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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 253/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
IN NZ, RE
NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1217/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 S.a.s. Ricorrente_5 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020403130 IVA-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente si riporta agli atti ed insiste affinchè il ricorso venga accolto
Resistente si riporta agli atti e si oppone alle richieste di parte ricorrente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15.04.2024 Ricorrente_5 S.A.S. (P.IVA_1), con sede in Luogo_1, in persona del Socio Accomandatario e, come tale, legale rappresentante pro tempore, Signor Ricorrente_2 (CF_Ricorrente_2), in proprio, nonché i Signori Ricorrente_4 (CF_Ricorrente_4), Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), (CF_Ricorrente_2), Ricorrente_2 ( CF_Ricorrente_2), , tutti rappresentati, assistiti e difesi, come da procura speciale depositata in atti dagli avv. Difensore_3 (CF_Difensore_3); p.e.c.: Email_1), del Foro di Luogo_2 , e dall'avv. Difensore_1 CF_Difensore_1( ); p.e.c.: Email_3), del Foro di Luogo_2 , nonché dall'avv. Difensore_2 (CF_Difensore_2); p.e.c. Email_4), del Foro di Luogo_2, , anche disgiuntamente tra loro, presentavano ricorso avverso avviso di accertamento n. TVF020403130/2023 per l'anno d'imposta
2017 con il quale veniva richiesta una maggiore IVA, per euro 127.608 oltre sanzioni ed interessi emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari. I ricorrenti eccepivano:
1)Violazione e/o falsa applicazione del combinato di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 633/72, nonché ai punti 10- bis) e 19 della Tabella A- parte III allegata al medesimo Decreto, nonché dei principi costituzionali di ragionevolezza, legalità e capacità contributiva (artt. 3, 23 e 53 Cost.), oltreché del principio europeo di neutralità dell'IVA.
2)Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2313 cod.civ. e 5 del D.P.R. n. 917/1986.
3) In via subordinata, violazione e/o falsa applicazione del combinato di cui agli artt. 8 del D.Lgs. n. 546/1992,
6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 e 10, comma 3, della Legge n. 212/2000, stante il ricorrere di una situazione di obbiettiva incertezza.
Le parti ricorrenti chiedevano altresì la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 e alla Corte
Costituzionale e in ogni caso condannare l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari alla restituzione delle somme che dovessero risultare indebitamente corrisposte dai ricorrenti in corso di causa per il titolo in contestazione, con gli accessori di legge, ivi compresi gli interessi.
Con vittoria di spese di giudizio.
Si costitutiva in data 06.06.2024 la Direzione Provinciale di Bari, in persona del suo Direttore pro-tempore, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che con proprie controdeduzioni chiedeva il rigetto del ricorso facendo riferimento anche ai ricorsi per le annualità 2015 e 2016 per i quali l'Agenzia era risultata vittoriosa sebbene oggetto di appello e quindi sub iudice.
Con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, sez. 6, in seduta collegiale letti gli atti di giudizio dichiara il ricorso meritevole di accoglimento per quanto appresso esposto.
La società ricorrente lamentava principalmente l'errato disconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10% sulle vendite di esche di mare rientranti nella categoria “pesci”, specificate dal codice merci di dogana (TARIC) 01.06.90.00 (altri animali vivi), perché non farebbero parte dei “molluschi e crostacei”, in quanto non elencati nella tabella “A” allegata al d.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Rileva la Corte, dopo aver approfondito la normativa riferita alla fattispecie oggetto di impugnazione che, la ricorrente esercita l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti per la pesca, ed in particolare di “esche vive” che vengono acquistate in via principale da paesi extra-UE (Cina, Vietnam e USA), e comunitari (Spagna
e Portogallo). Tali prodotti all'arrivo in Italia vengono sottoposti da parte dell'Agenzia delle Dogane, prima della loro immissione sul mercato ai fini del calcolo dei dazi doganali, all'applicazione del codice TARIC
01.06.90.00 e alla tassazione ai fini IVA. In dogana tali beni hanno scontato l'aliquota IVA del 22% regolarmente versata. L'aver sottoposto al momento della vendita tali beni all'aliquota agevolata prevista dalla normativa nazionale non fa venir meno il principio della neutralità propria dell'imposta di che trattasi né determinerebbe una eventuale concorrenza sleale nei confronti dei concorrenti. La Tabella A – Parte III allegata al D.P.R. n. 633/1972 è chiara nel riferire il beneficio dell'aliquota IVA ridotta a tutti i “prodotti di origine animale, non nominali né compresi altrove”, con la sola esclusione – chiaramente non riconducibili alle merci de quibus – dei “tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate” quindi senza una vera e propria discriminazione tra esche di mare ed esche di terra. Pertanto l'aliquota agevolata risulterebbe prevista dal nostro ordinamento.
La fattispecie inerente all'aliquota IVA agevolata è stata oggetto anche dell'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale con la Sentenza resa in causa C-573/2015, Oxycure Belgium, afferma :“quando uno Stato membro sceglie di applicare in maniera selettiva l'aliquota IVA ridotta a taluni beni o servizi specifici contenuti nell'allegato III della direttiva IVA, è tenuto a rispettare il principio di neutralità fiscale”, il quale “osta a che beni o prestazioni di servizi simili, che si trovano in concorrenza gli uni con gli altri, siano trattati in modo diverso dal punto di vista dell'IVA”.
E' necessario, quindi, ai fini della individuazione della categoria merceologica in cui, eventualmente, far rientrare il bene che sconta l'aliquota ridotta, fare riferimento all'elenco della citata tabella. La fattispecie in esame pone dubbi interpretativi non facilmente risolvibili.
Secondo l'ufficio le esche di mare della categoria “pesci”, specificate dal codice merci di dogana (TARIC)
01.06.90.00 (altri animali vivi), non rientrano in alcuna delle voci dillaTabella A quindi la loro vendita sarebbe sottoposta ad aliquota ordinaria, mentre per la società ricorrente esse rientrerebbero nella tabella A come residuali e quindi sottoposte ad aliquota agevolata. Nessun dubbio invece per le esche di terra pacificamente sottoposte all'aliquota ridotta. La Corte rileva che nel decreto non è prevista espressamente la categoria delle esche vive e neppure nella legislazione europea esiste una specifica nomenclatura combinata per le esche, mentre per le esche prodotte a livello nazionale, conosciute comunemente come vermi o lombrichi, viene applicata l'aliquota agevolata come prevista nella tabella parte III A.
L'esca viva si caratterizza per essere, da un punto di vista strettamente merceologico, un prodotto destinato ad essere utilizzato in via esclusiva ai fini della pesca;
in tal senso ed a tal fine, il bene non viene più identificato in quanto animale, ma in quanto esca, cioè cibo per pesci destinati ad essere catturati.
L'inquadramento nella voce di cui alla Tab. A .
1.3 come allegata al dpr n.633/72 (prodotti di origine animale non nominati né compresi altrove), sembra essere la più corretta appunto perché trattasi di cibo finalizzato alla pesca originato da animale, cioè prodotto di origine animale non nominato né compreso altrove.
Pertanto l'operato della società ricorrente appare legittimo e l'avviso di accertamento deve essere annullato.
Quanto alla richiesta responsabilità solidale dei soci, questa Corte esclude qualsiasi responsabilità a carico dei soci accomandanti per la natura stessa di soci limitatamente responsabili e la cui responsabilità si estenderebbe solo nel caso di coinvolgimento, non dimostrato, nell'amministrazione.
La Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità del socio accomandante per i debiti tributari di una società in accomandita semplice è strettamente limitata alla quota di capitale conferita. Di conseguenza,
l'Agenzia delle Entrate non può irrogare sanzioni direttamente al socio accomandante per le violazioni fiscali della società, poiché quest'ultimo è privo di legittimazione passiva. Il Fisco non può agire direttamente nei suoi confronti, ma deve rivolgersi alla società e, eventualmente, al socio accomandatario.
Per quanto detto la Corte assorbita ogni altra doglianza di parte ricorrente, accoglie il ricorso e vista la trattazione della materia principalmente di questione interpretativa, sulla quale la stessa giurisprudenza di questa Corte non è stata in passato univoca, ritiene sussistano i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato, compensa le spese.
Così deciso in Bari li. 15.10.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
dr. Vincenzo Sarcina dr. ssa Annamaria Epicoco
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
IN NZ, RE
NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1217/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 S.a.s. Ricorrente_5 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020403130 IVA-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente si riporta agli atti ed insiste affinchè il ricorso venga accolto
Resistente si riporta agli atti e si oppone alle richieste di parte ricorrente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15.04.2024 Ricorrente_5 S.A.S. (P.IVA_1), con sede in Luogo_1, in persona del Socio Accomandatario e, come tale, legale rappresentante pro tempore, Signor Ricorrente_2 (CF_Ricorrente_2), in proprio, nonché i Signori Ricorrente_4 (CF_Ricorrente_4), Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), (CF_Ricorrente_2), Ricorrente_2 ( CF_Ricorrente_2), , tutti rappresentati, assistiti e difesi, come da procura speciale depositata in atti dagli avv. Difensore_3 (CF_Difensore_3); p.e.c.: Email_1), del Foro di Luogo_2 , e dall'avv. Difensore_1 CF_Difensore_1( ); p.e.c.: Email_3), del Foro di Luogo_2 , nonché dall'avv. Difensore_2 (CF_Difensore_2); p.e.c. Email_4), del Foro di Luogo_2, , anche disgiuntamente tra loro, presentavano ricorso avverso avviso di accertamento n. TVF020403130/2023 per l'anno d'imposta
2017 con il quale veniva richiesta una maggiore IVA, per euro 127.608 oltre sanzioni ed interessi emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari. I ricorrenti eccepivano:
1)Violazione e/o falsa applicazione del combinato di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 633/72, nonché ai punti 10- bis) e 19 della Tabella A- parte III allegata al medesimo Decreto, nonché dei principi costituzionali di ragionevolezza, legalità e capacità contributiva (artt. 3, 23 e 53 Cost.), oltreché del principio europeo di neutralità dell'IVA.
2)Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2313 cod.civ. e 5 del D.P.R. n. 917/1986.
3) In via subordinata, violazione e/o falsa applicazione del combinato di cui agli artt. 8 del D.Lgs. n. 546/1992,
6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 e 10, comma 3, della Legge n. 212/2000, stante il ricorrere di una situazione di obbiettiva incertezza.
Le parti ricorrenti chiedevano altresì la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 e alla Corte
Costituzionale e in ogni caso condannare l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari alla restituzione delle somme che dovessero risultare indebitamente corrisposte dai ricorrenti in corso di causa per il titolo in contestazione, con gli accessori di legge, ivi compresi gli interessi.
Con vittoria di spese di giudizio.
Si costitutiva in data 06.06.2024 la Direzione Provinciale di Bari, in persona del suo Direttore pro-tempore, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che con proprie controdeduzioni chiedeva il rigetto del ricorso facendo riferimento anche ai ricorsi per le annualità 2015 e 2016 per i quali l'Agenzia era risultata vittoriosa sebbene oggetto di appello e quindi sub iudice.
Con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, sez. 6, in seduta collegiale letti gli atti di giudizio dichiara il ricorso meritevole di accoglimento per quanto appresso esposto.
La società ricorrente lamentava principalmente l'errato disconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10% sulle vendite di esche di mare rientranti nella categoria “pesci”, specificate dal codice merci di dogana (TARIC) 01.06.90.00 (altri animali vivi), perché non farebbero parte dei “molluschi e crostacei”, in quanto non elencati nella tabella “A” allegata al d.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Rileva la Corte, dopo aver approfondito la normativa riferita alla fattispecie oggetto di impugnazione che, la ricorrente esercita l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti per la pesca, ed in particolare di “esche vive” che vengono acquistate in via principale da paesi extra-UE (Cina, Vietnam e USA), e comunitari (Spagna
e Portogallo). Tali prodotti all'arrivo in Italia vengono sottoposti da parte dell'Agenzia delle Dogane, prima della loro immissione sul mercato ai fini del calcolo dei dazi doganali, all'applicazione del codice TARIC
01.06.90.00 e alla tassazione ai fini IVA. In dogana tali beni hanno scontato l'aliquota IVA del 22% regolarmente versata. L'aver sottoposto al momento della vendita tali beni all'aliquota agevolata prevista dalla normativa nazionale non fa venir meno il principio della neutralità propria dell'imposta di che trattasi né determinerebbe una eventuale concorrenza sleale nei confronti dei concorrenti. La Tabella A – Parte III allegata al D.P.R. n. 633/1972 è chiara nel riferire il beneficio dell'aliquota IVA ridotta a tutti i “prodotti di origine animale, non nominali né compresi altrove”, con la sola esclusione – chiaramente non riconducibili alle merci de quibus – dei “tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate” quindi senza una vera e propria discriminazione tra esche di mare ed esche di terra. Pertanto l'aliquota agevolata risulterebbe prevista dal nostro ordinamento.
La fattispecie inerente all'aliquota IVA agevolata è stata oggetto anche dell'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale con la Sentenza resa in causa C-573/2015, Oxycure Belgium, afferma :“quando uno Stato membro sceglie di applicare in maniera selettiva l'aliquota IVA ridotta a taluni beni o servizi specifici contenuti nell'allegato III della direttiva IVA, è tenuto a rispettare il principio di neutralità fiscale”, il quale “osta a che beni o prestazioni di servizi simili, che si trovano in concorrenza gli uni con gli altri, siano trattati in modo diverso dal punto di vista dell'IVA”.
E' necessario, quindi, ai fini della individuazione della categoria merceologica in cui, eventualmente, far rientrare il bene che sconta l'aliquota ridotta, fare riferimento all'elenco della citata tabella. La fattispecie in esame pone dubbi interpretativi non facilmente risolvibili.
Secondo l'ufficio le esche di mare della categoria “pesci”, specificate dal codice merci di dogana (TARIC)
01.06.90.00 (altri animali vivi), non rientrano in alcuna delle voci dillaTabella A quindi la loro vendita sarebbe sottoposta ad aliquota ordinaria, mentre per la società ricorrente esse rientrerebbero nella tabella A come residuali e quindi sottoposte ad aliquota agevolata. Nessun dubbio invece per le esche di terra pacificamente sottoposte all'aliquota ridotta. La Corte rileva che nel decreto non è prevista espressamente la categoria delle esche vive e neppure nella legislazione europea esiste una specifica nomenclatura combinata per le esche, mentre per le esche prodotte a livello nazionale, conosciute comunemente come vermi o lombrichi, viene applicata l'aliquota agevolata come prevista nella tabella parte III A.
L'esca viva si caratterizza per essere, da un punto di vista strettamente merceologico, un prodotto destinato ad essere utilizzato in via esclusiva ai fini della pesca;
in tal senso ed a tal fine, il bene non viene più identificato in quanto animale, ma in quanto esca, cioè cibo per pesci destinati ad essere catturati.
L'inquadramento nella voce di cui alla Tab. A .
1.3 come allegata al dpr n.633/72 (prodotti di origine animale non nominati né compresi altrove), sembra essere la più corretta appunto perché trattasi di cibo finalizzato alla pesca originato da animale, cioè prodotto di origine animale non nominato né compreso altrove.
Pertanto l'operato della società ricorrente appare legittimo e l'avviso di accertamento deve essere annullato.
Quanto alla richiesta responsabilità solidale dei soci, questa Corte esclude qualsiasi responsabilità a carico dei soci accomandanti per la natura stessa di soci limitatamente responsabili e la cui responsabilità si estenderebbe solo nel caso di coinvolgimento, non dimostrato, nell'amministrazione.
La Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità del socio accomandante per i debiti tributari di una società in accomandita semplice è strettamente limitata alla quota di capitale conferita. Di conseguenza,
l'Agenzia delle Entrate non può irrogare sanzioni direttamente al socio accomandante per le violazioni fiscali della società, poiché quest'ultimo è privo di legittimazione passiva. Il Fisco non può agire direttamente nei suoi confronti, ma deve rivolgersi alla società e, eventualmente, al socio accomandatario.
Per quanto detto la Corte assorbita ogni altra doglianza di parte ricorrente, accoglie il ricorso e vista la trattazione della materia principalmente di questione interpretativa, sulla quale la stessa giurisprudenza di questa Corte non è stata in passato univoca, ritiene sussistano i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato, compensa le spese.
Così deciso in Bari li. 15.10.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
dr. Vincenzo Sarcina dr. ssa Annamaria Epicoco