TAR Latina, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 349
TAR
Ordinanza cautelare 12 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 1 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Formazione del silenzio assenso

    Il Comune ha richiesto integrazioni documentali tardivamente e ha emesso il diniego finale oltre i termini di legge, pertanto si è formato il silenzio assenso sull'istanza.

  • Accolto
    Illegittimità delle richieste di integrazioni documentali

    Le richieste di documentazione aggiuntiva, come lo studio di compatibilità idrogeologica, la documentazione pixel-based, le relazioni sulle alternative localizzative e il piano di sviluppo rete, non sono previste dalla normativa primaria (art. 44 CCE, allegato 12 bis CCE) e dalla lex specialis del PNRR, rendendo illegittime le richieste e inefficaci ai fini della sospensione dei termini per il silenzio assenso.

  • Accolto
    Illegittimità del diniego basato sulla mancanza di parere dell'Autorità di Bacino

    L'Autorità di Bacino aveva ritenuto l'intervento assentibile previa integrazione istruttoria. Una volta fornita la relazione di compatibilità idrogeologica, e in assenza di un dissenso motivato, il silenzio dell'Autorità equivaleva ad assenso, e il Comune non poteva considerare tale parere come mancante.

  • Accolto
    Natura di opera di pubblica utilità delle infrastrutture di rete

    Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono qualificate come opere di pubblica utilità e assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. I criteri di localizzazione comunali non possono costituire un divieto generalizzato di installazione.

  • Accolto
    Normativa speciale per gli interventi PNRR (Italia 5G)

    La legge statale (art. 4, comma 7-bis, del d. l. n. 60/2024 conv. in l. n. 95/2024) prevede che per gli interventi del Piano "Italia 5G", la localizzazione degli impianti è disposta sulla base della posizione dei pixel, anche in deroga ai regolamenti comunali, per consentire il raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale.

  • Accolto
    Mancanza di provvedimento di diniego nei termini di legge

    Il Comune non ha adottato una determinazione decisoria entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, configurandosi così il silenzio assenso ai sensi dell'art. 44, comma 10, del CCE.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 349
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 349
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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