Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 27/04/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
85/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Enrico Torri Presidente Fabio Gaetano Galeffi Consigliere Aurelio Laino Consigliere Roberto Rizzi Consigliere Stefania Petrucci Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. 61779 del registro di segreteria, proposto da
…Omissis… (c.f. …omissis…) nato a …omissis… il …omissis… ed ivi residente alla via …omissis…, rappresentato e difeso dall’avv. Touijar NI (c. f. [...], pec:
touijar.anissa@oravta.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato in Lecce, alla via F. A. Astore, n. 5, presso lo studio della stessa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo di primo grado contro
MINISTERO DELLA DIFESA Direzione Generale per la Previdenza Militare del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, 1°reparto, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito e
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito avverso
la sentenza n. 100/2024 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, depositata in data 12 luglio 2024;
VISTI l’atto d’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 16 aprile 2026, con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Simonetta Colonnello, il relatore cons. Stefania Petrucci e l’avv. Touijar NI per …Omissis…, parte NT.
Svolgimento del processo Con atto pervenuto in segreteria il 26 settembre 2024, …Omissis…
ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe nella parte in cui ha respinto il ricorso volto all'accertamento ed al riconoscimento del diritto al ricalcolo della pensione privilegiata.
Con unico ed articolato motivo di impugnazione, l’NT lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973 deducendo che, per l’invalido di prima categoria, sussisterebbe il diritto al calcolo della pensione privilegiata assumendo come base pensionabile l'ultimo stipendio tabellare lordo, al netto di IIS ed altre indennità accessorie, maggiorato del 18%.
In particolare, la parte NT ritiene evidente l'errore in cui sarebbe incorso, dapprima l'Inps e poi il Giudicante, nel determinare il trattamento di privilegio (rilevabile dal Mod. 5007 Inps) sulla base della retribuzione media dell'ultimo quinquennio, ovvero mediante l'applicazione del coefficiente di trasformazione al montante contributivo.
In conclusione, l’NT chiede di annullare parzialmente la sentenza impugnata, nella parte in cui respinge il ricorso finalizzato all'accertamento e riconoscimento del diritto al ricalcolo della pensione privilegiata, con decorrenza dal 23 giugno 2013, data in cui è stata conferita la predetta pensione, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All’udienza del 2 ottobre 2025, il Presidente disponeva il rinvio della trattazione del giudizio all’udienza del 16 aprile 2026 per difetto di notifica dell’atto di gravame e del decreto di fissazione udienza trasmessi, per il Ministero della Difesa, all’Avvocatura generale dello Stato e, per l’Inps, all’Avvocatura distrettuale dello Stato de L’Aquila.
Inoltre, con messaggio di posta elettronica certificata, la Segreteria di questa Sezione trasmetteva al difensore della parte NT la predetta ordinanza a verbale, con onere di depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni, la prova delle avvenute notifiche.
In data 17 marzo 2026, la parte NT provvedeva al deposito delle ricevute di consegna delle notifiche ritualmente effettuate, in data 16 ottobre 2025, mediante posta elettronica certificata, all’Avvocatura dello Stato, al difensore dell’Inps in primo grado ed al Ministero della Difesa.
All’udienza del 16 aprile 2026, la parte NT ha insistito per l’accoglimento delle proprie conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione Preliminarmente il Collegio, rilevata la ritualità delle avvenute notifiche, deve dichiarare la contumacia delle parti appellate Ministero della Difesa ed Inps.
Sempre in via preliminare, il Collegio deve rilevare che, con ordinanza a verbale assunta all’udienza del 2 ottobre 2025, rilevato che il contraddittorio processuale per la fase di appello non risultava correttamente instaurato per irregolarità della notificazione sia dell’atto di appello che del decreto di fissazione dell’odierna udienza alle controparti, il Presidente disponeva, ai sensi dell’art. 182, comma 3, c.g.c., il rinnovo delle notifiche espressamente specificando l’onere, a carico della parte NT, di depositare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza a verbale, la prova della suddetta notifica.
Aggiunge il Collegio che la parte NT, pur avendo tempestivamente assolto all’onere di provvedere alla rinotifica degli atti mediante posta elettronica certificata del 16 ottobre 2025, non ha, poi, provveduto al deposito delle relative ricevute, nel termine di 30 giorni decorrente dall’ordinanza a verbale.
In ogni caso, ad avviso del Collegio, risulta compiutamente raggiunto lo scopo della corretta instaurazione del contraddittorio.
Tanto rilevato, il Collegio è, quindi, chiamato a valutare l’ammissibilità dell’atto di appello, alla luce dei limiti posti dall’art.
170 c.g.c., secondo cui “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”. Nell’atto introduttivo del giudizio, la parte NT ha evidenziato una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l’atto di appello è ammissibile.
Nel merito, l’atto di gravame, volto ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico privilegiato assumendo, quale base pensionabile, l’ultima retribuzione tabellare lorda, risulta, ad avviso del Collegio, privo di elementi di fondatezza.
L’NT, titolare di pensione privilegiata di 1^ categoria e percettore di assegno di superinvalidità, lamenta, in particolare, l’asserita erronea determinazione del trattamento pensionistico privilegiato che avrebbe dovuto assumere, quale base pensionabile, l’ultima retribuzione tabellare lorda, ovvero quella percepita nel 2011, pari a euro 37.121,60, da maggiorare del 18%, ed a cui andrebbe aggiunta l'indennità integrativa speciale, con decorrenza dal 23 giugno 2013, ovvero dal conferimento del predetto trattamento privilegiato.
Osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 67, comma 2, del d.P.R. n.
1092/1973, la pensione privilegiata è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria.
L’art. 53 del predetto d.P.R. n. 1092/1973 detta i criteri di determinazione della base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità ritenuti pensionabili e con incremento del 18%.
Rammenta, tuttavia, il Collegio che diversa dalla base pensionabile è la “retribuzione pensionabile”, che, come emerge dalle note della determina di liquidazione dell’Inps (mod. S.M. 5007), è stata rideterminata mediante incremento di una quota del 7,50 per cento, riconoscendo i benefici previsti dall’art. 2 della legge 3 agosto 2004 n.
206 in favore delle vittime del terrorismo, risultando accertato che l’NT veniva coinvolto, durante una missione internazionale in Afghanistan, in un grave incidente.
Rileva, inoltre, il Collegio che l’odierno NT risulta assunto in servizio successivamente all’entrata in vigore della legge n. 8 agosto 1995 n. 335 che, per i nuovi assunti dal 1° gennaio 1996, prevede che la pensione debba essere calcolata interamente con il nuovo metodo “contributivo”.
E, infatti, la su richiamata determinazione Inps (mod. SM 5007),
agli atti del giudizio e recante il conferimento della pensione privilegiata diretta a decorrere dal 26 giugno 2013, richiama espressamente l’applicazione del sistema contributivo con indicazione, al quadro I, dei periodi di servizio prestati dal 1° gennaio 1996.
Reputa, quindi, il Collegio che il percorso argomentativo seguito dal Giudice territoriale risulti adeguatamente motivato ed immune da censure avendo chiarito che, pur sussistendo, per le pensioni militari, una normativa differente rispetto alle pensioni civili, i trattamenti pensionistici si calcolano allo stesso modo, ovvero con il sistema retributivo, o con il sistema misto, oppure, con il contributivo puro nel rispetto delle previsioni della citata legge n. 335/1995 che, peraltro, ai sensi dell’art. 2, reca disposizioni che costituiscono principi fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica.
Pertanto, in conclusione, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, rigetta l’atto di appello proposto da …Omissis…, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Nulla per le spese, stante la contumacia delle parti appellate.
Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n.
61779 del ruolo generale, previa dichiarazione di contumacia delle parti appellanti, rigetta l’atto di appello proposto da …Omissis…,
con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
f.to Stefania Petrucci
IL PRESIDENTE
f.to Enrico Torri Depositata in Segreteria il 27/04/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi