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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3645 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO RA TT Presidente dott. CO RI DE Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 515/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA
con l'avv. Giangiuseppe Corigliano Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 31/2025 del Tribunale del lavoro di
Civitavecchia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 14 gennaio 2019 conveniva l' Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Civitavecchia in funzione di giudice del Controparte_1 lavoro esponendo di avere avuto contezza solo attraverso l'esame di estratto di ruolo che lo riguardava della pendenza a suo carico dell'avviso di addebito n. 397 2018 0011938382
000 dell'importo di € 14.507,93 conseguenti a pretesi debiti maturati nei confronti dell' negli anni 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 e in ipotesi notificato il 31 luglio CP_2
2018.
Pag. 1 di 4 Affermata la ricorrenza del proprio interesse ad agire e qualificata l'azione esercitata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ai sensi dell'art. 618-bis c.p.c., lamentava la mancata o irregolare notifica dell'atto in questione e di quelli prodromici;
eccepiva, quindi, la prescrizione quinquennale in relazione alle somme riferite agli anni
2012 e 2013 anche nella denegata ipotesi della notificazione dell'atto stesso, stante il decorso del quinquennio di legge.
Concludeva nei seguenti termini: “IN VIA PRINCIPALE - accogliere, con ogni miglior formula, il Ricorso e annullare e/o dichiarare nulle e prive di qualsiasi giuridica efficacia
l'opposto Avviso di addebito in quanto nullo e/o comunque annullabile per tutto quanto ampiamente dedotto ed eccepito nel Ricorso;
- con espressa declaratoria di nullità dei
Ruoli emessi e/o dei prodromici atti;
IN SUBORDINE - disporre la massima riduzione della pretesa intimata. IN OGNI CASO – con la richiesta di condanna dell'ente
Impositore e/o riscossore alla restituzione di quanto in denegata ipotesi esattivamente introitato, con rivalutazione ed interessi come di legge”, vinte le spese, da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'agente della riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e per scadenza del termine di impugnazione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Istruita in forma documentale, la causa era quindi decisa con la sentenza n. 31/2025, depositata il 6 febbraio 2025, che respingeva il ricorso qualificando l'azione come opposizione agli atti esecutivi, tardivamente proposta in violazione del termine di 20 giorni, atteso che lo stesso ricorrente aveva affermato di avere avuto conoscenza dell'avviso di addebito oggetto del giudizio nella data del 4 dicembre 2018, condannando inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Con ricorso depositato presso questa Corte il 12 marzo 2025 l' impugnava la Parte_1 sentenza citata deducendo – con un primo motivo – l'erronea qualificazione della domanda giudiziale in quanto non si era limitato ad eccepire l'omessa notifica dell'avviso di addebito in questione, ma anche la decorrenza dei termini di decadenza e di quelli di prescrizione per gli importi riferiti agli anni 2012 e 2013, ribadendo che si trattava di opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ai sensi dell'art. 618-bis c.p.c. Pertanto, i termini di impugnazione previsti dagli artt. 617 c.p.c. e 24 del d.lgs n. 46/1999 erano inapplicabili al caso di specie, vertendosi in un caso di “termine di prescrizione maturato
Pag. 2 di 4 successivamente alla notifica della cartella di pagamento” e si era consumata la violazione dell'art. 112 c.p.c. non essendosi il primo giudice pronunciato su tutta la domanda.
Con il secondo motivo lamentava la mancata pronuncia di estinzione ai sensi dell'art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, avendo egli aderito alla definizione agevolata, producendo copia della relativa adesione e del pagamento della prima rata.
Con il terzo motivo censurava la propria condanna al pagamento delle spese di lite ricordando di essere stato ammesso alla definizione agevolata della controversia e i mutamenti giurisprudenziali intervenuti nelle more del giudizio, così concludendo per la riforma della sentenza gravata e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, l' Controparte_3
restava contumace.
[...]
All'esito dell'udienza odierna e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 618 c.p.c.
Invero, il giudice di primo grado ha espressamente qualificato l'azione proposta nel presente giudizio come opposizione agli atti esecutivi, dichiarandola inammissibile per inosservanza del termine di 20 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito impugnato.
Come è noto, l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata, anche implicitamente, ad opera del giudice nello stesso provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa, nonché da quella operata dalla parte (ex multis, Cass. n. 3338/2012;
Cass. n. 2948/2015; Cass. n. 23390/2020; Cass. n. 15162/2021; da ultimo, Cass. n.
23566/2025).
Pertanto, nel caso di specie, l'unico rimedio esperibile contro la sentenza qui gravata, che ai sensi dell'art. 618 c.p.c. è espressamente definita come non impugnabile, era costituito dal ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. e non già dall'appello.
Pag. 3 di 4 A nulla rilevano dunque le argomentazioni difensive formulate dall' in quanto Parte_1 la sentenza di primo grado andava impugnata esclusivamente a mezzo di ricorso per cassazione per violazione di legge, dal che deriva l'inammissibilità del presente appello.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della parte appellata.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 12 marzo 2025 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Civitavecchia
n. 31/2025, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- nulla per le spese;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CO RI DE TO RA TT
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO RA TT Presidente dott. CO RI DE Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 515/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA
con l'avv. Giangiuseppe Corigliano Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 31/2025 del Tribunale del lavoro di
Civitavecchia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 14 gennaio 2019 conveniva l' Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Civitavecchia in funzione di giudice del Controparte_1 lavoro esponendo di avere avuto contezza solo attraverso l'esame di estratto di ruolo che lo riguardava della pendenza a suo carico dell'avviso di addebito n. 397 2018 0011938382
000 dell'importo di € 14.507,93 conseguenti a pretesi debiti maturati nei confronti dell' negli anni 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 e in ipotesi notificato il 31 luglio CP_2
2018.
Pag. 1 di 4 Affermata la ricorrenza del proprio interesse ad agire e qualificata l'azione esercitata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ai sensi dell'art. 618-bis c.p.c., lamentava la mancata o irregolare notifica dell'atto in questione e di quelli prodromici;
eccepiva, quindi, la prescrizione quinquennale in relazione alle somme riferite agli anni
2012 e 2013 anche nella denegata ipotesi della notificazione dell'atto stesso, stante il decorso del quinquennio di legge.
Concludeva nei seguenti termini: “IN VIA PRINCIPALE - accogliere, con ogni miglior formula, il Ricorso e annullare e/o dichiarare nulle e prive di qualsiasi giuridica efficacia
l'opposto Avviso di addebito in quanto nullo e/o comunque annullabile per tutto quanto ampiamente dedotto ed eccepito nel Ricorso;
- con espressa declaratoria di nullità dei
Ruoli emessi e/o dei prodromici atti;
IN SUBORDINE - disporre la massima riduzione della pretesa intimata. IN OGNI CASO – con la richiesta di condanna dell'ente
Impositore e/o riscossore alla restituzione di quanto in denegata ipotesi esattivamente introitato, con rivalutazione ed interessi come di legge”, vinte le spese, da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'agente della riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e per scadenza del termine di impugnazione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Istruita in forma documentale, la causa era quindi decisa con la sentenza n. 31/2025, depositata il 6 febbraio 2025, che respingeva il ricorso qualificando l'azione come opposizione agli atti esecutivi, tardivamente proposta in violazione del termine di 20 giorni, atteso che lo stesso ricorrente aveva affermato di avere avuto conoscenza dell'avviso di addebito oggetto del giudizio nella data del 4 dicembre 2018, condannando inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Con ricorso depositato presso questa Corte il 12 marzo 2025 l' impugnava la Parte_1 sentenza citata deducendo – con un primo motivo – l'erronea qualificazione della domanda giudiziale in quanto non si era limitato ad eccepire l'omessa notifica dell'avviso di addebito in questione, ma anche la decorrenza dei termini di decadenza e di quelli di prescrizione per gli importi riferiti agli anni 2012 e 2013, ribadendo che si trattava di opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ai sensi dell'art. 618-bis c.p.c. Pertanto, i termini di impugnazione previsti dagli artt. 617 c.p.c. e 24 del d.lgs n. 46/1999 erano inapplicabili al caso di specie, vertendosi in un caso di “termine di prescrizione maturato
Pag. 2 di 4 successivamente alla notifica della cartella di pagamento” e si era consumata la violazione dell'art. 112 c.p.c. non essendosi il primo giudice pronunciato su tutta la domanda.
Con il secondo motivo lamentava la mancata pronuncia di estinzione ai sensi dell'art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, avendo egli aderito alla definizione agevolata, producendo copia della relativa adesione e del pagamento della prima rata.
Con il terzo motivo censurava la propria condanna al pagamento delle spese di lite ricordando di essere stato ammesso alla definizione agevolata della controversia e i mutamenti giurisprudenziali intervenuti nelle more del giudizio, così concludendo per la riforma della sentenza gravata e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, l' Controparte_3
restava contumace.
[...]
All'esito dell'udienza odierna e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 618 c.p.c.
Invero, il giudice di primo grado ha espressamente qualificato l'azione proposta nel presente giudizio come opposizione agli atti esecutivi, dichiarandola inammissibile per inosservanza del termine di 20 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito impugnato.
Come è noto, l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata, anche implicitamente, ad opera del giudice nello stesso provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa, nonché da quella operata dalla parte (ex multis, Cass. n. 3338/2012;
Cass. n. 2948/2015; Cass. n. 23390/2020; Cass. n. 15162/2021; da ultimo, Cass. n.
23566/2025).
Pertanto, nel caso di specie, l'unico rimedio esperibile contro la sentenza qui gravata, che ai sensi dell'art. 618 c.p.c. è espressamente definita come non impugnabile, era costituito dal ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. e non già dall'appello.
Pag. 3 di 4 A nulla rilevano dunque le argomentazioni difensive formulate dall' in quanto Parte_1 la sentenza di primo grado andava impugnata esclusivamente a mezzo di ricorso per cassazione per violazione di legge, dal che deriva l'inammissibilità del presente appello.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della parte appellata.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 12 marzo 2025 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Civitavecchia
n. 31/2025, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- nulla per le spese;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CO RI DE TO RA TT
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