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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 373/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
GRILLO CONCETTA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 773/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Siracusa - Via Cappuccini 2 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Avola - Corso Garibaldi 61 96012 Avola SR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500000045000 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la parte insiste
Resistente/Appellato: l'ufficio chiede di dichiarare il ricorso inammissibile, in subordine, chiede al giudicae di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.4.2025 Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo beni mobili registrati n. 29880202500000045000, relativa a 16 cartelle siccome illegittimamente emessa e notificata in assenza della prodromica notificazione degli atti presupposti in essa indicati;
eccepiva pertanto la illegittimità dell'atto in quanto non preceduta dalla corretta notifica delle cartelle, il difetto di motivazione ed il mancato calcolo degli interessi.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva ritualmente la Regione Siciliana Ass. all'Economia contestando il ricorso e confermando la legittimità del proprio operato ed eccependo la esistenza di pagamenti rateali da parte della ricorrente a riprova della consocenza del debito tributario.
Si costituiva l'AdE eccependo la inammissibilità del ricorso stante che, pur avendo la ricorrente impugnato un atto della Riscossione ed i relativi atti prodromici (rectius: cartelle) aveva citato in giudizio solo gli Enti impositori (AdE e Reg. Siciliana e Camera di Commercio); contestava pertanto la propria legittimazione passiva stante la natura delle eccezioni proposte e quindi le ulteriori eccezioni di decadenza e/o prescrizione..
All'udienza del 18.11.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che parte ricorrente ha impugnato la comunicazione di fermo amministrativo limitatamente a 16 cartelle sottese aventi ad oggetto debiti tributari, stante la presenza di numerosi altri atti sottesi di competenza del Giudice ordinario ( del lavoro o di Pace), eccependo la mancata notifica delle cartelle per non essere state mai portate a sua conoscenza, ma citando in giudizio esclusivamente gli Enti impositori ma non l'ADER.
In merito ritiene questa Corte che il ricorso vada dichiarato inammissibile. È vero che in diverse pronunce, soprattutto dopo Cass. Civ., sez. un., 25/07/2007 n. 16412, la Corte di Cassazione ha affermato che "il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente per la riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, D.Lgs. n. 112/99, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (Cass. ord.1532/12; ord. 21220/12; 9762/14; ord.10528/17 ed altre)".
Infatti, il D.Lgs. 13/04/1999 n. 112, di "riordino del servizio nazionale della riscossione", all'art. 39, relativo proprio alla "chiamata in causa dell'ente creditore", dispone che "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite".
E infatti in questi casi si trattava però sempre di casi in cui il ricorrente aveva intimato solo il concessionario della riscossione, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti;
mentre nel caso in esame a non essere stata intimata è proprio l'ADER, in un caso in cui l'atto viene impugnato solo per vizi propri (mancata notifica delle cartelle).
E pur tenendo conto che quello tributario è sempre un giudizio di merito, in cui cioè il giudice accerta la fondatezza della pretesa tributaria, non va mai dimenticato che rimane comunque un giudizio impugnatorio.
Cosicché non è ammissibile che a non essere intimato sia proprio l'autore dei provvedimenti impugnati (in termini CGT di 2° grado della Sicilia - Sez. 7 n. 5010 dell'01.07.2024; CGT di 2° grado del Lazio - sezione
14 n. 4246 del 03.10.2022; questa Sezione, n. 2679 del 12.10.2023; sul fatto che, in generale, l'organo pubblico autore dell'atto impugnato "deve essere necessariamente evocato in giudizio" cfr. Cons. St., sez. V, 31/03/2012 n. 1894).
Anche perché, diversamente ritenendo, la mancata intimazione proprio dell'AdER si presta a comportamenti elusivi, essendo essa di solito l'unico soggetto in grado di dimostrare l'avvenuta notifica di atti presupposti e di eventuali atti interruttivi.
È per questo che in giurisprudenza si è affermato [cfr. Cass. civ., sez. trib., 25/11/2011 n. 24927 (che richiama
Cass. 3242/07, Cass. 22939/07, Cass. 27653/08)], che "nel processo tributario regolato dal D.Lgs. n. 546/92, quando la controversia abbia ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento o dell'avviso di mora, deve essere chiamato in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto; in tali casi, non è configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, cosicché il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria va giudicato inammissibile e si deve escludere la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario".
E d'altronde nel caso in esame la ricorrente fa valere proprio il difetto di notifica da parte di AdER degli atti sottesi alla successiva comunicazione di fermo ed in particolare delle cartelle e non certo di atti prodromici alle stesse e di competenza degli Enti impositori.
Per completezza va osservato che con memoria depositata in data 7.11.2025 parte ricorrente ha contestato la produzione documentale dell'AdE e la mancata prova da parte degli Enti impositori della pretesa tributaria e quindi di eventuali avvisi di accertamento, pur non avendo in ricorso contestato mai la eventuale mancata notifica degli atti presupposti alle cartelle. In merito, osserva questa Corte che nel processo tributario vige il divieto della mutatio libelli per cui il ricorrente, nel corso del procedimento, non può successivamente alla proposizione del ricorso modificare la domanda principale ampliando l'oggetto della controversia;
eventuali motivi aggiunti possono essere proposti solo in primo grado entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti e l'integrazione deve avvenire con un atto avente i requisiti del ricorso, da notificare alla controparte con le modalità previste dall'art. 20, commi 1 e 2, D.lgs. 546/92, e da depositare in segreteria ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 546/92.
Nel caso in esame a fronte della costituzione da parte dell'ADE in data 27.5.2025 e del relativo deposito della documentazione, la memoria di parte ricorrente a confutazione è stata depositata in data 7.11.25 e quindi non solo tardivamente ma senza peraltro che fosse stata notificata alle controparti con la conseguenza che la stessa va ritenuta inammissibile.
Atteso quanto sopra va dichiarato il ricorso inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore delle rispettive parti costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1065,00 oltre accessori in favore delle rispettive parti resistenti costituite .
Così deciso a Siracusa, il 18.11.2025.
Il Presidente relatore dr. Adriana Puglisi
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
GRILLO CONCETTA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 773/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Siracusa - Via Cappuccini 2 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Avola - Corso Garibaldi 61 96012 Avola SR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500000045000 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la parte insiste
Resistente/Appellato: l'ufficio chiede di dichiarare il ricorso inammissibile, in subordine, chiede al giudicae di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.4.2025 Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo beni mobili registrati n. 29880202500000045000, relativa a 16 cartelle siccome illegittimamente emessa e notificata in assenza della prodromica notificazione degli atti presupposti in essa indicati;
eccepiva pertanto la illegittimità dell'atto in quanto non preceduta dalla corretta notifica delle cartelle, il difetto di motivazione ed il mancato calcolo degli interessi.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva ritualmente la Regione Siciliana Ass. all'Economia contestando il ricorso e confermando la legittimità del proprio operato ed eccependo la esistenza di pagamenti rateali da parte della ricorrente a riprova della consocenza del debito tributario.
Si costituiva l'AdE eccependo la inammissibilità del ricorso stante che, pur avendo la ricorrente impugnato un atto della Riscossione ed i relativi atti prodromici (rectius: cartelle) aveva citato in giudizio solo gli Enti impositori (AdE e Reg. Siciliana e Camera di Commercio); contestava pertanto la propria legittimazione passiva stante la natura delle eccezioni proposte e quindi le ulteriori eccezioni di decadenza e/o prescrizione..
All'udienza del 18.11.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che parte ricorrente ha impugnato la comunicazione di fermo amministrativo limitatamente a 16 cartelle sottese aventi ad oggetto debiti tributari, stante la presenza di numerosi altri atti sottesi di competenza del Giudice ordinario ( del lavoro o di Pace), eccependo la mancata notifica delle cartelle per non essere state mai portate a sua conoscenza, ma citando in giudizio esclusivamente gli Enti impositori ma non l'ADER.
In merito ritiene questa Corte che il ricorso vada dichiarato inammissibile. È vero che in diverse pronunce, soprattutto dopo Cass. Civ., sez. un., 25/07/2007 n. 16412, la Corte di Cassazione ha affermato che "il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente per la riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, D.Lgs. n. 112/99, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (Cass. ord.1532/12; ord. 21220/12; 9762/14; ord.10528/17 ed altre)".
Infatti, il D.Lgs. 13/04/1999 n. 112, di "riordino del servizio nazionale della riscossione", all'art. 39, relativo proprio alla "chiamata in causa dell'ente creditore", dispone che "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite".
E infatti in questi casi si trattava però sempre di casi in cui il ricorrente aveva intimato solo il concessionario della riscossione, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti;
mentre nel caso in esame a non essere stata intimata è proprio l'ADER, in un caso in cui l'atto viene impugnato solo per vizi propri (mancata notifica delle cartelle).
E pur tenendo conto che quello tributario è sempre un giudizio di merito, in cui cioè il giudice accerta la fondatezza della pretesa tributaria, non va mai dimenticato che rimane comunque un giudizio impugnatorio.
Cosicché non è ammissibile che a non essere intimato sia proprio l'autore dei provvedimenti impugnati (in termini CGT di 2° grado della Sicilia - Sez. 7 n. 5010 dell'01.07.2024; CGT di 2° grado del Lazio - sezione
14 n. 4246 del 03.10.2022; questa Sezione, n. 2679 del 12.10.2023; sul fatto che, in generale, l'organo pubblico autore dell'atto impugnato "deve essere necessariamente evocato in giudizio" cfr. Cons. St., sez. V, 31/03/2012 n. 1894).
Anche perché, diversamente ritenendo, la mancata intimazione proprio dell'AdER si presta a comportamenti elusivi, essendo essa di solito l'unico soggetto in grado di dimostrare l'avvenuta notifica di atti presupposti e di eventuali atti interruttivi.
È per questo che in giurisprudenza si è affermato [cfr. Cass. civ., sez. trib., 25/11/2011 n. 24927 (che richiama
Cass. 3242/07, Cass. 22939/07, Cass. 27653/08)], che "nel processo tributario regolato dal D.Lgs. n. 546/92, quando la controversia abbia ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento o dell'avviso di mora, deve essere chiamato in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto; in tali casi, non è configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, cosicché il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria va giudicato inammissibile e si deve escludere la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario".
E d'altronde nel caso in esame la ricorrente fa valere proprio il difetto di notifica da parte di AdER degli atti sottesi alla successiva comunicazione di fermo ed in particolare delle cartelle e non certo di atti prodromici alle stesse e di competenza degli Enti impositori.
Per completezza va osservato che con memoria depositata in data 7.11.2025 parte ricorrente ha contestato la produzione documentale dell'AdE e la mancata prova da parte degli Enti impositori della pretesa tributaria e quindi di eventuali avvisi di accertamento, pur non avendo in ricorso contestato mai la eventuale mancata notifica degli atti presupposti alle cartelle. In merito, osserva questa Corte che nel processo tributario vige il divieto della mutatio libelli per cui il ricorrente, nel corso del procedimento, non può successivamente alla proposizione del ricorso modificare la domanda principale ampliando l'oggetto della controversia;
eventuali motivi aggiunti possono essere proposti solo in primo grado entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti e l'integrazione deve avvenire con un atto avente i requisiti del ricorso, da notificare alla controparte con le modalità previste dall'art. 20, commi 1 e 2, D.lgs. 546/92, e da depositare in segreteria ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 546/92.
Nel caso in esame a fronte della costituzione da parte dell'ADE in data 27.5.2025 e del relativo deposito della documentazione, la memoria di parte ricorrente a confutazione è stata depositata in data 7.11.25 e quindi non solo tardivamente ma senza peraltro che fosse stata notificata alle controparti con la conseguenza che la stessa va ritenuta inammissibile.
Atteso quanto sopra va dichiarato il ricorso inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore delle rispettive parti costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1065,00 oltre accessori in favore delle rispettive parti resistenti costituite .
Così deciso a Siracusa, il 18.11.2025.
Il Presidente relatore dr. Adriana Puglisi