibilità della domanda diretta, svolta in estremo subordine, alla riammissione in servizio per svolgere un ulteriore periodo per la formazione. Osserva che “il potere del Giudice ordinario di cui si chiede l'esercizio è il medesimo che viene speso allorché il periodo di prova affetto da vizio funzionale e non genetico viene ripetuto. Non si tratta quindi di controllare una potestà pubblica ma l'atto di gestione compiuto del che CP_1 risulta di mala fede o illegittimo”.
Il resiste in giudizio per la conferma della sentenza gravata. CP_1
Reitera le eccezioni preliminari di inammissibilità delle domande svolte da
[...]
e replica puntualmente alle doglianze di controparte, Parte_1 rassegnando le conclusioni sopra trascritte. All'udienza del 7/10/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' opportuno riassumere i fatti di causa e richiamare la normativa di riferimento che disciplina la fattispecie in esame. Si ricava per tabulas che , dopo aver partecipato alla Parte_1
“selezione pubblica concorsuale” per tre posti di profilo professionale “Agente di polizia locale”, categoria C, posizione economica C1, CCNL comparto funzioni locali per 12 mesi “presso settore Polizia Locale” (doc. 1 ricorrente) ed essersi collocato alla terza posizione su sette idonei, ha stipulato un “contratto individuale di formazione e lavoro a tempo determinato e a tempo pieno” con inizio il 15/4/21 e termine il 15/4/22 compreso (doc. 3 ricorrente), che non è stato trasformato a tempo indeterminato atteso il parere negativo formulato il 29/4/22 dal Dirigente del Settore Polizia Locale, Comandante “per carenza dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per Per_3 il profilo di agente di Polizia Locale”. Il contratto di formazione e lavoro è disciplinato dall'art. 3 del CCNL Comparto Enti Locali del 14/9/00:
“1. Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39, comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli enti possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. CP_7
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze, utilizzando procedure semplificate.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato: a) per l'acquisizione di professionalità elevate;
b) per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
5. Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre tipologie di assunzione a tempo determinato. - omissis - 8. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lett. a), nell'ambito del periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di formazione, che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive;
per i lavoratori assunti ai sensi dell'art.4, lett. b) il suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica. Per il l'area della vigilanza le ore minime di formazione riguardano le materie attinenti alla specifica professionalità. Gli oneri della formazione di cui al presente comma non gravano sulle risorse di cui all'art.23, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999.- omissis - 10.Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all'art. 14 del CCNL del 6.7.1995, e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.- omissis -
15.Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 10 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
16.Al termine del rapporto l'amministrazione è tenuta ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell'attestato è rilasciata al lavoratore.
17.Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Gli enti disciplinano, previa concertazione ai sensi dell'art.8 del CCNL dell'1.4.1999, il procedimento ed i criteri per l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 14. 18. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.” - omissis - Non si può poi dimenticare che, seppure la disciplina normativa di riferimento è rappresentata anche nel settore pubblico dall'art. 3 della legge n. 863/84 e dall'art. 16 della legge n.451/94, certe diposizioni non trovano applicazione integrale qualora contrastino con alcune delle peculiarità tipiche che caratterizzano il rapporto di lavoro alle dipendenze dalle pubbliche amministrazioni. Ciò si verifica, in primis, per quanto concerne il regime sanzionatorio. Nel settore privato l'inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro comporta automaticamente la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato a decorrere retroattivamente dalla data di sottoscrizione dello stesso contratto;
nel settore pubblico, invece, trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 36, comma 2^ del D.L.vo n.165/01, ai sensi del quale la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione e l'impiego del personale comporta il risarcimento del danno per il lavoratore interessato e, ove necessaria, la responsabilità dirigenziale per dolo o colpa grave, ma in nessun caso la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
ha formulato tre domande basate sul preteso Parte_1 inadempimento dell'obbligo di formazione e/o sul preteso illegittimo parere negativo espresso dal Comandante della Polizia Locale alla scadenza del termine che ha impedito la stabilizzazione e/o sulla pretesa omessa motivazione di detto parere. La principale è diretta ad ottenere la costituzione del rapporto a tempo indeterminato ab origine (o dalla diversa data accertata) e il risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni medio tempore maturate. La subordinata è diretta ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance (“L'attestato di acquisita professionalità, ex art. 3 comma 12 DL 726/1984, può valere in altri comuni per venire assunti a tempo indeterminato, senza dover partecipare ad un nuovo concorso. Oltre al danno di non essere stato assunto a tempo indeterminato dal , CP_1 che pure ne aveva bisogno, ha perso almeno dieci possibilità di essere reclutato presso altri Pt_1 enti della provincia che hanno bandito concorsi per l'assunzione di Agenti di Polizia Locale. Nell'arco di sei mesi sarebbe stato assunto da un altro Comune con il vantaggio di non dover Pt_1 formare il dipendente e di poterlo da subito impiegare al meglio. La percentuale di probabilità di CP_ assunzione può essere considerata pari al 50% dei posti offerti ancorché nel concorso di egli è arrivato terzo su sette. In via equitativa se i posti offerti dai comuni e della Provincia di Como sono stati nel periodo da aprile 2022 ad oggi ed a quando verranno assunti i testimoni in numero ancora maggiore, è possibile considerare nel totale di cinque anni di retribuzione il danno da quantificarsi. Il periodo di permanenza presso l'ente di destinazione è di cinque anni ex lege. Il periodo di attesa per un posto in Provincia di Como è di due anni. “ così ricorso ex art. 414 c.p.c.) L'ulteriore subordinata è diretta ad ottenere la riassunzione in servizio per svolgere un nuovo periodo di formazione (di 12 mesi o di altro lasso temporale ritenuto di giustizia). Tutto ciò premesso, l'eccezione preliminare di inammissibilità - ribadita dal in questa sede - è fondata in relazione alla domanda CP_1 principale finalizzata alla conversione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato, ostandovi il disposto del citato art. 36 del D.L.vo n. 165/01, secondo cui “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione”. Anche un eventuale notevole inadempimento all'obbligo formativo non permetterebbe, pertanto, l'accoglimento della domanda principale, in quanto la pretesa risarcitoria ha sempre quale presupposto la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (differenze retributive medio tempore maturate). Sempre in via preliminare il Collegio rileva la genericità del motivo inerente il rigetto della (prima) domanda subordinata. L'attuale appellante si limita, infatti, a reiterare la pretesa risarcitoria azionata, senza confutare l'iter logico-giuridico del giudice di prime cure, che, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, evidenzia come sia carente la prova di avere perso “almeno dieci possibilità di essere reclutato presso altri Enti della Provincia”, posto che alcun bando era stato documentato, non essendo al riguardo sufficiente (circostanza incontroversa) che i posti banditi “sarebbero stati una decina nell'arco di un anno successivo al 15 aprile 2022”.
Il gravame, in ogni caso, non è meritevole di accoglimento anche a prescindere dalle suesposte considerazioni.
*Conversione del rapporto di formazione e lavoro per mancato assolvimento della formazione (motivi II e VII) Premesso che il contenuto del programma formativo è stato approvato dalla Commissione Regionale e fa integralmente parte del bando della selezione (doc. 7 e 8 appellata) e che si pone a carico del datore di lavoro (e non del lavoratore, come erroneamente affermato dal giudice a quo) dimostrare di aver adempiuto all'obbligo formativo, l'impianto motivazionale del Tribunale di Como resiste alle doglianze di parte appellante. E' consolidato l'orientamento di legittimità in forza del quale "in materia di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento integrale degli obblighi formativi integra un vizio che incide sulla causa contrattuale ed è suscettibile di determinare, sin dall'inizio del rapporto, la trasformazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, dovendo il giudice, in tale ipotesi, valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto (cfr. Cass. 26.1.2015 n. 1324, Cass. 17.3.2014 n. 6068, Cass.
1.2.2006 n. 2247)” (così Cass. n. 6990/25). L'art. 4,8^ comma del CCNL applicato stabilisce per il CFL mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante esperienza lavorativa – ovvero quello sottoscritto nel caso concreto – una formazione minima di 20 ore sulle materie
“attinenti alla specifica professionalità”, essendo la successiva formazione aggiuntiva. E' pacifico che a siano state erogate “116 ore di formazione Pt_1 Parte_1 teorica di carattere tecnico, 17 ore finalizzate al conseguimento della patente di servizio, 13 ore di formazione teorica pratica su 'normativa riguardante la circolazione stradale” e perciò complessivamente 146 ore a fronte di un progetto che ne prevedeva 200, per cui, in una con il giudice a quo, non è ravvisabile il grave inadempimento che determina la nullità del contratto per mancanza di causa, che si realizza quando la formazione è praticamente inesistente o comunque talmente carente da impedire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto. La omessa istruzione sulle disposizioni contrattuali collettive del settore (10 ore)
o sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (10 ore) - evidenziate nel ricorso ex art. 414 c.p.c. - non incidono in modo significativo sul conseguimento della qualificazione professionale prevista nel piano di formazione;
né si può verosimilmente ritenere che detta (ulteriore) preparazione avrebbe evitato il giudizio sfavorevole espresso dal Comandante della Polizia Locale, che verte su caratteristiche attitudinali del lavoratore (e non sulla scarsa competenza e/o preparazione dello stesso).
*Trasformazione del contratto di formazione e lavoro ex art. 164 del Regolamento del Comune di ed ex art. XIII del bando di selezione (motivi I, III, IV,V, VI, VIII) CP_1
Non vi sono d ità nelle domande azionate dall'attuale appellante, dato che, in relazione alla principale, anche nel ricorso ex art. 414 c.p.c. Parte_1
aveva chiesto, pur non riportandolo testualmente nelle conclusioni,
[...]
“l'annullamento e/o disapplicazione dei due provvedimenti, disciplinari (doc. 17 e 18), del parere negativo del Comandante (doc. 4 e 7), delle relazioni degli asseriti Tutor (doc. 8 e 9), di eventuali atti prodromici, presupposti o conseguenti o comunque implicati quali: l'art. 164 del regolamento comunale nella parte in contrasto con le norme contrattuali e/o primarie, l'atto del dirigente del personale del 30 giugno 2022 (doc. 12) e quanto ritenuto appartenere al processo amministrativo/gestionale che ha indotto l'Ente a non convertire il rapporto di formazione lavoro a tempo indeterminato”. Il rilievo formulato nel primo motivo di gravame è perciò condivisibile, non avendo il Tribunale di Como esaminato la domanda avente ad oggetto la impugnazione dei rimproveri verbali e degli altri atti specificamente indicati. Ciò nonostante, le censure dell'attuale appellante non colgono nel segno. Sul piano formale, a prescindere dalla norma pattizia o regolamentare invocata dal , il parere negativo del Comandante della Polizia Locale del 29/4/22 è Pt_1 adeguatamente motivato. Pure il IV ed il V motivo non sono persuasivi. L'art. 3, comma 5, del d.l. n. 726/1984 prevede che in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato “il periodo di formazione e lavoro è computato nella anzianità di servizio”. L' ha sì precisato che “ il vincolo della selezione pubblica, imposto dall'art. 35 del D.lgs Tes_1
n. 165/01 è già stato soddisfatto nella fase della individuazione di soggetti da assumere con tali tipologie contrattuali;
conseguentemente, essendo prevista espressamente la possibilità di trasformazione e dato che essa, evidentemente, non può che riguardare i soli dipendenti titolari di un contratto di formazione e lavoro, non avrebbe alcun senso ricorrere a selezioni pubbliche;
infatti in tal modo si verrebbero a vanificare completamente i contenuti dell'attività lavorativa e formativa svolta dai dipendenti (e quindi dello specifico bagaglio professionale acquisito) nell'ambito del contratto di formazione e lavoro, e, quindi, l'utilità stessa del ricorso a tale istituto e della spesa a tal fine sostenuta;
ai fini della trasformazione, l'art. 3, comma 17, del CCNL in questione affida ai singoli enti il compito di definire, previa concertazione, il procedimento ed i criteri per l'accertamento selettivo di requisiti attitudinali e professionali richiesti per la trasformazione del rapporto;
la definizione di tali aspetti rappresenta un elemento assolutamente imprescindibile ai fini della trasformazione”; ma rimane in capo alla amministrazione di appartenenza la facoltà, nel rispetto dei criteri e delle procedure concordate, di assumere il lavoratore a tempo indeterminato, come evidenziato anche dal fatto che “il legislatore ha inteso tutelare la formazione conseguita anche con questa prescrizione di riequilibrio, in qualche misura, della mancanza di stabilità del rapporto di formazione e lavoro (in quanto a termine), con l'equiparazione della formazione e lavoro a lavoro tout court quando — e se— il rapporto di formazione e lavoro si trasforma in (o è seguito, entro certi limiti di tempo, da) un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.” (così Cass. SU n. 20074/10). Il Tribunale di Como non ha mai affermato che il di poteva CP_1 CP_1 svincolarsi dalla procedura dettata dall'art. 164 del Regolamento, ma unicamente che l'ente locale aveva la facoltà e non l'obbligo di inserire in organico il lavoratore assunto con contratto di formazione alla scadenza del termine, essendo prima necessaria la verifica sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma citata (“…previo accertamento da parte del Dirigente dell'ufficio gestione risorse umane dell'acquisizione dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per la trasformazione del rapporto, mediante: a) verifica del completamento del percorso formativo prevosto nel progetto di formazione lavoro;
b) certificazione del Dirigente di Area/settore, ove ha prestato servizio il dipendente, dell'attività svolta e dell'acquisizione dei requisiti professionali e attitudinali necessari, c) ogni altra documentazione/certificazione che il dipendente intenderà produrre in merito alla propria esperienza personale.”). Per quanto attiene, invece, al procedimento disciplinare, l'art. 58, comma 1, lettera a) del CCNL applicato precisa che il rimprovero verbale è comminato “con le modalità di cui al comma 4”, il quale richiede solo la “audizione del dipendente a difesa sui fatti addebitati” e non anche la previa contestazione della negligente condotta. Tale garanzia non risulta essere stata effettivamente rispettata per il rimprovero del 17/9/21 (doc. 17 ricorrente) - che consegue all'addebito di essere stato il ingiustificatamente assente al turno dalle 7.30 alle 13,30 malgrado Pt_1
l'ordine di servizio fosse pubblicato in bacheca da giorni - poiché è stato ritualmente notificato all''interessato il provvedimento (doc. 9 appellata), ma non vi è prova della previa audizione dello stesso, per cui detta sanzione non può essere invocata a fondamento del giudizio negativo. Va però ricordato che detto giudizio, espresso dal Dirigente del Settore Polizia Locale in base a quanto dimostrato da nell'esperienza Parte_1 lavorativa concreta, non si fonda unicamente su tale sanzione, ma su numerosi altri elementi. Innanzi tutto sul rimprovero del 15/2/22 (doc. 18 ricorrente) - conseguente all'addebito di aver il lasciato il 6/1/22 il servizio esterno per rifugiarsi Pt_1 nel Comando, per il timore di aver contratto il Covid, mentre avrebbe dovuto seguire la normativa vigente ed avvertire il suo superiore per la adozione dell'opportuno provvedimento (sospensione dal servizio) - che è stato validamente irrogato (doc. 4 resistente), perché, alla richiesta di chiarimenti avanzata dal datore di lavoro il 31/1/22, il dipendente ha risposto con lettera del 4/2/22 (protocollo 7/2/22). Inoltre, ci sono una serie di comportamenti, sostanzialmente non contestati - quali la perdita della giacca della divisa, le chiavi lasciate nella vettura di servizio le pause pranzo fuori orario o durante il turno alle scuole, l'ammaccatura dell'auto di servizio, etc. - e rappresentati nella relazione del Comandante del Settore che non sono consoni al ruolo di un Agente di Polizia Locale. Riguardo, infine, alla asserita contraddizione tra il parere e la correlata relazione da un lato (docc. 4 e 7 ricorrente) ed i giudizi sulla performance di per gli anni 2021 e 2022 dall'altro (docc. 15 e 41 Parte_1 ricorrente), il Collegio rileva che, per quanto concerne il 2021 (doc. 15 ricorrente), l'attuale appellante ha ottenuto, in base ai parametri indicati (utilizzo del tempo di lavoro, livello di iniziativa professionale, flessibilità nelle prestazioni, rapporti con l'utenza e cooperazione con altre strutture dell'ente), complessivamente 13 punti individuali su 20, votazione corrispondente al 65% e non all'86%, poiché - come chiarito dal Comune di - la media indicata dal CP_1 lavoratore comprende pro quota i punteggi relativi all'amministrazione, al servizio e agli obiettivi di PEG del Settore, al cui raggiungimento hanno contribuito tutti gli addetti;
e che la valutazione più bassa (2 su 4) riguarda appunto la organizzazione del tempo lavoro, la disponibilità nello svolgimento delle mansioni e la iniziativa personale. Analogamente, per quanto concerne i 4 mesi relativi al 2022 (doc. 40 appellante), il conseguimento è complessivamente di 12 punti individuali su 20 per le medesime ragioni. La valutazione (ampiamente sufficiente) non risulta quindi essere così lusinghiera come prospettato dall'attuale appellante e non è pertanto ostativa al parere sfavorevole, alla stabilizzazione del rapporto de quo, formulato dal Dirigente del competente Settore, che ha messo in luce problematiche comportamentali. Per queste argomentazioni, assorbita ogni altra questione e/o eccezione, l'appello va rigettato. Le spese processuali del grado - liquidate ai sensi del DM n. 147/22, in base al valore indeterminato della controversia (€ 26.001- 52.000) ed alla assenza di istruttoria - seguono la soccombenza. L'attuale appellante è tenuto inoltre a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 77/25 del Tribunale di Como, che conferma. Condanna alle spese del grado, che si liquidano in € Parte_1
3.500,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza a carico dell'attuale appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012. Milano, 7/10/25
IL CONSIGLIERE REL. LA PRESIDENTE
dott.ssa Susanna Mantovani dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 77/25, est. dott.ssa Giulia Rachele Bignami, posta in decisione all'udienza collegiale del 7/10/25 e promossa DA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.4.1996 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Gallo del Foro di Como ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in 22100 Como, Piazza Pietro Pinchetti n. 3, giusta procura costituente allegato telematico del ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
(P. VA , in persona del Sindaco pro-tempore CP_1 P.IVA_1
assistito dall'Avv. Laura Giacomelli dell'Ufficio legale municipale CP_2 del Comune di con sede in Piazza Prepositurale n. 1, presso cui viene CP_1 CP_1 eletto domicilio, giusta procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. su foglio separato allegata alla memoria di costituzione di secondo grado in formato telematico in forza di deliberazione della Giunta comunale n. 148/2024 del 22.07.2024 (doc. 15)
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“1) accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dal 15 aprile 2021 o altra data quale il 15 maggio 2022 o altra ritenuta di giustizia, CP_
2) Per l'effetto condannare il Comune di a reintegrare il ricorrente nel posto precedentemente occupato dal 15 aprile 2021 con ricostruzione della carriera e dell'anzianità di servizio o da altra data quale il 15 maggio 2022 o ritenuta di giustizia;
3) Riconoscere al ricorrente il risarcimento del danno quantificandolo sulla base della busta paga di
€. 1.907,52, tallone mensile di €. 2.066,48 o altra somma ritenuta di giustizia. 4) In subordine, qualora non fosse accolta la domanda di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dispiegato in via principale, è chiesto di riconoscere a titolo di risarcimento del danno per perdita della possibilità di lavorare come Agente di Polizia Locale, sia presso il Comune di CP_
ed anche presso altri enti ex art. 3 comma 12 DL 726/1984, stabilendolo anche in via equitativa, la somma di €. 123.988,80 pari a 5 anni (€. 2.066,48 x 12 x 5) o altra diversa ritenuta di giustizia e di equità. CP_
5) In ulteriore subordine è chiesto di ordinare al Comune di la riassunzione del ricorrente per un nuovo periodo di 12 mesi a contratto di formazione lavoro o altro periodo ritenuto di giustizia per completare la formazione.
6) Con vittoria di spese legali oltre accessori 15%, spese generali, 4% ed VA Controparte_3 22% distratte. Si chiede di essere ammessi a provare quanto descritto nei capitoli: da 1 a 5, da 7 a 10, 27, 61, da 64 a 108, 129 del ricorso di primo grado con i seguenti testi: - omissis - “.
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“- rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto;
- per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale del Lavoro di Como n. 77/2025, pubblicata il 29.04.2025 notificata il 5 maggio 2025;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda n. 4 di parte ricorrente (In subordine, qualora non fosse accolta la domanda di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dispiegato in via principale, è chiesto di riconoscere a titolo di risarcimento del danno per CP_ perdita della possibilità di lavorare come Agente di Polizia Locale, sia presso il Comune di ed anche presso altri enti ex art. 3 comma 12 DL 726/1984, stabilendolo anche in via equit la somma di €. 123.988,80 pari a 5 anni (€. 2.066,48 x 12 x 5) o altra diversa ritenuta di giustizia e di equità), liquidare il risarcimento il danno in via equitativa respingendo il criterio indicato dal ricorrente in 5 anni di mancata retribuzione, visti i criteri indicati nella sentenza n. 5072/2016 pronunciata a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, da liquidarsi a discrezione del Giudice, maggiorate degli oneri riflessi - in luogo di IVA e CPA - in considerazione dell'iscrizione all'Elenco speciale del difensore dell'Amministrazione comunale appellata. In via istruttoria, ammettere le prove come richieste al Capo n. 3 della memoria difensiva di costituzione di primo grado, riproposte al capo 5 nella presente memoria – omissis –“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 77/25, rigettava, compensando le spese di lite, il ricorso proposto da Parte_1
- dipendente del dal 15/4/21 al 15/4/22 quale Agente
[...] CP_1 di Polizia Locale con inquadramento nella categoria C, posizione economica C1, del CCNL comparto funzioni locali, in virtù di un contratto di formazione e lavoro di 12 mesi, che non era stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato atteso il parere negativo espresso il 29/4/22 dal Comandante del Settore Polizia Locale per carenza dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il profilo in questione - ricorso diretto in via principale a far accertare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dal 15/4/21 o da altra data ritenuta di giustizia con conseguente condanna dell'ente locale alla reintegra nel posto precedentemente occupato con ricostruzione della carriera e dell'anzianità di servizio e risarcimento del danno;
in subordine per ottenere il risarcimento del danno per perdita di chances;
e in via ulteriormente gradata per ottenere la riassunzione per un nuovo periodo di 12 mesi con contratto di formazione lavoro o altro periodo ritenuto di giustizia per completare la formazione. Il giudice a quo, dopo avere inquadrato la fattispecie del contratto di formazione e lavoro, rigettava la domanda svolta dal ricorrente ex art. 3, 9^ comma del d.l. n. 726/84, convertito con modifiche dalla legge n. 863/84, non ravvisando nel caso concreto un inadempimento di gravità tale da determinare la insussistenza della causa formativa: “Un significativo inadempimento dell'obbligo formativo, infatti, è, piuttosto, insito nella grave negazione in termini di acquisizione delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali che il datore di lavoro si era obbligato ad impartire al dipendente assunto con onde fargli acquisire la qualifica professionale di destinazione. Nel caso di specie, di contro, la formazione – seppur incompleta - è stata impartita. on solo, la formazione nella specie erogata, benché non scadenzata come da progetto formativo, deve essere scrutinata alla luce dell'art. 3, comma 9, della L. n. 863/1984, a mente del quale non a tutte le violazioni agli obblighi contrattuali consegue la conversione del rapporto di lavoro, bensì solo a quelle che abbiano un'apprezzabile consistenza: “in caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto”. Invero, “in tema di contratto di formazione e lavoro, un discostamento, anche non lieve, degli obblighi previsti dal programma di formazione non comporta quell'inadempimento sanzionabile con la conversione del contratto ai sensi dell'art. 3, D.L. n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, qualora si accerti, in concreto, che il suddetto contratto abbia raggiunto la sua prevalente finalità che è quella di consentire al giovane un ingresso guidato nel mondo del lavoro superando il gap determinato da precedenti esperienze di carattere esclusivamente didattico e scolare perciò caratterizzate da separatezza rispetto al mondo lavorativo” (Cass. 9 febbraio 2001, n. 1907; nonché negli stessi termini, Cass. 19 marzo 1999, n. 2544; Cass. 13 agosto 1998, n. 7988; Cass. 19 giugno 1998, n. 6139; Cass. 11 febbraio 1998, n. 1426; Cass. 5 luglio 1997, n. 6069 ed altre)……. Parte ricorrente ha fondato la sua domanda su un orientamento di legittimità – si veda, per tutte, Cass. n. 1324/2015 – il quale, tuttavia, si è limitato ad esprimere il condivisibile principio di diritto secondo cui “In tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza. (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1324 del 26/01/2015). Invero, più di recente, ribadendo il medesimo principio di diritto, la Suprema Corte ha significativamente aggiunto che “E' comunque consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa; tale discrezionalità non può però mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16595 del 03/08/2020). A ciò si aggiunga che le “modalità di addestramento, non possono non tener conto della natura e delle caratteristiche dell'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere, potendo assumere maggiore o minore rilievo a seconda che si tratti di lavori di elevata professionalità o di semplici prestazioni di mera esecuzione, e potendo altresì modularsi con anticipazione della fase teorica rispetto a quelle pratiche, o viceversa, in relazione alle caratteristiche della prestazione lavorativa” (Cass. 1/8/1998, n. 7554). Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che “Nel contratto di formazione e lavoro la divergenza fra obblighi contrattuali ed il concreto svolgimento del rapporto non realizza un inadempimento del datore di lavoro sanzionabile con la conversione del rapporto medesimo in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove detto svolgimento - secondo la valutazione del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata - avvenga con modalità tali da non compromettere la funzione del contratto, che, diversamente dall'apprendistato, non tende a consentire il mero conseguimento delle nozioni base per l'esecuzione della prestazione professionale, ma a favorire, attraverso l'acquisizione di specifiche conoscenze, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale in funzione dell'accesso nel mondo del lavoro. In difetto di predeterminazione legislativa di specifici modelli di formazione, il giudice, per accertare che non vi sia stato inadempimento degli obblighi formativi, può e deve fare riferimento al progetto formativo approvato, indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia o meno tempestivamente dedotto la mancanza di formazione anche in relazione al progetto” (cfr. Cass. sent. n. 9294 del 22.04.2011; in termini Sez. L, sent. n. 11365 del 08.05.2008; Sez. L, sentenza n. 2247 del 01.02.2006). Ciò premesso, nel caso in esame, parte ricorrente non solo non nega che la formazione sia stata in effetti impartita (seppure in modo incompleto), ma nulla chiede di provare a dimostrazione del grave inadempimento degli obblighi formativi del datore di lavoro. Dalla disamina del ricorso, invero, si apprende inoltre che sono state erogate a “116 ore di Pt_1
Formazione teorica di carattere tecnico”, “17 ore finalizzate al “conseguimento della patente di servizio”, “13 ore di formazione teorica pratica su “normativa riguardante la circolazione stradale” a fronte di una progetto formativo che prevedeva l'erogazione di 200 ore.” Passando ad esaminare la domanda subordinata - fondata sull'illegittimità del parere negativo espresso dal del Settore alla CP_4 CP_5 trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato - il Tribunale di Como, dopo aver riportato l'art. XIII del bando (“Il contratto di formazione e lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato” … “Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3 comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863, previo accertamento selettivo secondo le modalità ed i criteri disciplinati dal regolamento CP_ sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente presso il Comune di ”) e l'art. 164 del Regolamento del Comune di (“il contratto individuale di formazione e lavoro può CP_1 essere trasformato, alla scadenza e in base alla normativa vigente, in contratto a tempo indeterminato previo accertamento da parte del Dirigente dell'ufficio gestione risorse umane dell'acquisizione dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per la trasformazione del rapporto, mediante: a) verifica del completamento del percorso formativo prevosto nel progetto di formazione lavoro;
b) certificazione del Dirigente di Area/settore, ove ha prestato servizio il dipendente, dell'attività svolta e dell'acquisizione dei requisiti professionali e attitudinali necessari, c) ogni altra documentazione/certificazione che il dipendente intenderà produrre in merito alla propria esperienza personale”), affermava che nessun obbligo di assunzione era posto in capo al “l'eventuale accertamento, da parte del Dirigente CP_1 dell'ufficio, dell'acquisizione dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per la trasformazione, quindi, comporta, ai sensi delle norme sopra citate, soltanto la facoltà (e non l'obbligo) per il Comune di trasformare il rapporto a tempo indeterminato. Ciò significa che, se anche fosse stato accertato il possesso, in capo al ricorrente, dei requisiti richiesti per la trasformazione, questo non avrebbe comunque comportato alcun obbligo di trasformazione in capo al convenuto”. CP_1
Disattendeva, poi, la ulteriore eccezione inerente la carenza di motivazione nel diniego alla conversione in violazione dell'art. 20 del CCNL 21/5/18: ”La presente norma disciplina il periodo di prova dei contratti individuali di lavoro. Più nello specifico, il comma 6 prevede che decorsa la metà del periodo di prova ciascuna della parti possa recedere dal rapporto e che questo recesso debba essere motivato. Non vi è chi non veda come il recesso previsto dall'art. 20 sopra richiamato si riferisca ad ipotesi in cui il diritto medesimo venga esercitato durante il periodo di prova e quindi in costanza di rapporto di lavoro e non in un momento successivo alla scadenza del contratto. Diversamente, nel caso di specie, il parere negativo alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato è stato ricevuto dal ricorrente in data 29 aprile 2021 e quindi in epoca successiva alla scadenza del contratto. Per questo motivo non può trovare applicazione l'art. 20 sopra citato che, diversamene, prescrivere l'obbligo di motivazione solo nei casi in cui il recesso avvenga in costanza di rapporto di lavoro.”. Rigettava, altresì, la pretesa risarcitoria per la perdita di chances, “in quanto nel caso di specie, non vi è alcuna prova che il ricorrente abbia perso “almeno dieci possibilità di essere reclutato presso altri enti della provincia” posto che nessun bando è stato documentato”. Da ultimo, riteneva inammissibile la domanda diretta alla riassunzione per un nuovo periodo di 12 mesi a contratto di formazione lavoro o altro periodo ritenuto di giustizia per completare la formazione, poiché “si darebbe ingresso a un nuovo rapporto negoziale, che avrebbe inizio al di fuori delle modalità previste dall' art. 36 del D.lgs. n. 165/2001. Come si è già visto, la Cassazione è ferma nel ritenere che il potere del Giudice del Lavoro di adottare anche provvedimento costitutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni (art.63, comma 2 D.lgs. 165/2001) attiene alle misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, e non alla loro costituzione.”
ha proposto appello, affidandosi a nove ordini di Parte_1 censure. Con il primo motivo -“Misconosciute le conclusioni del ricorso. Mancata pronuncia. errata/parziale riproposizione nella sentenza delle domande avanzate da nel ricorso di primo Pt_1 grado” (pag. 56 e seg.) - denuncia la omessa pronuncia sulla domanda di annullamento/disapplicazione/declaratoria di nullità delle sanzioni disciplinari del rimprovero del 17/9/21 e del 15/2/22 e degli altri atti gestionali e o provvedimentali indicati (“Parere negativo del Comandante Polizia Locale del 29.4.2022 alla trasformazione del rapporto di formazione lavoro in tempo indeterminato (doc. 4) Relazione del Comandante a sé stesso - datata a mano 29.4.2022” (doc. 7) Relazione del graduato del Per_1
28.4.2022 (doc. 8) Relazione del graduato del (doc. 9) Parere Dirigente Area del Persona_2 personale di Conferma del parere negativo del Comandante (doc. 12) Regolamento Comune art. 163 e 164 (doc. 33) Ulteriori atti appartenenti al processo amministrativo gestionale che ha indotto l'Ente a non convertire il rapporto di formazione lavoro a tempo indeterminato”), richiamando la difesa articolata nel ricorso ex art. 414 c.p.c. Con il secondo motivo – “La sentenza ha considerato matura la causa per la decisione omettendo l'istruttoria senza motivare la scelta” (pag. 58) – si duole della mancata ammissione delle prove testimoniali richieste sulla formazione, che reitera in appello ove ritenute necessarie. Con il terzo motivo - “La sentenza accredita al ricorrente una tesi mai sostenuta sul tenore della motivazione del diniego alla conversione del rapporto. non ha chiesto di applicare l'art. Pt_1
20 del CCNL 21.5.2018. la decisione misconosce il punto 157 del ricorso di primo grado. la decisione del (doc. 4, 7, 8, 9, 12) è motivata ex art. 164 regolamento (doc. 33) ma nella CP_1 sostanza è errata” (pag. 58 e seg.) - evidenzia come alla base della eccepita carenza di motivazione del parere negativo del Dirigente del Settore Polizia Locale vi fosse l'art. 164 del regolamento e non l'art. 20 del CCNL del settore: “Nel ricorso di primo grado l'art. 20 è utilizzato dialetticamente per contrasto con l'art. 3 del Ccnl 14.9.2000 (doc. 32) al fine di significare che la discrezionalità dell'ente, quando valuta il soggetto in periodo di prova, è differente rispetto a quella impiegata nel CFL. Infatti è qualitativamente maggiore e quantitativamente diverso, così come è più lasco, cioè meno stringente e ancorato a parametri previamente determinati, il processo di deduzione di convinzioni del datore di lavoro desunti dai comportamenti dell'agente. Invece la valutazione/motivazione che attiene al contratto di formazione lavoro è ancorata, ex art. 3 Ccnl 14 settembre 2000 (doc. 32), alla mission del CFL che deve “a) agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consente un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.” Il CFL prevedeva anch'esso un periodo di prova di quattro settimane che ha svolto con successo. Le schede di Pt_1 valutazione (doc. 15 e 41) dimostrano senza dubbio l'acquisizione delle capacità professionali che non vengono messe in dubbio da eventuali responsabilità disciplinari mai neppure emerse nell'arco dell'anno di lavoro. “ Con il quarto motivo -“Il potere che diventa arbitrio. La sentenza misconosce e travisa la volontà, espressa e inverata con atti concreti (doc. 29), del Comune di procedere con le assunzioni definitive dei 5 cadetti compreso . E' infondata la tesi espressa in sentenza che non vi sia Pt_1 alcun obbligo di assunzione da parte del dopo che ha scelto esso stesso discrezionalmente CP_1 di procedere ai sensi dell'art. 164 del regolamento (doc. 33). il quando decide di assumere CP_1
è obbligato a sviluppare la procedura correttamente. deve avere lo stesso trattamento degli Pt_1 altri quattro colleghi. diversamente si realizzerebbe una vera e propria discriminazione ai suoi danni” (pag. 60 e seg.) - sostiene che la “sentenza si distanzia dai principi degli articoli 3, 97 e 28 della Carta Costituzionale perché interpreta il potere dell'Ente come arbitrio alla pari di un'impresa privata e non come discrezionalità amministrativa anche nella specie della discrezionalità tecnica. Il potere degli enti è sempre finalizzato e funzionalizzato all'interesse pubblico anche quando utilizza strumenti gestionali……. Non esiste nessuna possibilità di intendere il verbo “può” come mero arbitrio quando l'ente ha già deciso di coprire i posti a tempo indeterminato avviando la procedura descritta nell'art. 164 (doc. 33). Tanto meno, allorquando la procedura è avviata, è possibile negare la stabilizzazione qualora la selezione sia stata superata. “ Con il quinto motivo – “neppure il ha sostenuto la tesi del Tribunale di Como. Non CP_1 ha interpretato nei propri atti defensionali il proprio comportamento amministrativo come svincolato dalla procedura ex art. 164 regolamento (doc. 33). La causa petendi enucleata dal Tribunale non rispecchia in alcun modo le tesi giuridiche erbesi. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato/motivato” (pag. 63) - lamenta sullo stesso passaggio motivazionale anche la “violazione tra chiesto e pronunciato. Il Comune non poteva e non si è mai spinto a dichiarare che ha esercitato un potere illimitato anche perché avrebbe dovuto rispondere di discriminazione “. Con il sesto motivo - “la sentenza non ha esaminato la contraddizione tra la relazione del comandante (doc. 4 e 7) e i giudizi sulla qualità dell'apporto performance di ” (pag. 63 e Pt_1 seg.) - deduce che il giudice a quo “non lo ha fatto perché ha ritenuto il tema assorbito dall'arbitrio del Viceversa i documenti n. 15 e n. 41 sono in grado di dimostrare che è CP_1 raggiunta la prova della adeguatezza di affinché gli sia trasformato il rapporto da CFL e Pt_1 tempo indeterminato. “ Con il settimo motivo - “La valutazione della formazione. La sentenza non affronta la qualità dell'omissione per definire la qualità/grado/intensità dell'inadempimento e l'incidenza sullo svolgimento dei compiti” (pag. 64 e seg.) - sostiene che il Tribunale di Como si è ancorato al solo aspetto quantitativo, mentre avrebbe dovuto soffermarsi sulla qualità e sul significato della formazione omessa;
inoltre “il Tribunale avrebbe dovuto valutare come il comportamento di criticato dal avrebbe potuto essere diverso Pt_1 CP_6 qualora fosse stato posto in condizione di conoscere ad esempio i diritti e doveri dei dipendenti i loro diritti e doveri sulla salubrità, la rilevazione degli incidenti e/o lo stato di ebbrezza. Si ritiene nel merito che il primo modulo sarebbe stato essenziale e dirimente almeno per lo svolgimento dei compiti perché informa tutti gli aspetti della prestazione essendo un ontologico presupposto. Infine non si intende perché si equipara un privato ad un comune laddove la formazione per un Pubblico dipendente che opera con i cittadini è garanzia non solo per se stesso ma anche per i destinatari.” Con l'ottavo motivo - “La perdita di chances. dal 16 aprile 2022 al 1° aprile 2023 non ha Pt_1 lavorato” (pag. 68 e seg.) – sostiene che “Controparte non ha contestato che i posti banditi dai Comuni sarebbero stati una decina nell'arco di un anno successivo al 15 aprile 2022. In ogni caso qualora non fosse accolta la richiesta di stabilizzazione a decorrere dal 16 aprile 2022 o altra data di giustizia quale quella identica dei colleghi del 15 maggio 2022, è corretto che venga Pt_1 risarcito per il periodo in cui non ha lavorato sino a quando è stata assunto dal Comune di Lazzate. La possibilità di lavorare consegue all'accoglimento della domanda tesa ad inficiare la legittimità della relazione del Comandante del 29 aprile 2022 e a /o ottenere la stabilizzazione del rapporto, o CP_ nel caso di ripetizione dell'anno di Contratto di formazione lavoro presso il Comune di . “ Infine, con il nono motivo - “Il giudice può ordinare la trasformazione del rapporto di lavoro. La procedura di trasformazione è una selezione gestionale. il concorso che è scrutinato dalla giurisdizione amministrativa è già stato definita” (pag. 70 e seg.) - impugna la declaratoria di inammissibilità della domanda diretta, svolta in estremo subordine, alla riammissione in servizio per svolgere un ulteriore periodo per la formazione. Osserva che “il potere del Giudice ordinario di cui si chiede l'esercizio è il medesimo che viene speso allorché il periodo di prova affetto da vizio funzionale e non genetico viene ripetuto. Non si tratta quindi di controllare una potestà pubblica ma l'atto di gestione compiuto del che CP_1 risulta di mala fede o illegittimo”.
Il resiste in giudizio per la conferma della sentenza gravata. CP_1
Reitera le eccezioni preliminari di inammissibilità delle domande svolte da
[...]
e replica puntualmente alle doglianze di controparte, Parte_1 rassegnando le conclusioni sopra trascritte. All'udienza del 7/10/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' opportuno riassumere i fatti di causa e richiamare la normativa di riferimento che disciplina la fattispecie in esame. Si ricava per tabulas che , dopo aver partecipato alla Parte_1
“selezione pubblica concorsuale” per tre posti di profilo professionale “Agente di polizia locale”, categoria C, posizione economica C1, CCNL comparto funzioni locali per 12 mesi “presso settore Polizia Locale” (doc. 1 ricorrente) ed essersi collocato alla terza posizione su sette idonei, ha stipulato un “contratto individuale di formazione e lavoro a tempo determinato e a tempo pieno” con inizio il 15/4/21 e termine il 15/4/22 compreso (doc. 3 ricorrente), che non è stato trasformato a tempo indeterminato atteso il parere negativo formulato il 29/4/22 dal Dirigente del Settore Polizia Locale, Comandante “per carenza dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per Per_3 il profilo di agente di Polizia Locale”. Il contratto di formazione e lavoro è disciplinato dall'art. 3 del CCNL Comparto Enti Locali del 14/9/00:
“1. Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39, comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli enti possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. CP_7
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze, utilizzando procedure semplificate.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato: a) per l'acquisizione di professionalità elevate;
b) per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
5. Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre tipologie di assunzione a tempo determinato. - omissis - 8. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lett. a), nell'ambito del periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di formazione, che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive;
per i lavoratori assunti ai sensi dell'art.4, lett. b) il suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica. Per il l'area della vigilanza le ore minime di formazione riguardano le materie attinenti alla specifica professionalità. Gli oneri della formazione di cui al presente comma non gravano sulle risorse di cui all'art.23, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999.- omissis - 10.Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all'art. 14 del CCNL del 6.7.1995, e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.- omissis -
15.Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 10 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
16.Al termine del rapporto l'amministrazione è tenuta ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell'attestato è rilasciata al lavoratore.
17.Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Gli enti disciplinano, previa concertazione ai sensi dell'art.8 del CCNL dell'1.4.1999, il procedimento ed i criteri per l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 14. 18. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.” - omissis - Non si può poi dimenticare che, seppure la disciplina normativa di riferimento è rappresentata anche nel settore pubblico dall'art. 3 della legge n. 863/84 e dall'art. 16 della legge n.451/94, certe diposizioni non trovano applicazione integrale qualora contrastino con alcune delle peculiarità tipiche che caratterizzano il rapporto di lavoro alle dipendenze dalle pubbliche amministrazioni. Ciò si verifica, in primis, per quanto concerne il regime sanzionatorio. Nel settore privato l'inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro comporta automaticamente la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato a decorrere retroattivamente dalla data di sottoscrizione dello stesso contratto;
nel settore pubblico, invece, trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 36, comma 2^ del D.L.vo n.165/01, ai sensi del quale la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione e l'impiego del personale comporta il risarcimento del danno per il lavoratore interessato e, ove necessaria, la responsabilità dirigenziale per dolo o colpa grave, ma in nessun caso la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
ha formulato tre domande basate sul preteso Parte_1 inadempimento dell'obbligo di formazione e/o sul preteso illegittimo parere negativo espresso dal Comandante della Polizia Locale alla scadenza del termine che ha impedito la stabilizzazione e/o sulla pretesa omessa motivazione di detto parere. La principale è diretta ad ottenere la costituzione del rapporto a tempo indeterminato ab origine (o dalla diversa data accertata) e il risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni medio tempore maturate. La subordinata è diretta ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance (“L'attestato di acquisita professionalità, ex art. 3 comma 12 DL 726/1984, può valere in altri comuni per venire assunti a tempo indeterminato, senza dover partecipare ad un nuovo concorso. Oltre al danno di non essere stato assunto a tempo indeterminato dal , CP_1 che pure ne aveva bisogno, ha perso almeno dieci possibilità di essere reclutato presso altri Pt_1 enti della provincia che hanno bandito concorsi per l'assunzione di Agenti di Polizia Locale. Nell'arco di sei mesi sarebbe stato assunto da un altro Comune con il vantaggio di non dover Pt_1 formare il dipendente e di poterlo da subito impiegare al meglio. La percentuale di probabilità di CP_ assunzione può essere considerata pari al 50% dei posti offerti ancorché nel concorso di egli è arrivato terzo su sette. In via equitativa se i posti offerti dai comuni e della Provincia di Como sono stati nel periodo da aprile 2022 ad oggi ed a quando verranno assunti i testimoni in numero ancora maggiore, è possibile considerare nel totale di cinque anni di retribuzione il danno da quantificarsi. Il periodo di permanenza presso l'ente di destinazione è di cinque anni ex lege. Il periodo di attesa per un posto in Provincia di Como è di due anni. “ così ricorso ex art. 414 c.p.c.) L'ulteriore subordinata è diretta ad ottenere la riassunzione in servizio per svolgere un nuovo periodo di formazione (di 12 mesi o di altro lasso temporale ritenuto di giustizia). Tutto ciò premesso, l'eccezione preliminare di inammissibilità - ribadita dal in questa sede - è fondata in relazione alla domanda CP_1 principale finalizzata alla conversione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato, ostandovi il disposto del citato art. 36 del D.L.vo n. 165/01, secondo cui “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione”. Anche un eventuale notevole inadempimento all'obbligo formativo non permetterebbe, pertanto, l'accoglimento della domanda principale, in quanto la pretesa risarcitoria ha sempre quale presupposto la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (differenze retributive medio tempore maturate). Sempre in via preliminare il Collegio rileva la genericità del motivo inerente il rigetto della (prima) domanda subordinata. L'attuale appellante si limita, infatti, a reiterare la pretesa risarcitoria azionata, senza confutare l'iter logico-giuridico del giudice di prime cure, che, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, evidenzia come sia carente la prova di avere perso “almeno dieci possibilità di essere reclutato presso altri Enti della Provincia”, posto che alcun bando era stato documentato, non essendo al riguardo sufficiente (circostanza incontroversa) che i posti banditi “sarebbero stati una decina nell'arco di un anno successivo al 15 aprile 2022”.
Il gravame, in ogni caso, non è meritevole di accoglimento anche a prescindere dalle suesposte considerazioni.
*Conversione del rapporto di formazione e lavoro per mancato assolvimento della formazione (motivi II e VII) Premesso che il contenuto del programma formativo è stato approvato dalla Commissione Regionale e fa integralmente parte del bando della selezione (doc. 7 e 8 appellata) e che si pone a carico del datore di lavoro (e non del lavoratore, come erroneamente affermato dal giudice a quo) dimostrare di aver adempiuto all'obbligo formativo, l'impianto motivazionale del Tribunale di Como resiste alle doglianze di parte appellante. E' consolidato l'orientamento di legittimità in forza del quale "in materia di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento integrale degli obblighi formativi integra un vizio che incide sulla causa contrattuale ed è suscettibile di determinare, sin dall'inizio del rapporto, la trasformazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, dovendo il giudice, in tale ipotesi, valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto (cfr. Cass. 26.1.2015 n. 1324, Cass. 17.3.2014 n. 6068, Cass.
1.2.2006 n. 2247)” (così Cass. n. 6990/25). L'art. 4,8^ comma del CCNL applicato stabilisce per il CFL mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante esperienza lavorativa – ovvero quello sottoscritto nel caso concreto – una formazione minima di 20 ore sulle materie
“attinenti alla specifica professionalità”, essendo la successiva formazione aggiuntiva. E' pacifico che a siano state erogate “116 ore di formazione Pt_1 Parte_1 teorica di carattere tecnico, 17 ore finalizzate al conseguimento della patente di servizio, 13 ore di formazione teorica pratica su 'normativa riguardante la circolazione stradale” e perciò complessivamente 146 ore a fronte di un progetto che ne prevedeva 200, per cui, in una con il giudice a quo, non è ravvisabile il grave inadempimento che determina la nullità del contratto per mancanza di causa, che si realizza quando la formazione è praticamente inesistente o comunque talmente carente da impedire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto. La omessa istruzione sulle disposizioni contrattuali collettive del settore (10 ore)
o sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (10 ore) - evidenziate nel ricorso ex art. 414 c.p.c. - non incidono in modo significativo sul conseguimento della qualificazione professionale prevista nel piano di formazione;
né si può verosimilmente ritenere che detta (ulteriore) preparazione avrebbe evitato il giudizio sfavorevole espresso dal Comandante della Polizia Locale, che verte su caratteristiche attitudinali del lavoratore (e non sulla scarsa competenza e/o preparazione dello stesso).
*Trasformazione del contratto di formazione e lavoro ex art. 164 del Regolamento del Comune di ed ex art. XIII del bando di selezione (motivi I, III, IV,V, VI, VIII) CP_1
Non vi sono d ità nelle domande azionate dall'attuale appellante, dato che, in relazione alla principale, anche nel ricorso ex art. 414 c.p.c. Parte_1
aveva chiesto, pur non riportandolo testualmente nelle conclusioni,
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“l'annullamento e/o disapplicazione dei due provvedimenti, disciplinari (doc. 17 e 18), del parere negativo del Comandante (doc. 4 e 7), delle relazioni degli asseriti Tutor (doc. 8 e 9), di eventuali atti prodromici, presupposti o conseguenti o comunque implicati quali: l'art. 164 del regolamento comunale nella parte in contrasto con le norme contrattuali e/o primarie, l'atto del dirigente del personale del 30 giugno 2022 (doc. 12) e quanto ritenuto appartenere al processo amministrativo/gestionale che ha indotto l'Ente a non convertire il rapporto di formazione lavoro a tempo indeterminato”. Il rilievo formulato nel primo motivo di gravame è perciò condivisibile, non avendo il Tribunale di Como esaminato la domanda avente ad oggetto la impugnazione dei rimproveri verbali e degli altri atti specificamente indicati. Ciò nonostante, le censure dell'attuale appellante non colgono nel segno. Sul piano formale, a prescindere dalla norma pattizia o regolamentare invocata dal , il parere negativo del Comandante della Polizia Locale del 29/4/22 è Pt_1 adeguatamente motivato. Pure il IV ed il V motivo non sono persuasivi. L'art. 3, comma 5, del d.l. n. 726/1984 prevede che in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato “il periodo di formazione e lavoro è computato nella anzianità di servizio”. L' ha sì precisato che “ il vincolo della selezione pubblica, imposto dall'art. 35 del D.lgs Tes_1
n. 165/01 è già stato soddisfatto nella fase della individuazione di soggetti da assumere con tali tipologie contrattuali;
conseguentemente, essendo prevista espressamente la possibilità di trasformazione e dato che essa, evidentemente, non può che riguardare i soli dipendenti titolari di un contratto di formazione e lavoro, non avrebbe alcun senso ricorrere a selezioni pubbliche;
infatti in tal modo si verrebbero a vanificare completamente i contenuti dell'attività lavorativa e formativa svolta dai dipendenti (e quindi dello specifico bagaglio professionale acquisito) nell'ambito del contratto di formazione e lavoro, e, quindi, l'utilità stessa del ricorso a tale istituto e della spesa a tal fine sostenuta;
ai fini della trasformazione, l'art. 3, comma 17, del CCNL in questione affida ai singoli enti il compito di definire, previa concertazione, il procedimento ed i criteri per l'accertamento selettivo di requisiti attitudinali e professionali richiesti per la trasformazione del rapporto;
la definizione di tali aspetti rappresenta un elemento assolutamente imprescindibile ai fini della trasformazione”; ma rimane in capo alla amministrazione di appartenenza la facoltà, nel rispetto dei criteri e delle procedure concordate, di assumere il lavoratore a tempo indeterminato, come evidenziato anche dal fatto che “il legislatore ha inteso tutelare la formazione conseguita anche con questa prescrizione di riequilibrio, in qualche misura, della mancanza di stabilità del rapporto di formazione e lavoro (in quanto a termine), con l'equiparazione della formazione e lavoro a lavoro tout court quando — e se— il rapporto di formazione e lavoro si trasforma in (o è seguito, entro certi limiti di tempo, da) un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.” (così Cass. SU n. 20074/10). Il Tribunale di Como non ha mai affermato che il di poteva CP_1 CP_1 svincolarsi dalla procedura dettata dall'art. 164 del Regolamento, ma unicamente che l'ente locale aveva la facoltà e non l'obbligo di inserire in organico il lavoratore assunto con contratto di formazione alla scadenza del termine, essendo prima necessaria la verifica sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma citata (“…previo accertamento da parte del Dirigente dell'ufficio gestione risorse umane dell'acquisizione dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per la trasformazione del rapporto, mediante: a) verifica del completamento del percorso formativo prevosto nel progetto di formazione lavoro;
b) certificazione del Dirigente di Area/settore, ove ha prestato servizio il dipendente, dell'attività svolta e dell'acquisizione dei requisiti professionali e attitudinali necessari, c) ogni altra documentazione/certificazione che il dipendente intenderà produrre in merito alla propria esperienza personale.”). Per quanto attiene, invece, al procedimento disciplinare, l'art. 58, comma 1, lettera a) del CCNL applicato precisa che il rimprovero verbale è comminato “con le modalità di cui al comma 4”, il quale richiede solo la “audizione del dipendente a difesa sui fatti addebitati” e non anche la previa contestazione della negligente condotta. Tale garanzia non risulta essere stata effettivamente rispettata per il rimprovero del 17/9/21 (doc. 17 ricorrente) - che consegue all'addebito di essere stato il ingiustificatamente assente al turno dalle 7.30 alle 13,30 malgrado Pt_1
l'ordine di servizio fosse pubblicato in bacheca da giorni - poiché è stato ritualmente notificato all''interessato il provvedimento (doc. 9 appellata), ma non vi è prova della previa audizione dello stesso, per cui detta sanzione non può essere invocata a fondamento del giudizio negativo. Va però ricordato che detto giudizio, espresso dal Dirigente del Settore Polizia Locale in base a quanto dimostrato da nell'esperienza Parte_1 lavorativa concreta, non si fonda unicamente su tale sanzione, ma su numerosi altri elementi. Innanzi tutto sul rimprovero del 15/2/22 (doc. 18 ricorrente) - conseguente all'addebito di aver il lasciato il 6/1/22 il servizio esterno per rifugiarsi Pt_1 nel Comando, per il timore di aver contratto il Covid, mentre avrebbe dovuto seguire la normativa vigente ed avvertire il suo superiore per la adozione dell'opportuno provvedimento (sospensione dal servizio) - che è stato validamente irrogato (doc. 4 resistente), perché, alla richiesta di chiarimenti avanzata dal datore di lavoro il 31/1/22, il dipendente ha risposto con lettera del 4/2/22 (protocollo 7/2/22). Inoltre, ci sono una serie di comportamenti, sostanzialmente non contestati - quali la perdita della giacca della divisa, le chiavi lasciate nella vettura di servizio le pause pranzo fuori orario o durante il turno alle scuole, l'ammaccatura dell'auto di servizio, etc. - e rappresentati nella relazione del Comandante del Settore che non sono consoni al ruolo di un Agente di Polizia Locale. Riguardo, infine, alla asserita contraddizione tra il parere e la correlata relazione da un lato (docc. 4 e 7 ricorrente) ed i giudizi sulla performance di per gli anni 2021 e 2022 dall'altro (docc. 15 e 41 Parte_1 ricorrente), il Collegio rileva che, per quanto concerne il 2021 (doc. 15 ricorrente), l'attuale appellante ha ottenuto, in base ai parametri indicati (utilizzo del tempo di lavoro, livello di iniziativa professionale, flessibilità nelle prestazioni, rapporti con l'utenza e cooperazione con altre strutture dell'ente), complessivamente 13 punti individuali su 20, votazione corrispondente al 65% e non all'86%, poiché - come chiarito dal Comune di - la media indicata dal CP_1 lavoratore comprende pro quota i punteggi relativi all'amministrazione, al servizio e agli obiettivi di PEG del Settore, al cui raggiungimento hanno contribuito tutti gli addetti;
e che la valutazione più bassa (2 su 4) riguarda appunto la organizzazione del tempo lavoro, la disponibilità nello svolgimento delle mansioni e la iniziativa personale. Analogamente, per quanto concerne i 4 mesi relativi al 2022 (doc. 40 appellante), il conseguimento è complessivamente di 12 punti individuali su 20 per le medesime ragioni. La valutazione (ampiamente sufficiente) non risulta quindi essere così lusinghiera come prospettato dall'attuale appellante e non è pertanto ostativa al parere sfavorevole, alla stabilizzazione del rapporto de quo, formulato dal Dirigente del competente Settore, che ha messo in luce problematiche comportamentali. Per queste argomentazioni, assorbita ogni altra questione e/o eccezione, l'appello va rigettato. Le spese processuali del grado - liquidate ai sensi del DM n. 147/22, in base al valore indeterminato della controversia (€ 26.001- 52.000) ed alla assenza di istruttoria - seguono la soccombenza. L'attuale appellante è tenuto inoltre a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 77/25 del Tribunale di Como, che conferma. Condanna alle spese del grado, che si liquidano in € Parte_1
3.500,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza a carico dell'attuale appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012. Milano, 7/10/25
IL CONSIGLIERE REL. LA PRESIDENTE
dott.ssa Susanna Mantovani dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni