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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/06/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi......................Presidente dott.ssa Claudia Bonomi..........................Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro............................Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
31/12/2024 , assunto in decisione all'udienza in data 21.5.2025
e vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefania Parte_1 C.F._1
Favaro, elettivamente domiciliata in Via Sant'Ambrogio n. 46 Paderno Dugnano;
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
Nel merito:
1. accertare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti, di fatto e di legge, per la richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1dicembre 1970, n. 898;
2. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a Cormano (MI), il 7 luglio
1990, tra la sig.ra e il sig. ; Parte_1 CP_1
3. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cormano, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
4. darsi atto che le parti sono economicamente indipendenti e hanno definito ogni rapporto economico. Pertanto, accertare l'insussistenza di presupposti per qualsivoglia contribuzione economica.
5. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in Parte_1 data 7.7.1990 con;
che dalla unione nascevano in data 02.10.1990, in CP_1 Per_1 Per_2 data 13.12.1996, in data 16.09.2002, e in data 17.12.2004, attualmente tutti maggiorenni ed Per_3 Per_4 economicamente indipendenti;
che la coppia si separava consensualmente alle condizioni omologate dal
Tribunale di Monza il 23.06.22, con affido di all'Ente territorialmente competente e suo Per_4 collocamento presso la nonna;
che i coniugi erano economicamente autosufficienti;
di vivere in locazione, da sola, con canone mensile di euro 500; di lavorare con reddito annuo di euro 10.000; che il marito viveva presso la di lui madre;
che egli lavorava in modo discontinuo nell'edilizia; concludeva domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriori condizioni.
Alla udienza del 20.5.2025 verificata la regolarità della notifica veniva dichiarata la contumacia del resistente e la ricorrente dichiarava: vivo in locazione a Cusano Milanino, da sola, pago canone mensile di euro 500; io lavoro da poco alla reception di un centro estetico in un centro commerciale, con reddito di euro 1200 mensili circa, il contratto è a tempo determinato;
prima lavoravo in piscina, con contratto a chiamata e poi contratto di ristorazione, ma prendevo pochissimo e avevo problematiche fisiche. Prima avevo un reddito mensile di 600/800 euro. Sono in cura da un osteopata. Abbiamo che ha 34 anni e vive con la sua famiglia, 28 anni che vive con il suo compagno, che ha 23 anni e Per_1 Per_2 Per_3
Per_ vive da solo, e che ha 21 anni e vive con un amico, prima viveva con la nonna. Mio marito vive con la mamma, nella
pagina 2 di 3 sua casa di proprietà, non so se lavora ancora, ha sempre fatto lavori occasionali come carrozziere. Percepisce assegno unico per Per_ e assegno di inclusione.
Il suo legale insisteva nel ricorso, facendo presente che la signora era decaduta dal beneficio del patrocinio a spese dello stato a far data da novembre 2024 e che quindi non avrebbe depositato istanza di liquidazione.
*******
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale in data 23.6.2022.
Secondo le allegazioni di parte ricorrente, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (21.6.2022) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza: ciò appare confermato anche dalla documentazione anagrafica in atti (documenti 3 e 4 ricorrente).
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. nessuna altra domanda è stata formulata nella presente sede.
III. alla revoca del beneficio del Patrocinio a spese dello Stato si provvede con separato decreto.
IV.le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , con ricorso depositato in data 23/03/2016 , così provvede: CP_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Cormano in data 7.7.1990 (atto n. 39 parte II serie A del registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Cormano);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cormano , affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre
1970 n. 898;
III. Spese irripetibili/compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22.5.2025
Il Giudice est.
Claudia Bonomi Il Presidente
Carmen Arcellaschi pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi......................Presidente dott.ssa Claudia Bonomi..........................Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro............................Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
31/12/2024 , assunto in decisione all'udienza in data 21.5.2025
e vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefania Parte_1 C.F._1
Favaro, elettivamente domiciliata in Via Sant'Ambrogio n. 46 Paderno Dugnano;
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
Nel merito:
1. accertare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti, di fatto e di legge, per la richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1dicembre 1970, n. 898;
2. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a Cormano (MI), il 7 luglio
1990, tra la sig.ra e il sig. ; Parte_1 CP_1
3. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cormano, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
4. darsi atto che le parti sono economicamente indipendenti e hanno definito ogni rapporto economico. Pertanto, accertare l'insussistenza di presupposti per qualsivoglia contribuzione economica.
5. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in Parte_1 data 7.7.1990 con;
che dalla unione nascevano in data 02.10.1990, in CP_1 Per_1 Per_2 data 13.12.1996, in data 16.09.2002, e in data 17.12.2004, attualmente tutti maggiorenni ed Per_3 Per_4 economicamente indipendenti;
che la coppia si separava consensualmente alle condizioni omologate dal
Tribunale di Monza il 23.06.22, con affido di all'Ente territorialmente competente e suo Per_4 collocamento presso la nonna;
che i coniugi erano economicamente autosufficienti;
di vivere in locazione, da sola, con canone mensile di euro 500; di lavorare con reddito annuo di euro 10.000; che il marito viveva presso la di lui madre;
che egli lavorava in modo discontinuo nell'edilizia; concludeva domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriori condizioni.
Alla udienza del 20.5.2025 verificata la regolarità della notifica veniva dichiarata la contumacia del resistente e la ricorrente dichiarava: vivo in locazione a Cusano Milanino, da sola, pago canone mensile di euro 500; io lavoro da poco alla reception di un centro estetico in un centro commerciale, con reddito di euro 1200 mensili circa, il contratto è a tempo determinato;
prima lavoravo in piscina, con contratto a chiamata e poi contratto di ristorazione, ma prendevo pochissimo e avevo problematiche fisiche. Prima avevo un reddito mensile di 600/800 euro. Sono in cura da un osteopata. Abbiamo che ha 34 anni e vive con la sua famiglia, 28 anni che vive con il suo compagno, che ha 23 anni e Per_1 Per_2 Per_3
Per_ vive da solo, e che ha 21 anni e vive con un amico, prima viveva con la nonna. Mio marito vive con la mamma, nella
pagina 2 di 3 sua casa di proprietà, non so se lavora ancora, ha sempre fatto lavori occasionali come carrozziere. Percepisce assegno unico per Per_ e assegno di inclusione.
Il suo legale insisteva nel ricorso, facendo presente che la signora era decaduta dal beneficio del patrocinio a spese dello stato a far data da novembre 2024 e che quindi non avrebbe depositato istanza di liquidazione.
*******
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale in data 23.6.2022.
Secondo le allegazioni di parte ricorrente, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (21.6.2022) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza: ciò appare confermato anche dalla documentazione anagrafica in atti (documenti 3 e 4 ricorrente).
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. nessuna altra domanda è stata formulata nella presente sede.
III. alla revoca del beneficio del Patrocinio a spese dello Stato si provvede con separato decreto.
IV.le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , con ricorso depositato in data 23/03/2016 , così provvede: CP_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Cormano in data 7.7.1990 (atto n. 39 parte II serie A del registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Cormano);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cormano , affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre
1970 n. 898;
III. Spese irripetibili/compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22.5.2025
Il Giudice est.
Claudia Bonomi Il Presidente
Carmen Arcellaschi pagina 3 di 3