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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3342/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 7 N. 3342/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3342/2022 r.g. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato BRUNO Parte_1
ABATE presso il cui studio in MODENA, VIALE TRENTO TRIESTE, n. 36, è elettivamente domiciliato;
ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avvocato REBECCA PERVILLI presso il cui CP_1
studio in REGGIO EMILIA, VIA P. BORSELLINO, n. 2, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 23.1.2025.
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 8.8.2022, la IG.ra ha evocato Parte_1
in giudizio la IG.ra chiedendone la condanna, ex art. 2052 c.c., al risarcimento CP_1
dei danni, di complessivi euro 17.951,99, subiti in conseguenza dell'aggressione del cane di razza pit-bull, di proprietà della IG.ra CP_1
In particolare, l'attrice ha riferito:
- che in data 5.11.2020, in Corticella (RE), fra le 10:30 e le 11:00 del mattino, si trovava all'interno del cortile della propria abitazione, sita in via Aicardi, n. 41/1, intenta a scaricare la spesa dalla propria autovettura, nei pressi del proprio garage;
pagina 2 di 7 - che nel cortile condominiale, era presente, anche, la IG.ra nei pressi del suo CP_1
garage, con il proprio cane di razza pit-bull, tenuto al guinzaglio;
- che ad un certo punto, il cane della IG.ra aveva tentato di avvicinarsi alla IG.ra , CP_1 Pt_1 avendo probabilmente sentito l'odore di un altro cane o delle crocchette vicine alla macchina della stessa, essendo, anche la IG.ra proprietaria di un cane, non presente all'evento; Pt_1
- che, quindi, la IG.ra aveva cominciato a strattonare, in modo brusco, il proprio cane, CP_1
dimostrando di averne scarso controllo;
- che, nel mentre, la IG.ra si era chinata per recuperare le crocchette acquistate per il Pt_1
proprio cane, appoggiate per terra vicino alla sua macchina, quando il pit-bull della IG.ra CP_1
con un balzo improvviso, forzando la stretta della proprietaria, in quel momento rivolta in un'altra direzione, si era avventato sulla IG.ra azzannandola al volto e ferendola Pt_1
gravemente;
- che a quel punto la IG.ra aveva allontanato il cane dalla IG.ra ; CP_1 Pt_1
- che quest'ultima aveva chiamato immediatamente il fratello, chiedendogli di raggiungerla;
- che, nel frattempo, era giunto sul posto anche il figlio della IG.ra CP_1
- che il fratello della IG.ra , arrivato sul posto nell'arco di circa dieci minuti, aveva Pt_1
acquisito i dettagli del fatto dal racconto dei presenti;
- che a seguito dell'occorso, la IG.ra aveva riportato ferite al viso e, in particolare, al Pt_1 locale Pronto Soccorso le avevano diagnosticato una “Ferita lacero contusa del naso e perdita di sostanza a livello della punta nasale”;
- che, oltre al danno fisico, la IG.ra aveva subito anche un enorme danno di natura Pt_1
psicologica: la medesima provava timore ogni qualvolta si trovasse alla presenza di cani estranei di grossa taglia e disagio per il deturpamento estetico del viso, legato agli esiti cicatriziali delle ferite (con perdita di sostanza);
- che la IG.ra aveva subito un danno biologico del 8%, una ITP biologica al 75% di giorni Pt_1
15, una ITP biologica al 50% di giorni 30 ed una ITP biologica al 25% di giorni 30;
- che il danno subito era pari a complessivi € 17.951,99 (di cui euro 98,20 per spese mediche documentate).
La IG.ra si è costituita in giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti offerta CP_1 dall'attrice.
In particolare, la convenuta ha replicato:
- che non corrispondeva al vero che fosse stato il cane di proprietà della IG.ra ad CP_1 avvicinarsi all'attrice ma, al contrario, era stata quest'ultima ad essersi recata nel garage della pagina 3 di 7 IG.ra avvicinando l'animale per porgergli un biscotto, nonostante le raccomandazioni di CP_1 quest'ultima di non farlo;
- che la IG.ra anche in ragione del rapporto di vicinato con l'attrice, aveva più volte CP_1 raccomandato a quest'ultima di non avvicinarsi troppo all'animale;
- che, conclusivamente, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, l'evento si era verificato nel garage della IG.ra e quindi nella sua privata dimora e non in uno spazio comune;
era CP_1 stata la IG.ra ad avvicinarsi al cane e ad offrirgli del cibo, e non l'animale ad avventarsi su Pt_1
di lei;
la IG.ra aveva ignorato le numerose raccomandazioni della IG.ra profferite Pt_1 CP_1
anche in altre occasioni;
- che, dunque, la convenuta non era responsabile di quanto accaduto all'attrice;
- che, in ogni caso, essendo il cane al guinzaglio, la IG.ra aveva posto in essere tutte le CP_1
accortezze necessarie ad evitare il tragico epilogo;
- che quand'anche si fosse voluta ritenere sussistente la responsabilità della IG.ra nella CP_1 causazione del danno, il concorso colposo dell'attrice avrebbe comportato l'attenuazione della responsabilità della convenuta ex art. 1227 c.c.;
- che il danno lamentato non era provato e, comunque, era sproporzionato.
In ragione di quanto precede, la convenuta ha chiesto, in principalità, il rigetto della domanda attorea e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno, la quantificazione del medesimo in ragione del concorso colposo dell'attrice. Con vittoria delle spese di lite.
Depositate le memorie previste dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., è stata ammessa la prova per interpello e testi, formulata da entrambe le parti, nei limiti indicati nell'ordinanza istruttoria del
6.10.2023.
Assunta la prova orale ammessa, è stata disposta una c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attrice.
Espletato anche tale incombente, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 23.1.2025, con termine sino al
21.12.2024 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1.
Così ricostruito lo svolgimento processuale e riassunte le difese delle parti, occorre ora procedere alla ricostruzione del fatto sulla base dell'istruttoria orale.
pagina 4 di 7 Invero, premesso che è pacifico che il cane di proprietà della convenuta ha aggredito l'attrice, la complessiva valutazione delle risultanze istruttorie induce a ricostruire la dinamica del sinistro in maniera collimante con la descrizione operatane nell'atto di citazione, assumendo decisiva valenza l'escussione testimoniale di , precisa ed esaustiva e, dunque, meritevole di Testimone_1 sicura credibilità. In particolare, è emerso, dal racconto di tale teste, che nell'immediatezza del sinistro, la IG.ra ha confermato la dinamica dei fatti come riferita dall'attrice e, dunque, CP_1
che la stessa, mentre raccoglieva, da terra, la busta della spesa con le crocchette per il suo cane, era stata aggredita, nel cortile condominiale, dal cane pit-bull di proprietà della IG.ra che CP_1 strattonando quest'ultima, si era avvicinato alla IG.ra , aggredendola. Pt_1
La stessa convenuta, nel corso del suo interpello, ha confermato che, diversamente da quanto assunto nella comparsa di costituzione e risposta, il cane di sua proprietà aveva aggredito la IG.ra nel cortile condominiale, e non già nel garage di sua proprietà. Pt_1
L'unico teste indicato dalla parte convenuta, IG. non è stato in grado di riferire Testimone_2 sui fatti occorsi, essendosi limitato a dichiarare che al momento dell'aggressione non era presente.
Ora, l'art. 2052 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Tale norma, invero, pone a carico del proprietario di un animale (o di chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso), la responsabilità dei danni cagionati da quest'ultimo, esclusivamente sulla base della relazione intercorrente tra il padrone e l'animale stesso, rimanendo del tutto irrilevante, dunque, qualsivoglia profilo di colpa eventualmente addebitabile al primo. La Suprema Corte, infatti, ha osservato con estrema chiarezza che “la responsabilità ex art. 2052 cod. civ. per danno cagionato da animali si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione
(di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale” (Cass., sez. III, sentenza n. 7260 del
22 marzo 2013; cfr. anche Cass., sez. III, sentenza n. 17091 del 28 luglio 2014: “del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso”).
Per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass. 25223/2015 e 17091/2014), la presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ex art. 2052 c.c., può essere superata se il proprietario, o colui che se ne serve, provi il caso fortuito, quale fattore esterno idoneo a recidere il nesso causale tra l'animale e l'evento lesivo, che include anche il fatto colposo pagina 5 di 7 del danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, purché presenti i caratteri dell'imprevedibilità e inevitabilità dell'evento.
Ebbene, nel caso di specie, il convenuto risponde dei danni conseguenti all'aggressione posta in essere dal suo cane, per il solo fatto di esserne il proprietario e di averne avuto custodia al momento del fatto, e per non essere emersa l'esistenza di fattori esterni tali da escludere il nesso di causalità tra la condotta del cane e la predetta aggressione. Una tale prova, posta a carico del convenuto, non è stata fornita. E neppure vi è prova di un concorso colposo dell'attrice, non risultando provato, dall'istruttoria orale, lo svolgersi dei fatti nei termini descritti dalla convenuta.
Le considerazioni esposte conducono alla condanna della IG.ra ex art. 2052 c.c., a CP_1
risarcire i danni subiti dalla IG.ra nella misura di seguito indicata. Pt_1
2.
In particolare, il C.T.U. medico-legale ha rilevato che, in conseguenza dell'evento lamentato, è derivato un periodo di inabilità temporanea parziale, rispettivamente, al 75% per giorni 15, al
50% per giorni 20 ed al 25% per giorni 20, con una sofferenza-menomazione correlata a tale danno di grado elevato, in considerazione dell'intensa azione psico-stressante, all'evidenza, sofferta dall'attrice.
I postumi a carattere permanente sono stati stimati nella misura del 5-6%, ricomprendendo, in tale valutazione, il danno estetico, con una menomazione-sofferenza correlata a tale danno di grado lieve, in ragione del contenuto risentimento di natura psichica sofferto, che non ha richiesto, difatti, un trattamento di supporto psicologico, né il ricorso a visite in ambito psichiatrico.
Le spese mediche documentate in atti di euro 60,70 sono state ritenute congrue e pertinenti.
Pertanto, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024), va liquidato l'importo di euro 3.018,75 a titolo di danno biologico temporaneo parziale (ossia 1.293,75 + 1.150,00 +
575,00) e di euro 9.470,00 a titolo di danno biologico permanente (età 51 anni all'epoca dei fatti, importo mediano tra 8.164,00 e 10.776,00).
Tale somma, liquidata all'attualità, deve essere maggiorata degli interessi compensativi, nella misura degli interessi legali, dalla data del fatto (5.11.2020) alla data della sentenza, da calcolarsi sul capitale devalutato e via via rivalutato anno per anno, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (Cass., Sez. Un., n. 1712/1995).
Spettano, infine, gli interessi legali di natura corrispettiva sulla somma liquidata dalla data della sentenza sino al saldo.
pagina 6 di 7 Va liquidato, infine, l'importo di euro 60,70 per spese mediche, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di ogni esborso al saldo, come per legge.
E' dovuto, poi, anche l'importo di euro 1.220,00 per spese di c.t.p..
Pertanto, e concludendo, la convenuta va condannata a pagare all'attrice la complessiva somma di euro 13.708,75 a titolo di risarcimento del danno sofferto.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano, come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi delle quattro fasi in cui si è articolato il processo, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
Per gli stessi motivi, anche le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa con separato decreto del 24.7.2024, devono definitivamente porsi a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, così provvede:
- condanna la IG.ra al pagamento, in favore della IG.ra CP_1 Parte_1
, della somma di euro 13.708,75 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come
[...]
indicato in motivazione;
- condanna la IG.ra al pagamento, in favore della IG.ra CP_1 Parte_1
, delle spese di lite che liquida in euro 5.077,00 per compensi ed in euro 264,00 per esborsi,
[...]
oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a., con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico della IG.ra CP_1
Reggio Emilia, 24/1/2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 7 N. 3342/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3342/2022 r.g. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato BRUNO Parte_1
ABATE presso il cui studio in MODENA, VIALE TRENTO TRIESTE, n. 36, è elettivamente domiciliato;
ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avvocato REBECCA PERVILLI presso il cui CP_1
studio in REGGIO EMILIA, VIA P. BORSELLINO, n. 2, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 23.1.2025.
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 8.8.2022, la IG.ra ha evocato Parte_1
in giudizio la IG.ra chiedendone la condanna, ex art. 2052 c.c., al risarcimento CP_1
dei danni, di complessivi euro 17.951,99, subiti in conseguenza dell'aggressione del cane di razza pit-bull, di proprietà della IG.ra CP_1
In particolare, l'attrice ha riferito:
- che in data 5.11.2020, in Corticella (RE), fra le 10:30 e le 11:00 del mattino, si trovava all'interno del cortile della propria abitazione, sita in via Aicardi, n. 41/1, intenta a scaricare la spesa dalla propria autovettura, nei pressi del proprio garage;
pagina 2 di 7 - che nel cortile condominiale, era presente, anche, la IG.ra nei pressi del suo CP_1
garage, con il proprio cane di razza pit-bull, tenuto al guinzaglio;
- che ad un certo punto, il cane della IG.ra aveva tentato di avvicinarsi alla IG.ra , CP_1 Pt_1 avendo probabilmente sentito l'odore di un altro cane o delle crocchette vicine alla macchina della stessa, essendo, anche la IG.ra proprietaria di un cane, non presente all'evento; Pt_1
- che, quindi, la IG.ra aveva cominciato a strattonare, in modo brusco, il proprio cane, CP_1
dimostrando di averne scarso controllo;
- che, nel mentre, la IG.ra si era chinata per recuperare le crocchette acquistate per il Pt_1
proprio cane, appoggiate per terra vicino alla sua macchina, quando il pit-bull della IG.ra CP_1
con un balzo improvviso, forzando la stretta della proprietaria, in quel momento rivolta in un'altra direzione, si era avventato sulla IG.ra azzannandola al volto e ferendola Pt_1
gravemente;
- che a quel punto la IG.ra aveva allontanato il cane dalla IG.ra ; CP_1 Pt_1
- che quest'ultima aveva chiamato immediatamente il fratello, chiedendogli di raggiungerla;
- che, nel frattempo, era giunto sul posto anche il figlio della IG.ra CP_1
- che il fratello della IG.ra , arrivato sul posto nell'arco di circa dieci minuti, aveva Pt_1
acquisito i dettagli del fatto dal racconto dei presenti;
- che a seguito dell'occorso, la IG.ra aveva riportato ferite al viso e, in particolare, al Pt_1 locale Pronto Soccorso le avevano diagnosticato una “Ferita lacero contusa del naso e perdita di sostanza a livello della punta nasale”;
- che, oltre al danno fisico, la IG.ra aveva subito anche un enorme danno di natura Pt_1
psicologica: la medesima provava timore ogni qualvolta si trovasse alla presenza di cani estranei di grossa taglia e disagio per il deturpamento estetico del viso, legato agli esiti cicatriziali delle ferite (con perdita di sostanza);
- che la IG.ra aveva subito un danno biologico del 8%, una ITP biologica al 75% di giorni Pt_1
15, una ITP biologica al 50% di giorni 30 ed una ITP biologica al 25% di giorni 30;
- che il danno subito era pari a complessivi € 17.951,99 (di cui euro 98,20 per spese mediche documentate).
La IG.ra si è costituita in giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti offerta CP_1 dall'attrice.
In particolare, la convenuta ha replicato:
- che non corrispondeva al vero che fosse stato il cane di proprietà della IG.ra ad CP_1 avvicinarsi all'attrice ma, al contrario, era stata quest'ultima ad essersi recata nel garage della pagina 3 di 7 IG.ra avvicinando l'animale per porgergli un biscotto, nonostante le raccomandazioni di CP_1 quest'ultima di non farlo;
- che la IG.ra anche in ragione del rapporto di vicinato con l'attrice, aveva più volte CP_1 raccomandato a quest'ultima di non avvicinarsi troppo all'animale;
- che, conclusivamente, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, l'evento si era verificato nel garage della IG.ra e quindi nella sua privata dimora e non in uno spazio comune;
era CP_1 stata la IG.ra ad avvicinarsi al cane e ad offrirgli del cibo, e non l'animale ad avventarsi su Pt_1
di lei;
la IG.ra aveva ignorato le numerose raccomandazioni della IG.ra profferite Pt_1 CP_1
anche in altre occasioni;
- che, dunque, la convenuta non era responsabile di quanto accaduto all'attrice;
- che, in ogni caso, essendo il cane al guinzaglio, la IG.ra aveva posto in essere tutte le CP_1
accortezze necessarie ad evitare il tragico epilogo;
- che quand'anche si fosse voluta ritenere sussistente la responsabilità della IG.ra nella CP_1 causazione del danno, il concorso colposo dell'attrice avrebbe comportato l'attenuazione della responsabilità della convenuta ex art. 1227 c.c.;
- che il danno lamentato non era provato e, comunque, era sproporzionato.
In ragione di quanto precede, la convenuta ha chiesto, in principalità, il rigetto della domanda attorea e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno, la quantificazione del medesimo in ragione del concorso colposo dell'attrice. Con vittoria delle spese di lite.
Depositate le memorie previste dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., è stata ammessa la prova per interpello e testi, formulata da entrambe le parti, nei limiti indicati nell'ordinanza istruttoria del
6.10.2023.
Assunta la prova orale ammessa, è stata disposta una c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attrice.
Espletato anche tale incombente, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 23.1.2025, con termine sino al
21.12.2024 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1.
Così ricostruito lo svolgimento processuale e riassunte le difese delle parti, occorre ora procedere alla ricostruzione del fatto sulla base dell'istruttoria orale.
pagina 4 di 7 Invero, premesso che è pacifico che il cane di proprietà della convenuta ha aggredito l'attrice, la complessiva valutazione delle risultanze istruttorie induce a ricostruire la dinamica del sinistro in maniera collimante con la descrizione operatane nell'atto di citazione, assumendo decisiva valenza l'escussione testimoniale di , precisa ed esaustiva e, dunque, meritevole di Testimone_1 sicura credibilità. In particolare, è emerso, dal racconto di tale teste, che nell'immediatezza del sinistro, la IG.ra ha confermato la dinamica dei fatti come riferita dall'attrice e, dunque, CP_1
che la stessa, mentre raccoglieva, da terra, la busta della spesa con le crocchette per il suo cane, era stata aggredita, nel cortile condominiale, dal cane pit-bull di proprietà della IG.ra che CP_1 strattonando quest'ultima, si era avvicinato alla IG.ra , aggredendola. Pt_1
La stessa convenuta, nel corso del suo interpello, ha confermato che, diversamente da quanto assunto nella comparsa di costituzione e risposta, il cane di sua proprietà aveva aggredito la IG.ra nel cortile condominiale, e non già nel garage di sua proprietà. Pt_1
L'unico teste indicato dalla parte convenuta, IG. non è stato in grado di riferire Testimone_2 sui fatti occorsi, essendosi limitato a dichiarare che al momento dell'aggressione non era presente.
Ora, l'art. 2052 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Tale norma, invero, pone a carico del proprietario di un animale (o di chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso), la responsabilità dei danni cagionati da quest'ultimo, esclusivamente sulla base della relazione intercorrente tra il padrone e l'animale stesso, rimanendo del tutto irrilevante, dunque, qualsivoglia profilo di colpa eventualmente addebitabile al primo. La Suprema Corte, infatti, ha osservato con estrema chiarezza che “la responsabilità ex art. 2052 cod. civ. per danno cagionato da animali si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione
(di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale” (Cass., sez. III, sentenza n. 7260 del
22 marzo 2013; cfr. anche Cass., sez. III, sentenza n. 17091 del 28 luglio 2014: “del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso”).
Per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass. 25223/2015 e 17091/2014), la presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ex art. 2052 c.c., può essere superata se il proprietario, o colui che se ne serve, provi il caso fortuito, quale fattore esterno idoneo a recidere il nesso causale tra l'animale e l'evento lesivo, che include anche il fatto colposo pagina 5 di 7 del danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, purché presenti i caratteri dell'imprevedibilità e inevitabilità dell'evento.
Ebbene, nel caso di specie, il convenuto risponde dei danni conseguenti all'aggressione posta in essere dal suo cane, per il solo fatto di esserne il proprietario e di averne avuto custodia al momento del fatto, e per non essere emersa l'esistenza di fattori esterni tali da escludere il nesso di causalità tra la condotta del cane e la predetta aggressione. Una tale prova, posta a carico del convenuto, non è stata fornita. E neppure vi è prova di un concorso colposo dell'attrice, non risultando provato, dall'istruttoria orale, lo svolgersi dei fatti nei termini descritti dalla convenuta.
Le considerazioni esposte conducono alla condanna della IG.ra ex art. 2052 c.c., a CP_1
risarcire i danni subiti dalla IG.ra nella misura di seguito indicata. Pt_1
2.
In particolare, il C.T.U. medico-legale ha rilevato che, in conseguenza dell'evento lamentato, è derivato un periodo di inabilità temporanea parziale, rispettivamente, al 75% per giorni 15, al
50% per giorni 20 ed al 25% per giorni 20, con una sofferenza-menomazione correlata a tale danno di grado elevato, in considerazione dell'intensa azione psico-stressante, all'evidenza, sofferta dall'attrice.
I postumi a carattere permanente sono stati stimati nella misura del 5-6%, ricomprendendo, in tale valutazione, il danno estetico, con una menomazione-sofferenza correlata a tale danno di grado lieve, in ragione del contenuto risentimento di natura psichica sofferto, che non ha richiesto, difatti, un trattamento di supporto psicologico, né il ricorso a visite in ambito psichiatrico.
Le spese mediche documentate in atti di euro 60,70 sono state ritenute congrue e pertinenti.
Pertanto, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024), va liquidato l'importo di euro 3.018,75 a titolo di danno biologico temporaneo parziale (ossia 1.293,75 + 1.150,00 +
575,00) e di euro 9.470,00 a titolo di danno biologico permanente (età 51 anni all'epoca dei fatti, importo mediano tra 8.164,00 e 10.776,00).
Tale somma, liquidata all'attualità, deve essere maggiorata degli interessi compensativi, nella misura degli interessi legali, dalla data del fatto (5.11.2020) alla data della sentenza, da calcolarsi sul capitale devalutato e via via rivalutato anno per anno, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (Cass., Sez. Un., n. 1712/1995).
Spettano, infine, gli interessi legali di natura corrispettiva sulla somma liquidata dalla data della sentenza sino al saldo.
pagina 6 di 7 Va liquidato, infine, l'importo di euro 60,70 per spese mediche, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di ogni esborso al saldo, come per legge.
E' dovuto, poi, anche l'importo di euro 1.220,00 per spese di c.t.p..
Pertanto, e concludendo, la convenuta va condannata a pagare all'attrice la complessiva somma di euro 13.708,75 a titolo di risarcimento del danno sofferto.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano, come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi delle quattro fasi in cui si è articolato il processo, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
Per gli stessi motivi, anche le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa con separato decreto del 24.7.2024, devono definitivamente porsi a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, così provvede:
- condanna la IG.ra al pagamento, in favore della IG.ra CP_1 Parte_1
, della somma di euro 13.708,75 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come
[...]
indicato in motivazione;
- condanna la IG.ra al pagamento, in favore della IG.ra CP_1 Parte_1
, delle spese di lite che liquida in euro 5.077,00 per compensi ed in euro 264,00 per esborsi,
[...]
oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a., con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico della IG.ra CP_1
Reggio Emilia, 24/1/2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
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