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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.9516/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
PERSONALMENTE ED ANCHE IN QUALITÀ DI Parte_1 Controparte_1
(C.F. )
[...] C.F._1
CON L'AVV. GATTI G.
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ) Controparte_2 P.IVA_1
CON GLI AVV.TI MONTINARO G., PAPAPIETRO M., BLUMETTI P. E COLOPI C.
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30/07/2024, conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_2
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1) IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
NEL
MERITO: 2) accogliere il ricorso e, per l'effetto annullare il provvedimento impugnato;
3) IN
SUBORDINE, voglia limitare l'entità della sanzione dovuta, determinandola in una misura pari al minimo edittale”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
si costituiva in giudizio, Controparte_2 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso è fondata;
è dunque preclusa al Tribunale una pronuncia di merito
Ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981 “contro l'ordinanza -ingiunzione di pagamento […] gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria. L'opposizione è regolata dall'art. 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150”.
L'ordinanza-ingiunzione, a mente dell' art. 18, ult. comma, L. 689/1981, costituisce titolo esecutivo.
Sebbene intitolato “opposizione a ordinanza-ingiunzione”, il presente ricorso ha tuttavia ad oggetto non l'ordinanza-ingiunzione, che non è stata ancora emessa, ma la decisione del ricorso ex art. 16 D.
Lgs. 124/2004
Si tratta dunque di atto prodromico all'emanazione della successiva (ed eventuale) ordinanza- ingiunzione che, come tale, non arrecando immediata lesione nella sfera giuridica del privato, non è direttamente impugnabile.
La giurisprudenza ha infatti escluso l'autonoma impugnabilità dei verbali di accertamento relativi a violazioni amministrative in quanto il procedimento amministrativo non risulta ancora compiuto ed
è necessario, prima che sia adita l'autorità giudiziaria, che l'amministrazione pervenga alle proprie valutazioni portando a compimento dell'iter amministrativo, nell'ambito del quale il privato può esercitare le proprie prerogative (Trib. Milano n. 371/2010 e n. 2060/2010; Trib. Milano n. 2234/06;
Cass. Civ. n. 4145 del 5/4/00; Cass. Civ. n. 17674 del 2/9/04; Cass. Civ. n. 20167 del 12/10/04; S. U.
Cass. n. 16/07).
Anche la Corte di Appello di Milano si è espressa in modo molto chiaro sul punto, statuendo: “è, infatti, principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale - nell'ambito dei procedimenti amministrativi instaurati dalla DPL per l'irrogazione delle sanzioni - il solo atto idoneo ad incidere sulla situazione soggettiva dell'interessato e, pertanto, autonomamente impugnabile è rappresentato dall'ordinanza ingiunzione. Per contro, il verbale di accertamento, al pari degli altri atti endoprocedimentali che precedono l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento
-costituito appunto dall'ordinanza ingiunzione -essendo privi di diretta incidenza sulla sfera giuridica del soggetto al quale sia attribuita la violazione, non possono formare oggetto di autonoma impugnazione in sede giurisdizionale. Impugnazione da ritenersi inammissibile prima che
l'ordinanza applicativa della sanzione, prevista dall'art. 18 1.24.11.1981 n.689, sia stata emanata dall'autorità competente” (sentenza n. 628/13). Nel caso concreto, allo stato attuale, il procedimento amministrativo non si è ancora concluso in quanto, all'atto del deposito del ricorso (30 luglio 2024), l' non aveva ancora neppure CP_2 ricevuto il rapporto sulla violazione amministrativa previsto dall'art. 17 L.689/1981 (trasmesso in data 5 settembre 2024 –doc. 9 memoria), a seguito del quale si applicano i meccanismi e le garanzie previste dall'art. 18 L. 689/1981, tra cui anche l'audizione degli interessati che ne abbiano fatto richiesta e l'esame degli argomenti esposti negli scritti difensivi. Dopodiché, se l'accertamento sarà ritenuto fondato, con ordinanza motivata sarà determinata la somma dovuta per la violazione e ne sarà ingiunto il pagamento all'autore e all'obbligato in solido;
altrimenti, sarà emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicarsi all'organo che ha emesso il rapporto (art. 18, c.
2, L. 689/1981).
Nel caso concreto, il ricorrente ha proposto ricorso al Direttore dell' . Ai sensi dell'art. 16 CP_2
D.Lgs. 124/2004, il ricorso “è deciso, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto”
Il ricorso al Direttore dell' è uno strumento deflattivo del contenzioso giudiziario volto ad CP_2 offrire uno strumento in più di tutela al ricorrente nella fase amministrativa.
Come illustrato dunque, la decisione dell non è atto lesivo e dunque direttamente CP_2 impugnabile innanzi all'autorità giudiziaria.
3.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Posto che l'amministrazione si è avvalsa della difesa di un proprio funzionario, la liquidazione è compiuta, nella misura di cui al dispositivo, nella misura di cui al dispositivo ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.
Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 e alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1)dichiara il ricorso inammissibile;
2)condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta che liquida in complessivi € 1.400,00 oltre oneri e accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a il deposito della motivazione. CP_3 Milano,
26/03/2025
Il Giudice
Camilla Stefanizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
PERSONALMENTE ED ANCHE IN QUALITÀ DI Parte_1 Controparte_1
(C.F. )
[...] C.F._1
CON L'AVV. GATTI G.
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ) Controparte_2 P.IVA_1
CON GLI AVV.TI MONTINARO G., PAPAPIETRO M., BLUMETTI P. E COLOPI C.
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30/07/2024, conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_2
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1) IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
NEL
MERITO: 2) accogliere il ricorso e, per l'effetto annullare il provvedimento impugnato;
3) IN
SUBORDINE, voglia limitare l'entità della sanzione dovuta, determinandola in una misura pari al minimo edittale”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
si costituiva in giudizio, Controparte_2 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso è fondata;
è dunque preclusa al Tribunale una pronuncia di merito
Ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981 “contro l'ordinanza -ingiunzione di pagamento […] gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria. L'opposizione è regolata dall'art. 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150”.
L'ordinanza-ingiunzione, a mente dell' art. 18, ult. comma, L. 689/1981, costituisce titolo esecutivo.
Sebbene intitolato “opposizione a ordinanza-ingiunzione”, il presente ricorso ha tuttavia ad oggetto non l'ordinanza-ingiunzione, che non è stata ancora emessa, ma la decisione del ricorso ex art. 16 D.
Lgs. 124/2004
Si tratta dunque di atto prodromico all'emanazione della successiva (ed eventuale) ordinanza- ingiunzione che, come tale, non arrecando immediata lesione nella sfera giuridica del privato, non è direttamente impugnabile.
La giurisprudenza ha infatti escluso l'autonoma impugnabilità dei verbali di accertamento relativi a violazioni amministrative in quanto il procedimento amministrativo non risulta ancora compiuto ed
è necessario, prima che sia adita l'autorità giudiziaria, che l'amministrazione pervenga alle proprie valutazioni portando a compimento dell'iter amministrativo, nell'ambito del quale il privato può esercitare le proprie prerogative (Trib. Milano n. 371/2010 e n. 2060/2010; Trib. Milano n. 2234/06;
Cass. Civ. n. 4145 del 5/4/00; Cass. Civ. n. 17674 del 2/9/04; Cass. Civ. n. 20167 del 12/10/04; S. U.
Cass. n. 16/07).
Anche la Corte di Appello di Milano si è espressa in modo molto chiaro sul punto, statuendo: “è, infatti, principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale - nell'ambito dei procedimenti amministrativi instaurati dalla DPL per l'irrogazione delle sanzioni - il solo atto idoneo ad incidere sulla situazione soggettiva dell'interessato e, pertanto, autonomamente impugnabile è rappresentato dall'ordinanza ingiunzione. Per contro, il verbale di accertamento, al pari degli altri atti endoprocedimentali che precedono l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento
-costituito appunto dall'ordinanza ingiunzione -essendo privi di diretta incidenza sulla sfera giuridica del soggetto al quale sia attribuita la violazione, non possono formare oggetto di autonoma impugnazione in sede giurisdizionale. Impugnazione da ritenersi inammissibile prima che
l'ordinanza applicativa della sanzione, prevista dall'art. 18 1.24.11.1981 n.689, sia stata emanata dall'autorità competente” (sentenza n. 628/13). Nel caso concreto, allo stato attuale, il procedimento amministrativo non si è ancora concluso in quanto, all'atto del deposito del ricorso (30 luglio 2024), l' non aveva ancora neppure CP_2 ricevuto il rapporto sulla violazione amministrativa previsto dall'art. 17 L.689/1981 (trasmesso in data 5 settembre 2024 –doc. 9 memoria), a seguito del quale si applicano i meccanismi e le garanzie previste dall'art. 18 L. 689/1981, tra cui anche l'audizione degli interessati che ne abbiano fatto richiesta e l'esame degli argomenti esposti negli scritti difensivi. Dopodiché, se l'accertamento sarà ritenuto fondato, con ordinanza motivata sarà determinata la somma dovuta per la violazione e ne sarà ingiunto il pagamento all'autore e all'obbligato in solido;
altrimenti, sarà emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicarsi all'organo che ha emesso il rapporto (art. 18, c.
2, L. 689/1981).
Nel caso concreto, il ricorrente ha proposto ricorso al Direttore dell' . Ai sensi dell'art. 16 CP_2
D.Lgs. 124/2004, il ricorso “è deciso, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto”
Il ricorso al Direttore dell' è uno strumento deflattivo del contenzioso giudiziario volto ad CP_2 offrire uno strumento in più di tutela al ricorrente nella fase amministrativa.
Come illustrato dunque, la decisione dell non è atto lesivo e dunque direttamente CP_2 impugnabile innanzi all'autorità giudiziaria.
3.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Posto che l'amministrazione si è avvalsa della difesa di un proprio funzionario, la liquidazione è compiuta, nella misura di cui al dispositivo, nella misura di cui al dispositivo ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.
Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 e alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1)dichiara il ricorso inammissibile;
2)condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta che liquida in complessivi € 1.400,00 oltre oneri e accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a il deposito della motivazione. CP_3 Milano,
26/03/2025
Il Giudice
Camilla Stefanizzi