Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2299/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione I Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Colombo;
C.F._2
-attori opponenti-
CONTRO
C.F. ) rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ) in persona del procuratore speciale Dott. rappresentata e P.IVA_2 Controparte_3 difesa dall'avv. Stefano Pucci;
-convenuta opposta-
Conclusioni:
Per gli attori:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis nel merito accertare e dichiarare, per i motivi meglio indicati nelle premesse dell'atto introduttivo la nullità dell'atto di pignoramento impugnato ovvero l'inesistenza del diritto di parte creditrice ovvero “per essa” la società e dichiari privo di Controparte_1 Controparte_2 efficacia il pignoramento introdotto, ordinando la cancellazione della trascrizione al competente
Conservatore dei registri immobiliari. con vittoria di spese e competente della presente procedura
***
Per la convenuta:
“In via principale nel merito: rigettare tutte le domande formulate dai Sig.ri e ad ogni effetto di legge, Parte_1 Parte_2 perché infondate in fatto ed in diritto
In ogni caso: Con vittoria di spese, anche generali, e compensi professionali, oltre IVA e cpa come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. La presente causa costituisce la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c. promosso da e nell'ambito del processo esecutivo Parte_1 Parte_2
immobiliare iscritto al n. 35/2021 R.G.E. dinnanzi al Tribunale di Como.
La suddetta procedura esecutiva era stata promossa da e, per essa, dalla mandataria Controparte_1
in forza del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo ipotecario, Controparte_2
a rogito del notaio del 28.03.2003, stipulato da e di Persona_1 Controparte_4 CP_5
con gli odierni attori. La convenuta, invero, nel proprio atto di precetto e nel successivo
[...]
pignoramento, aveva dedotto che: si era fusa con la Controparte_6 Controparte_7
e con la dando vita al Gruppo Banche popolari
[...] Controparte_8
TE (BPU banca), che successivamente aveva cambiato denominazione in Unione di Banche
Italiane s.p.a.- Ubi Banca;
dunque, aveva acquistato il credito derivante dal suddetto Controparte_1 titolo da Unione di Banche Italiane S.p.a., nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione del credito ex L. n. 130/1999, il cui avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 86 del
26.07.2018.
I debitori, pertanto, avevano proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c., lamentando: la nullità della procura alle liti rilasciata al difensore di perché sottoscritta Controparte_9
dal Dott. , senza che i poteri di rappresentanza risultassero dalla visura camerale Parte_3
e perché rilasciata in favore di soggetto diverso da quello indicato nell'atto di precetto;
la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente per mancata prova della cessione del credito;
la nullità del precetto per violazione dell'art 125 bis co. 4 T.U.B. e per indeterminatezza degli importi richiesti a titolo di interessi.
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 18.04.2022, aveva respinto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, ritenendo sanato, in forza della documentazione prodotta dalla creditrice procedente, il difetto di rappresentanza eccepito nonché provata la titolarità del credito in capo alla stessa. Quanto alle ulteriori doglianze, aveva ritenuto inammissibile, oltreché infondata, la questione relativa alla dedotta nullità del precetto ex art. 125, co. 4 T.U.B ed aveva rilevato che la sola contestazione in merito alla corretta quantificazione degli interessi moratori non consentisse per se di sospendere la procedura esecutiva.
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., ritualmente notificato alla controparte, pertanto, i debitori esecutati hanno introdotto il presente giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione, riproponendo i medesimi motivi oggetto del ricorso promosso dinnanzi al G.E. Si è costituita e, per essa, la mandataria contestando Controparte_1 Controparte_2 la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione promossa dai debitori, giacché aveva dato prova della propria “legittimazione ad agire” nonché della corretta quantificazione degli interessi richiesti.
Con provvedimento del 19.10.2022, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ratione temporis applicabile, e con provvedimento reso all'udienza del 8.03.2023, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 2.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Parte attrice, pertanto, ha precisato le conclusioni come sopra riportate, mentre parte convenuta non ha depositato note di trattazione scritta nel termine assegnato, dovendosi presumere, pertanto, che abbia voluto tenere ferme le precedenti conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione (arg. ex Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 18027 del 09/07/2018, secondo la quale, nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in maniera generica, vale la presunzione che la parte medesima abbia voluto tenere ferme le precedenti conclusioni).
Con provvedimento del 3.10.2024, pertanto, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'opposizione è fondata e merita di essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Occorre esaminare preliminarmente il motivo di opposizione all'esecuzione con il quale l'opponente ha dedotto il difetto di prova della titolarità del credito in capo alla creditrice procedente CP_1
[...]
Come sopra ricordato, infatti, la procedura esecutiva immobiliare n. 35/2021 R.G.E. era stata promossa da e, per essa, dalla mandataria in forza del Controparte_1 Controparte_2
titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo ipotecario, a rogito del notaio del Persona_1
28.03.2003, stipulato da e di con gli odierni attori. La creditrice Controparte_4 CP_5
procedente, invero, nel proprio atto di precetto e nel successivo pignoramento, aveva dedotto che: si era fusa con la e con Controparte_6 Controparte_7 [...]
dando vita al Gruppo Banche popolari TE (BPU banca), che Controparte_8
successivamente aveva cambiato denominazione in Unione di Banche Italiane s.p.a.- Ubi Banca;
dunque, aveva acquistato il credito derivante dal suddetto titolo esecutivo da Unione Controparte_1 di Banche Italiane S.p.a., nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione del credito ex L. n.
130/1999, il cui avviso era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 86 del 26.07.2018.
Invero, in primo luogo, pur a fronte della specifica contestazione degli attori, la creditrice procedente non ha fornito alcuna prova in merito alla fusione della con la Controparte_6 [...]
e con a seguito della quale Gruppo Controparte_7 Controparte_8 Banche OP TE (poi Ubi Banca) sarebbe succeduto nella titolarità del credito derivante dal titolo esecutivo di cui sopra.
Anche a voler ritenere, ad ogni modo, che in forza della richiamata operazione di fusione societaria,
Unione di Banche Italiane s.p.a. sia succeduta nella titolarità del credito derivante dal predetto contratto di mutuo, non vi è prova della successiva cessione in favore della stessa Controparte_1
È noto, infatti, che l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, applicabile alle cessioni di crediti posti in essere ai sensi della legge n. 130/1999, giusto il disposto dell'art.
4. co. 1, consente “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” dettando una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto. Tale disciplina speciale si giustifica principalmente in ragione del peculiare oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive.
Per questi motivi
la disposizione prevede che la cessione possa essere resa nota con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale.
Ciò non toglie che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, abbia l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (in questi termini Cass. 22/02/2022, n. 5857 e Cass. 05/11/2020, n. 24798). Sul tema si è più volte pronunciata la Suprema Corte, ribadendo il principio in forza del quale in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (Cfr. ex plurimis da ultimo Cass. Ord. n. 10860/2024, Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023, nonché Cass. Sez.
1 - , Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017).
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che la creditrice opposta non ha prodotto neppure l'avviso che sarebbe stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26.07.2018. Invero, la convenuta si è limitata a depositare una dichiarazione asseritamente rilasciata dalla cedente Intesa
San OL s.p.a. (succedutasi a Ubi Banca), in cui si dà atto che il credito originariamente vantato da
Ubi Banca s.p.a. nei confronti di e derivante dal citato contratto di Parte_2 Parte_1 mutuo, sarebbe stato ricompreso nell'oggetto della predetta cessione in blocco effettuata a favore di nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione. Controparte_1 In assenza della produzione del contratto e finanche della produzione dell'avviso di pubblicazione, tuttavia, la richiamata dichiarazione scritta asseritamente rilasciata da Intesa San OL s.p.a. non può ritenersi per se sufficiente ai fini della prova della legittimazione sostanziale della creditrice opposta.
Gli attori opponenti, infatti, sin dall'atto introduttivo del presente giudizio, hanno contestato la riferibilità della dichiarazione scritta alla banca cedente, posto che non risultano neppure leggibili le firme apposte in calce al documento. Invero, pur a fronte delle specifiche contestazioni sul punto, la creditrice opposta nulla ha allegato e provato. Non vi è alcuna prova, infatti, che la dichiarazione scritta in oggetto sia stata rilasciata da un soggetto munito di poteri rappresentativi di Banca Intesa
San OL s.p.a, al fine di consentire a quel documento di assumere valore di confessione stragiudiziale. In ogni caso, anche a voler prendere in considerazione il contenuto dell'avviso riprodotto nella dichiarazione asseritamente rilasciata da Intesa San OL s.p.a., succedutasi a UBI
Banca s.p.a., (in atti, sub doc. 4 attori), non può ritenersi che lo stesso consenta di individuare senza incertezze il credito vantato nei confronti degli odierni attori come ricompreso nell'ambito della categoria dei rapporti ceduti. Invero, con il predetto avviso, dava notizia di aver Controparte_1
acquistato da Unione di Banche Italiane s.p.a. “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei
Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”. Nondimeno, pure a fronte della puntuale contestazione degli attori opponenti, la convenuta opposta non ha neppure indicato i dati o gli elementi in forza dei quali sarebbe possibile evincere che il credito originariamente vantato da Ubi
Banca s.p.a. sarebbe ricompreso nelle categorie dei rapporti oggetto della richiamata cessione di crediti in blocco Nessuna prova, inoltre, è stata offerta in merito alla classificazione “a sofferenza” dei debitori. In altri termini, non vi è prova che il credito oggetto di contestazione sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle caratteristiche dei rapporti ceduti indicati nella notizia di cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale (avviso, si ribadisce, neppure prodotto dalla convenuta opposta).
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la creditrice opposta, sulla quale, come ricordato, gravava il relativo onere probatorio, non ha provato di essere titolare del credito derivante dal titolo esecutivo azionato nei confronti dagli odierni attori e, quindi, la propria legittimazione ad agire in via esecutiva. In accoglimento dell'opposizione proposta, pertanto, deve dichiararsi l'insussistenza del diritto di e, per essa, della mandataria Controparte_1 Controparte_2 di agire in via esecutiva nei confronti di e Nell'accoglimento
[...] Parte_1 Parte_2 dell'opposizione in forza dei motivi esposti, restano, quindi, assorbiti tutte le questioni oggetto degli ulteriori motivi di opposizione proposti dagli attori. Infine, preme osservare che la richiesta degli attori di ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento risulta inammissibile in questa sede e potrà essere rivolta, tuttalpiù, al Giudice dell'Esecuzione, atteso peraltro che non è dato sapere se il processo esecutivo sia stato nel frattempo definito, in assenza di qualsiasi allegazione sul punto.
Parimenti, nell'ambito del presente giudizio, risulta inammissibile la domanda di ripetizione “delle somme versate in corso di procedura dai ricorrenti”, in quanto proposta, peraltro in maniera del tutto generica, per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale.
Le spese processuali seguono la soccombenza in capo alla convenuta e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia, determinato in forza del credito per cui si procede (pari a 33.264,97 euro) ed applicati i parametri minimi per lo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così provvede:
-accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di e, per essa, della mandataria Controparte_1 [...]
di agire in via esecutiva nei confronti di e Controparte_2 Parte_1 Parte_2
-condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese processuali che liquida in euro 168,00 per anticipazioni, euro 3.809,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A. se e per quanto dovuti.
Così deciso in Como, il 21.02.2025
Il Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò