Ordinanza cautelare 24 dicembre 2020
Ordinanza cautelare 19 marzo 2021
Ordinanza cautelare 3 settembre 2021
Decreto presidenziale 24 gennaio 2022
Sentenza 17 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 26 aprile 2022
Rigetto
Sentenza 7 novembre 2022
Ordinanza collegiale 21 marzo 2024
Inammissibile
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 9813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9813 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09813/2025REG.PROV.COLL.
N. 02495/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2495 del 2023, proposto da IT S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli, Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Magda Poli in Registri, Pec;
Comune di Montichiari, Regione Lombardia, AR Lombardia, AR Lombardia - Dipartimento di Brescia, Ats di Brescia, non costituiti in giudizio;
per la revocazione della Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9747 del 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. LU RR e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società IT s.p.a. è titolare, nel Comune di Montichiari, di un impianto destinato al deposito e allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con recupero energetico di biogas finalizzato alla produzione e distribuzione di energia elettrica, realizzato su un sito di cava ormai dismesso.
L’impianto è stato approvato dalla Regione Lombardia in base alla Valutazione di impatto ambientale rilasciata con la determina dirigenziale n. 676 del 30 gennaio 2008 e all’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con la determina dirigenziale n. 2092 del 3 marzo 2009.
L’impianto è stato autorizzato a contenere una volumetria massima di 944.000 mc per un tempo di coltivazione pari a 5 anni e con un limite di quota “di fine conferimento” rifiuti pari a 128,5 metri sopra il livello del mare (“s.l.m”).
La Regione ha previsto la possibilità di raggiungere una quota massima “in fase gestionale” di 135,7 metri s.l.m., in modo tale che, a seguito del fisiologico assestamento dei rifiuti, la quota di “fine conferimento” si sarebbe attestata non oltre la quota autorizzata di 128,5 metri.
L’AIA è stata successivamente rinnovata dalla Provincia di Brescia con atto dirigenziale n. 1420 del 3 marzo 2014 per ulteriori 5 anni, e poi ancora, fino al 3 marzo 2026, con atto dirigenziale n. 1394 del 19 giugno 2020.
Tenuto conto che il gestore aveva comunicato che, alla data del 31 dicembre 2019, la volumetria residua di smaltimento era pari a 8.000 mc e che tale volumetria avrebbe potuto essere smaltita in pochi giorni, in considerazione dell’ammontare del conferimento giornaliero autorizzato pari a 716 tonnellate, con il provvedimento di riesame e modifica dell’AIA n. 1394/2020, la Provincia ha disposto che il gestore comunicasse entro 60 giorni dalla comunicazione un termine per l’avvio delle operazioni di copertura definitiva della discarica (c.d. capping) e/o stabilisse le condizioni tecniche al verificarsi delle quali avrebbero potuto avere inizio le operazioni di chiusura sommitale.
Con la nota del 23 settembre 2020, la ditta IT ha replicato che il raggiungimento del profilo di discarica previsto nel progetto approvato in sede di VIA (128,5 metri s.l.m.), funzionale al corretto esercizio della fase successiva alla gestione, avrebbe reso imprescindibile il conferimento di un quantitativo non precisabile di rifiuti e, conseguentemente, ha stimato che le operazioni di capping dell’impianto non sarebbero potute iniziare prima di 5 anni dalla cessazione dei conferimenti, pari al tempo necessario alla massa di rifiuti abbancati in discarica per passare dalla quota massima “di gestione” autorizzata di 135,7 metri alla quota massima “di fine conferimento” di 128,5 metri, supportando le proprie deduzioni con due relazioni tecniche.
Nonostante la suddetta risposta, la Provincia ha emanato il provvedimento prot. n. 141643 del 29 settembre 2020, con il quale – dopo aver rilevato che la discarica è autorizzata per una volumetria massima di conferimento rifiuti pari a 944.000 mc. e che qualsiasi aumento delle quote di conferimento, seppur in fase gestionale, che comporti un aumento della volumetria dei rifiuti deve essere oggetto di richiesta di variante sostanziale di AIA e di relativa procedura di VIA - ha disposto, in sintesi, che entro i termini indicati nell’atto si terminasse l’attività di smaltimento dei rifiuti per la volumetria residuale autorizzata (al 31 dicembre 2019, pari a 8.000 mc), si comunicasse l’inizio dei lavori di chiusura definitiva della discarica agli enti competenti e ad AR (allegando un nuovo rilievo topografico, tenuto conto degli assestamenti intervenuti nel corso del 2020), e, infine, si concludessero i lavori definitivi di realizzazione della chiusura definitiva della discarica nel termine indicato nel provvedimento.
Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al competente T.a.r., con la proposizione di due motivi di ricorso.
Con il provvedimento prot. n. 143026 del 26 agosto 2021, la Provincia di Brescia ha inviato alla ditta la diffida di cui all’art. 29 decies, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006, con la quale si è intimato alla ditta di trasmettere il rilievo topografico eseguito in data 30 giugno 2021 e di comunicare, tempestivamente e comunque entro 15 giorni dal ricevimento della diffida, l’avvio delle operazioni di chiusura sommitale della discarica alla Provincia di Brescia, al Comune di Montichiari, all’ATS Brescia e all’ARPA – Dipartimento di Brescia.
Tale provvedimento è stato gravato con la notificazione e il deposito di motivi aggiunti, nei quali si sono dedotti sia profili di illegittimità autonomi rispetto al provvedimento precedentemente impugnato sia vizi derivati da quest’ultimo atto.
Con la sentenza n. 150/2022, il T.a.r. ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, e ha condannato la ditta IT al pagamento delle spese di lite.
Per quanto rileva in questa sede il T.a.r.:
a) ha respinto il secondo motivo, evidenziando che:
- la VIA e l’AIA hanno fissato il limite massimo di rifiuti conferibili, tenuto conto dei profili relativi all’“assestamento” rappresentati dall’interessata, in particolare, nel decreto dirigenziale n. 676 del 30 gennaio 2008, che ha sancito la compatibilità ambientale del progetto;
- la tesi di parte ricorrente condurrebbe all’inaccettabile conseguenza di consentire al gestore dell’impianto di continuare a conferire rifiuti, pur dopo il raggiungimento della volumetria massima autorizzata (mc 944.000), per quantitativi non prevedibili e per un tempo non definibile, fino al raggiungimento della quota massima di gestione di 135,7 metri, confidando, su basi meramente congetturali, che, a prescindere dai quantitativi conferiti fino a quel momento, i successivi assestamenti del corpo di rifiuti sarebbero comunque tali da ricondurre la volumetria degli stessi a quella autorizzata di 944.000 mc e alla quota massima di fine conferimento di 128,5 metri;
b) ha respinto il primo motivo dei motivi aggiunti, in quanto la ricorrente, attraverso valutazioni tecniche afferenti alle operazioni di chiusura e sigillatura dell’impianto, avrebbe tentato di rimettere in discussione le prescrizioni limitative apposte agli atti autorizzativi in ordine alla quantità massima di rifiuti conferibili, mentre al raggiungimento di una delle soglie massime di conferimento previste nei titoli autorizzatori sorge automaticamente a carico del gestore l’obbligo di procedere alla chiusura dell’impianto;
Avverso la predetta sentenza la IT s.p.a. ha interposto appello per chiederne la riforma in quanto errata in diritto lamentando, per i profili rilevanti ai fini del presente giudizio, che:
- la sentenza di primo grado sarebbe errata per aver ritenuto che il volume dei rifiuti indicato nell’AIA costituisca il limite oltrepassato il quale l’attività di gestione della discarica dovrà cessare, con conseguente inizio delle attività di copertura. Secondo la ditta, invece, il limite volumetrico indicato nell’AIA dovrà corrispondere al volume dei rifiuti abbancati all’esito della gestione della discarica, ma per il suo raggiungimento si dovrà tenere conto del fisiologico “assestamento” dei rifiuti depositati nella discarica. Si cita in proposito un precedente di questo Consiglio di Stato.
- sarebbe errata anche nella parte in cui non ha accertato l’illegittimità, per difetto d’istruttoria, della decisione della Provincia di Brescia di obbligare la IT al compimento delle operazioni di sigillatura della discarica, che, al momento, non sarebbero invece tecnicamente eseguibili, in quanto comporterebbero alcuni rischi per l’ambiente e sarebbero incompatibili con la corretta gestione post operativa dell’impianto.
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 9747 del 2022 ha respinto il gravame rilevando, sempre limitatamente i passaggi motivazionali rilevanti ai fini del presente giudizio di revocazione, che:
- “ la statuizione provinciale, così come ritenuto dal T.a.r., sia sussumibile nell’ambito della fattispecie delineata dall’art. 12, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 [ secondo cui “La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata: a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione;” ] e costituisca semplicemente l’esplicitazione di quanto, in nuce, fosse già chiaramente evincibile dall’originario titolo autorizzatorio alla gestione della discarica e, ancor prima, dal giudizio di compatibilità ambientale ” (cfr. punto 9 della motivazione).
- “ La questione relativa all’assestamento dei rifiuti abbancati in discarica è stata presa in considerazione, successivamente alle osservazioni di parte, nel provvedimento impugnato, con la deduzione di un’adeguata motivazione, sulla quale pure si è svolta la dialettica processuale delle parti, ma senza che si sia potuto enucleare un errore di fatto o di tipo tecnico, tale da consentire al Collegio di scrutinare ammissibilmente l’esercizio della discrezionalità tecnica della Provincia ” (cfr. punto 9.1.1. e ss. della motivazione).
Con il presente ricorso la IT s.p.a. ha chiesto la revocazione della sentenza n. 9747 del 2022, ai sensi dell’art. 395 c.p.c. comma 4, assumendo che la sentenza sarebbe affetta da errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
Si è costituito in giudizio la Provincia di Brescia per resistere al ricorso eccependone la inammissibilità e comunque la infondatezza nel merito.
Alla udienza pubblica del 30 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memorie difensive conclusive e di replica con cui le parti hanno nuovamente illustrato e precisato le rispettive tesi difensive.
Il ricorso è inammissibile.
Relativamente alla fase rescindente, con un primo motivo IT s.p.a. ha dedotto “ Omessa e/o errata percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio con conseguente errore di fatto. Vizio revocatorio di cui all’art. 106 cpa ed all’art. 395 n. 4 cpc. ”.
Parte ricorrente deduce infatti (cfr. p. 10-12 del ricorso) che tale errore ricorrerebbe nel capo 8.4 della sentenza a pagina 9, laddove, nell’esame delle censure mosse dall’appellante alla sentenza del T.a.r. Brescia n. 150/2022 (punto 9), il Collegio non avrebbe tenuto conto che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale dell’impianto del 2008, aveva previsto un assestamento del corpo rifiuti in un valore pari a circa il 20% dell’intero spessore della massa di rifiuti depositati e aveva disposto il conseguente ricalcolo della volumetria. In tal senso incorrerebbe in errore il Giudice dell’appello che avrebbe posto a base della sua decisione un elemento di fatto del tutto contrario alla realtà fattuale risultante dalla Via. Il che giustificherebbe il ricorso.
In altri termini, la VIA avrebbe un contenuto dispositivo diverso da quello percepito dal Consiglio di Stato “ in considerazione dell’assestamento del corpo rifiuti (riscontrato nell’adiacente discarica Pulimetal in un valore pari a circa il 20% dell’intero spessore della massa dei rifiuti depositati), è individuata la quota di 135,7 m s.l.m. quale quota massima del profilo del cumulo, da non superare nella fase gestionale del conferimento ” e rimanda ad una realtà effettuale del tutto contraria a quella assunta apoditticamente dal Giudice del gravame, che ne ha travisato il contenuto.
Al fine della dimostrazione dell’ error facti , sarebbe emblematica la circostanza per cui nella sentenza revocanda, il passaggio che trascrive il contenuto della VIA risulterebbe sostituito da puntini di sospensione proprio con riferimento al punto relativo all’assestamento del corpo rifiuti in un valore pari a circa il 20% dell’intero spessore della massa dei rifiuti depositati e del conseguente ricalcolo delle volumetrie con adeguamento della polizza fideiussoria per la gestione operativa.
Tanto premesso in fatto e prima di passare all’esame del motivo dedotto, giova premettere che per costante giurisprudenza:
- l'errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., è identificabile con l'errore di percezione sull'esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell'omessa pronuncia su una censura o su un'eccezione (per lo meno a far tempo da Cons. Stato, Ad. plen., 22 gennaio 1997, n. 3, ribadita da Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; successivamente cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099; sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5347; sez. IV 28 ottobre 2013, n. 5187; 6 agosto 2013, n. 4156; sez. III 29 ottobre 2012, n. 5510; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587);
- non può giustificare la revocazione, inoltre, una contestazione sull'attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall'erronea percezione del contenuto dell'atto processuale, in cui si sostanzia l'errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852; sez. V 12 maggio 2015, n. 2346; sez. III 18 settembre 2012, n. 4934); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono "fatti" ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l'attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. 22 marzo 2005, n. 6198);
- l’errore di fatto revocatorio è configurabile solo nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, “ma non coinvolge la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento” (Cons. Stato, Sez. V, n. 2165 del 30 marzo 2020; n. 1331 del 20 febbraio 2020; n. 8729 del 23 dicembre 2019; n. 8245 del 2 dicembre 2019; Sez. III, n. 3201 del 20 maggio 2020; n. 1978 del 20 marzo 2020; n. 885 del 4 febbraio 2020; n. 7938 del 21 novembre 2019; n. 7936 del 21 novembre 2019; n. 7486 del 2 novembre 2019; n. 7168 del 22 ottobre 2019; n. 6935 del 11 ottobre 2019). L’errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all’attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo (quanto a loro esistenza e a loro significato letterale), per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice (Cons. Stato, V, 7 aprile 2017, n. 1640);
- l'errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l'attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; da ultimo, in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, n. 3022 del 21 aprile 2022).
- non può giustificare la revocazione, altresì, una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come, ad es., di un allegato a una relazione istruttoria) o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando, non contemplati dall'art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione (Cons. Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3);
- affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è inoltre necessario che l'errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l'errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826); la falsa percezione della realtà processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099);
Così precisate le coordinate ermeneutiche essenziali dell’istituto della revocazione, può ora passarsi all’esame del motivo dedotto dalla ricorrente, che, con una valutazione di sintesi, va dichiarato inammissibile poiché, per le ragioni che saranno analiticamente esposte, non evidenzia alcuna errata percezione della realtà, cade su punto espressamente controversi della causa e soprattutto coinvolge l'attività valutativa svolta dal giudice.
In particolare nel caso di specie si è al cospetto non di un travisamento di fatti rilevanti bensì di una non consentita contestazione della interpretazione del tenore della VIA e dell’AIA prospettata dal Giudice di appello, in linea peraltro con la tesi interpretativa accolta dal T.a.r. con ampia e puntuale motivazione.
In particolare il fatto che il passaggio della VIA che la ricorrente reputa decisivo per sostenere la propria tesi non sia stato riportato in motivazione per esteso ma risulti sostituito da punteggiatura di sospensione “….” non implica che il Collegio lo abbia travisato o ignorato tout court ma solo che, per sintesi espositiva, abbia ritenuto superfluo riportarlo, dopo che nei richiami precedenti era stata ben chiarita e riportata la possibilità di una diversa quota altimetrica per la fase gestionale del conferimento sino a 135.7 s.l.m. rispetto alla quota massima di 128,5 s.l.m. (cfr. punto 9.4. “ in considerazione dei disposti di cui all’Allegato I, punto 2.4.3., del d.lgs. n. 36/03, ed in considerazione dell’assestamento del corpo rifiuti (riscontrato nell’adiacente discarica […]) è individuata la quota di 135,7 m. s.l.m. quale quota massima del profilo del cumulo, da non superare nella fase gestionale del conferimento ; (…)” presupposto cui la ricorrente ricollega la possibilità di un maggiore conferimento di rifiuti.
In realtà sul punto la Sezione si è limitata a condividere in toto la decisione della Provincia e la statuizione del T.a.r. richiamate espressamente al punto 9 della motivazione, che affrontano nel dettaglio i temi posti dalla ricorrente ed il rapporto tra quota altimetrica derogatoria e possibilità ex se di conferimento di un quantitativo di rifiuti maggiore rispetto a quello espressamente autorizzato nella VIA e nell’AIA.
Al punto 9 si legge in particolare “ Il Collegio ritiene che la statuizione provinciale, così come ritenuto dal T.a.r., sia sussumibile nell’ambito della fattispecie delineata dall’art. 12, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 e costituisca semplicemente l’esplicitazione di quanto, in nuce, fosse già chiaramente evincibile dall’originario titolo autorizzatorio alla gestione della discarica e, ancor prima, dal giudizio di compatibilità ambientale ”.
La questione circa l’interpretazione del titolo autorizzatorio era stata ampiamente discussa in primo grado ed il T.a.r. sul punto, all’esito di una approfondita disamina che prende espressamente in considerazione tutti i parametri riportati nella VIA e nell’AIA (volumi, quota ordinaria, quota massima nella fase della gestione operativa, assestamento dei rifiuti abbancati) ha concluso nel senso di non poter accogliere la tesi della ricorrente in quanto: “ 2.4. In tale contesto, la ricorrente sostiene – muovendo dalla distinzione terminologica tra volumetria dell’invaso e volumetria dei rifiuti in ingresso - che, tenuto conto del fisiologico assestamento del corpo rifiuti nel corso del tempo, essa sarebbe legittimata a conferire rifiuti anche in quantità eccedente i 944.000 mc autorizzati e in una misura non quantificabile all’attualità, fino al raggiungimento della quota massima di fine gestione di 135,7 metri; e ciò in quanto, successivamente al raggiungimento di tale quota, entro un periodo di tempo non preventivabile ma indicativamente ricompreso tra i cinque e i quindici anni, il volume del corpo rifiuti conferito si ridurrebbe per effetto dei progressivi assestamenti fino a raggiungere la quota massima autorizzata di 128.5 metri e la volumetria massima autorizzata di 944.000 mc.
2.5. L’argomento, osserva il Collegio, è privo di fondamento.
La valutazione di compatibilità ambientale che sta alla base dell’intero procedimento di autorizzazione di una discarica di rifiuti definisce i limiti e i parametri tecnici nel rispetto dei quali l’impianto viene ritenuto idoneo a non arrecare danno all’ambiente circostante; tra questi, assumono un rilievo prioritario quelli afferenti alla quantità massima di rifiuti conferibili nella discarica e all’altezza massima raggiungibile dal corpo rifiuti in vista della successiva rinaturalizzazione del sito alla chiusura dell’impianto.
Tali parametri sono fissati in termini numerici, dal momento che deve trattarsi di soglie certe, non opinabili né rimesse a future quantificazioni; e ciò sia al fine di consentire i periodici controlli sulla corretta gestione dell’impianto da parte degli enti competenti, sia al fine di stabilire quando l’impianto abbia raggiunto la quantità massima di conferimenti ritenuti compatibili con l’ambiente e con lo specifico contesto territoriale in cui l’impianto è inserito.
2.6. Questo è il motivo per cui la regione, nell’ammettere nel decreto di VIA che la quota massima di gestione potesse essere fissata in una misura superiore (135,7 metri) a quella di fine gestione (128,5 metri) in considerazione dei prevedibili assestamenti del corpo rifiuti, aveva nel contempo previsto che nell’Autorizzazione Integrata Ambientale potesse essere ricalcolata (in aumento) la corrispondente volumetria di rifiuti conferibili, sulla base evidentemente di dati progettuali che l’interessata avrebbe dovuto presentare per consentire la quantificazione della volumetria massima di rifiuti in ingresso, in grado di assicurare, per effetto dei successivi assestamenti, il non superamento della quota massima di fine conferimento di 128,5 metri.
2.7. Senonchè tale progetto integrativo non è mai stato presentato, sicchè l’AIA è rimasta ancorata a due soglie di ammissibilità dei conferimenti: quella volumetrica massima di 944.000 mc e quella di altezza massima di 128,5 metri, calcolati alla data di chiusura dell’impianto (e aumentabile a 135,7 metri in fase di gestione).
Si tratta di soglie entrambe vincolanti e tali da imporre, al raggiungimento anche di una sola di esse, l’obbligo di cessazione dei conferimenti e di chiusura dell’impianto.
La tesi di parte ricorrente, invece, condurrebbe alla inaccettabile conseguenza di consentire al gestore dell’impianto di continuare a conferire rifiuti anche dopo il raggiungimento della volumetria massima autorizzata per quantitativi non prevedibili e per un tempo non definibile, fino al raggiungimento della quota massima di fine conferimento di 135,7 metri, tra l’altro confidando, su basi meramente congetturali, che, a prescindere dai quantitativi conferiti fino a quel momento, i successivi assestamenti del corpo di rifiuti sarebbero tali da ricondurre la volumetria degli stessi a quella autorizzata di 944.000 mc e alla quota massima di fine conferimento di 128,5 metri; il tutto, però, fondato su mere supposizioni, sfornite di ogni riscontro verificabile e valutabile a priori, e come tali incompatibili con le esigenze di tutela dell’ambiente che devono poter essere valutate ab origine, e non lasciate all’imponderabile evolversi degli eventi. Tanto più in un contesto già pesantemente compromesso dal punto di vista ambientale come quello del territorio di Montichiari.
2.8. Tra l’altro, come ragionevolmente evidenziato dalla difesa provinciale, alla data di adozione del provvedimento impugnato gli assestamenti prevedibili del corpo rifiuti erano già oltremodo contenuti, tenuto conto che l’assestamento dei rifiuti conferiti a quella data era certamente già iniziato, dal momento che tutti i rifiuti conferiti vengono di volta in volta compressi e “sistemati“ nel bacino dell’impianto, secondo buona tecnica, senza creare avvallamenti o crolli. La censura va quindi disattesa. ”.
Il giudice di appello, a sua volta, nel richiamare le motivazioni del T.a.r. e nel farle proprie, recepisce un articolato ragionamento che tiene in debito conto tutti i parametri richiamati nella VIA anche se poi, per ragioni di sintesi, il richiamo in motivazione al contenuto dispositivo della VIA possa apparire incompleto.
Ciò è confermato anche dalle premesse in fatto della sentenza in contestazione (cfr. punti 2.1.1. e 2.1.2. “ 2.1.1. L’impianto è stato autorizzato a contenere una volumetria massima di 944.000 mc per un tempo di coltivazione pari a 5 anni e con un limite di quota “di fine conferimento” rifiuti pari a 128,5 metri sopra il livello del mare (“s.l.m”). 2.1.2. La Regione ha previsto la possibilità di raggiungere una quota massima “in fase gestionale” di 135,7 metri s.l.m., in modo tale che, a seguito del fisiologico assestamento dei rifiuti, la quota di “fine conferimento” si sarebbe attestata non oltre la quota autorizzata di 128,5 metri ”) nonché dal passaggio dove la Sezione dà espressamente conto delle motivazioni addotte dal giudice di primo grado e dei presupposti di fatto da cui muove, rammentando che il T.a.r. “ c) ha respinto il secondo motivo, evidenziando che:
c.1) la VIA e l’AIA hanno fissato il limite massimo di rifiuti conferibili, tenuto conto dei profili relativi all’“assestamento” rappresentati dall’interessata, in particolare, nel decreto dirigenziale n. 676 del 30 gennaio 2008, che ha sancito la compatibilità ambientale del progetto;
c.2) la tesi di parte ricorrente condurrebbe all’inaccettabile conseguenza di consentire al gestore dell’impianto di continuare a conferire rifiuti, pur dopo il raggiungimento della volumetria massima autorizzata (mc 944.000), per quantitativi non prevedibili e per un tempo non definibile, fino al raggiungimento della quota massima di gestione di 135,7 metri, confidando, su basi meramente congetturali, che, a prescindere dai quantitativi conferiti fino a quel momento, i successivi assestamenti del corpo di rifiuti sarebbero comunque tali da ricondurre la volumetria degli stessi a quella autorizzata di 944.000 mc e alla quota massima di fine conferimento di 128,5 metri; ”.
Si tratta di argomenti giuridici che chiaramente prendono le mosse, in modo inequivoco, dai presupposti di fatto che la ricorrente assume – infondatamente - essere stati travisati ed erroneamente considerati e soprattutto in linea con la realtà effettuale risultante dalla VIA n. 676 del 30 gennaio 2008, nella quale si legge “ in nessun caso la quota massima del corpo rifiuti a fine conferimento dovrà superare i 128,5 m slm; in considerazione dei disposti di cui all’Allegato I, punto 2.4.3 del d.lgs. 36/03, ed in considerazione dell’assestamento del corpo rifiuti (riscontrato nell’adiacente discarica Pulimetal in un valore pari a circa il 20% dell’intero spessore della massa dei rifiuti depositati), è individuata la quota di 135,7 m s.l.m. quale quota massima del profilo del cumulo, da non superare nella fase gestionale del conferimento; dovrà essere conseguentemente ricalcolata la corrispondente volumetria dei rifiuti conferiti, cui dovrà fare riferimento la garanzia finanziaria per la fase di gestione operativa della discarica; considerato il programma di gestione per la discarica in progetto, dal quale si desume che le quote sommitali saranno raggiunte esclusivamente con la coltivazione del terzo lotto, una volta raggiunte le suddette quote di massimo conferimento dei rifiuti si dovrà procedere al capping definitivo ”
Poiché la Sezione ha, in definitiva, condiviso le motivazioni del T.a.r. dove la situazione di fatto è descritta con dovizia di dettagli, la contestazione della ricorrente si risolve nella non consentita censura di un preteso errore di diritto, relativo alla interpretazione della medesima situazione fattuale rappresentata dal titolo autorizzatorio – ben noto nel suo tenore dispositivo - avente portata decisiva nella decisione della controversia, alla luce del menzionato art. 12, del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, a mente del quale: “ La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata: a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione ”
Del resto non è contestato che nessun provvedimento autorizzativo ha mai disposto il preteso ricalcolo della volumetria e autorizzato il conseguente conferimento di mc. aggiuntivi né disposto il ricalcolo delle garanzie finanziarie depositate, ragion per cui la modalità sintetica con cui la sentenza revocanda ha richiamato le previsioni della Via è anche irrilevante in quanto la stessa non poteva automaticamente autorizzare l’aumento di volumetria richiesto dalla IT s.p.a, in assenza di un conforme provvedimento autorizzativo.
Alla luce delle motivazioni che precedono il ricorso deve, in definitiva, essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 26 c.p.a. e 91 c.p.c. le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e condanna la società IT s.p.a. alla rifusione in favore della Provincia di Brescia delle spese di lite che si liquidano in euro 8.000,00 oltre IVA CAP e spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
UI ON, Presidente
LU RR, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU RR | UI ON |
IL SEGRETARIO