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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/10/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3609/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – MA SI - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Ettore Francesco Zagarese;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.9.2018, la parte ricorrente ha chiesto di accertare l'esistenza del rapporto di lavoro con l'azienda agricola De IG US e di condannare l' CP_2 alla liquidazione del congedo parentale dal 13.5.2011 al 13.10.2011. CP_ Costituitasi la parte resistente ha formulato eccezioni preliminari. Nel merito ha chiesto il rigetto di tutte le domande promosse per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità del dedotto rapporto in agricoltura secondo quanto evincibile dai verbali ispettivi prodotti.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 335i decreto n. 25 del
25.6.2025.
2.1 La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata nei termini di seguito esposti.
Occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di
1 iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto (cfr. Cass., Sent. n. 4232/00). Principio che ha trovato conferma anche nella pronuncia della S.C. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21702 del 2014.
Giova premettere che, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto lavorativo. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che
"L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, CP_2 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav.,
12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845); principi ribaditi anche da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha così statuito: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n.
212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, autonoma o subordinata, svolta da un determinato soggetto che costituisce, quindi, il presupposto essenziale per far nascere il rapporto previdenziale.
2.2 Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la domanda di iscrizione/reiscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per gli anni e per le giornate indicate (e connesse prestazioni
2 previdenziali) è infondata non avendo parte ricorrente assolto compiutamente il proprio onere probatorio. A rigore, ad assumere valenza dirimente e decisiva per la definizione della presente controversia, sono gli accertamenti ispettivi condotti nei confronti dell' Parte_2
. Dal verbale ispettivo prodotto, infatti, emergono significative circostanze
[...] che depongono per la correttezza delle conclusioni ispettive circa la natura fittizia del rapporto lavorativo in esame per il numero delle giornate dichiarate.
Premesso che la proprietaria dell'omonima azienda De IG US è la madre dell'odierna ricorrente e che quindi nel caso in cui i soggetti del rapporto di lavoro siano conviventi, le relazioni di affetti familiari, di parentela e di interessi tra essi esistenti giustificano la presunzione di gratuità e le prestazioni rese non sono ricollegabili ad un rapporto di lavoro.
Pertanto, la presunzione di gratuità, che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese “affectionis vel benevolentiae causae”, può essere superata dalla parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti solo con una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità (Cass. Civ., Sez. lavoro, 19.5.2003, n. 7845).
Ebbene l'ispezione condotta in data 14.10.2014 ha evidenziato l'insussistenza del vincolo di subordinazione per l'assenza degli indici sintomatici:
- mancanza di un potere direttivo, disciplinare e di controllo esercitato dal datore di lavoro, come affermato da quest'ultimo (“[…] mia figlia va da sola sui terreni […] e lavora autonomamente senza che io le dia ordini o direttive […]”);
- la carenza di un orario di lavoro e, in particolare, di qualsivoglia sistema di annotazione di giorni di presenza, come dichiarato dalla sig.ra De IG (“[…] non mi segno le giornate che fa mia figlia, ma è il consulente che distribuisce le 51 giornate nei vari mesi. […]”). Tanto trova conferma nella circostanza che, mentre il soggetto ispezionato ha affermato che la figlia si occupa della raccolta delle olive, le giornate lavorative sono state dichiarate all' e CP_2 registrate sul L.U.L. in periodi diversi da quelli in cui si effettua tale attività (che nella zona si concentra nel IV trimestre);
- la mancanza di una retribuzione, operando nel caso di specie, la presunzione di gratuità delle prestazioni tra parenti conviventi e considerato quanto dichiarato espressamente dal soggetto ispezionato (“[…] in cambio del lavoro che fa le verso le giornate e ovviamente non la pago.
[…] io e mia figlia viviamo nello stesso appartamento […]”).
Si consideri, infatti, che l'unico teste sollecitato dalla parte ricorrente ed escusso nel corso del giudizio non ha aggiunto elementi utili per dare conforto probatorio alle pretese azionate in questo giudizio.
3 Non solo, il teste di parte ricorrente non ha fornito elementi di convincimento necessari ed indispensabili per poterne valutare l'attendibilità e, soprattutto, la rilevanza delle sue dichiarazioni. A rigore, il teste ha riferito di conoscere la ricorrente: “tramite Testimone_1 il marito con cui lavoriamo insieme. Lavoriamo nei cantieri edili.” e Persona_1 che “so che la signora era nel terreno di sua proprietà, del padre. Non so nel 2020 che lavoro faceva” … il nome non lo conosco. Ho visto che lavorava in Persona_2 campagna, ma non so se aiutava il padre, hanno una casa nella zona di santa Maria delle
Grazie, un uliveto.”, mentre nulla ha riferito in merito ai giorni di lavoro prestati né tanto meno all'effettivo orario lavorativo svolto dalla ricorrente.
In concreto, dette dichiarazioni testimoniali, sebbene siano da valutare assieme agli altri documenti allegati dalla parte ricorrente, costituenti, in ogni caso, meri indizi, non sono state in grado, per la loro genericità ed inconsistenza, di scardinare le risultanze istruttorie raggiunte in sede ispettiva dai funzionari verbalizzanti che hanno dato luce ad evidenti incongruenze delle denunce di manodopera bracciantile operate nei diversi anni dall'azienda agricola “De IG
US”.
Alla luce di quanto sin qui espresso, le domande devono essere rigettate.
3. La controvertibilità della questione esaminata induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della
Giudice MA SI - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite
Castrovillari, 10.10.2025 La GIUDICE del LAVORO
MA SI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del
2021.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – MA SI - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Ettore Francesco Zagarese;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.9.2018, la parte ricorrente ha chiesto di accertare l'esistenza del rapporto di lavoro con l'azienda agricola De IG US e di condannare l' CP_2 alla liquidazione del congedo parentale dal 13.5.2011 al 13.10.2011. CP_ Costituitasi la parte resistente ha formulato eccezioni preliminari. Nel merito ha chiesto il rigetto di tutte le domande promosse per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità del dedotto rapporto in agricoltura secondo quanto evincibile dai verbali ispettivi prodotti.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 335i decreto n. 25 del
25.6.2025.
2.1 La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata nei termini di seguito esposti.
Occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di
1 iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto (cfr. Cass., Sent. n. 4232/00). Principio che ha trovato conferma anche nella pronuncia della S.C. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21702 del 2014.
Giova premettere che, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto lavorativo. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che
"L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, CP_2 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav.,
12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845); principi ribaditi anche da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha così statuito: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n.
212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, autonoma o subordinata, svolta da un determinato soggetto che costituisce, quindi, il presupposto essenziale per far nascere il rapporto previdenziale.
2.2 Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la domanda di iscrizione/reiscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per gli anni e per le giornate indicate (e connesse prestazioni
2 previdenziali) è infondata non avendo parte ricorrente assolto compiutamente il proprio onere probatorio. A rigore, ad assumere valenza dirimente e decisiva per la definizione della presente controversia, sono gli accertamenti ispettivi condotti nei confronti dell' Parte_2
. Dal verbale ispettivo prodotto, infatti, emergono significative circostanze
[...] che depongono per la correttezza delle conclusioni ispettive circa la natura fittizia del rapporto lavorativo in esame per il numero delle giornate dichiarate.
Premesso che la proprietaria dell'omonima azienda De IG US è la madre dell'odierna ricorrente e che quindi nel caso in cui i soggetti del rapporto di lavoro siano conviventi, le relazioni di affetti familiari, di parentela e di interessi tra essi esistenti giustificano la presunzione di gratuità e le prestazioni rese non sono ricollegabili ad un rapporto di lavoro.
Pertanto, la presunzione di gratuità, che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese “affectionis vel benevolentiae causae”, può essere superata dalla parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti solo con una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità (Cass. Civ., Sez. lavoro, 19.5.2003, n. 7845).
Ebbene l'ispezione condotta in data 14.10.2014 ha evidenziato l'insussistenza del vincolo di subordinazione per l'assenza degli indici sintomatici:
- mancanza di un potere direttivo, disciplinare e di controllo esercitato dal datore di lavoro, come affermato da quest'ultimo (“[…] mia figlia va da sola sui terreni […] e lavora autonomamente senza che io le dia ordini o direttive […]”);
- la carenza di un orario di lavoro e, in particolare, di qualsivoglia sistema di annotazione di giorni di presenza, come dichiarato dalla sig.ra De IG (“[…] non mi segno le giornate che fa mia figlia, ma è il consulente che distribuisce le 51 giornate nei vari mesi. […]”). Tanto trova conferma nella circostanza che, mentre il soggetto ispezionato ha affermato che la figlia si occupa della raccolta delle olive, le giornate lavorative sono state dichiarate all' e CP_2 registrate sul L.U.L. in periodi diversi da quelli in cui si effettua tale attività (che nella zona si concentra nel IV trimestre);
- la mancanza di una retribuzione, operando nel caso di specie, la presunzione di gratuità delle prestazioni tra parenti conviventi e considerato quanto dichiarato espressamente dal soggetto ispezionato (“[…] in cambio del lavoro che fa le verso le giornate e ovviamente non la pago.
[…] io e mia figlia viviamo nello stesso appartamento […]”).
Si consideri, infatti, che l'unico teste sollecitato dalla parte ricorrente ed escusso nel corso del giudizio non ha aggiunto elementi utili per dare conforto probatorio alle pretese azionate in questo giudizio.
3 Non solo, il teste di parte ricorrente non ha fornito elementi di convincimento necessari ed indispensabili per poterne valutare l'attendibilità e, soprattutto, la rilevanza delle sue dichiarazioni. A rigore, il teste ha riferito di conoscere la ricorrente: “tramite Testimone_1 il marito con cui lavoriamo insieme. Lavoriamo nei cantieri edili.” e Persona_1 che “so che la signora era nel terreno di sua proprietà, del padre. Non so nel 2020 che lavoro faceva” … il nome non lo conosco. Ho visto che lavorava in Persona_2 campagna, ma non so se aiutava il padre, hanno una casa nella zona di santa Maria delle
Grazie, un uliveto.”, mentre nulla ha riferito in merito ai giorni di lavoro prestati né tanto meno all'effettivo orario lavorativo svolto dalla ricorrente.
In concreto, dette dichiarazioni testimoniali, sebbene siano da valutare assieme agli altri documenti allegati dalla parte ricorrente, costituenti, in ogni caso, meri indizi, non sono state in grado, per la loro genericità ed inconsistenza, di scardinare le risultanze istruttorie raggiunte in sede ispettiva dai funzionari verbalizzanti che hanno dato luce ad evidenti incongruenze delle denunce di manodopera bracciantile operate nei diversi anni dall'azienda agricola “De IG
US”.
Alla luce di quanto sin qui espresso, le domande devono essere rigettate.
3. La controvertibilità della questione esaminata induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della
Giudice MA SI - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite
Castrovillari, 10.10.2025 La GIUDICE del LAVORO
MA SI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del
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