Art. 2.
Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1963-64 le seguenti assegnazioni:
lire 20.000.000, quale concorso straordinario per l'ammodernamento dell'organizzazione bibliografica nazionale di diffusione della letteratura (biblioteche popolari), per l'attrezzatura dei posti di prestito e per l'acquisto di bibliobus:
lire 69.000.000, di cui ai capitoli numeri 305,307, 319 e 320 quale spesa per i servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dello articolo 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27 ;
lire 50.000.000, quale spesa straordinaria per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprieta', dello Stato o degli Enti di cui all' articolo 27 della legge, 26 ottobre 1940, n. 1543 , a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili;
lire 1.500.000, per il recupero, il trasporto dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento in sede di opere d'arte e di materiale bibliografico e didattico nell'interesse dello Stato o di Enti e privati che svolgono Di Italia la loro funzione culturale.
Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1963-64 le seguenti assegnazioni:
lire 20.000.000, quale concorso straordinario per l'ammodernamento dell'organizzazione bibliografica nazionale di diffusione della letteratura (biblioteche popolari), per l'attrezzatura dei posti di prestito e per l'acquisto di bibliobus:
lire 69.000.000, di cui ai capitoli numeri 305,307, 319 e 320 quale spesa per i servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dello articolo 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27 ;
lire 50.000.000, quale spesa straordinaria per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprieta', dello Stato o degli Enti di cui all' articolo 27 della legge, 26 ottobre 1940, n. 1543 , a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili;
lire 1.500.000, per il recupero, il trasporto dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento in sede di opere d'arte e di materiale bibliografico e didattico nell'interesse dello Stato o di Enti e privati che svolgono Di Italia la loro funzione culturale.