Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 373
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata notifica degli atti presupposti

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l'Agente della Riscossione (ADER), autore materiale degli atti di riscossione e notifica, non è stato citato in giudizio. La giurisprudenza consolidata richiede la chiamata in causa del concessionario della riscossione quando si contestano vizi propri della cartella di pagamento o dell'avviso di mora, come la mancata notifica degli atti presupposti.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata citazione dell'ADER

    La Corte rileva che, secondo la giurisprudenza, quando la controversia verte su vizi propri della cartella di pagamento o dell'avviso di mora, come la mancata notifica, è necessario chiamare in causa il concessionario della riscossione. La mancata citazione dell'ADER rende il ricorso inammissibile, escludendo la possibilità di integrazione del contraddittorio in un secondo momento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 373
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 373
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo