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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BORETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
BASCUCCI SANTE, Giudice
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 750/2020 depositato il 24/11/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli, 18 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1s.r.l. Soc.prof.multidisc. - P.IVA_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 67/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez.
2 e pubblicata il 25/02/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018001DI0000004360003 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società tra Professionisti Resistente_1, con ricorso del 24/05/2019, ha impugnato l'avviso di liquidazione indicato in epigrafe notificato in data 29/03/2019.
L'avviso riguardava la registrazione del Decreto Ingiuntivo n. 436/2018 emesso dal Tribunale Ordinario di Fermo con il quale - su ricorso del Nominativo_1 in qualità di legale rappresentante della società Resistente_1 -, alla Società_1 RL, era stato ingiunto il pagamento di somme per il saldo di competenze professionali.
La pretesa fiscale inserita nell'atto tributario, ammontante ad € 445,00, era così composta: - € 200,00 per registrazione del decreto (imposta in misura fissa in quanto l'operazione sottostante riguarda l'IVA); - € 200,00 per rapporto sottostante enunciato nel decreto ingiuntivo;
- € 45,00 per aliquota del 3% calcolata sulla somma pari a € 1.945,49 dovuta a titolo di interessi moratori. Il tutto oltre spese di notifica.
La società contribuente, con il ricorso - reclamo, contestava esclusivamente la debenza dell' imposta fissa di registro pari a € 200,00 per l'enunciazione del negozio sottostante.
Con provvedimento notificato via PEC, l'Ufficio erariale comunicava il diniego all'istanza di mediazione, con allegata la bozza di controdeduzioni.
Con il ricorso parte contribuente chiedeva alla Commissione adita di dichiarare la nullità dell'avviso di liquidazione in epigrafe per l'asserita inesistenza dell'enunciazione di disposizioni e difetto di motivazione dell'Avviso di liquidazione di cui trattasi, stante l'impossibilità di applicare alla fattispecie il principio di enunciazione, per asserita carenza degli elementi essenziali e per assenza di indicazione dei presupposti di fatto alla base dell'applicazione della seconda imposta di registro, in particolare dello specifico negozio a cui era stato applicato il principio di enunciazione;
inoltre, parte ricorrente rilevava altresì la violazione del principio di capacità contributiva e del divieto di interpretazione estensiva di norma eccezionale.
L'AdE - Direzione Prov.le di Fermo - con atto di controdeduzioni si costituiva in giudizio laddove sottolineava, in primis, che la controparte non aveva proposto eccezioni in merito ai restanti rilievi dell'atto impositivo impugnato e, nel merito, contestava le avverse deduzioni chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
la Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno ha emesso la sentenza n. 67/02/2020, depositata in data 25/02/2020, con la quale ha accolto il ricorso così deliberando: “Nella fattispecie, né il decreto ingiuntivo di pagamento emesso dal Giudice né il relativo ricorso contengono alcun riferimento al contratto o ai suoi contenuti essenziali, pertanto, nel decreto ingiuntivo, soggetto a registrazione manca dunque l'enunciazione del precedente contratto di prestazioni professionali”. Le spese sono state compensate.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Fermo con sede in Fermo – in persona del Direttore provinciale p.t. Nominativo_2 e, per lo stesso, il delegato Ufficio legale Nominativo_3. (C.F. P.IVA_2).
L'Ufficio appellante nell'atto di gravame ha criticato la decisione assunta dal giudice di prime cure ed ha proposto motivi di impugnazione che si andranno qui di seguito ad analizzare, rassegnando le conclusioni così come trascritte in atti. Sempre l'Ufficio appellante ha depositato memoria illustrativa corredata da giurisprudenza di merito.
Resistente_1 – società tra professionisti a responsabilità limitata - CF: P.IVA_Resistente_1, non si è costituita nel presente giudizio di appello.
All'udienza del giorno 26 gennaio 2026, fissata per la trattazione del merito dell'appello, la causa è stata trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette, in punto di decisione:
In primis, osserva il Collegio che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che le questioni residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come
"omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Dunque, con il primo motivo di appello l'Ufficio ha eccepito la “Nullità della sentenza, per grave vizio di motivazione, in violazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992, nonché per erroneo convincimento e valutazione delle questioni sottoposte all'esame del giudice tributario.”.
In particolare, secondo l'Ufficio “La sentenza odiernamente gravata di appello, si palesa gravemente viziata ed illegittima, poiché i Giudici di primo grado - tenuti ad un attento e concreto esame di tutte le questioni sottoposte alla loro attenzione - hanno fondato la propria statuizione su presupposti sbrigativi ed errati, non corrispondenti alla concreta rappresentazione dei fatti. L'obbligo di motivazione della sentenza è oggetto di garanzia costituzionale ed è funzionale sia al concreto esercizio di altre tutele costituzionali, prima fra tutte quella del diritto di difesa, sia al rispetto ed attuazione del giusto processo (art. 111 Cost.). Pertanto si comprende come esso necessiti essere rispettato, mentre il suo difetto debba essere sanzionato con la nullità della pronuncia presentante tale vizio”.
Il motivo è infondato e da respingere.
Invero, questo Collegio non ravvisa nella decisione appellata alcun vizio di motivazione, avendo il Giudice di prime cure dato dimostrazione di avere comunque valutato le circostanze che hanno determinato la ripresa fiscale e le contestazioni proposte da parte contribuente.
Circa l'eccepito vizio/difetto di motivazione della sentenza di primo grado osserva questo Collegio di seconda istanza che con la sentenza n. 20849/2020, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato (Cfr. Cass.
n. 1756/2006, n. 16736/2007, SS.UU. 22232/2016 e n. 9105/2017), che ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di vizio/difetto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Ed ancora, tali principi sono stati recepiti in tempi più recenti dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 22580/2023, che, proprio richiamando il pronunciamento reso a SS.UU., ha confermato che il vizio di motivazione omessa della sentenza ricorre quando il giudice, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione. Principi ulteriormente ribaditi con la sentenza n. 24199/2023, secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, e “cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”.
Ciò precisato in punto di diritto, osserva questo Collegio di seconda istanza che nel caso di specie non sussiste un vizio/difetto di motivazione della sentenza de-qua in quanto la stessa rende certamente percepibile il fondamento della decisione, ossia assolve alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi".
In effetti, il giudice di prime cure, secondo il proprio convincimento discrezionale concesso all'interno dei limiti imposti dalla legge, ha fondato la propria decisione su circostanze, che per economia di scrittura ci si esime dal riportarle, comunque esposte in sentenza che, seppure non condivise dall'Ufficio appellante, si appalesano derivanti, in ogni caso, da un percorso logico-giuridico legittimamente operato dal primo giudice concernente la interpretazione delle disposizioni normative nella subjecta materia.
Osserva inoltre questo Collegio che la mancata dissertazione in sentenza relativamente alle ulteriori istanze formulate dalle parti non compromette la validità della decisione assunta.
Il giudice di prime cure ha evidentemente ritenuto le suddette questioni assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto dedotto dallo stesso giudice in ordine al
“merito” della questione.
Tuttavia, e a tutto voler concedere risulta oramai giuridicamente ed incontestabilmente acclarato che le nullità concernenti il vizio/difetto di motivazione delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi d'impugnazione.
Costituisce infatti principio consolidato in giurisprudenza che qualora il Giudice d'appello rilevi un vizio di motivazione della sentenza di primo grado lo stesso Giudice del gravame deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo Giudice, come si è specificato nella superiore premessa.
Ne consegue che il motivo di appello concernente l'eccepito vizio/difetto di motivazione della sentenza è infondato e da respingere.
Con il secondo motivo di appello l'Ufficio ha eccepito la “…violazione ed errata applicazione dell'art. 22 comma 1 e 3 del DPR 131/86.”.
Sostiene l'Ufficio appellante che “”con riferimento alla imposta fissa impugnata," l'Ufficio "precisa che l'art.22, al comma 1 DPR n.131/1986, in riferimento alla tassazione di atti enunciati stabilisce che “Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate
…”; il comma 3 dell'articolo 22 del TUR, con riguardo agli atti giudiziari, così testualmente recita: “Se
l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita””. Ed ancora “”il provvedimento giudiziario, con stesura succinta tipica del procedimento monitorio, rinvia agli atti delle parti. Parte avversa evidenziava che il decreto ingiuntivo non faceva alcun riferimento ad alcun contratto di prestazione professionale ed asseriva altresì che non sono stati identificati i soggetti, con quali termini di scadenza e a fronte di quali obbligazioni…. Tali assunti, si ripete, avallati dalla CTP nella sentenza odiernamente impugnata, sono infondati e la sentenza deve essere riformata;
a tal riguardo l'Ufficio ribadisce che l'applicazione dell'imposta fissa anche sull'enunciazione del rapporto di natura professionale tra la società ricorrente e la Società_1 RL (ingiunta) è da ritrovare nella predetta disposizione normativa – art 22 comma 3 TUR - che, con specifico riferimento all'atto sottoposto a registrazione (atto giudiziario), prevede l'applicazione dell'imposta di registro sull'enunciazione dell'atto, con riferimento alla parte dell'atto stesso non ancora eseguita. Nel caso che ci occupa, la richiesta giudiziale degli onorari professionali (richiesta chiaramente esposta nel ricorso per decreto ingiuntivo allegato al pedissequo decreto assoggettato a registrazione) costituisce quella parte non ancora eseguita del rapporto sottostante assoggettato a tassazione ai sensi dell'art. 22. La motivazione del Decreto Ingiuntivo n. 436/2018 del
24/5/2018 emesso dall'Ufficio dal Tribunale Ordinario di Fermo (allegato alle controdeduzioni in primo grado) riporta chiaramente che detto Giudice dopo aver “…. letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da….rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile…..E' chiaro e legittimo che le determinazioni del Tribunale trovino origine nel prodromico ricorso…””.
Orbene, nel “merito” della contesa questo Collegio di seconda istanza ritiene, in difformità con quanto statuito dal primo giudice, che l'appello dell'Ufficio sia fondato e da accogliere sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Ritiene il Collegio che per la enunciazione contenuta in un atto dell'Autorità Giudiziaria concernente gli atti
(enunciati) soggetti a registrazione “in termine fisso” vale la regola di cui all'art. 22, 1˚ comma, t.u.r., per effetto della quale, se vi è identità di “parti” (nel caso specifico: identita' tra le parti del giudizio e le parti del negozio enunciato nel provvedimento giurisdizionale come risulta palese nel caso di specie), la tassazione dell'atto enunciante comporta la tassazione dell'atto enunciato.
Ovviamente, se sia enunciato un atto soggetto a Iva, come riconosciuto dallo stesso Ufficio, ne consegue la tassazione con l'imposta di registro in misura fissa.
In effetti, tale posizione processuale risulta avallata dalla oramai univoca giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte ha confermato la legittimità di tale ripresa a tassazione, prendendo spunto proprio dalla struttura del giudizio monitorio. Infatti secondo i Supremi giudici il ricorso per ingiunzione, in ragione della peculiare struttura del provvedimento di decreto ingiuntivo e della relativa procedura sommaria che ne disciplina l'emissione, integra necessariamente il decreto ingiuntivo stesso, con conseguente rilevanza delle enunciazioni contenute nell'atto di ricorso, e richiamate per relationem, ai fini della tassazione per enunciazione ai sensi dell'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. Registro).
In particolare in questi termini si è espressa la Corte di Cassazione con due ordinanze, nn. 2296 e 2443, depositate, rispettivamente, il 23 e 25 gennaio 2024.
I Giudici di legittimità hanno affermato che il decreto ingiuntivo, ove idoneo ad identificare soggettivamente ed oggettivamente il rapporto negoziale sottostante, rappresenta una fattispecie di enunciazione ai fini dell'imposta di registro. Per l'effetto in sede di registrazione del primo (decreto ingiuntivo), pur non verificandosi un caso d'uso, si renderà comunque dovuta l'imposta applicabile al secondo (negozio relativo).
Qualora il credito azionato si riferisca ad un'operazione soggetta ad Iva, la tassazione dell'atto enunciato è dovuta in misura fissa.
Il Supremo consesso ricorda che l'art. 22 del Tur pone il principio in forza del quale, ricorrendo certi presupposti, ed anche nel caso in cui l'atto enunciante promani dall'Autorità giudiziaria, la registrazione dell'atto enunciante (cosiddetta “tassa di sentenza”), comporta la tassazione dell'atto enunciato (cosiddetta
“tassa di titolo”). In altri termini, il prelievo fiscale sulla condanna contenuta nel titolo esecutivo ottenuto dalla parte creditrice per il soddisfacimento del proprio diritto non esclude la tassabilità dell'atto enunciato (da riferire, nella specie che qui ci occupa, al conferimento di incarico professionale tra la parti), ove esso di per sé integri atto da registrare (Cass. n. 32516/2019).
L'enunciazione dell'atto richiamato è di per sé sufficiente alla sua tassazione, in quanto la sola enunciazione determina l'obbligo di versamento dell'imposta a prescindere dall'uso. Non è quindi necessario depositare un atto presso le cancellerie giudiziarie perché sorga il presupposto dell'imposta di registro.
Rientrano, dunque, nell'espressione «atti scritti o contratti verbali non registrati» gli atti (non ancora) registrati, perché da registrare solo in “caso d'uso”, laddove siano oggetto di enunciazione in altro atto registrato.
Infine, per il noto principio di alternatività l'imposta di registro è applicabile in misura proporzionale per le sole operazioni non soggette ad Iva, mentre in misura fissa nelle restanti ipotesi, tra le quali quella per cui
è causa.
Nel caso di specie, nel decreto ingiuntivo sono richiamati tutti gli elementi essenziali del rapporto di prestazione professionale tra le parti (era richiamato il contratto prodotto a corredo del ricorso e l'oggetto e le modalità di pagamento non rispettate) nonché la componente soggettiva rappresentata dalla identità delle parti in causa.
Come or ora specificato, nell'atto enunciante (decreto ingiuntivo) sono indicati elementi che consentono di individuare l'operazione enunciata sicchè sussiste la prova della sua esistenza costituendone altresì il titolo.
Pertanto, l'Ufficio ha correttamente liquidato il decreto ingiuntivo richiedendo un'imposta fissa di registro di
Euro 200,00 ex art. 40 del TUR ed un'ulteriore imposta fissa di registro di Euro 200,00 per l'enunciazione del negozio sottostante in base al combinato disposto di cui agli art. 22 e 40 del TUR e 10 del DPR 633/1972, oltre interessi.
Conclusivamente e per le suesposte statuizioni, l'appello è meritevole di accoglimento con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Le questioni qui definite esauriscono la controversia. Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso.
Il rigetto del primo motivo di appello e l'esiguo valore della causa (euro 200,00) giustificano l'integrale compensazione delle spese del grado, donde il seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Fermo, e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiara legittima la pretesa tributaria. Compensa tra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 26 gennaio 2026.
Il Presidente relatore
IM ET
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BORETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
BASCUCCI SANTE, Giudice
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 750/2020 depositato il 24/11/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli, 18 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1s.r.l. Soc.prof.multidisc. - P.IVA_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 67/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez.
2 e pubblicata il 25/02/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018001DI0000004360003 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società tra Professionisti Resistente_1, con ricorso del 24/05/2019, ha impugnato l'avviso di liquidazione indicato in epigrafe notificato in data 29/03/2019.
L'avviso riguardava la registrazione del Decreto Ingiuntivo n. 436/2018 emesso dal Tribunale Ordinario di Fermo con il quale - su ricorso del Nominativo_1 in qualità di legale rappresentante della società Resistente_1 -, alla Società_1 RL, era stato ingiunto il pagamento di somme per il saldo di competenze professionali.
La pretesa fiscale inserita nell'atto tributario, ammontante ad € 445,00, era così composta: - € 200,00 per registrazione del decreto (imposta in misura fissa in quanto l'operazione sottostante riguarda l'IVA); - € 200,00 per rapporto sottostante enunciato nel decreto ingiuntivo;
- € 45,00 per aliquota del 3% calcolata sulla somma pari a € 1.945,49 dovuta a titolo di interessi moratori. Il tutto oltre spese di notifica.
La società contribuente, con il ricorso - reclamo, contestava esclusivamente la debenza dell' imposta fissa di registro pari a € 200,00 per l'enunciazione del negozio sottostante.
Con provvedimento notificato via PEC, l'Ufficio erariale comunicava il diniego all'istanza di mediazione, con allegata la bozza di controdeduzioni.
Con il ricorso parte contribuente chiedeva alla Commissione adita di dichiarare la nullità dell'avviso di liquidazione in epigrafe per l'asserita inesistenza dell'enunciazione di disposizioni e difetto di motivazione dell'Avviso di liquidazione di cui trattasi, stante l'impossibilità di applicare alla fattispecie il principio di enunciazione, per asserita carenza degli elementi essenziali e per assenza di indicazione dei presupposti di fatto alla base dell'applicazione della seconda imposta di registro, in particolare dello specifico negozio a cui era stato applicato il principio di enunciazione;
inoltre, parte ricorrente rilevava altresì la violazione del principio di capacità contributiva e del divieto di interpretazione estensiva di norma eccezionale.
L'AdE - Direzione Prov.le di Fermo - con atto di controdeduzioni si costituiva in giudizio laddove sottolineava, in primis, che la controparte non aveva proposto eccezioni in merito ai restanti rilievi dell'atto impositivo impugnato e, nel merito, contestava le avverse deduzioni chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
la Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno ha emesso la sentenza n. 67/02/2020, depositata in data 25/02/2020, con la quale ha accolto il ricorso così deliberando: “Nella fattispecie, né il decreto ingiuntivo di pagamento emesso dal Giudice né il relativo ricorso contengono alcun riferimento al contratto o ai suoi contenuti essenziali, pertanto, nel decreto ingiuntivo, soggetto a registrazione manca dunque l'enunciazione del precedente contratto di prestazioni professionali”. Le spese sono state compensate.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Fermo con sede in Fermo – in persona del Direttore provinciale p.t. Nominativo_2 e, per lo stesso, il delegato Ufficio legale Nominativo_3. (C.F. P.IVA_2).
L'Ufficio appellante nell'atto di gravame ha criticato la decisione assunta dal giudice di prime cure ed ha proposto motivi di impugnazione che si andranno qui di seguito ad analizzare, rassegnando le conclusioni così come trascritte in atti. Sempre l'Ufficio appellante ha depositato memoria illustrativa corredata da giurisprudenza di merito.
Resistente_1 – società tra professionisti a responsabilità limitata - CF: P.IVA_Resistente_1, non si è costituita nel presente giudizio di appello.
All'udienza del giorno 26 gennaio 2026, fissata per la trattazione del merito dell'appello, la causa è stata trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette, in punto di decisione:
In primis, osserva il Collegio che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che le questioni residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come
"omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Dunque, con il primo motivo di appello l'Ufficio ha eccepito la “Nullità della sentenza, per grave vizio di motivazione, in violazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992, nonché per erroneo convincimento e valutazione delle questioni sottoposte all'esame del giudice tributario.”.
In particolare, secondo l'Ufficio “La sentenza odiernamente gravata di appello, si palesa gravemente viziata ed illegittima, poiché i Giudici di primo grado - tenuti ad un attento e concreto esame di tutte le questioni sottoposte alla loro attenzione - hanno fondato la propria statuizione su presupposti sbrigativi ed errati, non corrispondenti alla concreta rappresentazione dei fatti. L'obbligo di motivazione della sentenza è oggetto di garanzia costituzionale ed è funzionale sia al concreto esercizio di altre tutele costituzionali, prima fra tutte quella del diritto di difesa, sia al rispetto ed attuazione del giusto processo (art. 111 Cost.). Pertanto si comprende come esso necessiti essere rispettato, mentre il suo difetto debba essere sanzionato con la nullità della pronuncia presentante tale vizio”.
Il motivo è infondato e da respingere.
Invero, questo Collegio non ravvisa nella decisione appellata alcun vizio di motivazione, avendo il Giudice di prime cure dato dimostrazione di avere comunque valutato le circostanze che hanno determinato la ripresa fiscale e le contestazioni proposte da parte contribuente.
Circa l'eccepito vizio/difetto di motivazione della sentenza di primo grado osserva questo Collegio di seconda istanza che con la sentenza n. 20849/2020, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato (Cfr. Cass.
n. 1756/2006, n. 16736/2007, SS.UU. 22232/2016 e n. 9105/2017), che ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di vizio/difetto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Ed ancora, tali principi sono stati recepiti in tempi più recenti dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 22580/2023, che, proprio richiamando il pronunciamento reso a SS.UU., ha confermato che il vizio di motivazione omessa della sentenza ricorre quando il giudice, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione. Principi ulteriormente ribaditi con la sentenza n. 24199/2023, secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, e “cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”.
Ciò precisato in punto di diritto, osserva questo Collegio di seconda istanza che nel caso di specie non sussiste un vizio/difetto di motivazione della sentenza de-qua in quanto la stessa rende certamente percepibile il fondamento della decisione, ossia assolve alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi".
In effetti, il giudice di prime cure, secondo il proprio convincimento discrezionale concesso all'interno dei limiti imposti dalla legge, ha fondato la propria decisione su circostanze, che per economia di scrittura ci si esime dal riportarle, comunque esposte in sentenza che, seppure non condivise dall'Ufficio appellante, si appalesano derivanti, in ogni caso, da un percorso logico-giuridico legittimamente operato dal primo giudice concernente la interpretazione delle disposizioni normative nella subjecta materia.
Osserva inoltre questo Collegio che la mancata dissertazione in sentenza relativamente alle ulteriori istanze formulate dalle parti non compromette la validità della decisione assunta.
Il giudice di prime cure ha evidentemente ritenuto le suddette questioni assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto dedotto dallo stesso giudice in ordine al
“merito” della questione.
Tuttavia, e a tutto voler concedere risulta oramai giuridicamente ed incontestabilmente acclarato che le nullità concernenti il vizio/difetto di motivazione delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi d'impugnazione.
Costituisce infatti principio consolidato in giurisprudenza che qualora il Giudice d'appello rilevi un vizio di motivazione della sentenza di primo grado lo stesso Giudice del gravame deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo Giudice, come si è specificato nella superiore premessa.
Ne consegue che il motivo di appello concernente l'eccepito vizio/difetto di motivazione della sentenza è infondato e da respingere.
Con il secondo motivo di appello l'Ufficio ha eccepito la “…violazione ed errata applicazione dell'art. 22 comma 1 e 3 del DPR 131/86.”.
Sostiene l'Ufficio appellante che “”con riferimento alla imposta fissa impugnata," l'Ufficio "precisa che l'art.22, al comma 1 DPR n.131/1986, in riferimento alla tassazione di atti enunciati stabilisce che “Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate
…”; il comma 3 dell'articolo 22 del TUR, con riguardo agli atti giudiziari, così testualmente recita: “Se
l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita””. Ed ancora “”il provvedimento giudiziario, con stesura succinta tipica del procedimento monitorio, rinvia agli atti delle parti. Parte avversa evidenziava che il decreto ingiuntivo non faceva alcun riferimento ad alcun contratto di prestazione professionale ed asseriva altresì che non sono stati identificati i soggetti, con quali termini di scadenza e a fronte di quali obbligazioni…. Tali assunti, si ripete, avallati dalla CTP nella sentenza odiernamente impugnata, sono infondati e la sentenza deve essere riformata;
a tal riguardo l'Ufficio ribadisce che l'applicazione dell'imposta fissa anche sull'enunciazione del rapporto di natura professionale tra la società ricorrente e la Società_1 RL (ingiunta) è da ritrovare nella predetta disposizione normativa – art 22 comma 3 TUR - che, con specifico riferimento all'atto sottoposto a registrazione (atto giudiziario), prevede l'applicazione dell'imposta di registro sull'enunciazione dell'atto, con riferimento alla parte dell'atto stesso non ancora eseguita. Nel caso che ci occupa, la richiesta giudiziale degli onorari professionali (richiesta chiaramente esposta nel ricorso per decreto ingiuntivo allegato al pedissequo decreto assoggettato a registrazione) costituisce quella parte non ancora eseguita del rapporto sottostante assoggettato a tassazione ai sensi dell'art. 22. La motivazione del Decreto Ingiuntivo n. 436/2018 del
24/5/2018 emesso dall'Ufficio dal Tribunale Ordinario di Fermo (allegato alle controdeduzioni in primo grado) riporta chiaramente che detto Giudice dopo aver “…. letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da….rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile…..E' chiaro e legittimo che le determinazioni del Tribunale trovino origine nel prodromico ricorso…””.
Orbene, nel “merito” della contesa questo Collegio di seconda istanza ritiene, in difformità con quanto statuito dal primo giudice, che l'appello dell'Ufficio sia fondato e da accogliere sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Ritiene il Collegio che per la enunciazione contenuta in un atto dell'Autorità Giudiziaria concernente gli atti
(enunciati) soggetti a registrazione “in termine fisso” vale la regola di cui all'art. 22, 1˚ comma, t.u.r., per effetto della quale, se vi è identità di “parti” (nel caso specifico: identita' tra le parti del giudizio e le parti del negozio enunciato nel provvedimento giurisdizionale come risulta palese nel caso di specie), la tassazione dell'atto enunciante comporta la tassazione dell'atto enunciato.
Ovviamente, se sia enunciato un atto soggetto a Iva, come riconosciuto dallo stesso Ufficio, ne consegue la tassazione con l'imposta di registro in misura fissa.
In effetti, tale posizione processuale risulta avallata dalla oramai univoca giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte ha confermato la legittimità di tale ripresa a tassazione, prendendo spunto proprio dalla struttura del giudizio monitorio. Infatti secondo i Supremi giudici il ricorso per ingiunzione, in ragione della peculiare struttura del provvedimento di decreto ingiuntivo e della relativa procedura sommaria che ne disciplina l'emissione, integra necessariamente il decreto ingiuntivo stesso, con conseguente rilevanza delle enunciazioni contenute nell'atto di ricorso, e richiamate per relationem, ai fini della tassazione per enunciazione ai sensi dell'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. Registro).
In particolare in questi termini si è espressa la Corte di Cassazione con due ordinanze, nn. 2296 e 2443, depositate, rispettivamente, il 23 e 25 gennaio 2024.
I Giudici di legittimità hanno affermato che il decreto ingiuntivo, ove idoneo ad identificare soggettivamente ed oggettivamente il rapporto negoziale sottostante, rappresenta una fattispecie di enunciazione ai fini dell'imposta di registro. Per l'effetto in sede di registrazione del primo (decreto ingiuntivo), pur non verificandosi un caso d'uso, si renderà comunque dovuta l'imposta applicabile al secondo (negozio relativo).
Qualora il credito azionato si riferisca ad un'operazione soggetta ad Iva, la tassazione dell'atto enunciato è dovuta in misura fissa.
Il Supremo consesso ricorda che l'art. 22 del Tur pone il principio in forza del quale, ricorrendo certi presupposti, ed anche nel caso in cui l'atto enunciante promani dall'Autorità giudiziaria, la registrazione dell'atto enunciante (cosiddetta “tassa di sentenza”), comporta la tassazione dell'atto enunciato (cosiddetta
“tassa di titolo”). In altri termini, il prelievo fiscale sulla condanna contenuta nel titolo esecutivo ottenuto dalla parte creditrice per il soddisfacimento del proprio diritto non esclude la tassabilità dell'atto enunciato (da riferire, nella specie che qui ci occupa, al conferimento di incarico professionale tra la parti), ove esso di per sé integri atto da registrare (Cass. n. 32516/2019).
L'enunciazione dell'atto richiamato è di per sé sufficiente alla sua tassazione, in quanto la sola enunciazione determina l'obbligo di versamento dell'imposta a prescindere dall'uso. Non è quindi necessario depositare un atto presso le cancellerie giudiziarie perché sorga il presupposto dell'imposta di registro.
Rientrano, dunque, nell'espressione «atti scritti o contratti verbali non registrati» gli atti (non ancora) registrati, perché da registrare solo in “caso d'uso”, laddove siano oggetto di enunciazione in altro atto registrato.
Infine, per il noto principio di alternatività l'imposta di registro è applicabile in misura proporzionale per le sole operazioni non soggette ad Iva, mentre in misura fissa nelle restanti ipotesi, tra le quali quella per cui
è causa.
Nel caso di specie, nel decreto ingiuntivo sono richiamati tutti gli elementi essenziali del rapporto di prestazione professionale tra le parti (era richiamato il contratto prodotto a corredo del ricorso e l'oggetto e le modalità di pagamento non rispettate) nonché la componente soggettiva rappresentata dalla identità delle parti in causa.
Come or ora specificato, nell'atto enunciante (decreto ingiuntivo) sono indicati elementi che consentono di individuare l'operazione enunciata sicchè sussiste la prova della sua esistenza costituendone altresì il titolo.
Pertanto, l'Ufficio ha correttamente liquidato il decreto ingiuntivo richiedendo un'imposta fissa di registro di
Euro 200,00 ex art. 40 del TUR ed un'ulteriore imposta fissa di registro di Euro 200,00 per l'enunciazione del negozio sottostante in base al combinato disposto di cui agli art. 22 e 40 del TUR e 10 del DPR 633/1972, oltre interessi.
Conclusivamente e per le suesposte statuizioni, l'appello è meritevole di accoglimento con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Le questioni qui definite esauriscono la controversia. Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso.
Il rigetto del primo motivo di appello e l'esiguo valore della causa (euro 200,00) giustificano l'integrale compensazione delle spese del grado, donde il seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Fermo, e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiara legittima la pretesa tributaria. Compensa tra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 26 gennaio 2026.
Il Presidente relatore
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