Decreto cautelare 15 marzo 2021
Ordinanza cautelare 8 aprile 2021
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 06/06/2025, n. 11095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11095 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 11095/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02834/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2834 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Interactive 3g S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Fantini, Luca Spaziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Fantini in Roma, via Principessa Clotilde n. 7;
contro
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Roma, Ministero dello Sviluppo Economico, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Perego, Gian Michele Roberti, Gilberto Nava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gian Michele Roberti in Roma, Foro Traiano 1/A;
Iliad Holding S.p.A., Iliad Italia S.p.A., U.Di.Con. - Unione per la Difesa dei Consumatori, Assocsp, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
(i) della Delibera 10/21/CONS, recante “Disposizioni in materia di blocco e attivazione dei servizi premium e di acquisizione della prova del consenso”, adottata all'esito della riunione del Consiglio del 14 gennaio 2021, pubblicata sul sito dell'Autorità in data 5 febbraio 2021, e in ogni caso di tutti gli allegati;
(ii) della Delibera n. 401/20/CONS, recante “Avvio della consultazione pubblica recante disposizioni in materia di blocco e abilitazione all'acquisto dei servizi premium e di acquisizione della prova del consenso”, adottata il 19 agosto 2020, pubblicata sul sito dell'Autorità il 21 agosto 2020 e dei rispettivi allegati A “Modalità di consultazione” e B “Schema di provvedimento”;
(iii) del comunicato stampa 5 febbraio 2021, pubblicato sul sito dell'Autorità in pari data, recante in oggetto “Comunicato stampa 05 febbraio 2021 Agcom: nuove misure in materia di blocco e attivazione dei servizi premium in abbonamento”;
nonché, ove occorrere possa, qualora interpretate in modo tale da ledere gli interessi della ricorrente
(iv) della Delibera n. 107/19/CONS del 5 aprile 2019, recante “Adozione del regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell'Autorità”, e dei relativi allegati, per quanto di ragione e in parte qua come appresso meglio illustrato:
(v) della Delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come da ultimo modificata dalla Delibera n. 696/20/CONS e dei relativi allegati, per quanto di ragione e in parte qua come appresso meglio illustrato;
nonché in ogni caso
(vi) di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso ai provvedimenti impugnati di cui sopra, anche non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Interactive 3g S.r.l. il 14/4/2021:
per l'annullamento, previa sospensione cautelare, anche attraverso l'adozione di misure cautelari provvisorie ex art. 56 c.p.a.
(i) della Delibera 10/21/CONS, recante “Disposizioni in materia di blocco e attivazione dei servizi premium e di acquisizione della prova del consenso”, adottata all'esito della riunione del Consiglio del 14 gennaio 2021, pubblicata sul sito dell'Autorità in data 5 febbraio 2021 (Doc. 1), e in ogni caso di tutti gli allegati (Doc. 2);
(ii) della Delibera n. 401/20/CONS, recante “Avvio della consultazione pubblica recante disposizioni in materia di blocco e abilitazione all'acquisto dei servizi premium e di acquisizione della prova del consenso”, adottata il 19 agosto 2020, pubblicata sul sito dell'Autorità il 21 agosto 2020 (Doc. 3), e dei rispettivi allegati A “Modalità di consultazione” (Doc. 4), e B “Schema di provvedimento” (Doc. 5);
(iii) del comunicato stampa 5 febbraio 2021, pubblicato sul sito dell'Autorità in pari data, recante in oggetto “Comunicato stampa 05 febbraio 2021 Agcom: nuove misure in materia di blocco e attivazione dei servizi premium in abbonamento” (Doc. 6);
nonché, ove occorrere possa, qualora interpretate in modo tale da ledere gli interessi della ricorrente
(iv) della Delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “Adozione del regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell'Autorità”, e dei relativi allegati, per quanto di ragione e in parte qua come appresso meglio illustrato:
(v) della Delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come da ultimo modificata dalla Delibera n. 696/20/CONS e dei relativi allegati, per quanto di ragione e in parte qua come appresso meglio illustrato;
nonché in ogni caso
(vi) di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso ai provvedimenti impugnati di cui sopra, anche non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Interactive 3g S.r.l. il 14/6/2021:
per l'annullamento
della Delibera n. 104/21/CONS del 31.03.2021, ed eventuali allegati, recante ad oggetto “proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 1, della delibera n. 10/21/cons recante disposizioni in materia di blocco e attivazione dei servizi premium e di acquisizione della prova del consenso” pubblicata sul sito AGCOM in data 13 aprile 2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Roma, del Ministero dello Sviluppo Economico e di Wind Tre S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame introduttivo del giudizio la società Interactive 3G ha chiesto l’annullamento della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni più puntualmente indicata in epigrafe, sulla scorta di articolati motivi di censura.
Nel corso del giudizio si sono costituite le Amministrazioni resistenti e la controinteressata società Wind Tre.
La domanda cautelare proposta in via incidentale è stata respinta con ordinanza resa nr. 2094/2021, confermata in grado di appello.
Con memoria in data 21.03.2025, depositata in data posteriore alla nomina del magistrato relatore, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla delibazione del merito del gravame.
In ragione di quanto precede, si impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Quanto al regolamento delle spese di lite il Collegio, avuto riguardo alla natura in rito della presente pronuncia, ritiene opportuno dar corso alla relativa compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025, celebratasi mediante videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO