Sentenza breve 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 04/03/2026, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01521/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00486/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 486 del 2026, proposto da
Pan e Muzzarell s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Valmassoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Mezzocannone n. 31;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Carla D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli P.zza Municipio, p.zzo San Giacomo presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dell'atto di diniego ID pratica 10425931218-23052025-1753, notificato in data 24.11.2025, attraverso cui l'Ufficio preposto, nella persona del Dirigente p.t., ha denegato la domanda di occupazione di suolo per area annessa ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande del 28.05.2025;
di tutti i pregiudizievoli atti presupposti, conseguenziali, connessi e, comunque, funzionalmente collegati, anche se non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa VI LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1 - In data 28/5/2025 la società ricorrente ha protocollato al SUAP del Comune di Napoli istanza per l'occupazione di suolo pubblico sul vico II Cisterna dell'Olio per un’estensione di metri quadri 7,5 nello spazio antistante il civico numero 8, presso il quale svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande sotto l’insegna “Colpa d’Alfredo”.
Il Comune di Napoli ha riscontrato anegativamente tale richiesta sulla scorta del parere contrario della Polizia Municipale secondo cui “ vista la conformazione dello stato dei luoghi, la chiesta occupazione risulterebbe d’intralcio agli utenti deboli della strada ”.
1.1 - Avverso tale provvedimento è insorta la ricorrente lamentando:
- ECCESSO DI POTERE: Errore e travisamento dei fatti – Difetto di istruttoria e ponderazione – Difetto di motivazione – Illogicità ed irragionevolezza;
- ECCESSO DI POTERE: Contraddittorietà estrinseca- Disparità di trattamento- Manifesta ingiustizia.
2 - Il Comune di Napoli ha resistito all’impugnativa, insistendo per il suo rigetto.
3 - Alla camera di consiglio del 26/2/2026 il ricorso è stato assunto in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione della lite ai sensi dell'articolo 60 CPA.
4 - Il gravame va accolto.
4.1 - In punto di diritto, si osserva che la determinazione in tema di concessione di occupazione di suolo pubblico riveste carattere ampiamente discrezionale (cfr. sul punto, quam multis , Consiglio di Stato, sent. 21.8.2024, n.7198).
Inoltre, “ in materia di rilascio di autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico, l’amministrazione pubblica, in quanto titolare del potere di programmazione dell'assetto del territorio, nell’esercizio della sua discrezionalità finalizzata ad assicurare un uso razionale del suolo, è tenuta ad operare preventivamente un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti pubblici e privati, dal momento che l'esercizio del commercio al dettaglio su suolo pubblico comporta un utilizzo permanente, a fini privati, di spazi pubblici che vengono sottratti all'uso comune ” – Tar Marche, sez. II, sent. n. 354/2024.
4.2 - Ciò premesso [e in disparte il fatto che il riferimento all’ “ intralcio agli utenti deboli della strada ” è del tutto generico e, di conseguenza ed in tesi, non idoneo a integrare utile motivazione sul punto (a nulla rilevando - siccome costituente integrazione motivazionale – la specificazione contenuta in sede difensiva avente relativa agli utenti del vicino centro di riabilitazione fisioterapica)], ritiene il Tribunale che il provvedimento impugnato – benché emesso a seguito di sopralluogo della P.M. – sia affetto dal lamentato vizio di carenza di istruttoria e motivazione.
Dall’esame dell’elaborato grafico allegato all’istanza de qua , emerge –infatti - che lo spazio richiesto in occupazione: A) è in aderenza al civico 8 del vico II Cisterna dell’Olio, non estendendosi neppure fino all’adiacente civico 9, B) risulta interamente compreso tra il fabbricato e gli antistanti paletti a U collocati sulla carreggiata. Non si comprende, quindi, come possa risultare pregiudicato il passaggio (pedonale e/o con carrozzelle) dei clienti del vicino centro di riabilitazione collocato al civ. n. 10 (ovvero due civici oltre quello in cui si esercita l’attività della ricorrente) anche tenuto conto che non è previsto alcun ingombro della carreggiata.
4.2.1 – Non va, poi, tralasciato di considerare che a far data dal 2020 la strada in questione ricade – secondo quanto emerge dagli atti – nel perimetro di una APU (Area Pedonale Urbana) e, cioè, in una “zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi” – (art. 3 CdS).
4.3 – Né in senso ostativo rispetto alla pretesa della ricorrente può rilevare la presenza “ di un camminamento dedicato e protetto da paletti parapedonali atti a garantire l’accesso in sicurezza agli utenti del centro ” rimarcata nella memoria difensiva entizia), ove si consideri che:
a) come supra evidenziato, la circolazione veicolare sulla strada de qua (salvo le eccezioni previste dalla normativa primaria) è interdetta;
b) lo spazio di cui si è chiesta l’occupazione non è prospiciente il civico n. 10, ma si arresta ben prima;
c) non risulta contestato che i paletti a U siano in loco da prima dell’istituzione della APU, vigente la ZTL, cosicché scolora la qualificazione dello spazio delimitato dai paletti in termini di “ camminamento dedicato ” agli utenti del centro;
d) il “ camminamento dedicato ” è comunque occupato a partire dall’intersezione tra vico II Cisterna dell’Olio e vico QU, per effetto della concessione rilasciata a “La QU s.a.s. di CA OD & Co.” relativa al suolo pubblico antistante il civico 10 di vico QU (cfr. concessione n. 961/21 in atti), con prolungamento ortogonale su vico II Cisterna dell’Olio.
4.4 – In conclusione, il Tribunale è dell’avviso che le ragioni opposte nel provvedimento gravato (che si radicano nel parere della PM) non tengano conto dell’attuale stato dei luoghi e non scaturiscano da un’esaustiva comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
4.5 - L’atto di diniego ID pratica 10425931218-23052025-1753, notificato in data 24.11.2025, va pertanto annullato, fatto salvo l’ulteriore corso dell’azione amministrativa.
5 – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accogli e, per l’effetto, annulla il gravato diniego.
Condanna il Comune di Napoli alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario della società ricorrente che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.
C.U. rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AU AL, Presidente
RI Grazia D'Alterio, Consigliere
VI LE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI LE | RI AU AL |
IL SEGRETARIO