Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 103
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione della sentenza di primo grado

    Il Collegio non ravvisa nella decisione appellata alcun vizio di motivazione, avendo il Giudice di prime cure valutato le circostanze che hanno determinato la ripresa fiscale e le contestazioni proposte dal contribuente. La sentenza rende percepibile il fondamento della decisione e assolve alla finalità di esternare un ragionamento logico e consequenziale. Le questioni residue non trattate esplicitamente sono assorbite per incompatibilità logico-giuridica.

  • Accolto
    Violazione ed errata applicazione dell'art. 22 comma 1 e 3 del DPR 131/86

    Il Collegio ritiene che per l'enunciazione contenuta in un atto dell'Autorità Giudiziaria concernente atti soggetti a registrazione "in termine fisso", vale la regola di cui all'art. 22, 1° comma, t.u.r., per cui la tassazione dell'atto enunciante comporta la tassazione dell'atto enunciato se vi è identità di parti. L'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa è dovuta in quanto l'operazione sottostante è soggetta ad IVA. Il decreto ingiuntivo, ove idoneo ad identificare soggettivamente ed oggettivamente il rapporto negoziale sottostante, integra una fattispecie di enunciazione ai fini dell'imposta di registro. L'enunciazione dell'atto richiamato è sufficiente alla sua tassazione a prescindere dall'uso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 103
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 103
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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