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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 9.4.2025 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'Avv. Nunzio
Fugazzotto, per l'appellante – il quale ha concluso riportandosi “a tutto quanto chiesto e
dedotto nel proprio atto di appello” e contestando, altresì, “tutto quanto dedotto ed
eccepito dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta, perché del tutto infondato in fatto ed in diritto” – nonché dall'Avv. Giancarlo
Saccà, per l'appellata – il quale ha concluso insistendo “in tutto quanto eccepito,
dedotto e chiesto in atti e verbali di causa” – visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1172/2019 R.G.
avente per oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Barcellona P.G. n.
678/2018 R.S., pubblicata in data 31.12.2018, non notificata.
VERTENTE TRA (cod. fisc.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzio Fugazzotto, giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
(C.F. – P.I. ) in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentanti pro tempore dott. e dott. , con sede legale in Controparte_2 CP_3
Trieste, Via Machiavelli n. 4, ed elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., Via
Umberto I° n. 191 presso lo studio dell'Avv. Mario Coppolino, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Saccà, giusta procura in atti.
APPELLATA
residente in [...]. Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Barcellona P.G., e Controparte_1 CP_4
al fine di ottenere – previa declaratoria di responsabilità esclusiva del sig.
[...]
– il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza di un sinistro CP_4
stradale verificatosi in data 13.4.2005, in Barcellona P.G. (ME), alle ore 20.00 circa.
pag. 2/22 Esponeva, in particolare, che mentre percorreva, in sella alla propria bicicletta, la Via
Cairoli veniva investito – “giunto all'altezza dell'incrocio con la Via Cesare Battisti”
(direzione di marcia ME-PA) – dal motociclo Kimco, tel. 91713, di proprietà di
, condotto dal , che “provenendo dalla suddetta Controparte_4 Controparte_5
via non si arrestava al segnale”.
Deduceva che a seguito del sinistro riportava lesioni personali per le quali faceva ricorso a cure ospedaliere presso il Pronto Soccorso di Barcellona P.G. e, poi, presso l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia ove veniva sottoposto, in data 27.5.2005,
ad intervento chirurgico, con postumi invalidanti – come accertati dal CTP dott.
– nella misura del 10% oltre esborso spese mediche di € 650,59. Per_1
Rilevava, altresì, che con raccomandate A.R. del 31.5.2006, del 27.6.2007, del
11.4.2008, del 17.4.2009, del 24.3.2011 e del 4.3.2013, aveva effettuato ripetute richieste di risarcimento del danno alla che, all'epoca dei Controparte_6
fatti, assicurava il ciclomotore di proprietà di . Controparte_4
Chiedeva, pertanto, previo riconoscimento della responsabilità esclusiva di
la condanna - in via solidale - dei convenuti “al risarcimento di Controparte_4
tutti i danni subiti e subendi dall'attore, che si richiedono nella somma complessiva di €
20.000,00 o in quell'altra maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa”,
con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di giudizio.
pag. 3/22 La convenuta, in particolare, contestava la dinamica narrata in citazione rilevando come
“nelle fasi successive al sinistro per cui è causa, alla deducente società non è stato
consentito di ottenere oggettivo riscontro in ordine al descritto evento;
le acquisizioni
documentali e gli svolti accertamenti hanno, anzi, fatto sorgere dei legittimi dubbi in
ordine alla genuinità di quanto riferito dagli asseriti protagonisti dell'evento”,
evidenziando come lo stesso , nonostante richiesta scritta, non avesse CP_4
presentato la denuncia di sinistro e che, solo in seguito, avesse dichiarato come
“nell'occasione alla guida del mezzo di sua proprietà si trovava tale sig. CP_5
che riferiva – tramite dichiarazione scritta – che “il giorno 13/4/2005 mentre
[...]
percorrevo la via Cesare Battisti all'incrocio con Via Cairoli non rispettavo lo STOP e
urtavo un bambino con la bicicletta e cadendo a terra accusava dolori alla gamba
sinistra. Prestandomi di accompagnarlo all'ospedale, il padre che era nelle vicinanze
ha preferito portarlo a casa”.
Rilevava, ancora, che – in virtù di accertamenti svolti sul luogo teatro del sinistro (id est
foto scattate dal personale dell'Istituto di Investigazioni private ed estratte dal sito internet “Google Maps”) - la Via Cesare Battisti risultava sprovvista del riferito segnale di “stop” e deduceva l'acquisizione, nell'ambito di tali accertamenti condotti dall'Istituto investigativo, di dichiarazione autografa recante affermazione, da parte di padre di (all'epoca dei fatti minorenne) per cui “il Persona_2 Parte_1
proprio figlio non aveva, nel corso dei due precedenti anni, avuto alcun sinistro”,
circostanza - ad avviso della compagnia convenuta - non “veritiera”, in quanto, dalla documentazione versata in atti, era emerso che “il primo dei dodici sinistri (rubricato al n. 0871/5000591 di Milano AAss. ) nei quali – dal 14.5.2002 al 12.11.2017 – il CP_7
pag. 4/22 sig. è stato coinvolto, sarebbe occorso precedentemente a quello per cui Parte_1
è causa”.
Eccepiva, inoltre, come al Geom. – tecnico fiduciario della Persona_3
– non fosse stato permesso di sottoporre a perizia la bicicletta del CP_1
“per ottenere oggettivo riscontro dell'urto con il ciclomotore Kymco” e che Pt_1
quest'ultimo – “nonostante l'asserita gravità delle lesioni, tali da comportare un
intervento chirurgico al femore sinistro” – fosse andato al Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Barcellona P.G. “a distanza di oltre ventiquattr'ore dall'evento”.
Deduceva, infine, come dalla documentazione medica depositata in atti e, nella specie,
dalla cartella clinica n. 202868 (“ricovero n. 05003462 del 23.05.05”) dell'Istituto
Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia, alla voce “Anamnesi Patologica prossima” si leggeva che “il padre del paz. riferisce [di avere notato] che il figlio circa 2 mesi dopo
essere caduto dalla bicicletta (paz. già in sovrappeso) a causa del violento dolore
all'anca sinistra effettuava esame rx che evidenziava…”, con l'aggiunta di una
successiva postilla nella quale era scritto che “il padre del paz. riferisce, in data
28/05/05, che il figlio è caduto dalla bicicletta a causa di incidente stradale”,
evidenziando come “nella prima, e più genuina, descrizione della “storia clinica” del
“il di lui padre ha dunque riferito, quale causa del ricovero, un evento Pt_1
accidentale, del tutto diverso” da quello posto, invece, a fondamento della pretesa risarcitoria.
La causa – istruita mediante prova orale e CTU medico legale – veniva decisa, nella contumacia di , con sentenza n. 678/2018 R.S., pubblicata in data Controparte_4
pag. 5/22 31.12.2018, non notificata, con la quale il Giudice di Pace accoglieva parzialmente le domande attoree ex art. 2054 c.c. “con corresponsabilità del 50% nella causazione del
sinistro” condannando “la e al risarcimento da Controparte_6 Controparte_4
lesioni nella somma di € 5.757,00”, oltre interessi, spese di CTU e legali.
Avverso la decisione di primo grado propone appello principale e Parte_1
appello incidentale Controparte_1
Disposto il passaggio alla fase di precisazione delle conclusioni, la causa viene decisa,
nella contumacia di , ex art. 281 sexies c.p.c. Controparte_4
⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure – avendo erroneamente valutato le risultanze probatorie acquisite agli atti (id est prova orale e documentale) – ha affermato che “quanto
dichiarato fa sì che non emerge chiaramente la responsabilità delle parti in merito
all'accadimento del sinistro…ciò premesso determinata la sussistenza di presunzione di
responsabilità nella produzione del danno tra i conducenti, salvo prova contraria, la
stessa dovrà essere addebitata nella misura del 50% ciascuno”.
Sostiene, infatti, che la dinamica narrata in citazione è avvalorata dalla deposizione del teste escusso all'udienza del 19.6.2018, il quale – riferendo di avere Testimone_1
personalmente assistito all'incidente – ha confermato l'“esclusiva” responsabilità del sig. , avendo egli, fra l'altro, indicato il punto di impatto avvenuto Controparte_5
pag. 6/22 “all'altezza della Peugeot bianca, ovvero come asserito dopo che la bici aveva
oltrepassato l'incrocio”.
Invoca, ancora, a proprio vantaggio, il precetto di cui all'art. 149, co. I Codice della strada (D.L. 30 aprile 1992, n. 285) – riproduttivo dell'art. 107 Cd.s. previgente – per cui il conducente deve, in ogni caso, essere in grado di garantire l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, con conseguente inapplicabilità –
diversamente da quanto statuito dal giudice adito – “della presunzione di pari colpa di
cui all'art. 2054 cod. civ., comma 2, e onere del guidatore di dimostrare che il mancato,
tempestivo arresto del mezzo e il successivo impatto sono stati determinati da cause in
tutto o in parte a lui non imputabili”.
Deduce, ad ogni modo, come la manovra del non si possa considerare Pt_1
“repentina” atteso che – come affermato dallo stesso teste – “la bici aveva Tes_1
rallentato perché il figlio stava aspettando il padre che si trovava dietro di lui”.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha “ritenuto di non dovere riconoscere all'attore
alcuna somma a titolo di danno non patrimoniale (ex morale)”.
Rileva, sul punto, come il danno morale è ontologicamente diverso dal danno biologico in quanto “il primo attiene alla sfera interna, interiore, del danneggiato ed alla sua
sensibilità emotiva mentre il secondo attiene alla lesione dell'integrità psico-fisica del
danneggiato: entrambi però vanno risarciti perché diversi sono anche i diritti
costituzionalmente garantiti”.
pag. 7/22 La compagnia appellata, a sua volta, ha proposto appello incidentale ex art. 343 c.p.c.
censurando – con il primo motivo di gravame – la sentenza nella parte in cui il Giudice
di prime cure – errando nella valutazione delle risultanze probatorie versate in atti – ha accolto le domande attoree nei limiti di cui in motivazione passando “a trattare il tema
della responsabilità del sinistro (ritenendone, quindi, implicitamente provata la
storicità) e della prova sul nesso di causalità con le lesioni riferite dal (che ha – Pt_1
anche qui – erroneamente ritenuto raggiunta)” mancando, però, di considerare: a) la
omessa presentazione della denuncia di sinistro e, solo in seguito la presentazione di dichiarazione - che “nell'occasione alla guida del mezzo di sua proprietà si trovava tale
” – proveniente da quest'ultimo e recante “riferimento ad un segnale Controparte_5
di “stop”, posto sulla via Cesare Battisti all'incrocio con la via Cairoli, del quale,
però, detta via è risultata sprovvista”; b) la dichiarazione scritta (anche questa esibita da rilasciata da padre dell'odierno appellante (all'epoca CP_1 Persona_2
dei fatti, minorenne) affermando “che il proprio figlio non aveva, nel corso dei due
precedenti anni, avuto alcun sinistro”, non veritiera alla luce della documentazione
esibita dalla quale “è emerso che il primo dei dodici sinistri nei quali – dal 14.5.2002 al
12.11.2017 – il è stato coinvolto, sarebbe occorso precedentemente a Parte_1
quello per cui è causa”; c) il rifiuto opposto dal nonostante richiesta anche Pt_1
scritta, al tecnico fiduciario della compagnia (Geom. di sottoporre a Persona_3
perizia la sua bicicletta, per ottenere oggettivo riscontro dell'urto con il ciclomotore;
d) il trasporto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Barcellona a “oltre ventiquattr'ore dall'evento” nonostante la gravità delle lesioni, tali da comportare un intervento chirurgico al femore sinistro;
f) il riferimento, contenuto nella descrizione della storia pag. 8/22 clinica esposta da quale causa del ricovero del figlio presso l'Istituto Persona_2
Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia, ad un evento accidentale senza svolgere riferimento alcuno, se non in una successiva postilla di “correzione”, al sinistro stradale e nella quale si legge che “il padre del paz. riferisce [di avere notato] che il figlio circa
2 mesi dopo essere caduto dalla bicicletta * (paz. già in sovrappeso) a causa del
violento dolore all'anca sinistra effettuava esame rx che evidenziava…”, con l'aggiunta di una successiva nota nella quale è scritto che “il padre del paz. riferisce, in data
28/05/05, che il figlio è caduto dalla bicicletta a causa di incidente stradale…”.
L'appellante incidentale ha lamentato, quindi, l'errore nel ritenere raggiunta la prova sia sulla storicità dell'evento – “peraltro, assegnando valenza probatoria alla
testimonianza dell' nonostante ne abbia notato la poca attendibilità:…è stato Tes_1
ascoltato un unico teste – diverso da quello citato nell'atto di citazione – il quale, bontà
sua, ha ricordato per filo e per segno ora, giorno, mese ed anno del sinistro (occorso
più di tredici anni prima dell'audizione)” – sia sull'esistenza del nesso di causalità con lesioni lamentate dal “benché abbia, anche qui, manifestato dubbi in ordine Pt_1
all'origine delle stesse, atteso che la patologia (“epifisiolisi”) lamentata dall'attore si
manifesta soprattutto negli adolescenti in sovrappeso, quale il è risultato essere Pt_1
all'epoca del fatto”.
Con il secondo motivo di impugnazione, la compagnia assicuratrice censura la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di primo grado – accogliendo parzialmente la domanda attorea ovvero nell'accoglierle nella misura del 50% – non ha “affermato la
colpa quantomeno preponderante dello stesso nella causazione del sinistro”. Pt_1
pag. 9/22 Osserva, al riguardo, come dalle dichiarazioni rese dal teste risulterebbe Testimone_1
confermato: a) che il procedeva sulla via Cairoli ed il ciclomotore proveniva Pt_1
dalla sua destra, sulla via “proveniente da una chiesa”; b) che il luogo dell'incidente è
quello ritratto nelle fotografie esibite dalla convenuta nelle quali la via Battisti (id est la
“via proveniente da una chiesa”) risulta sprovvista dell'asserito segnale;
c)
“nell'accertata inesistenza (o difetto di prova sull'esistenza) di segnaletica che
regolasse la precedenza all'incrocio, il primo Giudice avrebbe dovuto ritenere e
dichiarare l'esclusiva responsabilità del che, ai sensi dell'art. 145, co. II, Pt_1
C.d.S., aveva “l'obbligo di concedere la precedenza al ciclomotore dell' , CP_4
proveniente dalla sua destra”.
Evidenzia, inoltre, come, oltre la violazione dell'art. 145, co. II, C.d.S., “la colpa del
discende anche dal fatto, insufficientemente apprezzato dal primo giudice, che Pt_1
l'odierno appellante, proprio mentre stava effettuando l'attraversamento dell'incrocio
con la via C. Battisti, rallentava parecchio per aspettare il padre;
e poiché l'urto tra la
bici e il ciclomotore – sempre a dire del teste – è avvenuto quasi alla fine Tes_1
dell'incrocio, deve ritenersi che il se non avesse operato detta manovra, Pt_1
avrebbe superato indenne l'intersezione con la via Battisti”.
Con il terzo e ultimo motivo di gravame, l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice – in accoglimento parziale delle domande attoree – ha condannato la e al pagamento delle Controparte_6 Controparte_4
spese di lite.
L'appello è inidoneo ad attingere ad esiti di accoglibilità.
pag. 10/22 Attesa, tuttavia, la sostanziale simmetria tra i motivi di gravame – principale ex art. 342
c.p.c. proposto dal ed incidentale ex art. 343 c.p.c. proposto dalla Pt_1 CP_1
– si ritiene opportuno procedere congiuntamente al loro esame.
[...]
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, nonché “la scelta, tra le varie risultanze
probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, è rimessa al
prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio
convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili…” (ex plurimis, Cass. 7
gennaio 2009, n. 42). Inoltre – salvi i casi di prova legale (nella fattispecie al vaglio inconfigurabile) – “tutte le prove anche se a carattere indiziario, sono liberamente
valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento”
(ex multis, Cass. 28 giugno 2006, n. 14972; Cass. 12 gennaio 2006, n. 413).
Costituisce, al riguardo, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso nonché il nesso eziologico tra la condotta e il danno.
Nelle specie, dal vaglio del complessivo compendio probatorio in atti – comprensivo,
dunque, del fascicolo di primo grado oggetto di acquisizione (cfr. verbale udienza a trattazione scritta del 17.11.2021) – non emerge evidenza di malgoverno nella esternazione dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure.
pag. 11/22 Dalla lettura della sentenza, infatti, si evince la riconducibilità della statuizione di parziale accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 2054, co. II, c.c. al principio del prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., in forza delle dichiarazioni testimoniali - rese dal teste - di cui la motivazione dà preciso riscontro, trovando ulteriore Testimone_1
conforto anche attraverso il riferimento ad altri elementi processual-probatori raccolti.
Dagli atti della causa di primo grado e, altresì, dalla sentenza appellata risulta che l'unico teste escusso ha riferito di avere assistito alla verificazione dell'incidente per essersi trovato a procedere con il proprio veicolo (“io mi trovavo dietro di loro in auto”)
sulla Via Cairoli di Barcellona P.G. teatro del sinistro de quo.
Il riferimento alla qualità di teste oculare – espresso in sentenza in maniera circostanziata con riguardo alla posizione in cui si trovava il teste (“che lui si trovava
dietro i due (i.e. dietro le due biciclette l'una condotta dall'appellante l'altra dal di lui padre) in auto”) – consente di superare l'obiezione mossa dalla appellata-appellante incidentale, in termini di errata valutazione della prova, laddove ha lamentato la assegnazione di “valenza probatoria alla testimonianza dell nonostante ne abbia Tes_1
notato la poca attendibilità”.
Al di là del rilievo per cui il riferimento, contenuto in sentenza, all'unico teste ascoltato in fase istruttoria, diverso da quello citato nell'atto di citazione “ bontà sua ha ricordato
per filo e per segno ora, giorno, mese ed anno del sinistro” – negli intendimenti della appellata incidentale fonte di inattendibilità – non è di per sé manifestazione esplicita di giudizio di inattendibilità, comunque, dalla sentenza appellata trova ulteriore riscontro
la intrinseca valutazione di attendibilità del teste – la cui deposizione ricostruttiva pag. 12/22 della dinamica è stata posta a fondamento della decisione - che conferma la coerenza logica della decisione, avuto riguardo alla delimitazione dei soli tre particolari importanti che il teste non ha ricordato, ovvero “se la bici avesse le luci accese, se le
due strade che confluivano nell'incrocio fossero gravate da segnaletica di precedenza e
la velocità dello scooter” .
Su tale premessa si innesta, peraltro, la statuizione coerente e concordante proprio in relazione al tema dibattuto della presenza di segnaletica di precedenza (stop) fra le due strade che confluivano nell'incrocio, in grado di incidere sulla distribuzione della concorsualità.
La sentenza, infatti, dà evidenza della impossibilità di preciso riscontro probatorio – in virtù, prima fra tutte, della prova orale costituita dalle dichiarazioni del teste – in Tes_1
grado di far emergere chiaramente la responsabilità esclusiva delle parti in merito all'accadimento del sinistro, con conseguente riconoscimento – in capo alle stesse in via presuntiva – della responsabilità per la causazione del fatto n forza del criterio – di natura sussidiaria – ex art. 2054, co. II, c.c., a norma del quale “nel caso di scontro tra
veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso
ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Come rilevato dal Giudice di prime cure la dichiarazione resa all'udienza del 19.6.2018
dal teste (unico teste oculare escusso) - il quale ha affermato di avere visto in data Tes_1
13.4.2005, in Barcellona P.G. (ME), alle ore 19.30 circa il percorrere, Parte_1
assieme al padre, in bicicletta la Via Cairoli allorquando “giunti in prossimità di un
incrocio con una strada proveniente dalla mia destra di cui non ricordo il nome un
pag. 13/22 motociclista…non si avvedeva della bicicletta condotta da e lo Parte_1
investiva facendolo cadere per terra…l'urto tra la bici e il ciclomotore è avvenuto
quasi alla fine dell'incrocio…al momento dell'impatto la bici condotta dal Pt_1
aveva rallentato parecchio penso perché aspettasse il padre…il motociclo non si è
fermato all'incrocio non so dire la velocità - non consente di fornire alcun indizio ex
art. 2729 c.c. in ordine alla presenza di eventuale segnaletica di precedenza sui luoghi teatro del sinistro de quo – assenza di stop, peraltro, corroborata dai rilievi fotografici prodotti dalla compagnia, di cui la sentenza dà pure riscontro, così ponendo le basi per la inconfigurabilità di esclusiva responsabilità del conducente del motociclo – né,
ancora, in relazione alla velocità del motociclo tenuta presumibilmente prima dell'impatto contro la bici condotta dal . Entrambi tali elementi – come Parte_1
detto – si rivelano idonei al riconoscimento, in sede giudiziale, di una responsabilità
concorsuale dell'uno o dell'altro conducente.
D'altra parte, corretta è anche la premessa caratterizzata dal richiamo al generale dovere di diligenza incombente su chi si pone alla guida di bicicletta (“il velocipede, essendo
un veicolo a tutti gli effetti, deve osservare, durante la circolazione, le norme previste
dal codice della strada e non solo l'art. 140 cds che sancisce l'obbligo di comportarsi
in modo tale da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione”) rispetto alla conclusione relativa alla applicazione dell'art. 2054 c.c. stante l'assenza di prova di responsabilità esclusiva del conducente il motociclo (alla luce della deposizione del teste che non ha riferito in punto di velocità e di presenza di segnaletica di dare Tes_1
la precedenza a carico del conducente del motociclo, assicurato con la compagnia appellata).
pag. 14/22 A ciò si giustappone il riscontro del comportamento tenuto da (“al Parte_1
momento dell'impatto la bici condotta dal aveva rallentato parecchio penso Pt_1
perché aspettasse il padre”) unitamente alla circostanza desunta dalla documentazione fotografica depositata in atti dalla compagnia convenuta (id est assenza di segnaletica di precedenza) costituendo, anche tali circostanze indicate in sentenza, premessa logica coerente rispetto alla conseguenza tratta, ovvero della statuizione di parziale accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 2054, co. II, c.c.
Costituisce, al riguardo, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui “la precedenza di fatto o cronologica non può, di norma, essere invocata in
caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione
delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza
medesima senza pericolo. Con ciò si intende significare, in altre parole, che il
conducente sfavorito dalla precedenza può impegnare un incrocio solo dopo essersi
accertato di non creare alcun rischio, per la circolazione in generale e per il
conducente avente diritto di precedenza in particolare, nel rispetto degli obblighi di
prudenza e diligenza su di lui incombenti al massimo grado;
né una pretesa
precedenza di fatto può essere invocata in maniera puramente strumentale, a
giustificazione di condotte sconsiderate, ed allo scopo di sottrarsi alle proprie
responsabilità in caso di scontro tra veicoli” (ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 12
febbraio 2025, n.3572 conf. Cass. civ., n. 1992/2024.).
A ciò si aggiunge – quale ulteriore evidenza della congruità e logicità della motivazione della sentenza appellata – l'assenza di riscontro in ordine alle luci della bici condotta dal pag. 15/22 (il sinistro è avvenuto alle ore 19.30/20.00 circa) – in uno al Parte_1
comportamento “imprudente” tenuto dallo stesso e riferito dal teste (“al momento Tes_1
dell'impatto la bici condotta dal aveva rallentato parecchio penso perché Pt_1
aspettasse il padre”) – nonché in ordine all'assenza di riscontro in relazione alla velocità (elevata o meno) tenuta dal motociclista nell'effettuare la manovra di svolta stante, in ogni caso, il rispetto – da parte dell'utente della strada (e ciò
indipendentemente dalla presenza di segnaletica di precedenza) – di “tenere in debita
considerazione l'eventuale imprudenza altrui” posto che l'eventuale esistenza (qui, da ribadire, non provata ex art. 2697 c.c. ma tutt'al più presunta ex art. 2729 c.c.) di una precedenza cronologica o di fatto non rileva “in caso di avvenuta collisione, costituendo
quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo
per l'immissione” (ex multis, Cass. civ., Sez. III, 18 gennaio 2024, n. 1992).
Sicché, respinto il primo motivo di appello principale, infondato, altresì, è il secondo motivo di appello principale, sub specie di mancato riconoscimento del danno morale.
Il danno non patrimoniale da lesione della salute, infatti, costituisce una “categoria
ampia ed onnicomprensiva e per la sua liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i
pregiudizi concretamente patiti dalla vittima. Il danno morale, inteso come sofferenza
soggettiva non ha valenza autonoma, ma costituisce una componente del danno
biologico, posto che qualsiasi lesione alla salute implica necessariamente una
sofferenza fisica e psichica” (Cass. civ., Sez. Un., 16 febbraio 2009, n. 3677).
Come chiarito dalla Suprema Corte, “pur essendo possibile ottenere il risarcimento dei
danni morali in via autonoma e distinta dal risarcimento dei danni fisici, occorre, però,
pag. 16/22 che le prove prodotte dal danneggiato siano utili a determinare la presenza di una
sofferenza, diversa dal danno biologico, causata dalle lesioni subite” (Cass. civ.
sentenza n. 339/2016).
Nella specie, dall'esame della citazione introduttiva del giudizio di prime cure non emerge evidenza di allegazione probatoria relativa a più specifiche ed ulteriori conseguenze – non ristorabili con il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua dimensione onnicomprensiva – limitandosi, l'esposizione in fatto, al generico riferimento alle lesioni riportate a causa dell'incidente, tali da richiedere cure ospedaliere presso il P.S. e, poi, ulteriori cure specialistiche sino all'intervento chirurgico presso l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia, nonché alla indicazione – sulla base della propria CTP – della misura dei reliquati, della inabilità
temporanea assoluta e parziale (cfr. punti sub lett. B) e sub lett. C) atto di citazione allegato al fascicolo di primo grado acquisito in atti).
Conseguentemente, corretta è la statuizione contenuta nella sentenza appellata laddove,
dopo aver richiamato i risultati dell'accertamento peritale condotto dal CTU dott.
stabilisce – così pervenendo al rigetto della richiesta di risarcimento Persona_4
del danno morale – che “nel caso de quo non è stato provato che l'attore abbia subito
un ulteriore pregiudizio, ulteriormente risarcibile, sia rispetto alla lesione del diritto
alla salute, sia alle particolari condizioni soggettive del danneggiato”.
La sentenza, in definitiva, risulta aver operato buon governo dei principi – pure oggetto di esplicito richiamo – relativi alla necessità di apprezzamento delle sofferenze diverse e ulteriori rispetto a quelle legate alla lesione psicofisica della vittima, corollario del pag. 17/22 divieto di automatismo nella liquidazione del danno biologico quale posta autonoma, la cui violazione comporta “duplicazione risarcitoria censurabile”.
Le statuizioni relative al rigetto del primo motivo di appello principale refluiscono,
logicamente, sull'appello incidentale articolato dalla compagnia convenuta -appellata e,
segnatamente, sulle censure articolate col primo motivo – sub specie di errata valutazione della prova che ha condotto a ritenere provata la storicità del fatto (“i dubbi
in ordine sia alla storicità che alle conseguenze dell'evento non sono stati
correttamente vagliati dal primo giudice il quale è passato a trattare il tema della
responsabilità del sinistro (ritenendone, quindi, implicitamente provata la storicità)” –
e col secondo motivo, col quale la lamenta l'errata valutazione delle Controparte_1
prove in ordine alla mancata affermazione di responsabilità esclusiva o, ancor più
subordinatamente, prevalente del Pt_1
La valutazione di congruità nell'impiego, da parte del primo giudice, del criterio sussidiario di cui all'art. 2054 co. II c.c. valgono, infatti, anche con riferimento alla speculare posizione della compagnia assicuratrice, avendo il primo giudice,
espressamente dato atto delle circostanze – emerse prioritariamente dalla prova orale espletata con l'unico teste della cui attendibilità si è detto supra (da cui, tra le Tes_1
altre, nulla è emerso con riguardo alla velocità dello scooter) oltreché alla luce delle prove documentali offerte dalla convenuta con riferimento al segnale di stop - per le quali “non emerge chiaramente la responsabilità (esclusiva) delle parti in merito
all'accadimento del sinistro”.
pag. 18/22 Inoltre, non colgono nel segno le doglianze mosse dalla compagnia appellante incidentale in ordine alla inesistenza del nesso causale rispetto alle lesioni lamentate dal
Pt_1
Dalla sentenza appellata, infatti, emerge, anzitutto, il riferimento all'intervento chirurgico, cui è stato sottoposto il danneggiato, per “epifisiolistesi testa femorale sn” –
patologia ricondotta dal danneggiato alla caduta e oggetto di contestazione sotto il profilo dell'esistenza di nesso causale da parte della compagnia – a distanza di circa due mesi dal sinistro.
Dalla sentenza, tuttavia, si evince la esternazione dell'iter logico condotto in prime cure,
in guisa da rendere superabili le censure della appellata.
In particolare, dopo aver dato atto della origine della patologia –riscontrabile, di norma,
in “adolescenti affetti da obesità o ipogonoritismo” (condizione presentata all'epoca dei fatti dal e non contestata in atti) – la sentenza, tuttavia, richiamando le Pt_1
conclusioni del CTU, reca riferimento alla teoria medica che “riconosce la possibilità
che fattori dinamici e statici – traumi compresi – possano determinare la dislocazione
della epifisi femorale”.
Sicché, pur dando atto della generale difficoltà di accertare l'origine della patologia, la sentenza conclude invocando a sostegno “il fatto che il certificato di P.S. parla di una
algia inguinale e alla coscia sinistra”.
Tale statuizione consente di ritenere applicata, a sostegno del percorso argomentativo condotto, la regola probatoria di cui all'art. 2729 c.c. con riferimento alla dichiarazione pag. 19/22 redatta in seno al certificato del Pronto Soccorso che riferisce di “una algia regione
inguinale e coscia sx. Prognosi 3 (tre) gg s.c.” in uno alla circostanza – esposta dal al Consulente d'ufficio ovvero dedotta in atti e non contestata – di essersi recato Pt_1
al P.S. del Presidio Ospedaliero di Barcellona P.G. “a causa di persistenti algie e
limitazione funzionale post traumatiche” 24 ore dopo l'evento dannoso – circostanza,
peraltro, accertata in sede peritale dal nominato CTU che ha, invero, affermato come, in ogni caso, “le lesioni subite, per sede e natura sono causalmente riconducibili
all'evento traumatico descritto dal periziato” riconoscendo – in capo al – una Pt_1
“inabilità temporanea parziale di giorni 3 (tre) al 75%, di giorni 25 (venticinque) al
50% e di giorni 25 (venticinque) al 25%. Il danno biologico permanente è pari a 7%
(sette/cento)” (cfr. relazione CTU pag. 6).
Sicché anche tale motivo di censura non permette di pervenire ad una riforma della sentenza gravata.
Ne segue, quindi, per il coacervo di argomentazioni stese, il rigetto dell'appello principale ed incidentale ex art. 343 c.p.c. La infondatezza dei primi due motivi di appello incidentale (discendente - il primo - dalla infondatezza del primo motivo di appello principale (id est responsabilità - esclusiva ovvero concorsuale - nella causazione del sinistro de quo) e il secondo per le motivazioni di cui sopra) refluisce,
logicamente, sul terzo motivo dedotto rispetto alle spese di primo grado (segnatamente quello con cui si chiede che le stesse siano poste a carico dell'odierna parte appellante principale).
pag. 20/22 In ragione della soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c., appare congruo compensare -
tra le parti - le spese del presente grado di giudizio.
Deve, invece, trovare applicazione – sussistendone i presupposti ex lege – l'art. 13
D.P.R. n. 115/02 che dispone che “quando l'impugnazione, anche incidentale, è
respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha
proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – in via principale – e da – in via Parte_1 Controparte_1
incidentale – avverso la sentenza n. 678/2018 R.S. emessa dal Giudice di Pace di
Barcellona P.G. nella causa n. 1172/2019 R.G., così provvede:
RIGETTA, nella contumacia di l'appello proposto da Controparte_4
– in via principale – e da – in via incidentale – Parte_1 Controparte_1
per le causali di cui in motivazione;
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. I quater T.U.S.G. per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (principale e incidentale).
Barcellona P.G. 7.5.2025
pag. 21/22 La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
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