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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 545/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: BERNARDO CLAUDIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2592/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230036771273001 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della Riscossione ed alla Camera di Commercio di Messina in data
10.04.2025, depositato il 11.04.2025, Ricorrente_1, nella qualità di erede di Nominativo_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520230036771273001, notificata in data 10.02.2025, emessa per la complessiva somma di € 142,80, a titolo di Diritto annuale camera di commercio per l'anno 2019.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1) PRESCRIZIONE E/O DECADENZA.
-MANCATA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI MANCATO RISPETTO DELLA SEQUENZA 2)
PREVISTA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI.
3) MANCATA ALLEGAZIONE DEGLI ATTI PRODROMICI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Nessuno si è costituito per le parti resistenti entro il termine di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 546/92.
Parte ricorrente ha insistito con memoria del 14.01.2026.
All'udienza del 29.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, la cartella è stata emessa in relazione ai diritti camerali dovuti per l'anno 2009 in relazione alla società "Società 1 società agricola in accomandita semplice di Nominativo_1". La qualità di erede della ricorrente è dalla stessa attestata. Non si ravvisa la necessità di notifica di atti antecedenti alla cartella, potendo la Camera di Commercio procedere alla iscrizione a ruolo in presenza di omesso versamento dell'imposta.
Non si ravvisa carenza di motivazione, essendo il contenuto della cartella adeguato ad esplicitare le ragioni dell'imposizione fiscale, sia in relazione all'an che in ordine al quantum.
Non sussiste l'invocata prescrizione, avuto riguardo alla necessità di fare applicazione del disposto dell'art. 68, comma 1, DL 18/20. E' noto, infatti, che l'art. 68 del DL n. 18/20 (Cura Italia) ha previsto proroghe ai termini di prescrizione dei tributi in collegamento con la situazione emergenziale Covid19. A parere di questo giudice, nel caso in esame viene in rilevo il comma 1 del citato art. 68 (non il comma 4bis, che fa riferimento a carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo di sospensione, laddove nel caso in esame i carichi erano stati certamente affidati in periodi ben antecedenti, anteriori alla stessa notifica delle cartelle). Il comma
1 dell'art. 68 del DL 18/20 appare invece applicabile al caso che occupa in quanto prevede che "Comma 1
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".
L'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159/2015 prevede a sua volta quanto segue:
"Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché'la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Si tratta di un periodo complessivo di 542 giorni (dall'08 marzo 2020 al 31 agosto 2021), che viene a sommarsi alla scadenza naturale del periodo di prescrizione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese in assenza di controparti costituite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: BERNARDO CLAUDIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2592/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230036771273001 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della Riscossione ed alla Camera di Commercio di Messina in data
10.04.2025, depositato il 11.04.2025, Ricorrente_1, nella qualità di erede di Nominativo_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520230036771273001, notificata in data 10.02.2025, emessa per la complessiva somma di € 142,80, a titolo di Diritto annuale camera di commercio per l'anno 2019.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1) PRESCRIZIONE E/O DECADENZA.
-MANCATA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI MANCATO RISPETTO DELLA SEQUENZA 2)
PREVISTA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI.
3) MANCATA ALLEGAZIONE DEGLI ATTI PRODROMICI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Nessuno si è costituito per le parti resistenti entro il termine di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 546/92.
Parte ricorrente ha insistito con memoria del 14.01.2026.
All'udienza del 29.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, la cartella è stata emessa in relazione ai diritti camerali dovuti per l'anno 2009 in relazione alla società "Società 1 società agricola in accomandita semplice di Nominativo_1". La qualità di erede della ricorrente è dalla stessa attestata. Non si ravvisa la necessità di notifica di atti antecedenti alla cartella, potendo la Camera di Commercio procedere alla iscrizione a ruolo in presenza di omesso versamento dell'imposta.
Non si ravvisa carenza di motivazione, essendo il contenuto della cartella adeguato ad esplicitare le ragioni dell'imposizione fiscale, sia in relazione all'an che in ordine al quantum.
Non sussiste l'invocata prescrizione, avuto riguardo alla necessità di fare applicazione del disposto dell'art. 68, comma 1, DL 18/20. E' noto, infatti, che l'art. 68 del DL n. 18/20 (Cura Italia) ha previsto proroghe ai termini di prescrizione dei tributi in collegamento con la situazione emergenziale Covid19. A parere di questo giudice, nel caso in esame viene in rilevo il comma 1 del citato art. 68 (non il comma 4bis, che fa riferimento a carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo di sospensione, laddove nel caso in esame i carichi erano stati certamente affidati in periodi ben antecedenti, anteriori alla stessa notifica delle cartelle). Il comma
1 dell'art. 68 del DL 18/20 appare invece applicabile al caso che occupa in quanto prevede che "Comma 1
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".
L'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159/2015 prevede a sua volta quanto segue:
"Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché'la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Si tratta di un periodo complessivo di 542 giorni (dall'08 marzo 2020 al 31 agosto 2021), che viene a sommarsi alla scadenza naturale del periodo di prescrizione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese in assenza di controparti costituite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.