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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/12/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 761 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Fiumicino (RM), Via del Portico Placidiano n. 55 presso lo studio dell'Avv.
Annunziata Gallo, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...]; CP_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile CONCLUSIONI
All'udienza del 3.12.2025 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza sullo status ed il Giudice, preso atto, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, trattenendo la causa in decisione al Collegio per la sentenza parziale di divorzio e rinviando per la decisione della causa all'udienza del 19 novembre 2026.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.03.2024 tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
ha chiesto al tribunale pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Verona in data 29.03.2003 con il Sig. trascritto nei registri degli CP_1
atti di matrimonio dello stesso comune dell'anno 2003, n. 107, Parte I.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 14 c.p.c.
All'udienza di prima comparizione del 3.12.2025 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza sullo status ed il Giudice, preso atto, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, trattenendo la causa in decisione al Collegio per la sentenza parziale di divorzio e rinviando per la decisione della causa all'udienza del 19 novembre 2026.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in data 29.03.2003, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
2 La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 761/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 29.03.2003 tra nato a [...] il [...] e , nata a [...] CP_1 Parte_1
il 20.12.1962, registrato agli atti dello Stato Civile del Comune di Verona all'Atto
N. 107, P. I, anno 2003; ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 10.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 761 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Fiumicino (RM), Via del Portico Placidiano n. 55 presso lo studio dell'Avv.
Annunziata Gallo, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...]; CP_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile CONCLUSIONI
All'udienza del 3.12.2025 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza sullo status ed il Giudice, preso atto, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, trattenendo la causa in decisione al Collegio per la sentenza parziale di divorzio e rinviando per la decisione della causa all'udienza del 19 novembre 2026.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.03.2024 tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
ha chiesto al tribunale pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Verona in data 29.03.2003 con il Sig. trascritto nei registri degli CP_1
atti di matrimonio dello stesso comune dell'anno 2003, n. 107, Parte I.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 14 c.p.c.
All'udienza di prima comparizione del 3.12.2025 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza sullo status ed il Giudice, preso atto, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, trattenendo la causa in decisione al Collegio per la sentenza parziale di divorzio e rinviando per la decisione della causa all'udienza del 19 novembre 2026.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in data 29.03.2003, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
2 La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 761/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 29.03.2003 tra nato a [...] il [...] e , nata a [...] CP_1 Parte_1
il 20.12.1962, registrato agli atti dello Stato Civile del Comune di Verona all'Atto
N. 107, P. I, anno 2003; ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 10.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
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