Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 16/01/2026, n. 218
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento

    La motivazione dell'intimazione di pagamento è sufficiente se indica il soggetto creditore, l'importo dovuto, la causale, il fondamento normativo e l'avviso di azioni esecutive. Le informazioni sugli immobili tassati, superficie e tariffa devono essere riportate negli atti presupposti.

  • Accolto
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ritiene fondata l'eccezione di parte ricorrente riguardo alla notifica degli atti accertativi per gli anni 2017 e 2018, poiché effettuata a persona che non rivestiva più la carica di legale rappresentante della società. Per l'anno 2014, la notifica è considerata regolare secondo la giurisprudenza della Cassazione.

  • Rigettato
    Decadenza e/o prescrizione

    La prescrizione per l'anno 2014 è stata interrotta dall'ingiunzione di pagamento notificata nel 2022. Per le annualità successive, nessun termine prescrizionale risulta spirato prima della notifica dell'intimazione di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 16/01/2026, n. 218
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 218
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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