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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 16/01/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 218/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2927/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pagani - Piazza D'Arezzo 84016 Pagani SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 20623 - 2025 IMU 2014
- INTIMAZIONE n. 20623 - 2025 IMU 2017
- INTIMAZIONE n. 20623 - 2025 IMU 2018 contro
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 2022206455000140707 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6307/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso, notificato con posta elettronica certificata del 06/05/2025 alla società GE.SE.T S.p.A. ed al
Comune di Pagani, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 05/06/2025, la società Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 20623, notificata il 07/03/2025, riferita al mancato pagamento dell'IMU già liquidata e richiesta con i seguenti Atti:
- Ingiunzione n. 2022 0645500014707 notificata il 20/09/2022, riferita al sottostante Avviso di Accertamento
n. 446/2014 notificato il 04/11/2019 per omesso versamento IMU anno 2014 di € 9.763,69;
- Avviso di Accertamento Esecutivo n. 2729/2022 notificato il 27/07/2022 per omesso versamento IMU anno
2017 di € 18.417,75;
- Avviso di Accertamento Esecutivo n. 17829/2023 notificato il 31/07/2023 per omesso versamento IMU anno 2018 di € 18.624,30;
per il complessivo importo di € 50.749,62 comprensivi di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese di notifica.
La ricorrente, ritenendolo illegittimo, ha impugnato il predetto atto impositivo per i seguenti motivi:
- Difetto di motivazione, non essendo stati riportati gli immobili oggetto di accertamento, anche considerato che quelli costruiti e destinati alla vendita sono esenti dall'imposta;
- Mancata notifica degli atti presupposti, non essendo mai stati notificati gli Avvisi di Accertamento ivi richiamati;
- Intervenuta Decadenza e/o Prescrizione, essendo spirato qualsiasi termine previsto dalla legge;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito. La società GE.SE.T S.p.A., affidataria del servizio di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali del
Comune di Pagani, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 30/07/2025, ha fatto preliminarmente rilevare l'inammissibilità del ricorso, attesa la regolare notifica da parte del Comune di Pagani, dei prodromici Avvisi di Accertamento richiamati nell'atto impugnato.
Quanto alla eccepita prescrizione ha poi precisato che, in riferimento all'IMU relativa all'anno d'imposta
2014, il 21/07/2022 era stata notificata l'Ingiunzione di Pagamento prodotta agli atti che ha interrotto il termine quinquennale di prescrizione.
Quanto alle ulteriori annualità, invece, nessun termine prescrizionale risulta essere spirato, attesa la notifica entro il quinquennio dell'impugnata Intimazione di Pagamento.
Versando in atti la relativa documentazione ha chiesto volersi dichiarare l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La società Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, con proprie Memorie Illustrative depositate il 04/12/2025, preso atto della documentazione versata in atti da controparte ne ha contestata l'illegittimità ritenendo:
a) irregolare la notifica dell'accertamento del 2014 in quanto la stessa è priva della prova dell'invio e del ricevimento della raccomandata informativa (C.A.D.) del tentativo di inoltro al legale rappresentante del 2019;
b) illegittima e priva di qualsivoglia efficacia giuridica anche la notifica, successiva all'accertamento per l'anno 2014, dell'ingiunzione del 2022 asseritamente avvenuta, presso la residenza del Sig. Nominativo_1, emergendo, dalla visura camerale depositata, che quest'ultimo non era, all'epoca dell'asserito inoltro, il legale rappresentante della Ricorrente_1 S.r.l. in Liquidazione, essendo stata tale carica ricoperta dal Sig. Nominativo_2; in ogni caso non è stata prodotta la prova del ricevimento della raccomandata informativa dell'accertamento inoltrato dal messo a mani del familiare convivente indicato in relata;
c) Illegittime e prive di efficacia giuridica le notifiche degli accertamenti degli anni 2018 e 2019 asseritamente avvenute, tramite Messo, presso la residenza del Sig. Nominativo_1, non essendo stato quest'ultimo, il legale rappresentante della Ricorrente_1 S.r.l. – in Liquidazione, essendo tale carica ricoperta dal Sig. Nominativo_2.
insistendo nelle istanze e nelle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo.
Il Comune di Pagani non si è costituito nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In riferimento alla prima eccezione, priva di pregio, osserva il Collegio che la motivazione di un'Intimazione di Pagamento ex art. 53 D.Lgs. 446/97 (relativo agli enti locali) deve indicare chiaramente il soggetto creditore,
l'importo dovuto, la causale precisa del debito (es. tributi locali, multe, canoni), il fondamento normativo della pretesa, e l'avviso che in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, seguiranno azioni esecutive, specificando la base imponibile e l'atto presupposto.
Considerata l'indicazione, nell'atto impugnato, di tutti gli elementi sopra elencati, se ne deve dedurre la sua sufficiente motivazione, dovendo invece essere riportate le informazioni evidenziate dalla ricorrente (immobili tassati, superficie, tariffa applicata) sui sottostanti Avvisi di Accertamento.
Con ulteriore motivo la ricorrente ha impugnato l'Intimazione di Pagamento lamentandone il vizio derivante dall'omessa notifica degli atti presupposti. La società GE.SE. T. S.p.A, regolarmente costituita in giudizio, al fine di legittimare l'atto impugnato, ha prodotto la documentazione, contestata dalla ricorrente, comprovante la regolare notifica degli Avvisi di
Accertamento richiamati nell'atto oggetto dl giudizio che, non essendo stati tempestivamente impugnati, hanno cristallizzato la pretesa creditoria.
Con le Memorie illustrative successivamente depositate la ricorrente ha impugnato la documentazione prodotta, formulando specifiche eccezioni che il collegio ha attentamente preso in esame formulando le conclusioni che seguono:
a) quanto alla presunta irregolare notifica dell'Avviso di Accertamento relativo all'anno 2014, per non essere stata spedita la raccomandata informativa (C.A.D.) a seguito della temporanea assenza del destinatario, osserva il Collegio che, per quanto ribadito dalla Corte di cassazione con propria Ordinanza n. 26371 depositata il 30/09/2025, “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto)”.
Si tratta, ha spiegato la Corte, di un procedimento semplificato (Legge 890/1982), posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, in cui trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.
Sul punto, ha proseguito, la Corte costituzionale (n. 175 del 2018) ha infatti ritenuto legittimo l'art. 26, co. 1,
Dpr 602 del 1973, in quanto “il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile” (Cass. n. 6702/2025).
Non avendo dimostrato, la ricorrente, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile, l'eccezione formulata nelle proprie Memorie Illustrative non può essere accolta, con conseguente declaratoria di regolarità della notifica.
b) quanto alla presunta illegittimità ed inefficacia giuridica sia della notifica dell'Ingiunzione di Pagamento in data 20/09/2022, sia degli Avvisi di Accertamento relativi ai periodi d'imposta 2017 e 2018, rispettivamente alle date del 27/07/2022 e 31/07/2023, per non essere stato il Sig. Nominativo_1, all'epoca delle notifiche, il legale rappresentante della società Ricorrente_1 S.r.l. in Liquidazione, ritiene il Collegio che l'eccezione di parte ricorrente sia fondata e debba essere accolta, con conseguente accoglimento del ricorso ed annullamento degli atti impugnati.
Preso atto della visura camerale prodotta dalla ricorrente, è evidente che il sig. Nominativo_1, al quale gli atti accertativi sono stati notificati nella sua qualità di Liquidatore, alla data delle notifiche non rivestiva più la predetta carica.
Precisamente, il sig. Nominativo_1 ha rivestito la carica di liquidatore dal 07/08/2014 al 19/06/2020, sostituita, alla detta data, dal sig. Nominativo_2, a sua volta rimasto in carica sino al 17/06/2024, data alla quale è stato sostituito dal sig. Nominativo_3.
In linea generale la disciplina delle notificazioni alle persone giuridiche è contenuta nell'art. 145 c.p.c., secondo cui “La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.
La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. […]
Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143”.
L'articolo in questione prevede due modalità alternative di notifica:
- presso la sede legale (o effettiva ex art. 46 c.c., esclusi uffici secondari o periferici);
- alla persona fisica del legale rappresentante, qualora l'atto da notificare ne indichi la qualità e ne specifichi residenza, domicilio e dimora abituale.
Nella prassi, fermo restando che le due modalità sono equipollenti tra loro, quella maggiormente utilizzata
è la notifica presso la sede legale risultante dai pubblici registri;
si ricorre, di norma, alla notificazione nei confronti della persona fisica che rappresenta l'ente (in luogo che deve essere differente rispetto alla sede della società) solo laddove la notifica effettuata presso la sede societaria non sia stata fruttuosa, essendo possibile utilizzare (ai sensi dell'art. 145, comma 4, c.p.c.) solo nei confronti della persona fisica/legale rappresentante le modalità di notifica nei confronti degli assenti (art. 140 c.p.c.) o degli irreperibili (art. 143
c.p.c.), inapplicabili invece alle persone giuridiche.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
ACCOGLIE
il ricorso e condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 2.800,00 oltre oneri accessori, se dovuti, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Salerno, 19/12/2025
Il RE Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Antonio D'Alessio
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2927/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pagani - Piazza D'Arezzo 84016 Pagani SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 20623 - 2025 IMU 2014
- INTIMAZIONE n. 20623 - 2025 IMU 2017
- INTIMAZIONE n. 20623 - 2025 IMU 2018 contro
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 2022206455000140707 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6307/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso, notificato con posta elettronica certificata del 06/05/2025 alla società GE.SE.T S.p.A. ed al
Comune di Pagani, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 05/06/2025, la società Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 20623, notificata il 07/03/2025, riferita al mancato pagamento dell'IMU già liquidata e richiesta con i seguenti Atti:
- Ingiunzione n. 2022 0645500014707 notificata il 20/09/2022, riferita al sottostante Avviso di Accertamento
n. 446/2014 notificato il 04/11/2019 per omesso versamento IMU anno 2014 di € 9.763,69;
- Avviso di Accertamento Esecutivo n. 2729/2022 notificato il 27/07/2022 per omesso versamento IMU anno
2017 di € 18.417,75;
- Avviso di Accertamento Esecutivo n. 17829/2023 notificato il 31/07/2023 per omesso versamento IMU anno 2018 di € 18.624,30;
per il complessivo importo di € 50.749,62 comprensivi di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese di notifica.
La ricorrente, ritenendolo illegittimo, ha impugnato il predetto atto impositivo per i seguenti motivi:
- Difetto di motivazione, non essendo stati riportati gli immobili oggetto di accertamento, anche considerato che quelli costruiti e destinati alla vendita sono esenti dall'imposta;
- Mancata notifica degli atti presupposti, non essendo mai stati notificati gli Avvisi di Accertamento ivi richiamati;
- Intervenuta Decadenza e/o Prescrizione, essendo spirato qualsiasi termine previsto dalla legge;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito. La società GE.SE.T S.p.A., affidataria del servizio di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali del
Comune di Pagani, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 30/07/2025, ha fatto preliminarmente rilevare l'inammissibilità del ricorso, attesa la regolare notifica da parte del Comune di Pagani, dei prodromici Avvisi di Accertamento richiamati nell'atto impugnato.
Quanto alla eccepita prescrizione ha poi precisato che, in riferimento all'IMU relativa all'anno d'imposta
2014, il 21/07/2022 era stata notificata l'Ingiunzione di Pagamento prodotta agli atti che ha interrotto il termine quinquennale di prescrizione.
Quanto alle ulteriori annualità, invece, nessun termine prescrizionale risulta essere spirato, attesa la notifica entro il quinquennio dell'impugnata Intimazione di Pagamento.
Versando in atti la relativa documentazione ha chiesto volersi dichiarare l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La società Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, con proprie Memorie Illustrative depositate il 04/12/2025, preso atto della documentazione versata in atti da controparte ne ha contestata l'illegittimità ritenendo:
a) irregolare la notifica dell'accertamento del 2014 in quanto la stessa è priva della prova dell'invio e del ricevimento della raccomandata informativa (C.A.D.) del tentativo di inoltro al legale rappresentante del 2019;
b) illegittima e priva di qualsivoglia efficacia giuridica anche la notifica, successiva all'accertamento per l'anno 2014, dell'ingiunzione del 2022 asseritamente avvenuta, presso la residenza del Sig. Nominativo_1, emergendo, dalla visura camerale depositata, che quest'ultimo non era, all'epoca dell'asserito inoltro, il legale rappresentante della Ricorrente_1 S.r.l. in Liquidazione, essendo stata tale carica ricoperta dal Sig. Nominativo_2; in ogni caso non è stata prodotta la prova del ricevimento della raccomandata informativa dell'accertamento inoltrato dal messo a mani del familiare convivente indicato in relata;
c) Illegittime e prive di efficacia giuridica le notifiche degli accertamenti degli anni 2018 e 2019 asseritamente avvenute, tramite Messo, presso la residenza del Sig. Nominativo_1, non essendo stato quest'ultimo, il legale rappresentante della Ricorrente_1 S.r.l. – in Liquidazione, essendo tale carica ricoperta dal Sig. Nominativo_2.
insistendo nelle istanze e nelle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo.
Il Comune di Pagani non si è costituito nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In riferimento alla prima eccezione, priva di pregio, osserva il Collegio che la motivazione di un'Intimazione di Pagamento ex art. 53 D.Lgs. 446/97 (relativo agli enti locali) deve indicare chiaramente il soggetto creditore,
l'importo dovuto, la causale precisa del debito (es. tributi locali, multe, canoni), il fondamento normativo della pretesa, e l'avviso che in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, seguiranno azioni esecutive, specificando la base imponibile e l'atto presupposto.
Considerata l'indicazione, nell'atto impugnato, di tutti gli elementi sopra elencati, se ne deve dedurre la sua sufficiente motivazione, dovendo invece essere riportate le informazioni evidenziate dalla ricorrente (immobili tassati, superficie, tariffa applicata) sui sottostanti Avvisi di Accertamento.
Con ulteriore motivo la ricorrente ha impugnato l'Intimazione di Pagamento lamentandone il vizio derivante dall'omessa notifica degli atti presupposti. La società GE.SE. T. S.p.A, regolarmente costituita in giudizio, al fine di legittimare l'atto impugnato, ha prodotto la documentazione, contestata dalla ricorrente, comprovante la regolare notifica degli Avvisi di
Accertamento richiamati nell'atto oggetto dl giudizio che, non essendo stati tempestivamente impugnati, hanno cristallizzato la pretesa creditoria.
Con le Memorie illustrative successivamente depositate la ricorrente ha impugnato la documentazione prodotta, formulando specifiche eccezioni che il collegio ha attentamente preso in esame formulando le conclusioni che seguono:
a) quanto alla presunta irregolare notifica dell'Avviso di Accertamento relativo all'anno 2014, per non essere stata spedita la raccomandata informativa (C.A.D.) a seguito della temporanea assenza del destinatario, osserva il Collegio che, per quanto ribadito dalla Corte di cassazione con propria Ordinanza n. 26371 depositata il 30/09/2025, “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto)”.
Si tratta, ha spiegato la Corte, di un procedimento semplificato (Legge 890/1982), posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, in cui trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.
Sul punto, ha proseguito, la Corte costituzionale (n. 175 del 2018) ha infatti ritenuto legittimo l'art. 26, co. 1,
Dpr 602 del 1973, in quanto “il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile” (Cass. n. 6702/2025).
Non avendo dimostrato, la ricorrente, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile, l'eccezione formulata nelle proprie Memorie Illustrative non può essere accolta, con conseguente declaratoria di regolarità della notifica.
b) quanto alla presunta illegittimità ed inefficacia giuridica sia della notifica dell'Ingiunzione di Pagamento in data 20/09/2022, sia degli Avvisi di Accertamento relativi ai periodi d'imposta 2017 e 2018, rispettivamente alle date del 27/07/2022 e 31/07/2023, per non essere stato il Sig. Nominativo_1, all'epoca delle notifiche, il legale rappresentante della società Ricorrente_1 S.r.l. in Liquidazione, ritiene il Collegio che l'eccezione di parte ricorrente sia fondata e debba essere accolta, con conseguente accoglimento del ricorso ed annullamento degli atti impugnati.
Preso atto della visura camerale prodotta dalla ricorrente, è evidente che il sig. Nominativo_1, al quale gli atti accertativi sono stati notificati nella sua qualità di Liquidatore, alla data delle notifiche non rivestiva più la predetta carica.
Precisamente, il sig. Nominativo_1 ha rivestito la carica di liquidatore dal 07/08/2014 al 19/06/2020, sostituita, alla detta data, dal sig. Nominativo_2, a sua volta rimasto in carica sino al 17/06/2024, data alla quale è stato sostituito dal sig. Nominativo_3.
In linea generale la disciplina delle notificazioni alle persone giuridiche è contenuta nell'art. 145 c.p.c., secondo cui “La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.
La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. […]
Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143”.
L'articolo in questione prevede due modalità alternative di notifica:
- presso la sede legale (o effettiva ex art. 46 c.c., esclusi uffici secondari o periferici);
- alla persona fisica del legale rappresentante, qualora l'atto da notificare ne indichi la qualità e ne specifichi residenza, domicilio e dimora abituale.
Nella prassi, fermo restando che le due modalità sono equipollenti tra loro, quella maggiormente utilizzata
è la notifica presso la sede legale risultante dai pubblici registri;
si ricorre, di norma, alla notificazione nei confronti della persona fisica che rappresenta l'ente (in luogo che deve essere differente rispetto alla sede della società) solo laddove la notifica effettuata presso la sede societaria non sia stata fruttuosa, essendo possibile utilizzare (ai sensi dell'art. 145, comma 4, c.p.c.) solo nei confronti della persona fisica/legale rappresentante le modalità di notifica nei confronti degli assenti (art. 140 c.p.c.) o degli irreperibili (art. 143
c.p.c.), inapplicabili invece alle persone giuridiche.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
ACCOGLIE
il ricorso e condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 2.800,00 oltre oneri accessori, se dovuti, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Salerno, 19/12/2025
Il RE Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Antonio D'Alessio
(firma digitale) (firma digitale)