Sentenza breve 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 01/12/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01467/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01480/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lina Stachezzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Modena, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del nulla osta per decreto flussi, -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Modena – Ufficio Territoriale del Governo in favore del datore di lavoro -OMISSIS-con riferimento alla lavoratrice -OMISSIS-;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche non richiamati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. Prefettura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. OL NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- ha presentato domanda finalizzata all’assunzione della ricorrente, nell’ambito della procedura relativa al c.d. “decreto flussi” di cui al d.p.c.m. 27 settembre 2023.
In data 14 settembre 2024 lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Modena ha emesso nulla osta al lavoro subordinato per la pratica n.-OMISSIS- in favore della ricorrente. A seguito del rilascio del nulla osta, la straniera ha ottenuto il visto di ingresso, facendo poi ingresso in Italia.
In data 1 settembre 2025 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Modena, a seguito di comunicazione di avvio del procedimento, ha emesso provvedimento di revoca del nulla osta previamente rilasciato, valorizzando, in particolare che:
- l’atto di asseverazione presentato è inidoneo, in quanto non reca dati aggiornati, attestando il possesso da parte del richiedente (il datore di lavoro) di un DURC con scadenza 9 gennaio 2024, non in corso di validità alla data di sottoscrizione dell’atto da parte del professionista avvenuta il 14 maggio 2024;
- l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), ha rilasciato parere negativo all'accoglimento dell'istanza, in quanto “Dagli accertamenti effettuati presso gli organi competenti è emerso che l’azienda proponente il contratto di soggiorno non ha la capacità economica sufficiente a sostenere i costi derivanti dal rapporto di lavoro che intende instaurare con il lavoratore richiesto, anche in considerazione del numero di domande presentate e dell’accoglimento delle istanze . . .”;
- con la nota del 11 agosto 2025 acquisita al prot. -OMISSIS- l’ITL ha confermato il parere negativo già reso, rappresentando, in sostanza, che: "[...] l'istante non ha fornito nuovi elementi per la rivalutazione dell'istanza in quanto il giudizio sulla capacità economica della ditta si era formato a seguito di un'accurata istruttoria svolta tramite l'ausilio delle banche dati istituzionali, nello specifico tramite consultazione dell'applicativo Punto Fisco dell'ADE. Si ritiene, quindi, che la documentazione non consenta una diversa valutazione e di non poter esprimere un parere positivo sulla capacità economica del datore di lavoro istante";
- l'ITL ha specificato nella nota acquisita al prot. -OMISSIS- del 17 luglio 2025 che la ditta "[...] ha presentato n. 5 istanze, tutte fuori quota, ai sensi del DPCM flussi non stagionali 2023, n. 6 istanze, tutte in quota, ai sensi del DPCM flussi non stagionali 2024, nell'anno 2024 ha presentato n. 2 dichiarazioni IVA, in data 13/02/2025, dalle quali si evince un reddito pari a euro (MOD.1) 73.083 (VE50 227.889 - VF25 154.806= 73.083) E (mod.2) 11.011 (VE50 241.512 - VF25 203.504 = 11011), è in possesso di regolare DURC ed attualmente occupa n. 8 dipendenti. La ditta in questione, inoltre, negli anni 2024 e 2025 è stata inserita in n. 9 istanze di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato (MOD: VA), da altrettanti studenti al fine di ottenere la conversione del proprio permesso di soggiorno, i cui esiti sono stati i seguenti: anno 2024 n. 5 Mod. VA di cui 1 archiviata e n. 4 accolte, di cui n. 1 non assunto e n. 3 assunti per brevi periodi; anno 2025 n. 4 Mod. VA di cui 1 archiviazione e n. 3 accolte di cui n. 2 non assunti e n. 1 assunto dal 12/05/2025 con contratto di apprendistato;
- stante il numero di richieste di nulla osta, considerato l’inquadramento contrattuale dei lavoratori, le retribuzioni mensili da erogare, oltre al connesso assolvimento degli oneri previdenziali ed assistenziali da parte dell’azienda, valutato nel complesso il costo del lavoro previsto dalla normativa vigente e dai CCNL di categoria applicabili, ribadita l’analisi già esposta con nota ITL-Mo prot. -OMISSIS- del 17/07/2025, si ritiene che a tutt’oggi, la capacità economica del datore di lavoro risulti insufficiente a sostenere i costi relativi ai rapporti di lavoro subordinato che intendono instaurare.
Con ricorso depositato in data 27 ottobre 2025, la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1.poichè il sensibile spazio temporale decorso tra l’emissione del nulla osta e il provvedimento di revoca non è imputabile alla ricorrente, quest’ultima non può essere chiamata a rispondere delle sfavorevoli sopravvenienze; la revoca, avvenuta un anno dopo l’emissione del nulla osta, e per motivi non dipendenti dalla volontà della lavoratrice, avrebbe generato una situazione di squilibrio di tutela a scapito della ricorrente, la quale avrebbe sempre agito con buona fede e correttezza nell’ambito di un regolare procedimento amministrativo; inoltre, la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione n. -OMISSIS-, consentirebbe di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, qualora la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno derivi da cause non imputabili allo straniero.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile decisione della causa con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio, preliminarmente ritiene sussistano i presupposti per la decisione con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso non contiene alcuna specifica deduzione avverso le puntuali ragioni ostative che hanno indotto l'Amministrazione a disporre la revoca del nulla osta e a negare l'autorizzazione all'ingresso al ricorrente.
Come indicato più sopra, parte ricorrente censura il fatto che l’Amministrazione non avrebbe considerato la non imputabilità ad essa delle ragioni di revoca del nulla osta.
D’altronde, con riferimento alla revoca del nulla osta per mancanza dei presupposti – in questo caso – patrimoniali (capacità economica del datore di lavoro), la non imputabilità allo straniero di tale circostanza è del tutto irrilevante.
La giurisprudenza ha chiarito che la revoca del nulla osta non è limitata al riscontro delle sole situazioni impeditive indicate nei predetti artt. 22 e 24 (reati c.d. ostativi, uso di documenti contraffatti ed ulteriori ipotesi previste per il lavoro stagionale), ma si estende a tutti i casi di mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa per l'ingresso del lavoratore straniero in Italia, quali la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, lo svolgimento dell'attività nei settori produttivi contemplati dal decreto-flussi o l'asseverazione del consulente del lavoro (cfr. Tar del Lazio, sez. I ter, n. 8025/2025; Tar Liguria, sez. I, n. 444/2024).
In caso di accertato difetto dei presupposti per l'ingresso in Italia è prevista la "revoca" del nulla osta e del visto d'ingresso in Italia e del permesso di soggiorno medio tempore rilasciato, oltre alla risoluzione di diritto del contratto di soggiorno eventualmente stipulato (ex art. 22, comma 5 quater, TUI), senza che, in alcun modo, rilevi l’imputabilità della carenza allo straniero lavoratore.
Si tratta dell’esercizio di un potere vincolato da parte dell’Amministrazione.
Sotto altro profilo, poi, non è accoglibile nemmeno la doglianza relativa al mancato rilascio di permesso per attesa occupazione.
Infatti, il possibile rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è, anzitutto correlato all'esistenza di una istanza valida ed efficace, in quanto presentata in costanza dei requisiti di legge (in tal senso, si veda, ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2025, n. 399), sicché in un caso come quello in esame, a prescindere dal fatto che il contratto di lavoro non è stato stipulato, venendo in rilievo un nulla osta che “ab origine” non avrebbe dovuto e potuto essere rilasciato, in nessun modo può essere rilasciato un permesso per attesa occupazione.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL ER, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
OL NA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NA | OL ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.