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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/04/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3446/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3446/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
SCUDIERI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LETIZIA PALMARINI, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 ha agito nei confronti della coniuge separata Parte_1
chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto con la stessa, CP_1
con affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori e collocamento paritario, Per_1
senza alcuna previsione di contributo al mantenimento, stante la richiesta di collocamento paritario, con attribuzione del 100% dell'Assegno unico e universale per i figli alla resistente, suddivisione del 50% delle spese straordinarie e proposta di un proprio piano per la regolamentazione del diritto di visita del figlio minore.
La resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
10.2.2025 nella quale aderiva alla domanda di divorzio, chiedeva in via riconvenzionale l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento di quest'ultimo presso la madre, che fosse posto in capo al l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento la somma mensile di € 500,00 e Pt_1 proponeva un proprio piano per la regolamentazione del diritto di visita. All'udienza del 13.3.2025 le parti hanno chiesto che venisse pronunciata sentenza non definitiva di divorzio e la causa è stata rimessa in decisone collegiale.
……………….
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologata la separazione giudiziale tra i coniugi con decreto n. 1411/2022 del Tribunale di Pescara, pubblicato in data 11/05/2022, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta. Trattandosi di matrimonio concordatario, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da separata ordinanza;
all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando,:
pagina 2 di 3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 20.9.2013 in Spoltore
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 20, Parte II, Serie A, anno
2013;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Spoltore di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Pescara 7 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3446/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
SCUDIERI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LETIZIA PALMARINI, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 ha agito nei confronti della coniuge separata Parte_1
chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto con la stessa, CP_1
con affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori e collocamento paritario, Per_1
senza alcuna previsione di contributo al mantenimento, stante la richiesta di collocamento paritario, con attribuzione del 100% dell'Assegno unico e universale per i figli alla resistente, suddivisione del 50% delle spese straordinarie e proposta di un proprio piano per la regolamentazione del diritto di visita del figlio minore.
La resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
10.2.2025 nella quale aderiva alla domanda di divorzio, chiedeva in via riconvenzionale l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento di quest'ultimo presso la madre, che fosse posto in capo al l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento la somma mensile di € 500,00 e Pt_1 proponeva un proprio piano per la regolamentazione del diritto di visita. All'udienza del 13.3.2025 le parti hanno chiesto che venisse pronunciata sentenza non definitiva di divorzio e la causa è stata rimessa in decisone collegiale.
……………….
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologata la separazione giudiziale tra i coniugi con decreto n. 1411/2022 del Tribunale di Pescara, pubblicato in data 11/05/2022, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta. Trattandosi di matrimonio concordatario, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da separata ordinanza;
all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando,:
pagina 2 di 3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 20.9.2013 in Spoltore
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 20, Parte II, Serie A, anno
2013;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Spoltore di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Pescara 7 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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