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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 05/06/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3408/2024 depositato il 14/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016534050000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016534050000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016534050000 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120044477746000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120044477746000 IVA-ALTRO 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190007091922000 CONTR. COD. STR 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200089803673000 CONTR. COD. STR 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1388/2025 depositato il 06/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), nato a [...] il [...], residente in [...], alla Indirizzo_1, c.a.p. 90139, elettivamente domiciliato in Palermo, Indirizzo_2 amari n. 66, presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 impugnava l'intimazione di pagamento adducendo il difetto di motivazione e la prescrizione dei carichi intimati. ER con propria memoria eccepiva il difetto di giurisdizione per alcune cartelle per il resto chiedeva il rigetto del ricorso. La parte ricorrente depositava memoria illustrativa sostenendo in merito all'asserito difetto di giurisdizione per le cartelle n. 29620190007091922000 e n. 29620200089803673000 invocato dall'Ente di riscossione, che l'atto impugnato è una intimazione di pagamento, che comprende cartelle rientranti nella giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria. Pertanto, anche in presenza di atti che potrebbero formalmente rientrare nella competenza del Giudice di Pace, quando questi si inseriscono in una contestazione più ampia di natura tributaria, la competenza è della Corte di Giustizia Tributaria, al fine di garantire un'interpretazione sistematica e non frammentata delle controversie. A ben vedere, secondo i principi dettati dalla Cassazione, non è ammissibile una frammentazione della giurisdizione basata sulla tipologia del credito iscritto a ruolo, essendo necessario considerare la connessione funzionale tra gli atti impugnati. Evidenzia, infine, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29620190007091922000 e n. 29620200089803673000 indicate nell'intimazione di pagamento, che il contribuente aveva inserite le stesse nella Definizione agevolata, c.d. Rottamazione-Quater. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ammesso il contribuente alla definizione agevolata e lo stesso ha sempre pagato tempestivamente alle scadenze indicate. Inoltre, l'invio di ulteriori intimazioni di pagamento su somme già oggetto di definizione agevolata costituisce un comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza amministrativa, come sancito dall'art. 97 della Costituzione e dall'art. 10 dello Statuto del Contribuente, creando un'ingiustificata disparità di trattamento e ledendo i diritti del contribuente. Pertanto, le richieste di pagamento o azioni esecutive da parte di ADER riguardanti le cartelle di pagamento n. 29620190007091922000 e n. 29620200089803673000, oltre a costituire un gravissimo abuso di potere posto in essere dall'Ente, evidenziano l'assoluta disorganizzazione della stessa che non può certamente convertirsi in una lesione dei diritti del contribuente. Chiede dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'atto impugnato e disporne l'annullamento. Con ordinanza 394/25 veniva concesso un rinvio alla parte ricorrente per produrre in forma esaustiva l'intera documentazione relativa alla rottamazione quater riferita alle cartelle impugnate. Il 12.5.25 la parte ricorrente depositava:
1. Comunicazione delle somme dovute oggetto di Definizione agevolata (“Rottamazione-Quater”) e prospetto di sintesi delle cartelle/avvisi oggetto della definizione. Nel prospetto di sintesi, in particolare, emerge chiaramente come la cartella di pagamento n. 29620190007091922000 (n.prg. 16, pg. 6) e la cartella di pagamento n. 29620200089803673000 (n.prg. 20, pg. 7), inserite nell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, siano state correttamente inserite da ER nella Definizione agevolata, c.d. Rottamazione-Quater.
2. Pagamenti CBILL tramite Banca Banca_1 (allegato 3 del ricorso introduttivo): a) copia pagamento contabilizzato in data 26.02.2024 per l'importo di € 2650,98; b) copia pagamento contabilizzato in data 31.11.2023 per l'importo di € 5301,36; c) copia pagamento contabilizzato in data 02.11.2023 per l'importo di € 5302,34. 3. Lista movimenti bancari dal 12.05.2024 al 12.05.2025, contente nello specifico: a) operazione del 30.05.2024 per l'importo di € 2.649,74; b) operazione del 30.07.2024 per l'importo di € 2.649,84; c) operazione del 22.11.2024 per l'importo di € 2.649,83; d) operazione del 28.02.2025 per l'importo di € 2.649,81.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussiste il difetto di giurisdizione con riferimento ai carichi contenuti nelle cartelle di cui appresso:
- Cartella n. 29620120000948890000, notificata il 12/03/2012
- Cartella n. 29620150006624061000, notificata il 10/06/2015
- Cartella n. 29620190007091922000, notificata il 26/03/2019
- Cartella n. 29620200089803673000, notificata il 08/11/2022 Pertanto questo giudice non può dichiarare l'estinzione per tali carichi - invocata dalla parte ricorrente - non riguardando la giurisdizione tributaria. Per il resto, con la dichiarazione di adesione il contribuente - che ha depositato le quietanze relative al pagamento di diverse rate – ha manifestato di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata nel numero massimo di rate previste dalla legge;
ha dunque manifestato la volontà di avvalersi senza riserve delle procedure di condono dimostrando la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio ( Cass. 27846/2020 e Cass. Ordinanza 15722/2023). Tutto ciò premesso, Il giudizio può dichiararsi estinto limitatamente ai carichi tributari ( 4) di cui uno di essi relativo a tributi locali, disponendo che le spese restino a carico di chi le ha anticipate.
Inoltre, visto l'art. 288 c.p.c. il dispositivo va corretto in tal senso, essendo la pronunzia di estinzione limitata ai carichi tributari, tenuto conto che tale procedura di correzione può essere attivata d'Ufficio senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento non giurisdizionale ma di natura sostanzialmente amministrativa (CdS. Adunanza plenaria n. 15 del 2022).
P.Q.M.
Corregge il dispositivo emesso in data 5.6.25 come di seguito indicato: Visto l'art. 1, della L. 197/2022 dichiara estinto il giudizio limitatamente alle cartelle di natura tributaria, con esclusione di quelli di cui alle cartelle n. 29620120000948890000, - Cartella n. 29620150006624061000 - Cartella n. 29620190007091922000, - Cartella n. 29620200089803673000, disponendo che le spese restino a carico di chi le ha anticipate. Palermo 5.6.25 Il Giudice Monocratico Santo Ippolito
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 05/06/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3408/2024 depositato il 14/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016534050000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016534050000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016534050000 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120044477746000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120044477746000 IVA-ALTRO 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190007091922000 CONTR. COD. STR 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200089803673000 CONTR. COD. STR 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1388/2025 depositato il 06/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), nato a [...] il [...], residente in [...], alla Indirizzo_1, c.a.p. 90139, elettivamente domiciliato in Palermo, Indirizzo_2 amari n. 66, presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 impugnava l'intimazione di pagamento adducendo il difetto di motivazione e la prescrizione dei carichi intimati. ER con propria memoria eccepiva il difetto di giurisdizione per alcune cartelle per il resto chiedeva il rigetto del ricorso. La parte ricorrente depositava memoria illustrativa sostenendo in merito all'asserito difetto di giurisdizione per le cartelle n. 29620190007091922000 e n. 29620200089803673000 invocato dall'Ente di riscossione, che l'atto impugnato è una intimazione di pagamento, che comprende cartelle rientranti nella giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria. Pertanto, anche in presenza di atti che potrebbero formalmente rientrare nella competenza del Giudice di Pace, quando questi si inseriscono in una contestazione più ampia di natura tributaria, la competenza è della Corte di Giustizia Tributaria, al fine di garantire un'interpretazione sistematica e non frammentata delle controversie. A ben vedere, secondo i principi dettati dalla Cassazione, non è ammissibile una frammentazione della giurisdizione basata sulla tipologia del credito iscritto a ruolo, essendo necessario considerare la connessione funzionale tra gli atti impugnati. Evidenzia, infine, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29620190007091922000 e n. 29620200089803673000 indicate nell'intimazione di pagamento, che il contribuente aveva inserite le stesse nella Definizione agevolata, c.d. Rottamazione-Quater. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ammesso il contribuente alla definizione agevolata e lo stesso ha sempre pagato tempestivamente alle scadenze indicate. Inoltre, l'invio di ulteriori intimazioni di pagamento su somme già oggetto di definizione agevolata costituisce un comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza amministrativa, come sancito dall'art. 97 della Costituzione e dall'art. 10 dello Statuto del Contribuente, creando un'ingiustificata disparità di trattamento e ledendo i diritti del contribuente. Pertanto, le richieste di pagamento o azioni esecutive da parte di ADER riguardanti le cartelle di pagamento n. 29620190007091922000 e n. 29620200089803673000, oltre a costituire un gravissimo abuso di potere posto in essere dall'Ente, evidenziano l'assoluta disorganizzazione della stessa che non può certamente convertirsi in una lesione dei diritti del contribuente. Chiede dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'atto impugnato e disporne l'annullamento. Con ordinanza 394/25 veniva concesso un rinvio alla parte ricorrente per produrre in forma esaustiva l'intera documentazione relativa alla rottamazione quater riferita alle cartelle impugnate. Il 12.5.25 la parte ricorrente depositava:
1. Comunicazione delle somme dovute oggetto di Definizione agevolata (“Rottamazione-Quater”) e prospetto di sintesi delle cartelle/avvisi oggetto della definizione. Nel prospetto di sintesi, in particolare, emerge chiaramente come la cartella di pagamento n. 29620190007091922000 (n.prg. 16, pg. 6) e la cartella di pagamento n. 29620200089803673000 (n.prg. 20, pg. 7), inserite nell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, siano state correttamente inserite da ER nella Definizione agevolata, c.d. Rottamazione-Quater.
2. Pagamenti CBILL tramite Banca Banca_1 (allegato 3 del ricorso introduttivo): a) copia pagamento contabilizzato in data 26.02.2024 per l'importo di € 2650,98; b) copia pagamento contabilizzato in data 31.11.2023 per l'importo di € 5301,36; c) copia pagamento contabilizzato in data 02.11.2023 per l'importo di € 5302,34. 3. Lista movimenti bancari dal 12.05.2024 al 12.05.2025, contente nello specifico: a) operazione del 30.05.2024 per l'importo di € 2.649,74; b) operazione del 30.07.2024 per l'importo di € 2.649,84; c) operazione del 22.11.2024 per l'importo di € 2.649,83; d) operazione del 28.02.2025 per l'importo di € 2.649,81.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussiste il difetto di giurisdizione con riferimento ai carichi contenuti nelle cartelle di cui appresso:
- Cartella n. 29620120000948890000, notificata il 12/03/2012
- Cartella n. 29620150006624061000, notificata il 10/06/2015
- Cartella n. 29620190007091922000, notificata il 26/03/2019
- Cartella n. 29620200089803673000, notificata il 08/11/2022 Pertanto questo giudice non può dichiarare l'estinzione per tali carichi - invocata dalla parte ricorrente - non riguardando la giurisdizione tributaria. Per il resto, con la dichiarazione di adesione il contribuente - che ha depositato le quietanze relative al pagamento di diverse rate – ha manifestato di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata nel numero massimo di rate previste dalla legge;
ha dunque manifestato la volontà di avvalersi senza riserve delle procedure di condono dimostrando la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio ( Cass. 27846/2020 e Cass. Ordinanza 15722/2023). Tutto ciò premesso, Il giudizio può dichiararsi estinto limitatamente ai carichi tributari ( 4) di cui uno di essi relativo a tributi locali, disponendo che le spese restino a carico di chi le ha anticipate.
Inoltre, visto l'art. 288 c.p.c. il dispositivo va corretto in tal senso, essendo la pronunzia di estinzione limitata ai carichi tributari, tenuto conto che tale procedura di correzione può essere attivata d'Ufficio senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento non giurisdizionale ma di natura sostanzialmente amministrativa (CdS. Adunanza plenaria n. 15 del 2022).
P.Q.M.
Corregge il dispositivo emesso in data 5.6.25 come di seguito indicato: Visto l'art. 1, della L. 197/2022 dichiara estinto il giudizio limitatamente alle cartelle di natura tributaria, con esclusione di quelli di cui alle cartelle n. 29620120000948890000, - Cartella n. 29620150006624061000 - Cartella n. 29620190007091922000, - Cartella n. 29620200089803673000, disponendo che le spese restino a carico di chi le ha anticipate. Palermo 5.6.25 Il Giudice Monocratico Santo Ippolito