Ordinanza cautelare 12 dicembre 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00349/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00968/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 968 del 2025, proposto da
IT - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Castrocielo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Di Murro, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
NF Italia Spa, Invitalia – Agenzia Nazionale per L’Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D’Impresa Spa, non costituite in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Autorita' di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della Determina del Comune di Castrocielo prot. n. 10199 datata 1 ottobre 2025, con cui è stato disposto il rigetto dell'istanza ex art. 44 CCE presentata da IT per l'installazione della SRB “NIN1059” per la telefonia mobile 5G prevista nel PNRR;
- di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché endoprocedimentale, tra cui:
- il parere negativo prot. n. 8923 del 28.8.2025 dell'Ufficio tecnico comunale;
- la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della Legge n. 241/90 e contestuale sospensione dei termini del procedimento del 28 agosto 2025, prot. n. 8925;
- la comunicazione successiva dei motivi ostativi ex art. 10 bis della Legge n. 241/90 del 9 settembre 2025;
- il Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione;
e per l'accertamento dell'intervenuta formazione del silenzio assenso sull'istanza ex art. 44 CCE presentata da IT l'8 luglio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato nell’interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’Autorita' di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa RO LI ST ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la INWIT s.p.a. - operatore di comunicazione elettronica attivo nella realizzazione e nella gestione delle infrastrutture per le comunicazioni elettroniche per apparati di trasmissione radio per telecomunicazioni dei gestori telefonici – ha:
i) agito per la declaratoria dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso sulla sua istanza ex art. 44 CCE presentata l’8 luglio 2025 per la realizzazione della SRB NIN1059, indicando come sito di installazione un’area privata risultata idonea ad assicurare la migliore copertura dei pixel necessari alla riuscita del Piano PNRR 5G; e ciò sulla base del presupposto per cui le note comunale n. 8925 del 28 agosto 2025 e del 9 settembre 2025 risulterebbero tardiva e quindi inidonea ad inibire la formazione del silenzio-assenso
2 – In particolare, nel gravame la ricorrente ha rappresentato:
- di essersi aggiudicata, in raggruppamento temporaneo di imprese con TIM e Vodafone, il Lotto n. 1 (Lazio, Piemonte e Valle d’Aosta) della procedura selettiva indetta da NF per la concessione di contributi pubblici per la realizzazione di nuove SRB, nell'ambito del Piano “Italia 5G” finanziato con fondi del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), in aree considerate a “fallimento di mercato”, tra le quali rientra quella prevista nel Comune di Castrocielo, con un termine di completamento fissato per il 30 giugno 2026;
- di aver quindi presentato al SUAP del Comune di Castrocielo un’istanza in data 8 luglio 2025, completa di tutti gli allegati richiesti dalla normativa in materia e volta a chiedere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 43 e ss. del d. lgs n. 259/2003 (di seguito anche “CCE”), a realizzare una nuova SRB nel territorio comunale in un’area privata risultata idonea ad assicurare la migliore copertura dei pixel necessari alla riuscita del Piano PNRR 5G, secondo gli obiettivi fissati dalla surrichiamata procedura; - che il Comune, seppur oltre al termine di 5 giorni previsto dall’art. 44 CCE, ha convocato la conferenza di servizi prevista dall’art. 44 CCE e dagli artt. 14 e ss. della Legge n. 241/90, in seno alla quale venivano acquisiti: i) nullaosta favorevole dell’Arpa, attestante il rispetto dei limiti di esposizione per l’attivazione degli impianti (doc. 13); ii) nullaosta con prescrizioni in corso d’opera della SABAP di Frosinone e Latina, (doc. 14);
- che sebbene il Comune non abbia avanzato alcuna richiesta di integrazione documentale nei termini previsti dal comma 6 dell’art. 44 CCE né ai sensi dell’art. 14 bis comma 2 lett. b) della Legge n. 241/90 a fine agosto, l’Ufficio tecnico comunale ha emesso parere negativo sostenendo che il posizionamento della SRB non sarebbe conforme alle previsioni sulla localizzazione degli impianti prevista nel Regolamento comunale antenne (doc. 15 e doc. 16); l’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale, invece, ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio con uno studio di compatibilità idrogeologica (doc. 17);
- che il Comune di Castrocielo in data 28 agosto 2025 ha inviato alla ricorrente comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della Legge n. 241/90 (doc. 18), ed ha contestualmente chiesto la produzione di documentazione ulteriore ad integrazione di quanto già allegato all’istanza del luglio 2025;
- di avere presentato rilievi e osservazioni con la nota del 4.9.2025;
- che il Comune di Castrocielo con una seconda comunicazione del 9 settembre 2025(doc. 20), pur confermando i motivi ostativi avrebbe chiesto a IT la produzione di ulteriore documentazione ed in particolare: 1) studio di compatibilità idrogeologica; 2) documentazione “pixel-based” ufficiale (NF/Italia 5G) con estratti cartografici geo riferiti e report che attestino il rientro puntuale del sito nel pixel e la necessità tecnica della posizione proposta; 3) relazione sulle alternative localizzative (almeno tre opzioni realistiche) con analisi radioelettriche comparative e valutazione d’impatto paesaggistico/ambientale; 4) conformazione al Regolamento comunale antenne: 4a) piano di sviluppo rete e relazione alternative con criteri comparativi; 4b) verifica delle aree inidonee e delle distanze minime dai ricettori sensibili, con elaborati planimetrici georiferiti aggiornati; 5) Recepimento delle prescrizioni ABAP nel layout e nella cantierizzazione; piano dei monitoraggi EMF con valutazione cumulativa sui ricettori sensibili;
- che con nota del 16.9.2025, IT avrebbe spiegato che le aree a fallimento di mercato identificate nel Bando NF devono essere coperta in base a standard tecnologici predeterminati e che il sito individuato dall’operatore soddisfaceva proprio questi obiettivi (doc. 21); inoltre sarebbe stato rappresentato che le uniche aree consentite ai sensi del Regolamento non sarebbero coerenti con le esigenze tecniche predette , in quanto eccessivamente distanti dai pixel di copertura previsti nel Piano. A conclusione di tale chiarimento, IT ha allegato anche lo studio di compatibilità idrogeologica richiesto dall’Autorità di Bacino, dal quale si evincerebbe come non vi sarebbe alcun motivo ostativo alla presenza della SRB (doc. 23) e che la localizzazione della SRB non sarebbe modificabile essendo stata scelta in funzione dei pixel indicati da NF;
- che nonostante l’avvenuta integrazione documentale e i chiarimenti resi da IT, con la Determina prot. n. 10199 dell’1 ottobre 2025, il Comune di Castrocielo ha respinto le osservazioni della ricorrente ed ha rigettato definitivamente l’istanza per l’installazione di stazione radiobase (doc. 24).
3. Nel ricorso la ricorrente lamenta: I. Intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza presentata da IT il giorno 8.7.2025. Violazione falsa applicazione dell’art. 43, 44, 54 e 49 ter CCE e dell’allegato 12 bis, nonché degli artt. 2 comma 8 bis e 21 nonies della Legge n. 241/90. Eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, carenza dei presupposti e irrazionalità manifesta. Carenza di istruttoria. Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento dell’amministrazione. Violazione del principio di legittimo affidamento. Violazione della Convenzione NF Italia/RTI IT-TIM-Vodafone, del Bando per la concessione dei contributi, compreso l’allegato D, del Piano “Italia 5G”, del Progetto di investimento e del Piano delle realizzazioni del RTI aggiudicatario. Carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 8 comma 6 della Legge n. 36/2001 e dell’art. 4 comma 7 bis della Legge n. 95/2024. Violazione dell’art. 21 septies della Legge n. 241/90. Nullità.
Secondo la ricorrente il rigetto dell’istanza formulata dalla ricorrente sarebbe illegittimo, in quanto intervenuto quando era già maturato il termine per la formazione del silenzio assenso ex art. 44 CCE. La ricorrente rileva, poi che tutto il procedimento amministrativo sarebbe illegittimo, in quanto non solo l’Ente avrebbe avviato tardivamente la conferenza di servizi, ma non avrebbe neppure formulato le richieste istruttorie entro il termine decadenziale previsto dalla legge, richiedendo tardivamente integrazioni ultronee rispetto agli incombenti tassativamente previsti dall’art. 44 CCE e dall’allegato 12 bis CCE.
II. Violazione falsa applicazione dell’art. 43, 44, 54 e 49 ter CCE e dell’allegato 12 bis, nonché degli artt. 2 comma 8 bis e 21 nonies della Legge n. 241/90. Eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, carenza dei presupposti e irrazionalità manifesta. Carenza di istruttoria. Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento dell’amministrazione. Violazione del principio di legittimo affidamento. Violazione della Convenzione NF Italia/RTI IT-TIM-Vodafone, del Bando per la concessione dei contributi, compreso l’allegato D, del Piano “Italia 5G”, del Progetto di investimento e del Piano delle realizzazioni del RTI aggiudicatario. Carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 8 comma 6 della Legge n. 36/2001 e dell’art. 4 comma 7 bis della Legge n. 95/2024.
Con il secondo articolato motivo di ricorso INWIT rileva che il provvedimento di rigetto dell’istanza , oggetto del presente ricorso sarebbe altresì illegittimo in quanto a) l’amministrazione avrebbe emesso l’impugnato diniego senza motivare in ordine al rigetto delle osservazioni presentate a seguito dell’invio della comunicazione ex art. 10 bis l. 1990 n. 241; b) il Comune avrebbe travisato la documentazione prodotta da InWIT, che non avrebbe espresso alcuna controindicazione all’installazione della stazione radiobase e avrebbe richiesto integrazioni documentali non previste dalla legge.
4. Si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato nell’interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’Autorita' di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.
Non si sono invece costituite in giudizio nonostante la ritualità delle notifiche NF Italia Spa e Invitalia – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa Spa.
5. Con ordinanza cautelare 12 dicembre 2025 n. 350 questo Collegio ha statuito:
“Considerato che sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare;
Ritenuto, in particolare, quanto al fumus boni juris, che le censure di parte ricorrente si presentano - per lo meno a una prima sommaria delibazione propria della presente fase - di consistenza tale da giustificare la concessione della misura cautelare, con riferimento:
- alla maturazione nella specie del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 44 comma 10 del CCE, in quanto, a fronte dell’istanza presentata dalla ricorrente l’8 luglio 2025 completa degli allegati, il Comune: 1) non si è attivato nel termine di 15 giorni previsto dall’art. 44, comma 6 dello stesso codice per richiedere la sua integrazione e la regolarizzazione, avendovi provveduto in modo tardivo, soltanto con nota del 28 agosto 2025; 2) non ha comunque adottato alcuna determinazione reiettiva nel termine di 60 giorni previsto dall’art. 44, comma 10 citato, essendo tale determinazione intervenuta in modo tardivo, soltanto l’1 ottobre 2025;
- in ogni caso, ai profili di illegittimità di quest’ultima nota per i dedotti vizi procedimentali e sostanziali dedotti in ricorso (omissis)”.
6. Il Comune di Castrocielo in data 13 febbraio 2026 ha depositato atto di costituzione e documenti.
7. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, fissata per la trattazione del merito, la ricorrente ha eccepito la tardività dell’atto di costituzione depositato dalla difesa comunale in data 13 febbraio 2026 e l’inammissibilità della produzione documentale depositata dall’amministrazione unitamente all’atto di costituzione, in quanto tutti atti depositati in violazione dei termini ex art. 73, c.p.a.. 8.Successivamente alla discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. Preliminarmente, il Collegio deve espungere dal compendio probatorio utilizzabile ai fini della decisione sia l’atto di costituzione in giudizio depositato dalla parte resistente in data 13 febbraio 2026 sia i documenti allegati, in accoglimento dell’eccezione di tardività sollevata in udienza da parte ricorrente.
Secondo gli articoli 73, comma 1, e 54, comma 1, c.p.a.: “Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi”; e “la presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile”.
Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha puntualizzato che “i termini previsti dall'art. 73 comma 1, cod. proc. amm. per il deposito in giudizio di documenti (fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza) sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge, siccome previsto dall'art. 54 comma 1, dello stesso cod. proc. amm.” (Cons. Stato, sez IV, n. 916 del 2013).
Pertanto, nella fattispecie, il deposito della memoria di costituzione e dei documenti da parte dell’amministrazione resistente effettuato in data 13 febbraio 2026 è tardivo, avuto riguardo alla data di fissazione dell’udienza, in quanto eseguito oltre i termini previsti dall’art. 73 comma 1 c.p.a. per il deposito di memorie e documenti, senza che l’amministrazione intimata abbia fornito al Collegio elementi idonei ad essere valutati ai fini dell’eventuale impossibilità a poterli produrre prima.
10. Venendo al merito e procedendo alla trattazione congiunta dei motivi di ricorso, logicamente connessi, il ricorso va accolto, in quanto fondato.
10. 1 – Al proposito, va innanzitutto richiamato il tenore dell’art. 44 del CCE in relazione ad alcune parti rilevanti ai fini di causa:
“6. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
6-bis. Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10, l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
7. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati…il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36;
10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi”.
La normativa riportata è chiara nel prevedere per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione delle SRB una procedura: i) celere; ii) scandita da termini stingenti per lo svolgimento del procedimento nonché per l’assolvimento, da parte dell’Amministrazione, dei relativi incombenti (primi fra tutti la richiesta di integrazioni documentali e la convocazione della conferenza di servizi); iii) connotata dalla formazione del silenzio-assenso, nel caso di mancato intervento nei sessanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza del diniego espresso o di un parere negativo di Autorità tutorie di interessi sensibili.
In relazione al surriportato quadro normativo, in giurisprudenza si è avuto modo di chiarire condivisibilmente che:
- “l’art. 44 del decreto legislativo, n. 259 del 2003 prevede, da un lato, che, decorsi novanta giorni [ora 60 giorni a seguito della modifica operata dall'art. 18, comma 5, lett. a), n. 2-bis del d. l. n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 41/2023 - NdR] dalla data di presentazione della domanda e del relativo progetto, si intende formato il silenzio-assenso se non interviene un provvedimento di diniego, d’altro canto tipizza, quale unica causa di sospensione (e non di interruzione) del suddetto termine, la richiesta di documentazione integrativa, a patto che essa sia inoltrata all’interessato entro quindici giorni dalla ricezione della istanza” (cfr. da ultimo, Cons. St., VI, n. 898/2025);
- “il complesso sistema procedimentale delineato dall'articolo 87 del D. Lgs. n. 259 del 2003 (il meccanismo del silenzio-assenso ivi recato, in evidente chiave acceleratoria) [ora disciplinato dall'art. 44 del medesimo decreto legislativo, a seguito delle modifiche di cui al d. l. n. 77/2021, convertito in l. n. 108/2021 - NdR] non esclude la possibilità per cui, nell'inerzia dell'amministrazione locale competente, il titolo abilitativo si formi per silenzio anche nel caso in cui l'istanza non sia corredata dai necessari documenti a supporto (e nondimeno l'ente competente abbia omesso di adottare in tempo utile un provvedimento espresso di contenuto negativo)" (cfr. ex multis, si veda Cons. Stato, Sez. VII, n. 10069/2023), atteso che “Il perfezionamento di un titolo mediante silenzio assenso non richiede l'assenza di eventuali vizi o la completezza della documentazione richiesta, dal momento che tali eventuali carenze e vizi (...) possono essere tutt'al più contestati mediante l'esercizio del potere di annullamento in autotutela” (così Cons. St., VI, n. 15/2024);
- “le istanze di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia si intendono accolte per ‘silentium' qualora entro il termine di 90 giorni [ora 60 giorni a seguito della modifica operata dall'art. 18, comma 5, lett. a), n. 2-bis del d. l. n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 41/2023 - NdR] non sia comunicato all'interessato un atto espresso di diniego. Nell'ambito del procedimento di formazione del silenzio-assenso, deve ricomprendersi anche la valutazione dei profili documentali, urbanistici e regolamentari connessi alla realizzazione del progetto, i quali, per esigenze di semplificazione del procedimento vanno appunto verificati all'interno della fase istruttoria e non al di fuori di essa. Una volta formatosi il silenzio-assenso, l'ufficio preposto non può intervenire successivamente e pronunciarsi sulla domanda, se non previo annullamento in sede di autotutela del provvedimento di assenso in precedenza perfezionatosi…” sempre che sussistano e vengano compiutamente individuati i requisiti formali e sostanziali previsti per l’esercizio del suddetto potere, primo fra tutti l’effettivo interesse pubblico al ripristino della legalità (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, VII, n. 2450/2023; T.A.R. Puglia - Lecce, II, n. 9/2015; id., n. 1460/2023; id., III, nn. 636/2023 e 446/2023);
- “allorché l’amministrazione comunale intenda evitare la formazione del silenzio-assenso dovrà far pervenire al soggetto istante il preavviso di rigetto in tempo utile perché l’interessato possa presentare, nei successivi dieci giorni, memorie di osservazioni, e poter poi adottare il provvedimento finale di diniego entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della istanza…” (cfr. sempre, Cons. St., VI, n. 898/2025);
- “ai sensi dell’art. 44, comma 6, CCE il responsabile del procedimento entro 15 giorni dalla ricezione della istanza può chiedere integrazioni alla documentazione prodotta, e che solo in questa ipotesi, cioè solo quando sia stata fatta una richiesta di integrazione istruttoria tempestiva, il termine di formazione del silenzio-assenso di fatto si allunga, poiché solo in questo caso “Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.”; ne consegue che le esigenze proprie dell’amministrazione procedente debbono essere valutate immediatamente dal responsabile del procedimento e fatte valere mediante richiesta di integrazione ai sensi dell’art. 44, comma 6” (cfr. da ultimo, Cons. St., VI, n. 2955/2025).
10.2 Calando le surrichiamate coordinate ricostruttive nella fattispecie all’esame, il Collegio osserva che:
- nessun profilo di lacunosità o incompletezza dell’istanza e della documentazione a corredo di quest’ultima è stato ritualmente dedotto dal Comune in sede procedimentale, attraverso il tempestivo esercizio della richiesta di integrazione documentale; sul punto l’art. 44, comma 6, inciso iniziale del d. lgs n. 259/2003 è inequivoco del prevedere che “Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta;
Il Comune di Castrocielo ha richiesto integrazioni documentali direttamente con la comunicazione del preavviso di rigetto del 28.8.2025, quando erano già trascorsi ben 51 giorni dalla presentazione dell’istanza, adottando un nuovo preavviso di diniego il 9.9.2025, ovvero 63 giorni dopo la presentazione dell’istanza; il diniego finale è intervenuto addirittura 85 giorni dopo.
Non v’è dubbio, dunque, che sull’istanza presentata il giorno 8 luglio 2025 si sia formato il silenzio assenso, non essendo stato adottato entro il 5 settembre un provvedimento di diniego o un parere negativo dell’Arpa.
Infatti, i predetti avvisi di rigetto sono inidonei a sortire effetto sospensivo del termine per la formazione del silenzio rigetto, in quanto contengono richieste documentali ultronee rispetto a quanto richiesto dall’allegato 12 bis CCE, 12 bis CCE, essendo pacifico che “ai sensi dell’art. 44, comma 6, CCE il responsabile del procedimento entro 15 giorni dalla ricezione della istanza può chiedere integrazioni alla documentazione prodotta, e che solo in questa ipotesi, cioè solo quando sia stata fatta una richiesta di integrazione istruttoria tempestiva, il termine di formazione del silenzio-assenso di fatto si allunga, poiché solo in questo caso “Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.”; ne consegue che le esigenze proprie dell’amministrazione procedente debbono essere valutate immediatamente dal responsabile del procedimento e fatte valere mediante richiesta di integrazione ai sensi dell’art. 44, comma 6 Cons. Stato, Sez. VI, n. 2955 del 7 aprile 2025)” e che “la disciplina del D.L.vo n. 259/2003 relativa al rilascio delle autorizzazioni e concessioni, inducono ad affermare che le richieste di integrazione istruttoria, che si tratti di richieste ai sensi dell’art. 44 o dell’art. 49 CCE, possono avere efficacia sospensiva del termine di definizione del procedimento – e di formazione del silenzio-assenso – solo se abbiano ad oggetto documentazione che il comune possa legittimamente richiedere” (Cons. Stato, n. 3657/25, cit.).
L’articolo 44 comma 2 del D, Ldg 259/2003 stabilisce che “L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1, predisposta sulla base della modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207: Secondo quest’ultima disposizione, “nelle more della pubblicazione dei modelli per la presentazione dell'istanza unica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si utilizza la modulistica di cui all'allegato 12-bis del medesimo decreto”.
Sul punto la giurisprudenza formatasi sotto il vigore dell’art. 44 D. Lgs. 259/2003, prima della modifica introdotta dal Decreto Legislativo n. 48 del 24 marzo 2024 n. 48 - che ha sostituito, ai fini della presentazione dell’istanza, la modulistica richiesta di cui all’allegato 13 con quella di cui all’allegato 12 bis del dl. 2014 n. 90 - ha ritenuto che: “ Alla stregua della giurisprudenza costante, formatasi nel vigore del vecchio articolo 87 - ora art. 44 - del Decreto Legislativo n. 259/2003 e dell’ivi richiamato modello A dell’allegato n. 13 del medesimo testo normativo, applicabile, mutatis mutandis, anche al vecchio art. 87 bis del Decreto Legislativo n. 259/2003 e dell’ivi richiamato modello B del medesimo allegato 13, si ritiene che in materia di autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile, attesa la presenza della procedura semplificata ex art. 87 bis D.Lgs. n. 259/2003, l'Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'Allegato 13, modello B, del medesimo testo normativo, attese le finalità acceleratorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune”. (Tar Campania - Napoli, sezione Settima, 17 luglio 2024 n. 4290).
Ed ancora, sulla tassatività degli oneri procedimentali previsti dal previgente art. 87 - ora art. 44 - D. lgs. 259/2003, il Consiglio di Stato ha ritenuto che: “Il principio di tassatività delle condizioni procedimentali descritte nell'art. 87 d.lgs. 259/2003 e della semplificazione accelerata del procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla installazione, escludono che l'Amministrazione procedente possa imporre oneri procedimentali o documentali aggiuntivi rispetto a quelli fissati dalla norma primaria” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 02/01/2024, n. 15; in termini, Cons. Stato, sez. VI, 26/09/2022, n.8259).
Nella fattispecie, la documentazione richiesta dall’amministrazione comunale con i preavvisi di diniego sopraindicati non rientra tra i documenti che devono essere tassativamente allegati all’istanza, secondo la normativa statale soprarichiamata; ragion per cui l’amministrazione non poteva chiederne l’allegazione.
La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che “l’operatore non deve allegare documenti e relazioni volte a giustificare il posizionamento e la localizzazione delle SRB e degli impianti, trattandosi di interventi assimilati a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e alle opere di pubblica utilità, compatibili con ogni destinazione urbanistica e, dunque, collocabili in ogni parte del territorio comunale: l’assunto per cui l’interessato debba dimostrare in concreto la “necessità” dell’infrastruttura non trova alcun riscontro in nessuna norma primaria” (Cons. Stato, sez. VI, 8.10.2025, n. 7882).
Nel caso di specie, l’identificazione delle aree a fallimento di mercato e dei pixel di copertura sono dati obiettivi, cristallizzati in documenti ufficiali pubblicati sulla GURI e sulla GUCE, essendo tutte informazioni sulle aree da coprire stabilite da NF e dal Ministero e illustrate nel Bando e nei relativi allegati. Tra l’altro, che si trattasse di un sito PNRR e che la localizzazione della SRB era stata determinata in funzione dei pixel, è stato indicato nell’istanza ex art. 44 CCE Per queste stesse ragioni, il provvedimento impugnato è illegittimo anche nella parte in cui ha fondato il diniego sull’asserita mancanza di una relazione su eventuali soluzioni localizzative alternative, non essendo richiesto dall’art. 44 CCE e dall’allegato 12 bis, né dalla lex specialis del PNRR. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che l’operatore è libero di indicare il sito che ritiene maggiormente idoneo in base alle esigenze tecniche di copertura, senza che debba essere fornita giustificazione tecnica di tale scelta, potendo, al massimo, il Comune suggerire, senza alcun carattere di vincolatività per l’operatore, siti potenzialmente preferenziali di cui però lo stesso Comune deve dare prova rigorosa della loro “equipollenza tecnica” (Cons. Stato, sez. VI, 20.12.2024, n. 10236; Cons. Stato, sez. VI. 16.4.2025, n. 3325).
10.3 Con riferimento al Piano di Sviluppo la giurisprudenza ha più volte chiarito come sia illegittimo, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’installazione di stazione RSB la richiesta di presentazione del Piano di sviluppo delle reti, in quanto tale incombente non è previsto dall’art. 44 CCE, essendo solo una forma di cooperazione non obbligatoria. In particolare è stato ritenuto che: Con particolare riferimento al programma annuale delle installazioni è stato ritenuto che: “Né la preventiva presentazione di un piano delle installazioni potrebbe costituire un requisito per l’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base, stante la tassatività delle condizioni procedimentali descritte nell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 (ex multis Cons. Stato, sez. VI, n. 8259/2022)” (Cons. St., Sez. VI, 31 gennaio 2025, n. 744). Infatti, “la mancata presentazione di un programma delle installazioni degli impianti non può costituire una causa ostativa all’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base e, quindi, neanche un motivo di annullamento in autotutela dell’autorizzazione stessa. Il principio di tassatività delle condizioni procedimentali descritte nell'art. 87 d.lgs. 259/2003 e della semplificazione accelerata del procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla installazione, escludono che l'Amministrazione procedente possa imporre oneri procedimentali o documentali aggiuntivi rispetto a quelli fissati dalla norma primaria (Cons. Stato, sez. VI, 26/09/2022, n.8259)” (Cons. St., Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 15).
Attraverso l’imposizione della preventiva presentazione di un piano delle installazioni, quindi, il Comune ha posto a carico di IT un onere procedimentale ulteriore e particolarmente gravoso e che, soprattutto, non è previsto dalla normativa nazionale ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’art. 44 d.lgs. 259/2003, pregiudicando così le esigenze di celerità che caratterizzano il relativo procedimento. Come chiarito da Cons. Stato, sez. III, 22/08/2020, 17 n.5172, il piano annuale degli insediamenti non può costituire elemento ostativo alla formazione del silenzio, tanto più perché il piano si può integrare in corso d'anno, il che induce a ritenere, del tutto ragionevolmente, che si tratti di un elemento che non assume la efficacia di presupposto. La mancata presentazione di un programma delle installazioni degli impianti non può costituire una causa ostativa all’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base e, quindi, neanche un motivo di annullamento in autotutela dell’autorizzazione stessa. Il principio di tassatività delle condizioni procedimentali descritte nell'art. 87 d.lgs. 259/2003 e della semplificazione accelerata del procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla installazione, escludono che l'Amministrazione procedente possa imporre oneri procedimentali o documentali aggiuntivi rispetto a quelli fissati dalla norma primaria (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26/09/2022, n. 8259; Cons. Stato, n. 15/2024, cit.).
10.4 Per le medesime ragioni è illegittima anche la richiesta relativa al piano di monitoraggi cumulativa, dato che l’art. 44 CCE, l’allegato 12 bis CCE e l’art. 8 co. 6 della Legge n. 241/90, prevedono che l’operatore debba presentare l’AIE, nella specie prodotta (doc. 9), redatta secondo le indicazioni di cui al dPCM 8.7.2003, al decreto 2.12.2014 sulle linee guida per l’Arpa e l’Ispra, nonché delle norme CEI 211-7 e CEI 211-10 e del decreto 5.10.2016. L’AIE così compilata consente di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dallo Stato, ispirati al principio di precauzione e minimizzazione, per l’attivazione della SRB, tenendo conto sia delle capacità trasmissive dell’impianto da realizzare, sia del cumulo del fondo del campo elettromagnetico. L’Arpa, nel caso in esame, ha esaminato l’AIE degli operatori e, tenendo conto di tutti i valori registrati e simulati, nonché di altri dati nella sua disponibilità riguardanti le sorgenti che contribuiscono a generare il fondo di campo elettromagnetico, dopo aver verificato la completezza della documentazione, ha appurato il rispetto dei limiti di legge, rilasciando parere favorevole (doc. 13), non impugnato dal Comune di Castrocielo.
10.5 La nota comunale di diniego dell’1 ottobre 2025 è altresì illegittima nella parte in cui non ha ritenuto acquisito l’atto di assenso da parte dell’Autorità di Bacino: sul punto si osserva che correttamente IT ricadendo il sito di installazione in zone a rischio idraulico potenzialmente elevato ai sensi delle norme PAI, la domanda è stata inviata anche all’Autorità di Bacino. Invero la normativa PAI non vieta l’installazione di SRB in queste zone. Per le “Aree a rischio potenzialmente alto (Rpa)” operano le prescrizioni delle “Aree di alta attenzione (A4)”, nelle quali è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture di pubblica utilità. L’art. 5 delle NTA per le Rpa rinvia alle prescrizioni dell’art. 3, ai sensi delle quali è vietata qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio, tranne che non si tratti di “infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali” (lett. E). Orbene, una volta avvista, seppur in ritardo la conferenza di servizi, l’Autorità di Bacino, pur dando atto che le norme PAI non precludono la localizzazione di SRB in quel punto, ha ritenuto opportuno un approfondimento istruttorio mediante uno studio di compatibilità (doc. 17), rimettendo “a codesto Comune, quale ente preposto ad attuare le norme sul proprio territorio … accertare che l’infrastruttura per le telecomunicazioni in oggetto risulta non delocalizzabile ed autorizzarne la realizzazione sulla scorta di uno studio di compatibilità idrogeologica …”. IT, come sopra illustrato, ha presentato tale relazione, dalla quale non è risultata alcuna criticità rispetto al rischio (doc. 23), spiegando che il posizionamento della SRB è sostanzialmente vincolato dalla necessità di coprire i pixel del Bando (doc. 21). A seguito di tale approfondimento istruttorio, né l’Autorità di Bacino né il Comune hanno sollevato obiezioni o contestazioni di sorta; lo stesso Comune, nel provvedimento di diniego finale, dà atto che “lo studio depositato è completo …e finalizzato al nullaosta ai sensi del PAI”; nello stesso provvedimento, però, il Comune, ha considerato comunque assente l’autorizzazione dell’AdB. L’errore è duplice. Innanzi tutto, come stabilito proprio dall’Autorità, che aveva ritenuto l’intervento di per sé assentibile salva l’opportunità di un approfondimento istruttorio, era il Comune che doveva esprimersi; e in secondo luogo, non essendo stato disposto a seguito della relazione di compatibilità un dissenso motivato sul profilo idraulico, opera la previsione di cui al comma 4 dell’art. 14 bis della Legge n. 241/90, secondo cui, quando in mancanza di determinazioni negative motivate, il silenzio “equivale ad assenso senza condizioni”. L’opera, pertanto, è stata assentita anche sotto il profilo idrogeologico, non essendo necessario alcun provvedimento espresso dell’AdB.
Non senza considerare che, come è noto, l’autorizzazione ex art. 44 CCE, anche quella conseguita per silenzio assenso, assorbe e sostituisce tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni conseguite nel corso del procedimento, per cui le eventuali prescrizioni esecutive indicate dalle autorità intervenute nel procedimento sono automaticamente ricomprese nel titolo, senza necessità di effettuare modifiche progettuali o conseguire altri permessi.
10.6 Inoltre, il Collegio non può astenersi, per mera completezza nonché per conformare l’eventuale attività amministrativa che il Comune dovesse decidere di intraprendere, dal rilevare l’illegittimità di tutte le note comunali gravate, lì dove il Comune non ha tenuto conto del fatto che:
i) l’art. 90, comma 1, d.lgs. 259/2003, stabilisce che “le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione” sono opere di “pubblica utilità” e l’art. 86, comma 3, prevede che esse “sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria”; su questa base, il consolidato orientamento giurisprudenziale si è espresso nel senso che “il legislatore nazionale, con il d. lgs. n. 259/2003, ha infatti configurato le infrastrutture per le telecomunicazioni come opere per l'urbanizzazione primaria, come tali compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e ovunque realizzabili, proprio in quanto essenziali per le fondamentali esigenze della collettività, in conformità con il principio della necessaria capillarità della distribuzione di detti impianti, capillarità che, a sua volta, è connessa all'esigenza di assicurare la diffusione del servizio sull'intero territorio nazionale. In questo quadro, i criteri per la localizzazione, suscettibili di essere adottati dalle amministrazioni comunali, non possono essere adoperati quale misura, più o meno surrettizia, di tutela della popolazione da immissioni elettromagnetiche, profilo che l'art. 4 della legge n. 36 del 2001 riserva allo Stato. In particolare, il legislatore statale, nell'inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha inteso esprimere un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 1981, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio” (cfr. ex plurimis, Cons. St., VI, n. 4075/2025; id., VI, n. 5104/2024; id. n. 5629/2022; id., n. 8141/2021; id., n. 4794/2018; id., n. 5168/2018);
ii) la ricorrente ha richiesto di installare una SRB prevista nel PNRR, che deve coprire l’area a fallimento di mercato identificata a monte dalla INFRATEL s.p.a. con i pixel, peraltro in cooperazione con altri impianti del PNRR, a loro volta localizzati in aree stabilite dal bando relativo alla procedura di cui al par. 2 aggiudicata in favore della ricorrente: in relazione a tale procedura, direttamente connessa alla realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 24 del regolamento (UE) 2012/241 del Parlamento europeo, l’art. 4, comma 7-bis, del d. l. n. 60/2024 conv. in l. n. 95/2024 ha stabilito che “Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano “Italia 5G” di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara”; sulla portata di tale norma, direttamente rilevante nella specie, in giurisprudenza si è condivisibilmente sottolineata la “natura speciale della norma in esame nonché [le] preminenti finalità di interesse pubblico per consentire la realizzazione di nuove infrastrutture indicate», essendosi affermato che le previsioni della legge statale «prevalgono, non solo rispetto alla pianificazione comunale che eventualmente impedisca la realizzazione degli impianti o ne limiti la collocazione soltanto in punti del territorio comunale, ma anche rispetto a precedenti piani di sviluppo proposti dagli stessi operatori» (cfr. in tal senso Cons. St., VI n. 3729/2025; id., n. 3727/2025).
11. In definitiva, il ricorso va accolto poiché è fondato, sulla base di quanto in precedenza illustrato. Per l’effetto, va accertata la formazione del silenzio-assenso sull’istanza autorizzatoria avanzata dalla ricorrente l’8 luglio 2025 e va conseguentemente dichiarata l’inefficacia ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs n. 259/2003 degli atti qui impugnati.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza, sono da porre soltanto a carico del Comune di Castrocielo e sono liquidate nel dispositivo.
Le spese di lite vanno poi: i) integralmente compensate nei rapporti fra la ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Autorità di Bacino, atteso il mero ruolo processuale di queste ultime Amministrazioni; ii) dichiarate non ripetibili con riguardo alle restanti parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- accerta il silenzio-assenso formatosi sull’istanza autorizzatoria avanzata dalla ricorrente l’8 luglio 2025;
- conseguentemente dichiara l’inefficacia, ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs n. 259/2003, delle note comunali gravate col ricorso, come in epigrafe identificate.
Condanna il Comune di Castrocielo al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre ad oneri come per legge e alla restituzione del contributo unificato.
Compensa le spese nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’Autorità di Bacino.
Dichiara non ripetibili le spese della ricorrente con riguardo alle restanti parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN NA TA IS, Presidente
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
RO LI ST ES, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO LI ST ES | IN NA TA IS |
IL SEGRETARIO