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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2635/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CA CE Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. AL AN Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2635/2025 promossa da:
(c.f. ) residente in [...] C.F._1
Alessandra n.01 Via Parini n. 14, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv.ti Paolo
GI e RA De NI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in
Roma via Nomentana 891, giusta procura in atti;
Nei confronti di
(C.F. ) con l'ads Avv. Castagneto, residente in [...] Parte_1 C.F._2
Via Manzoni n. 39 rappresentata e difesa nel presente giudizio dal rispettivo ads Avv. Carla
Castagneto, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Monza via Spreafico
n.3, giusta procura in atti;
Con l'intervento necessario del
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Ricorre davanti al Tribunale civile di Monza affinchè, instaurato il contraddittorio, sentita e/o visitata e/o accertate la condizione di totale incapacità di intendere e volere della madre IG (nata in [...] il [...]), Parte_2
l'Ufficio voglia dichiarare la sua interdizione ad ogni effetto di legge, nominando in via principale quale tutore (anche provvisorio) l'odierno ricorrente, ed in subordine, altra persona indicata dall'Ufficio.”
Per parte resistente:
“In via principale, nel merito;
- Rigettare le domande avversarie e, per l'effetto confermare l'amministrazione di sostegno della
Sig.ra , nella persona nominata dell'Avvocato Carla Castagneto, del Foro di Monza Parte_2 ovvero di altro professionista.
In via subordinata, nel merito:
- Nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudicante ritenga di dichiarare l'interdizione giudiziale della
Sig.ra , si chiede la nomina quale tutore di un soggetto terzo ed estraneo al nucleo Parte_2 famigliare, confermando la figura dell'Avv. Carla Castagneto, del Foro di Monza, ovvero di altro professionista.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 10 aprile 2025, ha chiesto la pronuncia di Controparte_1 interdizione nei confronti della madre . Parte_1
Con memoria difensiva si è costituita con l'ads avv. Castagneto, nominato dal Tribunale Parte_1 di Monza con decreto del 31.10.2022, chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del giorno 20 novembre 2025 il Giudice ha provveduto all'audizione della interdicenda ed i difensori delle parti hanno discusso la causa riportandosi ai propri scritti difensivi insistendo nelle domande ivi formulate. Il Giudice ha quindi riservato la decisione al Collegio.
II. La domanda deve essere rigettata per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.
È noto come il legislatore abbia predisposto tre misure di protezione a tutela delle persone incapaci in tutto o in parte di provvedere ai propri interessi, ovverosia l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. Mediante la previsione della misura della amministrazione di sostegno, in particolare, il legislatore ha inteso introdurre nel nostro ordinamento giuridico il principio di gradualità delle misure di protezione a sostegno degli incapaci, volto a garantire, in ossequio ai principi di tutela della dignità e della personalità tutelati dalla Carta di Nizza e dalla Costituzione, la massima conservazione della capacità di agire dell'individuo. In tale quadro, le misure della interdizione e della inabilitazione divengono residuali rispetto alla meno invasiva misura della amministrazione di sostegno. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a declinare i presupposti delle tre misure a protezione degli incapaci codificate dal legislatore, ha di recente chiarito come il criterio del grado di infermità dalla quale è affetto il soggetto c.d. debole debba cedere il passo a criteri differenti e, in particolare, al criterio c.d. funzionale. Tale ultimo criterio parte dal presupposto che la scelta della misura di protezione debba essere effettuata in concreto, tenendo conto delle esigenze di quello specifico individuo, valorizzando, in particolare, il valore del patrimonio dell'interessato e la gravità della patologia (in tal senso cfr. Cass. civ. sez. I, sent. n. 18171 del 26 luglio 2013, la quale ha affermato che “non è viziata la decisione del giudice del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichiarato l'interdizione di un soggetto, in luogo che applicare la disciplina dell'amministrazione di sostegno, avendo escluso la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisio-psichica del medesimo (nella specie, ultranovantacinquenne), valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie”).
Risulta dalla documentazione socio – sanitaria versata in atti che , sorda con deficit Parte_2 del linguaggio dall'età di 7 anni e invalida civile (cfr. doc. 1 allegato al ricorso), è affetta da psicosi depressiva con episodi di agitazione con deterioramento cognitivo ed è incapace di provvedere ai propri interessi in piena autonomia (cfr. doc. 2).
La condizione di è stata riscontrata anche da parte dello stesso Giudice nel procedimento Pt_2 per la nomina di ads ed anche in tale giudizio, in sede di relativa audizione svolto mediante il supporto interpretativo della figlia la stessa risponde a mala pena, con il linguaggio dei segni, Testimone_1 alle domande che le vengono poste.
Il Tribunale di Monza con decreto del 31.10.2022 ha già provveduto a nominare a tutela della stessa un amministratore di sostegno a tempo indeterminato, individuato nell'avv. Carla Castagneto del Foro di Monza (cfr. doc. di parte resistente dep. 28.05.2025).
Il Collegio non ritiene di doversi discostare dall'orientamento, ormai maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale la scelta tra la misura di protezione della interdizione e quella, meno invasiva, della amministrazione di sostegno, deve essere effettuata avuto riguardo non tanto e non solo al grado di infermità dell'incapace, quanto piuttosto all'esigenza di protezione della persona e del suo patrimonio, complessivamente considerati.
Non sussistono, nel caso di specie, esigenze di tutela del patrimonio tale da rendere non idonea la misura di protezione della amministrazione di sostegno.
Come dichiarato dallo stesso ricorrente e confermato dall'ads avv. Castagneto, infatti, Parte_2 percepisce esclusivamente la pensione di circa 2500,00 euro netti mensili (doc. 7), ed è proprietaria di un terreno e di un appartamento in Celano nonché di un appartamento in Roma, ove allo stato risulta vivere il ricorrente e figlio risiedendo la stessa presso la rispettiva figlia in Controparte_1
Monza. Ritiene, in conclusione, il Tribunale che dagli elementi descritti sia emersa una abituale alterazione delle facoltà mentali di e che, nondimeno, le esigenze di tutela della beneficiaria, Parte_2 tenuto conto delle limitate esigenze gestorie, possano essere ben soddisfatte con la meno invasiva misura di protezione della amministrazione di sostegno, risultando la stessa nel caso di specie, tenuto conto di tutti gli elementi emersi e sopra riportati, una misura pienamente idonea ad assicurare al soggetto la protezione, l'assistenza e il sostegno necessari.
Le spese devono essere poste a carico di liquidate come in dispositivo tenuto conto Controparte_1 dei criteri di cui al D.M. 55/2004 e della esigua attività processuale svolta, non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Controparte_1 visto l'art. 414 c.c.
1. RIGETTA il ricorso per interdizione visti gli artt. 91 ss. c.p.c.
2. CONDANNA a rifondere a parte resistente le spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
1453,00 per compensi, oltre al 15% quale rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 20.11.2025
Il Presidente
CA CE
Il Giudice estensore
AL AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CA CE Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. AL AN Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2635/2025 promossa da:
(c.f. ) residente in [...] C.F._1
Alessandra n.01 Via Parini n. 14, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv.ti Paolo
GI e RA De NI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in
Roma via Nomentana 891, giusta procura in atti;
Nei confronti di
(C.F. ) con l'ads Avv. Castagneto, residente in [...] Parte_1 C.F._2
Via Manzoni n. 39 rappresentata e difesa nel presente giudizio dal rispettivo ads Avv. Carla
Castagneto, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Monza via Spreafico
n.3, giusta procura in atti;
Con l'intervento necessario del
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Ricorre davanti al Tribunale civile di Monza affinchè, instaurato il contraddittorio, sentita e/o visitata e/o accertate la condizione di totale incapacità di intendere e volere della madre IG (nata in [...] il [...]), Parte_2
l'Ufficio voglia dichiarare la sua interdizione ad ogni effetto di legge, nominando in via principale quale tutore (anche provvisorio) l'odierno ricorrente, ed in subordine, altra persona indicata dall'Ufficio.”
Per parte resistente:
“In via principale, nel merito;
- Rigettare le domande avversarie e, per l'effetto confermare l'amministrazione di sostegno della
Sig.ra , nella persona nominata dell'Avvocato Carla Castagneto, del Foro di Monza Parte_2 ovvero di altro professionista.
In via subordinata, nel merito:
- Nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudicante ritenga di dichiarare l'interdizione giudiziale della
Sig.ra , si chiede la nomina quale tutore di un soggetto terzo ed estraneo al nucleo Parte_2 famigliare, confermando la figura dell'Avv. Carla Castagneto, del Foro di Monza, ovvero di altro professionista.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 10 aprile 2025, ha chiesto la pronuncia di Controparte_1 interdizione nei confronti della madre . Parte_1
Con memoria difensiva si è costituita con l'ads avv. Castagneto, nominato dal Tribunale Parte_1 di Monza con decreto del 31.10.2022, chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del giorno 20 novembre 2025 il Giudice ha provveduto all'audizione della interdicenda ed i difensori delle parti hanno discusso la causa riportandosi ai propri scritti difensivi insistendo nelle domande ivi formulate. Il Giudice ha quindi riservato la decisione al Collegio.
II. La domanda deve essere rigettata per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.
È noto come il legislatore abbia predisposto tre misure di protezione a tutela delle persone incapaci in tutto o in parte di provvedere ai propri interessi, ovverosia l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. Mediante la previsione della misura della amministrazione di sostegno, in particolare, il legislatore ha inteso introdurre nel nostro ordinamento giuridico il principio di gradualità delle misure di protezione a sostegno degli incapaci, volto a garantire, in ossequio ai principi di tutela della dignità e della personalità tutelati dalla Carta di Nizza e dalla Costituzione, la massima conservazione della capacità di agire dell'individuo. In tale quadro, le misure della interdizione e della inabilitazione divengono residuali rispetto alla meno invasiva misura della amministrazione di sostegno. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a declinare i presupposti delle tre misure a protezione degli incapaci codificate dal legislatore, ha di recente chiarito come il criterio del grado di infermità dalla quale è affetto il soggetto c.d. debole debba cedere il passo a criteri differenti e, in particolare, al criterio c.d. funzionale. Tale ultimo criterio parte dal presupposto che la scelta della misura di protezione debba essere effettuata in concreto, tenendo conto delle esigenze di quello specifico individuo, valorizzando, in particolare, il valore del patrimonio dell'interessato e la gravità della patologia (in tal senso cfr. Cass. civ. sez. I, sent. n. 18171 del 26 luglio 2013, la quale ha affermato che “non è viziata la decisione del giudice del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichiarato l'interdizione di un soggetto, in luogo che applicare la disciplina dell'amministrazione di sostegno, avendo escluso la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisio-psichica del medesimo (nella specie, ultranovantacinquenne), valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie”).
Risulta dalla documentazione socio – sanitaria versata in atti che , sorda con deficit Parte_2 del linguaggio dall'età di 7 anni e invalida civile (cfr. doc. 1 allegato al ricorso), è affetta da psicosi depressiva con episodi di agitazione con deterioramento cognitivo ed è incapace di provvedere ai propri interessi in piena autonomia (cfr. doc. 2).
La condizione di è stata riscontrata anche da parte dello stesso Giudice nel procedimento Pt_2 per la nomina di ads ed anche in tale giudizio, in sede di relativa audizione svolto mediante il supporto interpretativo della figlia la stessa risponde a mala pena, con il linguaggio dei segni, Testimone_1 alle domande che le vengono poste.
Il Tribunale di Monza con decreto del 31.10.2022 ha già provveduto a nominare a tutela della stessa un amministratore di sostegno a tempo indeterminato, individuato nell'avv. Carla Castagneto del Foro di Monza (cfr. doc. di parte resistente dep. 28.05.2025).
Il Collegio non ritiene di doversi discostare dall'orientamento, ormai maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale la scelta tra la misura di protezione della interdizione e quella, meno invasiva, della amministrazione di sostegno, deve essere effettuata avuto riguardo non tanto e non solo al grado di infermità dell'incapace, quanto piuttosto all'esigenza di protezione della persona e del suo patrimonio, complessivamente considerati.
Non sussistono, nel caso di specie, esigenze di tutela del patrimonio tale da rendere non idonea la misura di protezione della amministrazione di sostegno.
Come dichiarato dallo stesso ricorrente e confermato dall'ads avv. Castagneto, infatti, Parte_2 percepisce esclusivamente la pensione di circa 2500,00 euro netti mensili (doc. 7), ed è proprietaria di un terreno e di un appartamento in Celano nonché di un appartamento in Roma, ove allo stato risulta vivere il ricorrente e figlio risiedendo la stessa presso la rispettiva figlia in Controparte_1
Monza. Ritiene, in conclusione, il Tribunale che dagli elementi descritti sia emersa una abituale alterazione delle facoltà mentali di e che, nondimeno, le esigenze di tutela della beneficiaria, Parte_2 tenuto conto delle limitate esigenze gestorie, possano essere ben soddisfatte con la meno invasiva misura di protezione della amministrazione di sostegno, risultando la stessa nel caso di specie, tenuto conto di tutti gli elementi emersi e sopra riportati, una misura pienamente idonea ad assicurare al soggetto la protezione, l'assistenza e il sostegno necessari.
Le spese devono essere poste a carico di liquidate come in dispositivo tenuto conto Controparte_1 dei criteri di cui al D.M. 55/2004 e della esigua attività processuale svolta, non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Controparte_1 visto l'art. 414 c.c.
1. RIGETTA il ricorso per interdizione visti gli artt. 91 ss. c.p.c.
2. CONDANNA a rifondere a parte resistente le spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
1453,00 per compensi, oltre al 15% quale rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 20.11.2025
Il Presidente
CA CE
Il Giudice estensore
AL AN